Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 27/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 196/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2024 da
(P. IVA. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Eccher del Foro di
Trento
- appellante - contro
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Verena
Gadotti del foro di Trento
- appellato -
Oggetto: locazione e comodato di immobile urbano
In punto: riforma della sentenza 575/2024 del Tribunale di Trento
Causa decisa all'udienza del giorno 11 marzo 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 575/2024, resa inter partes dal Tribunale di Trento, Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Sigillo, nel proc. R.G. n. 1811/2022, pubblicata in data
09.07.2024 e notificata in data 09.09.2024,
In via preliminare:
- pronunciare provvedimento, reso inaudita altera parte, di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 575/2024, resa inter partes dal Tribunale di Trento, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Dott. Sigillo, nel proc. R.G. n. 1811/2022, pubblicata in data 09.07.2024 e notificata in data 09.09.2024, per tutti i motivi esposti;
- in subordine, previa fissazione di apposita udienza, pronunciare provvedimento di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 575/2024, resa inter partes dal Tribunale di Trento, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Sigillo, nel proc. R.G. n.
1811/2022, pubblicata in data 09.07.2024 e notificata in data 09.09.2024, per tutti i motivi esposti.
Nel merito:
- in totale riforma della sentenza n. 575/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Trento, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.
Sigillo, nel proc. R.G. n. 1811/2022, pubblicata in data 09.07.2024 e notificata in data 09.09.2024, accogliere le domande formulate da Pt_1
che qui si riportano integralmente:
[...]
In via principale:
accertare l'insussistenza della morosità dedotta da
[...]
per tutte le ragioni esposte;
Controparte_1
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 in persona del legale rappresentante Ing. a Controparte_2 [...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante , a titolo di canoni di locazione, per tutte le Controparte_1 ragioni esposte;
per l'effetto, rigettare la richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento per i presunti canoni scaduti, per tutte le ragioni esposte;
respingere le domande tutte proposte da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte.
In via riconvenzionale: 3
accertare e dichiarare che in persona del legale Parte_1 rappresentante Ing. è stata illegittimamente esclusa dal Controparte_2 possesso dell'immobile oggetto del contratto di locazione dd. 01.04.2015, per tutte le ragioni esposte;
accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1585 c.c. o dell'art. 2043 c.c., la responsabilità di in Controparte_1 persona del legale rappresentante , per i danni subiti da Controparte_1
in persona del legale rappresentante Ing. Parte_1 Controparte_2 per tutte le ragioni esposte;
per l'effetto, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante , a versare a
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante Ing. Parte_1 Controparte_2 la somma di € 63.500,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni, per tutte le ragioni esposte;
accertare e dichiarare che in persona del legale Parte_1 rappresentante Ing. ha anticipato spese di energia Controparte_2 elettrica dell'anno 2017 per un importo pari ad € 2.400,00, per tutte le ragioni esposte;
per l'effetto, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante , a versare a
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante Ing. Parte_1 Controparte_2 la somma di € 2.400,00, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
a titolo di rimborso spese, per tutte le ragioni esposte.
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
ammettere tutti i documenti prodotti in corso di causa e le prove istruttorie richieste nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e nella memoria integrativa, per quanto non ammesse, con rigetto delle istanze istruttorie avversarie, per tutti i motivi già esposti in corso di causa, o, in caso di ammissione dei mezzi istruttori richiesti da controparte, essere ammessi a prova contraria.” 4
per l'Appellato:
“In via preliminare:
Contrariis reiectis, per i motivi ed i titoli tutti di cui in narrativa, Voglia
l'Illustrissima Corte d'Appello di Trento, accertato e dichiarato che l'impugnazione non è manifestamente fondata e che dall'esecuzione della sentenza non può derivare un gravissimo danno e/o un pregiudizio grave ed irreparabile, rigettare, ai sensi dell'art. 447 bis comma 4 c.p.c., l'avversa richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza appellata.
In via preliminare:
Contrariis reiectis, per i motivi ed i titoli tutti di cui in narrativa, Voglia
l'Illustrissima Corte d'Appello di Trento dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da Parte_1
In via principale:
Contrariis reiectis, per i motivi ed i titoli tutti di cui in narrativa, Voglia
l'Illustrissima Corte d'Appello di Trento confermare la sentenza n. 575/2024 pronunciata dal Tribunale di Trento, Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Sigillo, nel procedimento sub R.G. 1811/2022, in data
29.05.2024, depositata in data 09.07.2024, e notificata in data 09.09.2024, con integrale rigetto dell'avversa impugnazione e delle domande tutte formulate dalla difesa di in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto.
Con vittoria di spese, compenso professionale, 15% rimborso spese generali ex art. 2 comma 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e accessori di legge.
In via istruttoria.
Si evidenzia come la causa sia già matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova.
In via subordinata, si insiste per l'ammissione dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado, nonché nelle istanze istruttorie tutte così come formulate nella propria memoria integrativa dd. 04.10.2022, con opposizione ai mezzi istruttori avversari per i motivi tutti già formulati negli scritti difensivi di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 5
1. - Con atto notificato in data 23 marzo 2022 Controparte_1 esponeva di avere concesso in locazione a in forza di contratto Parte_1 stipulato in data 1 aprile 2015 un immobile in Lavis (TN), per il canone annuale di Euro 7.800,00 oltre ad I.V.A. Lamentando il mancato pagamento del canone a decorrere dal settembre 2021 per sette mensilità e per l'importo complessivo di Euro 5.721,80, I.V.A. inclusa, intimava al conduttore sfratto per morosità, citandolo contestualmente per la convalida.
Il convenuto si costituiva, osservando che oggetto del contratto erano un appartamento e un magazzino a piano terra, e che in quest'ultimo egli aveva sin dall'inizio depositato propri beni. L'interruzione del pagamento del canone era conseguenza del fatto che il locatore non permetteva più l'uso dell'immobile, avendo provveduto a cambiare le chiavi, così impedendo l'accesso e l'utilizzo dei beni ivi depositati.
Aggiungeva che in quel periodo aveva subito minacce e visto danneggiati propri beni. In particolare, l'8 agosto veniva incendiato il suo catamarano sportivo;
il 21 settembre si avvedeva che le serrature erano state cambiate, e che il suo furgone e il catamarano erano stati spostati sulla pubblica via, oltre che danneggiati nelle operazioni di trascinamento. Il furgone, in precedenza ricoverato nel magazzino, veniva sequestrato dai Carabinieri, perché privo di assicurazione. Il 18 ottobre si avvedeva che erano state spostate sulla pubblica via alcune canoe, anch'esse danneggiate.
Riteneva quindi che il mancato pagamento del canone si giustificasse per non avere avuto più accesso all'immobile, e quindi per essere venuta a mancare la controprestazione da parte del locatore.
Chiedeva fosse accertato che nulla era dovuto al locatore per canoni di locazione, e che la richiesta di convalida fosse rigettata. In via riconvenzionale, chiedeva che fosse ordinato al locatore di reimmetterlo nel possesso dell'immobile, ove si trovavano altri suoi beni, e che fosse condannato a risarcirlo delle spese necessarie a rendere nuovamente utilizzabili i propri beni, come nel caso di catamarano incendiato, per un importo di Euro 25.000,00; e questo, fossero stati tali comportamenti posti in essere da , oppure da soggetti terzi che utilizzavano il magazzino. CP_1 6
Il Tribunale ordinava ex art. 665 c.p.c. il rilascio dell'immobile locato e disponeva la conversione del rito, dando termine per l'integrazione degli atti introduttivi.
Nella memoria autorizzata, riferiva di essere venuta a conoscenza Pt_1 in corso di causa che altri beni, che si trovavano nel magazzino al momento del cambio della serratura e che si stimavano in Euro 38.500,00, erano spariti, dato che il locatore, emessa l'ordinanza di rilascio, ne aveva negato la presenza.
Aggiungeva di avere pagato nel corso della locazione fatture per energia elettrica per Euro 2.400,00, e che dovevano essere a carico del locatore e quindi comprese nel canone di locazione, e di cui chiedeva il rimborso.
evidenziava come oggetto del contratto di locazione era CP_1 esclusivamente l'appartamento, e non l'attiguo magazzino, anche se talora era stato concesso a di depositarvi temporaneamente dei propri Pt_1 beni, con l'intesa che essi sarebbero stati prelevati a semplice richiesta del locatore.
Aveva poi appreso con stupore che approfittando della cortesia Pt_1 del locatore, permetteva a terzi, in particolare a tale , Persona_1
l'accesso e il deposito di beni nel magazzino;
sicchè diffidava Pt_1 dall'ulteriore utilizzo dello stesso, e, appurato che non vi fossero beni di proprietà di questa o di terzi, provvedeva a cambiare le serrature di accesso del solo magazzino.
Il Giudice procedeva quindi all'assunzione della prova testimoniale e per interpello ammessa, e, avvenuto il deposito di ulteriori memorie, decideva la causa dando lettura del dispositivo.
2. - Con sentenza pubblicata in data 9 luglio 2024 il Tribunale di Trento prendeva atto dell'incontestata morosità di tale da giustificare la Pt_1 risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
Escludeva che il magazzino fosse compreso nell'oggetto del contratto di locazione assieme all'appartamento. Le due unità immobiliari erano infatti contraddistinte da diversi numeri civici, 9/3 il magazzino e 9/4
l'appartamento. Il contratto indicava poi quale suo oggetto l'area evidenziata in giallo nella planimetria, che era esclusivamente l'appartamento. 7
Il Tribunale riteneva irrilevante, in quanto riferita a terze parti, ed in particolare a diverso soggetto che aspirava alla locazione, la bozza del contratto e la relativa corrispondenza prodotta da Pt_1
Rilevava come fosse emerso dall'istruttoria che volontà di era CP_1 locare solamente l'appartamento, avendo bisogno del magazzino per le proprie esigenze aziendali.
Il legale rappresentante di , , aveva poi CP_1 Controparte_1 confermato che interesse del conduttore era esclusivamente l'appartamento,
e che il magazzino era stato da lui concesso saltuariamente, a titolo di cortesia, per il deposito occasionale di beni, cosa che peraltro avveniva anche negli spazi condominiali.
Il teste aveva precisato che l'intenzione del fratello era di Testimone_1 concedere in locazione l'appartamento, non ritenendo possibile lo stesso anche per il magazzino, che era pieno di cose loro. Anche la moglie di
, , aveva riferito che il magazzino serviva al Controparte_1 Testimone_2 marito per depositare macchinari, detersivi ed altro. Secondo entrambi, l'uso era stato concesso a in più occasioni. Pt_1
Quanto sopra trovava poi conferma nella clausola 7 del contratto, che consentiva la sublocazione solo a “persone strettamente correlate”, e quindi a soci, collaboratori o dipendenti, e anche questo induceva a concludere che ne era oggetto il solo appartamento.
Il fatto poi che le parti avessero accollato al locatore il pagamento delle utenze di appartamento e magazzino confermava che l'intenzione del locatore era di mantenere la disponibilità del secondo;
nel diverso caso, la clausola non avrebbe avuto significato.
Quanto alla richiesta risarcitoria, ad avviso del Tribunale i testi introdotti dalla convenuta non erano stati in grado di riferire se, all'epoca del cambio della serratura, all'interno del magazzino vi fossero ancora beni di proprietà di e, comunque, a chi appartenessero;
emergendo, al contrario, Pt_1 che nessun bene vi era. La domanda doveva quindi essere disattesa, poiché il locatore non poteva ritenersi responsabile dei danni sofferti dalla convenuta. 8
Di conseguenza, il Tribunale dichiarava risolto il contratto per inadempimento del conduttore, condannando lo stesso al pagamento dei canoni maturati e di un'ulteriore somma a titolo di occupazione senza titolo;
rigettava ogni domanda formulata da che veniva condannata al Pt_1 pagamento delle spese di lite.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello Parte_1
3.1 – Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che oggetto del contratto fosse solo l'appartamento, e non anche il magazzino.
Il fatto che dal contratto risulti solo il numero civico dell'appartamento sarebbe irrilevante, trattandosi di mero errore materiale.
ha ammesso che la società aveva concesso al conduttore Controparte_1
l'utilizzo del magazzino, e ha riportato solo quanto appreso Testimone_1 dal fratello, e non sa quindi quali accordi siano stati raggiunti. Anche
ha confermato che il marito aveva lasciato utilizzare il Testimone_2 magazzino a Pt_1
Neppure rileverebbe l'art. 7 del contratto, che, secondo il Tribunale, concederebbe la facoltà di sublocazione in relazione al solo appartamento.
Essa in realtà attribuisce la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, e da questo si dovrebbe ricavare che oggetto della locazione erano sia l'appartamento che il magazzino.
Il fatto poi che il locatore si è accollato il pagamento delle utenze sia per l'appartamento che per il magazzino dimostra che anche quest'ultimo rientrava nell'oggetto del contratto.
Le prove testimoniali relative alle trattative che hanno preceduto la stipula condurrebbero alla medesima conclusione.
L'appellante richiama le deposizioni di e Controparte_3 [...]
, che lo avevano assistito nella fase precedente. Il legale Tes_3 rappresentante era alla ricerca di un magazzino, e non Controparte_2 anche di un appartamento, del tutto inutile per le esigenze aziendali;
egli lo aveva preso in locazione solo perché non poteva essere disgiunto dal magazzino. 9
Tanto era confermato dal carteggio intercorso fra le parti: nella bozza di contratto inviata a si leggeva che “L'immobile oggetto del presente Pt_1 contratto è destinato a uso parzialmente abitativo e uso commerciale”.
Le suddette circostanze risultavano, altresì, confermate dalla condotta successiva delle parti. Nel magazzino, aveva depositato i propri beni Pt_1 senza alcuna opposizione da parte del locatore per ben sei anni, ossia dall'1 aprile 2015 (giorno della stipula del contratto di locazione) all'8 agosto 2021, quando trovava spostato sulla pubblica via il catamarano. Pt_1
Tutto questo dimostrerebbe che anche il magazzino era stato concesso in locazione, sicchè l'interruzione del pagamento del canone sarebbe giustificata dall'inadempimento del locatore.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della decisione, nella parte in cui lo ha condannato al pagamento dei canoni non corrisposti.
E' pacifico che nel settembre 2021 il locatore cambiava le serrature di ingresso al magazzino, ma non consegnava copia delle chiavi al conduttore, impedendo così sia l'accesso all'immobile sia l'utilizzo dei propri beni. La sospensione totale del pagamento del canone era quindi pienamente giustificata. vantava invece un credito di Euro 2.400,00, avendo nel 2017 Pt_1 pagato fatture per l'energia elettrica, pur essendo tale spesa contrattualmente prevista come compresa nel canone di locazione;
ed erroneamente tale somma non le è stata riconosciuta.
3.3 – Con il terzo motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria, per avere il Tribunale ritenuto non raggiunta la prova dell'esistenza di beni di proprietà di all'interno del magazzino al Pt_1 momento del cambio delle serrature, e comunque la responsabilità del locatore per i danni subiti e l'ammontare di questi.
Invoca, a supporto, la testimonianza resa da , Testimone_3 CP_4
e , che hanno riferito della presenza di beni e di
[...] Testimone_4 svariati oggetti nel magazzino;
l'ultimo, anche di propri effetti personali, che non gli è stato consentito di recuperare.
ha dichiarato che una barca prima presente in CP_4 magazzino, e non il catamarano bruciato, era stata spostata sulla pubblica 10
via; e per non c'erano più le barche né l'attrezzatura Testimone_3 nautica, ed il furgone e le canoe erano state spostate all'esterno.
L'appellante ritiene congrua la somma di Euro 25.000,00 per riparare i beni danneggiati, e di Euro 38.500,00 quale valore dei beni perduti, oltre alla sanzione ricevuta per il mezzo privo di assicurazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – La sentenza impugnata merita integrale conferma.
4.1 – Infondato è innanzitutto il primo motivo di appello.
Le espressioni usate dalle parti nel contratto di locazione non si prestano ad equivoci. Si legge che il locatore, “proprietario della p.ed. 1960”, concede in locazione “la parte del bene immobile … così come evidenziata in giallo nella piantina che si allega al presente contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale”; e l'evidenziazione in giallo comprende il solo l'appartamento, e non anche il magazzino.
E' vero che il principio del c.d. “gradualismo”, che consentiva di ricorrere ai criteri interpretativi diversi da quello del significato letterale delle parole soltanto quando quest'ultimo non fosse chiaro nell'esprimere la volontà negoziale delle parti, è oramai superato, dovendo l'indagine essere estesa ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti;
ma, in questo caso, tali indici si presentano del tutto contradditori, e non consentono l'utilizzo degli ulteriori canoni ermeneutici.
Se può dirsi provato, sulla scorta della prova testimoniale ( CP_3
, ), che il legale rappresentante di era
[...] Testimone_3 Pt_1 interessato alla locazione del solo magazzino, la stessa prova ( Tes_1
) documenta come il legale rappresentante di intendesse
[...] CP_1 tenere il magazzino per sé e locare il solo appartamento. Tali elementi non consentono quindi di individuare una “comune intenzione delle parti” diversa dal senso letterale delle parole usate, ma semmai motivi divergenti, che non possono far risaltare una diversa volontà, che, come detto, deve essere “comune” ad entrambi i contraenti. 11
Al comportamento successivo delle parti non può poi attribuirsi significato univoco. E' pacifico che utilizzò il magazzino depositandovi propri Pt_1 beni;
ma è altrettanto certo, sulla scorta della documentazione fotografica in atti e della testimonianza di , che lo stesso faceva , Testimone_1 CP_1 dato che risulta la presenza di svariato altro materiale, come materiale edile, infissi ed altro, non compreso nell'elenco dei beni che ha Pt_1 rivendicato come propri. L'utilizzazione promiscua del magazzino supporta invero la tesi per cui a non era stato concesso il magazzino, ma Pt_1 solo l'autorizzazione a titolo precario a depositare dei beni, come riferito da
. Testimone_1
Per tale parte quindi la sentenza merita conferma.
4.2 – Infondato è pure il secondo motivo di appello.
A fondamento della richiesta di rimborso della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, per contratto a carico del locatore, l'appellante ha affidato la prova del concreto esborso esclusivamente al doc. 11, che consiste in una tabella che rappresenta il preteso importo delle bollette (Euro
2.404,17) dal 1 gennaio 2016 al 1 dicembre 2017.
Nulla però risulta circa il fatto che le stesse siano state pagate da
Pt_1
Il motivo deve quindi essere disatteso, e anche per tale parte la sentenza confermata.
4.3 – Il terzo motivo riguarda il rigetto della domanda proposta da Pt_1 in via riconvenzionale.
Al locatore si imputa l'avere spostato alcuni beni dal magazzino all'esterno, danneggiandoli, e di avere impedito il recupero di altri beni, a questo punto dati per dispersi.
Già di per sé alcune delle allegazioni di evidenziano una certa Pt_1 confusione.
Nella comparsa costitutiva e nella memoria integrativa l'appellante aveva attribuito al locatore la responsabilità per l'incendio del catamarano, affermando che lo stesso era stato spostato dal magazzino all'area esterna, dove era stato incendiato, e aveva chiesto che lo stesso fosse condannato al pagamento delle spese di ripristino. Al contrario, nella querela del 10 agosto 12
2021 il legale rappresentante aveva dichiarato di avere lui stesso fin CP_2 dal 28 novembre 2015 posizionato sull'area esterna tale imbarcazione, assieme ad una seconda. Solo con la testimonianza di è CP_4 stato chiarito che ad essere stata spostata all'esterno - nella tesi dell'appellante - è stata una terza barca, e non il catamarano.
Si ricorda poi che il aveva a sua volta concesso l'uso del magazzino CP_2 anche ad altri soggetti. Nella querela 17 settembre 2021 egli riferisce di avere dato in comodato parte del capannone il 15 settembre 2020 a tale Per_1 per un mese, e che lo stesso ne usufruiva anche in quel momento
[...] abusivamente. All'udienza dell'11 dicembre 2023 ha detto Testimone_3 di avervi collocato beni fin dal 2017, e di avervi acceduto per disporne;
ed anche racconta di avervi collocato nell'estate del 2021, su Testimone_4 autorizzazione del una serie di effetti personali quali una scrivania CP_2 antica, lampade e altri oggetti.
In un contesto di tale promiscuità d'uso – come detto, è certa anche la presenza di beni di - la prova testimoniale, mirante a provare lo CP_1 spostamento di determinati beni dal magazzino alla pubblica via ed il loro danneggiamento (cap. 16, 24, 26, 27, 28, 29, 30), e la presenza di altri beni al momento del cambio delle serrature che non si è potuto recuperare (cap.
18 e 19), non ha dato risultati convincenti.
Quanto ai beni portati all'esterno e rovinati (nella tesi dell'appellante, prima del 21 settembre il furgone e una barca;
dopo il 18 ottobre alcune canoe, neppure precisate nel numero), l'amministratore del condominio ha confermato che era la stessa che usava CP_5 Pt_1 depositare beni nell'area condominiale esterna, che “c'era fuori di tutto”, e che la situazione era “sempre stata mutevole”.
Escluso allora che possa farsi questione relativamente al catamarano incendiato l'8 agosto 2021 (cap. 16 e 24), che lo stesso appellante ha confuso con la barca che si vede nella fotografia a doc. 10, va dato conto di quanto emerso dall'istruttoria con riguardo ai cap. da 26 a 30.
Ebbene, ha risposto in termini del tutto vaghi, Testimone_3 ricordando che “era tutto per strada”, e che “c'erano anche delle canoe”; mentre ha confermato il cap. 26, relativo al fatto che il CP_4 13
padre trovò il 21 settembre furgone e barca sulla pubblica via, e che il 18 ottobre vennero spostate le canoe, ma nulla ha detto circa fatto che tali beni siano stati o meno danneggiati.
Venendo poi alla mancata restituzione di taluni beni, la promiscuità nell'uso del magazzino, di cui disponevano le chiavi non solo il e il CP_2
ma anche e avrebbe imposto una prova CP_1 Per_1 Tes_3 Tes_4 particolarmente rigorosa della loro presenza alla data in avvenne il cambio delle chiavi, e comunque una loro descrizione con sufficiente precisione;
ma questo non è avvenuto.
L'appellante invoca, a proprio favore, la testimonianza di . Testimone_3
Ma il teste, interrogato sui cap. 18 e 19, che miravano a dimostrare la presenza dei beni ivi elencati alla data del 21 settembre 2019, ha dichiarato di avere visto del “materiale”, ma di non saper “specificare singolarmente i beni giacenti”.
Quanto alla testimonianza di , il teste, interrogato sul CP_4 capitolo 18, riferisce di “presumere” che alla data del 21 settembre, in cui avvenne il cambio delle serrature, vi fossero ancora dei beni del padre, ma in quel mese egli non entrò personalmente nel magazzino.
L'esistenza nel magazzino dei beni di cui al cap. 18 al momento del cambio delle chiavi non può quindi dirsi provata;
e anche per tale parte la sentenza va confermata.
5. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando la causa di valore indeterminabile e di bassa complessità.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 575/2024 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 5.077,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
14
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 11 marzo 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo