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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4897/2024 R.V.G. promossa da
Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LOVATI ILARIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Santo Stefano Ticino, Via Trieste n. 66;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso in data 24/09/1978, il cui atto è stato iscritto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
ABBIATEGRASSO alla Parte II, Serie A, n. 79, dell'anno 1978; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni, così come precisate con note scritte del 07.02.2025:
“CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, in regime di locazione, sita in Abbiategrasso (20081 – M) Viale
Mazzini n. 101 int. 5 rimarrà assegnata alla moglie, con tutti gli arredi che la compongono;
3) La sig.ra entro un mese dalla pubblicazione della Sentenza di Separazione, Pt_1
si impegna a comunicare al Comune di Abbiategrasso di essere assegnataria della casa familiare;
pag. 1 di 3 4) Il marito ha già lasciato l'abitazione familiare, trasferendo il proprio domicilio altrove
e si impegna entro un mese dalla pubblicazione della Sentenza di Separazione a trasferire la residenza anagrafica presso la nuova abitazione;
MANTENIMENTO DEL CONIUGE
E RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI STESSI
5) Il marito si impegna a versare a favore della moglie, a titolo di concorso al mantenimento, la somma di Euro 350,00 mensili. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT.
6) Il marito acconsente a che l'importo mensile di Euro 350,00 per il concorso al mantenimento, venga versato direttamente da parte dell' sul conto corrente CP_2
intestato alla sig.ra sulle seguenti coordinate bancarie Pt_1
[...];
7) Il marito si impegna entro un mese dalla pubblicazione della Sentenza a comunicare all' di provvedere al versamento diretto a favore della sig.ra del contributo CP_2 Pt_1
al mantenimento pari ad Euro 350,00 mensili;
8) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i Ricorrenti è già stata risolta e le Parti si danno reciprocamente di nulla a pretendere l'uno dall'altro, se non quanto indicato ai punti 5) e 6);
9) I coniugi dichiarano di non avere alcuna pendenza o contenzioso in essere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione d'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con le medesime note scritte hanno precisato le condizioni concordate come sopra riportate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 24/09/1978, in Abbiategrasso in data
[...]
24/09/1978, il cui atto è stato iscritto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di ABBIATEGRASSO alla Parte II, Serie A, n. 79, dell'anno 1978;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4. nulla sulle spese.
Così deciso in data 24.3.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4897/2024 R.V.G. promossa da
Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LOVATI ILARIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Santo Stefano Ticino, Via Trieste n. 66;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso in data 24/09/1978, il cui atto è stato iscritto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
ABBIATEGRASSO alla Parte II, Serie A, n. 79, dell'anno 1978; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni, così come precisate con note scritte del 07.02.2025:
“CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E CASA CONIUGALE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, in regime di locazione, sita in Abbiategrasso (20081 – M) Viale
Mazzini n. 101 int. 5 rimarrà assegnata alla moglie, con tutti gli arredi che la compongono;
3) La sig.ra entro un mese dalla pubblicazione della Sentenza di Separazione, Pt_1
si impegna a comunicare al Comune di Abbiategrasso di essere assegnataria della casa familiare;
pag. 1 di 3 4) Il marito ha già lasciato l'abitazione familiare, trasferendo il proprio domicilio altrove
e si impegna entro un mese dalla pubblicazione della Sentenza di Separazione a trasferire la residenza anagrafica presso la nuova abitazione;
MANTENIMENTO DEL CONIUGE
E RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI STESSI
5) Il marito si impegna a versare a favore della moglie, a titolo di concorso al mantenimento, la somma di Euro 350,00 mensili. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT.
6) Il marito acconsente a che l'importo mensile di Euro 350,00 per il concorso al mantenimento, venga versato direttamente da parte dell' sul conto corrente CP_2
intestato alla sig.ra sulle seguenti coordinate bancarie Pt_1
[...];
7) Il marito si impegna entro un mese dalla pubblicazione della Sentenza a comunicare all' di provvedere al versamento diretto a favore della sig.ra del contributo CP_2 Pt_1
al mantenimento pari ad Euro 350,00 mensili;
8) Ogni altra questione di ordine patrimoniale fra i Ricorrenti è già stata risolta e le Parti si danno reciprocamente di nulla a pretendere l'uno dall'altro, se non quanto indicato ai punti 5) e 6);
9) I coniugi dichiarano di non avere alcuna pendenza o contenzioso in essere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione d'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con le medesime note scritte hanno precisato le condizioni concordate come sopra riportate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 2 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 24/09/1978, in Abbiategrasso in data
[...]
24/09/1978, il cui atto è stato iscritto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di ABBIATEGRASSO alla Parte II, Serie A, n. 79, dell'anno 1978;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4. nulla sulle spese.
Così deciso in data 24.3.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3