TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2024, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1055/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CONCETTA LOREDANA Parte_1
ALVARO;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, l'odierna ricorrente, premesso di essere docente alle dipendenze del , di Controparte_1 esserlo stata con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto pagina1 di 5
ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il CP_1 resistente al pagamento del contributo alla formazione di parte ricorrente.
2.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
3.- Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di interesse, sollevata dal per non aver parte ricorrente CP_1 offerto prova di essere attualmente inserita all'interno del sistema scolastico, avendo la docente depositato, unitamente alle note ex art. 127 ter c.p.c., contratti di lavoro a tempo determinato relativi all'anno scolastico in corso.
4.- Ciò detto nel merito si osserva che la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo e che i d.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti di ruolo “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2 DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297
e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre 2016).
4.1.- Si osserva che alcuna giustificazione può sorreggere un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, così come chiarito dalla Corte di Giustizia
Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP
pagina2 di 5
sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale il beneficio CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. (C. 29961/2023) CP_1
La Corte di Cassazione aggiunge, altresì, che l'attribuzione della
Carta è connessa ad una “didattica annuale”, così come evincibile dai primi due commi dell'art. 4 L. 124/1999, trattandosi in entrambi i casi
“di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certa”.
Tenuto conto della finalità del beneficio, cioè quella di fornire durante l'intero anno scolastico uno strumento di formazione al docente, si reputa che il diritto al bonus debba riconoscersi anche a tutte le supplenze che siano equiparabili, sotto il profilo temporale e della continuità didattica, agli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
4.3.- Come chiarito dalla predetta pronuncia, inoltre, la carta docente
“spetta, pur in assenza di domanda” ed indipendentemente dalla circostanza che il docente abbia anticipato la spesa, posto che
“l'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente
pagina3 di 5
disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette CP_1
a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180
c.c.)” (C. 29961/2023).
5.- Nell'ipotesi di specie, le supplenze, ancorché brevi, di parte ricorrente possono essere ricondotte alle ipotesi di cui alla predetta disposizione, dal momento che i contratti di lavoro hanno avuto decorrenza dai mesi di settembre ed ottobre sino alla fine delle attività didattiche, così come documentato con i contratti depositati unitamente all'atto introduttivo.
6.- Posto che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, correttamente parte ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di 500,00 euro tramite la Carta Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
6.1.- Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato indicati da parte ricorrente, il va quindi CP_1 condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
7.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate, in ragione del valore della causa, della limitata attività svolta e della serialità delle questioni trattate, come da dispositivo, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P Q M
pagina4 di 5
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e condanna il
[...]
all'adozione di ogni atto necessario per consentirne Controparte_1 il godimento tramite la Carta Docente;
PONE in capo all'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 22/11/2024
Il giudice
Luca Coppola
pagina5 di 5