TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/2/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2249/2021 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Lucia Vitale, Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Guido CP_1
Eudizi, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto “accertare e dichiarare che la Sig.ra in data 29.04.2019 subiva infortunio Pt_1 lavorativo “in itinere”, con le modalità indicate nella premessa del presente ricorso;
- accertare e dichiarare la percentuale di danni permanenti che sono derivati dal predetto infortunio, percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza
Tecnica D'Ufficio di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, per: “Frattura VII costa di sinistra e infrazione arco laterale X costa, frattura delle ossa nasali con deviazione della piramide nasale a destra e residuata riduzione della capacità CP_ respiratoria di questo lato di circa 2/3, frattura dell'osso piramidale”;- condannare l' in persona del Presidente pro- tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale del danno biologico qualora venga accertato un danno complessivo inferiore al 16%, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
o alla costituzione in favore della ricorrente di una rendita vitalizia qualora venga accertato un danno pari o superiore al 16%, con la decorrenza di legge, oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati, come per legge.”.
L' chiede il rigetto della domanda. CP_1
I motivi della decisione
1. La ricorrente, signora ha incardinato il presente giudizio premettendo di Parte_1 essere dipendente dell' e di svolgere il proprio servizio presso la sede di Roma in via Igino CP_2
Giordano n. 55 (contratto di lavoro, all. 10) dal lunedì al giovedì, con un giorno di rientro (il venerdì) presso la sede di appartenenza di Agenzia Complessa di dalle ore 9.30 alle 14.12, Controparte_3 usufruendo dell'orario ridotto perché riconosciuta in condizioni di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/92
(doc. 9), e deducendo che in data 29.4.2019 alle ore 9.10, di lunedì mattina, dopo aver parcheggiato la macchina nel parcheggio di fronte gli uffici di via Igino Giordano n. 55, le sarebbe occorso un infortunio foriero di postumi permanenti di entità pari al 15% o superiore. Chiede quindi l'accertamento del proprio diritto a beneficiare dell'indennità . CP_1
2. A sostegno della propria tesi, la ricorrente afferma di essere caduta rovinosamente a terra, a faccia avanti, battendo il volto e i denti sull'asfalto, mentre si recava a lavoro trasportando due borse contenenti pratiche e documenti di lavoro;
che nell'immediatezza veniva soccorsa e venivano chiamati i Carabinieri e allertati i colleghi sig. e i quali accorsi sul Controparte_4 Controparte_5 posto dell'incedente trovarono la ricorrente stesa a terra e dolorante a causa delle fratture riportate;
che la ricorrente veniva quindi trasportata al P.s dell'Ospedale Santo Spirito di Roma dove le veniva diagnosticata “Frattura delle ossa nasali, contusioni multiple” (doc. 6); che con verbale del 3.5.2019 si rilevava la "Frattura dell'osso piramidale a sin", ed ancora con verbale del p.s. del 9.5.2019 “Pregresso trauma cranico con frattura delle ossa nasali e frattura osso piramidale”. CP_
3. Deduce che a fronte di tempestiva denuncia dell'infortunio in itinere all' le è stato liquidato l'indennizzo per inabilità temporanea assoluta dal 3.5.2019 al 14.7.2019, ma che l'ente non ha riscontrato una menomazione dell'integrità psicofisica, liquidando la sola somma di euro 120,00 a titolo CP_ di rimborso spese;
che a seguito di ricorso amministrativo, con provvedimento del 3.3.2021, l ha ritenuto che “Non spetta alcuna indennità in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta ma da malattia comune”(doc. 5).
4. L' resistente, costituitosi, ha dedotto che la domanda amministrativa era stata CP_6 giustamente respinta per carenza del requisito della causa violenta in occasione di lavoro affermando che l'incidente si è determinato a seguito di malore della ricorrente e ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.
5. La causa è stata istruita mediante istruttoria orale e svolgimento di CTU medico legale, e discussa all'udienza odierna a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
6. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni si vanno ad esporre.
7. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il provvedimento con cui l'Ente ha riconosciuto l'indennità giornaliera per inabilità temporanea esprima la volontà dell'Ente di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili allo stesso, in relazione alle quali è necessario di volta in volta – previa specifica domanda amministrativa – accertare mediante le apposite procedure la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti per il riconoscimento del diritto
(Cass. Civ., Sez. L., Sentenza n. 6252 del 21.6.1999, Ordinanza n. 2849 del 2.2.2017 ed ulteriori precedenti ivi richiamati). Deve infatti considerarsi che la materia non è nella disponibilità negoziale dell'Ente, sicché il riconoscimento dell'indennizzo per inabilità temporanea non equivale a confessione circa l'esistenza di un infortunio indennizzabile, né produce gli effetti probatori di cui all'art. 1988 c.c.
8. Parte ricorrente ha quindi l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti per l'indennizzabilità dell'infortunio occorsole durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, ed in particolare la riferibilità di questo a causa violenta e non a malattia comune.
9. Nel merito, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta prevista dall'art. 2 d.P.R. n. 1124/1965 consiste in un evento esterno – eziologicamente connesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa – che agisca sull'organismo del lavoratore, generando le alterazioni lesive, ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente.
10. L'azione dell'agente esterno deve essere, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, rapida ed intensa, sicché è esclusa la riconducibilità all'infortunio protetto di tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento ordinariamente conseguente allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. L., sentenza n. 14119/2006). La causa violenta non richiede i requisiti della straordinarietà o imprevedibilità dello sforzo, ben potendo configurarsi nell'ambito dello svolgimento delle mansioni ordinarie e tipiche dell'infortunato, purché lo sforzo stesso si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27831 del 30.12.2009; sez. L, ordinanza n. 6451 del
13.3.2017).
11. I requisiti dell'alterità ed esteriorità dell'infortunio sono integrati da eventi traumatici, di natura meccanica o chimica, oppure dall'impatto violento con forme di energia (energia meccanica, energia elettrica o elettromagnetica, energia termica, basse temperature).
12. Quanto alla fonte, rileva ogni esposizione a rischio riconducibile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell'attività lavorativa, e quindi il rischio connesso alle mansioni tipiche del lavoro ordinariamente svolto (c.d. rischio tipico) che quello insito in una attività ancillare o prodromica all'esercizio delle sesse (c.d. rischio improprio). Ciò in applicazione del principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota, in base ai principi in tema di nesso di causalità espressi negli artt. 40 e 41 c.p. (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia).
13. Con riferimento all'infortunio in itinere, in applicazione di tali generali principi, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 38 del 2000, debba intendersi come infortunio sul lavoro qualsiasi evento con le caratteristiche fin qui descritte che si verifichi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, in quanto esposizione a rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa sebbene in modo indiretto, con il solo limite del
“rischio elettivo”, ossia quello dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale crei ed affronti volontariamente una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, tale da configurare una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 5814/2022).
14. Il concetto di rischio improprio è tale da ricomprendere anche le cadute accidentali, in relazione alle quali la giurisprudenza ritiene che l'occasione di lavoro sia sufficiente a connotare il rischio in termini di specificità (cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 16417/2005).
15. In base ai principi giurisprudenziali menzionati, l'accidentalità dell'evento sarebbe sufficiente a far ritenere integrata la causa violenta, posto che la caduta ed il conseguente impatto con il suolo integrano un fattore lesivo estrinseco in grado di agire in modo intenso e celere. La sua riferibilità
a malattia comune, al contrario, implicherebbe di una causa autonoma di per sé idonea a causare il danno, rilevante quindi come causa esclusiva tale da elidere il nesso con l'occasione di lavoro.
16. Con riguardo al caso concreto in esame, deve rilevarsi che la dinamica dell'infortunio CP_ per come descritta in ricorso non è stata contestata dall' il quale ha affermato che nei fatti esposti non sarebbe possibile ravvisare il requisito della causa violenta essendo l'accaduto verificatosi a seguito di malore della ricorrente.
17. Incontroverso che la ricorrente stesse recandosi a lavoro ed escluso il rischio elettivo, posto che l'evento si è verificato nelle vicinanze dell'ufficio, dopo che la ricorrente aveva parcheggiato il proprio veicolo e si stava recando all'interno dell'edificio, la questione controversa tra le parti attiene alla valutazione della portata della caduta della ricorrente come ipotesi di causa violenta oppure la sua riferibilità a malattia comune.
18. In ricorso la ricorrente si è limitata ad allegare una caduta accidentale, senza dedurre circostanze specifiche in relazione ad elementi esterni che possano aver inciso in modo causale sull'evento, quali le condizioni della pavimentazione o altre circostanze contingenti.
19. Tra la documentazione medica in atti vi è un certificato di p.s. del 9.5.2019 si legge
“Paziente di 52 anni giunta in p.s. per peggioramento di sintomatologia post-traumatica occorsa in data 29.4 u.s. a seguito di episodio sincopale con caduta a terra, non preceduto né seguito da sintomatologia neurologica”. Sulla base di tale referto l'ente resistente sostiene che la causa della caduta sia da individuarsi in patologia comune, con esclusione del nesso di causalità con il lavoro. 20. Il referto di primo accesso al p.s., del 29.4.2019, è invece del seguente tenore: “Vigile, orientata. Riferisce caduta accidentale in strada, nega malore”. Dalle testimonianze assunte è emerso che la ricorrente, nei momenti immediatamente successivi alla caduta, fosse vigile e cosciente. La teste Tes_1 ha infatti riferito che sarebbe stata la stessa ricorrente a chiamarla in soccorso (“sono stata chiamata al telefono dalla signora che mi riferiva di essere caduta in prossimità dell'ufficio, dove aveva parcheggiato la Pt_1 macchina. Sono andata sul posto insieme ad un altro collega, per aiutarla, l'abbiamo trovata stesa per terra, supina, con un po' di sangue al naso, escoriazioni varie anche sulle mani, sul posto erano già presenti i carabinieri, c'eravamo poi noi e abbiamo aspettato l'arrivo dell'ambulanza. Era dolorante e non si poteva muovere. Aveva delle borse con delle pratiche che quando sono arrivata erano a terra in prossimità del corpo, un paio di borse. ADR. Dalle escoriazioni che erano su naso e mani sembrava fosse caduta in avanti. ADR. Il luogo è un parcheggio, aperto, il suolo è asfalto, la ricorrente è caduta sull'asfalto. In ogni caso era sveglia”); il teste ha confermato che ella fosse svegli a e cosciente CP_5
(“Mi ha chiamato la collega dicendomi di essere stata chiamata perché era a terra, era caduta. ADR. CP_4 Pt_1
Mi sembra che la mi disse che l'aveva chiamata direttamente . Siamo quindi scesi, c'era lei per terra, CP_4 Pt_1 aveva il viso tumefatto, c'era anche un po' di sangue, le abbiamo chiesto cosa fosse successo e ci disse di essere inciampata.
C'erano i carabinieri vicino. […] La comunque era sveglia, cosciente, parlavamo. ADR. A parte il viso Pt_1 tumefatto non ricordo altro, ma lei diceva che aveva dolore, aveva battuto, ma non ricordo altro, era vestita.”).
21. A fronte delle contrastanti risultanze istruttorie in atti, è stata disposta CTU al fine di appurare se, in applicazione dell'ordinario criterio civilistico di accertamento del nesso causale del più probabile che non, dalla documentazione in atti e dai verbali delle testimonianze assunte sia possibile, in base ad una valutazione tecnica medico-legale, affermare che la caduta sia dovuta ad un “episodio sincopale” o ad analogo.
22. Il consulente ha rilevato che, in occasione del primo accesso al p.s., in data 29.4.2019,
“l'obiettività neurologica e i parametri cardiorespiratori risultavano sostanzialmente nei limiti della norma e non venivano riportati elementi oggettivi suggestivi di una dinamica secondaria a eventuale episodio lipotimico, né richiesti ulteriori accertamenti clinico-strumentali specifici”, e che dalla documentazione del successivo 9.5.2029 emerge un
“peggioramento di sintomatologia post-traumatica occorsa in data 29.04 u.s. a seguito di episodio sincopale con caduta a terra, non preceduto né seguito da sintomatologia neurologica”. Il consulente, con riguardo all'asserito malore di cui al referto del 9.5.2019, riferisce: “Tale ultima ricostruzione catamnestica della causa dell'evento lesivo di cui trattasi, pertanto, è da ritenersi meno verosimile rispetto alle modalità di accadimento ricostruite nell'immediatezza del fatto e confermate in occasione degli accessi a strutture sanitarie verificatisi nei giorni successivi al fatto stesso, che indicavano esplicitamente una caduta accidentale non correlata ad altro malore”, concludendo che “l'evento traumatico occorso alla periziata in data 29.04.2019 è da ritenersi di natura infortunistica accidentale e non è possibile, con ragionevole certezza, ricondurlo ad uno stato sincopale o ad un malore”.
23. La relazione peritale, a fronte dei richiesti chiarimenti, risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
24. Accertata la natura di evento accidentale con riferimento alla caduta del 29.4.2019, è possibile qualificare la stessa come infortunio in base alle argomentazioni già esposte ai punti da 9 a 15 della motivazione.
25. Quanto alla valutazione dei postumi residuati, a causa di tale infortunio, in capo alla ricorrente, il consulente ha riportato lesioni produttive di una menomazione della integrità psico-fisica tali da concretizzare un danno biologico permanente nella misura del 6%.
26. Ne consegue il diritto della ricorrente a percepire il relativo indennizzo.
27. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2249/2021 r.g.:
- Accerta che l'infortunio in itinere accorso in data 29.4.2019 alla ricorrente è determinato da causa violenta e comporta una menomazione permanete della capacità lavorativa nella misura del 6%; CP_
- per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spettanze ad ella dovute per legge in conseguenza del grado di indennizzabilità come sopra accertato;
CP_
- condanna l' a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 25.2.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/2/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2249/2021 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Lucia Vitale, Parte_1
ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Guido CP_1
Eudizi, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto “accertare e dichiarare che la Sig.ra in data 29.04.2019 subiva infortunio Pt_1 lavorativo “in itinere”, con le modalità indicate nella premessa del presente ricorso;
- accertare e dichiarare la percentuale di danni permanenti che sono derivati dal predetto infortunio, percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza
Tecnica D'Ufficio di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, per: “Frattura VII costa di sinistra e infrazione arco laterale X costa, frattura delle ossa nasali con deviazione della piramide nasale a destra e residuata riduzione della capacità CP_ respiratoria di questo lato di circa 2/3, frattura dell'osso piramidale”;- condannare l' in persona del Presidente pro- tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale del danno biologico qualora venga accertato un danno complessivo inferiore al 16%, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
o alla costituzione in favore della ricorrente di una rendita vitalizia qualora venga accertato un danno pari o superiore al 16%, con la decorrenza di legge, oltre gli interessi e/o la rivalutazione sui ratei arretrati, come per legge.”.
L' chiede il rigetto della domanda. CP_1
I motivi della decisione
1. La ricorrente, signora ha incardinato il presente giudizio premettendo di Parte_1 essere dipendente dell' e di svolgere il proprio servizio presso la sede di Roma in via Igino CP_2
Giordano n. 55 (contratto di lavoro, all. 10) dal lunedì al giovedì, con un giorno di rientro (il venerdì) presso la sede di appartenenza di Agenzia Complessa di dalle ore 9.30 alle 14.12, Controparte_3 usufruendo dell'orario ridotto perché riconosciuta in condizioni di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/92
(doc. 9), e deducendo che in data 29.4.2019 alle ore 9.10, di lunedì mattina, dopo aver parcheggiato la macchina nel parcheggio di fronte gli uffici di via Igino Giordano n. 55, le sarebbe occorso un infortunio foriero di postumi permanenti di entità pari al 15% o superiore. Chiede quindi l'accertamento del proprio diritto a beneficiare dell'indennità . CP_1
2. A sostegno della propria tesi, la ricorrente afferma di essere caduta rovinosamente a terra, a faccia avanti, battendo il volto e i denti sull'asfalto, mentre si recava a lavoro trasportando due borse contenenti pratiche e documenti di lavoro;
che nell'immediatezza veniva soccorsa e venivano chiamati i Carabinieri e allertati i colleghi sig. e i quali accorsi sul Controparte_4 Controparte_5 posto dell'incedente trovarono la ricorrente stesa a terra e dolorante a causa delle fratture riportate;
che la ricorrente veniva quindi trasportata al P.s dell'Ospedale Santo Spirito di Roma dove le veniva diagnosticata “Frattura delle ossa nasali, contusioni multiple” (doc. 6); che con verbale del 3.5.2019 si rilevava la "Frattura dell'osso piramidale a sin", ed ancora con verbale del p.s. del 9.5.2019 “Pregresso trauma cranico con frattura delle ossa nasali e frattura osso piramidale”. CP_
3. Deduce che a fronte di tempestiva denuncia dell'infortunio in itinere all' le è stato liquidato l'indennizzo per inabilità temporanea assoluta dal 3.5.2019 al 14.7.2019, ma che l'ente non ha riscontrato una menomazione dell'integrità psicofisica, liquidando la sola somma di euro 120,00 a titolo CP_ di rimborso spese;
che a seguito di ricorso amministrativo, con provvedimento del 3.3.2021, l ha ritenuto che “Non spetta alcuna indennità in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta ma da malattia comune”(doc. 5).
4. L' resistente, costituitosi, ha dedotto che la domanda amministrativa era stata CP_6 giustamente respinta per carenza del requisito della causa violenta in occasione di lavoro affermando che l'incidente si è determinato a seguito di malore della ricorrente e ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.
5. La causa è stata istruita mediante istruttoria orale e svolgimento di CTU medico legale, e discussa all'udienza odierna a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
6. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni si vanno ad esporre.
7. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il provvedimento con cui l'Ente ha riconosciuto l'indennità giornaliera per inabilità temporanea esprima la volontà dell'Ente di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili allo stesso, in relazione alle quali è necessario di volta in volta – previa specifica domanda amministrativa – accertare mediante le apposite procedure la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti per il riconoscimento del diritto
(Cass. Civ., Sez. L., Sentenza n. 6252 del 21.6.1999, Ordinanza n. 2849 del 2.2.2017 ed ulteriori precedenti ivi richiamati). Deve infatti considerarsi che la materia non è nella disponibilità negoziale dell'Ente, sicché il riconoscimento dell'indennizzo per inabilità temporanea non equivale a confessione circa l'esistenza di un infortunio indennizzabile, né produce gli effetti probatori di cui all'art. 1988 c.c.
8. Parte ricorrente ha quindi l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti per l'indennizzabilità dell'infortunio occorsole durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, ed in particolare la riferibilità di questo a causa violenta e non a malattia comune.
9. Nel merito, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta prevista dall'art. 2 d.P.R. n. 1124/1965 consiste in un evento esterno – eziologicamente connesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa – che agisca sull'organismo del lavoratore, generando le alterazioni lesive, ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente.
10. L'azione dell'agente esterno deve essere, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, rapida ed intensa, sicché è esclusa la riconducibilità all'infortunio protetto di tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento ordinariamente conseguente allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. L., sentenza n. 14119/2006). La causa violenta non richiede i requisiti della straordinarietà o imprevedibilità dello sforzo, ben potendo configurarsi nell'ambito dello svolgimento delle mansioni ordinarie e tipiche dell'infortunato, purché lo sforzo stesso si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (Cass., Sez. L, Sentenza n. 27831 del 30.12.2009; sez. L, ordinanza n. 6451 del
13.3.2017).
11. I requisiti dell'alterità ed esteriorità dell'infortunio sono integrati da eventi traumatici, di natura meccanica o chimica, oppure dall'impatto violento con forme di energia (energia meccanica, energia elettrica o elettromagnetica, energia termica, basse temperature).
12. Quanto alla fonte, rileva ogni esposizione a rischio riconducibile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell'attività lavorativa, e quindi il rischio connesso alle mansioni tipiche del lavoro ordinariamente svolto (c.d. rischio tipico) che quello insito in una attività ancillare o prodromica all'esercizio delle sesse (c.d. rischio improprio). Ciò in applicazione del principio dell'equivalenza delle concause, in base al quale, laddove coesistano più fattori eziologici concorrenti, ciascuno di essi deve ritenersi causa del danno evento, a meno che uno di essi non sia di per sé idoneo a causare il danno, elidendo il nesso con la causa più remota, in base ai principi in tema di nesso di causalità espressi negli artt. 40 e 41 c.p. (cfr., per tutte, Sezioni Unite, sentenze del 11/1/2008, nn. 576 ss., alla cui esaustiva trattazione si rinvia).
13. Con riferimento all'infortunio in itinere, in applicazione di tali generali principi, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 38 del 2000, debba intendersi come infortunio sul lavoro qualsiasi evento con le caratteristiche fin qui descritte che si verifichi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, in quanto esposizione a rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa sebbene in modo indiretto, con il solo limite del
“rischio elettivo”, ossia quello dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale crei ed affronti volontariamente una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, tale da configurare una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 5814/2022).
14. Il concetto di rischio improprio è tale da ricomprendere anche le cadute accidentali, in relazione alle quali la giurisprudenza ritiene che l'occasione di lavoro sia sufficiente a connotare il rischio in termini di specificità (cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 16417/2005).
15. In base ai principi giurisprudenziali menzionati, l'accidentalità dell'evento sarebbe sufficiente a far ritenere integrata la causa violenta, posto che la caduta ed il conseguente impatto con il suolo integrano un fattore lesivo estrinseco in grado di agire in modo intenso e celere. La sua riferibilità
a malattia comune, al contrario, implicherebbe di una causa autonoma di per sé idonea a causare il danno, rilevante quindi come causa esclusiva tale da elidere il nesso con l'occasione di lavoro.
16. Con riguardo al caso concreto in esame, deve rilevarsi che la dinamica dell'infortunio CP_ per come descritta in ricorso non è stata contestata dall' il quale ha affermato che nei fatti esposti non sarebbe possibile ravvisare il requisito della causa violenta essendo l'accaduto verificatosi a seguito di malore della ricorrente.
17. Incontroverso che la ricorrente stesse recandosi a lavoro ed escluso il rischio elettivo, posto che l'evento si è verificato nelle vicinanze dell'ufficio, dopo che la ricorrente aveva parcheggiato il proprio veicolo e si stava recando all'interno dell'edificio, la questione controversa tra le parti attiene alla valutazione della portata della caduta della ricorrente come ipotesi di causa violenta oppure la sua riferibilità a malattia comune.
18. In ricorso la ricorrente si è limitata ad allegare una caduta accidentale, senza dedurre circostanze specifiche in relazione ad elementi esterni che possano aver inciso in modo causale sull'evento, quali le condizioni della pavimentazione o altre circostanze contingenti.
19. Tra la documentazione medica in atti vi è un certificato di p.s. del 9.5.2019 si legge
“Paziente di 52 anni giunta in p.s. per peggioramento di sintomatologia post-traumatica occorsa in data 29.4 u.s. a seguito di episodio sincopale con caduta a terra, non preceduto né seguito da sintomatologia neurologica”. Sulla base di tale referto l'ente resistente sostiene che la causa della caduta sia da individuarsi in patologia comune, con esclusione del nesso di causalità con il lavoro. 20. Il referto di primo accesso al p.s., del 29.4.2019, è invece del seguente tenore: “Vigile, orientata. Riferisce caduta accidentale in strada, nega malore”. Dalle testimonianze assunte è emerso che la ricorrente, nei momenti immediatamente successivi alla caduta, fosse vigile e cosciente. La teste Tes_1 ha infatti riferito che sarebbe stata la stessa ricorrente a chiamarla in soccorso (“sono stata chiamata al telefono dalla signora che mi riferiva di essere caduta in prossimità dell'ufficio, dove aveva parcheggiato la Pt_1 macchina. Sono andata sul posto insieme ad un altro collega, per aiutarla, l'abbiamo trovata stesa per terra, supina, con un po' di sangue al naso, escoriazioni varie anche sulle mani, sul posto erano già presenti i carabinieri, c'eravamo poi noi e abbiamo aspettato l'arrivo dell'ambulanza. Era dolorante e non si poteva muovere. Aveva delle borse con delle pratiche che quando sono arrivata erano a terra in prossimità del corpo, un paio di borse. ADR. Dalle escoriazioni che erano su naso e mani sembrava fosse caduta in avanti. ADR. Il luogo è un parcheggio, aperto, il suolo è asfalto, la ricorrente è caduta sull'asfalto. In ogni caso era sveglia”); il teste ha confermato che ella fosse svegli a e cosciente CP_5
(“Mi ha chiamato la collega dicendomi di essere stata chiamata perché era a terra, era caduta. ADR. CP_4 Pt_1
Mi sembra che la mi disse che l'aveva chiamata direttamente . Siamo quindi scesi, c'era lei per terra, CP_4 Pt_1 aveva il viso tumefatto, c'era anche un po' di sangue, le abbiamo chiesto cosa fosse successo e ci disse di essere inciampata.
C'erano i carabinieri vicino. […] La comunque era sveglia, cosciente, parlavamo. ADR. A parte il viso Pt_1 tumefatto non ricordo altro, ma lei diceva che aveva dolore, aveva battuto, ma non ricordo altro, era vestita.”).
21. A fronte delle contrastanti risultanze istruttorie in atti, è stata disposta CTU al fine di appurare se, in applicazione dell'ordinario criterio civilistico di accertamento del nesso causale del più probabile che non, dalla documentazione in atti e dai verbali delle testimonianze assunte sia possibile, in base ad una valutazione tecnica medico-legale, affermare che la caduta sia dovuta ad un “episodio sincopale” o ad analogo.
22. Il consulente ha rilevato che, in occasione del primo accesso al p.s., in data 29.4.2019,
“l'obiettività neurologica e i parametri cardiorespiratori risultavano sostanzialmente nei limiti della norma e non venivano riportati elementi oggettivi suggestivi di una dinamica secondaria a eventuale episodio lipotimico, né richiesti ulteriori accertamenti clinico-strumentali specifici”, e che dalla documentazione del successivo 9.5.2029 emerge un
“peggioramento di sintomatologia post-traumatica occorsa in data 29.04 u.s. a seguito di episodio sincopale con caduta a terra, non preceduto né seguito da sintomatologia neurologica”. Il consulente, con riguardo all'asserito malore di cui al referto del 9.5.2019, riferisce: “Tale ultima ricostruzione catamnestica della causa dell'evento lesivo di cui trattasi, pertanto, è da ritenersi meno verosimile rispetto alle modalità di accadimento ricostruite nell'immediatezza del fatto e confermate in occasione degli accessi a strutture sanitarie verificatisi nei giorni successivi al fatto stesso, che indicavano esplicitamente una caduta accidentale non correlata ad altro malore”, concludendo che “l'evento traumatico occorso alla periziata in data 29.04.2019 è da ritenersi di natura infortunistica accidentale e non è possibile, con ragionevole certezza, ricondurlo ad uno stato sincopale o ad un malore”.
23. La relazione peritale, a fronte dei richiesti chiarimenti, risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
24. Accertata la natura di evento accidentale con riferimento alla caduta del 29.4.2019, è possibile qualificare la stessa come infortunio in base alle argomentazioni già esposte ai punti da 9 a 15 della motivazione.
25. Quanto alla valutazione dei postumi residuati, a causa di tale infortunio, in capo alla ricorrente, il consulente ha riportato lesioni produttive di una menomazione della integrità psico-fisica tali da concretizzare un danno biologico permanente nella misura del 6%.
26. Ne consegue il diritto della ricorrente a percepire il relativo indennizzo.
27. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2249/2021 r.g.:
- Accerta che l'infortunio in itinere accorso in data 29.4.2019 alla ricorrente è determinato da causa violenta e comporta una menomazione permanete della capacità lavorativa nella misura del 6%; CP_
- per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spettanze ad ella dovute per legge in conseguenza del grado di indennizzabilità come sopra accertato;
CP_
- condanna l' a controparte le spese del presente giudizio, quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 25.2.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni