TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 12850/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 01.04.2025 alle ore 08,40 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede con l'ausilio del telefono alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento esonerando il Giudice dalla Pt_1 lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12850/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12850 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 13.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 14.09.2023
(11.07.1978 – Itumbiara – Brasile), (doc. 1), residente nel Parte_1 territorio di competenza del Consolato Generale d'Italia in San Paolo, come meglio precisato nel documento depositato in data 27.03.2025
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni:
ACCERTARE
Dott. Giovanni Calasso 2
il diritto dell'odierno ricorrente così come segnatamente identificato in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto
DICHIARARE
l'odierno ricorrente, cittadino italiano con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure
Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile Controparte_1 competente, ovvero del Fratta Polesine (RO), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo:
• alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero;
• alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano , nato il [...] a [...] Persona_1 Polesine (RO), sposato con la signora , e mai naturalizzatosi brasiliano, padre Persona_2 del signor:
• (Figlio) nato il [...] a [...] con la Per_3
SI , a sua volta padre del signor: Persona_4
➢ , (Nipote) nato il [...] a [...] Persona_5
(Brasile), sposato con la SI , a sua volta padre Persona_6 dell'odierno ricorrente:
✓ , bisnipote ed odierno ricorrente, Parte_1 nato il 11 luglio 1978 a Itumbiara (Brasile)
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 parte ricorrente aveva cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e ordinanza nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente fascicolo
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La
Dott. Giovanni Calasso 3
disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , Persona_1 nato il [...] a [...], prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- il ricorrente è discendente diretta del cittadino italiano , nato il 6 Persona_1 novembre 1851 a Fratta Polesine (RO),.
-Ha, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse
Dott. Giovanni Calasso 4
vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 01.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 12850/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 01.04.2025 alle ore 08,40 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede con l'ausilio del telefono alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento esonerando il Giudice dalla Pt_1 lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12850/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12850 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 13.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 14.09.2023
(11.07.1978 – Itumbiara – Brasile), (doc. 1), residente nel Parte_1 territorio di competenza del Consolato Generale d'Italia in San Paolo, come meglio precisato nel documento depositato in data 27.03.2025
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni:
ACCERTARE
Dott. Giovanni Calasso 2
il diritto dell'odierno ricorrente così come segnatamente identificato in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto
DICHIARARE
l'odierno ricorrente, cittadino italiano con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure
Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile Controparte_1 competente, ovvero del Fratta Polesine (RO), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo:
• alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero;
• alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano , nato il [...] a [...] Persona_1 Polesine (RO), sposato con la signora , e mai naturalizzatosi brasiliano, padre Persona_2 del signor:
• (Figlio) nato il [...] a [...] con la Per_3
SI , a sua volta padre del signor: Persona_4
➢ , (Nipote) nato il [...] a [...] Persona_5
(Brasile), sposato con la SI , a sua volta padre Persona_6 dell'odierno ricorrente:
✓ , bisnipote ed odierno ricorrente, Parte_1 nato il 11 luglio 1978 a Itumbiara (Brasile)
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 parte ricorrente aveva cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e ordinanza nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente fascicolo
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La
Dott. Giovanni Calasso 3
disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , Persona_1 nato il [...] a [...], prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- il ricorrente è discendente diretta del cittadino italiano , nato il 6 Persona_1 novembre 1851 a Fratta Polesine (RO),.
-Ha, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse
Dott. Giovanni Calasso 4
vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 01.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5