Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 04.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10203/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso dall' Avv. Salvatore Falconieri come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.09.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere stato beneficiario del reddito di cittadinanza a seguito di accoglimento della domanda n.
esponeva che con provvedimento del 19.03.2022 l' gli Controparte_2 CP_1 aveva comunicato la decadenza dal beneficio e chiesto la restituzione della somma di €
8.331,64 a titolo di ratei di reddito di cittadinanza indebitamente riscossi nel periodo da ottobre 2020 a febbraio 2022 per la seguente motivazione: “Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'art. 3 del DPCM 159/2013)”.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria per le ragioni esposte in atti, chiedeva accertarsi la nullità/annullabilità del provvedimento di revoca del beneficio economico in questione, nonché dichiararsi la irripetibilità della somma indicata, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza
1
Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (da ultimo, anche, Cass. Sez. L., n. 2739/2016).
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, l' ha revocato il beneficio del reddito di cittadinanza ed ha chiesto CP_1 la restituzione dei ratei erogati al ricorrente nel periodo da ottobre 2020 a febbraio 2022, sul presupposto della “Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'art. 3 del DPCM 159/2013)”.
Orbene, in punto di diritto, giova evidenziare che il reddito di cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge n. 26/2019, come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale che viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di determinati requisiti di cittadinanza, reddito e patrimonio.
L'art. 2 del D.L. n.4/2019 convertito con L. n. 26/2019 così statuisce: “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
2 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro
6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità
e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. (…)” e ancora che “(…)3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa
(…)”.
L'art. 3 del D.L. n.4/2019 convertito con L. n.26/2019 così statuisce: “(…)5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere
3 rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo (…)”.
Il successivo art.7 prevede poi le sanzioni penali conseguenti alle false dichiarazioni o ad omesse informazioni finalizzate a conseguire indebitamente il suddetto beneficio e i conseguenti effetti civili in punto di revoca della prestazione ed obbligo di restituzione di quanto percepito. In particolare, i commi 4, 5 e 11 così statuiscono: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: […] h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9. (…)
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
Quanto alla nozione di nucleo familiare rilevante ai fini del Reddito di cittadinanza, l'art. 2, comma 5, del d.l. n.4/2019 prevede che “5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: (…) a-bis)
i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione (…)”.
Va poi ricordato che, l'art. 4 del DPR n. 223 del 30 maggio 1989 dispone che “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, si osserva quanto segue.
Nel presente giudizio parte ricorrente, come è stato documentalmente provato, ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'erogazione in suo favore della misura di sostegno economico: di essere cittadino italiano, di essere
4 residente in Italia da almeno 10 anni, di aver presentato la DSU ai fini ISEE, di avere un nucleo composto dal solo ricorrente con un reddito ISEE inferiore ad euro 9.360 e di essere in regola con tutti gli ulteriori requisiti reddituali, patrimoniali e personali previsti dalla normativa de qua.
Al contrario, quanto sostenuto dall' circa la mancata coincidenza tra nucleo DSU e CP_1 famiglia anagrafica non ha trovato alcun riscontro nel corso del giudizio.
Nel caso che ci occupa, infatti, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo, risulta che i genitori dell'odierno ricorrente siano domiciliati in Svizzera a far data dal 2014, che svolgano attività lavorativa subordinata e che siano intestatari di un regolare contratto di locazione sempre nel medesimo Paese. Da ciò deriva che il nucleo familiare rilevante ai fini del diritto alla percezione del c.d. “reddito di cittadinanza” è composto dal solo ricorrente.
Per le ragioni che precedono, la richiesta restitutoria avente ad oggetto quanto corrisposto nel periodo da ottobre 2020 a febbraio 2022 è ingiustificata e deve dunque dichiararsi la irripetibilità della somma di € 8.331,64 indicata dall' nella nota del 19.03.2022. CP_1
Le spese processuali vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza CP_1
e vanno liquidate come da dispositivo in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la irripetibilità della somma di € 8.331,64 indicata dall' nella nota del CP_1
19.03.2022;
- condanna l' al pagamento, in favore del difensore antistatario, delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 1.900 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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