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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1043/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. NOTARO TERESA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MONORITI ANTONELLO per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25/05/2023 ha formulato Parte_1 opposizione avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni CP_2
sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984 dalla domanda di conferma del luglio 2020, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di “1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ai fini della conferma del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art.1 della Legge 222/84, dalla data di presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità in quanto non sono intervenuti miglioramenti nelle affezioni che affliggono la stessa, o dalla data che risulterà in corso di causa;
2) Per l'effetto, dichiarare che la ricorrente ha diritto a conseguire l'assegno ordinario di invalidità sin dalla data di presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità o dalla data che risulterà in corso di causa. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza dell'08.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa (cfr. Cass. n.
12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_1
affetta dalle seguenti patologie: Rachialgia diffusa cronica accessionale, spondiloartrosi cervico- lombare con anterolistesi di L5 su S1, scoliosi dorso lombare, gonartrosi e coxoartrosi bilaterale artrosi mani. Vasculopatia cerebrale cronica con turbe della memoria a breve termine. Sindrome ansioso-depressiva reattiva associata ad episodi di attacchi di panico, allerting, irritabilità, turbe del ritmo sonno-veglia. Vertigini esacerbate dai cambiamenti di posizione del capo e del tronco.
Cardiopatia sclerotica ipertensiva, insufficienza Valvolare mitro-tricuspidalica, 2a 3a classe
NYHA. Tiroidectomizzata dislipidemica, in iperinsulinismo. Sindrome disventilatoria ostruttiva medio-grave in fumatrice con broncopatia cronica e riferite apnee notturne
Il c.t.u. ha osservato che “ […] Le patologie riconosciute hanno carattere cronico degenerativo con componente, esprimono algica e limitativa la capacità di lavoro, tenuto conto che la ricorrente godeva dei benefici dell'Assegno Ordinario di Invalidità a decorrere dal 01/08/2014 tramite decreto di omologa del 19/12/2016, poi confermato per il triennio successivo dal decreto di omologa del
09/07/2020, che le patologie invalidanti si sono aggravate rispetto a quanto già riconosciuto dai precedenti CTU e che la ricorrente sig.ra per attitudine di vita Parte_1
è bracciante agricola, raccoglitrice di nocciole, di legna, quindi il lavoro la sottopone a fatica fisica,
a contatto di fumi della bruciatura di arbusti e legna, o alla pulitura di terreni sia manualmente che
a mezzo di attrezzatura, a parere di CTU la sig.ra HA diritto Parte_1 all'assegno ordinario di invalidità poiché risponde ai requisiti previsti dalla Legge n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Per tali ragioni la decorrenza dei termini si riconosce dal Luglio 2020”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4- Le spese di lite seguono la soccombenza. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1043/2023, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza dalla domanda di conferma (luglio 2020), sussistono, in capo a le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini Parte_1 del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge
222/1984; CP_ 2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.170,00 per la prima fase ed in € 2.697,00 per la presenta fase di merito, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv. Teresa
Notaro;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 09/01/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1043/2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. NOTARO TERESA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MONORITI ANTONELLO per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25/05/2023 ha formulato Parte_1 opposizione avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni CP_2
sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984 dalla domanda di conferma del luglio 2020, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di “1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ai fini della conferma del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art.1 della Legge 222/84, dalla data di presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità in quanto non sono intervenuti miglioramenti nelle affezioni che affliggono la stessa, o dalla data che risulterà in corso di causa;
2) Per l'effetto, dichiarare che la ricorrente ha diritto a conseguire l'assegno ordinario di invalidità sin dalla data di presentazione della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità o dalla data che risulterà in corso di causa. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza dell'08.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa (cfr. Cass. n.
12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_1
affetta dalle seguenti patologie: Rachialgia diffusa cronica accessionale, spondiloartrosi cervico- lombare con anterolistesi di L5 su S1, scoliosi dorso lombare, gonartrosi e coxoartrosi bilaterale artrosi mani. Vasculopatia cerebrale cronica con turbe della memoria a breve termine. Sindrome ansioso-depressiva reattiva associata ad episodi di attacchi di panico, allerting, irritabilità, turbe del ritmo sonno-veglia. Vertigini esacerbate dai cambiamenti di posizione del capo e del tronco.
Cardiopatia sclerotica ipertensiva, insufficienza Valvolare mitro-tricuspidalica, 2a 3a classe
NYHA. Tiroidectomizzata dislipidemica, in iperinsulinismo. Sindrome disventilatoria ostruttiva medio-grave in fumatrice con broncopatia cronica e riferite apnee notturne
Il c.t.u. ha osservato che “ […] Le patologie riconosciute hanno carattere cronico degenerativo con componente, esprimono algica e limitativa la capacità di lavoro, tenuto conto che la ricorrente godeva dei benefici dell'Assegno Ordinario di Invalidità a decorrere dal 01/08/2014 tramite decreto di omologa del 19/12/2016, poi confermato per il triennio successivo dal decreto di omologa del
09/07/2020, che le patologie invalidanti si sono aggravate rispetto a quanto già riconosciuto dai precedenti CTU e che la ricorrente sig.ra per attitudine di vita Parte_1
è bracciante agricola, raccoglitrice di nocciole, di legna, quindi il lavoro la sottopone a fatica fisica,
a contatto di fumi della bruciatura di arbusti e legna, o alla pulitura di terreni sia manualmente che
a mezzo di attrezzatura, a parere di CTU la sig.ra HA diritto Parte_1 all'assegno ordinario di invalidità poiché risponde ai requisiti previsti dalla Legge n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Per tali ragioni la decorrenza dei termini si riconosce dal Luglio 2020”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4- Le spese di lite seguono la soccombenza. CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1043/2023, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza dalla domanda di conferma (luglio 2020), sussistono, in capo a le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini Parte_1 del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge
222/1984; CP_ 2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.170,00 per la prima fase ed in € 2.697,00 per la presenta fase di merito, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c., avv. Teresa
Notaro;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 09/01/2025 .
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano