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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1260/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1260/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVINI KATY Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare la sig.ra a rimborsare alla quale impresa Controparte_1 Controparte_2 designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 13.355.94.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La quale impresa nata dalla fusione per incorporazione de in Controparte_3 Controparte_4 qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 13355,94, deducendo:
-che la nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, CP_4 aveva assunto la gestione del sinistro, avvenuto in data 29/06/07, alle ore 15.00 circa, in Catania, lungo Via Acicastello tra le autovetture Suzuki Swift tg. CZ641KD di proprietà e condotta dalla sig.ra
, Ford Fiesta tg. CT 900033 di proprietà e condotta dal sig. Controparte_5 CP_6
ed il veicolo Toyota Yaris tg. DD922SV (privo di copertura assicurativa) di proprietà della
[...] sig.ra , il cui conducente non rispettando la distanza di sicurezza tamponava la Suzuki Controparte_1 che finiva la propria corsa contro la Ford;
-che i sigg.ri e provvedevano, a mezzo del proprio procuratore, ad inoltrare alla CP_5 CP_6
compagnia designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la Controparte_7 CP_8 richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro “de quo”;
pagina 1 di 4 - che, istruita in via stragiudiziale la pratica con il procuratore dei danneggiati, l'impresa designata, stante la responsabilità del veicolo tg. DD922SV, liquidava la somma di €. 13.355.94 di cui €.
9.455.94 in favore della sig.ra ed €.
3.900.00 in favore del sig. Controparte_5 CP_6
, comprensiva delle spese legali;
[...]
-che, in veste di mandataria della per il recupero del credito, con racc.ta a.r. datata Parte_2 11/02/2011 la società Clavis s.n.c., intimava il rimborso della somma di €. 13.355.94 al responsabile del sinistro senza esito nonostante sollecito e instaurazione della procedura di negoziazione assistita alla quale la convenuta non aderiva.
La convenuta non si è costituita in causa, nonostante rituale notifica ex art. 140 c.p.c. in data 20.1.2022, e pertanto è stata dichiarata contumace.
***
L'attrice agisce in regresso ex art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n. 209 del 7 settembre 2005 nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese.
Va premesso, in diritto, che l'azione di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, sicché è sufficiente che nell'atto introduttivo del giudizio siano allegati i fatti relativi all'esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, non anche quelli inerenti alla dinamica dell'incidente e alla responsabilità del convenuto, che possono essere introdotti da questo a fondamento dell'eccezione della sua mancanza di responsabilità, la quale ultima costituisce presupposto (ma non oggetto) della domanda (cfr. recentemente, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9491 del 11/04/2025).
Invero, l'azione di cui trattasi ha natura autonoma e speciale non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato, in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile (cfr., in tal senso, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 21514 del 07/07/2022).
Alla luce di tali premesse si osserva che, proprio perché l'azione recuperatoria ex art. 292, primo comma, cod. ass. non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, tema che semmai è affidato all'onere del convenuto di introdurre in giudizio quale eccezione volta a paralizzare la domanda, costituendo pur sempre quella responsabilità presupposto (ma non oggetto) della domanda, sono necessarie e sufficienti soltanto le allegazioni relative alla esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio.
La scopertura assicurativa in data 29.6.2007 è comprovata dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria n. 1 (n. 9) copia visura PRA;
n. 10) copia SIC).
L'esistenza del sinistro, le modalità dell'incidente e l'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, risultano dalle risultanze processuali di seguito esposte.
In particolare, la signora sentita sui capi 3,4,5 della memoria n. 2 attorea (3) DCV che: in CP_5 data 29/06/07 alle ore 15.00 circa assisteva al sinistro verificatosi a Catania lungo Via Acicastello;
4) DCV che: in tali circostanze di tempo e di luogo vedeva che l'autovettura Toyota Yaris tg. DD922SV pagina 2 di 4 causava il tamponamento della Suzuki tg. CZ641KD e della Ford Fiesta tg. CT 900033; 5) DCV che: riconosce come sua la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione testimoniale che Le si mostra), ha precisato di essere stata personalmente coinvolta nell'incidente, essendo alla guida della Suzuky e ha confermato le circostanze dedotte (precisando di non ricordare bene la data ma di non avere avuto altri incidenti oltre quello oggetto di causa); la teste ha, peraltro, aggiunto di essere stata risarcita, riconoscendo la propria firma in calce alle quietanze e precisando di avere ottenuto il pagamento degli importi ivi indicati.
Il sig. pur dichiarando di non riuscire a ricordare le circostanze relative all'incidente CP_9
(situazione, in ipotesi, possibile, trattandosi di sinistro occorso sedici anni prima della deposizione testimoniale e che non ha coinvolto il testimone), ha tuttavia riconosciuto la propria firma in calce alla dichiarazione prodotta dall'attrice relativa alle circostanze del sinistro dedotte dall'attrice.
Invece, il sig. , sul capo 2, ha risposto di non essere presente e, sul capo 3, di non Controparte_6 sapere rispondere (sul capo 5 la risposta non poteva essere diversa non essendovi una dichiarazione testimoniale a suo nome).
La deposizione del sig. risulta quantomeno inattendibile a fronte delle altre concordanti CP_6 risultanze probatorie costituite, in particolare, dalla testimonianza della signora non in CP_5 contrasto con quella del sig. , e dalla documentazione prodotta proveniente da terzi estranei alla CP_9 lite (trattasi di indizi, liberamente valutabili dal giudice, cfr. Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 6650 del 09/03/2020, che nel contesto considerato costituiscono attendibile riscontro delle deduzioni attoree) e, in particolare, dall'avvocato patrocinatore che ha formulato le richieste di risarcimento e ha firmato - per autentica di firma, rinuncia alla solidarietà passiva sia nei confronti dell'impresa designata che del Fondo di Garanzia e per ricevuta di corresponsione del compenso professionale - lo stesso documento di transazione e quietanza a nome;
dai medici incaricati dall'agenzia assicuratrice Controparte_6 che hanno indicato nella relazione di avere visitato la signora ed il sig. , CP_5 CP_6 quantificando il danno biologico.
Per quanto esposto, la domanda attorea va accolta e la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 13355,94, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dal 21.10.2016 (cfr. all. n. 8, invito alla negoziazione assistita, tenuto conto del termine della compiuta giacenza, non essendo invece idoneo il doc. 7 per assenza di sufficienti annotazioni, quali il numero della raccomandata sul retro dell'avviso e la data e la firma in relazione al tentativo di recapito sul fronte) fino al 19.1.2022 e al tasso di cui all'art. 1284 IV co. c.c. dal 20.1.2022, data della notifica della domanda giudiziale, sino al saldo (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025 secondo cui il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o - come nel caso di specie - da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione).
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano - in base al d.m. 147/2022 (in G.U. 8.10.2022), entrato in vigore il 23.10.2022, laddove si prevede che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” – come di seguito riportato, tenuto conto della natura contumaciale della causa nonché della semplicità della controversia per cui si ritiene congruo liquidare i parametri minimi per tutte le fasi tranne per quella pagina 3 di 4 istruttoria determinata nella misura tra il medio ed il minimo:
scaglione di valore da € 5200,01 a € 26000.
Fase studio € 459,50
Fase introduttiva € 388,50
Fase istruttoria € 1260
Fase decisionale € 850,50
Totale € 2958,60, oltre esborsi documentati per € 264.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CONDANNA al pagamento a favore di dell'importo di € 13.355.94 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dal 21.10.2016 fino al 19.1.2022 e al tasso di cui all'art. 1284 IV co. c.c. dal 20.1.2022 fino al saldo;
CONDANNA al pagamento a favore di dell'importo di € 2958,60 Controparte_1 Parte_1 per compensi e € 264 per anticipazioni non imponibili, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A., sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.
Torino, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1260/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVINI KATY Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare la sig.ra a rimborsare alla quale impresa Controparte_1 Controparte_2 designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 13.355.94.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La quale impresa nata dalla fusione per incorporazione de in Controparte_3 Controparte_4 qualità di impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 13355,94, deducendo:
-che la nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, CP_4 aveva assunto la gestione del sinistro, avvenuto in data 29/06/07, alle ore 15.00 circa, in Catania, lungo Via Acicastello tra le autovetture Suzuki Swift tg. CZ641KD di proprietà e condotta dalla sig.ra
, Ford Fiesta tg. CT 900033 di proprietà e condotta dal sig. Controparte_5 CP_6
ed il veicolo Toyota Yaris tg. DD922SV (privo di copertura assicurativa) di proprietà della
[...] sig.ra , il cui conducente non rispettando la distanza di sicurezza tamponava la Suzuki Controparte_1 che finiva la propria corsa contro la Ford;
-che i sigg.ri e provvedevano, a mezzo del proprio procuratore, ad inoltrare alla CP_5 CP_6
compagnia designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la Controparte_7 CP_8 richiesta di risarcimento dei danni subiti nel sinistro “de quo”;
pagina 1 di 4 - che, istruita in via stragiudiziale la pratica con il procuratore dei danneggiati, l'impresa designata, stante la responsabilità del veicolo tg. DD922SV, liquidava la somma di €. 13.355.94 di cui €.
9.455.94 in favore della sig.ra ed €.
3.900.00 in favore del sig. Controparte_5 CP_6
, comprensiva delle spese legali;
[...]
-che, in veste di mandataria della per il recupero del credito, con racc.ta a.r. datata Parte_2 11/02/2011 la società Clavis s.n.c., intimava il rimborso della somma di €. 13.355.94 al responsabile del sinistro senza esito nonostante sollecito e instaurazione della procedura di negoziazione assistita alla quale la convenuta non aderiva.
La convenuta non si è costituita in causa, nonostante rituale notifica ex art. 140 c.p.c. in data 20.1.2022, e pertanto è stata dichiarata contumace.
***
L'attrice agisce in regresso ex art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n. 209 del 7 settembre 2005 nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese.
Va premesso, in diritto, che l'azione di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che ha risarcito il danno, non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, sicché è sufficiente che nell'atto introduttivo del giudizio siano allegati i fatti relativi all'esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, non anche quelli inerenti alla dinamica dell'incidente e alla responsabilità del convenuto, che possono essere introdotti da questo a fondamento dell'eccezione della sua mancanza di responsabilità, la quale ultima costituisce presupposto (ma non oggetto) della domanda (cfr. recentemente, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9491 del 11/04/2025).
Invero, l'azione di cui trattasi ha natura autonoma e speciale non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato, in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile (cfr., in tal senso, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 21514 del 07/07/2022).
Alla luce di tali premesse si osserva che, proprio perché l'azione recuperatoria ex art. 292, primo comma, cod. ass. non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, tema che semmai è affidato all'onere del convenuto di introdurre in giudizio quale eccezione volta a paralizzare la domanda, costituendo pur sempre quella responsabilità presupposto (ma non oggetto) della domanda, sono necessarie e sufficienti soltanto le allegazioni relative alla esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio.
La scopertura assicurativa in data 29.6.2007 è comprovata dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria n. 1 (n. 9) copia visura PRA;
n. 10) copia SIC).
L'esistenza del sinistro, le modalità dell'incidente e l'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, risultano dalle risultanze processuali di seguito esposte.
In particolare, la signora sentita sui capi 3,4,5 della memoria n. 2 attorea (3) DCV che: in CP_5 data 29/06/07 alle ore 15.00 circa assisteva al sinistro verificatosi a Catania lungo Via Acicastello;
4) DCV che: in tali circostanze di tempo e di luogo vedeva che l'autovettura Toyota Yaris tg. DD922SV pagina 2 di 4 causava il tamponamento della Suzuki tg. CZ641KD e della Ford Fiesta tg. CT 900033; 5) DCV che: riconosce come sua la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione testimoniale che Le si mostra), ha precisato di essere stata personalmente coinvolta nell'incidente, essendo alla guida della Suzuky e ha confermato le circostanze dedotte (precisando di non ricordare bene la data ma di non avere avuto altri incidenti oltre quello oggetto di causa); la teste ha, peraltro, aggiunto di essere stata risarcita, riconoscendo la propria firma in calce alle quietanze e precisando di avere ottenuto il pagamento degli importi ivi indicati.
Il sig. pur dichiarando di non riuscire a ricordare le circostanze relative all'incidente CP_9
(situazione, in ipotesi, possibile, trattandosi di sinistro occorso sedici anni prima della deposizione testimoniale e che non ha coinvolto il testimone), ha tuttavia riconosciuto la propria firma in calce alla dichiarazione prodotta dall'attrice relativa alle circostanze del sinistro dedotte dall'attrice.
Invece, il sig. , sul capo 2, ha risposto di non essere presente e, sul capo 3, di non Controparte_6 sapere rispondere (sul capo 5 la risposta non poteva essere diversa non essendovi una dichiarazione testimoniale a suo nome).
La deposizione del sig. risulta quantomeno inattendibile a fronte delle altre concordanti CP_6 risultanze probatorie costituite, in particolare, dalla testimonianza della signora non in CP_5 contrasto con quella del sig. , e dalla documentazione prodotta proveniente da terzi estranei alla CP_9 lite (trattasi di indizi, liberamente valutabili dal giudice, cfr. Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 6650 del 09/03/2020, che nel contesto considerato costituiscono attendibile riscontro delle deduzioni attoree) e, in particolare, dall'avvocato patrocinatore che ha formulato le richieste di risarcimento e ha firmato - per autentica di firma, rinuncia alla solidarietà passiva sia nei confronti dell'impresa designata che del Fondo di Garanzia e per ricevuta di corresponsione del compenso professionale - lo stesso documento di transazione e quietanza a nome;
dai medici incaricati dall'agenzia assicuratrice Controparte_6 che hanno indicato nella relazione di avere visitato la signora ed il sig. , CP_5 CP_6 quantificando il danno biologico.
Per quanto esposto, la domanda attorea va accolta e la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 13355,94, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dal 21.10.2016 (cfr. all. n. 8, invito alla negoziazione assistita, tenuto conto del termine della compiuta giacenza, non essendo invece idoneo il doc. 7 per assenza di sufficienti annotazioni, quali il numero della raccomandata sul retro dell'avviso e la data e la firma in relazione al tentativo di recapito sul fronte) fino al 19.1.2022 e al tasso di cui all'art. 1284 IV co. c.c. dal 20.1.2022, data della notifica della domanda giudiziale, sino al saldo (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025 secondo cui il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o - come nel caso di specie - da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione).
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano - in base al d.m. 147/2022 (in G.U. 8.10.2022), entrato in vigore il 23.10.2022, laddove si prevede che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” – come di seguito riportato, tenuto conto della natura contumaciale della causa nonché della semplicità della controversia per cui si ritiene congruo liquidare i parametri minimi per tutte le fasi tranne per quella pagina 3 di 4 istruttoria determinata nella misura tra il medio ed il minimo:
scaglione di valore da € 5200,01 a € 26000.
Fase studio € 459,50
Fase introduttiva € 388,50
Fase istruttoria € 1260
Fase decisionale € 850,50
Totale € 2958,60, oltre esborsi documentati per € 264.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CONDANNA al pagamento a favore di dell'importo di € 13.355.94 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. c.c. dal 21.10.2016 fino al 19.1.2022 e al tasso di cui all'art. 1284 IV co. c.c. dal 20.1.2022 fino al saldo;
CONDANNA al pagamento a favore di dell'importo di € 2958,60 Controparte_1 Parte_1 per compensi e € 264 per anticipazioni non imponibili, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A., sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.
Torino, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella
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