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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 15 gennaio 2025
Il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno 2025, alle ore 14,30, è data lettura in
udienza della decisione che, scritta su sette facciate, costituisce parte integrante del
presente verbale ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 18519 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile per revocazione giudizio di appello iscritto al n. 18519 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discusso ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc alla udienza del 15 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate al termine della discussione e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliata in Roma, viale Parte_1 C.F._1
Giulio Cesare n. 118, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Polinari che la rappresenta e difende come da procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione introdotto telematicamente.
RICORRENTE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf nella qualità di erede di Parte_2 C.F._2 Per_1
, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 38 presso lo studio
[...]
dell'avv. Emilia Maria D'Ascoli che lo rappresenta e difende giunta procura alle liti conferita su foglio allegato alla memoria di costituzione depositata telematicamente
RESISTENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: revocazione avverso sentenza del tribunale di Roma 7816/2012 in materia di risarcimento del danno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza regolarmente notificato la attrice ha proposto revocazione ex articolo 395, primo comma n. 2, in quanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza 7816/2012 le prove dedotte nel giudizio sono state riconosciute false ed ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria all'epoca proposta nei suoi confronti da . Controparte_2
Ha premesso che la vicenda trovava origine in alterco con lesioni oggetto di denunzia-
querela reciproche che si erano concluse con la assoluzione della in appello Pt_2
dall'unico capo di imputazione per il quale era stata condannata essendo stata riconosciuta nei suoi confronti la scriminante della legittima difesa mentre la odierna ricorrente era stata condannata per i reati di lesioni, danneggiamento semplice e minacce alla pena di euro 600
di multa oltre alla condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti della Pt_2
costituitasi parte civile, danni da determinarsi in separato giudizio, sentenza passata in giudicato.
RGAC 18519 ANNO 2023 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La aveva introdotto la azione civile per la determinazione e quantificazione del Pt_2
danno subito per effetto del fatto accertato mediante la condanna generica passata in giudicato e nel corso del giudizio era stata espletata una consulenza tecnico medico legale nella quale il CTU aveva riconosciuto la presenza di un 3% di danno biologico olte al riconoscimento di un periodo di incapacità biologica temporanea e il giudizio di era concluso con la condanna della odierna ricorrente al risarcimento dei danni in favore della nella misura di euro 15.900 oltre ad interessi e rimborso delle spese di dite. Pt_2
Avverso tale sentenza la aveva proposto appello che era stato interrotto a seguito Pt_1
della morte della e poi dichiarato estinto in quanto non ritualmente effettuata la Pt_2
riassunzione del giudizio stesso, sia per quanto riguarda le modalità di notifica della riassunzione eseguita presso la residenza della de cuius agli eredi impersonalmente malgrado fosse passato ben più di un anno dal decesso della stessa e notificando la sola istanza di riassunzione senza alcun elemento in relazione al petitum ed alla causa petendi malgrado i soggetti evocati in giudizio fossero estranei al giudizio da riassumere.
Per effetto della estinzione del giudizio era passata in giudicato la sentenza del Tribunale di
Roma 7816/2012.
A sostegno della revocazione proposta ha dedotto che la valutazione operata dal CTU era erronea in quanto negli atti del giudizio non erano presenti certificazioni sanitarie a sostegno della disturbo psichiatrico (sindrome depressiva) posto a base del dannp biologico riconosciuto in relazione a fatti avvenuto nel 1999, considerando che il referto del
Pronto Soccorso non era dstato emesso dall'Ospedale più vicino la luogo del litigio.
Ha dedotto, inoltre che il giudice di primo grado a seguito della condanna generica non avesse accertato la esistenza di danni risarcibili malgrado nel procedimento penale fosse stata riconosciuta solo la esistenza di percosse in conseguenza della aggressione della
, non fosse stata depositata documentazione medica in relazione alla esistenza ed Pt_1
RGAC 18519 ANNO 2023 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
alla cura della sindrome depressiva insorta e che non fosse stata richiesta in tale sede la effettuazione di una consulenza tecnica medio legale per valutare i postumi.
Ritenendo che le prove sulla base delle quali fosse stata accertata la esistenza di un danno risarcibile e la misura dello stesso, ha introdotto il presente giudizio con il quale ha chiesto la revocazione della sentenza sulla base dell'articolo 395, primo comma, n. 2 cpc, vale a dire se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
Si è costituito deducendo la infondatezza della ragione di revocazione Parte_2
dedotta in quanto il n. 2 dell'articolo 395 cpc presupponeva che la falsità delle prove fosse stata accertata con sentenza passata in giudicata, circostanza neppure allegata dalla ricorrente, o che siano state riconosciute tali dalla parte nei cui confronti sono state utili,
circostanza anche questa non allegata.
Il ricorso si limitava, peraltro genericamente a contestare la valutazione operata dal CTU,
senza che risulti introdotto un giudizio diretto ad accertare l'eventuale falso in perizia, e dal giudice che ha ritenuto provato la esistenza di danni conseguenti al fatto lesivo accertato penalmente ed ha operato la quantificazione dello stesso in misura non condivisa dalla ricorrente.
Ha chiesto la condanna della ricorrente per lite temeraria.
Nel corso del giudizio, come emerge anche dalla memoria conclusionale depositata dalla ricorrente, nulla è stato dedotto in relazione all'avvenuto accertamento della falsità delle prove e degli elementi utilizzati dal giudice per affermare la esistenza di un danno risarcibile e per procedere alla quantificazione dello stesso.
La causa è stata, quindi, decisa alla udienza del 15 gennaio 2025 all'esito della discussione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate dalle parti.
RGAC 18519 ANNO 2023 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha introdotto la revocazione ai sensi dell'articolo 3935, co,,a1, n. 2 che prevede se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
I presupposti di tale ipotesi di revocazione sono, quindi, l'avvenuto accertamento, con sentenza passata in giudicato, dopo la pronunzia della sentenza d prove utilizzate nel giudizio per giungere alla decisione, oppure anche prima della pronunzia della sentenza ove la parte ne sia venuta a conoscenza successivamente ed in caso che la parte a cui favore sano state utilizzate le prove abbia riconosciuto la falsità della stesse.
Nel caso di specie parte ricorrente non ha neppure allegato la esistenza di tali presupposti essendosi limitato ad una contestazione delle prove acquisite nel giudizio o a contestare la valutazione operata dal CTU in relazione alla presenza di un danno biologico conseguente alla lite , senza aver proposto ed ottenuto una sentenza passata in giudicato in cui sia stata accertata la falsità in perizia.
Infatti la corte di cassazione ha riaffermato che la prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2
c.p.c., consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero la cui falsità sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata dal giudice, ma non la deposizione riconosciuta falsa o reticente dal testimone (Cass. Sez. III, 24 gennaio 2020, n.
1590), confermando che l'art. 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell'istanza di revocazione, che si sia giudicato in base a prove “dichiarate false”, postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale)
anteriormente alla proposizione di detta istanza, sicché la stessa è inammissibile ove
RGAC 18519 ANNO 2023 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
fondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione. (Cass. Sez.
III, 30 novembre 2017, n. 28653)
In realtà le ragioni di revocazione consistono in censure in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado da proporre mediante appello, appello che la parte aveva introdotto ma che è stato dichiarato estinto a causa di una non rituale riassunzione dello stesso a seguito della interruzione.
Deve, pertanto, essere respinta la richiesta di revocazione della sentenza 7816/2012 del
Tribunale di Roma.
Deve essere accolta la domanda diretta all'accertamento della lite temeraria e la condanna al relativo risarcimento del danno.
E' già stato posto in evidenza che la revocazione è stata introdotta sul presupposto della accertata falsità della prove utilizzate a sostegno della sentenza 7816/2012, che nessuna sentenza risulta essere passata in giudicato in relazione ad un simile accertamento, non esseno stata allegata neppure la proposizione di giudizi diretti ad accertare tale falsità,
mentre i motivi posti a base della revocazione erano mere contestazione della motivazione posta a base della sentenza 7816/2012 censure che al massimo potevano essere dedotti come motivi di appello, appello estinto per una non rituale riassunzione del giudizio di appello proposto, a seguito della dichiarata interruzione.
La domanda introdotta deve essere qualificata come temeraria.
A titolo di risarcimento ritiene il giudicante di dover riconoscere l'importo di euro 5.000
determinato sulla base degli onorari di giudizio riconosciuti sulla base della interpretazione fornita dalla corte di cassazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
RGAC 18519 ANNO 2023 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
P Q M
Il Tribunale di Roma definitivamente provvedendo rigetta la domanda di revocazione
proposta nei confronti della sentenza del tribunale di Roma Parte_1
7816/2012.
accoglie la domanda di lite temeraria proposta dal convenuto PE e Pt_2
per l'effetto condanna a pagare a la somma di CP_3 Parte_2
euro 5.000.
Condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Parte_2
giudizio, spese che liquida in euro 5.000, di cui euro 5.000 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del
15%.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025 mediante lettura in udienza della decisione che,
scritta su sette facciate, costituisce parte integrante del verbale di udienza ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 18519 ANNO 2023 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
Il giorno 15 del mese di gennaio dell'anno 2025, alle ore 14,30, è data lettura in
udienza della decisione che, scritta su sette facciate, costituisce parte integrante del
presente verbale ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 18519 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile per revocazione giudizio di appello iscritto al n. 18519 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discusso ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc alla udienza del 15 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate al termine della discussione e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliata in Roma, viale Parte_1 C.F._1
Giulio Cesare n. 118, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Polinari che la rappresenta e difende come da procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazione introdotto telematicamente.
RICORRENTE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf nella qualità di erede di Parte_2 C.F._2 Per_1
, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 38 presso lo studio
[...]
dell'avv. Emilia Maria D'Ascoli che lo rappresenta e difende giunta procura alle liti conferita su foglio allegato alla memoria di costituzione depositata telematicamente
RESISTENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: revocazione avverso sentenza del tribunale di Roma 7816/2012 in materia di risarcimento del danno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza regolarmente notificato la attrice ha proposto revocazione ex articolo 395, primo comma n. 2, in quanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza 7816/2012 le prove dedotte nel giudizio sono state riconosciute false ed ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria all'epoca proposta nei suoi confronti da . Controparte_2
Ha premesso che la vicenda trovava origine in alterco con lesioni oggetto di denunzia-
querela reciproche che si erano concluse con la assoluzione della in appello Pt_2
dall'unico capo di imputazione per il quale era stata condannata essendo stata riconosciuta nei suoi confronti la scriminante della legittima difesa mentre la odierna ricorrente era stata condannata per i reati di lesioni, danneggiamento semplice e minacce alla pena di euro 600
di multa oltre alla condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti della Pt_2
costituitasi parte civile, danni da determinarsi in separato giudizio, sentenza passata in giudicato.
RGAC 18519 ANNO 2023 Pag. 2 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
La aveva introdotto la azione civile per la determinazione e quantificazione del Pt_2
danno subito per effetto del fatto accertato mediante la condanna generica passata in giudicato e nel corso del giudizio era stata espletata una consulenza tecnico medico legale nella quale il CTU aveva riconosciuto la presenza di un 3% di danno biologico olte al riconoscimento di un periodo di incapacità biologica temporanea e il giudizio di era concluso con la condanna della odierna ricorrente al risarcimento dei danni in favore della nella misura di euro 15.900 oltre ad interessi e rimborso delle spese di dite. Pt_2
Avverso tale sentenza la aveva proposto appello che era stato interrotto a seguito Pt_1
della morte della e poi dichiarato estinto in quanto non ritualmente effettuata la Pt_2
riassunzione del giudizio stesso, sia per quanto riguarda le modalità di notifica della riassunzione eseguita presso la residenza della de cuius agli eredi impersonalmente malgrado fosse passato ben più di un anno dal decesso della stessa e notificando la sola istanza di riassunzione senza alcun elemento in relazione al petitum ed alla causa petendi malgrado i soggetti evocati in giudizio fossero estranei al giudizio da riassumere.
Per effetto della estinzione del giudizio era passata in giudicato la sentenza del Tribunale di
Roma 7816/2012.
A sostegno della revocazione proposta ha dedotto che la valutazione operata dal CTU era erronea in quanto negli atti del giudizio non erano presenti certificazioni sanitarie a sostegno della disturbo psichiatrico (sindrome depressiva) posto a base del dannp biologico riconosciuto in relazione a fatti avvenuto nel 1999, considerando che il referto del
Pronto Soccorso non era dstato emesso dall'Ospedale più vicino la luogo del litigio.
Ha dedotto, inoltre che il giudice di primo grado a seguito della condanna generica non avesse accertato la esistenza di danni risarcibili malgrado nel procedimento penale fosse stata riconosciuta solo la esistenza di percosse in conseguenza della aggressione della
, non fosse stata depositata documentazione medica in relazione alla esistenza ed Pt_1
RGAC 18519 ANNO 2023 Pag. 3 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
alla cura della sindrome depressiva insorta e che non fosse stata richiesta in tale sede la effettuazione di una consulenza tecnica medio legale per valutare i postumi.
Ritenendo che le prove sulla base delle quali fosse stata accertata la esistenza di un danno risarcibile e la misura dello stesso, ha introdotto il presente giudizio con il quale ha chiesto la revocazione della sentenza sulla base dell'articolo 395, primo comma, n. 2 cpc, vale a dire se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
Si è costituito deducendo la infondatezza della ragione di revocazione Parte_2
dedotta in quanto il n. 2 dell'articolo 395 cpc presupponeva che la falsità delle prove fosse stata accertata con sentenza passata in giudicata, circostanza neppure allegata dalla ricorrente, o che siano state riconosciute tali dalla parte nei cui confronti sono state utili,
circostanza anche questa non allegata.
Il ricorso si limitava, peraltro genericamente a contestare la valutazione operata dal CTU,
senza che risulti introdotto un giudizio diretto ad accertare l'eventuale falso in perizia, e dal giudice che ha ritenuto provato la esistenza di danni conseguenti al fatto lesivo accertato penalmente ed ha operato la quantificazione dello stesso in misura non condivisa dalla ricorrente.
Ha chiesto la condanna della ricorrente per lite temeraria.
Nel corso del giudizio, come emerge anche dalla memoria conclusionale depositata dalla ricorrente, nulla è stato dedotto in relazione all'avvenuto accertamento della falsità delle prove e degli elementi utilizzati dal giudice per affermare la esistenza di un danno risarcibile e per procedere alla quantificazione dello stesso.
La causa è stata, quindi, decisa alla udienza del 15 gennaio 2025 all'esito della discussione ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate dalle parti.
RGAC 18519 ANNO 2023 Pag. 4 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha introdotto la revocazione ai sensi dell'articolo 3935, co,,a1, n. 2 che prevede se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
I presupposti di tale ipotesi di revocazione sono, quindi, l'avvenuto accertamento, con sentenza passata in giudicato, dopo la pronunzia della sentenza d prove utilizzate nel giudizio per giungere alla decisione, oppure anche prima della pronunzia della sentenza ove la parte ne sia venuta a conoscenza successivamente ed in caso che la parte a cui favore sano state utilizzate le prove abbia riconosciuto la falsità della stesse.
Nel caso di specie parte ricorrente non ha neppure allegato la esistenza di tali presupposti essendosi limitato ad una contestazione delle prove acquisite nel giudizio o a contestare la valutazione operata dal CTU in relazione alla presenza di un danno biologico conseguente alla lite , senza aver proposto ed ottenuto una sentenza passata in giudicato in cui sia stata accertata la falsità in perizia.
Infatti la corte di cassazione ha riaffermato che la prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2
c.p.c., consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero la cui falsità sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata dal giudice, ma non la deposizione riconosciuta falsa o reticente dal testimone (Cass. Sez. III, 24 gennaio 2020, n.
1590), confermando che l'art. 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell'istanza di revocazione, che si sia giudicato in base a prove “dichiarate false”, postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale)
anteriormente alla proposizione di detta istanza, sicché la stessa è inammissibile ove
RGAC 18519 ANNO 2023 Pag. 5 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
fondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione. (Cass. Sez.
III, 30 novembre 2017, n. 28653)
In realtà le ragioni di revocazione consistono in censure in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado da proporre mediante appello, appello che la parte aveva introdotto ma che è stato dichiarato estinto a causa di una non rituale riassunzione dello stesso a seguito della interruzione.
Deve, pertanto, essere respinta la richiesta di revocazione della sentenza 7816/2012 del
Tribunale di Roma.
Deve essere accolta la domanda diretta all'accertamento della lite temeraria e la condanna al relativo risarcimento del danno.
E' già stato posto in evidenza che la revocazione è stata introdotta sul presupposto della accertata falsità della prove utilizzate a sostegno della sentenza 7816/2012, che nessuna sentenza risulta essere passata in giudicato in relazione ad un simile accertamento, non esseno stata allegata neppure la proposizione di giudizi diretti ad accertare tale falsità,
mentre i motivi posti a base della revocazione erano mere contestazione della motivazione posta a base della sentenza 7816/2012 censure che al massimo potevano essere dedotti come motivi di appello, appello estinto per una non rituale riassunzione del giudizio di appello proposto, a seguito della dichiarata interruzione.
La domanda introdotta deve essere qualificata come temeraria.
A titolo di risarcimento ritiene il giudicante di dover riconoscere l'importo di euro 5.000
determinato sulla base degli onorari di giudizio riconosciuti sulla base della interpretazione fornita dalla corte di cassazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
RGAC 18519 ANNO 2023 Pag. 6 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
P Q M
Il Tribunale di Roma definitivamente provvedendo rigetta la domanda di revocazione
proposta nei confronti della sentenza del tribunale di Roma Parte_1
7816/2012.
accoglie la domanda di lite temeraria proposta dal convenuto PE e Pt_2
per l'effetto condanna a pagare a la somma di CP_3 Parte_2
euro 5.000.
Condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Parte_2
giudizio, spese che liquida in euro 5.000, di cui euro 5.000 a titolo di onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori di legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del
15%.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025 mediante lettura in udienza della decisione che,
scritta su sette facciate, costituisce parte integrante del verbale di udienza ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 18519 ANNO 2023 Pag. 7 di 7 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale