Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2750/2018
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2750/2018 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
e avv. CORATELLA MICHELE, Parte_1 Parte_2 ricorrente
E
, avv. BOVE Controparte_1
ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 17.04.2018 i ricorrenti impugnavano gli avvisi di addebito, cartelle esattoriali ed intimazioni di pagamento allegati al ricorso, relativi ad omessi contributi della gestione commercianti a seguito di iscrizione d'ufficio del 25.03.2014. Sostenevano l'illegittimità dell'iscrizione in assenza dei relativi presupposti con conseguente insussistenza di ogni obbligo contributivo concludendo per l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso in mancanza di CP_1 impugnazione dei singoli avvisi di addebito indicati e l'infondatezza della domanda.
Acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è inammissibile in quanto risulta maturata la decadenza prevista dall'art. 24 del d.lgs. 46/1999.
1
l'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina
l'incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio“ (cfr. Cass. 17978/2008).
Il presente giudizio, infatti, consiste essenzialmente in un'opposizione alla pretesa contributiva relativa alla gestione commercianti a seguito di iscrizione d'ufficio dei ricorrenti.
La pretesa contributiva veniva iscritta a ruolo e comunicata ai ricorrenti con alcuni degli avvisi di addebito indicati nel ricorso ed il pagamento veniva richiesto dal concessionario per la riscossione con l'intimazione di pagamento indicata.
Nessuno dei suddetti atti veniva mai opposto entro il termine perentorio di 40 giorni previsto dalla citata norma.
Dunque, la suddetta pretesa contributiva non più contestabile è, pertanto, dovuta.
3) In particolare, si consideri che con la comunicazione del 25.03.2014 i ricorrenti venivano iscritti d'ufficio presso la gestione commercianti con decorrenza dal 01.01.2009.
Avverso tale iscrizione non veniva introdotto alcun giudizio che impedisse all' l'iscrizione a ruolo dei relativi crediti contributivi. CP_1
Conseguentemente l' iscriveva a ruolo i propri crediti emettendo dapprima CP_1
i seguenti avvisi di addebito:
n. 314 2016 00007908 02 000 del 24.03.2016;
n. 314 2016 00049999 57 000 dell'8.10.2016;
n. 314 2016 00050000 58 000 dell'8.10.2016.
2 I provvedimenti in questione sono relativi ai contributi omessi nel 2015.
Seguono, poi, altri avvisi di addebito riguardanti i versamenti omessi nell' anno
2016:
n. 314 2017 00038591 71 000 del 09.09.2017;
n. 314 2017 00038592 72 000 del 09.09.2017.
Nessuno dei suddetti avvisi è mai stato opposto nei termini di decadenza previsti.
Successivamente è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione
l'intimazione di pagamento n. 014 2018 90028727 51 000 del 02.02.2018.
Ebbene, neanche tale ultimo atto risulta impugnato entro il termine decadenziale.
Né risulta proposta impugnazione tardiva con effetti recuperatori per mancata notifica degli atti presupposti che risulta non contestata.
4) Sussistono gravi ragioni per determinare una compensazione integrale delle spese processuali in quanto tra le parti risulta esservi un giudicato sull'illegittimità dell'iscrizione delle parti ricorrenti alla gestione commercianti, intervenuto in relazione ad avvisi di addebito impugnati tempestivamente e successivi a quelli oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Trani, 12/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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