Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Ordinanza cautelare 17 marzo 2025
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02993/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05246/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5246 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CE IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crispano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
La ARna di OS di Vaio & Co. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Camarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento reso dal Comune di Crispano, I Settore Attività produttive e SUAP prot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0092306del 22.7.2024, comunicato in pari data alla ricorrente, di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea e comunicazione dei termini, ai sensi dell’art. 14, comma 2, e art. 14-bis della l. 241-1990, con la quale è stata rigettata l’istanza ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 inoltrata dalla ricorrente in uno alla società Wind Tre S.p.A.;
- del verbale della Conferenza dei servizi avente ad oggetto autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore 20 W, convocata in data 29.05.2024 e redatto durante lo svolgimento della stessa l’8.7.2024;
- del parere negativo all’istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 reso dal V Settore Programmazione e Pianificazione Urbanistica del Comune di Crispano del 30.5.2024, comunicato alla ricorrente il 14.6.2024;
- ove occorra e per quanto d’interesse, del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Crispano nella parte in cui si pone in contrasto con l’intervento di cui all’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 inoltrata dalla ricorrente e delle Norme Tecniche di attuazione del Comune di Crispano, in particolare l’art. 20 NTA citato nel parere di cui al doc. 2;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da CE IA S.p.A. il 12/02/2025 e depositati in giudizio il 24/02/2025:
- del provvedimento del 10.01.2025 reso dal responsabile del I Settore – Attività produttive e Suap, del Comune di Crispano, avente ad oggetto: “Autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore a 20 W. Comunicazione all’ARPAC. CONCLUSIONE NEGATIVA DEL PROCEDIMENTO E DIVIETO DI PROSECUZIONE”, trasmesso a mezzo pec con nota SUAP, prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0005346 del 10/01/2025;
- della comunicazione motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 0172862/17-12-2024 del 17 dicembre 2024 reso dal responsabile del I Settore – Attività produttive e Suap, del Comune di Crispano;
- per la parte di interesse, dell’Ordinanza di demolizione n. 7 del 25 novembre 2024, resa dal Responsabile del V Settore del Comune di Crispano, allegata alla predetta comunicazione dei motivi ostativi;
- del parere negativo all’istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 reso dal V Settore Programmazione e Pianificazione Urbanistica del Comune di Crispano del 30.5.2024, comunicato alla ricorrente il 14.6.2024;
- ove occorra e per quanto d’interesse, del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Crispano nella parte in cui si pone in contrasto con l’intervento di cui all’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 inoltrata dalla ricorrente e delle Norme Tecniche di attuazione del Comune di Crispano, in particolare l’art. 20 NTA citato nel parere di cui al doc. 2;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto;
nonché per l’annullamento degli atti già impugnati con ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, di La ARna di OS di Vaio & Co. S.n.c. e del Comune di Crispano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa NN AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 16/10/2025 e depositato in giudizio il 25/10/2025, impugna il provvedimento reso dal Comune di Crispano, I Settore Attività produttive e SUAP prot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0092306 del 22/7/2024, comunicato in pari data alla ricorrente, recante in oggetto “ Autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore a 20 W Comunicazione all’ARPAC. CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ SIMULTANEA E COMUNICAZIONE DEI TERMINI, AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 2 E ART. 14-BIS DELLA L. 241-1990 ”, con il quale è stata adottata, in base al comma 7 dell’art. 14- ter della legge n.241/1990, la determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi indetta a seguito dell’istanza del 24/05/2024, inoltrata dalla ricorrente in uno alla società Wind Tre S.p.A. ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, relativa all’installazione di infrastruttura per telecomunicazioni di proprietà EL IA S.p.A. e a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A. di altezza pari a 33m in terreno privato di proprietà della Golden di MA di RD e Co. s.n.c.; il verbale della Conferenza dei servizi avente ad oggetto autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore 20 W, convocata in data 29/05/2024, e redatto durante lo svolgimento della stessa l’8/7/2024; il parere negativo alla predetta istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 reso dal V Settore Programmazione e Pianificazione Urbanistica del Comune di Crispano del 30/5/2024, comunicato alla ricorrente il 14/6/2024; ove occorra e per quanto d’interesse, il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Crispano nella parte in cui si pone in contrasto con l’intervento di cui all’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 inoltrata dalla ricorrente e le Norme Tecniche di attuazione del Comune di Crispano, in particolare l’art. 20 NTA citato nel predetto parere negativo del 30/05/2024; ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, 44 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, 7, 10 bis e 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione: violazione del principio di buon andamento ed efficienza dell’agere amministrativo. Eccesso di potere: irragionevolezza e arbitrarietà manifesta. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Errata e/o omessa valutazione degli elementi di fatto. Violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e cittadino.
II. Sotto altro profilo.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, 44 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, 7, 10 bis e 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione: violazione del principio di buon andamento ed efficienza dell’agere amministrativo. Eccesso di potere: irragionevolezza e arbitrarietà manifesta. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Errata e/o omessa valutazione degli elementi di fatto. Violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e cittadino.
Il 29/10/2024, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno si sono costituiti in giudizio con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, per resistere al ricorso, depositando all’uopo un atto di costituzione formale.
Il 31/10/2024, la Società ricorrente, in vista della Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2024, ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
Il 05/11/2024, si è costituita in giudizio la Società controinteressata La ARna di OS Di Vaio & Co. s.n.c., nella sua qualità di proprietaria di suoli contigui alla particella oggetto di ricorso, compresi tra Via Aldo Moro e Via Cardito e riportati nel C.T. al Fogio 3 Part.lle 1360, 1361, 1362, 1363 e 1364, depositando all’uopo una memoria di costituzione, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
Ad esito della Camera di Consiglio del 06/11/2024, questa Sezione, con ordinanza n. 2274 dell’08/11/2024, ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 luglio 2025, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che le questioni oggetto del presente giudizio necessitino di adeguato approfondimento nella opportuna sede di merito;
Considerato che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte da una celere fissazione della udienza di discussion e;”.
L’08/11/2024, si è costituito in giudizio il Comune di Crispano, depositando all’uopo una memoria di costituzione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti notificati il 12/02/2025 e depositati in giudizio il 24/02/2025, la Società ricorrente impugna il provvedimento del 10/01/2025 reso dal responsabile del I Settore – Attività produttive e Suap, del Comune di Crispano, avente ad oggetto: “Autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore a 20 W. Comunicazione all’ARPAC. CONCLUSIONE NEGATIVA DEL PROCEDIMENTO E DIVIETO DI PROSECUZIONE”, trasmesso a mezzo p.e.c. con nota SUAP, prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0005346 del 10/01/2025, con il quale “ DATO ATTO CHE la Conferenza dei Servizi si è conclusa negativamente con trasmissione del verbale all’istante e ai partecipanti convocati alla conferenza in data 22.07.2024 n. prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 0092306/22-07-2024 con sospensione del procedimento ”, ha determinato “ l’archiviazione con esito negativo dell’istanza di installazione d’infrastruttura per telecomunicazioni di proprietà EL IA S.p.A. e a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A. di altezza pari a 33m in terreno privato di proprietà della Golden di MA di RD e Co. s.n.c locato in Via Aldo Moro, snc, Crispano (NA) ” ed ha ordinato “ per i motivi indicati in premessa, il divieto di persecuzione dell’attività indicata e di rimozione degli eventuali dannosi di essa, con il caso di inottemperanza, si procederà ai sensi della normativa vigente ”; la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 0172862/17-12-2024 del 17 dicembre 2024 reso dal responsabile del I Settore – Attività produttive e Suap, del Comune di Crispano; per la parte di interesse, l’Ordinanza di demolizione n. 7 del 25 novembre 2024, resa dal Responsabile del V Settore del Comune di Crispano, allegata alla predetta comunicazione dei motivi ostativi; il parere negativo all’istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 reso dal V Settore Programmazione e Pianificazione Urbanistica del Comune di Crispano del 30.5.2024, comunicato alla ricorrente il 14/06/2024; ove occorra e per quanto d’interesse, il Piano Urbanistico Comunale del Comune di Crispano nella parte in cui si pone in contrasto con l’intervento di cui all’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 inoltrata dalla ricorrente e delle Norme Tecniche di attuazione del Comune di Crispano, in particolare l’art. 20 NTA citato nel predetto parere negativo del 30/05/2024; nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti, deduce le seguenti censure:
I. Violazione dell’art. 2, 14 e ss della L. 241 del 1990. Violazione dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003. Eccesso di potere: arbitrarietà, sviamento. Violazione dei principi di trasparenza e correttezza dell’agere amministrativo.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, 44 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, 7, 10 bis e 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione: violazione del principio di buon andamento ed efficienza dell’agere amministrativo. Eccesso di potere: irragionevolezza e arbitrarietà manifesta. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Errata e/o omessa valutazione degli elementi di fatto. Violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e cittadino.
III. Illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis, l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere: arbitrarietà ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento.
Il 25/02/2025, il Comune di Crispano ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto di rigettare il ricorso e i motivi aggiunti, in uno all’istanza cautelare.
Il 07/03/2025, la Società controinteressata ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha concluso per il rigetto integrale della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti da CE IA S.p.A., con conferma del diniego espresso dal Comune di Crispano.
Il 10/03/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Ad esito della Camera di Consiglio del 13/03/2025, questa Sezione, con ordinanza n. 544 del 17/03/2025, ha confermato la fissazione per la trattazione di merito del ricorso e dei relativi motivi aggiunti dell'udienza pubblica del 3 luglio 2025, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che in relazione alle censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti le esigenze cautelari di parte ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte con la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, già prevista per la data del 3 luglio 2025, che va in questa sede pertanto confermata; ”.
Il 27/06/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Ad esito della pubblica udienza del 03/07/2025, con ordinanza n. 6911 del 23/10/2025, questa Sezione, sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso, integrato dai motivi aggiunti, indicato in epigrafe, ha ordinato al Comune resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , di depositare, presso la Segreteria di questo Tribunale, la relazione di chiarimenti e la documentazione indicate in parte motiva, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza, rinviando la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 26/02/2026, con la seguente motivazione: “ Ritenuto opportuno, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico del Comune di Crispano, ordinando l’esibizione di una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti con riferimento 1) alla circostanza dedotta nel “Parere di Compatibilità Tecnica ed Urbanistica per la richiesta di installazione di un impianto di telecomunicazioni in Crispano alla Via Aldo Moro snc, NCT f. 3 p.lla 1325”, espresso dal V Settore Programmazione e Pianificazione urbanistica del Comune di Crispano, della insistenza sull’area di installazione dell’antenna telefonica per cui è causa di un manufatto abusivo, che precisi se vi sia o meno una qualche interferenza, nesso diretto e/o connessione fisica, tra la infrastruttura realizzanda e il presunto manufatto abusivo, nonché 2) allo stato dei luoghi relativo alla predetta area di intervento ed alla zona circostante la stessa (che è la zona di trasformazione ZTO AT o meglio AT n. 6), con particolare riferimento allo stato della edificazione e delle opere di urbanizzazione insistenti nell’area in questione.
Al predetto adempimento il Comune resistente dovrà provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e la trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo; ”.
Il 20/11/2025, il Comune di Crispano ha depositato in giudizio la relazione recante in oggetto “ Chiarimenti su Parere Compatibilità Tecnica ed Urbanistica per la richiesta di installazione di un impianto di telecomunicazioni in Crispano alla Via Aldo Moro snc, N.C.T. f. 3 p.lla 1325 ”.
Il 23/01/2026, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Il 25/02/2026, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, nella quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Nella pubblica udienza del 26/02/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
0. - Il ricorso introduttivo del giudizio va respinto, mentre i motivi aggiunti proposti in corso di causa il 12/02/2025 vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, anche inammissibili, nei sensi di seguito precisati.
1. - Con il primo pluriarticolato motivo di gravame, la Società ricorrente contesta la erroneità e l’illegittimità delle argomentazioni su cui si fonda il parere negativo del 30/05/2024 rilasciato dal V Settore del Comune resistente, rispetto al quale la odierna ricorrente aveva già inoltrato le proprie osservazioni il 21/06/2024 e sul quale si basa il provvedimento comunale impugnato di conclusione negativa della conferenza di servizi.
Giova, anzitutto, richiamare la motivazione del provvedimento comunale impugnato di conclusione negativa della conferenza di servizi, nel quale:
- si dà atto di avere acquisito “ il parere di compatibilità tecnica negativo rilasciato dall’ufficio Programmazione e Pianificazione Urbanistica in data 30.05.2024 e trasmesso all’istante in data 14.06.2024 n. prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 0075856/14-06-2024 il quale è allegato a questo provvedimento come parte integrante e fondamentale ;”
- si considera che “ in base al co. 7 dell’art. 14-ter della legge n.241/1990, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti ”;
- e si afferma, quindi, che viene “ RITENUTO PERALTRO CHE il dissenso espresso dall’Ufficio Programmazione e Pianificazione Urbanistica risulta prevalente in ragione della destinazione d’uso non conforme; della non conformità dell’impianto con le norme urbanistiche; della prossimità a una zona militare sensibile; ”.
Giova, altresì, richiamare la motivazione del presupposto parere negativo comunale del 30/5/2024, nel quale:
- nelle premesse, si dà atto “ Che sulla presunta area di installazione dell’antenna telefonica insiste un manufatto abusivo, come del resto l’intera area è stata oggetto di trasformazione urbanistica non autorizzata e non legittimata da alcun titolo edilizio ”; e, successivamente,
- si rappresenta che “- La Destinazione d'Uso Non è Conforme: L'area di intervento è identificata come Zona di Trasformazione (ZTO AT), specificamente AT n.6, che richiede una pianificazione attuativa precisa e la presentazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) conforme alle disposizioni dell'Articolo 20 delle NTA. Non risulta essere stata depositata alcuna adeguata proposta tecnica presso l’area di competenza.
- Non Conforme con le Norme Urbanistiche: Il progetto non rispetta le prescrizioni del Piano Urbanistico Comunale (PUC) riguardanti le Aree di Trasformazione (ZTO AT), che richiedono un approccio integrato e un piano dettagliato per garantire la coerenza con le strategie urbanistiche del Comune.
- Prossimità a Zona Militare Sensibile:
La vicinanza del sito alla stazione dei Carabinieri di Crispano solleva preoccupazioni riguardanti la sicurezza e la riservatezza, che non sono state adeguatamente affrontate nel progetto presentato ”.
Osserva, dunque, il Collegio che il gravato provvedimento comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi è plurimotivato, ossia basato su plurime ragioni ostative, ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggerlo e che, << secondo il principio della c.d. motivazione minima sufficiente affermato da giurisprudenza consolidata (e condivisa da questo Collegio), “in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 settembre 2012, n. 5152; in termini, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n. 703; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 9 marzo 2016, n. 445), ovvero, “il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni (e dunque l'accertamento di inattaccabilità della medesima) rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (T.A.R. Brescia, sez. I, 15/11/2017, n. 1354, cit., che richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 18/10/2017 n. 4823 e Consiglio di Stato, sez. V, 14/6/2017 n. 2910) >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 7/05/2018, n. 780; in termini anche Consiglio di Stato, Sezione VI, 03/10/2017, n. 4581).
1.1. - Ciò premesso, a parere del Collegio, è dirimente e insuperabile il motivo ostativo incentrato sulla circostanza che “ sulla presunta area di installazione dell’antenna telefonica insiste un manufatto abusivo, come del resto l’intera area è stata oggetto di trasformazione urbanistica non autorizzata e non legittimata da alcun titolo edilizio ”, ritenendo il Collegio che (anche) detta motivazione dell’atto presupposto si intenda recepita per relationem nell’atto finale.
A tale proposito, infatti, la Società ricorrente afferma espressamente nel ricorso che, sia pure per mero tuziorismo, “ si impugna il parere presupposto, ed in via derivata il provvedimento di conclusione negativa della conferenza dei servizi, nella parte in cui la detta motivazione si intenda recepita nell’atto finale ”, osservando che:
“- la SRB non sarà installata su alcun immobile ma nel terreno censito al NCT f. 3 p.lla 1325;
- la circostanza che l’area ove verrebbe installata la SRB sia connotata dalla presenza di presunti abusivismi è del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell’istanza presentata dalle società.
- in ogni caso, l’immobile presente nel medesimo terreno non risulta abusivo, né l’ente comunale ha fornito indicazioni circa la presunta abusività” e lamentando che “La motivazione è generica, insufficiente e viziata da carenza manifesta di istruttoria ”.
Le predette censure sono infondate.
Osserva, anzitutto, il Collegio che la motivazione in questione, per quanto sintetica, deve ritenersi, comunque, adeguata nel caso di specie, avendo il Comune resistente evidenziato, già nel parere impugnato, sia l’insistenza sull’area di installazione dell’antenna telefonica in questione di una tettoia abusiva sia l’illegittimità edilizia ed urbanistica dell’intera area, che “ è stata oggetto di trasformazione urbanistica non autorizzata e non legittimata da alcun titolo edilizio ”.
Inoltre, a seguito dell’istruttoria disposta da questo Tribunale con ordinanza n. 6911 del 23/10/2025, il Comune di Crispano, nella relazione recante in oggetto “ Chiarimenti su Parere Compatibilità Tecnica ed Urbanistica per la richiesta di installazione di un impianto di telecomunicazioni in Crispano alla Via Aldo Moro snc, N.C.T. f. 3 p.lla 1325 ” depositata in giudizio il 20/11/2025, ha precisato, a integrazione di quanto già rilevato nel parere impugnato, “ che non si tratta della sola posa in opera di un manufatto abusivo (tettoia) ad interferire con la edificazione del palo per l’installazione dell’antenna telefonica, ma dell’intera area per la quale è stato effettuato un cambio di destinazione non legittimo urbanisticamente con la posa in opera di una pavimentazione in calcestruzzo snaturando di fatto l’originaria destinazione agricola del suolo ”.
Rileva, inoltre, il Collegio che non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui “ la presenza di presunti abusivismi è del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell’istanza presentata dalle società ”, in quanto, come già evidenziato da questo Tribunale (cfr. ordinanza T.A.R. Campania, Napoli, 07/11/2024, n. 2246) l’art. 43, comma 4, C.C.E., come di recente modificato dal D.lgs n. 48/2024, recependo consolidati principi della giurisprudenza amministrativa in subiecta materia , sancisce che “ L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione ”, in tal modo chiarendo, da un lato, la non necessità di conseguire un separato titolo edilizio per la realizzazione di SRB e, dall’altro lato, che le verifiche volte all’accertamento della regolarità edilizia dell’immobile sul quale viene autorizzato il posizionamento dell’impianto sono rimesse all’autorità comunale nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione, come di fatto avvenuto nel caso di specie.
1.2. - Il Collegio ritiene, altresì, condivisibile il motivo ostativo incentrato sulla non conformità dell’intervento con la destinazione d’uso e la normativa urbanistica, atteso che l’area in questione rientra in zona di trasformazione (ZTO AT) o meglio AT n. 6, che indica un'area specifica del territorio destinata alla trasformazione o valorizzazione territoriale, per la quale è richiesta la presentazione di un Piano Urbanistico Attuativo conforme all’art. 20 delle N.T.A., sicchè (anche) l’eventuale installazione dell’istanza deve essere soggetta a pianificazione di un Piano Urbanistico Attuativo da parte del proprietario del terreno conforme alle disposizioni della N.T.A.
In particolare, in base a quanto chiarito nella predetta relazione comunale depositata in giudizio il 20/11/2025, “ La zona AT6 nella sua configurazione futura è già predisposta dal PUC ovvero la scheda dell’intervento prevede le zone da edificare e le zone da predisporre per l’urbanizzazione primaria e secondaria. La zona individuata per l’installazione del palo ricadrebbe a ridosso degli edifici previsti nella futura edificazione e l’installazione dell’antenna precluderebbe lo sviluppo della zona con la mancata attuazione del Piano Urbanistico Comunale vigente ”.
Osserva, infatti, il Collegio che, sebbene secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile richiamata anche da parte ricorrente, le infrastrutture di telecomunicazione, essendo assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, possono essere collocate in qualsiasi zona del territorio comunale, a prescindere dalla destinazione ad essa impressa negli strumenti di piano, nel particolare caso di specie, si ritiene applicabile, analogicamente, la altrettanto condivisibile giurisprudenza invocata dal Comune resistente (T.A.R. Lombardia, Milano, 06/02/2024, n. 310), secondo cui il suddetto principio non può valere in relazione ai vincoli urbanistici impressi su specifiche aree, che “ si differenziano dalle destinazioni urbanistiche in quanto non si limitano a disciplinare vaste zone del territorio comunale mediante l’assegnazione ad esse di una o più destinazioni onde assicurare l’ordinata fruizione del medesimo territorio, ma imprimono a specifiche aree una specifica funzione al fine di soddisfare un puntuale interesse pubblico ”.
In particolare, la sopra citata giurisprudenza, che fa rientrare nella categoria dei vincoli urbanistici i “ vincoli preordinati all’esproprio che colpiscono aree circoscritte destinate ad ospitare opere di pubblica utilità ” ovvero “ quelli impressi tramite convenzioni o atti unilaterali d’obbligo, finalizzati ad assoggettare specifiche aree a specifiche funzioni in modo da rendere sopportabile il carico urbanistico connesso all’insediamento nelle stesse aree di determinate attività (tipico esempio sono proprio i vincoli a parcheggio funzionali all’insediamento di pubblici esercizi) ”, si ritiene applicabile anche nel particolare caso di specie, in cui il Comune resistente ha opposto alla realizzazione dell’infrastruttura in questione la destinazione urbanistica di una circoscritta zona del territorio comunale (“ L'area di intervento è identificata come Zona di Trasformazione (ZTO AT), specificamente AT n.6 ”), che è già stata pianificata nella sua configurazione futura con la previsione delle zone da edificare e le zone da predisporre per l’urbanizzazione primaria e secondaria, poiché “ L’area individuata dalla società WIND TRE spa per il posizionamento dell’antenna andrebbe ad occupare l’area di sedime interessata all’edificazione di unità immobiliari residenziali come riportato nella stessa scheda AT6 ”.
1.3. - Non è, invece, condivisibile il motivo ostativo incentrato sulla prossimità dell’intervento a zona militare sensibile (Caserma dei Carabinieri di Crispano), in quanto, nel caso di specie, non risulta alcuna norma, neppure regolamentare, che vieti l’installazione di S.R.B. in prossimità di Caserme dei Carabinieri, a prescindere dal fatto che si possa o meno qualificare una caserma come sito sensibile (su questo punto, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 17/07/2024, n. 4290).
2. - Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la illegittimità, sotto plurimi profili (violazione dell’art. 43, 44 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003, difetto di motivazione e di istruttoria), del provvedimento impugnato, il quale riporta che “ Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate, adotta la seguente DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA della conferenza di servizi, come sopra indetta e svolta, rinviando l’adozione del provvedimento finale alla ricezione della certificazione relativa alla misurazione dei campi elettromagnetici, da parte dell’Arpac ”, in quanto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 44 del d.lgs. 259/2003 da parte degli enti locali, è necessario il parere positivo dell’A.R.P.A., che, nel caso di specie, ha già valutato positivamente l’istanza, nel mentre la misurazione dei campi elettromagnetici indicata dal Comune nella motivazione del diniego è attività non dovuta.
A parte il fatto che la sequenza procedimentale (considerato che “ già con verbale del 8 luglio 2024 - impugnato con ricorso introduttivo - il Comune aveva predisposto l’atto endoprocedimentale propedeutico alla definizione della conferenza dei servizi avvenuta con provvedimento del 22 luglio 2024 ”) ed il tenore complessivo dell’atto, secondo la prospettazione resa dalla stessa parte ricorrente sia nel ricorso introduttivo del presente giudizio (“ Il 22.7.2024, il Comune di Crispano, I Settore Attività produttive e SUAP ha emesso il provvedimento di conclusione negativa della citata conferenza di servizi (cfr. doc. 1), con il quale ha rigettato l’istanza della società ricorrente ”), che nei successivi motivi aggiunti del 12/02/2025 (“ i nuovi provvedimenti impugnati si appalesano, invece, resi in presenza di un procedimento già concluso con provvedimento definitivo del 22 luglio 2024 ”), depongono per la natura provvedimentale di rigetto dell’istanza della Società ricorrente della determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi del 22/07/2024 e, quindi, per la natura di mero refuso della proposizione in esame (“ rinviando l’adozione del provvedimento finale alla ricezione della certificazione relativa alla misurazione dei campi elettromagnetici, da parte dell’Arpac ”), la predetta censura deve ritenersi anche inammissibile per carenza di interesse, in quanto il suo eventuale accoglimento porterebbe ad un annullamento (solo) in parte qua del provvedimento di conclusione negativa della conferenza di servizi, e, pertanto, non sarebbe di alcuna concreta utilità per parte ricorrente.
3. - Con i motivi aggiunti del 12/02/2025, la Società ricorrente impugna, nelle more del giudizio, il provvedimento di conclusione negativa del procedimento e divieto di prosecuzione del 10/01/2025, sopravvenuto a seguito di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 del 17 dicembre 2024.
Con il primo motivo dei motivi aggiunti del 12/02/2025, la Società ricorrente lamenta - essenzialmente - che “ i nuovi provvedimenti impugnati si appalesano, invece, resi in presenza di un procedimento già concluso con provvedimento definitivo del 22 luglio 2024, quindi in violazione delle norme sul giusto procedimento di cui alla L. 241 del 1990.
Ed infatti, già con verbale del 8 luglio 2024 - impugnato con ricorso introduttivo - il Comune aveva predisposto l’atto endoprocedimentale propedeutico alla definizione della conferenza dei servizi avvenuta con provvedimento del 22 luglio 2024. È quindi incontestabile con il predetto atto del 22 luglio 2024, il Comune abbia definito il procedimento esaurendo il proprio potere amministrativo ”, e che “ anche a voler tuzioristicamente ritenere che l’atto conclusivo della conferenza dei servizi sia stato adottato solo il 10 gennaio 2025, il procedimento amministrativo risulta essere viziato per violazione dell’art. 44, del d.lgs. n. 259 del 2003 e degli art. 14 e ss. della L. 241 del 1990 ”.
Con il secondo motivo dei predetti motivi aggiunti, la Società ricorrente lamenta che “ Il comune di Crispano ha reiterato il diniego alla installazione dell’impianto SRB sulla base delle medesime argomentazioni espresse in seno al precedente provvedimento impugnato con ricorso introduttivo ” ed ha, inoltre, “ rafforzato la motivazione integrandola ex post mediante il richiamo alle considerazioni espresse dal medesimo Ufficio nell’ambito del procedimento avente ad oggetto la demolizione di un piccolo abuso presente nel medesimo terreno ove verrebbe installato l’impianto ”, contestando nuovamente le ragioni poste dalla P.A. alla base del diniego e, in particolare, sostenendo:
- in relazione alla non conformità dell’intervento oggetto d’istanza alla destinazione d’uso e alla non conformità alle norme urbanistiche, che la valutazione dell’amministrazione è del tutto priva di pregio essendo le infrastrutture di telecomunicazione assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e traducendosi l’imposizione dell’onere di presentazione di un progetto di pianificazione attuativa in un aggravio procedimentale del tutto irragionevole e contrario alle esigenze di semplificazione perseguite dal legislatore nazionale;
- in relazione al fatto che l’area oggetto d’intervento ricadrebbe in prossimità di una zona militare sensibile in quanto vicina alla Caserma dei Carabinieri di Crispano, che non vi è alcuna norma che vieta l’installazione di SRB in prossimità di Caserme dei Carabinieri;
- in relazione alla presenza di abusi presenti sull’area di intervento, che “ come risulta dalle tavole allegate, l’area di intervento prevista per l’installazione della nuova Stazione Radio Base è stata individuata in una porzione della particella catastale priva di costruzioni e dislocata dal manufatto edilizio esistente: ne consegue dunque che le due opere non sono correlate fra loro […] ” e che il proprietario ha già presentato S.C.I.A. finalizzata alla rimozione dell’abuso.
Con il terzo motivo dei predetti motivi aggiunti, la Società ricorrente lamenta, infine, la violazione dell'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, poiché “ il Comune ha ignorato del tutto le controdeduzioni offerte dalle due imprese ”.
3.1. - Occorre, anzitutto, richiamare la motivazione del provvedimento comunale di conclusione negativa del procedimento e divieto di prosecuzione del 10/01/2025, nel quale, il Comune resistente, dopo avere dato atto che “ la Conferenza dei Servizi si è conclusa negativamente con trasmissione del verbale all’istante e ai partecipanti convocati alla conferenza in data 22.07.2024 n. prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 0092306/22-07-2024 con sospensione del procedimento ;” e che, successivamente, è stata “ ACQUISITA l’ordinanza del responsabile del V° Settore n. 7 del 25.11.2024 con oggetto la demolizione delle opere eseguite in Via Aldo Moro snc, su suolo identificato al N.C.T. F. 3 p.lla 1235, notificata al soggetto responsabile dell’abuso in data 13.12.2024 la quale si allega a questo provvedimento di archiviazione negativa dell’istanza ”, afferma che:
“- l’area oggetto dell’istanza era soggetta ad abuso edilizio da parte del Sig. MA Di RD, nato a [...] il [...] e residente in [...] nella qualità di rappresentante legale della società “La Golden s.a.s.”;
- nell’ordinanza del Responsabile del V° Settore è indicato come l’area individuata al NCT al foglio 3 p.lla 1325 è identificata come Zona di trasformazione (ZTO AT), specificamente AT n. 6, la quale richiede una pianificazione attuativa e la presentazione di un Piano Urbanistico Attuativo conforme alle disposizioni dell’Articolo 20 delle NTA.
CONSIDERATO CHE per i tali motivi in premessa l’eventuale installazione dell’antenna in oggetto dell’istanza deve essere soggetta a pianificazione di un Piano Urbanistico Attuativo da parte del proprietario del terreno conforme alle disposizioni della NTA”. [...]
Determina per i motivi indicati in premessa, l’archiviazione con esito negativo dell’istanza di installazione d’infrastruttura per telecomunicazioni di proprietà di EL IA S.p.A. … […]
Ordina per i motivi indicati in premessa, il divieto di persecuzione dell’attività indicata e di rimozione degli eventuali dannosi di essa … ”.
3.2. - Ciò premesso, occorre evidenziare che, come rilevato da parte ricorrente nel primo motivo dei motivi aggiunti del 12/02/2025, il provvedimento del 10/01/2025, che reitera il provvedimento di conclusione negativa della conferenza di servizi del 22/07/2024, sulla base sostanzialmente delle medesime motivazioni rese nell’atto precedente, è stato adottato dopo che la conferenza di servizi si era già validamente conclusa con il suddetto provvedimento del 22/07/2024 (il quale, alla stregua delle considerazioni svolte al precedente paragrafo 2., non costituisce mero atto endoprocedimentale né atto di sospensione del procedimento), adottato ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990, sicché, una volta adottata la determinazione conclusiva della conferenza, il procedimento si è esaurito e l’Amministrazione non poteva unilateralmente riaprire il procedimento se non attraverso strumenti di autotutela, che non sono stati nel caso di specie utilizzati.
Sicché, nella stessa prospettazione di parte ricorrente, l’unico diniego che deve essere preso in considerazione è il primo (cioè quello del 22/07/2024), rispetto al quale le censure di parte ricorrente, di cui al ricorso principale, sono già state respinte.
Ne deriva che parte ricorrente non ha più interesse a che sia scrutinato il ricorso per motivi aggiunti (che, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse), in quanto, in ogni caso, anche un eventuale annullamento del provvedimento comunale di conclusione negativa del procedimento e divieto di prosecuzione del 10/01/2025 non inciderebbe sulla validità ed efficacia del primo diniego del 22/07/2024 (il quale di per sé già comporta il rigetto dell’istanza di parte ricorrente), a fronte del rigetto del ricorso principale.
3.3. - I predetti motivi aggiunti del 12/02/2025 devono essere, poi, dichiarati improcedibili e comunque anche inammissibili, con riferimento alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 7 del 25/11/2024, non avendo parte ricorrente formulato alcuna specifica censura avverso la suddetta ordinanza di demolizione (in disparte ogni altra considerazione circa la legittimazione di parte ricorrente ad impugnarla).
4. - Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso introduttivo del giudizio va respinto, mentre i motivi aggiunti proposti in corso di causa il 12/02/2025 vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e in parte anche inammissibili, nei sensi precisati in motivazione.
5. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, anche considerate le peculiarità fattuali del caso di specie, nonché per disporre nulla per le spese nei confronti dei soggetti intimati, che non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara i motivi aggiunti del 12/02/2025 improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e in parte anche inammissibili nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate nei confronti del Comune di Crispano, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno e della Società La ARna di OS di Vaio & Co. S.n.c. e nulla per le spese nei confronti degli altri soggetti intimati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RA DD, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NN AT, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NN AT | AR RA DD |
IL SEGRETARIO