TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2993
TAR
Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
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Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Motivo ostativo incentrato sulla presenza di un manufatto abusivo sull'area di installazione

    Il Collegio ritiene dirimente e insuperabile il motivo ostativo relativo alla presenza di un manufatto abusivo e all'illegittimità edilizia ed urbanistica dell'intera area. Il Comune ha precisato che non si tratta solo di una tettoia abusiva ma di un cambio di destinazione d'uso non legittimo urbanisticamente. L'art. 43, comma 4, C.C.E. prevede che l'autorizzazione comprende la valutazione di compatibilità urbanistica ed edilizia.

  • Rigettato
    Motivo ostativo incentrato sulla non conformità dell'intervento con la destinazione d'uso e la normativa urbanistica

    Il Collegio ritiene condivisibile il motivo ostativo. L'area è classificata come Zona di Trasformazione (ZTO AT) n. 6, che richiede un Piano Urbanistico Attuativo. L'installazione dell'antenna precluderebbe lo sviluppo futuro dell'area secondo il PUC. Il principio che le infrastrutture di telecomunicazione possano essere collocate in qualsiasi zona non vale per vincoli urbanistici specifici che imprimono una funzione puntuale all'area.

  • Accolto
    Motivo ostativo incentrato sulla prossimità a zona militare sensibile

    Il Collegio non ritiene condivisibile questo motivo ostativo, in quanto non risulta alcuna norma che vieti l'installazione di S.R.B. in prossimità di Caserme dei Carabinieri.

  • Improcedibile
    Illegittimità dei nuovi provvedimenti in quanto resi in presenza di un procedimento già concluso

    Il Collegio rileva che il provvedimento del 10/01/2025 reitera il diniego del 22/07/2024. Poiché il ricorso principale contro il primo diniego è stato respinto, un eventuale annullamento del secondo provvedimento non avrebbe utilità concreta per la ricorrente, rendendo i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Reiterazione del diniego sulla base delle medesime argomentazioni e integrazione ex post

    La censura è assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Improcedibile
    Violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990 per ignorare le controdeduzioni

    La censura è assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Mancanza di specifiche censure avverso l'ordinanza di demolizione

    I motivi aggiunti relativi all'ordinanza di demolizione sono dichiarati inammissibili in quanto la ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura avverso tale ordinanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2993
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2993
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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