Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00047/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio, ex arrt. 23 e 116 c.p.a.;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi in seguito all'istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente in data 21 marzo 2025 in merito all'assegnazione dell'incarico di custode presso un immobile comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. RT SA GE e udito il ricorrente sig. DO e per l’Amministrazione resistente l’avv. -OMISSIS-, per delega dell’avv. Gorlani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a., dapprima depositato in data 28 maggio 2025 e successivamente notificato al Comune di -OMISSIS- in data 12 giugno 2025, il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Comune di -OMISSIS-, ha adito (in proprio) questo TAR per ottenere l’annullamento del silenzio inadempimento asseritamente formatosi sull’istanza di accesso documentale dal medesimo presentata in data 21 marzo 2025 all’esito di una procedura selettiva bandita dall’amministrazione comunale per l’affidamento dell’incarico di custode di un complesso immobiliare di proprietà comunale, con contestuale assegnazione dell’alloggio di servizio all’interno del medesimo stabile.
1.2. Ha esposto il ricorrente di aver presentato all’amministrazione, all’esito della procedura selettiva (che ha visto l’affidamento dell’incarico ad altro dipendente), una istanza di riesame, alla quale il Comune avrebbe dato riscontro in data 18 marzo 2025 in modo del tutto evasivo; di avere quindi presentato, il successivo 21 marzo 2025, una formale istanza di accesso documentale, richiedendo l’ostensione dei seguenti atti e documenti: 1. atti di assegnazione dell’incarico dal 2015 ad oggi; 2. convenzioni per l’uso gratuito dell’immobile; 3. spese sostenute dall’Ente per utenze e manutenzioni; 4. criteri e punteggi di selezione applicati .
1.3. Ha esposto il ricorrente che “ A fronte della mancata risposta nel termine fissato di 7 giorni” , si sarebbe formato il silenzio inadempimento sull’istanza di accesso. Ha chiesto pertanto l’accertamento dell’illegittimità di tale silenzio e la condanna dell’amministrazione intimata all’esibizione e al rilascio della documentazione richiesta in un prefiggendo termine.
1.4. Al ricorso sono stati allegati alcuni atti della procedura selettiva.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio depositando documenti e memoria difensiva, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.
2.2. Dalle difese dell’amministrazione, e dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti, è stato possibile ricostruire il contesto procedimentale in cui si è inserita l’istanza di accesso documentale oggetto del presente giudizio, che può essere così riassunta:
- con deliberazione della giunta comunale n. 375 del 1° ottobre 2024 e successiva determinazione dirigenziale n. 151/2024, il Comune di -OMISSIS- ha bandito una selezione interna, riservata ai soli dipendenti a tempo indeterminato dello stesso Comune, per l’affidamento dell’incarico quadriennale (rinnovabile per analogo periodo, salvo disdetta) di custode del complesso immobiliare costituito da Palazzo Bagatta e auditorium “Celesti”, con contestuale assegnazione dell’alloggio di servizio del custode, inserito al primo piano di Palazzo Bagatta. Entrambi gli atti hanno previsto che sarebbero stati considerati “titoli preferenziali l’esperienza maturata nel settore Polizia Locale e lo svolgimento di altri incarichi analoghi a quello da ricoprire”;
- alla procedura selettiva hanno partecipato due candidati: il ricorrente e altro dipendente (quest’ultimo agente di polizia locale);
- nella riunione del 18 dicembre 2024, la commissione giudicatrice ha svolto un colloquio con entrambi i candidati e, all’esito, pur ritenendo entrambi i concorrenti idonei all’affidamento dell’incarico, ha ritenuto maggiormente qualificato il controinteressato;
- quindi, con determinazione dirigenziale n. 1954 del 31 dicembre 2024, il Comune di -OMISSIS- ha stabilito di conferire al controinteressato l’incarico oggetto della selezione e di assegnare al medesimo l’alloggio di servizio;
- a fronte dell’esito della procedura, il ricorrente ha presentato in data 14 gennaio 2025 una prima istanza di accesso agli atti, a cui l’amministrazione non risulta aver dato riscontro, e quindi in data 20 febbraio 2025 una istanza di riesame, contestando la fondatezza della motivazione addotta dalla Commissione a giustificazione della preferenza accordata al controinteressato e la sussistenza di profili di eccesso di potere per disparità di trattamento;
- l’istanza è stata respinta dall’amministrazione con nota motivata del 20 marzo 2025;
- ritenendo tale riscontro insoddisfacente, il ricorrente ha presentato in data 21 marzo 2025 una seconda istanza di accesso, nei termini sopra esposti;
- questa volta l’istanza è stata riscontrata dall’amministrazione con nota del 17 aprile 2025, nella quale l’amministrazione ha risposto puntualmente a ciascuna delle richieste di accesso documentale formulate dal ricorrente, nei termini che seguono:
1) la richiesta sub 1 è stata ritenuta “parzialmente accoglibile” , limitatamente alla documentazione relativa alla selezione per cui è causa, e non accoglibile, invece, in relazione agli atti relativi alle selezioni pregresse (2015-2021), in quanto non rilevanti e contenenti dati personali di terzi non divulgabili in assenza di motivato interesse diretto, concreto e attuale;
2) la richiesta sub 2 è stata ritenuta “parzialmente accoglibile” , limitatamente agli atti amministrativi generali che regolano l’uso dell’immobile e l’incarico di custodia, se esistenti, e non accoglibile, invece, relativamente a documenti contenenti dati patrimoniali e personali del soggetto assegnatario, tutelati ai sensi dell’art. 5-bis del d. lgs. 33/2013 e Regolamento UE 2016/679;
3) la richiesta sub 3) è stata ritenuta “non accoglibile” in quanto riferita a soggetti identificabili, e come tali rientranti nella sfera patrimoniale privata e non accessibili in assenza di un motivato interesse diretto e attuale;
4) la richiesta sub 4) è stata ritenuta “accoglibile” ;
- peraltro, nella parte conclusiva di tale nota di riscontro, l’amministrazione ha invitato il ricorrente a presentare, in relazione ai documenti ritenuti ostensibili, una formale istanza di accesso documentale ai sensi della L. 241/90, utilizzando “l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali” e allegando documento di identità, specificando con chiarezza gli atti oggetto della richiesta;
- dagli atti di causa depositati prima dell’udienza camerale del 6 novembre 2025 non si evinceva se il ricorrente avesse rinnovato l’istanza nelle forme pretese dall’amministrazione e se quest’ultima avesse consegnato i documenti ritenuti ostensibili.
2.3. All’udienza camerale del 6 novembre 2025, presenti la parte ricorrente personalmente e il difensore dell’Amministrazione resistente, all’esito della discussione il difensore dell’Amministrazione, su sollecitazione del Collegio, si è impegnato a consegnare al ricorrente, nel breve termine, tutta la documentazione ritenuta ostensibile dallo stesso Comune nella nota di riscontro del 17 aprile 2025, a prescindere da una formale riformulazione dell’istanza attraverso il modulo predisposto dall’amministrazione. La causa è stata quindi rinviata per l’ulteriore trattazione all’udienza camerale del 20 novembre 2025.
2.4. In data 18 novembre 2025 il Comune di -OMISSIS- ha integrato la propria documentazione, attestando di aver provveduto, già in data 31 ottobre 2025 (quindi prima dell’udienza camerale del 6 novembre 2025) a consegnare al ricorrente tutta la documentazione ritenuta ostensibile nella nota di riscontro del 17 aprile 2025, in sostanza tutta quella afferente all’ultima selezione a cui ha partecipato il ricorrente. Nel contempo il Comune, con nota del 17 novembre 2025, in riscontro ad una nuova richiesta formulata dal ricorrente in data 9 novembre 2025, ha confermato il diniego di ostensione in relazione all’ulteriore documentazione richiesta, ribadendo le ragioni già comunicate il 17 aprile 2025.
2.5. All’udienza camerale del 20 novembre 2025, presenti nuovamente il ricorrente di persona e il difensore dell’Amministrazione, all’esito della discussione la parte ricorrente ha dato atto dell’ostensione documentale nel frattempo intervenuta, precisando peraltro di avere ancora interesse, limitatamente alla richiesta formulata sub 1) nell’istanza di accesso del 21 marzo 2025, alla conoscenza del bando della selezione immediatamente precedente, e ha quindi chiesto un breve rinvio per meglio precisare la propria istanza di accesso presso gli uffici comunali. Il difensore del Comune non si è opposto. La causa è stata quindi rinviata all’udienza camerale dell’8 gennaio 2026.
2.6. In prossimità di quest’ultima, la difesa dell’Amministrazione ha depositato la nota della Segreteria generale del Comune di -OMISSIS- del 29 dicembre 2025 dalla quale si evince che successivamente all’udienza camerale del 20 novembre 2025, il ricorrente ha presentato due nuove istanze di accesso in data 27 novembre 2025 e 2 dicembre 2025 (non allegate in giudizio); a tali istanze l’amministrazione ha dato riscontro con la predetta nota del Vice Segretario generale del 29 dicembre 2025 nel seguente modo:
(i) è stata trasmessa al ricorrente, in allegato alla nota, copia della documentazione inerente il precedente bando di concessione in comodato dell'alloggio del custode e relativo incarico per il periodo dal 01/12/2018 al 30/11/2021, ed in particolare: manifestazione di interesse; delibera di Giunta Comunale n. 370/2018 con allegato; decreto sindacale n. 31/2018; nonché copia del rinnovo del contratto e dell'incarico per il periodo dal 01/12/2021 al 30/11/2024: delibera di Giunta Comunale n. 303/2021; decreto sindacale n. 37/2021;
(ii) in relazione alla richiesta (che sembrerebbe essere stata) formulata dal ricorrente di conoscere se nei bandi fosse stata inserita la “Clausola ricorso”, l’amministrazione ha risposto che “L’esperibilità dei rimedi giurisdizionali è disciplinata dalla legge e non richiede clausole specifiche nel bando. I termini decorrono ex lege” ;
(iii) in relazione ad altra richiesta del ricorrente relativa al “Personale in appoggio al custode” , l’amministrazione ha rilevato la genericità della richiesta, invitando l’interessato a riformularla indicando con precisione “quali documenti intende visionare e quale titolo di accesso intende azionare”, documentale o civico, precisando che in caso di accesso documentale ex artt. 22–25 L. 241/1990 il ricorrente avrebbe dovuto indicare l’interesse diretto, concreto e attuale sotteso all’istanza e, in caso di accesso difensivo, la necessità dei documenti ai fini di tutela in giudizio.
2.7. All’udienza camerale del 8 gennaio 2026, presenti nuovamente il ricorrente di persona e il difensore dell’Amministrazione, il ricorrente ha prodotto in giudizio e consegnato al Collegio in formato cartaceo alcuni degli ultimi documenti consegnatigli dall’Amministrazione in allegato alla nota del Vice Segretario generale del 29 dicembre 2025, tra cui copia integrale del precedente bando di concorso del 3 ottobre 2018 relativo alla concessione in comodato d’uso dell’alloggio di servizio per cui è causa. Avendo il Collegio evidenziato al ricorrente che tale produzione documentale soddisfaceva l’interesse residuale all’accesso manifestato dal ricorrente in occasione della precedente udienza camerale e che le nuove istanze di accesso del 27 novembre 2025 e 2 dicembre 2025 non formano oggetto del presente giudizio (e comunque attengono ad un nuovo procedimento allo stato ancora in itinere), il ricorrente ha dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, oggetto del presente giudizio. Il difensore dell’Amministrazione ha preso atto di quanto dichiarato dal ricorrente e si è rimesso alle determinazioni del Collegio. Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Decisione .
3.1. Alla luce delle ultime produzioni documentali e di quanto dichiarato in udienza dal ricorrente, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
3.2. Le spese di lite possono essere compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR RO, Presidente
RT SA GE, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT SA GE | UR RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.