Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01891/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01307/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Paolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Canuti e Francesca Palagi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento (diniego tacito) dell’-OMISSIS- con il quale la P.A. ha negato l’accesso a parte della documentazione richiesta, senza per il resto dare riscontro, ed omettendo di trasmettere tutti gli atti richiesti;
2) del provvedimento (diniego tacito) del -OMISSIS- con il quale la P.A. ha negato l’accesso a parte della documentazione richiesta, senza per il resto dare riscontro, ed omettendo di trasmettere tutti gli atti richiesti;
3) del provvedimento “nel mentre” maturato per silentium (silenzio rigetto - parziale) formatosi sulla istanza di accesso del 2 aprile 2025 formulata al resistente;
e per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto della P.A., e/o dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla P.A., e/o dell’obbligo della stessa di provvedere sull’istanza mai riscontrata con provvedimento espresso, e del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione richiesta, con condanna del Comune agli adempimenti consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa VI De FE e viste le conclusioni delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente in punto di fatto espone:
- di avere rivolto al Comune di Firenze, in data 2 aprile 2025, formale istanza di accesso alla documentazione attinente al fermo amministrativo dell’autovettura di proprietà, comunicatole con atto del 31 marzo 2025, nel quale si sollecitava anche il pagamento della sanzione pecuniaria di € 434,98, irrogata nei suoi riguardi per avere circolato in assenza della prescritta revisione del veicolo;
- che il Comune avrebbe trasmesso solo parte della documentazione richiesta, essendosi omesso l’invio della comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.) del preavviso di fermo amministrativo presso l’ufficio postale, del ruolo formato dall’ente impositore e del provvedimento sottoscritto dal competente funzionario comunale, avente ad oggetto l’approvazione del ruolo e la trasmissione degli elenchi riepilogativi al concessionario.
In diritto la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/990 in materia di accesso ai documenti ed evidenzia di avere un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza di tutta la documentazione richiesta, necessaria a verificare la legittimità della sanzione e del provvedimento di fermo amministrativo adottati nei suoi riguardi, al fine di valutare le possibili iniziative a tutela dei propri interessi.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, per chiedere il rigetto del ricorso.
L’ente, al contempo, ha versato in atti la comunicazione di avvenuto deposito per il preavviso di fermo amministrativo, precisando di non averla trasmessa in risposta all’istanza di accesso per mero errore.
Lo stesso ha inoltre dichiarato che agli atti non esisterebbero né il ruolo, né il relativo provvedimento amministrativo di approvazione, poiché il Comune di Firenze, come consentito dalla legge vigente, riscuote in autonomia i propri crediti, utilizzando lo strumento dell’ingiunzione fiscale, di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639; e tale documento, debitamente sottoscritto dal responsabile del procedimento, è stato infatti trasmesso alla parte richiedente.
3. In vista della trattazione della controversia, le parti si sono scambiate ulteriori memorie.
La ricorrente, in particolare, ha preso atto dell’intervenuta produzione della comunicazione di avvenuto deposito e ha perciò chiesto al Tribunale di dichiarare, in parte qua , la cessazione della materia del contendere.
La stessa, invece, ha insistito per la condanna del Comune al rilascio della documentazione ancora mancante o di una formale dichiarazione in ordine alla inesistenza della stessa.
4. Nella camera di consiglio del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va preliminarmente chiarito che, contrariamente a quando eccepito dalla parte ricorrente, la memoria di replica depositata dal Comune di Firenze in data 23 ottobre 2025 è tempestiva, posto che in base al combinato disposto degli artt. 73, comma 1 e 87, comma 3 c.p.a., le repliche devono essere prodotte dalle parti almeno 10 giorni prima della camera di consiglio.
6. Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di ostensione della comunicazione di avvenuto deposito, prodotta dal Comune nel corso del presente giudizio.
Per il resto, nei termini di seguito precisati, il ricorso è fondato.
Nel caso di specie, infatti, certamente sussiste l’interesse della parte ricorrente ad ottenere copia di tutta la documentazione relativa al provvedimento di fermo amministrativo adottato nei suoi confronti, né vi sono ragioni di riservatezza che possano, in base alle vigenti disposizioni, giustificare la mancata ostensione della stessa.
Ciò detto, va accolta la domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’ostensione integrale dei documenti richiesti o comunque, in alternativa, il rilascio di una dichiarazione, di cui l’Amministrazione si assume la piena responsabilità, che attesti formalmente l’inesistenza degli stessi, con condanna del Comune resistente a provvedere entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 11 marzo 2024, n. 1627; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 marzo 2022, n. 2485; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 11 ottobre 2019, n. 2131).
7. Le spese del giudizio, considerate le peculiarità della fattispecie e tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere, possono essere compensate per la metà.
Per la restante metà, nella misura liquidata nel dispositivo, vanno poste a carico del Comune di Firenze, che provvederà a pagarle a favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
8. Previa conferma dell’ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposto con decreto n. 53 del 12 maggio 2025, e vista la domanda di liquidazione del compenso depositata in data 5 novembre 2025 dall’avvocato Daniele Paolella, può essere infine liquidato l’onorario spettante al difensore, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002 già citato.
Questo, tenuto conto della natura e della complessità della controversia, viene determinato nella misura di € 2.000,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo accoglie, nei termini e per gli effetti precisati in motivazione.
Compensa le spese del giudizio per la metà e, per il resto, le pone a carico del Comune di Firenze, liquidandole nella misura di € 1.000,00, da versare a favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Liquida, in favore dell’avvocato Daniele Paolella, a titolo di onorario, la somma di euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta della parte ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA AU, Presidente FF
VI De FE, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De FE | PA AU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.