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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1713/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1713/2019 promossa da:
CLEAN ENERGY S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRANGI P.IVA_1
ROCCO C.F._1
ATTRICE contro
LA PA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SGARAVATO P.IVA_2
GIANLUCA
CONVENUTA
IMMOBILIARE VR-EST S.R.L. (C.F. ), P.IVA_3
CUCCHETTO GI (C.F. , C.F._2
TERZI CHIAMATI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della pagina 1 di 6 decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
L'attrice ha chiesto la condanna al rilascio e al pagamento di una indennità di occupazione.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., del 12 febbraio 2020 ha poi genericamente chiesto anche il risarcimento dei danni che fossero risultati (a seguito del rilascio) arrecati all'immobile concesso in godimento. Li ha poi indicati nella sua seconda memoria il cui termine scadeva dopo l'avvenuto rilascio.
La convenuta ha sostenuto di aver occupato l'immobile in forza di un contratto di locazione concluso tra l'attrice e la società Immobiliare VR-Est e da questa poi sub-locatole.
L'attrice ha disconosciuto la firma del proprio legale rappresentante sul contratto di locazione principale ma le due CTU grafologiche ne ha accertato la autografia.
L'attrice ha sostenuto la simulazione assoluta (v. anche la comparsa conclusionale) di tale secondo contratto di locazione pur senza però provare tale accordo.
A nulla rileva che non vi sia coincidenza documentale perfetta tra i due contratti della locazione principale prodotti (uno in copia e uno in originale) dato che la conclusione dell'accordo può ben dipendere tra l'incontro di una proposta e un'accettazione risultanti da due documenti diversi e con clausole nella sostanza conformi (l'importo del canone e l'oggetto del contratto). Del resto le parti non hanno mai lamentato alcun vizio comportante l'invalidità di tali contratti di locazione (per cause diverse dalla mancata registrazione) che non fosse altrimenti rilevabile di ufficio.
A nulla rileva poi, nel rito, che tale documento originale sia stato depositato in cancelleria oltre il termine indicato nell'ordinanza del 25 maggio 2020 poiché non previsto come perentorio.
Nel merito, risulta pacifico tra le parti che, in corso di causa il 13 febbraio 2020, AM s.p.a. abbia rilasciato (direttamente in favore della proprietà) l'immobile per il quale è sorta la vertenza.
Se ne deduce l'intervenuta cessata materia del contendere in relazione alla domanda attorea di condanna al relativo rilascio.
pagina 2 di 6 Da tale restituzione “diretta” alla proprietà, alla luce dell'art. 1595 c.c., non si ritiene di poter trarre alcuna indice di prova in grado di inficiare la genuinità del contratto di (solo formale, alla luce della invalidità di quello principale) sub-locazione concluso tra la convenuta e la terza chiamata.
Occorre, tuttavia, vagliare la fondatezza della relativa domanda di rilascio al fine di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Al cospetto d'una domanda fondata su un contratto, il giudice ha il dovere di valutarne la validità e nel caso di qualificare esattamente l'eventuale vizio da cui quel contratto sia affetto.
Il contratto di locazione concluso tra l'attrice e la terza chiamata società Immobiliare VR-EST il 3 ottobre 2018 (doc. 7 convenuta) all'esito delle due CTU grafologiche risulta essere effettivamente stato sottoscritto dal legale rappresentante di Clean energy Signor Antonino Lo
Nardo. Le relazioni delle CTU grafologhe, nel loro complesso e all'esito della rinnovazione della prima (che è stata confermata dalla seconda) vengono ritenute condivisibili poiché entrambe svolte nel contraddittorio delle parti puntualmente motivate e immuni da vizi logici.
A nulla rileva che non sia stato apposto alla sottoscrizione del legale rappresentante il timbro a inchiostro della società attrice non risultando esso previsto a fini di validità o imputabilità da alcuna norme di legge.
Tale contratto (a differenza del diverso contratto di locazione sub docc.
8-9 di parte convenuta concluso tra la terza chiamata e la convenuta) non risulta tuttavia registrato (come rilevato dalla stessa difesa della convenuta nel doc. 16 prodotto).
L'art. 1, comma 346, della L. 311/2004 prevede la nullità dei contratti di locazione o di comodato non registrati.
Con l'accordo sub doc. 6 di parte convenuta datato 9 ottobre 2018 le parti davano atto, tra l'altro, di nulla più vantare l'una nei confronti dell'altra.
Il godimento del più volte citato bene immobile risulta peraltro essere stato concesso alla terza chiamata in forza del contratto di locazione del 3 ottobre 2018 (che è stato accertato dalle CTU essere stato sottoscritto dal legale rappresentante dell'attrice e quindi effettivamente concluso per iscritto), benché ora accertato come nullo per la sua mancata registrazione.
pagina 3 di 6 A quella data l'attrice doveva, giocoforza, essere già stata reimmessa anche se solo figurativamente nel godimento del bene da parte della convenuta AM a sua volta poi
“sub-immessa” nella detenzione del bene col contratto del 3 ottobre 2018 (questo sì) registrato il 29 novembre 2018 (docc.
8-9 della convenuta).
Anche dal contenuto degli obblighi assunti nel documento n. 13 prodotto dalla convenuta del
28 novembre 2018 (e dagli obblighi in essa assunti) può quindi presumersi che la locatrice attrice avesse già riacquistato la completa disponibilità dell'immobile per cui è causa, così da poterne fare uso (rilocandolo e facendo asportare il materiale plastico ivi stoccato) secondo la sua destinazione, non ostando quindi a tale conclusione il documento n. 6 della convenuta che riguarda solo la formalizzazione della risoluzione consensuale del contratto.
La domanda di rilascio per indebita occupazione andava quindi semmai rivolta contro la terza chiamata poiché essa venne immessa nella detenzione/possesso dell'immobile da parte dell'attrice. Non si ritiene quindi, comunque, in origine fondata la domanda attorea proposta contro la convenuta e in quanto tale non passibile di poter legittimare una sua condanna alla refusione delle spese di lite a seguito di una accertata soccombenza virtuale.
Occorre verificare se sia fondata la ulteriore domanda rivolta contro la convenuta avente ad oggetto il pagamento di un'indennità per indebita occupazione.
È vero, infatti, che la sublocazione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di locazione e che la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore- sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore esplica i suoi effetti anche nei confronti del sub conduttore ancorché rimasto estraneo al giudizio. È però anche vero che, benché sia venuto meno il titolo in base al quale la disponibilità dell'immobile sia stata conseguita dal sub-conduttore, permane in capo a quest'ultimo l'obbligo di pagare (solo) al proprio sublocatore i canoni pattuiti - sia pure a titolo risarcitorio ex art. 1591 c.c. - e ciò sino a che perduri l'occupazione dell'immobile (Corte appello Trieste sez. II, 19/05/2018).
Tale pagamento, nella vertenza in esame, risulta essere intervenuto in favore della terza chiamata da parte della convenuta siccome accertato incidentalmente in diverso giudizio esecutivo e siccome provato documentalmente (doc. 39 di parte convenuta).
Le domande attoree non possono dunque essere accolte nemmeno in parte qua.
pagina 4 di 6 Anche la ulteriore richiesta attorea di condanna al risarcimento dei danni, formulata genericamente solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., e quindi ammissibile poiché vertente sui medesimi fatti di causa (il dedotto rapporto di locazione e le obbligazioni che ne conseguono), va rigettata poiché inconciliabile con quanto pattuito nella scrittura del 9 ottobre
2018 – doc. 7 attoreo con la quale le parti davano atto, tra l'altro, di nulla più vantare l'una nei confronti dell'altra.
Come già rilevato infatti, a quella data l'attrice doveva essere già stata reimmessa, anche se solo figurativamente, nel godimento del bene da parte della convenuta AM poiché essa venne immessa nella detenzione del bene da parte della terza chiamata in forza col contratto del 3 ottobre 2018 (docc.
8-9 della convenuta).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere quanto al rilascio dell'immobile;
dichiara la nullità del contratto di locazione concluso dall'attrice con la terza chiamata
Immobiliare VR-Est s.r.l. il 3 ottobre 2018;
rigetta le altre domande attoree;
dichiara l'assorbimento delle domande formulate dalla convenuta nei confronti dei terzi;
pone definitivamente a esclusivo carico dell'attrice le spese della CTU grafologica liquidate il 16 novembre 2020 siccome integrate con altro decreto in data odierna e quelle della CTU tecnica liquidate il 15 maggio 2023;
condanna CLEAN ENERGY S.R.L. al pagamento in favore di LA PA delle spese di lite che si liquidano in euro 10800,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, ed oltre spese generali (15%) e C.P.A. di legge.
pagina 5 di 6 Mantova, 28/04/2025
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1713/2019 promossa da:
CLEAN ENERGY S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRANGI P.IVA_1
ROCCO C.F._1
ATTRICE contro
LA PA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SGARAVATO P.IVA_2
GIANLUCA
CONVENUTA
IMMOBILIARE VR-EST S.R.L. (C.F. ), P.IVA_3
CUCCHETTO GI (C.F. , C.F._2
TERZI CHIAMATI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della pagina 1 di 6 decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
L'attrice ha chiesto la condanna al rilascio e al pagamento di una indennità di occupazione.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., del 12 febbraio 2020 ha poi genericamente chiesto anche il risarcimento dei danni che fossero risultati (a seguito del rilascio) arrecati all'immobile concesso in godimento. Li ha poi indicati nella sua seconda memoria il cui termine scadeva dopo l'avvenuto rilascio.
La convenuta ha sostenuto di aver occupato l'immobile in forza di un contratto di locazione concluso tra l'attrice e la società Immobiliare VR-Est e da questa poi sub-locatole.
L'attrice ha disconosciuto la firma del proprio legale rappresentante sul contratto di locazione principale ma le due CTU grafologiche ne ha accertato la autografia.
L'attrice ha sostenuto la simulazione assoluta (v. anche la comparsa conclusionale) di tale secondo contratto di locazione pur senza però provare tale accordo.
A nulla rileva che non vi sia coincidenza documentale perfetta tra i due contratti della locazione principale prodotti (uno in copia e uno in originale) dato che la conclusione dell'accordo può ben dipendere tra l'incontro di una proposta e un'accettazione risultanti da due documenti diversi e con clausole nella sostanza conformi (l'importo del canone e l'oggetto del contratto). Del resto le parti non hanno mai lamentato alcun vizio comportante l'invalidità di tali contratti di locazione (per cause diverse dalla mancata registrazione) che non fosse altrimenti rilevabile di ufficio.
A nulla rileva poi, nel rito, che tale documento originale sia stato depositato in cancelleria oltre il termine indicato nell'ordinanza del 25 maggio 2020 poiché non previsto come perentorio.
Nel merito, risulta pacifico tra le parti che, in corso di causa il 13 febbraio 2020, AM s.p.a. abbia rilasciato (direttamente in favore della proprietà) l'immobile per il quale è sorta la vertenza.
Se ne deduce l'intervenuta cessata materia del contendere in relazione alla domanda attorea di condanna al relativo rilascio.
pagina 2 di 6 Da tale restituzione “diretta” alla proprietà, alla luce dell'art. 1595 c.c., non si ritiene di poter trarre alcuna indice di prova in grado di inficiare la genuinità del contratto di (solo formale, alla luce della invalidità di quello principale) sub-locazione concluso tra la convenuta e la terza chiamata.
Occorre, tuttavia, vagliare la fondatezza della relativa domanda di rilascio al fine di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Al cospetto d'una domanda fondata su un contratto, il giudice ha il dovere di valutarne la validità e nel caso di qualificare esattamente l'eventuale vizio da cui quel contratto sia affetto.
Il contratto di locazione concluso tra l'attrice e la terza chiamata società Immobiliare VR-EST il 3 ottobre 2018 (doc. 7 convenuta) all'esito delle due CTU grafologiche risulta essere effettivamente stato sottoscritto dal legale rappresentante di Clean energy Signor Antonino Lo
Nardo. Le relazioni delle CTU grafologhe, nel loro complesso e all'esito della rinnovazione della prima (che è stata confermata dalla seconda) vengono ritenute condivisibili poiché entrambe svolte nel contraddittorio delle parti puntualmente motivate e immuni da vizi logici.
A nulla rileva che non sia stato apposto alla sottoscrizione del legale rappresentante il timbro a inchiostro della società attrice non risultando esso previsto a fini di validità o imputabilità da alcuna norme di legge.
Tale contratto (a differenza del diverso contratto di locazione sub docc.
8-9 di parte convenuta concluso tra la terza chiamata e la convenuta) non risulta tuttavia registrato (come rilevato dalla stessa difesa della convenuta nel doc. 16 prodotto).
L'art. 1, comma 346, della L. 311/2004 prevede la nullità dei contratti di locazione o di comodato non registrati.
Con l'accordo sub doc. 6 di parte convenuta datato 9 ottobre 2018 le parti davano atto, tra l'altro, di nulla più vantare l'una nei confronti dell'altra.
Il godimento del più volte citato bene immobile risulta peraltro essere stato concesso alla terza chiamata in forza del contratto di locazione del 3 ottobre 2018 (che è stato accertato dalle CTU essere stato sottoscritto dal legale rappresentante dell'attrice e quindi effettivamente concluso per iscritto), benché ora accertato come nullo per la sua mancata registrazione.
pagina 3 di 6 A quella data l'attrice doveva, giocoforza, essere già stata reimmessa anche se solo figurativamente nel godimento del bene da parte della convenuta AM a sua volta poi
“sub-immessa” nella detenzione del bene col contratto del 3 ottobre 2018 (questo sì) registrato il 29 novembre 2018 (docc.
8-9 della convenuta).
Anche dal contenuto degli obblighi assunti nel documento n. 13 prodotto dalla convenuta del
28 novembre 2018 (e dagli obblighi in essa assunti) può quindi presumersi che la locatrice attrice avesse già riacquistato la completa disponibilità dell'immobile per cui è causa, così da poterne fare uso (rilocandolo e facendo asportare il materiale plastico ivi stoccato) secondo la sua destinazione, non ostando quindi a tale conclusione il documento n. 6 della convenuta che riguarda solo la formalizzazione della risoluzione consensuale del contratto.
La domanda di rilascio per indebita occupazione andava quindi semmai rivolta contro la terza chiamata poiché essa venne immessa nella detenzione/possesso dell'immobile da parte dell'attrice. Non si ritiene quindi, comunque, in origine fondata la domanda attorea proposta contro la convenuta e in quanto tale non passibile di poter legittimare una sua condanna alla refusione delle spese di lite a seguito di una accertata soccombenza virtuale.
Occorre verificare se sia fondata la ulteriore domanda rivolta contro la convenuta avente ad oggetto il pagamento di un'indennità per indebita occupazione.
È vero, infatti, che la sublocazione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di locazione e che la sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore- sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore esplica i suoi effetti anche nei confronti del sub conduttore ancorché rimasto estraneo al giudizio. È però anche vero che, benché sia venuto meno il titolo in base al quale la disponibilità dell'immobile sia stata conseguita dal sub-conduttore, permane in capo a quest'ultimo l'obbligo di pagare (solo) al proprio sublocatore i canoni pattuiti - sia pure a titolo risarcitorio ex art. 1591 c.c. - e ciò sino a che perduri l'occupazione dell'immobile (Corte appello Trieste sez. II, 19/05/2018).
Tale pagamento, nella vertenza in esame, risulta essere intervenuto in favore della terza chiamata da parte della convenuta siccome accertato incidentalmente in diverso giudizio esecutivo e siccome provato documentalmente (doc. 39 di parte convenuta).
Le domande attoree non possono dunque essere accolte nemmeno in parte qua.
pagina 4 di 6 Anche la ulteriore richiesta attorea di condanna al risarcimento dei danni, formulata genericamente solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., e quindi ammissibile poiché vertente sui medesimi fatti di causa (il dedotto rapporto di locazione e le obbligazioni che ne conseguono), va rigettata poiché inconciliabile con quanto pattuito nella scrittura del 9 ottobre
2018 – doc. 7 attoreo con la quale le parti davano atto, tra l'altro, di nulla più vantare l'una nei confronti dell'altra.
Come già rilevato infatti, a quella data l'attrice doveva essere già stata reimmessa, anche se solo figurativamente, nel godimento del bene da parte della convenuta AM poiché essa venne immessa nella detenzione del bene da parte della terza chiamata in forza col contratto del 3 ottobre 2018 (docc.
8-9 della convenuta).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere quanto al rilascio dell'immobile;
dichiara la nullità del contratto di locazione concluso dall'attrice con la terza chiamata
Immobiliare VR-Est s.r.l. il 3 ottobre 2018;
rigetta le altre domande attoree;
dichiara l'assorbimento delle domande formulate dalla convenuta nei confronti dei terzi;
pone definitivamente a esclusivo carico dell'attrice le spese della CTU grafologica liquidate il 16 novembre 2020 siccome integrate con altro decreto in data odierna e quelle della CTU tecnica liquidate il 15 maggio 2023;
condanna CLEAN ENERGY S.R.L. al pagamento in favore di LA PA delle spese di lite che si liquidano in euro 10800,00 per compenso tabellare per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, ed oltre spese generali (15%) e C.P.A. di legge.
pagina 5 di 6 Mantova, 28/04/2025
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli
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