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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1375/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1375/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. ), con il C.F._1 Parte_3 C.F._2 patrocinio dell'avv. SCARDIGNO LEONARDO,
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CAMERINI RUGGERO e dell'avv. DALPIAZ STEFANO
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 1796/2022 emessa dal Tribunale di FIRENZE pubblicata il
13/06/2022
CONCLUSIONI
In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 25 Per la parte appellante:
“a) in accoglimento del presente atto di gravame, e quindi in accoglimento dei motivi di appello formulati dal punto a) al punto g) della narrativa del presente atto, riformare la sentenza n. 1796/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice, dr.ssa Elisabetta Carloni, in data 12.06.2022 e pubblicata in data 13.06.2022, a definizione della causa civile iscritta al n.8107/2014 R.G., notificata a mezzo PEC agli odierni appellanti in data 16.06.2022, limitatamente alle parti impugnate e, per l'effetto:
“- preliminarmente accertare e dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta (oggi appellata) in primo grado, in quanto non proceduta da apposita mediazione obbligatoria, come previsto per legge vertendosi in materia di contratti bancari;
- preliminarmente accertare e dichiarare la inammissibilità, contraddittorietà ed indeterminatezza dell'avversa domanda riconvenzionale, in quanto non determinata con esattezza ed effettuata a titolo di richiesta risarcitoria e non di richiesta di somme per inadempimento contrattuale;
- preliminarmente accertare e dichiarare la inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale in quanto unilateralmente effettuata richiesta di somme a titolo risarcitorio da controparte, senza alcuna precedente azione di accertamento e dichiarativa proposta da parte avversa;
- preliminarmente accertare e dichiarare anche l'illegittimità ed inefficacia delle clausole contrattuali n. 4, 15 e 17 delle condizioni generali di contratto richiamate negli atti di causa e riferite al leasing, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- preliminarmente accogliere la richiesta di rinnovazione di CTU o, in subordine, di integrazione alla CTU contabile, come da memorie di osservazione alla CTU datate 17.10.2016, note autorizzate del 31.01.2017 e foglio di pc in primo grado, al fine di rispondere in maniera esaustiva ai quesiti posti con ordinanza ammissiva dalla dott.ssa Anna Primavera del 01.12.2015, con particolare riferimento ai quesiti n. 5 e 6;
- preliminarmente accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di leasing per cui è causa, in primo luogo in quanto il leasing è stato indicizzato al rischio di cambio del franco svizzero, ovvero di valuta estera;
in subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di leasing per cui è causa, in quanto assoggettato e convenuto per una doppia indicizzazione, ovvero all'Euribor 3 mesi lettera e al cambio del franco svizzero;
1) accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria individuato con il n. BA 292149 descritto dettagliatamente nella narrativa del presente atto è illegittimo e nullo parzialmente a causa del superamento del tasso soglia, fissato trimestralmente dal Decreto Ministeriale del 15.3.2006 pro tempore relativo al periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2006 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale e anche dalla Banca d'Italia; accertare e dichiarare la nullità dei tassi di interesse convenzionali a cui vanno sommate le commissioni riscosse a vario titolo dalla banca, come le spese di istruttoria, costi e premi assicurativi, nonché aggiunta la indicizzazione del cambio ancorata al franco svizzero, individuati nel contratto stesso e nelle Condizioni Generali
pagina 2 di 25 allegate di leasing in narrativa evidenziato, al momento della pattuizione degli interessi, costi spese, premi assicurativi, cambio ed indicizzazione stessi, nel momento in cui essi sono stati convenuti;
accertare e dichiarare distintamente, con riferimento al solo tasso di mora il superamento del tasso antiusura- soglia pro tempore vigente al momento della sottoscrizione del contratto di leasing;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria anzidetto riguardo al tasso debitorio complessivo applicato per violazione dell'art. 1815 c.c. secondo comma, per violazione dell'art. 1 e 2 della Legge n. 108/1996, per violazione dell'art. 644 c.p. nonché per violazione del Decreto Legge n. 394 del 2000, poi convertito con modifiche nella Legge n. 24 del 2001;
2) accertare e dichiarare che tenendo in considerazione solo gli interessi di mora, unitamente alla indicizzazione determinata dal cambio del franco svizzero a cui è ancorato il contratto di leasing per cui è causa, si giunge ad un tasso debitorio complessivo pattuito superiore al tasso soglia pro tempore vigente;
3) accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria ha previsto dall'origine e quindi sin dalla sua sottoscrizione, tassi complessivi di interesse convenzionali, a cui sommare i costi e le commissioni nonché le spese di copertura assicurativa, unitamente alla indicizzazione al contrattualmente Controparte_2 convenuta superiori al tasso soglia e, pertanto, tassi usurari ai sensi della Legge n. 108/1996, così come interpretata in via autentica dal Decreto Legge n. 394/2000, convertito con modificazioni con la legge n. 24/200, nonché ha violato gli artt. 1815, II comma c.p.c. e l'art 644 c.p.;
4) per l'effetto, tenendo conto degli accertamenti di cui ai punti dal n. 1 al n. 3 del petitum accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1815, II comma c.c., la nullità parziale del contratto di locazione finanziaria predetto, relativamente alle clausole relative agli interessi convenzionali o di mora posti all'interno del contratto stesso, alle commissioni e spese, ai costi di polizza assicurativa, alla indicizzazione ancorata al franco svizzero, tutte sopra individuate, applicate alla locazione finanziaria de quo;
5) per l'effetto, ed in conseguenza dell'accoglimento delle predette richieste, accertare e dichiarare che il Sig. , in relazione al contratto di locazione finanziaria Parte_2 per cui è causa, ha iustamente euro 107.298,44 per interessi, euro 89.504,11 per indicizzazione, euro 1.816,36 per costi e spese varie, euro 22.082,50 per spese polizze assicurative dal marzo 2008 al maggio 2013, dal 4.3.2008 al 4.5.2013, data di subentro della Parte_1
6) per l'effetto, ed in conseguenza dell'accoglimento delle predette richieste, accertare e dichiarare che la ha corrisposto illegittimamente ed ingiustamente Parte_1 euro 5.155,75 per interessi, euro 16.798,90 per indicizzazione, euro 1.621,05 per spese e costi vari, euro 8436,50 per spese polizze assicurative dal maggio 2013 in poi.
7) per l'effetto, condannare la alla restituzione nei confronti del Sig. Controparte_3
delle somme per interessi, di euro 89.504,11 per Parte_2 di euro 1.816,36 per costi e spese varie, di euro 22.082,50 per spese polizze assicurative, oltre alla somma ulteriore per eventuali successivi interessi pagati a partire dalla presente azione sino al soddisfo;
8) per l'effetto, condannare la alla restituzione nei confronti della Controparte_3 della somma di euro 5.155,75 per interessi, euro 16.798,90 per Parte_1
pagina 3 di 25 indicizzazione, euro 1.621,05 per spese e costi vari, euro 8.436,50 per spese polizze assicurative dal maggio 2013 in poi, oltre alla somma ulteriore per eventuali successivi interessi pagati a partire dalla presente azione sino al soddisfo;
9) considerato che la CTU espletata ha quantificato il valore dell'imbarcazione in € 700.000,00*, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte degli attori nei confronti della dal momento che il valore anzidetto supera il Controparte_4 residuo credito de dal CTU in € 691.255,48* come da importo indicato alla pagina 4 delle note riepilogative-integrazione e consulenza tecnica d'ufficio datata 15.3.2017”;
10) accertare e dichiarare l'errata interpretazione ed applicazione da parte del Giudice di prime cure del c.d. patto di deduzione contenuto nell'art. 15 delle condizioni generali di contratto di leasing per cui è causa;
11) accertare e dichiarare l'errata quantificazione da parte del Giudice di prime cure del credito residuo vantato dalla società concedente a causa della l'errata interpretazione ed applicazione da parte del Giudice di prime cure del c.d. patto di deduzione contenuto nell'art. 15 delle condizioni generali di contratto di leasing per cui è causa;
12) accertare e dichiarare l'errata valutazione e quantificazione da parte del Giudice di prime cure del credito residuo vantato dalla società concedente per esclusione del superamento del tasso soglia anti usura sulla base dell'erronea interpretazione delle Istruzioni della Banca d'Italia ai fini del calcolo del TEG, con errata esclusione di tutte le voci di costo e delle remunerazioni correlate a vario titolo all'erogazione del credito, anche con riferimento agli interessi moratori.
13) accertare e dichiarare il vizio di motivazione da parte del giudice di prime cure della sentenza appellata per errata valutazione del credito residuo vantato dalla società concedete per via dall'omessa inclusione della omessa inclusione della clausola penale e/o commissione di estinzione anticipata prevista nell'art.15, comma 1, righi da n.12 a n.15 delle CGC;
14) accertare e dichiarare il vizio di motivazione da parte del giudice di prime cure della sentenza appellata per errata valutazione del credito residuo vantato dalla società concedete per via per errata quantificazione del credito residuo vantato dalla società concedente: errata interpretazione ed applicazione della c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel contratto per cui è causa;
omessa valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società convenuta.
15) accertare e dichiarare altresì che, ai sensi dell'art. 1815, II comma c.c., gli attori non devono più alcun interesse debitorio, costo, spese ed indicizzazione, nei confronti della banca convenuta, per le rate scadute ed a scadere;
16) ordinare alla convenuta di segnalare la posizione degli attori alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia in bonis;
17) accertare e dichiarare che sulla scorta dei documenti prodotti agli atti, sono stati corrisposti alla banca convenuta da parte di la somma di euro Parte_2
462.834,18 per sorte capitale, euro 107.298,44 per interessi, di euro 89.504,11 per indicizzazione, di euro 1.816,36 per costi e spese varie, di euro 22.082,50 per spese polizze assicurative;
da parte della la somma di euro 69.040,45 per Parte_1
pagina 4 di 25 sorte capitale, euro 5.155,75 per interessi, euro 16.798,90 per indicizzazione, euro 1.621,05 per spese e costi vari, euro 8436,50 per spese polizze assicurative;
da parte di e la somma di euro 519.415,60; Parte_4 Parte_5
18) accertare e dichiarare che il Sig. , sulla scorta di tutte le richieste di Parte_2 cui ai suddetti punti, ha diritto alla restituzione di 462.834,18 per sorte capitale, euro 107.298,44 per interessi, di euro 89.504,11 per indicizzazione, di euro 1.816,36 per costi e spese varie, di euro 22.082,50 per spese polizze assicurative, e per l'effetto condannare la banca convenuta al pagamento i suo favore delle predette somme;
accertare e dichiarare che la ha diritto alla restituzione delle somme di Parte_1
€ 69.040,45 per sorte capit 55,75 per interessi, euro 16.798,90 per indicizzazione, euro 1.621,05 per spese e costi vari, euro 8436,50 per spese polizze assicurative e per l'effetto condannare la banca convenuta al pagamento i suo favore delle predette somme;
19) in subordine considerato l'assoggettamento alla predetta disciplina ex art. 1526 c.c., vista la restituzione della imbarcazione finanziata con il contratto di locazione finanziaria per cui è causa, disporre che i convenuti sono tenuti a corrispondere alla banca convenuta solo un equo indennizzo di euro 30.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in subordine, accertare e dichiarare che la Banca convenuta, considerata la risoluzione contrattuale e la restituzione dell'imbarcazione non può richiedere la prestazione principale e la restituzione della penale, ai sensi dell'art.1383 c.c., ovvero in via più gradata si chiede che la penale, come invocata da controparte all'art.15 delle condizioni generali di contratto, è palesemente illegittima ed iniqua, per cui ridurre la penale stessa ed obbligare parti attrici al pagamento in favore della convenuta nella misura massima di € 50.000, ai sensi dell'art.1384 c.c.;
20) in subordine, nella denegata ipotesi in cui si voglia seguire la base di calcolo fatta propria dal Giudice di prime cure (ovverosia la somma di € 853.460,28 comunque contestata per tutti i motivi fin qui esposti), accertare e dichiarare che, escluso l'importo di € 45.157,00 indicato da controparte a titolo di interessi totali maturati (voce non inclusa nella clausola di cui all'art.15 delle CGC e, quindi, non dovuta), il credito residuo della società convenuta è pari non già all'importo di € 398.617,28 statuito in sentenza, bensì al minore importo di € 153.460,28* (€ 853.460,28 - € 700.000,00) o, al più, all'importo di € 188.460,28 (€ 853.460,28 - € 665.000,00);
21) in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere ferma, come base di calcolo, la quantificazione del credito residuo della società concedente in misura pari ad € 853.460,28 oltre interessi totali maturati per l'importo di € 45.157,00, riconoscere la detrazione del valore di mercato del bene al momento della vendita, stabilito dal CTU in € 700.000,00 o, in estremo subordine, il valore di mercato con uno scarto del 5% (€ 35.000,00), pur riconosciuto dal medesimo CTU;
22) condannare (già , in persona del legale Controparte_5 Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore quale antistatario”.
pagina 5 di 25 Per la parte appellata e appellante incidentale:
“Che la Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, voglia: 1) Rigettare, perché inammissibili e, in ogni caso, infondate, le domande formulate da Parte_1
e , con l'atto di appello notificato in d Parte_2 Parte_3
t nale di Firenze in data 13 giugno 2022; 2) In accoglimento dell'appello incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze in data 13 giugno 2022, condannare e Parte_1 Parte_2 Parte_3 al solidale pagamento della somma 528.617,28 (cinquecentoventottomilaseicentodiciassette/28) pari alla differenza tra euro 853.460,28 - di cui euro 84.391,84 per canoni insoluti, euro 26.172,04 per le causali di cui alle fatture n. n. 75524, 105264, 130623/2013 e 24820/2014 (al netto delle note di credito n. 15257/13 e 1732/14), euro 738.913,01 per canoni a scadere (di cui euro 576.708,21 in linea capitale ed euro 162.204,80 per indicizzazione CHF/Euro considerato il rapporto di cambio 0,64 alla data di sottoscrizione del contratto e quello di euro 0,8218 alla data di risoluzione), euro 126,00 per spese di insoluto, euro 3.257,39 per interessi di mora, sui canoni insoluti, sino alla data (08.07.14) di risoluzione del contratto ed euro 600,00 per spese di gestione pratica – oltre interessi sino alla data della vendita ed euro 370.000,00 ricavato da detta alienazione, oltre agli ulteriori interessi determinati al tasso Euribor tre mesi lettera pubblicato su "Il Sole 24 Ore" alla data di scadenza delle obbligazioni maggiorato di sette punti (e comunque nel rispetto del tasso soglia di cui ai Decreti Ministeriali ex lege 108/96 emessi ed emittendi) a decorrere dall'8 aprile 2015 sino al dì del saldo.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio nonché, in misura integrale, di quello di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2014, Parte_1 conduttrice del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto una imbarcazione a motore, nonché e Rosanna, garanti, citavano Parte_2 Pt_3 in giudizio la , istituto concedente. Gli attori lamentavano la natura CP_4 usuraria del tasso di interesse (corrispettivo e moratorio) e richiedevano l'applicazione della disciplina dell'art. 1526 c.c. al caso di specie.
Pertanto, domandavano al Tribunale di Firenze:
- in via principale, la declaratoria di nullità del contratto di leasing, ab origine e comunque nel corso del rapporto, per superamento del tasso soglia, nonché
l'illegittimità dei tassi di interesse richiesti, con condanna dell'allora
[...]
alla restituzione della complessiva somma di euro 220.701,41 a CP_4
pagina 6 di 25 favore del cedente e garante e di euro 32.012,20 a favore di Parte_2
infine, la pronuncia di accertamento che la somma Parte_1 contrattualmente dovuta a favore di era, in linea capitale, pari CP_4 ad euro 395.241,00;
- in via subordinata, la declaratoria, ex art. 1526 c.c., del diritto di Pt_2
e di di percepire in restituzione la somma,
[...] Parte_1 rispettivamente, di euro 661.453,09 e di euro 101.252,55, detratto l'equo compenso, quantificato in euro 30.000,00.
Costituendosi in giudizio, la convenuta rilevava che le avverse domande muovevano da erronei presupposti di fatto e di diritto e ne richiedeva il rigetto;
in via riconvenzionale, precisato che le proprie ragioni risarcitorie, in forza del contratto di locazione finanziaria, erano pari ad euro 833.487,47, da maggiorare di quanto dovuto, a titolo di indicizzazione del tasso del finanziamento al franco svizzero, domandava la condanna degli attori al pagamento della relativa somma, al netto della somma ricavata dalla futura vendita del restituito bene.
La causa veniva istruita con CTU contabile.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1796/2022 pubblicata il 13/06/2022 il Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande formulate da parte attrice;
2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da
[...]
condannare e al CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 solidale pagamento della somma 398.617,28
(trecentonovantottomilaseicentodiciassette/28), oltre interessi come da domanda.
3. Condanna, altresì, la parte gli attori in solido tra loro a rimborsare alla parte convenuta in persona del suo legale rappresentante p.t. il 50% Controparte_3 delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 21.387,00 per diritti e per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%”.
pagina 7 di 25 Il giudice, esaminata la questione della revisione della clausola penale, concludeva che il valore del bene posto in vendita dalla concedente (pari a euro
370.000 oltre iva) era esageratamente basso, laddove infatti il CTU lo aveva stimato in circa 700.000 euro oltre iva. Di conseguenza, il valore della barca veniva in via equitativa rideterminato in euro 500.000,00, determinando il credito della concedente in euro 398.617,23.
Venivano invece respinte le altre domande attoree. In particolare, non veniva riconosciuta la sussistenza dell'usura sulla base delle risultanze della CTU.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2
e (di seguito anche APPELLANTI o APPELLANTI
[...] Parte_3
PRINCIPALI) convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito anche APPELLATA o APPELLANTE Controparte_1
INCIDENTALE) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della domanda riconvenzionale;
2) Vizio della motivazione per adeguamento pedissequo a CTU erronea e lacunosa, in particolare riguardo alla questione dell'indicizzazione del canone al franco svizzero, alla doppia indicizzazione franco svizzero +
Euribor, al tema dell'usura;
3) Errata quantificazione del credito residuo vantato dalla società concedente, errata interpretazione del c.d. patto di deduzione;
4) Errata quantificazione del valore residuo del bene concesso in locazione finanziaria;
5) Vizio di motivazione per errata quantificazione del credito residuo in relazione al calcolo del TEG;
6) Vizio di motivazione per errata quantificazione del credito residuo in relazione alla omessa inclusione della clausola penale nel TEG;
pagina 8 di 25 7) Vizio di motivazione per errata quantificazione del credito residuo in relazione alla errata interpretazione della clausola di salvaguardia e all'assolvimento dell'onere probatorio
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, CP_3 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
formulava altresì appello incidentale sul seguente motivo: CP_3
1) Errata quantificazione del valore dell'imbarcazione ceduta, con conseguente erronea quantificazione del saldo finale e in punto di spese
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
10.10.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc dell'appello principale, in quanto risulta che i motivi di appello siano delineati con sufficiente chiarezza.
Con riferimento all'eccezione di inammissibilità delle domande nuove in appello e delle domande formulate tardivamente in primo grado si osserva che, in ogni caso, esse sono assorbite dal merito.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Con il primo motivo di gravame viene reiterata l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla controparte in primo grado.
pagina 9 di 25 Sostiene infatti parte appellante che tale domanda, proposta con la costituzione di parte convenuta, avrebbe dovuto essere considerata improcedibile, rientrando la questione dedotta nella materia dei contratti bancari, che richiede il previo esperimento del procedimento di mediazione.
L'assunto è infondato.
La domanda di cui si discute ha ad oggetto il pagamento di somme dovute in forza di un contratto di locazione finanziaria (leasing), che non rientra tra le materie per le quali la mediazione rappresenta condizione di procedibilità dovendo per contratti finanziari intendersi quelli involgenti gli strumenti finanziari di cui al
TUF (d.lgs. n. 58 del 1998) (In tal senso, Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 15200 del 12/06/2018).
Non vi era pertanto alcuna necessità di proporre la mediazione per poter avanzare la domanda riconvenzionale.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata riguarda la parte in cui essa aderisce alle risultanze della CTU, che parte appellante afferma di non condividere.
In particolare, la consulenza tecnica sarebbe affetta dai seguenti errori:
- non avere risposto compiutamente al quesito del giudice, che aveva richiesto un doppio conteggio dell'entità degli interessi finanziari applicati in ragione del ragguaglio alle variabili di riferimento, nel senso di includerli o meno nel TAEG;
- non avere determinato se il costo complessivo dell'operazione superasse o meno il TSU, operando un duplice conteggio del TAEG.
Oltre a questo, col secondo motivo di appello parte appellante censura la decisione di ritenere pacificamente valido e applicabile il criterio di indicizzazione al franco svizzero, solo perché compreso nelle clausole contrattuali e dunque scelto dal contraente stesso perché più conveniente. Secondo l'appellante la doppia indicizzazione contenuta nel contratto e il rischio connesso al cambio con valuta estera, da un lato renderebbero indeterminabile l'oggetto del contratto
(con conseguente nullità) e dall'altro lato comporterebbero un'alea incompatibile pagina 10 di 25 con lo schema contrattuale scelto, trasformandolo in uno strumento di investimento disciplinato dal TUF.
In base a questi elementi, l'appellante deduce la nullità parziale del contratto con riferimento alle clausole che comportano l'indicizzazione del tasso di interesse.
Il motivo di appello è infondato.
L'indicizzazione degli interessi al tasso di cambio di una valuta straniera di per sé non modifica la causa del contratto, né determina vizi di validità. Tale pratica persegue il fine di non esporre l'investimento al rischio della svalutazione e delle oscillazioni del mercato. Per questo viene individuato un parametro flessibile ed esterno, che spesso si identifica nel tasso Euribor, ma che può essere scelto liberamente, purché la scelta sia fatta entro parametri di correttezza e buona fede. Quella di legare il tasso al cambio del franco svizzero è una delle scelte possibili e più frequentemente optate.
Le parti sono anche libere di scegliere di indicizzare il tasso a più parametri.
L'intera operazione non altera la causa del contratto rendendola illegittima, né per questo motivo il leasing viene trasformato in una sorta di prodotto derivato. Al riguardo, si veda Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023: “In tema di contratto di mutuo, la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera (nella specie, il franco svizzero) e la valuta domestica non è nulla per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito”. Nello stesso senso anche SSUU, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023:
“Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni”.
pagina 11 di 25 Alla luce di tali principi, che il Collegio intende seguire, non può che essere respinto il rilievo sollevato da parte appellante, anche con riferimento alla critica delle risultanze della CTU, che sarebbero inesatte in quanto non approfondirebbero questo punto.
Sotto un diverso profilo parte appellante si duole del fatto che il CTU non abbia effettuato il doppio conteggio richiesto nel quesito, verificando se il TAEG comprensivo degli interessi finanziari applicati e dei vari oneri superasse il TSU indicato nel contratto.
Si evidenzia, infatti, che il giudice istruttore aveva chiesto di determinare:
“l'entità degli interessi finanziari applicati in ragione del ragguaglio canone alle variabili del mercato di riferimento, effettuando un doppio conteggio, nel senso di includerli o meno nella determinazione del TAEG”.
Tale quesito sarebbe stato però eluso dal CTU.
Il rilievo non è decisivo. Per quanto il doppio conteggio non sia stato esplicitato, infatti, il consulente ne ha rappresentato la superfluità, evidenziando le ragioni per cui era palese che in entrambi i casi il tasso sarebbe risultato sotto la soglia di usura.
Come evidenzia lo stesso appellante, infatti, il CTU, dopo aver indicato gli effetti dell'indicizzazione del canone al tasso di cambio svizzero CHF, ha evidenziato che
“la determinazione del TAEG comprensivo di tutti gli oneri e spese accessorie, quindi anche dei sopramenzionati interessi e indicizzazioni, risulta essere sensibilmente inferiore al TSU vigente nei vari periodi pertanto il TAEG senza
l'inclusione degli interessi finanziari di cui sopra risulterebbe ulteriormente inferiore al TSU vigente nei vari periodi”.
Tale modus operandi non è censurabile, essendo evidentemente superfluo specificare i conteggi per un ordine di grandezza inferiore a quello che è già chiaramente inferiore alla soglia di usura.
Non si tratta quindi di una mancata risposta al quesito, dal momento che, sia pure con un ragionamento a dimostrazione della superfluità del duplice calcolo, il consulente ha fornito una risposta che in effetti è stata recepita dal giudice e che questo Collegio ritiene condivisibile.
pagina 12 di 25 III. Con la terza censura alla sentenza impugnata viene denunciata l'errata interpretazione ed applicazione del patto di deduzione contenuto nelle condizioni generali del contratto.
Viene rilevato che, pur avendo il giudice correttamente ritenuto applicabile il disposto dell'art. 1526 c.c., preso atto del contenuto della clausola contenuta nell'art. 15 del contratto ed evidenziato che la giurisprudenza riconosce il ricorso al potere riduttivo della penale, questo si sarebbe poi adagiato sul contenuto della domanda riconvenzionale della controparte nella determinazione del debito residuo.
Nella sentenza viene infatti viene richiamato, definendolo un dato non contestato, il contenuto della domanda della concedente, la quale aveva quantificato “il proprio residuo credito in euro 528.617,28, pari alla differenza tra: a) euro
853.460,28 (cfr. doc. n.30) - di cui euro 84.391,84 per canoni insoluti, euro
26.172,04 per le causali di cui alle fatture n.75524, 105264, 130623/2013 e
2482072014 (al netto delle note di credito n.15257/13 e 1732714), euro
738.913,01 per canoni a scadere (di cui euro 576.708,21 in linea capitale ed euro
162.204,80 per indicizzazione CHF/Euro considerato il rapporto di cambio 0,64 alla data di sottoscrizione del contratto e quello di euro 0,8218 alla data di risoluzione), euro 126,00 per spese di insoluto, euro 3.257,39 per interessi di mora, sui canoni insoluti, sino alla data (8.07.14) di risoluzione del contratto ed euro 600,00 per spese di gestione pratica - oltre interessi sino alla data della vendita (7 aprile 2015, cfr. doc. n.38) e b) quanto (euro370.000,00, doc. n.37) ricavato da detta alienazione, oltre agli ulteriori interessi determinati al tasso
Euribor tre mesi lettera pubblicato su “Il Sole 24 Ore” alla data di scadenza delle obbligazioni maggiorato di sette punti (e comunque nel rispetto del tasso soglia di cui ai Decreti Ministeriali ex lege 108/96 emessi ed emittendi) a decorrere dall'8 aprile 2015 sino al dì del saldo”.
Sostiene parte appellante che il giudice avrebbe errato nel recepire tale conteggio, dandolo per non contestato, in quanto la semplice validità della clausola contenuta nell'art. 15 delle condizioni generali (patto di deduzione) non poteva di per sé determinare che la quantificazione del debito fosse corretta.
pagina 13 di 25 In particolare, il giudice avrebbe errato nell'ignorare il conteggio operato dal CTU, che aveva quantificato il debito residuo in € 691.255,48, recependo esclusivamente la quantificazione operata dalla convenuta.
L'art. 15 delle condizioni generali di contratto prevedeva che in caso di estinzione anticipata per inadempimento, l'indennizzo che la concedente avrebbe potuto pretendere sarebbe stato pari a un importo derivante da una sottrazione (a-b):
a) il totale dei canoni dovuti in forza del contratto e non pagati (attualizzati quelli a scadere successivamente alla data di risoluzione), maggiorati degli interessi di cui all'art.4, il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di acquisto, nonché tutte le spese, incluse quelle legali, provvigioni ed ulteriori oneri, sostenute dalla Locatrice anche per il ritiro del macchinario, la vendita e/rilocazione del medesimo, da un lato;
b) il ricavato dalla vendita al netto di I.V.A., o l'imponibile della rilocazione del macchinario, dall'altro.
Il giudice avrebbe incluso altresì una voce inesistente, ossia “interessi totali maturati”, pari a 45.157,00. Domanda quindi l'appellante quantomeno l'eliminazione dal conteggio di tali somme.
Rileva il Collegio che, in effetti i conteggi operati dalla concedente con la domanda riconvenzionale dovevano ritenersi contestati, essendo state sollevate molteplici eccezioni in merito alla validità delle clausole sulla cui base erano stati operati.
Proprio in quest'ottica era stata disposta una consulenza tecnica per quantificare l'esatto saldo dare avere ed il CTU aveva in effetti valutato il residuo credito in euro 617.436,49, dal quale andava dedotto il valore dell'imbarcazione.
Ciononostante, il giudice nella sentenza ha dichiarato che il credito residuo, al netto della nuova valutazione dell'imbarcazione e cioè 500 mila euro, era di €
398.617,28, che corrisponde alla differenza tra il valore dello yacht ed €
898.617,28, ossia esattamente il valore che risulta dal riconteggio operato dalla banca (doc. 38) pari alla somma tra € 853.460,28 (credito complessivo originale) ed € 45.157 (interessi totali maturati).
pagina 14 di 25 Il conteggio effettuato dal CTU è stato quindi ignorato dal giudice, il quale non ha chiarito per quale motivo si sia discostato da tali risultanze.
La mancanza di una motivazione costituisce un vizio della decisione, in quanto “Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 13399 del 29/05/2018).
Il conteggio operato dal CTU, invece, in quanto basato sulle condizioni contrattuali e dei pagamenti intervenuti appare corretto.
Il motivo è dunque fondato in parte qua ed il debito residuo, quindi, deve essere calcolato deducendo il valore dell'imbarcazione venduta dalla somma indicata dal
CTU quale residuo del credito, e cioè 617.436,49 euro.
IV. Col quarto motivo di appello, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui, accogliendo in parte la domanda riconvenzionale, ha attribuito all'imbarcazione venduta in esecuzione del patto di deduzione il valore di
500.000,00 euro, anziché la somma di € 700.00,00 indicata nella valutazione operata dal CTU.
Sostiene parte appellante che la concedente avrebbe svenduto il bene, cedendolo al prezzo di euro 370.000,00, laddove il valore di mercato sarebbe stato assai più pagina 15 di 25 alto. Tale condotta sarebbe imputabile ad una negligenza dell'istituto di credito, che aveva violato tra l'altro i parametri di correttezza e buona fede, dal momento che la differenza tra il dovuto e il ricavato dalla vendita, maggiorata dal fatto di aver venduto a prezzo “vile”, sarebbe stata così addebitata alla società utilizzatrice.
Il motivo è da rigettare.
Il ragionamento seguito dal giudice di prime cure per discostarsi dalla valutazione del CTU del valore del bene appare condivisibile, essendo notorio che il valore commerciale non può coincidere col valore di “pronto realizzo”, in quanto la necessità di reperire rapidamente un acquirente determina genericamente una diminuzione del prezzo.
A ciò si devono aggiungere alcune circostanze rilevanti. Risulta infatti che, con telegramma datato 11.2.2015, l'istituto aveva avvisato gli attuali appellanti della propria intenzione di vendere il bene al prezzo di 370.000,00:
Con il telegramma offriva la possibilità di acquisire il bene ai debitori, CP_4 ma questi non hanno aderito, né si sono attivati per cercare un acquirente per un prezzo superiore. E' pur vero che il termine concesso (appena due giorni lavorativi) era molto breve, ma in ogni caso non risultano repliche di sorta alla missiva, neppure per chiedere la concessione di un termine maggiore.
A ciò deve aggiungersi quanto affermato dal capt. , ctp dei convenuti CP_6 in primo grado (doc. 40), il quale ha attribuito alla barca il valore di
400.000,00/420.000,00, elencando i lavori di manutenzione necessari, che diminuivano il valore dell'imbarcazione, e soprattutto la circostanza che la barca non aveva più il certificato di sicurezza e non era idonea alla navigazione, per cui era necessario che fosse tratta in secca per una manutenzione straordinaria.
Alla luce di tali circostanze, quindi, il mero richiamo al valore di beni aventi caratteristiche analoghe non può consentire una corretta stima del bene, dovendo pagina 16 di 25 tenersi conto del deprezzamento dovuto alla necessità di effettuare dispendiose attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che della necessità di addivenire alla vendita in tempi brevi.
In quest'ottica il valore attribuito dal giudice di prime cure (500.000,00 euro) appare condivisibile e conforme a equità, e non si ritiene pertanto di doverlo rivedere.
Tale somma dovrà pertanto essere detratta dal debito residuo, pari a 617.436,49 euro, determinando quindi una differenza di 117.436,49 euro.
V. Con il quinto motivo, parte appellante lamenta l'erronea interpretazione delle istruzioni della Banca d'Italia ai fini del calcolo TEG, avendo il CTU escluso voci di costo e remunerazioni rilevanti.
Richiama infatti parte appellante l'art. 644 c.p., norma primaria e come tale superiore in rango alle istruzioni della Banca d'Italia, in base al quale occorrerebbe includere tutti gli elementi di costo ai fini di valutare l'usurarietà del prestito.
L'argomento è infondato.
L'interpretazione formulata dagli appellanti dell'art. 644 c.p. e in generale della tematica dell'usura bancaria non convince.
Va innanzitutto considerato che l'art. 2 della legge 108/1996 individua il parametro di riferimento per l'usura oggettiva nel TEGM, che costituisce il frutto di un rilievo statistico operato dalla Banca d'Italia in base ad una determinata formula che non si presta a modifiche additive di costi ulteriori. Laddove pertanto si inserissero nel TEG costi non considerati nella rilevazione del TEGM si finirebbe per confrontare tra loro valori non omogenei, portando a risultati tecnicamente non validi.
Inoltre, è lo stesso art. 644 a parlare di “remunerazioni […] collegate alla erogazione del credito”, per cui nemmeno questa norma consente di valutare costi che non costituiscano la mera una remunerazione del credito, ma siano previsti quale criterio predeterminato di liquidazione del danno da inadempimento.
pagina 17 di 25 I criteri adottati dal CTU, anche con riferimento agli interessi di mora, sono conformi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, per cui non vi era necessità di alcun rinnovo delle operazioni peritali.
Il consulente così si è espresso: “Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto e su cui è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al
2,232%. Sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc….) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Impiegando la formula sopra descritta si perviene ad un risultato pari al
2,630%”, ovvero un tasso inferiore al tasso soglia - usura rilevato da Banca
d'Italia per il periodo 1/04/2006 - 30/06/2006 per le operazioni classificate come leasing autoveicoli e aeronavali oltre 50.000 euro.
Con specifico riferimento agli interessi di mora, parte appellante afferma: “Anche prendendo le mosse dallo stesso frontespizio del contatto di locazione finanziaria del 17.4.2016 (allegato 1 al fascicolo di parte attrice), si nota in calce che
l'euribor indicato (comunque erroneamente) dalla società di leasing convenuta, veniva indicato in percentuale del 1,2783%, per cui aggiungendo i 7 punti percentuali previsti dalle predette condizioni generali già richiamate, si giunge al tasso di mora del 8,2783%, cioè superiore al 8,04% previsto come tasso soglia dell'epoca, realizzando anche in tal caso il fenomeno della usura contrattualizzata
o pattuita per il contratto de quo, rendendolo così nulli i tassi ab origine”.
A tale riguardo si osserva però che il tasso indicato come tasso soglia dall'appellante è quello rilevato dalla Banca d'Italia per gli interessi corrispettivi nei leasing di importo superiore ai 50.000 euro, pari al 5,36%, maggiorato del
50%.
Tale valore non può però essere utilizzato per valutare l'usurarietà degli interessi moratori, per i quali occorre parametrarsi al TEGM indicato specificamente per gli stessi, ovvero, qualora non fosse stato rilevato, a quello relativo agli interessi corrispettivi maggiorato dell'aumento medio rilevato dalla Banca d'Italia, pari al
2,1 % (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26286 del 17/10/2019).
Dal momento che il decreto ministeriale non riporta i tassi di mora medi, il tasso soglia va fissato nell'11,19% [(5,36+2,1)+1/2].
pagina 18 di 25 Il tasso di mora inizialmente fissato nell'8,2783%, quindi, non ha superato le soglie di usura, come del pari non vi sono stati superamenti nei trimestri successivi.
Parte appellante lamenta altresì la mancata considerazione ai fini del calcolo del
TAEG delle spese di assicurazione o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto ed incendio), quantificate in € 30.000.
A tal riguardo si osserva che, per la giurisprudenza costante, le spese di assicurazione possono essere valutate quali costi del finanziamento esclusivamente laddove risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione (v. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023).
Una simile condizione non ricorre nel caso in esame, ove i costi assicurativi non sono connessi alla concessione del credito, ma al possesso del bene, e sono finalizzati a garantire la restituzione di questo al termine della locazione, e non ad ottenere il credito per il suo acquisto.
Anche il quinto motivo deve quindi essere rigettato.
VI. Con il sesto motivo, parte appellante lamenta l'omessa inclusione della clausola penale e/o commissione di estinzione anticipata nel calcolo del TEG operato dal CTU. Si afferma in proposito che la clausola penale dovrebbe essere considerata a tutti gli effetti un costo e come tale dovrebbe essere inclusa ai fini della valutazione del superamento del TSU.
Il riferimento di parte appellante è in particolare all'art. 15, comma 1, righi da 12
a 15 delle condizioni generali di contratto: “nel caso di risoluzione, fermi restando sia l'acquisizione a titolo di indennità a favore della locatrice, per l'intero loro ammontare, delle rate di canone comunque in precedenza pagate, di quelle regolate in via anticipata cosi come ogni altra somma a qualsiasi titolo già corrisposta, sia il diritto della locatrice a richiedere il pagamento dei canoni insoluti prima della risoluzione, la locatrice potrà inoltre domandare alla conduttrice, a titolo di indennizzo, una somma pari ai 3/5 del totale dei canoni a scadere, maggiorata degli interessi di mora al tasso di cui all'art. 4, a decorrere
pagina 19 di 25 dalla data della risoluzione, fermo restando il diritto della locatrice al risarcimento dei maggiori danni subiti”. Tale costo sarebbe, per l'appellante, da includersi nella valutazione del superamento del tasso soglia “per giurisprudenza pacifica”.
L'argomento è infondato.
La giurisprudenza esclude che i costi di estinzione anticipata debbano essere valutati nel calcolo del tasso ai fini dell'usura (v. Cass. 7352/2022 “non si è di fronte ad una remunerazione a favore della banca […] posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi” e v. anche C.
Appello Firenze, Sentenza n. 1661/2022 del 4.8.2022).
La penale di estinzione anticipata, infatti, non svolge alcuna funzione remunerativa né corrispettiva, posto che la sua attivazione è sempre conseguente ad una condotta meramente eventuale dell'utilizzatore, che consiste nella volontà di avvalersene oppure nell'inadempimento. Non a caso si parla di “penale”, posto che la risoluzione anticipata, riducendo il tempo di adempimento, dunque gli interessi, va a diminuire il lucro della concedente, che deve quindi essere ripristinato. Per tali motivi, si tratta di una spesa che non rientra nel “costo del prendere a prestito”, e quindi non viene considerata nella rilevazione trimestrale del TEGM.
Inoltre, nelle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso è espressamente indicato che “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica” (Istruzioni Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura – agosto 2009, punto C4).
Quindi, anche per l'applicazione del principio di simmetria, che impedisce il confronto tra grandezze contabili disomogenee, non è ammissibile una valutazione del superamento del TSU confrontando un TEG che comprende la penale di estinzione anticipata con un TEGM che invece esclude tale valore.
VII. Con il settimo motivo, parte appellante lamenta l'errata interpretazione ed applicazione della c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel contratto per cui è causa.
pagina 20 di 25 In base all'art. 4 delle Condizioni generali di contratto, infatti, in caso di superamento della soglia usura, gli interessi verrebbero in ogni caso ridotti al di sotto della soglia.
A parere di parte appellante, però, il semplice inserimento della clausola di salvaguardia non consentirebbe sempre escludere l'usura, in quanto la banca dovrebbe comunque provare di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.
Si afferma: “la clausola di salvaguardia in parola può andare esente da censure a monte sempre che la banca assolva al suo onere probatorio tutte le volte in cui la pattuita salvaguardia ricomprenda tutte le voci di costo integrative del T.E.G. Ove la clausola determini, invece, come sovente accade e come è nel caso che ci occupa, una salvaguardia solo in relazione agli interessi moratori, dimenticandosi delle altre voci rilevanti ai fini del T.E.G. (commissioni bancarie, remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e spese), l'eventuale ricorrenza in aggiunta di commissioni, remunerazioni e spese non riconducibili alla nozione di interesse e deducibili dallo stesso contratto di finanziamento determina ex se un automatico sforamento della soglia, ab origine. Difatti il quod superest, in uno con il pattuito tasso moratorio ai limiti della soglia, è da considerarsi tutto in sforamento della soglia rilevata trimestralmente sulla base del T.E.G.M. (vedasi in argomento,
Cass. 22 giugno 2016 n.12965; Trib. Brindisi, 7 aprile 2016; Trib. Trieste, 20 marzo 2007). Questa difesa, pertanto, ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nel momento in cui si è limitato ad indicare la presenza in contratto della clausola di salvaguardia, senza aver preventivamente verificato che parte convenuta avesse effettivamente provato di non aver applicato, per tutta la durata del rapporto, interessi (e non solo quelli!), quindi considerare spese e costi
a vario titolo, tali da comportare un superamento del tasso soglia anti usura e, dunque, di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto”.
Parte appellante rimprovera pertanto al giudice di prime cure la mancata verifica del fatto che l'istituto concedente avesse dimostrato l'applicazione di interessi
“alternativi” in forza della clausola di salvaguardia, clausola che scatta quando gli interessi superano il tasso-soglia di usura.
pagina 21 di 25 Tale argomento è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti.
Infatti, il Tribunale di Firenze ha escluso in radice, tramite la CTU, che il tasso- soglia di usura sia stato superato: conseguentemente, non si sono concretizzati i presupposti per l'applicazione della clausola di salvaguardia. L'istituto di credito, quindi, non doveva dimostrare in alcun modo l'applicazione di interessi alternativi, essendo evidente che essi non sono mai stati applicati. Conseguentemente, neppure si può contestare al giudice di prime cure di non aver apprezzato la mancata prova di una circostanza mai realizzata.
VIII. Con l'unico motivo di appello incidentale, censura la CP_3 sentenza nella parte in cui riduce il credito riconosciuto, avendo aumentato la valutazione dell'imbarcazione venduta dal valore di effettivo realizzo (370mila euro) ad un valore equitativamente determinato (500mila), disponendo altresì la compensazione parziale delle spese di lite e di CTU.
Con riferimento all'aspetto della valutazione dell'imbarcazione non si può che richiamare quanto affermato trattando il quarto motivo di appello principale, che quindi assorbe la relativa doglianza incidentale.
Quanto poi alla questione delle spese, ritenendo questo Collegio di riformare parzialmente la sentenza di primo grado, il relativo aspetto verrà esaminato in sede di verifica complessiva della soccombenza.
IX. Deve rilevarsi che l'atto di appello principale risulta redatto in aperto contrasto con il disposto dell'articolo 16-bis, comma 9-octies, del DL 179/2012, in base al quale “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”. Per quanto la norma non preveda la sanzione dell'inammissibilità dell'atto, né sia applicabile, ratione temporis, l'art. 46 disp. Att. Cpc che rinvia al decreto 7 agosto 2023, n 110, sulla scorta di quanto viene ritenuto dalla giurisprudenza per il giudizio di legittimità (V. Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021), in ogni caso, la necessità di rispettare il medesimo canone nella redazione della sentenza impedisce di esaminare analiticamente tutte le argomentazioni difensive, essendo necessario limitarsi all'aspetto focale della vicenda, nel quale sono assorbite tutte le altre questioni prolissamente dedotte, in quanto anche la sentenza è soggetta ai pagina 22 di 25 medesimi requisiti di sinteticità e chiarezza. La tecnica di redazione degli atti rileva comunque ai fini della quantificazione delle spese di lite in quanto, specularmente alla prevista maggiorazione per gli atti redatti con collegamenti ipertestuali, la redazione non intellegibile, che rende particolarmente gravoso l'onere di lettura di Giudice e controparte, non può che comportare una riduzione dei compensi, riducendo il pregio dell'attività professionale.
X. Va infine osservato che l'atto di appello principale risulta redatto in aperto contrasto con il disposto dell'articolo 16-bis, comma 9-octies, del DL 179/2012, in base al quale “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”, essendo composto di ben
75 pagine a fronte di questioni giuridiche non particolarmente complesse. Per quanto la norma non preveda la sanzione dell'inammissibilità dell'atto, né sia applicabile, ratione temporis, l'art. 46 disp. Att. Cpc che rinvia al decreto 7 agosto
2023, n 110, sulla scorta di quanto viene ritenuto dalla giurisprudenza per il giudizio di legittimità (V. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021), in ogni caso, la tecnica di redazione degli atti rileva comunque ai fini della quantificazione delle spese di lite in quanto, specularmente alla prevista maggiorazione per gli atti redatti con collegamenti ipertestuali, la redazione non intellegibile, che rende particolarmente gravoso l'onere di lettura di Giudice e controparte, non può che comportare una riduzione dei compensi, riducendo il pregio dell'attività professionale.
XI. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa con riferimento alla CP_3 domanda di pagamento delle somme residue, per quanto sia stata accolta la domanda di che ha Parte_1 Parte_6 Parte_3 portato ad una decurtazione sensibile della domanda iniziale) le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate in misura di 1/3 e poste a carico di per tale frazione e nella misura liquidata in dispositivo, ai CP_3 sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con pagina 23 di 25 applicazione dei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, decurtate del 10% per la motivazione su esposta.
I parametri di cui sopra devono essere ragguagliati, ai sensi dell'art. 5 del decreto
10 marzo 2014, n. 55, al decisum, (si veda al riguardo anche Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 9237 del 22/03/2022: “In tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n.
55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo).
Benché il valore indicato nell'atto di appello sia pari a 1.617.000,00, già la domanda iniziale domandava la condanna a un valore molto inferiore (ossia la condanna per un totale di euro 252.713,61 oltre interessi).
Nel giudizio di appello, per effetto del parziale accoglimento, il valore di riferimento viene ulteriormente ridotto nella misura pari alla somma della condanna agli appellanti che residua.
I compensi vanno quindi liquidati nella misura indicata in dispositivo, escludendo per il presente giudizio la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_7 [...]
avverso la sentenza n. 1796/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di FIRENZE e pubblicata il 13/06/2022, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina la somma dovuta da Parte_8
in solido, di cui alla condanna in Parte_7 primo grado nella misura di 117.436,49 euro, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. rigetta l'appello incidentale;
pagina 24 di 25 3. dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate in misura di 1/3
e condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
E tale quota delle stesse, che
[...] Parte_2 Parte_3 liquida per l'intero in complessivi euro 12.692,70 per compensi, per il primo grado ed € 8.991,90 per compensi per il presente giudizio di appello, il tutto oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario;
4. Pone le spese della CTU di primo grado a carico di in CP_3 misura di 2/3 ed a carico degli odierni appellanti in misura di 1/3;
5. Dichiara l'appellante incidentale tenuta a corrispondere il contributo unificato relativo al valore dichiarato nell'atto di appello incidentale in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1375/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. ), con il C.F._1 Parte_3 C.F._2 patrocinio dell'avv. SCARDIGNO LEONARDO,
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CAMERINI RUGGERO e dell'avv. DALPIAZ STEFANO
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 1796/2022 emessa dal Tribunale di FIRENZE pubblicata il
13/06/2022
CONCLUSIONI
In data 10.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 25 Per la parte appellante:
“a) in accoglimento del presente atto di gravame, e quindi in accoglimento dei motivi di appello formulati dal punto a) al punto g) della narrativa del presente atto, riformare la sentenza n. 1796/2022 emessa dal Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice, dr.ssa Elisabetta Carloni, in data 12.06.2022 e pubblicata in data 13.06.2022, a definizione della causa civile iscritta al n.8107/2014 R.G., notificata a mezzo PEC agli odierni appellanti in data 16.06.2022, limitatamente alle parti impugnate e, per l'effetto:
“- preliminarmente accertare e dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta (oggi appellata) in primo grado, in quanto non proceduta da apposita mediazione obbligatoria, come previsto per legge vertendosi in materia di contratti bancari;
- preliminarmente accertare e dichiarare la inammissibilità, contraddittorietà ed indeterminatezza dell'avversa domanda riconvenzionale, in quanto non determinata con esattezza ed effettuata a titolo di richiesta risarcitoria e non di richiesta di somme per inadempimento contrattuale;
- preliminarmente accertare e dichiarare la inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale in quanto unilateralmente effettuata richiesta di somme a titolo risarcitorio da controparte, senza alcuna precedente azione di accertamento e dichiarativa proposta da parte avversa;
- preliminarmente accertare e dichiarare anche l'illegittimità ed inefficacia delle clausole contrattuali n. 4, 15 e 17 delle condizioni generali di contratto richiamate negli atti di causa e riferite al leasing, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- preliminarmente accogliere la richiesta di rinnovazione di CTU o, in subordine, di integrazione alla CTU contabile, come da memorie di osservazione alla CTU datate 17.10.2016, note autorizzate del 31.01.2017 e foglio di pc in primo grado, al fine di rispondere in maniera esaustiva ai quesiti posti con ordinanza ammissiva dalla dott.ssa Anna Primavera del 01.12.2015, con particolare riferimento ai quesiti n. 5 e 6;
- preliminarmente accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di leasing per cui è causa, in primo luogo in quanto il leasing è stato indicizzato al rischio di cambio del franco svizzero, ovvero di valuta estera;
in subordine, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di leasing per cui è causa, in quanto assoggettato e convenuto per una doppia indicizzazione, ovvero all'Euribor 3 mesi lettera e al cambio del franco svizzero;
1) accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria individuato con il n. BA 292149 descritto dettagliatamente nella narrativa del presente atto è illegittimo e nullo parzialmente a causa del superamento del tasso soglia, fissato trimestralmente dal Decreto Ministeriale del 15.3.2006 pro tempore relativo al periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2006 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale e anche dalla Banca d'Italia; accertare e dichiarare la nullità dei tassi di interesse convenzionali a cui vanno sommate le commissioni riscosse a vario titolo dalla banca, come le spese di istruttoria, costi e premi assicurativi, nonché aggiunta la indicizzazione del cambio ancorata al franco svizzero, individuati nel contratto stesso e nelle Condizioni Generali
pagina 2 di 25 allegate di leasing in narrativa evidenziato, al momento della pattuizione degli interessi, costi spese, premi assicurativi, cambio ed indicizzazione stessi, nel momento in cui essi sono stati convenuti;
accertare e dichiarare distintamente, con riferimento al solo tasso di mora il superamento del tasso antiusura- soglia pro tempore vigente al momento della sottoscrizione del contratto di leasing;
accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria anzidetto riguardo al tasso debitorio complessivo applicato per violazione dell'art. 1815 c.c. secondo comma, per violazione dell'art. 1 e 2 della Legge n. 108/1996, per violazione dell'art. 644 c.p. nonché per violazione del Decreto Legge n. 394 del 2000, poi convertito con modifiche nella Legge n. 24 del 2001;
2) accertare e dichiarare che tenendo in considerazione solo gli interessi di mora, unitamente alla indicizzazione determinata dal cambio del franco svizzero a cui è ancorato il contratto di leasing per cui è causa, si giunge ad un tasso debitorio complessivo pattuito superiore al tasso soglia pro tempore vigente;
3) accertare e dichiarare che il contratto di locazione finanziaria ha previsto dall'origine e quindi sin dalla sua sottoscrizione, tassi complessivi di interesse convenzionali, a cui sommare i costi e le commissioni nonché le spese di copertura assicurativa, unitamente alla indicizzazione al contrattualmente Controparte_2 convenuta superiori al tasso soglia e, pertanto, tassi usurari ai sensi della Legge n. 108/1996, così come interpretata in via autentica dal Decreto Legge n. 394/2000, convertito con modificazioni con la legge n. 24/200, nonché ha violato gli artt. 1815, II comma c.p.c. e l'art 644 c.p.;
4) per l'effetto, tenendo conto degli accertamenti di cui ai punti dal n. 1 al n. 3 del petitum accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1815, II comma c.c., la nullità parziale del contratto di locazione finanziaria predetto, relativamente alle clausole relative agli interessi convenzionali o di mora posti all'interno del contratto stesso, alle commissioni e spese, ai costi di polizza assicurativa, alla indicizzazione ancorata al franco svizzero, tutte sopra individuate, applicate alla locazione finanziaria de quo;
5) per l'effetto, ed in conseguenza dell'accoglimento delle predette richieste, accertare e dichiarare che il Sig. , in relazione al contratto di locazione finanziaria Parte_2 per cui è causa, ha iustamente euro 107.298,44 per interessi, euro 89.504,11 per indicizzazione, euro 1.816,36 per costi e spese varie, euro 22.082,50 per spese polizze assicurative dal marzo 2008 al maggio 2013, dal 4.3.2008 al 4.5.2013, data di subentro della Parte_1
6) per l'effetto, ed in conseguenza dell'accoglimento delle predette richieste, accertare e dichiarare che la ha corrisposto illegittimamente ed ingiustamente Parte_1 euro 5.155,75 per interessi, euro 16.798,90 per indicizzazione, euro 1.621,05 per spese e costi vari, euro 8436,50 per spese polizze assicurative dal maggio 2013 in poi.
7) per l'effetto, condannare la alla restituzione nei confronti del Sig. Controparte_3
delle somme per interessi, di euro 89.504,11 per Parte_2 di euro 1.816,36 per costi e spese varie, di euro 22.082,50 per spese polizze assicurative, oltre alla somma ulteriore per eventuali successivi interessi pagati a partire dalla presente azione sino al soddisfo;
8) per l'effetto, condannare la alla restituzione nei confronti della Controparte_3 della somma di euro 5.155,75 per interessi, euro 16.798,90 per Parte_1
pagina 3 di 25 indicizzazione, euro 1.621,05 per spese e costi vari, euro 8.436,50 per spese polizze assicurative dal maggio 2013 in poi, oltre alla somma ulteriore per eventuali successivi interessi pagati a partire dalla presente azione sino al soddisfo;
9) considerato che la CTU espletata ha quantificato il valore dell'imbarcazione in € 700.000,00*, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte degli attori nei confronti della dal momento che il valore anzidetto supera il Controparte_4 residuo credito de dal CTU in € 691.255,48* come da importo indicato alla pagina 4 delle note riepilogative-integrazione e consulenza tecnica d'ufficio datata 15.3.2017”;
10) accertare e dichiarare l'errata interpretazione ed applicazione da parte del Giudice di prime cure del c.d. patto di deduzione contenuto nell'art. 15 delle condizioni generali di contratto di leasing per cui è causa;
11) accertare e dichiarare l'errata quantificazione da parte del Giudice di prime cure del credito residuo vantato dalla società concedente a causa della l'errata interpretazione ed applicazione da parte del Giudice di prime cure del c.d. patto di deduzione contenuto nell'art. 15 delle condizioni generali di contratto di leasing per cui è causa;
12) accertare e dichiarare l'errata valutazione e quantificazione da parte del Giudice di prime cure del credito residuo vantato dalla società concedente per esclusione del superamento del tasso soglia anti usura sulla base dell'erronea interpretazione delle Istruzioni della Banca d'Italia ai fini del calcolo del TEG, con errata esclusione di tutte le voci di costo e delle remunerazioni correlate a vario titolo all'erogazione del credito, anche con riferimento agli interessi moratori.
13) accertare e dichiarare il vizio di motivazione da parte del giudice di prime cure della sentenza appellata per errata valutazione del credito residuo vantato dalla società concedete per via dall'omessa inclusione della omessa inclusione della clausola penale e/o commissione di estinzione anticipata prevista nell'art.15, comma 1, righi da n.12 a n.15 delle CGC;
14) accertare e dichiarare il vizio di motivazione da parte del giudice di prime cure della sentenza appellata per errata valutazione del credito residuo vantato dalla società concedete per via per errata quantificazione del credito residuo vantato dalla società concedente: errata interpretazione ed applicazione della c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel contratto per cui è causa;
omessa valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società convenuta.
15) accertare e dichiarare altresì che, ai sensi dell'art. 1815, II comma c.c., gli attori non devono più alcun interesse debitorio, costo, spese ed indicizzazione, nei confronti della banca convenuta, per le rate scadute ed a scadere;
16) ordinare alla convenuta di segnalare la posizione degli attori alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia in bonis;
17) accertare e dichiarare che sulla scorta dei documenti prodotti agli atti, sono stati corrisposti alla banca convenuta da parte di la somma di euro Parte_2
462.834,18 per sorte capitale, euro 107.298,44 per interessi, di euro 89.504,11 per indicizzazione, di euro 1.816,36 per costi e spese varie, di euro 22.082,50 per spese polizze assicurative;
da parte della la somma di euro 69.040,45 per Parte_1
pagina 4 di 25 sorte capitale, euro 5.155,75 per interessi, euro 16.798,90 per indicizzazione, euro 1.621,05 per spese e costi vari, euro 8436,50 per spese polizze assicurative;
da parte di e la somma di euro 519.415,60; Parte_4 Parte_5
18) accertare e dichiarare che il Sig. , sulla scorta di tutte le richieste di Parte_2 cui ai suddetti punti, ha diritto alla restituzione di 462.834,18 per sorte capitale, euro 107.298,44 per interessi, di euro 89.504,11 per indicizzazione, di euro 1.816,36 per costi e spese varie, di euro 22.082,50 per spese polizze assicurative, e per l'effetto condannare la banca convenuta al pagamento i suo favore delle predette somme;
accertare e dichiarare che la ha diritto alla restituzione delle somme di Parte_1
€ 69.040,45 per sorte capit 55,75 per interessi, euro 16.798,90 per indicizzazione, euro 1.621,05 per spese e costi vari, euro 8436,50 per spese polizze assicurative e per l'effetto condannare la banca convenuta al pagamento i suo favore delle predette somme;
19) in subordine considerato l'assoggettamento alla predetta disciplina ex art. 1526 c.c., vista la restituzione della imbarcazione finanziata con il contratto di locazione finanziaria per cui è causa, disporre che i convenuti sono tenuti a corrispondere alla banca convenuta solo un equo indennizzo di euro 30.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in subordine, accertare e dichiarare che la Banca convenuta, considerata la risoluzione contrattuale e la restituzione dell'imbarcazione non può richiedere la prestazione principale e la restituzione della penale, ai sensi dell'art.1383 c.c., ovvero in via più gradata si chiede che la penale, come invocata da controparte all'art.15 delle condizioni generali di contratto, è palesemente illegittima ed iniqua, per cui ridurre la penale stessa ed obbligare parti attrici al pagamento in favore della convenuta nella misura massima di € 50.000, ai sensi dell'art.1384 c.c.;
20) in subordine, nella denegata ipotesi in cui si voglia seguire la base di calcolo fatta propria dal Giudice di prime cure (ovverosia la somma di € 853.460,28 comunque contestata per tutti i motivi fin qui esposti), accertare e dichiarare che, escluso l'importo di € 45.157,00 indicato da controparte a titolo di interessi totali maturati (voce non inclusa nella clausola di cui all'art.15 delle CGC e, quindi, non dovuta), il credito residuo della società convenuta è pari non già all'importo di € 398.617,28 statuito in sentenza, bensì al minore importo di € 153.460,28* (€ 853.460,28 - € 700.000,00) o, al più, all'importo di € 188.460,28 (€ 853.460,28 - € 665.000,00);
21) in via ancor più gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere ferma, come base di calcolo, la quantificazione del credito residuo della società concedente in misura pari ad € 853.460,28 oltre interessi totali maturati per l'importo di € 45.157,00, riconoscere la detrazione del valore di mercato del bene al momento della vendita, stabilito dal CTU in € 700.000,00 o, in estremo subordine, il valore di mercato con uno scarto del 5% (€ 35.000,00), pur riconosciuto dal medesimo CTU;
22) condannare (già , in persona del legale Controparte_5 Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore quale antistatario”.
pagina 5 di 25 Per la parte appellata e appellante incidentale:
“Che la Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, voglia: 1) Rigettare, perché inammissibili e, in ogni caso, infondate, le domande formulate da Parte_1
e , con l'atto di appello notificato in d Parte_2 Parte_3
t nale di Firenze in data 13 giugno 2022; 2) In accoglimento dell'appello incidentale, avverso la sentenza del Tribunale di Firenze in data 13 giugno 2022, condannare e Parte_1 Parte_2 Parte_3 al solidale pagamento della somma 528.617,28 (cinquecentoventottomilaseicentodiciassette/28) pari alla differenza tra euro 853.460,28 - di cui euro 84.391,84 per canoni insoluti, euro 26.172,04 per le causali di cui alle fatture n. n. 75524, 105264, 130623/2013 e 24820/2014 (al netto delle note di credito n. 15257/13 e 1732/14), euro 738.913,01 per canoni a scadere (di cui euro 576.708,21 in linea capitale ed euro 162.204,80 per indicizzazione CHF/Euro considerato il rapporto di cambio 0,64 alla data di sottoscrizione del contratto e quello di euro 0,8218 alla data di risoluzione), euro 126,00 per spese di insoluto, euro 3.257,39 per interessi di mora, sui canoni insoluti, sino alla data (08.07.14) di risoluzione del contratto ed euro 600,00 per spese di gestione pratica – oltre interessi sino alla data della vendita ed euro 370.000,00 ricavato da detta alienazione, oltre agli ulteriori interessi determinati al tasso Euribor tre mesi lettera pubblicato su "Il Sole 24 Ore" alla data di scadenza delle obbligazioni maggiorato di sette punti (e comunque nel rispetto del tasso soglia di cui ai Decreti Ministeriali ex lege 108/96 emessi ed emittendi) a decorrere dall'8 aprile 2015 sino al dì del saldo.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio nonché, in misura integrale, di quello di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2014, Parte_1 conduttrice del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto una imbarcazione a motore, nonché e Rosanna, garanti, citavano Parte_2 Pt_3 in giudizio la , istituto concedente. Gli attori lamentavano la natura CP_4 usuraria del tasso di interesse (corrispettivo e moratorio) e richiedevano l'applicazione della disciplina dell'art. 1526 c.c. al caso di specie.
Pertanto, domandavano al Tribunale di Firenze:
- in via principale, la declaratoria di nullità del contratto di leasing, ab origine e comunque nel corso del rapporto, per superamento del tasso soglia, nonché
l'illegittimità dei tassi di interesse richiesti, con condanna dell'allora
[...]
alla restituzione della complessiva somma di euro 220.701,41 a CP_4
pagina 6 di 25 favore del cedente e garante e di euro 32.012,20 a favore di Parte_2
infine, la pronuncia di accertamento che la somma Parte_1 contrattualmente dovuta a favore di era, in linea capitale, pari CP_4 ad euro 395.241,00;
- in via subordinata, la declaratoria, ex art. 1526 c.c., del diritto di Pt_2
e di di percepire in restituzione la somma,
[...] Parte_1 rispettivamente, di euro 661.453,09 e di euro 101.252,55, detratto l'equo compenso, quantificato in euro 30.000,00.
Costituendosi in giudizio, la convenuta rilevava che le avverse domande muovevano da erronei presupposti di fatto e di diritto e ne richiedeva il rigetto;
in via riconvenzionale, precisato che le proprie ragioni risarcitorie, in forza del contratto di locazione finanziaria, erano pari ad euro 833.487,47, da maggiorare di quanto dovuto, a titolo di indicizzazione del tasso del finanziamento al franco svizzero, domandava la condanna degli attori al pagamento della relativa somma, al netto della somma ricavata dalla futura vendita del restituito bene.
La causa veniva istruita con CTU contabile.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1796/2022 pubblicata il 13/06/2022 il Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande formulate da parte attrice;
2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da
[...]
condannare e al CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 solidale pagamento della somma 398.617,28
(trecentonovantottomilaseicentodiciassette/28), oltre interessi come da domanda.
3. Condanna, altresì, la parte gli attori in solido tra loro a rimborsare alla parte convenuta in persona del suo legale rappresentante p.t. il 50% Controparte_3 delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 21.387,00 per diritti e per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50%”.
pagina 7 di 25 Il giudice, esaminata la questione della revisione della clausola penale, concludeva che il valore del bene posto in vendita dalla concedente (pari a euro
370.000 oltre iva) era esageratamente basso, laddove infatti il CTU lo aveva stimato in circa 700.000 euro oltre iva. Di conseguenza, il valore della barca veniva in via equitativa rideterminato in euro 500.000,00, determinando il credito della concedente in euro 398.617,23.
Venivano invece respinte le altre domande attoree. In particolare, non veniva riconosciuta la sussistenza dell'usura sulla base delle risultanze della CTU.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2
e (di seguito anche APPELLANTI o APPELLANTI
[...] Parte_3
PRINCIPALI) convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito anche APPELLATA o APPELLANTE Controparte_1
INCIDENTALE) proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della domanda riconvenzionale;
2) Vizio della motivazione per adeguamento pedissequo a CTU erronea e lacunosa, in particolare riguardo alla questione dell'indicizzazione del canone al franco svizzero, alla doppia indicizzazione franco svizzero +
Euribor, al tema dell'usura;
3) Errata quantificazione del credito residuo vantato dalla società concedente, errata interpretazione del c.d. patto di deduzione;
4) Errata quantificazione del valore residuo del bene concesso in locazione finanziaria;
5) Vizio di motivazione per errata quantificazione del credito residuo in relazione al calcolo del TEG;
6) Vizio di motivazione per errata quantificazione del credito residuo in relazione alla omessa inclusione della clausola penale nel TEG;
pagina 8 di 25 7) Vizio di motivazione per errata quantificazione del credito residuo in relazione alla errata interpretazione della clausola di salvaguardia e all'assolvimento dell'onere probatorio
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, CP_3 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
formulava altresì appello incidentale sul seguente motivo: CP_3
1) Errata quantificazione del valore dell'imbarcazione ceduta, con conseguente erronea quantificazione del saldo finale e in punto di spese
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
10.10.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc dell'appello principale, in quanto risulta che i motivi di appello siano delineati con sufficiente chiarezza.
Con riferimento all'eccezione di inammissibilità delle domande nuove in appello e delle domande formulate tardivamente in primo grado si osserva che, in ogni caso, esse sono assorbite dal merito.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Con il primo motivo di gravame viene reiterata l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla controparte in primo grado.
pagina 9 di 25 Sostiene infatti parte appellante che tale domanda, proposta con la costituzione di parte convenuta, avrebbe dovuto essere considerata improcedibile, rientrando la questione dedotta nella materia dei contratti bancari, che richiede il previo esperimento del procedimento di mediazione.
L'assunto è infondato.
La domanda di cui si discute ha ad oggetto il pagamento di somme dovute in forza di un contratto di locazione finanziaria (leasing), che non rientra tra le materie per le quali la mediazione rappresenta condizione di procedibilità dovendo per contratti finanziari intendersi quelli involgenti gli strumenti finanziari di cui al
TUF (d.lgs. n. 58 del 1998) (In tal senso, Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 15200 del 12/06/2018).
Non vi era pertanto alcuna necessità di proporre la mediazione per poter avanzare la domanda riconvenzionale.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata riguarda la parte in cui essa aderisce alle risultanze della CTU, che parte appellante afferma di non condividere.
In particolare, la consulenza tecnica sarebbe affetta dai seguenti errori:
- non avere risposto compiutamente al quesito del giudice, che aveva richiesto un doppio conteggio dell'entità degli interessi finanziari applicati in ragione del ragguaglio alle variabili di riferimento, nel senso di includerli o meno nel TAEG;
- non avere determinato se il costo complessivo dell'operazione superasse o meno il TSU, operando un duplice conteggio del TAEG.
Oltre a questo, col secondo motivo di appello parte appellante censura la decisione di ritenere pacificamente valido e applicabile il criterio di indicizzazione al franco svizzero, solo perché compreso nelle clausole contrattuali e dunque scelto dal contraente stesso perché più conveniente. Secondo l'appellante la doppia indicizzazione contenuta nel contratto e il rischio connesso al cambio con valuta estera, da un lato renderebbero indeterminabile l'oggetto del contratto
(con conseguente nullità) e dall'altro lato comporterebbero un'alea incompatibile pagina 10 di 25 con lo schema contrattuale scelto, trasformandolo in uno strumento di investimento disciplinato dal TUF.
In base a questi elementi, l'appellante deduce la nullità parziale del contratto con riferimento alle clausole che comportano l'indicizzazione del tasso di interesse.
Il motivo di appello è infondato.
L'indicizzazione degli interessi al tasso di cambio di una valuta straniera di per sé non modifica la causa del contratto, né determina vizi di validità. Tale pratica persegue il fine di non esporre l'investimento al rischio della svalutazione e delle oscillazioni del mercato. Per questo viene individuato un parametro flessibile ed esterno, che spesso si identifica nel tasso Euribor, ma che può essere scelto liberamente, purché la scelta sia fatta entro parametri di correttezza e buona fede. Quella di legare il tasso al cambio del franco svizzero è una delle scelte possibili e più frequentemente optate.
Le parti sono anche libere di scegliere di indicizzare il tasso a più parametri.
L'intera operazione non altera la causa del contratto rendendola illegittima, né per questo motivo il leasing viene trasformato in una sorta di prodotto derivato. Al riguardo, si veda Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023: “In tema di contratto di mutuo, la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera (nella specie, il franco svizzero) e la valuta domestica non è nulla per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito”. Nello stesso senso anche SSUU, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023:
“Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni”.
pagina 11 di 25 Alla luce di tali principi, che il Collegio intende seguire, non può che essere respinto il rilievo sollevato da parte appellante, anche con riferimento alla critica delle risultanze della CTU, che sarebbero inesatte in quanto non approfondirebbero questo punto.
Sotto un diverso profilo parte appellante si duole del fatto che il CTU non abbia effettuato il doppio conteggio richiesto nel quesito, verificando se il TAEG comprensivo degli interessi finanziari applicati e dei vari oneri superasse il TSU indicato nel contratto.
Si evidenzia, infatti, che il giudice istruttore aveva chiesto di determinare:
“l'entità degli interessi finanziari applicati in ragione del ragguaglio canone alle variabili del mercato di riferimento, effettuando un doppio conteggio, nel senso di includerli o meno nella determinazione del TAEG”.
Tale quesito sarebbe stato però eluso dal CTU.
Il rilievo non è decisivo. Per quanto il doppio conteggio non sia stato esplicitato, infatti, il consulente ne ha rappresentato la superfluità, evidenziando le ragioni per cui era palese che in entrambi i casi il tasso sarebbe risultato sotto la soglia di usura.
Come evidenzia lo stesso appellante, infatti, il CTU, dopo aver indicato gli effetti dell'indicizzazione del canone al tasso di cambio svizzero CHF, ha evidenziato che
“la determinazione del TAEG comprensivo di tutti gli oneri e spese accessorie, quindi anche dei sopramenzionati interessi e indicizzazioni, risulta essere sensibilmente inferiore al TSU vigente nei vari periodi pertanto il TAEG senza
l'inclusione degli interessi finanziari di cui sopra risulterebbe ulteriormente inferiore al TSU vigente nei vari periodi”.
Tale modus operandi non è censurabile, essendo evidentemente superfluo specificare i conteggi per un ordine di grandezza inferiore a quello che è già chiaramente inferiore alla soglia di usura.
Non si tratta quindi di una mancata risposta al quesito, dal momento che, sia pure con un ragionamento a dimostrazione della superfluità del duplice calcolo, il consulente ha fornito una risposta che in effetti è stata recepita dal giudice e che questo Collegio ritiene condivisibile.
pagina 12 di 25 III. Con la terza censura alla sentenza impugnata viene denunciata l'errata interpretazione ed applicazione del patto di deduzione contenuto nelle condizioni generali del contratto.
Viene rilevato che, pur avendo il giudice correttamente ritenuto applicabile il disposto dell'art. 1526 c.c., preso atto del contenuto della clausola contenuta nell'art. 15 del contratto ed evidenziato che la giurisprudenza riconosce il ricorso al potere riduttivo della penale, questo si sarebbe poi adagiato sul contenuto della domanda riconvenzionale della controparte nella determinazione del debito residuo.
Nella sentenza viene infatti viene richiamato, definendolo un dato non contestato, il contenuto della domanda della concedente, la quale aveva quantificato “il proprio residuo credito in euro 528.617,28, pari alla differenza tra: a) euro
853.460,28 (cfr. doc. n.30) - di cui euro 84.391,84 per canoni insoluti, euro
26.172,04 per le causali di cui alle fatture n.75524, 105264, 130623/2013 e
2482072014 (al netto delle note di credito n.15257/13 e 1732714), euro
738.913,01 per canoni a scadere (di cui euro 576.708,21 in linea capitale ed euro
162.204,80 per indicizzazione CHF/Euro considerato il rapporto di cambio 0,64 alla data di sottoscrizione del contratto e quello di euro 0,8218 alla data di risoluzione), euro 126,00 per spese di insoluto, euro 3.257,39 per interessi di mora, sui canoni insoluti, sino alla data (8.07.14) di risoluzione del contratto ed euro 600,00 per spese di gestione pratica - oltre interessi sino alla data della vendita (7 aprile 2015, cfr. doc. n.38) e b) quanto (euro370.000,00, doc. n.37) ricavato da detta alienazione, oltre agli ulteriori interessi determinati al tasso
Euribor tre mesi lettera pubblicato su “Il Sole 24 Ore” alla data di scadenza delle obbligazioni maggiorato di sette punti (e comunque nel rispetto del tasso soglia di cui ai Decreti Ministeriali ex lege 108/96 emessi ed emittendi) a decorrere dall'8 aprile 2015 sino al dì del saldo”.
Sostiene parte appellante che il giudice avrebbe errato nel recepire tale conteggio, dandolo per non contestato, in quanto la semplice validità della clausola contenuta nell'art. 15 delle condizioni generali (patto di deduzione) non poteva di per sé determinare che la quantificazione del debito fosse corretta.
pagina 13 di 25 In particolare, il giudice avrebbe errato nell'ignorare il conteggio operato dal CTU, che aveva quantificato il debito residuo in € 691.255,48, recependo esclusivamente la quantificazione operata dalla convenuta.
L'art. 15 delle condizioni generali di contratto prevedeva che in caso di estinzione anticipata per inadempimento, l'indennizzo che la concedente avrebbe potuto pretendere sarebbe stato pari a un importo derivante da una sottrazione (a-b):
a) il totale dei canoni dovuti in forza del contratto e non pagati (attualizzati quelli a scadere successivamente alla data di risoluzione), maggiorati degli interessi di cui all'art.4, il corrispettivo previsto per l'esercizio della facoltà di acquisto, nonché tutte le spese, incluse quelle legali, provvigioni ed ulteriori oneri, sostenute dalla Locatrice anche per il ritiro del macchinario, la vendita e/rilocazione del medesimo, da un lato;
b) il ricavato dalla vendita al netto di I.V.A., o l'imponibile della rilocazione del macchinario, dall'altro.
Il giudice avrebbe incluso altresì una voce inesistente, ossia “interessi totali maturati”, pari a 45.157,00. Domanda quindi l'appellante quantomeno l'eliminazione dal conteggio di tali somme.
Rileva il Collegio che, in effetti i conteggi operati dalla concedente con la domanda riconvenzionale dovevano ritenersi contestati, essendo state sollevate molteplici eccezioni in merito alla validità delle clausole sulla cui base erano stati operati.
Proprio in quest'ottica era stata disposta una consulenza tecnica per quantificare l'esatto saldo dare avere ed il CTU aveva in effetti valutato il residuo credito in euro 617.436,49, dal quale andava dedotto il valore dell'imbarcazione.
Ciononostante, il giudice nella sentenza ha dichiarato che il credito residuo, al netto della nuova valutazione dell'imbarcazione e cioè 500 mila euro, era di €
398.617,28, che corrisponde alla differenza tra il valore dello yacht ed €
898.617,28, ossia esattamente il valore che risulta dal riconteggio operato dalla banca (doc. 38) pari alla somma tra € 853.460,28 (credito complessivo originale) ed € 45.157 (interessi totali maturati).
pagina 14 di 25 Il conteggio effettuato dal CTU è stato quindi ignorato dal giudice, il quale non ha chiarito per quale motivo si sia discostato da tali risultanze.
La mancanza di una motivazione costituisce un vizio della decisione, in quanto “Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. (Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 13399 del 29/05/2018).
Il conteggio operato dal CTU, invece, in quanto basato sulle condizioni contrattuali e dei pagamenti intervenuti appare corretto.
Il motivo è dunque fondato in parte qua ed il debito residuo, quindi, deve essere calcolato deducendo il valore dell'imbarcazione venduta dalla somma indicata dal
CTU quale residuo del credito, e cioè 617.436,49 euro.
IV. Col quarto motivo di appello, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui, accogliendo in parte la domanda riconvenzionale, ha attribuito all'imbarcazione venduta in esecuzione del patto di deduzione il valore di
500.000,00 euro, anziché la somma di € 700.00,00 indicata nella valutazione operata dal CTU.
Sostiene parte appellante che la concedente avrebbe svenduto il bene, cedendolo al prezzo di euro 370.000,00, laddove il valore di mercato sarebbe stato assai più pagina 15 di 25 alto. Tale condotta sarebbe imputabile ad una negligenza dell'istituto di credito, che aveva violato tra l'altro i parametri di correttezza e buona fede, dal momento che la differenza tra il dovuto e il ricavato dalla vendita, maggiorata dal fatto di aver venduto a prezzo “vile”, sarebbe stata così addebitata alla società utilizzatrice.
Il motivo è da rigettare.
Il ragionamento seguito dal giudice di prime cure per discostarsi dalla valutazione del CTU del valore del bene appare condivisibile, essendo notorio che il valore commerciale non può coincidere col valore di “pronto realizzo”, in quanto la necessità di reperire rapidamente un acquirente determina genericamente una diminuzione del prezzo.
A ciò si devono aggiungere alcune circostanze rilevanti. Risulta infatti che, con telegramma datato 11.2.2015, l'istituto aveva avvisato gli attuali appellanti della propria intenzione di vendere il bene al prezzo di 370.000,00:
Con il telegramma offriva la possibilità di acquisire il bene ai debitori, CP_4 ma questi non hanno aderito, né si sono attivati per cercare un acquirente per un prezzo superiore. E' pur vero che il termine concesso (appena due giorni lavorativi) era molto breve, ma in ogni caso non risultano repliche di sorta alla missiva, neppure per chiedere la concessione di un termine maggiore.
A ciò deve aggiungersi quanto affermato dal capt. , ctp dei convenuti CP_6 in primo grado (doc. 40), il quale ha attribuito alla barca il valore di
400.000,00/420.000,00, elencando i lavori di manutenzione necessari, che diminuivano il valore dell'imbarcazione, e soprattutto la circostanza che la barca non aveva più il certificato di sicurezza e non era idonea alla navigazione, per cui era necessario che fosse tratta in secca per una manutenzione straordinaria.
Alla luce di tali circostanze, quindi, il mero richiamo al valore di beni aventi caratteristiche analoghe non può consentire una corretta stima del bene, dovendo pagina 16 di 25 tenersi conto del deprezzamento dovuto alla necessità di effettuare dispendiose attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che della necessità di addivenire alla vendita in tempi brevi.
In quest'ottica il valore attribuito dal giudice di prime cure (500.000,00 euro) appare condivisibile e conforme a equità, e non si ritiene pertanto di doverlo rivedere.
Tale somma dovrà pertanto essere detratta dal debito residuo, pari a 617.436,49 euro, determinando quindi una differenza di 117.436,49 euro.
V. Con il quinto motivo, parte appellante lamenta l'erronea interpretazione delle istruzioni della Banca d'Italia ai fini del calcolo TEG, avendo il CTU escluso voci di costo e remunerazioni rilevanti.
Richiama infatti parte appellante l'art. 644 c.p., norma primaria e come tale superiore in rango alle istruzioni della Banca d'Italia, in base al quale occorrerebbe includere tutti gli elementi di costo ai fini di valutare l'usurarietà del prestito.
L'argomento è infondato.
L'interpretazione formulata dagli appellanti dell'art. 644 c.p. e in generale della tematica dell'usura bancaria non convince.
Va innanzitutto considerato che l'art. 2 della legge 108/1996 individua il parametro di riferimento per l'usura oggettiva nel TEGM, che costituisce il frutto di un rilievo statistico operato dalla Banca d'Italia in base ad una determinata formula che non si presta a modifiche additive di costi ulteriori. Laddove pertanto si inserissero nel TEG costi non considerati nella rilevazione del TEGM si finirebbe per confrontare tra loro valori non omogenei, portando a risultati tecnicamente non validi.
Inoltre, è lo stesso art. 644 a parlare di “remunerazioni […] collegate alla erogazione del credito”, per cui nemmeno questa norma consente di valutare costi che non costituiscano la mera una remunerazione del credito, ma siano previsti quale criterio predeterminato di liquidazione del danno da inadempimento.
pagina 17 di 25 I criteri adottati dal CTU, anche con riferimento agli interessi di mora, sono conformi ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, per cui non vi era necessità di alcun rinnovo delle operazioni peritali.
Il consulente così si è espresso: “Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto e su cui è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al
2,232%. Sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc….) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Impiegando la formula sopra descritta si perviene ad un risultato pari al
2,630%”, ovvero un tasso inferiore al tasso soglia - usura rilevato da Banca
d'Italia per il periodo 1/04/2006 - 30/06/2006 per le operazioni classificate come leasing autoveicoli e aeronavali oltre 50.000 euro.
Con specifico riferimento agli interessi di mora, parte appellante afferma: “Anche prendendo le mosse dallo stesso frontespizio del contatto di locazione finanziaria del 17.4.2016 (allegato 1 al fascicolo di parte attrice), si nota in calce che
l'euribor indicato (comunque erroneamente) dalla società di leasing convenuta, veniva indicato in percentuale del 1,2783%, per cui aggiungendo i 7 punti percentuali previsti dalle predette condizioni generali già richiamate, si giunge al tasso di mora del 8,2783%, cioè superiore al 8,04% previsto come tasso soglia dell'epoca, realizzando anche in tal caso il fenomeno della usura contrattualizzata
o pattuita per il contratto de quo, rendendolo così nulli i tassi ab origine”.
A tale riguardo si osserva però che il tasso indicato come tasso soglia dall'appellante è quello rilevato dalla Banca d'Italia per gli interessi corrispettivi nei leasing di importo superiore ai 50.000 euro, pari al 5,36%, maggiorato del
50%.
Tale valore non può però essere utilizzato per valutare l'usurarietà degli interessi moratori, per i quali occorre parametrarsi al TEGM indicato specificamente per gli stessi, ovvero, qualora non fosse stato rilevato, a quello relativo agli interessi corrispettivi maggiorato dell'aumento medio rilevato dalla Banca d'Italia, pari al
2,1 % (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26286 del 17/10/2019).
Dal momento che il decreto ministeriale non riporta i tassi di mora medi, il tasso soglia va fissato nell'11,19% [(5,36+2,1)+1/2].
pagina 18 di 25 Il tasso di mora inizialmente fissato nell'8,2783%, quindi, non ha superato le soglie di usura, come del pari non vi sono stati superamenti nei trimestri successivi.
Parte appellante lamenta altresì la mancata considerazione ai fini del calcolo del
TAEG delle spese di assicurazione o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto ed incendio), quantificate in € 30.000.
A tal riguardo si osserva che, per la giurisprudenza costante, le spese di assicurazione possono essere valutate quali costi del finanziamento esclusivamente laddove risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione (v. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023).
Una simile condizione non ricorre nel caso in esame, ove i costi assicurativi non sono connessi alla concessione del credito, ma al possesso del bene, e sono finalizzati a garantire la restituzione di questo al termine della locazione, e non ad ottenere il credito per il suo acquisto.
Anche il quinto motivo deve quindi essere rigettato.
VI. Con il sesto motivo, parte appellante lamenta l'omessa inclusione della clausola penale e/o commissione di estinzione anticipata nel calcolo del TEG operato dal CTU. Si afferma in proposito che la clausola penale dovrebbe essere considerata a tutti gli effetti un costo e come tale dovrebbe essere inclusa ai fini della valutazione del superamento del TSU.
Il riferimento di parte appellante è in particolare all'art. 15, comma 1, righi da 12
a 15 delle condizioni generali di contratto: “nel caso di risoluzione, fermi restando sia l'acquisizione a titolo di indennità a favore della locatrice, per l'intero loro ammontare, delle rate di canone comunque in precedenza pagate, di quelle regolate in via anticipata cosi come ogni altra somma a qualsiasi titolo già corrisposta, sia il diritto della locatrice a richiedere il pagamento dei canoni insoluti prima della risoluzione, la locatrice potrà inoltre domandare alla conduttrice, a titolo di indennizzo, una somma pari ai 3/5 del totale dei canoni a scadere, maggiorata degli interessi di mora al tasso di cui all'art. 4, a decorrere
pagina 19 di 25 dalla data della risoluzione, fermo restando il diritto della locatrice al risarcimento dei maggiori danni subiti”. Tale costo sarebbe, per l'appellante, da includersi nella valutazione del superamento del tasso soglia “per giurisprudenza pacifica”.
L'argomento è infondato.
La giurisprudenza esclude che i costi di estinzione anticipata debbano essere valutati nel calcolo del tasso ai fini dell'usura (v. Cass. 7352/2022 “non si è di fronte ad una remunerazione a favore della banca […] posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi” e v. anche C.
Appello Firenze, Sentenza n. 1661/2022 del 4.8.2022).
La penale di estinzione anticipata, infatti, non svolge alcuna funzione remunerativa né corrispettiva, posto che la sua attivazione è sempre conseguente ad una condotta meramente eventuale dell'utilizzatore, che consiste nella volontà di avvalersene oppure nell'inadempimento. Non a caso si parla di “penale”, posto che la risoluzione anticipata, riducendo il tempo di adempimento, dunque gli interessi, va a diminuire il lucro della concedente, che deve quindi essere ripristinato. Per tali motivi, si tratta di una spesa che non rientra nel “costo del prendere a prestito”, e quindi non viene considerata nella rilevazione trimestrale del TEGM.
Inoltre, nelle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso è espressamente indicato che “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica” (Istruzioni Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura – agosto 2009, punto C4).
Quindi, anche per l'applicazione del principio di simmetria, che impedisce il confronto tra grandezze contabili disomogenee, non è ammissibile una valutazione del superamento del TSU confrontando un TEG che comprende la penale di estinzione anticipata con un TEGM che invece esclude tale valore.
VII. Con il settimo motivo, parte appellante lamenta l'errata interpretazione ed applicazione della c.d. clausola di salvaguardia contenuta nel contratto per cui è causa.
pagina 20 di 25 In base all'art. 4 delle Condizioni generali di contratto, infatti, in caso di superamento della soglia usura, gli interessi verrebbero in ogni caso ridotti al di sotto della soglia.
A parere di parte appellante, però, il semplice inserimento della clausola di salvaguardia non consentirebbe sempre escludere l'usura, in quanto la banca dovrebbe comunque provare di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.
Si afferma: “la clausola di salvaguardia in parola può andare esente da censure a monte sempre che la banca assolva al suo onere probatorio tutte le volte in cui la pattuita salvaguardia ricomprenda tutte le voci di costo integrative del T.E.G. Ove la clausola determini, invece, come sovente accade e come è nel caso che ci occupa, una salvaguardia solo in relazione agli interessi moratori, dimenticandosi delle altre voci rilevanti ai fini del T.E.G. (commissioni bancarie, remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e spese), l'eventuale ricorrenza in aggiunta di commissioni, remunerazioni e spese non riconducibili alla nozione di interesse e deducibili dallo stesso contratto di finanziamento determina ex se un automatico sforamento della soglia, ab origine. Difatti il quod superest, in uno con il pattuito tasso moratorio ai limiti della soglia, è da considerarsi tutto in sforamento della soglia rilevata trimestralmente sulla base del T.E.G.M. (vedasi in argomento,
Cass. 22 giugno 2016 n.12965; Trib. Brindisi, 7 aprile 2016; Trib. Trieste, 20 marzo 2007). Questa difesa, pertanto, ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nel momento in cui si è limitato ad indicare la presenza in contratto della clausola di salvaguardia, senza aver preventivamente verificato che parte convenuta avesse effettivamente provato di non aver applicato, per tutta la durata del rapporto, interessi (e non solo quelli!), quindi considerare spese e costi
a vario titolo, tali da comportare un superamento del tasso soglia anti usura e, dunque, di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto”.
Parte appellante rimprovera pertanto al giudice di prime cure la mancata verifica del fatto che l'istituto concedente avesse dimostrato l'applicazione di interessi
“alternativi” in forza della clausola di salvaguardia, clausola che scatta quando gli interessi superano il tasso-soglia di usura.
pagina 21 di 25 Tale argomento è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti.
Infatti, il Tribunale di Firenze ha escluso in radice, tramite la CTU, che il tasso- soglia di usura sia stato superato: conseguentemente, non si sono concretizzati i presupposti per l'applicazione della clausola di salvaguardia. L'istituto di credito, quindi, non doveva dimostrare in alcun modo l'applicazione di interessi alternativi, essendo evidente che essi non sono mai stati applicati. Conseguentemente, neppure si può contestare al giudice di prime cure di non aver apprezzato la mancata prova di una circostanza mai realizzata.
VIII. Con l'unico motivo di appello incidentale, censura la CP_3 sentenza nella parte in cui riduce il credito riconosciuto, avendo aumentato la valutazione dell'imbarcazione venduta dal valore di effettivo realizzo (370mila euro) ad un valore equitativamente determinato (500mila), disponendo altresì la compensazione parziale delle spese di lite e di CTU.
Con riferimento all'aspetto della valutazione dell'imbarcazione non si può che richiamare quanto affermato trattando il quarto motivo di appello principale, che quindi assorbe la relativa doglianza incidentale.
Quanto poi alla questione delle spese, ritenendo questo Collegio di riformare parzialmente la sentenza di primo grado, il relativo aspetto verrà esaminato in sede di verifica complessiva della soccombenza.
IX. Deve rilevarsi che l'atto di appello principale risulta redatto in aperto contrasto con il disposto dell'articolo 16-bis, comma 9-octies, del DL 179/2012, in base al quale “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”. Per quanto la norma non preveda la sanzione dell'inammissibilità dell'atto, né sia applicabile, ratione temporis, l'art. 46 disp. Att. Cpc che rinvia al decreto 7 agosto 2023, n 110, sulla scorta di quanto viene ritenuto dalla giurisprudenza per il giudizio di legittimità (V. Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021), in ogni caso, la necessità di rispettare il medesimo canone nella redazione della sentenza impedisce di esaminare analiticamente tutte le argomentazioni difensive, essendo necessario limitarsi all'aspetto focale della vicenda, nel quale sono assorbite tutte le altre questioni prolissamente dedotte, in quanto anche la sentenza è soggetta ai pagina 22 di 25 medesimi requisiti di sinteticità e chiarezza. La tecnica di redazione degli atti rileva comunque ai fini della quantificazione delle spese di lite in quanto, specularmente alla prevista maggiorazione per gli atti redatti con collegamenti ipertestuali, la redazione non intellegibile, che rende particolarmente gravoso l'onere di lettura di Giudice e controparte, non può che comportare una riduzione dei compensi, riducendo il pregio dell'attività professionale.
X. Va infine osservato che l'atto di appello principale risulta redatto in aperto contrasto con il disposto dell'articolo 16-bis, comma 9-octies, del DL 179/2012, in base al quale “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”, essendo composto di ben
75 pagine a fronte di questioni giuridiche non particolarmente complesse. Per quanto la norma non preveda la sanzione dell'inammissibilità dell'atto, né sia applicabile, ratione temporis, l'art. 46 disp. Att. Cpc che rinvia al decreto 7 agosto
2023, n 110, sulla scorta di quanto viene ritenuto dalla giurisprudenza per il giudizio di legittimità (V. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021), in ogni caso, la tecnica di redazione degli atti rileva comunque ai fini della quantificazione delle spese di lite in quanto, specularmente alla prevista maggiorazione per gli atti redatti con collegamenti ipertestuali, la redazione non intellegibile, che rende particolarmente gravoso l'onere di lettura di Giudice e controparte, non può che comportare una riduzione dei compensi, riducendo il pregio dell'attività professionale.
XI. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa con riferimento alla CP_3 domanda di pagamento delle somme residue, per quanto sia stata accolta la domanda di che ha Parte_1 Parte_6 Parte_3 portato ad una decurtazione sensibile della domanda iniziale) le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate in misura di 1/3 e poste a carico di per tale frazione e nella misura liquidata in dispositivo, ai CP_3 sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con pagina 23 di 25 applicazione dei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, decurtate del 10% per la motivazione su esposta.
I parametri di cui sopra devono essere ragguagliati, ai sensi dell'art. 5 del decreto
10 marzo 2014, n. 55, al decisum, (si veda al riguardo anche Cass. Civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 9237 del 22/03/2022: “In tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n.
55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo).
Benché il valore indicato nell'atto di appello sia pari a 1.617.000,00, già la domanda iniziale domandava la condanna a un valore molto inferiore (ossia la condanna per un totale di euro 252.713,61 oltre interessi).
Nel giudizio di appello, per effetto del parziale accoglimento, il valore di riferimento viene ulteriormente ridotto nella misura pari alla somma della condanna agli appellanti che residua.
I compensi vanno quindi liquidati nella misura indicata in dispositivo, escludendo per il presente giudizio la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_7 [...]
avverso la sentenza n. 1796/2022 emessa dal Controparte_1
Tribunale di FIRENZE e pubblicata il 13/06/2022, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina la somma dovuta da Parte_8
in solido, di cui alla condanna in Parte_7 primo grado nella misura di 117.436,49 euro, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. rigetta l'appello incidentale;
pagina 24 di 25 3. dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate in misura di 1/3
e condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
E tale quota delle stesse, che
[...] Parte_2 Parte_3 liquida per l'intero in complessivi euro 12.692,70 per compensi, per il primo grado ed € 8.991,90 per compensi per il presente giudizio di appello, il tutto oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario;
4. Pone le spese della CTU di primo grado a carico di in CP_3 misura di 2/3 ed a carico degli odierni appellanti in misura di 1/3;
5. Dichiara l'appellante incidentale tenuta a corrispondere il contributo unificato relativo al valore dichiarato nell'atto di appello incidentale in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 20 febbraio 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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