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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15573 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in persona del giudice unico, dott. Vittorio Carlomagno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 55537 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 assunta in riserva per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.11.25 al termine della discussione orale, tra
C.F. con sede in Roma Via Giovanni Nicotera n. 29, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Massimo Gizzi,
OPPONENTE
e
C.F. e P. IVA con sede legale in Roma, via Po n. 22, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Nenzi,
OPPOSTO
OGGETTO: appalto privato conclusioni per parte opponente accertare, a mezzo di apposita perizia, la corretta esecuzione dei lavori eseguiti e la presenza dei certificati di collaudo;
accertare quindi il rapporto dare-avere fra le parti secondo gli accordi contenuti nella scrittura privata 7 agosto 2023, decurtando a favore dell'opponente quanto emergerà a seguito della consulenza;
per l'effetto, revocare e porre nel nulla l'opposto decreto, con le conseguenze di legge ed il favore delle spese.
conclusioni per parte opposta a) confermare il Decreto Ingiuntivo n. 16705 del 3.11.2023, emesso dal Tribunale Civile di Roma (R.G. n. 45170/2023); b) in ogni caso, accertare e dichiarare il credito vantato da in misura pari ad euro Controparte_1 265.000,00, oltre interessi e spese legali ivi previste, ovvero nella somma che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare al pagamento delle suddette somme;
Parte_1 c) rigettare le domande svolte da nei confronti di poiché inammissibili e Parte_1 Controparte_1 infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso d) con condanna di al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Parte_1 e) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55 del 10.3.2014 o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 16705/2023 (R.G. 45170/2023), con il quale il Tribunale di
Roma, in accoglimento della domanda di ha ingiunto a di pagare la Controparte_1 Parte_1 somma di € 265.000,00 oltre interessi come richiesti e spese di procedura ha per oggetto il corrispettivo dei lavori di cui al contratto di appalto del 7.4.2022, e successivo addendum del
21.02.23, concluso fra le parti. L'importo richiesto è quello indicato nella successiva scrittura privata sottoscritta dalle parti il 7.08.23.
a fondamento dell'opposizione deduce la non conformità dei lavori, per la cui verifica Pt_1 ha richiesto CTU, non ammessa dal giudice.
La causa, concessa la provvisoria esecutività e disattesa la richiesta di CTU, è stata rinviata per la discussione orale.
____________________
La scrittura privata del 7.08.23, richiamata nel ricorso monitorio, dato conto delle vicende dell'esecuzione dell'appalto e delle “attente verifiche in contraddittorio” eseguite dalle parti, accerta la mancata esecuzione di una parte delle opere e quantifica il corrispettivo residuo dovuto, previo scomputo del valore delle opere rimaste ineseguite.
E' pacifico che non ha dato esecuzione alla scrittura privata. Pt_1
Le contestazioni di , peraltro del tutto generiche sulla conformità dei lavori eseguiti Pt_1 sono incompatibili col contenuto di tale scrittura, alla quale si deve riconoscere, quanto meno, carattere di riconoscimento di debito.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Alla luce della assoluta genericità e della evidente pretestuosità dell'opposizione deve essere accolta la domanda proposta dalla opposta di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che si quantificano equitativamente in misura pari alla metà di quello liquidato per le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la opponente alla rifusione in favore della opposta delle spese di lite, che liquida in euro
12.000 per compensi oltre IVA, CPA, spese generali, ed al pagamento alla opposta, a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., della ulteriore somma di euro
6000,00.
Roma. 7.11.25.
IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno