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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/03/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02- Sezione Seconda Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo, all'esito della scadenza del termine di deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429
c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 23.2.2024 al N° di R.G.A.C. 2307/2024, promossa da
, in qualità di amministratrice p.t. della Parte_1 Parte_2
a socio unico durata in carica fino al 1.7.2017, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Federico VINCENTI e dall'Avv. Valentina CENTI, anche disgiuntamente tra loro
-Opponente- contro in persona Controparte_1 del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano
GORGONI
-Opposto-
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione emessa da CP_1
Conclusioni
Per l'Opponente: Voglia il Tribunale annullare e/o dichiarare nullo l'atto di ordinanza ingiunzione impugnato;
in caso di rigetto si chiede che il Tribunale voglia applicare la sanzione nella misura minima ex art. 11 legge 689/1989; con vittoria di spese di lite.
Per l'Opposto: Voglia il Tribunale dichiarare il difetto funzionale del giudice adito in favore del Giudice del Lavoro, ovvero dichiarare l'inammissibilità della domanda per tardività e, in subordine nel merito, rigettare oil ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia;
con vittoria di spese di lite.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
nella qualità sopra indicata, viene notificata in data 24.1.2024 Parte_1 dell'Ordinanza Ingiunzione nr. OI-001439738 emessa da (prot. CP_1 CP_1 3090.22/12/2023.0102139 relativo ad atto di accertamento CP_1
3090.29/10/2018.180058617 del 29.10.2018 riferito all'anno 2017) portante l'importo di euro 5.411,72, quale sanzione comminatale per la violazione dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori (di cui all'art. 2 comma 1 bis del D.L. 12.9.1983 n. 463, conv. con mod. in legge 11.11.1983 nr. 638, come sostituito dall'art. 3 comma 6 del D.lgs. 15.1.2016 nr. 8) per i mesi di gennaio (importo omesso euro 598), febbraio (importo omesso euro 576), marzo (importo omesso euro 636), aprile (import omesso euro 630), (importo omesso 601), luglio (importo omesso 433 Pt_3 euro), Agosto (import omesso euro 433), novembre (import omesso euro 480) del 2017, per un totale di quote non versate di euro 4.387,00.
Avverso tale ordinanza, i oppone assumendo che: Pt_1
a) dal 1.7.2017 non è più l'amministratrice e legale rappresentante p.t. della società
(della quale non era nemmeno socia), per cui non avrebbe Parte_2 ricevuto gli atti di accertamento che sono stati posti alla base dell'ordinanza; fa presente di essere stata amministratrice soltanto per i primi sei mesi del 2017 e che non le potrebbero essere contestate le condotte omissive per cui si provvede;
b) il credito è prescritto, essendo trascorsi 5 anni dall'accertamento della violazione alla notifica dell'ordinanza ingiunzione ex art. 28 della legge nr. 689/1981, termine mai interrotto.
Con decreto inaudita altera parte del 4 marzo 2024 è stata sospesa l'esecutività dell'O.I..
Si è costituito in giudizio in data 7 giugno 2024 l' Controparte_1
eccependo l'incompetenza funzionale del Giudice Ordinario in
[...] favore del Giudice del Lavoro (trattandosi di crediti e chiedendo, nel merito, il rigetto CP_1 del ricorso, facendo presente che parte opponente non avrebbe provato documentalmente la cessazione dalla carica di amministratrice al momento della maturazione del credito da parte così come la prescrizione avrebbe cominciato a decorrere non dall'accertamento ma CP_1 dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero, trattandosi di fatti originariamente rilevanti sul piano penale ed oggi meramente civilistico, dall'interruzione della prescrizione effettuata con la notifica dell'atto di accertamento, restando sospesa durante i tre mesi concessi per effettuare il pagamento delle ritenute e poi dal 23.2.2020 al
31.5.2020 ai sensi dell'art. 103 comma 6 bis della legge 24.4.2020 nr. 27.
L' ha prodotto agli atti la cartolina di ricevimento della notifica della diffida nota CP_1 del 29.10.2018 sulla quale è indicata la data di notifica del 21.11.2018 ed il nominativo CP_1 della ricorrente come soggetto che ebbe a ricevere la consegna del plico postale.
Rilevata, con ordinanza del 26.6.2024, la propria competenza funzionale, essendo il
Giudice civile quello che - anche per effetto delle Tabelle di Organizzazione degli Affari civili del Tribunale di Firenze 2020/2023 – deve accertare la sussistenza di un illecito nel
2 rapporto tra P.A. e privato e la legittimità della Sanzione applicata, è stata poi fissata l'udienza (cartolare) del 20.3.2025 per l'emissione della sentenza.
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L'art. 14 della legge n. 689/1981 dispone: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa….”.
Nel sistema della legge n. 689 del 1981 è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione perchè è ad essa che è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
L'obbligazione solidale della persona giuridica - come della società o dell'ente privo di personalità giuridica prevista dall'art. 6 della I. n. 689 del 1981 – è, invece, autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
Pertanto, la P.A. dovrà procedere alla notifica dell'atto di accertamento sia nei riguardi dell'autore del fatto che nei confronti del legale rappresentante della società nell'ambito della quale l'autore ha operato.
La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, infatti, a norma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, un'autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione.
Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. Nr.
17701 del 2016).
Laddove la persona fisica che successivamente alla commissione dell'illecito cessi dall'essere anche legale rappresentante della società rimane pur sempre l'autore del fatto degli effetti del quale è tenuto a rispondere.
Nel caso di specie, dalla visura storica camerale prodotta nel fascicolo di parte ricorrente emerge che dal 13.11.2014 al 1.7.2017 l'amministratrice unica della società
a socio unico è stata che, in quanto tale e Parte_2 Parte_1 con riferimento all'omesso versamento delle ritenute previdenziali dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, Aprile e Maggio del 2017, è da ritenere il soggetto “trasgressore” o “autore” della violazione di legge in oggetto;
deve invece escludersi che ia responsabile Pt_1 dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per i mesi di luglio,
3 Agosto e novembre del 2017, non essendo stata più la legale rappresentante della società dal
1.7.2017.
Mette conto rilevare che l'obbligo di versamento delle ritenute del datore di Lavoro scatta dal 16° giorno successivo della fine del mese precedente. imane, pur sempre, autrice della condotta illecita per le mensilità sopra Pt_1 indicate anche se ha dismesso dal 1.7.2017 la qualifica di amministratrice unica.
Pertanto, la notifica dell'atto di accertamento effettuata nelle mani di Parte_1
in data 21.11.2018 è valida e ha prodotto l'interruzione del periodo prescrizionale
[...] quinquennale fino al 21.11.2023.
Poichè occorre tener conto della sospensione di tre mesi (per consentire alla destinataria della diffida di provvedere al pagamento) e di quanto disposto dal Decreto legge
“Cura Italia” n. 18/2020 convertito in legge nr. 27 del 24.4.2020 (v. anche Circolare CP_1
126 del 10.8.2021), il termine ultimo di prescrizione del 21.11.2023 è stato posticipato al
Maggio 2024, ampiamente rispettato dall'O.I. impugnata (peraltro compulsata dalla Circolare nr. 32/2022) perchè notificata il 24.1.2024. CP_1
Tale notifica non è invece valida (poichè alla data del 21.11.2018 l'amministratore unico della società era nei confronti della persona giuridica, nei riguardi della CP_2 quale l'obbligazione solidale è CP_3
Circa la sussistenza dell'illecito (tenuto conto dell'onere probatorio incombente su parte opposta, dell'art. 2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, dell'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti v. Cass. Sezioni Unite nr. 20930 del 2009), non vi sono dubbi di sorta.
Tuttavia, l'importo calcolato come sanzione nell'ordinanza ingunzione non è corretto, sia perchè la condotta rilevante ai fini di legge deve individuarsi in un numero di mesi inferiore a quelli di cui all'ordinanza sia perchè l'art. 23 del D.L.48/2023 ha modificato l'art. 2 , comma 1-bis, del DL 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla Legge 11 novembre
1983 n. 638, che prevedeva, in seguito alla depenalizzazione del reato di appropriazione indebita, in caso di omesso versamento di importi trattenuti al lavoratore entro 10.000 euro,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo variabile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro, a prescindere dall'importo della contribuzione non versata.
Di tal modo se l'importo omesso non supera i 10.000 € annui, la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro è sostituita con quella “ da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso “ .
4 In concreto, nel caso in esame a omesso il versamento della somma Pt_1 complessiva di euro 3041, per cui la sanzione viene calcolata in una volta e mezzo tale importo, ovvero nell'importo di euro 4.566.
L'attuale impianto sanzionatorio prevede dunque che la violazione dell'omesso versamento di ritenute previdenziali sia punito con :
1. sanzione penale, nel caso in cui l'omesso versamento ammonti a più di 10 mila euro annui, con la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro;
2. sanzione amministrativa, nel caso in cui l'omesso versamento non superi 10 mila euro annui, con una sanzione pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso [ da 10 mila e 50 mila euro nella previgente normativa ] ;
Le spese processuali possono essere compensate attesi i numerosi interventi del legislatore in correzione di quanto originariamente disposto nella determinazione della sanzione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione 2^ civile, definitivamente pronunciando, annullando l'ordinanza ingiunzione opposta nr. OI-001439738 notificata all'opponente il
24.1.2024, ritenuta la sussistenza dell'illecito contestato con riferimento ai mesi dal gennaio al maggio del 2017 e, rideterminata la sanzione ivi calcolata, condanna Parte_1 al pagamento in favore dell' Controparte_1
– dell'importo di euro 4.566.
[...]
Le spese processuali vengono integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 28 marzo 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
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