Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1107
TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Separazione consensuale

    La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.

  • Altro
    Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio

    La domanda non è ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché, trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I coniugi dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1107
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 1107
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo