Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
1007/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1007/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Margherita Balzan ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE: la FI è affidata a Persona_1 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso il padre in Rovigo, c.so Del Popolo, 375 scala A int. 15. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della FI;
2. PROTOCOLLO DI VISITA: La madre potrà vedere quando lo desidera Per_1
e compatibilmente agli impegni di e di ciascuno dei genitori nonché, a Per_1 week end alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina all'entrata a scuola;
in ragione dell'età e della maturità della minore nonché della distanza tra le due abitazioni dei genitori, potrà liberamente spostarsi tra le due case Per_1 essendo la stessa dotata di telefono cellulare personale;
1
Per l'anno 2025 trascorrerà la settimana comprendente il Natale con il Per_1 padre;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni la Pasqua;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da comunicare in via anticipata entro il 31 maggio di ciascun anno;
Resta inteso che entrambi i coniugi acconsentono a che il genitore non collocatario prevalente possa trascorrere più tempo con (rispetto a quanto Per_1 ipotizzato nel presente ricorso) anche in giorni diversi da quelli prestabiliti, purché ciò avvenga nel rispetto della minore, dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e delle eIGenze organizzative dei genitori;
3. MANTENIMENTO DIRETTO E DISCIPLINA SPESE STRAORDINARIE: ciascun genitore provvederà, nei periodi di permanenza della minore presso di Per_1 sé, a sostenere in via diretta tutte le spese necessarie a soddisfare le eIGenze della stessa. I genitori provvederanno a sostenere, ciascuno per la quota del 50%, le spese straordinarie o extra assegno con le precisazioni che seguono. I ricorrenti considerano SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione quelle per: libri scolastici, mensa, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, terapia anche logopedistica con specialista privato, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese per analisi o visite specialistiche prescritte dal medico curante effettuate tramite il SSN, con spese protesiche;
cicli di psicoterapia e logopedia in libera professione, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spesa per uno sport e per la relativa attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
Sono SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori e suddivise, nelle seguenti categorie: Scolastiche: quelle per iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni , rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: quelle per corsi e attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e
2 manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
Spese sportive: quelle per una ulteriore attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: quelle per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private, esami diagnostici e analisi cliniche in strutture private, visite specialistiche;
Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo whatsapp, sms, e-mail, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro - quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. L'assegno per il nucleo familiare continuerà ad essere percepito al 100 % dalla IG.ra . Parte_1
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e quindi al 50%. La detrazione per i figli a carico sarà effettuata al 100 % dalla IG.ra Parte_1
. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
[...] ente pubblico privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
4. L'autovettura JEEP NE targata FK946CP, intestata ad Parte_1
, resterà assegnata in via definitiva alla stessa che ne sosterrà i relativi oneri;
[...]
l'autovettura AL OM EL targata FZ811ZF intestata a Parte_2 resterà assegnata in via definitiva allo stesso che ne sosterrà i relativi oneri;
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già tra loro definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale e che con i patti sopra riportati null'altro hanno reciprocamente a pretendere di diverso od ulteriore rispetto a quanto sopra disciplinato;
6. i genitori si adopereranno reciprocamente al fine di favorire le frequentazioni di con i nonni paterni e materni;
Per_1
7. Nessun provvedimento di natura economica tra i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8. I coniugi si autorizzano all'espatrio solo per motivi di turismo e con il presente accordo esprimono consenso al rilascio dei documenti (carta d'identità e passaporto) relativi alla minore Persona_1
9. Spese integralmente compensate.
3 Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 13-3-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la Parte_1 Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 6-6- 2010 a Pontecchio Polesine (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pontecchio Polesine (RO) al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2010, e deducevano che:
- dall'unione era nata la FI in data 21-9-2011; Per_1
- con decreto n. 11357, depositato in data 22-12-2020, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 17-12-2020;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- svolgeva l'attività di commessa e aveva percepito un reddito Parte_1 pari a 22.116,00 euro netti nell'anno d'imposta 2023, mentre Parte_2 direttore di banca, aveva percepito un reddito pari a 34.288,19 euro netti nell'anno d'imposta 2023.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente deIGnava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 30-4-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore ha rimesso la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto depositato in data 22-12-2020, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 17-12-2020 (cfr. doc. 4), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
4 Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse della FI . Per_1
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1007/2025 R.G. promossa da
[...]
e da con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 6-6-2010 a Pontecchio Polesine (RO), Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pontecchio Polesine (RO) al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2010;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 30 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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