Ordinanza collegiale 27 febbraio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 01/07/2025, n. 12935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12935 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 12935/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13772/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13772 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Desmond Kipenge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda di cittadinanza (K10-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe notificato il 12/12/2024 e ritualmente depositato, parte ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 lettera f), Legge n. 91/1992 presentata in data 3/10/2019.
Con nota depositata in atti in data 10/06/2025 l'Amministrazione resistente ha prodotto in giudizio copia dello stralcio del decreto di conferimento della cittadinanza italiana emesso e notificato in favore del ricorrente, chiedendo pertanto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Alla odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l’Amministrazione, con l’emanazione del predetto decreto di concessione della cittadinanza italiana, ha riscontrato favorevolmente l’istanza della parte ricorrente.
Ne discende anche la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. III, 8 gennaio 2025, n 90).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dell’avv. Desmond Kipenge dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.