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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/06/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 411/2020 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Responsabilità contrattuale.
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti AR C.F._1
Innangi Cesare Elio e Paolo Nardella, presso lo studio dei quali, con sede in Viale Della
Pineta, n. 3, Pescara, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
( ) e ), Controparte_1 C.F._2 CP C.F._3
nella qualità di eredi di ( , rappresentati e difesi Persona_1 C.F._4
dall'avv. Conti Domenico, presso il cui studio, con sede in Via San Giovanni Da
Capestrano n.2, Vasto, sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI
FATTO TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
Del , assumendo di aver effettuato lavori agricoli negli anni 2010, 2011 AR
e 2012 in favore di e quali usufruttuari e di Parte_2 Persona_1 [...]
e , quali nudi proprietari, di terreni siti in Vasto alla Contrada CP_1 CP
Torre Sinello, ha convenuto i predetti in giudizio, innanzi a questo Tribunale, per ivi sentirli condannare al pagamento della somma di euro 29.800,00, come da Prezziario
Regionale, ripartita tra proprietari ed usufruttuari;
in via subordinata, al pagamento della somma ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 2041 C.C., con vittoria di spese di lite.
Ha dedotto l'attore di aver effettuato lavori di potatura, legatura, tiratura viti ed erba,
stannatura e vendemmia nel 2010; estirpazione vigneti su fondo di ha.10 nel 2011 e tritatura erba su tutto il terreno nel 2012; e che era stato concordato il corrispettivo, da versare alla fine dei lavori, nella misura di euro 29.800,00 (euro 3.250,00 per i lavori del 2010, euro 25.000,00 per l'estirpazione dei vigneti ed euro 1.550,00 per la tritatura dell'erba).
, e si sono costituiti in giudizio con Parte_2 Controparte_1 CP
comparsa depositata in data 26.09.2020 e, previe eccezioni di incompetenza per materia del giudice adito, di difetto di legittimazione passiva, di inadempimento ex art. 1460 c.c., hanno concluso per il rigetto delle richieste attoree, infondate in fatto ed in diritto.
In data 26.02.2021 si è costituita in giudizio , la quale ha contestato le Persona_1
circostanze allegate dall'attore ed ha concluso per il rigetto della domanda, a motivo della sua infondatezza, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ha eccepito la prescrizione del credito, ex art. 2948 C.C., nonché quella ordinaria;
ha negato di aver pattuito verbalmente l'esecuzione dei lavori in questione con l'attore; ha
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contestato l'assenza di presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 C.C. alla fattispecie in esame e l'applicazione del prezziario agricolo regionale;
ha sollevato eccezione ex art. 1460 C.C.
Respinta l'eccezione di incompetenza per materia, le parti sono state inviate in negoziazione assistita obbligatoria. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, CPC, è
stata formulata dal giudicante proposta ex art. 185 bis CPC, senza esito;
quindi, con ordinanza del 28 ottobre 2022, sono state invitate le parti a precisare le conclusioni in ordine al difetto di legittimazione passiva eccepito dai convenuti Con sentenza PT
del 20 gennaio 2023 è stata dichiarata l'estromissione dal giudizio dei convenuti PT
, e .
[...] Controparte_1 CP
Sono state dipoi assunte le prove orali ammesse e con provvedimento del 12 giugno 2024
è stata dichiarata l'interruzione del processo, essendo stata resa dal difensore la dichiarazione di decesso della propria assistita . Persona_1
Riassunto il processo, ad opera dell'attore, nei confronti di e Controparte_1 CP
, i predetti si sono costituiti in data 8 gennaio 2025 e all'udienza del 17 gennaio
[...]
2025, precisate le conclusioni, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
così rassegnava le proprie conclusioni (istanza di riassunzione del AR
processo interrotto): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Vasto adito, ritenuto il presente
procedimento tempestivamente e ritualmente riassunto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Vasto adito,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: A) In via preliminare, accertare e dichiarare intercorso un contratto d'appalto tra le parti in epigrafe
indicate per tutte le motivazioni specificate nell'atto introduttivo del giudizio ed in
corso di causa ed avente ad oggetto i lavori ivi indicati;
nel merito condannare gli eredi
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della NO ut supra e/o per come nel prosieguo di causa Persona_1
individuati, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento di € 29.800 oltre accessori o della somma calcolata come da Prezziario Regionale ovvero a quella
maggiore o minore ritenuta di giustizia. D) In via del tutto subordinata, e nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra formulata, accertato e dichiarato
l'utilizzo “dell'organizzazione dei mezzi produttivi” di da parte AR
della convenuta , condannare gli eredi della stessa, ut supra e/o per Persona_1
come nel prosieguo di causa individuati, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento della somma ritenuta di giustizia ex art. 2041 c.c.; 4) Con vittoria di spese
di giudizio dell'intero procedimento”.
e così rassegnavano le proprie conclusioni: “Piaccia al Controparte_1 CP
Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) rigettare, siccome inammissibile, infondata ed
erronea, la domanda proposta da nei confronti degli eredi di AR
, anche in virtù della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Persona_1
formulata in via gradata dalla de cuius e che qui si abbia per riproposta;
2) in via subordinata dichiarare la prescrizione del credito;
3) dichiarare inammissibile la
domanda di indebito arricchimento, dichiarando, in via gradata, che l'attore ha diritto al solo pagamento delle spese effettivamente sostenute con esclusione di ogni diverso
compenso; 4) condannare l'attore alla rifusione, in favore degli eredi di ER
, delle spese del giudizio, comprese le competenze di avvocato, oltre al rimborso
[...]
forfettario, al contributo previdenziale e all'IVA. Chiedono l'accoglimento delle richieste istruttorie dedotte e articolate nella memoria istruttoria del 2 novembre
2021 …”.
DIRITTO
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La domanda è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Preso atto della rinuncia, formulata dagli odierni convenuti, all'eccezione di prescrizione, occorre esaminare l'eccezione di inadempimento, già sollevata dalla convenuta . Persona_1
Deduce l'attore nell'atto introduttivo di aver concordato con Persona_1
l'esecuzione di lavori di potatura, legatura, tiratura viti ed erba, stannatura e vendemmia per l'anno agrario 2010 su un fondo di circa ha 1.50, lavori straordinari di preparazione del suolo quali l'estirpazione dei vigneti, che insistevano sul fondo di ha
10 e, nell'anno 2012, la tritatura erba su tutto il terreno, dietro il concordato corrispettivo di € 29.800,00 da versare alla fine dei lavori, di cui € 3.250,00 per i lavori del 2010, € 25.000,00 per l'estirpazione di 10 ha di vigneto e € 1.550,00 per tritatura di erba su tutto il terreno.
Ha precisato l'attore di essere imprenditore agricolo, che esercita le attività agricole connesse di cui all'art. 2135 c.c. e, precisamente, fra queste ultime, l'attività connessa di fornitura di servizi agro-meccanici per conto terzi.
Come è noto, attività agromeccanica è qualsiasi prestazione fornita da terzi mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, le cui finalità sono state individuate dall'art. 5 del D.Lgs.
n.99/2004.
L'attività agromeccanica è definita altresì contoterzismo, termine generico, con il quale si fa riferimento, in realtà, a tre differenti figure di contoterzista: il contoterzista puro,
ossia il soggetto in possesso delle macchine con cui svolge le lavorazioni conto terzi;
il contoterzista che è anche agricoltore, ossia il soggetto che svolge in prevalenza attività
agromeccanica per conto terzi, pur essendo al tempo stesso agricoltore;
l'imprenditore agricolo contoterzista, ossia l'imprenditore agricolo che offre servizi in favore di terzi
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con l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Si tratta, più nello specifico, di attività agricola per connessione, ex art. 2135, terzo comma, c.c., disposizione normativa modificata a seguito dell'intervento dell'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001.
Ritiene il giudicante che la fattispecie dedotta in giudizio è inquadrabile nell'ambito del contratto d'opera (art. 2222 c.c.), piuttosto che in quello d'appalto.
Contratto d'opera e contratto d'appalto hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere, dietro corrispettivo, un'opera, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue.
La differenza risiede nel fatto che il contratto d'appalto richiede un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa (art. 2083 c.c.), quale è emerso essere quella dell'attore che, per effettuare le lavorazioni richieste, si è avvalso della collaborazione di persone che non erano suoi dipendenti.
La convenuta ha sollevato eccezione di inadempimento con riferimento alla omessa rimozione dei paletti e causata dispersione del ferro che costituiva sostegno ai filari,
sostenendo che, per espressa ammissione dell'attore contenuta nell'atto di citazione, anche detti lavori facevano parte dell'accordo.
Rileva il giudicante, al riguardo, che l'elenco di cui al punto 12) dell'atto di citazione altro non è che la deduzione attorea avente ad oggetto la distinzione tra lavori agricoli di ordinaria manutenzione e lavori straordinari, avendo l'attore provveduto nei paragrafi precedenti (precisamente, 5 e 6) ad indicare i lavori oggetto di contratto e gli anni di riferimento.
Occorre, altresì, rilevare che, pur non avendo l'attore incluso i lavori indicati dalla
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convenuta tra i propri obblighi contrattuali, ha effettuato sul punto solo una generica contestazione nella seconda memoria istruttoria, con ogni conseguenza ex art. 115, co.1, c.p.c..
Viene, quindi, in rilievo l'exceptio inadimpleti contractus formulata dalla convenuta.
L'art. 1460 C.C. offre la possibilità, a ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive, di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Al secondo comma precisa: “Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se,
avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Si tratta, dunque, di uno strumento giuridico di “autotutela” che, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, consente, a fronte di un inadempimento, di rifiutarsi di svolgere la propria controprestazione, a condizione che di tale strumento ci si avvalga nel rispetto del principio di buona fede, “avuto riguardo alle circostanze”,
affinché non sia utilizzato come mezzo pretestuoso per eludere le proprie obbligazioni: in questo contesto, vi deve essere un'effettiva proporzionalità fra i due inadempimenti.
Il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune.
In proposito, è illuminante la recente pronunzia della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II,
Sent. del 28/12/2023, n. 36295) secondo la quale, per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla
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parte e, perciò, abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.
“Ciò precisato”, continua la Corte “il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è
conforme a buona fede [solo] nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il
committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità”.
Altro indice rilevante per la valutazione in concreto della sussistenza o meno della buona fede sta nel verificare se l'eccezione di inadempimento sia stata svolta solo a seguito della richiesta di pagamento o in precedenza.
Applicando questi principi alla fattispecie in esame, non può che rilevarsi come il dedotto inadempimento all'obbligo di rimozione dei paletti e dispersione del ferro non abbia frustrato la finalità economico sociale del contratto ripassato tra le parti, poiché
l'estirpazione del vigneto, da una parte, ha consentito alla di fruire degli ER
incentivi/agevolazioni di legge e, dall'altra, non ha reso assolutamente impossibile la coltivazione del terreno, come si evince dalla documentazione (foto e relazione tecnica) in atti.
E, ancora, va registrato che l'eccezione d'inadempimento non è stata sollevata anche in precedenza, ma solo successivamente alla richiesta di pagamento formulata dall'odierno attore.
Per tali ragioni, l'eccezione d'inadempimento sollevata da parte convenuta deve ritenersi, quindi, non conforme a buona fede.
Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle
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parti, si può ritenere raggiunta la prova in ordine ai lavori che l'attore assume di aver effettuato per , vale a dire potatura, legatura, tiratura viti ed erba, Persona_1
stannatura e vendemmia nel 2010, estirpazione vigneti su fondo di ha.10 nel 2011 e tritatura erba su tutto il terreno nel 2012 (o nel 2011, essendo peraltro irrilevante l'esecuzione nel 2011 o nel 2012) – così come emerso dalla prova orale.
I testimoni hanno visto la NO parlare con l'odierno attore e Persona_1
l'hanno sentita incaricare il predetto di effettuare i suddetti lavori.
Il teste , fratello dell'attore, ha affermato “ … posso riferire che più volte è AR
venuta sul terreno oggetto di causa, di fronte al supercarcere di Vasto una NO a
parlare con mio fratello. Mio fratello mi diceva che si chiamava e che era la ER
padrona del terreno e del vigneto. Se mal non ricordo, il periodo doveva essere 2010-
2011. Io ero lì con mio fratello a dargli una mano. Quello che bisognava fare su quel
terreno era togliere il vigneto”.
Ed ancora: “ … Posso dire che ricordo di averli visti parlare, più volte – ribadisco che lei
più volte è venuta sul terreno – ma anche di aver visto firmare qualcosa da mio fratello, però non sono un grado di dire di cosa si trattasse”. “Quel che ricordo è che la
NO aveva delle scadenze relative all'estirpazione del vigneto, per conseguire degli incentivi, pertanto dovevamo terminare entro il 2011. L'estirpazione del vigneto ha
riguardato dieci ettari di terreno;
la tritatura dell'erba su una superficie più o meno doppia di quella del vigneto, quindi circa venti ettari. Ricordo che dopo il nostro lavoro
è venuto tale ad arare. So che i soldi la NO li ha presi, ma noi non Persona_2
siamo stati pagati”.
Il teste ha riferito: “Ricordo che la NO ci ha detto di fare lavori al Testimone_1
vigneto, all'inizio la potatura, poi la tiratura, poi legatura e infine la tritatura ed
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anche la vendemmia: preciso che la NO ha detto queste cose a AR
. Io lo aiuto, perciò ero lì e ho sentito”. “Il primo anno i lavori furono richiesti
[...]
verbalmente, su un vigneto di un ettaro e mezzo, l'altro era tutto a terra, incolto ed
abbandonato. Era l'anno 2010. Il secondo anno, 2011, la NO venne con delle carte che fece firmare a , parlando di responsabilità da evitare nel caso AR
che qualcuno si facesse male: firmando quelle carte si è assunto ogni AR
responsabilità”.
Il teste dichiara: “Sì, è vero: tanto so in quanto sono andato anche io con Testimone_2
quando lui è andato a parlare con;
mi ha voluto con AR Parte_3
sé per un consiglio, facendo io lo stesso lavoro, su quanto chiedere per l'attività. Io ho
visto solo la NO , quando siamo arrivati mi ha detto che era lei e ER Pt_1
in seguito l'ho rivista sul terreno, quando passavo da quelle parti, anche col trattore,
avendo io i terreni poco distanti”.
Il teste ha confermato: “Sì, è vero. Non conosco questi signori che mi Testimone_3
nominate, ma so che abbiamo lavorato in un terreno a Vasto, vicino al carcere di Vasto, dove vi era un vigneto. Eravamo io, ed altre persone, che non AR
conoscevo”. Ancora: “Non so come le parti abbiamo raggiunto l'accordo. Posso solo confermare le lavorazioni eseguite, che sono quelle che mi avete letto per l'anno
2010”. “Nulla so per l'anno 2012. Nel 2011 abbiamo finito i lavori di estirpazione, pulendo il terreno ed effettuando la trinciatura dopo l'estirpazione” e, infine, che
“L'estirpazione è stata effettuata su una superficie di circa 10 ettari;
la trinciatura anche su una superficie più estesa, quasi pari a quella del vigneto”.
In difetto di documentazione attestante l'importo pattuito, l'attore ha quantificato il corrispettivo facendo riferimento al prezzario della Regione Abruzzo;
parte convenuta,
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invece, che ha escluso l'applicabilità del detto prezzario, non ha effettuato alcuna allegazione a sostegno della dedotta inapplicabilità, ben potendo sia dimostrare che i prezzi all'epoca fossero inferiori, come dedotto, sia indicare quale fosse il prezzo concordato.
La mancanza di convenzione sul corrispettivo, infatti (Cass. n. 21397 del 18 settembre
2013), al pari del difetto sulla relativa prova, non determina il rigetto della domanda, ma l'accoglimento della stessa nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2225 c.c.
Ex art. 2225 c.c., il corrispettivo che non è convenuto tra le parti o del quale non può essere fornita la prova, è determinato secondo le tariffe professionali o gli usi;
da ultimo, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Il carattere esaustivo della previsione codicistica si ricollega al principio della conservazione del negozio giuridico, che prevede, per il caso in cui manchi la prova della specifica regolamentazione di uno degli elementi essenziali del negozio, sistemi che a tale mancanza pongano rimedio, come è dato riscontrare in relazione a molte fattispecie negoziali, che comportano lo svolgimento di attività in via autonoma e che prevedono specifici sistemi di determinazione del corrispettivo di detta attività (come, ad esempio, l'art. 1657 c.c., in tema di appalto;
l'art. 1709 c.c., in tema di mandato;
l'art. 1733 c.c., in tema di commissione;
l'art. 1755 c.c. in tema di mediazione).
Parte convenuta ha contestato la produzione del prezzario approvato nella seduta della
Giunta Regionale del 6 aprile 2017 (deliberazione n.150), sostenendo che il prezzario prodotto è riferito a periodo di molto successivo a quello in cui sono stati eseguiti i lavori oggetto di causa.
Rileva il giudicante che il regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato abrogato dal
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regolamento n. 1305/2013, che ha stabilito un quadro normativo unico per il FEASR
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale): quindi, i precedenti prezzari regionali, adottati sulla scorta del regolamento (CE) n. 1698/2005, dal 2013 non sono più validi.
Ad ogni modo, volendo considerare l'importo di euro 2.500,00 ad ettaro di cui al prezzario approvato con delibera della Giunta della Regione Abruzzo del 6 aprile 2017
(allegato A) sicuramente superiore rispetto al precedente, ritiene il giudicante di dover procedere alla devalutazione dell'importo di euro 25.000,00 (2,500,00 per 10 ettari)
dall'aprile del 2017 al mese di dicembre 2011 al fine di adeguarlo ad un valore il più possibile corrispondente a quello dell'epoca della conclusione dei lavori e, pertanto,
pari (previo arrotondamento) ad euro 23.969,00.
Allo stesso modo si procede con la somma richiesta per i lavori del 2010 (euro 3.250,00)
e per quella richiesta per il taglio dell'erba (euro 1.500,00) che, devalutate all'epoca della conclusione dei lavori (dicembre 2011), ammontano rispettivamente ad euro
3.116,00 e ad euro 1.438,00.
Spetta, pertanto, all'attore, la complessiva somma di euro 28.523,00, oltre interessi, al tasso legale, dalla messa in mora in data 9 luglio 2018 (documenti allegati alla memoria depositata in data 02.11.2021) sino al saldo.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della
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complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014,
aggiornato al D.M. n.147/2022.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e AR Controparte_1 CP
, nella qualità di eredi di , disattesa ogni diversa richiesta,
[...] Persona_1
eccezione o conclusione, così provvede:
a) dichiara intercorso tra le parti un contratto d'opera avente ad oggetto i lavori indicati nell'atto introduttivo del giudizio;
b) condanna i convenuti e in solido tra loro al Controparte_1 CP
pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 28.523,00, oltre interessi nella misura legale dalla messa in mora sino al saldo;
c) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore
[...]
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.134,00 AR
(di cui € 518,00 per spese documentate, € 7.616,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 06/06/2025.
IL GIUDICE On. dott.ssa Franca Malatesta
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