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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/07/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme ordinarie in presenza e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 332/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avv.ti FATIMA Parte_1
FRANCESCA MALLAMACI e ANTONELLA PRONESTI', giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza Controparte_1
e difesa è curata dall'avv. ETTORE TRIOLO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, convenendo in giudizio Parte_1
CP_ l' rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare, dichiarare e statuire che il ricorrente aveva maturato i requisiti per collocarsi in pensione al 31.12.2010, con decorrenza dalla prima finestra utile;
2) ritenere, dichiarare e statuire che l' convenuto, rifiutando l'accredito dei contributi CP_1 figurativi, ha violato le norme del rapporto giuridico previdenziale e le leggi regolatrici della materia, per come sopra esposto, con conseguente addebito di responsabilità; 3) ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale r.p.t. al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale derivante dalla perdita del maggior guadagno derivante dall'attività lavorativa sopra descritta, da liquidarsi nella misura di € 44.800,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, determinata, eventualmente, anche con valutazione equitativa;
ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi con l' aumento personalizzato in € 55.140,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi, eventualmente, anche con valutazione equitativa.
4) condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere al ricorrente la CP_1 somma complessiva di € 99.940,00 o quella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, anche eventualmente con valutazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla domanda amministrativa ( 31/12/2010) o da quella diversa data ritenuta di giustizia.
Il ricorrente, titolare di pensione cat. VOTOT n. 06400032, con decorrenza gennaio 2016, a sostegno della domanda deduceva di aver maturato, secondo le leggi vigenti ratione temporis, il diritto di essere collocato in pensione, con 40 anni di contributi, sin dal dicembre 2010, con possibilità di utilizzare la finestra di uscita di aprile 2011 e di aver pertanto inoltrato all' CP_1 domanda per accedere alla pensione di anzianità, respinta in quanto, a dire dell' , sul conto CP_1 previdenziale risultavano accreditati solo 1733 contributi, a fronte dei 1820 richiesti.
Richiesto l'estratto contributivo si avvedeva che l' non aveva contabilizzato la CP_1 contribuzione figurativa relativa al periodo dal 1 gennaio 2005 al 1 maggio 2008, cui aveva diritto, in quanto lavoratore socialmente utile (LSU), adoperato come addetto alla vigilanza presso il
Comune di Campo Calabro, senza soluzione di continuità, dal 8/11/1996 al 1/05/2008, data nella quale nella quale era stato stabilizzato con contratto a tempo indeterminato dallo stesso Comune, ove ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa sino al pensionamento. CP_ Atteso il rigetto da parte dell' di tutte le domande volte al riconoscimento della suddetta contribuzione figurativa, aveva adito il Tribunale di Reggio Calabria che, con sentenza n. 434/2015 pubblicata il 20 marzo 2015, aveva accolto la sua domanda dichiarando il suo diritto all'accreditamento a fini pensionistici dei contributi figurativi maturati dall'1.1.2005 al 1.05.2008 con conseguente condanna dell' in tal senso. CP_1
Soltanto in data 9/11/2015, dopo reiterati solleciti, l' gli aveva comunicato di aver CP_1 provveduto all'aggiornamento della posizione assicurativa, con l'inserimento dei contributi dal
01/01/2005 al 1/05/2008 ma che egli comunque non aveva raggiunto il requisito contributivo richiesto per usufruire della pensione di anzianità, fissato in c.s.2080, risultando, infatti, in suo favore accreditati n. 1946 c.s. nel periodo che va dal 1.01.1970 al 1.05.2008. L'NE deduceva che in realtà sin dalla presentazione della domanda amministrativa del dicembre 2010, possedeva contribuzione fino a tutto il 2010, per aver prestato attività lavorativa presso il comune di Campo Calabro, circostanza di cui il Comune era conoscenza e pertanto di possedere alla data di presentazione della domanda amministrativa una contribuzione utile ai fini pensionistici pari a 2080 contributi settimanali, equivalenti a 40 anni di servizio sufficienti, ai sensi della legge n. 247/2007, per l'accesso al pensionamento.
Il mancato colpevole riconoscimento della contribuzione figurativa aveva procurato un ritardo nel collocamento in pensione di ben 4 anni e 8 mesi, che gli aveva causato sia danni patrimoniali - consistenti nel non aver potuto accettare un impiego part-time per 4- 5 ore al giorno presso La Perla sullo Stretto”, con il cui titolare, dott. , aveva concordato una retribuzione di 800,00 € Persona_1 mensili per almeno 5 anni – che danni non patrimoniali - aggravamento della grave insufficienza funzionale della colonna vertebrale causata della necessità di continuare a prestare attività lavorativa.
L'NE aggiungeva inoltre di aver acceso finanziamenti che confidava di poter onorare con il reddito aggiuntivo proveniente dall'attività di collaborazione con la conseguenza che, venuta meno la fonte di reddito aggiuntiva su cui legittimamente contava, aveva dovuto far fronte ad esposizione debitoria - impegnando gran parte dello stipendio – che gli aveva altresì impedito il pagamento delle cartelle esattoriali. CP_ Si costituiva l' che deduceva che, pur con il riconoscimento della contribuzione figurativa per gli anni 2005 – 2008, l' non aveva in ogni caso maturato , al dicembre 2010, i requisiti per Pt_1
l'accesso al pensionamento.
L' rilevava che alla data della domanda di pensione, 29.12.2010 (respinta il 20.01.2011), CP_1 il requisito contributivo richiesto dalla legge n 47/2007 per la pensione di anzianità in favore dei lavoratori dipendenti “era costituito dalla “quota 95”, formata dalla somma di almeno 35 anni di contributi effettivi ed un'età anagrafica non inferiore a 59 anni.
Considerando i contributi figurativi relativi al lavoro socialmente utile (LSU) non inclusi nel primo calcolo, il totale contributivo riconosciuto in capo al sig. alla data della domanda, era Pt_1 di 1.946 settimane di anzianità contributiva (37 anni e 22 settimane), abbinato ad un'età di 58 anni
e 8 mesi;
non era stata quindi raggiunta la prevista somma di 59 anni.
Dal 2011, l'età richiesta è aumentata 60 anni. Non risulta, dunque, soddisfatto il requisito dell'età.
In alternativa, fino al 31.12.2011, era richiesto il requisito di almeno 40 anni di anzianità contributiva (2.080 settimane).
Al sig. risultavano 37 anni e 22 settimane, pari a 1946 contributi settimanali, anziché le Pt_1 2080 previste dalla legge.
Anche se nella prima respinta i contributi LSU dal 2005 al 2008 non erano stati considerati, ugualmente non risultava soddisfatto il requisito contributivo dei 2080 contributi settimanali, pari a
40 anni.”
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che “per ravvisare la responsabilità risarcitoria occorre verificare non solo l'accertamento del diritto violato e la colpa dell'Ente ma anche se il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno .con una azione di normale diligenza e anzi prescritta dalla normativa .
Nel caso di specie laddove il ricorrente avesse effettivamente raggiunto dal dicembre 2010 i requisiti per la pensione, anche sotto il profilo del cumulo della copertura contributiva come LSU , CP_ a fronte del diniego della domanda di pensione da parte dell' , avrebbe potuto in primo luogo agire in giudizio per ottenere la statuizione giudiziale del suo diritto come consentito dalle normative processuali allorchè una prestazione previdenziale viene negata in sede amministrativa .
Qui la vicenda proposta fa leva essenzialmente su un asserito ritardato pensionamento.
Nessuna statuizione però di tale diritto al pensionamento sin dal dicembre 2010 con decorrenza da aprile 2011 risulta accertato nella sede competente e nei tempi previsti
Va rammentato che sia il diritto a una determinata contribuzione anche se figurativa , sia il diritto a pensione possono essere oggetto di un accertamento giudiziale non richiedendo un facere dell'ente previdenziale .
La cessazione del rapporto di lavoro e il conseguente sorgere di un diritto alla pensione non CP_ nascono da un necessario facere , rispettivamente, del datore e dell' ma in quanto atti che possono essere attivati dal solo lavoratore perché legati a presupposti di legge e non alla discrezionalità del datore e dell'ente , possono essere posti in essere dallo stesso lavoratore .
Invero la cessazione dal servizio è possibile come volontaria conseguimento del diritto alla CP_ pensione , se rigettato dall' poteva e anzi doveva essere accertato in giudizio dal Giudice competente a pena di decadenza dei ratei oltre i tre anni
Il diritto ai ratei pensionistici nel settore privato è soggetto a decadenza( secondo le normative applicabili di cui all'art 47 dpr D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639) e alla prescrizione.
Per tale motivo si , richiede all'interessato comunque di attivarsi tempestivamente per far valer il suo diritto. altrimenti perde quantomeno i ratei fino ai tre anni a ritroso.
Consentire di rimanere inerte all'interessato , per poi recuperare la perdita patrimoniale e anzi aggiungere ulteriori danni di tipo non patrimoniale tramite l'azione risarcitoria appare una sostituzione di azioni che non può essere consentita alla luce della normativa generale previdenziale per cui è normalmente prevista ,a fronte di diniego dell'ente , una fase di opposizione nella sede giudiziale . CP_ Il comportamento dell' di diniego non impediva al ricorrente di reagire autonomamente in autotutela , cessando comunque dal rapporto di lavoro e chiedendo in giudizio l'accertamento del diritto alla prestazione pensionistica e cosi evitare il mancato conseguimento del rapporto di collaborazione e di non dover continuare a lavorare .
L'ordinamento per il ritardo nella prestazione prevede una specifica tutela con la corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria come forma ordinaria di tutela in giudizio.
Non aver quindi azionato una facoltà consentita al lavoratore dalla legge secondo un modello previsto per tutelare il proprio diritto , ad avviso del decidente esclude una illiceità soggetta a risarcimento del danno sia per i ratei persi sia quali perdita di chance occupazionali e sia dello stesso danno biologico anche nelle componenti personalizzabili , che avrebbe potuto evitare con una pronta condotta difensiva avverso il diniego .
Nella specie, pertanto, non può che ravvisarsi in capo al ricorrente una condotta omissiva che ha causato poi il danno sia nel non essersi dimesso dal lavoro sia nel non aver tempestivamente attivato la sede giudiziale per accertare effettivamente l'esistenza del diritto ai ratei già da aprile
2011 ( il ricorrente infatti nel 2016 ha poi conseguito la pensione ) .
Al riguardo deve soccorrere il principio già affermato in sede di mancata impugnazione del licenziamento secondo cui : < "Al lavoratore che non abbia impugnato nel termine di decadenza suddetto il licenziamento è precluso il diritto di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del recesso e di conseguire il risarcimento del danno, nella misura prevista dalle leggi speciali (L. n.
604 del 1966, art. 8 e L. n. 300 del 1970, art. 18). Peraltro, se tale onere non viene assolto, il giudice non può conoscere della illegittimità del licenziamento neppure per ricollegare, di per sè, al recesso conseguenze risarcitorie di diritto comune. La decadenza, infatti, impedisce al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordinarie, nella misura in cui non consente di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del licenziamento"
(Cass.n. 10343/2016) Come si evince dai principi sopra riportati , puo' essere fatta valere nel termine di prescrizione decennale solo l'azione ordinaria relativa a fatti che solo accidentalmente si collegano al licenziamento, ma non ne costituiscono la ragione, essendo fonte autonoma di causale risarcitoria. > così cass Civile Sent. Sez. L Num. 9457 Anno 2019.
Nella specie è del tutto evidente come il ricorrente abbia omesso , ancorchè la stessa lettera di reiezione della pensione avvisasse < Se il ricorso non sara' deciso entro 90 giorni dalla data di presentazione, lei potra' proporre azione giudiziaria entro tre anni dalla data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso stesso >, di agire in giudizio nel termine di tre anni per far accertare il diritto alla pensione sulla base dei contributi che egli ritenesse sufficienti Ha lasciato maturare il termine di decadenza e non può in questa sede , tardivamente chiedere di accertare il diritto in funzione strumentale per un giudizio risarcitorio su un mero rigetto della domanda ammnistrativa .”
Ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello per assenza dei requisiti contributivi necessari per accesso al pensionamento.
Il giorno dell'udienza, dopo la discussione delle parti si è celebrata la camera di consiglio, in esito alla quale, è stato depositato il dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l' ha denunciato la nullità della sentenza per violazione Pt_1 dell'art. 111 cost. e dell'art. 101 comma secondo del c.p.c., avendo il giudice di primo grado posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio in camera di consiglio, senza aver, preventivamente, sollecitato il contraddittorio delle parti.
Con il secondo motivo di appello l' denuncia un'erronea valutazione dei fatti, atteso che Pt_1 nessuna inerzia poteva essergli imputata, avendo costantemente sollecitato l' al CP_1 riconoscimento della contribuzione figurativa ingiustamente non accreditata, avendo financo adito l'autorità giudiziaria per ottenere il diritto rivendicato. CP_ L' aveva provveduto all'accreditamento solo a seguito della pronuncia giudiziale peraltro continuando a fornire informazioni errate, avendogli comunicato che, pur con l'accredito della contribuzione figurativa, mancava in ogni caso il requisito contributivo richiesto per usufruire della pensione di anzianità, fissato in c.s.2080, risultando accreditati n. 1946 c.s. nel periodo che va dal 1.01.1970 al 1.05.2008, non considerando che egli possedeva la contribuzione necessaria sino a tutto il 2010, circostanza di cui l'Ente era conoscenza.
Con il terzo motivo d'appello, l' denuncia la manifesta illogicità della sentenza per aver Pt_1
CP_ ritenuto che non fosse l'inadempimento dell' ad aver causato il danno subìto, bensì la sua presunta inerzia che, per non essere tale, avrebbe dovuto comportare le sue dimissioni.
L'appello è infondato sulla base della ragione più liquida e la sentenza, dunque, deve essere confermata, seppur con altra motivazione, con la precisazione che il primo motivo di appello è assorbito perché, anche laddove fosse fondato, non comporterebbe la rimessione della causa al primo giudice bensì la rivalutazione della domanda che, come esplicitato nell'immediato prosieguo,
è infondata.
Incontestato che alla fattispecie in parola si applichi la legge n 47/2007 e che l' non Pt_1 avesse raggiunto al 31 dicembre 2010 i requisiti contributivi e anagrafici la c.d quota 95
Il pomo della discordia risiede invece nel raggiungimento, alla medesima data, di 40 anni di contribuzione, che costituisce requisito sufficiente per l'accesso al pensionamento. CP_ L'NE ha sempre sostenuto di possedere il suddetto requisito, visto che l' in sede stragiudiziale, con missiva del 9/11/2015 - rilasciando estratto contributivo nel quale l'Ente aveva finalmente accreditato la contribuzione figurativa controversa - aveva riconosciuto che alla data dell'1/5/2008 possedeva 1946 contributi settimanali, per cui sommando a tale ammontare gli ulteriori contributi maturati fino al 31 dicembre 2010, risultava soddisfatto il requisito contributivo.
L'Inp, però, in giudizio ha sempre contestato che l' avesse raggiunto al 31 dicembre Pt_1
2010, le 2080 settimane contributive avendone raggiunte a questa data solo 1946.
Il punto è che l' su cui incombeva l'onere della prova a fronte di esplicita e specifica Pt_1
CP_ contestazione dell' in ordine alle settimane contributive, ha depositato a comprova del suo CP_ diritto quel medesimo estratto contributivo rilasciato dall' dal quale risulta che alla data dell'1 maggio 2008 l' vantava solo n. 1822 contributi settimanali. Aggiungendo a tali contributi, i Pt_1 contributi maturati dal maggio 2008 al 31 dicembre 2010, e cioè 138 contributi settimanali ( 34 contributi per il periodo maggio -dicembre 2008 e 152 c.s. per il 2009 e il 2010) si giunge all'importo complessivo di 1960.
L' dunque non vantava alla data del 31 dicembre 2010 i contributi settimanali (2080), Pt_1 necessari in assenza del requisito anagrafico, per accedere al pensionamento. CP_ Mancando a monte il fatto illecito imputato all' la domanda di risarcimento del danno non può che essere rigettata.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate atteso il comportamento CP_ preprocessuale dell' che ha contribuito al sorgere della presente controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 143/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 24/01/2023, rigetta l'appello.
Compensa le spese del giudizio.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, 15 luglio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme ordinarie in presenza e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 332/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avv.ti FATIMA Parte_1
FRANCESCA MALLAMACI e ANTONELLA PRONESTI', giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza Controparte_1
e difesa è curata dall'avv. ETTORE TRIOLO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, convenendo in giudizio Parte_1
CP_ l' rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare, dichiarare e statuire che il ricorrente aveva maturato i requisiti per collocarsi in pensione al 31.12.2010, con decorrenza dalla prima finestra utile;
2) ritenere, dichiarare e statuire che l' convenuto, rifiutando l'accredito dei contributi CP_1 figurativi, ha violato le norme del rapporto giuridico previdenziale e le leggi regolatrici della materia, per come sopra esposto, con conseguente addebito di responsabilità; 3) ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale r.p.t. al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale derivante dalla perdita del maggior guadagno derivante dall'attività lavorativa sopra descritta, da liquidarsi nella misura di € 44.800,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, determinata, eventualmente, anche con valutazione equitativa;
ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi con l' aumento personalizzato in € 55.140,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi, eventualmente, anche con valutazione equitativa.
4) condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere al ricorrente la CP_1 somma complessiva di € 99.940,00 o quella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, anche eventualmente con valutazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dalla domanda amministrativa ( 31/12/2010) o da quella diversa data ritenuta di giustizia.
Il ricorrente, titolare di pensione cat. VOTOT n. 06400032, con decorrenza gennaio 2016, a sostegno della domanda deduceva di aver maturato, secondo le leggi vigenti ratione temporis, il diritto di essere collocato in pensione, con 40 anni di contributi, sin dal dicembre 2010, con possibilità di utilizzare la finestra di uscita di aprile 2011 e di aver pertanto inoltrato all' CP_1 domanda per accedere alla pensione di anzianità, respinta in quanto, a dire dell' , sul conto CP_1 previdenziale risultavano accreditati solo 1733 contributi, a fronte dei 1820 richiesti.
Richiesto l'estratto contributivo si avvedeva che l' non aveva contabilizzato la CP_1 contribuzione figurativa relativa al periodo dal 1 gennaio 2005 al 1 maggio 2008, cui aveva diritto, in quanto lavoratore socialmente utile (LSU), adoperato come addetto alla vigilanza presso il
Comune di Campo Calabro, senza soluzione di continuità, dal 8/11/1996 al 1/05/2008, data nella quale nella quale era stato stabilizzato con contratto a tempo indeterminato dallo stesso Comune, ove ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa sino al pensionamento. CP_ Atteso il rigetto da parte dell' di tutte le domande volte al riconoscimento della suddetta contribuzione figurativa, aveva adito il Tribunale di Reggio Calabria che, con sentenza n. 434/2015 pubblicata il 20 marzo 2015, aveva accolto la sua domanda dichiarando il suo diritto all'accreditamento a fini pensionistici dei contributi figurativi maturati dall'1.1.2005 al 1.05.2008 con conseguente condanna dell' in tal senso. CP_1
Soltanto in data 9/11/2015, dopo reiterati solleciti, l' gli aveva comunicato di aver CP_1 provveduto all'aggiornamento della posizione assicurativa, con l'inserimento dei contributi dal
01/01/2005 al 1/05/2008 ma che egli comunque non aveva raggiunto il requisito contributivo richiesto per usufruire della pensione di anzianità, fissato in c.s.2080, risultando, infatti, in suo favore accreditati n. 1946 c.s. nel periodo che va dal 1.01.1970 al 1.05.2008. L'NE deduceva che in realtà sin dalla presentazione della domanda amministrativa del dicembre 2010, possedeva contribuzione fino a tutto il 2010, per aver prestato attività lavorativa presso il comune di Campo Calabro, circostanza di cui il Comune era conoscenza e pertanto di possedere alla data di presentazione della domanda amministrativa una contribuzione utile ai fini pensionistici pari a 2080 contributi settimanali, equivalenti a 40 anni di servizio sufficienti, ai sensi della legge n. 247/2007, per l'accesso al pensionamento.
Il mancato colpevole riconoscimento della contribuzione figurativa aveva procurato un ritardo nel collocamento in pensione di ben 4 anni e 8 mesi, che gli aveva causato sia danni patrimoniali - consistenti nel non aver potuto accettare un impiego part-time per 4- 5 ore al giorno presso La Perla sullo Stretto”, con il cui titolare, dott. , aveva concordato una retribuzione di 800,00 € Persona_1 mensili per almeno 5 anni – che danni non patrimoniali - aggravamento della grave insufficienza funzionale della colonna vertebrale causata della necessità di continuare a prestare attività lavorativa.
L'NE aggiungeva inoltre di aver acceso finanziamenti che confidava di poter onorare con il reddito aggiuntivo proveniente dall'attività di collaborazione con la conseguenza che, venuta meno la fonte di reddito aggiuntiva su cui legittimamente contava, aveva dovuto far fronte ad esposizione debitoria - impegnando gran parte dello stipendio – che gli aveva altresì impedito il pagamento delle cartelle esattoriali. CP_ Si costituiva l' che deduceva che, pur con il riconoscimento della contribuzione figurativa per gli anni 2005 – 2008, l' non aveva in ogni caso maturato , al dicembre 2010, i requisiti per Pt_1
l'accesso al pensionamento.
L' rilevava che alla data della domanda di pensione, 29.12.2010 (respinta il 20.01.2011), CP_1 il requisito contributivo richiesto dalla legge n 47/2007 per la pensione di anzianità in favore dei lavoratori dipendenti “era costituito dalla “quota 95”, formata dalla somma di almeno 35 anni di contributi effettivi ed un'età anagrafica non inferiore a 59 anni.
Considerando i contributi figurativi relativi al lavoro socialmente utile (LSU) non inclusi nel primo calcolo, il totale contributivo riconosciuto in capo al sig. alla data della domanda, era Pt_1 di 1.946 settimane di anzianità contributiva (37 anni e 22 settimane), abbinato ad un'età di 58 anni
e 8 mesi;
non era stata quindi raggiunta la prevista somma di 59 anni.
Dal 2011, l'età richiesta è aumentata 60 anni. Non risulta, dunque, soddisfatto il requisito dell'età.
In alternativa, fino al 31.12.2011, era richiesto il requisito di almeno 40 anni di anzianità contributiva (2.080 settimane).
Al sig. risultavano 37 anni e 22 settimane, pari a 1946 contributi settimanali, anziché le Pt_1 2080 previste dalla legge.
Anche se nella prima respinta i contributi LSU dal 2005 al 2008 non erano stati considerati, ugualmente non risultava soddisfatto il requisito contributivo dei 2080 contributi settimanali, pari a
40 anni.”
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che “per ravvisare la responsabilità risarcitoria occorre verificare non solo l'accertamento del diritto violato e la colpa dell'Ente ma anche se il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno .con una azione di normale diligenza e anzi prescritta dalla normativa .
Nel caso di specie laddove il ricorrente avesse effettivamente raggiunto dal dicembre 2010 i requisiti per la pensione, anche sotto il profilo del cumulo della copertura contributiva come LSU , CP_ a fronte del diniego della domanda di pensione da parte dell' , avrebbe potuto in primo luogo agire in giudizio per ottenere la statuizione giudiziale del suo diritto come consentito dalle normative processuali allorchè una prestazione previdenziale viene negata in sede amministrativa .
Qui la vicenda proposta fa leva essenzialmente su un asserito ritardato pensionamento.
Nessuna statuizione però di tale diritto al pensionamento sin dal dicembre 2010 con decorrenza da aprile 2011 risulta accertato nella sede competente e nei tempi previsti
Va rammentato che sia il diritto a una determinata contribuzione anche se figurativa , sia il diritto a pensione possono essere oggetto di un accertamento giudiziale non richiedendo un facere dell'ente previdenziale .
La cessazione del rapporto di lavoro e il conseguente sorgere di un diritto alla pensione non CP_ nascono da un necessario facere , rispettivamente, del datore e dell' ma in quanto atti che possono essere attivati dal solo lavoratore perché legati a presupposti di legge e non alla discrezionalità del datore e dell'ente , possono essere posti in essere dallo stesso lavoratore .
Invero la cessazione dal servizio è possibile come volontaria conseguimento del diritto alla CP_ pensione , se rigettato dall' poteva e anzi doveva essere accertato in giudizio dal Giudice competente a pena di decadenza dei ratei oltre i tre anni
Il diritto ai ratei pensionistici nel settore privato è soggetto a decadenza( secondo le normative applicabili di cui all'art 47 dpr D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639) e alla prescrizione.
Per tale motivo si , richiede all'interessato comunque di attivarsi tempestivamente per far valer il suo diritto. altrimenti perde quantomeno i ratei fino ai tre anni a ritroso.
Consentire di rimanere inerte all'interessato , per poi recuperare la perdita patrimoniale e anzi aggiungere ulteriori danni di tipo non patrimoniale tramite l'azione risarcitoria appare una sostituzione di azioni che non può essere consentita alla luce della normativa generale previdenziale per cui è normalmente prevista ,a fronte di diniego dell'ente , una fase di opposizione nella sede giudiziale . CP_ Il comportamento dell' di diniego non impediva al ricorrente di reagire autonomamente in autotutela , cessando comunque dal rapporto di lavoro e chiedendo in giudizio l'accertamento del diritto alla prestazione pensionistica e cosi evitare il mancato conseguimento del rapporto di collaborazione e di non dover continuare a lavorare .
L'ordinamento per il ritardo nella prestazione prevede una specifica tutela con la corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria come forma ordinaria di tutela in giudizio.
Non aver quindi azionato una facoltà consentita al lavoratore dalla legge secondo un modello previsto per tutelare il proprio diritto , ad avviso del decidente esclude una illiceità soggetta a risarcimento del danno sia per i ratei persi sia quali perdita di chance occupazionali e sia dello stesso danno biologico anche nelle componenti personalizzabili , che avrebbe potuto evitare con una pronta condotta difensiva avverso il diniego .
Nella specie, pertanto, non può che ravvisarsi in capo al ricorrente una condotta omissiva che ha causato poi il danno sia nel non essersi dimesso dal lavoro sia nel non aver tempestivamente attivato la sede giudiziale per accertare effettivamente l'esistenza del diritto ai ratei già da aprile
2011 ( il ricorrente infatti nel 2016 ha poi conseguito la pensione ) .
Al riguardo deve soccorrere il principio già affermato in sede di mancata impugnazione del licenziamento secondo cui : < "Al lavoratore che non abbia impugnato nel termine di decadenza suddetto il licenziamento è precluso il diritto di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del recesso e di conseguire il risarcimento del danno, nella misura prevista dalle leggi speciali (L. n.
604 del 1966, art. 8 e L. n. 300 del 1970, art. 18). Peraltro, se tale onere non viene assolto, il giudice non può conoscere della illegittimità del licenziamento neppure per ricollegare, di per sè, al recesso conseguenze risarcitorie di diritto comune. La decadenza, infatti, impedisce al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordinarie, nella misura in cui non consente di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del licenziamento"
(Cass.n. 10343/2016) Come si evince dai principi sopra riportati , puo' essere fatta valere nel termine di prescrizione decennale solo l'azione ordinaria relativa a fatti che solo accidentalmente si collegano al licenziamento, ma non ne costituiscono la ragione, essendo fonte autonoma di causale risarcitoria. > così cass Civile Sent. Sez. L Num. 9457 Anno 2019.
Nella specie è del tutto evidente come il ricorrente abbia omesso , ancorchè la stessa lettera di reiezione della pensione avvisasse < Se il ricorso non sara' deciso entro 90 giorni dalla data di presentazione, lei potra' proporre azione giudiziaria entro tre anni dalla data di scadenza del termine previsto per la decisione del ricorso stesso >, di agire in giudizio nel termine di tre anni per far accertare il diritto alla pensione sulla base dei contributi che egli ritenesse sufficienti Ha lasciato maturare il termine di decadenza e non può in questa sede , tardivamente chiedere di accertare il diritto in funzione strumentale per un giudizio risarcitorio su un mero rigetto della domanda ammnistrativa .”
Ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello per assenza dei requisiti contributivi necessari per accesso al pensionamento.
Il giorno dell'udienza, dopo la discussione delle parti si è celebrata la camera di consiglio, in esito alla quale, è stato depositato il dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, l' ha denunciato la nullità della sentenza per violazione Pt_1 dell'art. 111 cost. e dell'art. 101 comma secondo del c.p.c., avendo il giudice di primo grado posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio in camera di consiglio, senza aver, preventivamente, sollecitato il contraddittorio delle parti.
Con il secondo motivo di appello l' denuncia un'erronea valutazione dei fatti, atteso che Pt_1 nessuna inerzia poteva essergli imputata, avendo costantemente sollecitato l' al CP_1 riconoscimento della contribuzione figurativa ingiustamente non accreditata, avendo financo adito l'autorità giudiziaria per ottenere il diritto rivendicato. CP_ L' aveva provveduto all'accreditamento solo a seguito della pronuncia giudiziale peraltro continuando a fornire informazioni errate, avendogli comunicato che, pur con l'accredito della contribuzione figurativa, mancava in ogni caso il requisito contributivo richiesto per usufruire della pensione di anzianità, fissato in c.s.2080, risultando accreditati n. 1946 c.s. nel periodo che va dal 1.01.1970 al 1.05.2008, non considerando che egli possedeva la contribuzione necessaria sino a tutto il 2010, circostanza di cui l'Ente era conoscenza.
Con il terzo motivo d'appello, l' denuncia la manifesta illogicità della sentenza per aver Pt_1
CP_ ritenuto che non fosse l'inadempimento dell' ad aver causato il danno subìto, bensì la sua presunta inerzia che, per non essere tale, avrebbe dovuto comportare le sue dimissioni.
L'appello è infondato sulla base della ragione più liquida e la sentenza, dunque, deve essere confermata, seppur con altra motivazione, con la precisazione che il primo motivo di appello è assorbito perché, anche laddove fosse fondato, non comporterebbe la rimessione della causa al primo giudice bensì la rivalutazione della domanda che, come esplicitato nell'immediato prosieguo,
è infondata.
Incontestato che alla fattispecie in parola si applichi la legge n 47/2007 e che l' non Pt_1 avesse raggiunto al 31 dicembre 2010 i requisiti contributivi e anagrafici la c.d quota 95
Il pomo della discordia risiede invece nel raggiungimento, alla medesima data, di 40 anni di contribuzione, che costituisce requisito sufficiente per l'accesso al pensionamento. CP_ L'NE ha sempre sostenuto di possedere il suddetto requisito, visto che l' in sede stragiudiziale, con missiva del 9/11/2015 - rilasciando estratto contributivo nel quale l'Ente aveva finalmente accreditato la contribuzione figurativa controversa - aveva riconosciuto che alla data dell'1/5/2008 possedeva 1946 contributi settimanali, per cui sommando a tale ammontare gli ulteriori contributi maturati fino al 31 dicembre 2010, risultava soddisfatto il requisito contributivo.
L'Inp, però, in giudizio ha sempre contestato che l' avesse raggiunto al 31 dicembre Pt_1
2010, le 2080 settimane contributive avendone raggiunte a questa data solo 1946.
Il punto è che l' su cui incombeva l'onere della prova a fronte di esplicita e specifica Pt_1
CP_ contestazione dell' in ordine alle settimane contributive, ha depositato a comprova del suo CP_ diritto quel medesimo estratto contributivo rilasciato dall' dal quale risulta che alla data dell'1 maggio 2008 l' vantava solo n. 1822 contributi settimanali. Aggiungendo a tali contributi, i Pt_1 contributi maturati dal maggio 2008 al 31 dicembre 2010, e cioè 138 contributi settimanali ( 34 contributi per il periodo maggio -dicembre 2008 e 152 c.s. per il 2009 e il 2010) si giunge all'importo complessivo di 1960.
L' dunque non vantava alla data del 31 dicembre 2010 i contributi settimanali (2080), Pt_1 necessari in assenza del requisito anagrafico, per accedere al pensionamento. CP_ Mancando a monte il fatto illecito imputato all' la domanda di risarcimento del danno non può che essere rigettata.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate atteso il comportamento CP_ preprocessuale dell' che ha contribuito al sorgere della presente controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 143/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 24/01/2023, rigetta l'appello.
Compensa le spese del giudizio.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, 15 luglio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)