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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13595/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, C.F._1
e
nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F.: , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Cosimo Antonio RINA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Bologna, via Belvedere, n. 10; RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 26 settembre 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a DE (Camerun) il 1° agosto 2014. Dall'unione è nata , il [...]. Persona_1
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituitone dell'udienza di comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I coniugi dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Camerun) il 6 marzo 1985 e , nato a [...] Parte_2
(Camerun) il 9 maggio 1974, unitisi in matrimonio a DE (Camerun) il 1° agosto 2014, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al N. 302 P. 2 S. C/01 anno 2025; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: pagina 2 di 4 1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Persona_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
il padre e la madre si impegneranno a collaborare per garantire un'equilibrata crescita psico- fisica della figlia e favorendo rapporti duraturi e significativi con entrambe le linee parentali;
3) colloca la minore prevalentemente presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, sita a Bologna, in via Donato Creti, n. 18;
4) prende atto che le parti hanno concordato che quando la moglie si trasferirà, lascerà l'attuale casa familiare al marito, il quale, fino a quel momento, andrà a vivere altrove;
5) dispone che:
- il padre veda e tenga con sé la figlia dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera, quando la ripoterà dalla madre entro le 19.30; altri giorni della settimana verranno concordati di volta in volta fra i genitori, in considerazione degli impegni ludico- ricreativi della bimba;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
in particolare, nel periodo natalizio 2025/2026 la bambina starà con il padre dal 24 al 31 dicembre e con la madre dal 1° al 6 gennaio compreso 2026; nelle vacanze pasquali la minore passerà con il padre i giorni dal 2 al 5 aprile 2026 e con la madre dal pomeriggio dopo pranzo del 5 all' 8 aprile 2026;
- in estate la minore trascorrerà con ciascun genitore fino a un massimo di tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 20 maggio di ogni anno;
6) con decorrenza dal deposito della domanda dispone che il signor Parte_2 concorra nel mantenimento ordinario della minore, versando alla signora Pt_1 su Postepay Evolution all'IBAN [...], entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di 500,00 euro, somma aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) con decorrenza dal deposito del ricorso sancisce che entrambi i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di Per_1
come di seguito meglio specificato:
[...]
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le pagina 3 di 4 prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
9) prende atto che entrambe le parti prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio; D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, C.F._1
e
nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F.: , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Cosimo Antonio RINA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Bologna, via Belvedere, n. 10; RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 26 settembre 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a DE (Camerun) il 1° agosto 2014. Dall'unione è nata , il [...]. Persona_1
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituitone dell'udienza di comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I coniugi dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Camerun) il 6 marzo 1985 e , nato a [...] Parte_2
(Camerun) il 9 maggio 1974, unitisi in matrimonio a DE (Camerun) il 1° agosto 2014, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al N. 302 P. 2 S. C/01 anno 2025; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: pagina 2 di 4 1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Persona_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
il padre e la madre si impegneranno a collaborare per garantire un'equilibrata crescita psico- fisica della figlia e favorendo rapporti duraturi e significativi con entrambe le linee parentali;
3) colloca la minore prevalentemente presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, sita a Bologna, in via Donato Creti, n. 18;
4) prende atto che le parti hanno concordato che quando la moglie si trasferirà, lascerà l'attuale casa familiare al marito, il quale, fino a quel momento, andrà a vivere altrove;
5) dispone che:
- il padre veda e tenga con sé la figlia dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera, quando la ripoterà dalla madre entro le 19.30; altri giorni della settimana verranno concordati di volta in volta fra i genitori, in considerazione degli impegni ludico- ricreativi della bimba;
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
in particolare, nel periodo natalizio 2025/2026 la bambina starà con il padre dal 24 al 31 dicembre e con la madre dal 1° al 6 gennaio compreso 2026; nelle vacanze pasquali la minore passerà con il padre i giorni dal 2 al 5 aprile 2026 e con la madre dal pomeriggio dopo pranzo del 5 all' 8 aprile 2026;
- in estate la minore trascorrerà con ciascun genitore fino a un massimo di tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 20 maggio di ogni anno;
6) con decorrenza dal deposito della domanda dispone che il signor Parte_2 concorra nel mantenimento ordinario della minore, versando alla signora Pt_1 su Postepay Evolution all'IBAN [...], entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di 500,00 euro, somma aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) con decorrenza dal deposito del ricorso sancisce che entrambi i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di Per_1
come di seguito meglio specificato:
[...]
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le pagina 3 di 4 prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
9) prende atto che entrambe le parti prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio; D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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