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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10474/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ON RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 10474/2017, vertente fra le parti: in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Baccellieri, presso il cui studio sito in Sannicandro di Bari (Ba) alla via M. Pontrelli n. 25 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Massimiliano De Palma, presso il cui studio sito in Bitonto (Ba) alla via Francesco
Santoruvo n. 28/30 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
NONCHÉ
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Proscia, presso il cui studio sito in CP_3
Bitetto (Ba) alla via Beato Giacomo n. 8/b ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte terza chiamata -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
24.03.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza
ON RR di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 09.06.2017, il
(d'ora innanzi per brevità ) Parte_1 CP_1 CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2073/2017 emesso dal Tribunale di Bari il
18-21.04.2017 nel procedimento R.G. n. 5927/2017, notificato all'opponente in data 02.05.2017 - con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della società la somma di €. Controparte_2
75.577,70, oltre agli interessi al tasso legale e alle spese della procedura monitoria - convenendo in giudizio per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, Controparte_2 accertare e dichiarare, comunque, non certi liquidi ed esigibili i presunti crediti vantati dalla
[...]
2) in via principale revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 2073/2017 emesso, CP_2 ad istanza della dal Tribunale di Bari in data 18.4.2017, in quanto illegittimo per Controparte_2
i motivi esposti in premessa;
3) in via principale e nel merito accertare e dichiarare inesistenti, in quanto non eseguite o non eseguite a regola d'arte una serie significativa di opere contrattualmente previste;
4) in via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto del opponente CP_1 di ripetere le somme immotivatamente pagate alla in forza di contratto, per opere Controparte_2 non eseguite o erroneamente eseguite, anche eventualmente a titolo di arricchimento senza giusta causa;
5) in subordine e sempre nel merito, accertare l'esatto ammontare dell'eventuale credito residuo dell'opposta e conseguentemente ridurre le pretese avanzate dalla opposta, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa, anche a mezzo di espletando CTU tecnica, e comunque nella misura relativa a tutte le lavorazioni non eseguite o eseguite non a regola d'arte, e a tutte le somme
e relativi interessi non dovuti;
6) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari compresi”.
Parte opponente esponeva in fatto che, con il decreto ingiuntivo opposto, le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di €. 75.577,70, sulla base del Controparte_2 mancato saldo di due fatture emesse dalla medesima società con riferimento al contratto di appalto stipulato tra le parti il 23.02.2012, a fronte di lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti presso l'edificato condominiale ubicato in al . CP_1 Parte_1
Deduceva il opponente che, con il predetto contratto di appalto, le parti avevano CP_1 concordato lavori edilizi “a corpo” per un corrispettivo complessivo di €. 340.000,00 oltre Iva (€.
ON RR 374.000,00 Iva inclusa), suddiviso in due fasi: 1) impermeabilizzazione del lastrico di copertura per
€. 51.650,00 oltre Iva;
2) ripristino delle facciate per €. 288.350,00 oltre Iva.
L'opponente precisava che alcuni interventi inizialmente pattuiti, relativi alla recinzione e al superamento delle barriere architettoniche, per un importo di €. 22.836,20 oltre Iva (€. 25.119,82 Iva inclusa), erano stati successivamente stralciati su richiesta del committente.
Parte attrice produceva copie dei bonifici attestanti pagamenti complessivi, in favore della per €. 300.175,70, rappresentando che - tenuto conto dello stralcio delle opere Controparte_2 non richieste - il corrispettivo per le opere effettivamente appaltate risultava pari a €. 317.163,80 oltre
Iva, ossia €. 348.880,18 Iva inclusa.
Il deduceva che, dalla differenza tra il totale dovuto e i pagamenti eseguiti, CP_1
l'eventuale credito residuo era pari a €. 48.704,48 Iva inclusa e non alla somma per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Parte opponente contestava, altresi', la qualità e la completezza delle opere eseguite, rilevando: a) difformità nella pitturazione delle parti metalliche (ringhiere) rispetto alle prescrizioni contrattuali, con applicazione di una sola mano di vernice invece delle due mani di smalto e del preventivo trattamento antiruggine;
b) mancata o incompleta sostituzione delle soglie terminali di balconi e finestre, con frequente impiego di “frontalini” fissati su vecchie soglie e materiali difformi rispetto a quanto contrattualmente previsto;
c) gravi difetti della guaina di impermeabilizzazione del lastrico di copertura, caratterizzata da “bolle” diffuse sulla superficie, segnalate alla Direzione dei
Lavori.
Il contestava, inoltre, la relazione e il conto finale predisposti dal Direttore dei CP_1
Lavori, allegato nella fase monitoria dalla società opposta come titolo della propria pretesa, evidenziando che il Direttore dei Lavori aveva attribuito all'impresa opere aggiuntive per €.
21.900,00 oltre Iva, che il non riconosceva, in quanto il contratto era stato stipulato “a CP_1 corpo” e non ammetteva aumenti dei costi per lavorazioni rese su disposizione del D.L. senza valido accordo scritto con il committente, come invece prescritto dal contratto di appalto.
L'opponente assumeva che, anche nel caso in cui le somme richieste per le lavorazioni aggiuntive fossero state ritenute come effettivamente dovute, il calcolo del credito residuo da corrispondere all'impresa appaltatrice risultava comunque differente e coerente con un ammontare inferiore rispetto a quello indicato nel decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di tali allegazioni, il rassegnava le proprie conclusioni, CP_1 CP_1 come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza di comparizione delle parti dell'08.02.2018, si costituiva in giudizio la società contestando Controparte_2 integralmente l'opposizione proposta e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo n.
ON RR 2073/2017.
Parte convenuta opposta deduceva che le fatture poste a fondamento della pretesa creditoria corrispondevano esattamente ai certificati di pagamento regolarmente autorizzati e sottoscritti dalla
Direzione dei Lavori e, pertanto, sostanzialmente riconosciuti dalla committenza;
tali documenti, regolarmente annotati nei registri Iva, risultavano altresì corroborati dal certificato di contabilità finale e di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal D.L. ing. a conferma CP_3 dell'attività svolta in conformità al contratto e come successivamente convenuto nel corso dell'esecuzione dell'appalto. eccepiva, inoltre, che le contestazioni circa la regolare esecuzione delle Controparte_2 opere erano state sollevate dal committente soltanto dopo la richiesta di pagamento del saldo e non erano mai state formalmente comunicate all'impresa appaltatrice.
L'opposta lamentava il mancato riconoscimento della somma ulteriore, pari ad €. 21.900,00 oltre Iva, richiesta a titolo di compenso per opere extra capitolato resesi necessarie in corso d'opera ed espressamente commissionate dalla Direzione dei Lavori su indicazione del Condominio.
A tal proposito, evidenziava che l'art. 5, pag. 5, del contratto di appalto del 23.02.2016 prevedeva espressamente, pur nell'ambito di un contratto “a corpo”, la possibilità di commissionare ulteriori lavorazioni ove se ne fosse manifestata la necessità, circostanza che nella specie si era puntualmente verificata.
In forza di tali argomentazioni, la concludeva chiedendo: in via Controparte_2 preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 2073/2017; nel merito, il rigetto integrale della domanda introduttiva dell'opponente con l'integrale conferma della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Alla prima udienza di comparizione dell'08.02.2018, su richiesta del opponente, CP_1 il Giudice precedentemente designato disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Direttore dei Lavori, ing. autorizzando ex art. 106 c.p.c. parte opponente alla CP_3 chiamata in causa del medesimo e rinviando la causa all'udienza del 05.07.2018 al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio.
Con atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato il 03.04.2018, il CP_1
riproponeva le ragioni - in fatto e in diritto - dell'opposizione e concludeva ribadendo le
[...] richieste già formulate con l'atto introduttivo del giudizio, integrandole con la domanda articolata in via subordinata al punto 7): “in subordine e in via ancor più gradata, per effetto e a seguito della autorizzata chiamata in causa del terzo e nella dannata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversa domanda, condannare il terzo chiamato, previo accertamento e riconoscimento della sua responsabilità nella Sua qualità di Direttore dei Lavori, a tenere indenne il CP_1 opponente da ogni effetto negativo dovesse derivare dall'emananda sentenza. [...]”.
ON RR Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.06.2018, si costituiva in giudizio l'ing. quale terzo chiamato, deducendo in via preliminare la nullità e CP_3
l'inammissibilità della chiamata in causa operata dall'opponente, eccependone la tardività rispetto ai termini processuali;
nel merito, contestava integralmente le avverse deduzioni, rilevando di non avere avuto alcun coinvolgimento diretto nei rapporti obbligatori intercorsi tra il Condominio committente e l'impresa appaltatrice e che la sua attività professionale di Direttore dei Lavori Controparte_2 si era svolta nel pieno rispetto delle regole dell'arte e delle prescrizioni contrattuali.
Il terzo chiamato evidenziava, inoltre, che le eventuali difformità lamentate non erano ad egli imputabili, trattandosi di opere eseguite dall'appaltatore e comunque regolarmente contabilizzate e certificate;
contestava, pertanto, qualsivoglia pretesa di responsabilità a suo carico e la possibilità di essere chiamato a rispondere in manleva nei confronti del CP_1
Concludeva, dunque, chiedendo di accertare la tardività della chiamata del terzo operata dal opponente con conseguente declaratoria di nullità/inammissibilità della stessa e, in ogni CP_1 caso, il rigetto di ogni domanda spiegata nei suoi confronti, con vittoria di spese processuali.
Con ordinanza del 24.10.2018, il precedente Giudice rilevava la ritualità e tempestività della chiamata in causa del terzo, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
2073/2017 - osservando che l'opposizione del era sorretta da prova scritta (verbale CP_1 assembleare dell'11.04.2017 ed e-mail di contestazione) e che il credito azionato traeva origine dal contratto di appalto del 23.02.2016, con certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. , la CP_3 cui validità era contestata dall'opponente anche in relazione a presunti lavori extra non commissionati
- e autorizzava le parti al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
La fase istruttoria si svolgeva attraverso l'espletamento della prova orale, con l'escussione dei testi indicati dalla parte opponente e dalla parte opposta.
Con ordinanza del 21.04.2022, veniva rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dalla parte opponente - volta ad accertare se le opere oggetto del contratto di appalto fossero state eseguite a regola d'arte - rilevato che l'opponente si era limitato ad affermare che i lavori erano stati eseguiti solo parzialmente a perfetta regola d'arte, senza tuttavia produrre un principio di prova idoneo a fondare la richiesta, né aver formalizzato contestazioni specifiche nei confronti dell'impresa appaltatrice;
l'ordinanza richiamava sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ., ord. n. 30218/2017), secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto costituire mezzo di prova in senso proprio, ma strumento di supporto alla valutazione del Giudice, e non avrebbe potuto essere utilizzata al fine di supplire a carenze probatorie della parte o per compiere indagini meramente esplorative.
Nella medesima sede veniva altresì dato atto della richiesta avanzata dall'opposta e dal terzo chiamato di stralcio delle prove testimoniali assunte all'udienza dell'11.04.2022, deducendo
ON RR l'incapacità a testimoniare dei soggetti escussi - ai sensi degli artt. 100 e 246 c.p.c. - in quanto portatori di un interesse personale e concreto all'esito del giudizio;
questo Giudice osservava che tale eccezione avrebbe dovuto intendersi come proposizione di nullità della prova (con richiamo a Cass. Civ., n.
8528/2020) e riservava la relativa valutazione alla decisione di merito.
L'opposta reiterava, inoltre, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, inammissibile, trattandosi di una richiesta di revoca dell'ordinanza del 24.10.2018 con cui era stata già respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c..
Rigettata, dunque, la richiesta di c.t.u. formulata dall'opponente, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviava all'udienza del 02.10.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 02.10.2023, emessa nell'ambito della trattazione scritta ex artt. 127, ult. co., e 127-ter c.p.c., questo Giudice dava atto che, con provvedimento presidenziale del 26.01.2023, le cause iscritte ai nn. R.G. 10474/2017 e 14387/2018, assegnate a magistrati diversi, erano state rimesse dinanzi a sé per connessione oggettiva e soggettiva;
le parti avevano chiesto la riunione, ma veniva osservato che - ai sensi dell'art. 274, comma 2, c.p.c. - le cause connesse avrebbero potuto essere trattate anche separatamente, in ossequio a ragioni di economia processuale e per evitare contrasti di giudicati.
Rilevata la diversità degli oggetti - rispettivamente crediti derivanti da contratto di appalto e compensi professionali - e la complessità che la riunione dei giudizi avrebbe comportato, l'istanza avanzata dalle parti veniva rigettata e veniva disposta la prosecuzione separata dei due procedimenti.
Dopo taluni rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza del 24.03.2025, precisate le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di tardività della chiamata in causa sollevata dal terzo chiamato ing. che deduceva che la relativa istanza del CP_3 CP_1 opponente fosse stata proposta oltre i termini di legge.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 269 co. 2 c.p.c., la chiamata del terzo deve essere autorizzata dal Giudice e può essere richiesta, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva alla conoscenza della costituzione della controparte, delle difese o delle circostanze che ne giustificano l'intervento.
Nel caso di specie, il opponente ha formulato l'istanza di chiamata del terzo alla CP_1 prima udienza di trattazione a seguito del deposito, alla medesima udienza, della comparsa di
ON RR costituzione e risposta dell'opposta, nella quale erano stati allegati elementi astrattamente idonei a fondare la pretesa di garanzia nei confronti del Direttore dei Lavori.
Il Giudice precedentemente designato, con ordinanza resa all'udienza del 24.10.2018, autorizzava la chiamata, ritenendola tempestiva e rituale;
detta valutazione è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di decadenza per la richiesta in argomento decorre dalla prima udienza successiva alla costituzione della parte che abbia introdotto elementi tali da giustificare la chiamata, chiarendo che il rispetto di tale termine deve essere valutato in concreto e che la violazione è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ., n. 10682/2008).
Ne consegue che l'eccezione di tardività sollevata dal terzo chiamato deve essere disattesa.
Passando al merito della controversia, l'opposizione è parzialmente fondata e merita l'accoglimento per quanto di ragione, nei termini di seguito esposti.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
ON RR Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal dal contratto di appalto “a corpo” (concernente lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sull'immobile condominiale ubicato in al ), stipulato il 23.02.2016 tra il CP_1 Parte_1
in qualità di committente appaltante, e la società in Controparte_1 Controparte_2 qualità di impresa appaltatrice.
Si rammenta che il contratto di appalto è un contratto a prestazioni corrispettive, in cui le parti assumono reciproche obbligazioni;
tale modello contrattuale presenta natura sinallagmatica, in quanto pone in relazione le obbligazioni, in esso contenute e rispettivamente assunte dalle parti, in modo che non solo ciascuna di esse sia vincolata alle altre, ma anche l'adempimento di ciascuna di esse sia vincolato all'adempimento delle altre.
Pertanto, come si avrà modo di evidenziare compiutamente di qui a breve, con specifico riguardo al caso in argomento, all'appalto si applicano i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, giusta art. 1460 c.c., a tenore del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie (o non offre di adempiere contemporaneamente la propria), salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Sempre in chiave di teoria generale e con specifico riguardo alla fattispecie in parola, il corrispettivo dell'appalto - da intendersi come l'oggetto della prestazione gravante in capo al committente - deve essere pagato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata dal committente.
Sul punto, se il committente rifiuta ingiustificatamente il residuo corrispettivo, l'appaltatore può rifiutare, in applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum” (di cui all'art. 1460
c.c.), di consegnargli la restante parte dell'opera, senza che il medesimo committente possa utilmente addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento (cfr. Cass. Civ. n.
8906/2013; Cass. Civ. n. 8235/1997).
Ciò detto, al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati solo al decorso dell'unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ., n. 12609/2002).
ON RR In altre parole, terminata una determinata parte dell'opera appaltata e redatta la relativa contabilizzazione, il committente è tenuto a corrispondere all'appaltatore l'importo di cui in fattura, corrispondente a tale fase o frazione di prestazione medio tempore adempiuta.
Nel caso in esame, le parti avevano stabilito che, per i pagamenti, sarebbero stati emessi dei
S.A.L. (stato avanzamento lavori), il cui importo sarebbe stato corrisposto alla presentazione della relativa fattura;
il pagamento relativo all'ultimo S.A.L., sarebbe stato versato dal committente, alla consegna e accettazione dei lavori.
Orbene, tanto chiarito in ordine agli specifici accordi intercorsi tra le parti ed applicando alla fattispecie i principi generali sopra rassegnati, deve affermarsi che il mancato pagamento del saldo da parte del committente era giustificato dalla circostanza che non vi era stata accettazione delle opere realizzate e, dunque, non era imputabile ad una carenza di buona fede contrattuale, proprio in forza del più volte richiamato principio inadimplenti non est adimplendum.
Pertanto, in questa sede deve essere accertata la sussistenza del diritto al corrispettivo vantato dalla in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su Controparte_2 commissione dell'odierna parte opponente.
Come innanzi precisato, nell'ambito del riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato.
A tale regola va associata - in considerazione delle contrapposte posizioni sostanziali assunte dalle parti e, segnatamente, delle eccezioni di inadempimento e di pagamento sollevate dal committente - quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”
(cfr. Cass. Civ. n. 3373/2010).
Tale regola trova ulteriore, specifica affermazione in relazione alla fattispecie del contratto di appalto: “l'applicazione all'appalto del principio generale che governa la condanna
ON RR all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (cfr. Cass. Civ. n. 3472/2008).
Nel caso di specie, il ha contestato la spettanza del credito, deducendo Controparte_1
l'esecuzione non a regola d'arte delle opere appaltate e l'illegittima inclusione di lavorazioni extra- contratto.
L'impresa opposta ha dedotto di aver eseguito i lavori a regola d'arte e, conseguentemente, la spettanza del credito azionato, richiamando fatture e certificati di pagamento sottoscritti dalla
Direzione Lavori, nonché il certificato di contabilità finale dell'appalto.
Il contratto del 23.02.2016, di natura “a corpo”, prevedeva un corrispettivo fisso per l'opera complessivamente considerata, sicché eventuali variazioni quantitative non sarebbero state idonee a modificare il prezzo pattuito, salvo che per nuove lavorazioni espressamente autorizzate dal committente in forma scritta, in ossequio alle previsioni contrattuali e al disposto dell'art. 1661 c.c..
Dalla documentazione versata in atti emerge che il corrispettivo contrattuale, rideterminato a seguito dello stralcio concordato di alcune lavorazioni inizialmente previste per €. 25.119,82 (Iva inclusa), era pari a €. 348.880,18 (Iva inclusa), a fronte di pagamenti già effettuati e documentati dal per complessivi €. 300.175,70, residuando un credito a saldo, in favore dell'opposta, di CP_1
€. 48.704,48.
L'appaltatrice, tuttavia, ha azionato in sede monitoria la maggiore somma di €. 75.577,70, comprendendovi ulteriori poste riferite a opere extra capitolato.
Orbene, manca agli atti qualsiasi autorizzazione scritta da parte del per CP_1
l'esecuzione di tali lavorazioni, della cui legittimità vi è motivo di dubitare alla luce del vincolo contrattuale.
La relazione del Direttore dei Lavori in atti, se da un lato certifica l'avvenuta completa esecuzione dei lavori, dall'altro richiama l'effettuazione di lavorazioni aggiuntive prive di titolo autorizzativo e segnala alcune difformità (come le bolle diffuse sul manto impermeabile del lastrico solare e difetti nella pitturazione delle ringhiere).
I suddetti vizi erano stati rilevati dal Condominio, come evincibile dal verbale assembleare del 17.04.2017 e dalla nota-p.e.c. inviata alla Direzione Lavori il 01.03.2017 (cfr. doc. n. 8, allegato al fascicolo di parte opponente), che documentano che i condomini avessero manifestato il proprio dissenso e sollevato rilievi alla contabilità finale.
Nondimeno deve essere evidenziato che la parte opponente si è limitata a rappresentare che i lavori erano stati eseguiti “solo parzialmente a perfetta regola d'arte” senza, tuttavia, allegare un
ON RR principio di prova al riguardo né, tantomeno, ha proceduto ad una contestazione formale nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori.
La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio impedisce di qualificare e quantificare con precisione l'incidenza economica dei vizi riscontrati, ma va ribadito la c.t.u. non può essere utilizzata per sopperire a carenze di allegazione o di prova delle parti, né per compiere indagini meramente esplorative, in quanto “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass. Civ., n. 30218/2017).
Sempre in merito ai vizi lamentati, va evidenziato altresi' che, nel corso dell'istruttoria sono stati escussi, in qualità di testi, alcuni condomini del opponente, sicché la parte opposta CP_1
e la parte terza chiamata ne hanno immediatamente eccepito l'incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c., eccezione tempestivamente proposta subito dopo l'assunzione della prova.
Sul punto, va rilevato che l'interesse oche dà luogo ad incapacità a testimoniare non è quello di mero fatto, ma deve consistere in un interesse giuridico, concreto ed attuale che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa a partecipare al giudizio;
orbene, deve ritenersi che tale interesse ricorra per i singoli condomini, i quali, essendo corresponsabili pro quota delle obbligazioni del condominio, hanno un diretto coinvolgimento economico nell'esito della lite.
È, dunque, condivisibile il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui i condomini sono privi di capacità testimoniale nelle cause che vedono parte il , poiché la condanna CP_1 pronunciata nei confronti di quest'ultimo è immediatamente azionabile anche nei loro confronti individualmente (cfr. Cass. Civ., n. 17199/2015), sicché il , in quanto compartecipe della CP_1 comunione, non può considerarsi terzo rispetto al rapporto controverso (cfr. Cass. Civ., n.
8478/2020).
Pertanto, attesa la tempestiva proposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 157 co. 2 c.p.c., le deposizioni raccolte devono considerarsi affette da nullità insanabile e non possono essere utilizzate ai fini della decisione.
Dunque, in assenza di un accertamento tecnico, occorre fondarsi sui dati documentali e contrattuali, dai quali si ricava che il credito dell'appaltatore non è dimostrato nella misura integrale azionata, ma trova giustificazione soltanto nel saldo pari a €. 48.704,48.
ON RR Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto, emesso per la maggiore somma di €.
75.577,70, deve essere revocato;
il , non avendo dimostrato l'inesistenza del credito né CP_1
l'esistenza di vizi tali da elidere integralmente la prestazione, deve essere condannato a corrispondere all'appaltatrice la minor somma di €. 48.704,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Deve ora esaminarsi la domanda di manleva proposta dal opponente nei confronti CP_1 del terzo chiamato, il Direttore dei Lavori ing. CP_3
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Pur risultando alcuni profili critici nella relazione tecnica finale, non è provato che il Direttore dei Lavori abbia autorizzato in autonomia opere non commissionate né che la sua condotta abbia determinato un pregiudizio economico diretto al CP_1
Va rammentato che la responsabilità del Direttore dei Lavori ha natura prevalentemente contrattuale quando derivi dall'inadempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico (art. 1218 c.c.), fermo restando che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità di profili di responsabilità anche in termini extracontrattuali nelle ipotesi più gravi di difetto dell'opera (art. 1669 c.c.).
Per affermare la responsabilità contrattuale è pertanto necessario dimostrare: a) la mancanza della diligenza tecnica qualificata richiesta al professionista;
b) il nesso di causalità fra l'omessa o difettosa vigilanza e il danno subìto dal committente;
c) l'inaffidabilità o l'insufficienza delle controdeduzioni tecniche prodotte dal Direttore dei Lavori.
Su tali punti la giurisprudenza di legittimità è chiara nel richiedere prova puntuale della violazione e del nesso causale (v. ex multis Cass. Civ., n. 22643/2012; Cass. Civ., n. 1218/2012, che distinguono i profili di responsabilità contrattuale e gli specifici limiti della responsabilità del tecnico).
Allo stesso modo è possibile configurare responsabilità del Direttore dei Lavori per comportamenti che eccedano i poteri conferiti e che, pertanto, possano essere qualificati come attività di rappresentanza senza titolo (cd. falsus procurator): in siffatte ipotesi il terzo contraente che abbia confidato nella validità dell'ordine o della dichiarazione resa dal presunto rappresentante può agire ex art. 1398 c.c., sempre che sia provato l'esatto contenuto dell'ordine e la sua assoluta non riconducibilità ai poteri conferiti.
Nel caso concreto, l'istruttoria documentale e testimoniale non ha fornito elementi di prova idonei a concludere che le difformità lamentate (bolle della guaina, difformità nella pitturazione delle parti metalliche, soluzioni di ripristino delle soglie anche tramite frontalini) siano direttamente e univocamente imputabili a condotte colpose o omissive del Direttore dei Lavori, atteso che le stesse possono essere ragionevolmente ricondotte all'esecuzione materiale dell'impresa appaltatrice ovvero a condizioni tecniche e fattuali emerse in corso d'opera.
ON RR Né risulta dimostrato con sufficiente rigore probatorio che l'ing. abbia impartito ordini CP_3 di variante che obbligassero il committente all'onere economico senza formale e preventivo accordo scritto, in violazione delle clausole contrattuali tra committente e appaltatore;
l'accertamento di tale circostanza richiede prova documentale o peritale specifica.
Sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, non emergono pertanto gli elementi indispensabili per affermare una responsabilità autonoma e diretta dell'ing. CP_3
La domanda di manleva avanzata nei suoi confronti deve, perciò, essere rigettata.
Quanto alle spese processuali, nei rapporti tra la parte opponente e la parte opposta, atteso il parziale accoglimento dell'opposizione con riduzione della pretesa creditoria della parte opposta, le spese del giudizio devono essere compensate per 1/3 tra le parti;
i restanti 2/3 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della parte opponente,
[...]
in prevalentemente soccombente. Parte_1 CP_1
Riguardo al rapporto processuale instauratosi tra il opponente e la parte terza CP_1 chiamata, va osservato che la chiamata in garanzia, sebbene ritualmente autorizzata, CP_3 si è rivelata infondata sul piano sostanziale, essendo stata respinta la relativa domanda;
dunque, considerato il rigetto dell'eccezione preliminare in rito di tardività della chiamata e il rigetto della domanda di manleva proposta dalla parte opponente nei confronti del terzo chiamato, le spese del giudizio devono essere compensate tra le suddette parti per 1/4; i restanti 3/4 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere posti a carico della parte opponente,
[...]
in prevalentemente soccombente. Parte_1 CP_1
In applicazione del principio di causalità, le spese sostenute dal terzo chiamato vanno poste a carico del opponente, che ne ha determinato l'ingresso nel processo;
è, infatti, pacifico CP_1 in giurisprudenza che, allorché la chiamata in garanzia risulti infondata, le relative spese debbano gravare sulla parte che l'ha provocata, non potendo il terzo sopportare le conseguenze di una iniziativa processuale rivelatasi priva di fondamento (cfr. Cass. Civ., n. 511/2021).
Dette spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione corrispondente al decisum (da €. 26.001,00 a €.
52.000,00), secondo i valori medi (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in con atto di citazione in Parte_1 CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 09.06.2017 nei confronti di nonché Controparte_2 con atto di citazione per chiamata in causa del terzo notificato il 03.04.2018 nei confronti di
[...]
Parte_2 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione proposta dal Parte_1
in e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2073/2017 emesso dal
[...] CP_1
Tribunale di Bari il 18-21.04.2017 nel procedimento R.G. n. 5927/2017;
2) CONDANNA la parte opponente, Parte_1 CP_1 al pagamento, in favore della parte opposta della somma di €. 48.704,48, oltre Controparte_2 interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3) RIGETTA l'eccezione preliminare di tardività della chiamata in causa del terzo, sollevata dall'ing. parte terza chiamata;
CP_3
4) RIGETTA la domanda di manleva proposta dalla parte opponente
[...] nei confronti della parte terza chiamata ing. Parte_3 CP_3
5) CONDANNA il in al pagamento delle Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio che liquida per l'intero in €. 7.616,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge, COMPENSANDOLE nella misura di 1/3 nei rapporti tra il in e la parte opposta Parte_1 CP_1 Controparte_2 con i restanti 2/3 a carico del e con distrazione in favore del procuratore di CP_1 CP_2 CP_2 dichiaratosi antistatario e nella misura di 1/4 nei rapporti tra il
[...] Parte_1
in e la parte terza chiamata con i restanti ¾ a carico del
[...] CP_1 CP_3
CP_1
Così deciso in Bari, 07.10.2025.
Il Giudice dott.ssa ON RR
ON RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ON RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 10474/2017, vertente fra le parti: in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Baccellieri, presso il cui studio sito in Sannicandro di Bari (Ba) alla via M. Pontrelli n. 25 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Massimiliano De Palma, presso il cui studio sito in Bitonto (Ba) alla via Francesco
Santoruvo n. 28/30 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
NONCHÉ
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Proscia, presso il cui studio sito in CP_3
Bitetto (Ba) alla via Beato Giacomo n. 8/b ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte terza chiamata -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
24.03.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza
ON RR di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 09.06.2017, il
(d'ora innanzi per brevità ) Parte_1 CP_1 CP_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2073/2017 emesso dal Tribunale di Bari il
18-21.04.2017 nel procedimento R.G. n. 5927/2017, notificato all'opponente in data 02.05.2017 - con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della società la somma di €. Controparte_2
75.577,70, oltre agli interessi al tasso legale e alle spese della procedura monitoria - convenendo in giudizio per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via principale, Controparte_2 accertare e dichiarare, comunque, non certi liquidi ed esigibili i presunti crediti vantati dalla
[...]
2) in via principale revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 2073/2017 emesso, CP_2 ad istanza della dal Tribunale di Bari in data 18.4.2017, in quanto illegittimo per Controparte_2
i motivi esposti in premessa;
3) in via principale e nel merito accertare e dichiarare inesistenti, in quanto non eseguite o non eseguite a regola d'arte una serie significativa di opere contrattualmente previste;
4) in via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto del opponente CP_1 di ripetere le somme immotivatamente pagate alla in forza di contratto, per opere Controparte_2 non eseguite o erroneamente eseguite, anche eventualmente a titolo di arricchimento senza giusta causa;
5) in subordine e sempre nel merito, accertare l'esatto ammontare dell'eventuale credito residuo dell'opposta e conseguentemente ridurre le pretese avanzate dalla opposta, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa, anche a mezzo di espletando CTU tecnica, e comunque nella misura relativa a tutte le lavorazioni non eseguite o eseguite non a regola d'arte, e a tutte le somme
e relativi interessi non dovuti;
6) in ogni caso condannare l'opposta al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari compresi”.
Parte opponente esponeva in fatto che, con il decreto ingiuntivo opposto, le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di €. 75.577,70, sulla base del Controparte_2 mancato saldo di due fatture emesse dalla medesima società con riferimento al contratto di appalto stipulato tra le parti il 23.02.2012, a fronte di lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti presso l'edificato condominiale ubicato in al . CP_1 Parte_1
Deduceva il opponente che, con il predetto contratto di appalto, le parti avevano CP_1 concordato lavori edilizi “a corpo” per un corrispettivo complessivo di €. 340.000,00 oltre Iva (€.
ON RR 374.000,00 Iva inclusa), suddiviso in due fasi: 1) impermeabilizzazione del lastrico di copertura per
€. 51.650,00 oltre Iva;
2) ripristino delle facciate per €. 288.350,00 oltre Iva.
L'opponente precisava che alcuni interventi inizialmente pattuiti, relativi alla recinzione e al superamento delle barriere architettoniche, per un importo di €. 22.836,20 oltre Iva (€. 25.119,82 Iva inclusa), erano stati successivamente stralciati su richiesta del committente.
Parte attrice produceva copie dei bonifici attestanti pagamenti complessivi, in favore della per €. 300.175,70, rappresentando che - tenuto conto dello stralcio delle opere Controparte_2 non richieste - il corrispettivo per le opere effettivamente appaltate risultava pari a €. 317.163,80 oltre
Iva, ossia €. 348.880,18 Iva inclusa.
Il deduceva che, dalla differenza tra il totale dovuto e i pagamenti eseguiti, CP_1
l'eventuale credito residuo era pari a €. 48.704,48 Iva inclusa e non alla somma per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Parte opponente contestava, altresi', la qualità e la completezza delle opere eseguite, rilevando: a) difformità nella pitturazione delle parti metalliche (ringhiere) rispetto alle prescrizioni contrattuali, con applicazione di una sola mano di vernice invece delle due mani di smalto e del preventivo trattamento antiruggine;
b) mancata o incompleta sostituzione delle soglie terminali di balconi e finestre, con frequente impiego di “frontalini” fissati su vecchie soglie e materiali difformi rispetto a quanto contrattualmente previsto;
c) gravi difetti della guaina di impermeabilizzazione del lastrico di copertura, caratterizzata da “bolle” diffuse sulla superficie, segnalate alla Direzione dei
Lavori.
Il contestava, inoltre, la relazione e il conto finale predisposti dal Direttore dei CP_1
Lavori, allegato nella fase monitoria dalla società opposta come titolo della propria pretesa, evidenziando che il Direttore dei Lavori aveva attribuito all'impresa opere aggiuntive per €.
21.900,00 oltre Iva, che il non riconosceva, in quanto il contratto era stato stipulato “a CP_1 corpo” e non ammetteva aumenti dei costi per lavorazioni rese su disposizione del D.L. senza valido accordo scritto con il committente, come invece prescritto dal contratto di appalto.
L'opponente assumeva che, anche nel caso in cui le somme richieste per le lavorazioni aggiuntive fossero state ritenute come effettivamente dovute, il calcolo del credito residuo da corrispondere all'impresa appaltatrice risultava comunque differente e coerente con un ammontare inferiore rispetto a quello indicato nel decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di tali allegazioni, il rassegnava le proprie conclusioni, CP_1 CP_1 come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza di comparizione delle parti dell'08.02.2018, si costituiva in giudizio la società contestando Controparte_2 integralmente l'opposizione proposta e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo n.
ON RR 2073/2017.
Parte convenuta opposta deduceva che le fatture poste a fondamento della pretesa creditoria corrispondevano esattamente ai certificati di pagamento regolarmente autorizzati e sottoscritti dalla
Direzione dei Lavori e, pertanto, sostanzialmente riconosciuti dalla committenza;
tali documenti, regolarmente annotati nei registri Iva, risultavano altresì corroborati dal certificato di contabilità finale e di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal D.L. ing. a conferma CP_3 dell'attività svolta in conformità al contratto e come successivamente convenuto nel corso dell'esecuzione dell'appalto. eccepiva, inoltre, che le contestazioni circa la regolare esecuzione delle Controparte_2 opere erano state sollevate dal committente soltanto dopo la richiesta di pagamento del saldo e non erano mai state formalmente comunicate all'impresa appaltatrice.
L'opposta lamentava il mancato riconoscimento della somma ulteriore, pari ad €. 21.900,00 oltre Iva, richiesta a titolo di compenso per opere extra capitolato resesi necessarie in corso d'opera ed espressamente commissionate dalla Direzione dei Lavori su indicazione del Condominio.
A tal proposito, evidenziava che l'art. 5, pag. 5, del contratto di appalto del 23.02.2016 prevedeva espressamente, pur nell'ambito di un contratto “a corpo”, la possibilità di commissionare ulteriori lavorazioni ove se ne fosse manifestata la necessità, circostanza che nella specie si era puntualmente verificata.
In forza di tali argomentazioni, la concludeva chiedendo: in via Controparte_2 preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 2073/2017; nel merito, il rigetto integrale della domanda introduttiva dell'opponente con l'integrale conferma della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Alla prima udienza di comparizione dell'08.02.2018, su richiesta del opponente, CP_1 il Giudice precedentemente designato disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Direttore dei Lavori, ing. autorizzando ex art. 106 c.p.c. parte opponente alla CP_3 chiamata in causa del medesimo e rinviando la causa all'udienza del 05.07.2018 al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio.
Con atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato il 03.04.2018, il CP_1
riproponeva le ragioni - in fatto e in diritto - dell'opposizione e concludeva ribadendo le
[...] richieste già formulate con l'atto introduttivo del giudizio, integrandole con la domanda articolata in via subordinata al punto 7): “in subordine e in via ancor più gradata, per effetto e a seguito della autorizzata chiamata in causa del terzo e nella dannata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversa domanda, condannare il terzo chiamato, previo accertamento e riconoscimento della sua responsabilità nella Sua qualità di Direttore dei Lavori, a tenere indenne il CP_1 opponente da ogni effetto negativo dovesse derivare dall'emananda sentenza. [...]”.
ON RR Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.06.2018, si costituiva in giudizio l'ing. quale terzo chiamato, deducendo in via preliminare la nullità e CP_3
l'inammissibilità della chiamata in causa operata dall'opponente, eccependone la tardività rispetto ai termini processuali;
nel merito, contestava integralmente le avverse deduzioni, rilevando di non avere avuto alcun coinvolgimento diretto nei rapporti obbligatori intercorsi tra il Condominio committente e l'impresa appaltatrice e che la sua attività professionale di Direttore dei Lavori Controparte_2 si era svolta nel pieno rispetto delle regole dell'arte e delle prescrizioni contrattuali.
Il terzo chiamato evidenziava, inoltre, che le eventuali difformità lamentate non erano ad egli imputabili, trattandosi di opere eseguite dall'appaltatore e comunque regolarmente contabilizzate e certificate;
contestava, pertanto, qualsivoglia pretesa di responsabilità a suo carico e la possibilità di essere chiamato a rispondere in manleva nei confronti del CP_1
Concludeva, dunque, chiedendo di accertare la tardività della chiamata del terzo operata dal opponente con conseguente declaratoria di nullità/inammissibilità della stessa e, in ogni CP_1 caso, il rigetto di ogni domanda spiegata nei suoi confronti, con vittoria di spese processuali.
Con ordinanza del 24.10.2018, il precedente Giudice rilevava la ritualità e tempestività della chiamata in causa del terzo, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
2073/2017 - osservando che l'opposizione del era sorretta da prova scritta (verbale CP_1 assembleare dell'11.04.2017 ed e-mail di contestazione) e che il credito azionato traeva origine dal contratto di appalto del 23.02.2016, con certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. , la CP_3 cui validità era contestata dall'opponente anche in relazione a presunti lavori extra non commissionati
- e autorizzava le parti al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
La fase istruttoria si svolgeva attraverso l'espletamento della prova orale, con l'escussione dei testi indicati dalla parte opponente e dalla parte opposta.
Con ordinanza del 21.04.2022, veniva rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dalla parte opponente - volta ad accertare se le opere oggetto del contratto di appalto fossero state eseguite a regola d'arte - rilevato che l'opponente si era limitato ad affermare che i lavori erano stati eseguiti solo parzialmente a perfetta regola d'arte, senza tuttavia produrre un principio di prova idoneo a fondare la richiesta, né aver formalizzato contestazioni specifiche nei confronti dell'impresa appaltatrice;
l'ordinanza richiamava sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ., ord. n. 30218/2017), secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio non avrebbe potuto costituire mezzo di prova in senso proprio, ma strumento di supporto alla valutazione del Giudice, e non avrebbe potuto essere utilizzata al fine di supplire a carenze probatorie della parte o per compiere indagini meramente esplorative.
Nella medesima sede veniva altresì dato atto della richiesta avanzata dall'opposta e dal terzo chiamato di stralcio delle prove testimoniali assunte all'udienza dell'11.04.2022, deducendo
ON RR l'incapacità a testimoniare dei soggetti escussi - ai sensi degli artt. 100 e 246 c.p.c. - in quanto portatori di un interesse personale e concreto all'esito del giudizio;
questo Giudice osservava che tale eccezione avrebbe dovuto intendersi come proposizione di nullità della prova (con richiamo a Cass. Civ., n.
8528/2020) e riservava la relativa valutazione alla decisione di merito.
L'opposta reiterava, inoltre, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, inammissibile, trattandosi di una richiesta di revoca dell'ordinanza del 24.10.2018 con cui era stata già respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c..
Rigettata, dunque, la richiesta di c.t.u. formulata dall'opponente, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviava all'udienza del 02.10.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 02.10.2023, emessa nell'ambito della trattazione scritta ex artt. 127, ult. co., e 127-ter c.p.c., questo Giudice dava atto che, con provvedimento presidenziale del 26.01.2023, le cause iscritte ai nn. R.G. 10474/2017 e 14387/2018, assegnate a magistrati diversi, erano state rimesse dinanzi a sé per connessione oggettiva e soggettiva;
le parti avevano chiesto la riunione, ma veniva osservato che - ai sensi dell'art. 274, comma 2, c.p.c. - le cause connesse avrebbero potuto essere trattate anche separatamente, in ossequio a ragioni di economia processuale e per evitare contrasti di giudicati.
Rilevata la diversità degli oggetti - rispettivamente crediti derivanti da contratto di appalto e compensi professionali - e la complessità che la riunione dei giudizi avrebbe comportato, l'istanza avanzata dalle parti veniva rigettata e veniva disposta la prosecuzione separata dei due procedimenti.
Dopo taluni rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza del 24.03.2025, precisate le conclusioni ad opera delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di tardività della chiamata in causa sollevata dal terzo chiamato ing. che deduceva che la relativa istanza del CP_3 CP_1 opponente fosse stata proposta oltre i termini di legge.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Ai sensi dell'art. 269 co. 2 c.p.c., la chiamata del terzo deve essere autorizzata dal Giudice e può essere richiesta, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva alla conoscenza della costituzione della controparte, delle difese o delle circostanze che ne giustificano l'intervento.
Nel caso di specie, il opponente ha formulato l'istanza di chiamata del terzo alla CP_1 prima udienza di trattazione a seguito del deposito, alla medesima udienza, della comparsa di
ON RR costituzione e risposta dell'opposta, nella quale erano stati allegati elementi astrattamente idonei a fondare la pretesa di garanzia nei confronti del Direttore dei Lavori.
Il Giudice precedentemente designato, con ordinanza resa all'udienza del 24.10.2018, autorizzava la chiamata, ritenendola tempestiva e rituale;
detta valutazione è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine di decadenza per la richiesta in argomento decorre dalla prima udienza successiva alla costituzione della parte che abbia introdotto elementi tali da giustificare la chiamata, chiarendo che il rispetto di tale termine deve essere valutato in concreto e che la violazione è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ., n. 10682/2008).
Ne consegue che l'eccezione di tardività sollevata dal terzo chiamato deve essere disattesa.
Passando al merito della controversia, l'opposizione è parzialmente fondata e merita l'accoglimento per quanto di ragione, nei termini di seguito esposti.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
ON RR Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal dal contratto di appalto “a corpo” (concernente lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sull'immobile condominiale ubicato in al ), stipulato il 23.02.2016 tra il CP_1 Parte_1
in qualità di committente appaltante, e la società in Controparte_1 Controparte_2 qualità di impresa appaltatrice.
Si rammenta che il contratto di appalto è un contratto a prestazioni corrispettive, in cui le parti assumono reciproche obbligazioni;
tale modello contrattuale presenta natura sinallagmatica, in quanto pone in relazione le obbligazioni, in esso contenute e rispettivamente assunte dalle parti, in modo che non solo ciascuna di esse sia vincolata alle altre, ma anche l'adempimento di ciascuna di esse sia vincolato all'adempimento delle altre.
Pertanto, come si avrà modo di evidenziare compiutamente di qui a breve, con specifico riguardo al caso in argomento, all'appalto si applicano i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, giusta art. 1460 c.c., a tenore del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie (o non offre di adempiere contemporaneamente la propria), salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.
Sempre in chiave di teoria generale e con specifico riguardo alla fattispecie in parola, il corrispettivo dell'appalto - da intendersi come l'oggetto della prestazione gravante in capo al committente - deve essere pagato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata dal committente.
Sul punto, se il committente rifiuta ingiustificatamente il residuo corrispettivo, l'appaltatore può rifiutare, in applicazione del principio “inadimplenti non est adimplendum” (di cui all'art. 1460
c.c.), di consegnargli la restante parte dell'opera, senza che il medesimo committente possa utilmente addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento (cfr. Cass. Civ. n.
8906/2013; Cass. Civ. n. 8235/1997).
Ciò detto, al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati solo al decorso dell'unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ., n. 12609/2002).
ON RR In altre parole, terminata una determinata parte dell'opera appaltata e redatta la relativa contabilizzazione, il committente è tenuto a corrispondere all'appaltatore l'importo di cui in fattura, corrispondente a tale fase o frazione di prestazione medio tempore adempiuta.
Nel caso in esame, le parti avevano stabilito che, per i pagamenti, sarebbero stati emessi dei
S.A.L. (stato avanzamento lavori), il cui importo sarebbe stato corrisposto alla presentazione della relativa fattura;
il pagamento relativo all'ultimo S.A.L., sarebbe stato versato dal committente, alla consegna e accettazione dei lavori.
Orbene, tanto chiarito in ordine agli specifici accordi intercorsi tra le parti ed applicando alla fattispecie i principi generali sopra rassegnati, deve affermarsi che il mancato pagamento del saldo da parte del committente era giustificato dalla circostanza che non vi era stata accettazione delle opere realizzate e, dunque, non era imputabile ad una carenza di buona fede contrattuale, proprio in forza del più volte richiamato principio inadimplenti non est adimplendum.
Pertanto, in questa sede deve essere accertata la sussistenza del diritto al corrispettivo vantato dalla in relazione ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su Controparte_2 commissione dell'odierna parte opponente.
Come innanzi precisato, nell'ambito del riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato.
A tale regola va associata - in considerazione delle contrapposte posizioni sostanziali assunte dalle parti e, segnatamente, delle eccezioni di inadempimento e di pagamento sollevate dal committente - quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”
(cfr. Cass. Civ. n. 3373/2010).
Tale regola trova ulteriore, specifica affermazione in relazione alla fattispecie del contratto di appalto: “l'applicazione all'appalto del principio generale che governa la condanna
ON RR all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive comporta che l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (cfr. Cass. Civ. n. 3472/2008).
Nel caso di specie, il ha contestato la spettanza del credito, deducendo Controparte_1
l'esecuzione non a regola d'arte delle opere appaltate e l'illegittima inclusione di lavorazioni extra- contratto.
L'impresa opposta ha dedotto di aver eseguito i lavori a regola d'arte e, conseguentemente, la spettanza del credito azionato, richiamando fatture e certificati di pagamento sottoscritti dalla
Direzione Lavori, nonché il certificato di contabilità finale dell'appalto.
Il contratto del 23.02.2016, di natura “a corpo”, prevedeva un corrispettivo fisso per l'opera complessivamente considerata, sicché eventuali variazioni quantitative non sarebbero state idonee a modificare il prezzo pattuito, salvo che per nuove lavorazioni espressamente autorizzate dal committente in forma scritta, in ossequio alle previsioni contrattuali e al disposto dell'art. 1661 c.c..
Dalla documentazione versata in atti emerge che il corrispettivo contrattuale, rideterminato a seguito dello stralcio concordato di alcune lavorazioni inizialmente previste per €. 25.119,82 (Iva inclusa), era pari a €. 348.880,18 (Iva inclusa), a fronte di pagamenti già effettuati e documentati dal per complessivi €. 300.175,70, residuando un credito a saldo, in favore dell'opposta, di CP_1
€. 48.704,48.
L'appaltatrice, tuttavia, ha azionato in sede monitoria la maggiore somma di €. 75.577,70, comprendendovi ulteriori poste riferite a opere extra capitolato.
Orbene, manca agli atti qualsiasi autorizzazione scritta da parte del per CP_1
l'esecuzione di tali lavorazioni, della cui legittimità vi è motivo di dubitare alla luce del vincolo contrattuale.
La relazione del Direttore dei Lavori in atti, se da un lato certifica l'avvenuta completa esecuzione dei lavori, dall'altro richiama l'effettuazione di lavorazioni aggiuntive prive di titolo autorizzativo e segnala alcune difformità (come le bolle diffuse sul manto impermeabile del lastrico solare e difetti nella pitturazione delle ringhiere).
I suddetti vizi erano stati rilevati dal Condominio, come evincibile dal verbale assembleare del 17.04.2017 e dalla nota-p.e.c. inviata alla Direzione Lavori il 01.03.2017 (cfr. doc. n. 8, allegato al fascicolo di parte opponente), che documentano che i condomini avessero manifestato il proprio dissenso e sollevato rilievi alla contabilità finale.
Nondimeno deve essere evidenziato che la parte opponente si è limitata a rappresentare che i lavori erano stati eseguiti “solo parzialmente a perfetta regola d'arte” senza, tuttavia, allegare un
ON RR principio di prova al riguardo né, tantomeno, ha proceduto ad una contestazione formale nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori.
La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio impedisce di qualificare e quantificare con precisione l'incidenza economica dei vizi riscontrati, ma va ribadito la c.t.u. non può essere utilizzata per sopperire a carenze di allegazione o di prova delle parti, né per compiere indagini meramente esplorative, in quanto “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (cfr. Cass. Civ., n. 30218/2017).
Sempre in merito ai vizi lamentati, va evidenziato altresi' che, nel corso dell'istruttoria sono stati escussi, in qualità di testi, alcuni condomini del opponente, sicché la parte opposta CP_1
e la parte terza chiamata ne hanno immediatamente eccepito l'incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c., eccezione tempestivamente proposta subito dopo l'assunzione della prova.
Sul punto, va rilevato che l'interesse oche dà luogo ad incapacità a testimoniare non è quello di mero fatto, ma deve consistere in un interesse giuridico, concreto ed attuale che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa a partecipare al giudizio;
orbene, deve ritenersi che tale interesse ricorra per i singoli condomini, i quali, essendo corresponsabili pro quota delle obbligazioni del condominio, hanno un diretto coinvolgimento economico nell'esito della lite.
È, dunque, condivisibile il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui i condomini sono privi di capacità testimoniale nelle cause che vedono parte il , poiché la condanna CP_1 pronunciata nei confronti di quest'ultimo è immediatamente azionabile anche nei loro confronti individualmente (cfr. Cass. Civ., n. 17199/2015), sicché il , in quanto compartecipe della CP_1 comunione, non può considerarsi terzo rispetto al rapporto controverso (cfr. Cass. Civ., n.
8478/2020).
Pertanto, attesa la tempestiva proposizione dell'eccezione ai sensi dell'art. 157 co. 2 c.p.c., le deposizioni raccolte devono considerarsi affette da nullità insanabile e non possono essere utilizzate ai fini della decisione.
Dunque, in assenza di un accertamento tecnico, occorre fondarsi sui dati documentali e contrattuali, dai quali si ricava che il credito dell'appaltatore non è dimostrato nella misura integrale azionata, ma trova giustificazione soltanto nel saldo pari a €. 48.704,48.
ON RR Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto, emesso per la maggiore somma di €.
75.577,70, deve essere revocato;
il , non avendo dimostrato l'inesistenza del credito né CP_1
l'esistenza di vizi tali da elidere integralmente la prestazione, deve essere condannato a corrispondere all'appaltatrice la minor somma di €. 48.704,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Deve ora esaminarsi la domanda di manleva proposta dal opponente nei confronti CP_1 del terzo chiamato, il Direttore dei Lavori ing. CP_3
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Pur risultando alcuni profili critici nella relazione tecnica finale, non è provato che il Direttore dei Lavori abbia autorizzato in autonomia opere non commissionate né che la sua condotta abbia determinato un pregiudizio economico diretto al CP_1
Va rammentato che la responsabilità del Direttore dei Lavori ha natura prevalentemente contrattuale quando derivi dall'inadempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico (art. 1218 c.c.), fermo restando che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità di profili di responsabilità anche in termini extracontrattuali nelle ipotesi più gravi di difetto dell'opera (art. 1669 c.c.).
Per affermare la responsabilità contrattuale è pertanto necessario dimostrare: a) la mancanza della diligenza tecnica qualificata richiesta al professionista;
b) il nesso di causalità fra l'omessa o difettosa vigilanza e il danno subìto dal committente;
c) l'inaffidabilità o l'insufficienza delle controdeduzioni tecniche prodotte dal Direttore dei Lavori.
Su tali punti la giurisprudenza di legittimità è chiara nel richiedere prova puntuale della violazione e del nesso causale (v. ex multis Cass. Civ., n. 22643/2012; Cass. Civ., n. 1218/2012, che distinguono i profili di responsabilità contrattuale e gli specifici limiti della responsabilità del tecnico).
Allo stesso modo è possibile configurare responsabilità del Direttore dei Lavori per comportamenti che eccedano i poteri conferiti e che, pertanto, possano essere qualificati come attività di rappresentanza senza titolo (cd. falsus procurator): in siffatte ipotesi il terzo contraente che abbia confidato nella validità dell'ordine o della dichiarazione resa dal presunto rappresentante può agire ex art. 1398 c.c., sempre che sia provato l'esatto contenuto dell'ordine e la sua assoluta non riconducibilità ai poteri conferiti.
Nel caso concreto, l'istruttoria documentale e testimoniale non ha fornito elementi di prova idonei a concludere che le difformità lamentate (bolle della guaina, difformità nella pitturazione delle parti metalliche, soluzioni di ripristino delle soglie anche tramite frontalini) siano direttamente e univocamente imputabili a condotte colpose o omissive del Direttore dei Lavori, atteso che le stesse possono essere ragionevolmente ricondotte all'esecuzione materiale dell'impresa appaltatrice ovvero a condizioni tecniche e fattuali emerse in corso d'opera.
ON RR Né risulta dimostrato con sufficiente rigore probatorio che l'ing. abbia impartito ordini CP_3 di variante che obbligassero il committente all'onere economico senza formale e preventivo accordo scritto, in violazione delle clausole contrattuali tra committente e appaltatore;
l'accertamento di tale circostanza richiede prova documentale o peritale specifica.
Sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, non emergono pertanto gli elementi indispensabili per affermare una responsabilità autonoma e diretta dell'ing. CP_3
La domanda di manleva avanzata nei suoi confronti deve, perciò, essere rigettata.
Quanto alle spese processuali, nei rapporti tra la parte opponente e la parte opposta, atteso il parziale accoglimento dell'opposizione con riduzione della pretesa creditoria della parte opposta, le spese del giudizio devono essere compensate per 1/3 tra le parti;
i restanti 2/3 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere poste a carico della parte opponente,
[...]
in prevalentemente soccombente. Parte_1 CP_1
Riguardo al rapporto processuale instauratosi tra il opponente e la parte terza CP_1 chiamata, va osservato che la chiamata in garanzia, sebbene ritualmente autorizzata, CP_3 si è rivelata infondata sul piano sostanziale, essendo stata respinta la relativa domanda;
dunque, considerato il rigetto dell'eccezione preliminare in rito di tardività della chiamata e il rigetto della domanda di manleva proposta dalla parte opponente nei confronti del terzo chiamato, le spese del giudizio devono essere compensate tra le suddette parti per 1/4; i restanti 3/4 seguono, invece, il principio della soccombenza e devono essere posti a carico della parte opponente,
[...]
in prevalentemente soccombente. Parte_1 CP_1
In applicazione del principio di causalità, le spese sostenute dal terzo chiamato vanno poste a carico del opponente, che ne ha determinato l'ingresso nel processo;
è, infatti, pacifico CP_1 in giurisprudenza che, allorché la chiamata in garanzia risulti infondata, le relative spese debbano gravare sulla parte che l'ha provocata, non potendo il terzo sopportare le conseguenze di una iniziativa processuale rivelatasi priva di fondamento (cfr. Cass. Civ., n. 511/2021).
Dette spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione corrispondente al decisum (da €. 26.001,00 a €.
52.000,00), secondo i valori medi (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in con atto di citazione in Parte_1 CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 09.06.2017 nei confronti di nonché Controparte_2 con atto di citazione per chiamata in causa del terzo notificato il 03.04.2018 nei confronti di
[...]
Parte_2 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione proposta dal Parte_1
in e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2073/2017 emesso dal
[...] CP_1
Tribunale di Bari il 18-21.04.2017 nel procedimento R.G. n. 5927/2017;
2) CONDANNA la parte opponente, Parte_1 CP_1 al pagamento, in favore della parte opposta della somma di €. 48.704,48, oltre Controparte_2 interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3) RIGETTA l'eccezione preliminare di tardività della chiamata in causa del terzo, sollevata dall'ing. parte terza chiamata;
CP_3
4) RIGETTA la domanda di manleva proposta dalla parte opponente
[...] nei confronti della parte terza chiamata ing. Parte_3 CP_3
5) CONDANNA il in al pagamento delle Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio che liquida per l'intero in €. 7.616,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forf. spese generali e accessori come per legge, COMPENSANDOLE nella misura di 1/3 nei rapporti tra il in e la parte opposta Parte_1 CP_1 Controparte_2 con i restanti 2/3 a carico del e con distrazione in favore del procuratore di CP_1 CP_2 CP_2 dichiaratosi antistatario e nella misura di 1/4 nei rapporti tra il
[...] Parte_1
in e la parte terza chiamata con i restanti ¾ a carico del
[...] CP_1 CP_3
CP_1
Così deciso in Bari, 07.10.2025.
Il Giudice dott.ssa ON RR
ON RR