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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 24/10/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott.ssa Isabella Martin Presidente
Dott. Federico Paciolla Consigliere
Dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Contratti e ha pronunciato seguente obbligazioni varie
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 193/2023 R.G.
promossa
da
(già Parte_1
), c.f. , Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. OSLER ALESSANDRO giusta delega in atti
- appellante -
contro
RAPPRESENTATA Controparte_1
DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AVV. , CP_2
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. DI C.F._1
AR TE, giusta delega in atti
1 - appellata -
, c.f. , rappresentata Controparte_3 C.F._2
e difesa dall'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA, giusta delega in atti
- appellata -
, c.f. Controparte_4 P.IVA_2
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 848/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 19.10.2023.
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 16.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
1. in via principale: rigettare tutte le domande tempestivamente, effettivamente e ritualmente formulate nei confronti di da parte Parte_1
di , come sopra assistita, nel giudizio di primo Controparte_1
grado;
2. in via principale e riconvenzionale: accertare ai sensi dell'articolo 1453 c.c. l'intervenuta risoluzione ed estinzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare di data 23-
24 agosto 2017 stipulato fra Parte_1
quale parte promittente venditrice, e
[...] CP_1
, quale parte promittente acquirente, per inadempimento
[...]
della parte promittente acquirente, con accertamento del
2 legittimo esercizio da parte della nominata società del recesso previsto dall'articolo 1385, comma 2, c.c. a causa dell'inadempimento di in relazione alle Controparte_1
obbligazioni discendenti dal richiamato contratto preliminare e con contestuale riconoscimento del diritto della
[...]
di trattenere la somma di Euro Parte_1
154.960,00 (pari ad Euro 149.000,00 oltre I.V.A. al 4%) già
versata da in favore della predetta società a Controparte_1
titolo di caparra confirmatoria;
3. in via istruttoria principale: disporre la rinnovazione delle indagini peritali svolte dal CTU Dott. nel Persona_1
procedimento di primo grado, con sostituzione del nominato consulente tecnico d'ufficio con altro diverso, al quale porre il quesito così come già formulato con l'ordinanza di data 8
settembre 2022 rilasciata dal Giudice Istruttore nel procedimento sub R.G. 2160/2019 del Tribunale di Bolzano,
integrato tuttavia al suo inizio dal seguente inciso “sulla base
della documentazione prodotta in atti dalle parti nonché delle
testimonianze raccolte in sede istruttoria” e con stralcio dal medesimo dell'inciso “e di procedere all'adempimento degli
obblighi contrattuali assunti”;
4. in via istruttoria subordinata: disporre indagini tecniche supplettive o integrative, da delegarsi ad altro diverso consulente tecnico d'ufficio, al fine di dare risposta alle osservazioni
(controdeduzioni) già formulate dal Prof. rispetto Persona_2
3 alla bozza di consulenza tecnica predisposta dal CTU del giudizio di primo grado Dott. (in atti del giudizio di Persona_1
primo grado) nonchè alle considerazioni contenute nei punti da n. 1 a n. 6 della nota scritta autorizzata di data 15 marzo 2023,
predisposta nell'interesse di Parte_1
e in atti del giudizio di primo grado;
[...]
5. in via istruttoria ulteriormente subordinata: chiamare il
CTU del giudizio di primo grado Dott. a Persona_1
chiarimenti, alla presenza dei consulenti tecnici delle parti, in relazione a quanto dal medesimo rispettivamente dedotto in risposta alle osservazioni (controdeduzioni) già formulate dal
Prof. rispetto alla bozza di consulenza tecnica Persona_2
predisposta dal nominato CTU (in atti del giudizio di primo grado)
e ancora da dedurre in risposta alle considerazioni contenute nei punti da n. 1 a n. 6 della nota scritta autorizzata di data 15 marzo
2023, predisposta nell'interesse di Parte_1
e in atti del giudizio di primo grado;
[...]
6. in via istruttoria concorrente: ammettere l'interrogatorio formale di già richiesto nell'interesse di Controparte_3
nella memoria Parte_1
istruttoria (ex articolo 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) di data 7 giugno
2022 in atti del procedimento di primo grado;
7. con vittoria integrale della società appellante
relativamente alle spese e competenze dei giudizi di primo
(sub R.G. 2160/2019) e di secondo grado (sub R.G. 193/2023
4 con riunito il procedimento sub R.G. 195/2023).
Del procuratore di parte appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata
di rigettata ogni avversaria richiesta, istanza ed CP_4
eccezione, sia di merito che istruttoria:
- in via pregiudiziale, nel rito: dichiarare la inammissibilità
dell'appello proposto dalla Parte_2
per carenza dei requisiti stabiliti dall'art. 342 cod. proc. civ. per le
ragioni esposte sub paragrafo I.;
- in via preliminare, sempre nel rito: respingere la domanda
cautelare ex adverso formulata per le ragioni addotte sub
paragrafo IX;
- in via principale, nel merito: respingere integralmente, in quanto
totalmente infondata in fatto ed in diritto, strumentale e
pretestuosa, la impugnazione de qua per tutti i motivi in narrativa
analiticamente dedotti con conseguente conferma integrale ed in
ogni sua parte della decisione emanata dal Tribunale di Bolzano,
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Werner
Mussner il 19 ottobre 2023, pubblicata il dì successivo, n. 848
(R.G. 2160/2019), notificata il 9 novembre 2023;
- in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta
ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accogliere comunque
le domande, eccezioni, difese e richieste formulate nel corso del
procedimento di primo grado nell'interesse della signora CP_1
ancorché non accolte dal Giudice di prima istanza in
[...]
5 quanto reputate assorbite e da ritenersi reiterate, rinnovate e
riproposte nel presente giudizio di gravame;
- in via istruttoria: ci si riporta, in via meramente subordinata e
gradata, alle istanze formulate nel processo di primo grado per
conto e nell'interesse della convenuta a mezzo delle memorie
autorizzate depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod.
proc. civ. laddove non accolte dal Giudice di prime cure
opponendosi alla richiesta di ammissione di quelle avversarie;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite
di entrambi i gradi di giudizio oltre gli accessori di legge”.
Del procuratore di parte appellata Parte_3
1) dichiarare che è venuta meno la materia del contendere in relazione alla posizione processuale della sig.ra Controparte_3
2) compensare le spese di lite in relazione alla posizione della sig.ra CP_3
3) nel caso di opposizione da parte di Parte_1
ovvero della sig.ra , alla
[...] Controparte_1
declaratoria di sopravvenuta carenza della materia del contendere a spese compensate, condannare le parti opponenti al rimborso delle spese di lite rese necessarie per l'ulteriore attività difensiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
6 Il Tribunale ha definito la vertenza promossa da CP_1
e nei confronti della
[...] Parte_3 [...]
e di Controparte_4 Parte_2
(di seguito anche solo , con sentenza n. 848/2023 Parte_1
del 19.10.2023 con la quale ha:
- rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalle signore e e dichiarandone Controparte_1 Parte_3
quindi la esecutività, tenuto conto dell'importo già pagato pari a
€11.737,56;
- annullato l'atto di mutuo consenso del 7 giugno 2018 con cui era stato posto nel nulla il preliminare del 23 – 24 agosto
2017;
- condannato la a restituire alla signora Parte_1
l'importo di € 154.960,00 oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e con altro separato atto di citazione la signora Parte_1
Parte_3
I due procedimenti sono stati riuniti e con ordinanza dd.
29.04.2023 questa Corte, preso atto della rinuncia agli atti da parte di nei confronti di Controparte_3 CP_4 Controparte_4
non costituita in giudizio, ha dichiarato l'estinzione del rapporto processuale (di cui al procedimento RG 195/2023) tra le parti e , per rinuncia agli atti. Parte_3 CP_4 Controparte_4
ha impugnato la suddetta sentenza deducendo Parte_1
7 i seguenti motivi:
1. Erronea assunzione - pur in assenza di declaratoria giudiziale - dell'esistenza nella fattispecie di un'ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare di compravendita immobiliare di data 23-24 agosto
2017 ai sensi dell'articolo 1463 c.c..
2. Omessa declaratoria giudiziale dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare. Irrituale nonché erronea assunzione (quale causa petendi) del sussistere nella fattispecie di un'ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso fra e con Parte_2 Controparte_1
connessa violazione degli articoli 99, 112, 115 c.p.c..
3. Erronea considerazione dell'efficacia del contratto preliminare di compravendita di data 23-24 agosto 2017 sulla base dell'erroneo annullamento di un atto di mutuo consenso assunto impropriamente come occorso fra le parti in data 7
giugno 2019. Omessa pronuncia e mancata declaratoria giudiziale in punto di risoluzione del contratto preliminare in questione per inadempimento di ai sensi Controparte_1
dell'articolo 1453 c.c..
4. Erronea considerazione del sussistere alla data del 5
giugno 2018 di una condizione di incapacità naturale di
. Omesso riconoscimento nella fattispecie Controparte_1
controversa di un'ipotesi di inadempimento contrattuale della
8 nominata attrice in primo grado in relazione alle obbligazioni su di lei gravanti in forza della validità e dell'efficacia del contratto preliminare di compravendita immobiliare di data 23-24 agosto
2017.
5. Errata applicazione del principio della soccombenza processuale di cui all'articolo 91 c.p.c. ed errata regolamentazione delle spese e competenze del giudizio di primo grado.
6. Necessità di dare luogo alla rinnovazione delle indagini peritali svolte nel giudizio di primo grado dal Dott.
[...]
(con parziale modifica del quesito peritale già Per_1
sottoposto al nominato consulente tecnico) e/o ad indagini tecniche supplettive o integrative e, comunque, ad integrazioni e/o approfondimenti istruttori in relazione alla condizione di
(in)capacità di intendere e di volere di nel Controparte_1
periodo temporale gennaio 2018-5 giugno 2018.
7. Irrituale ed immotivata omissione di pronuncia in ordine alla istanza della parte terza chiamata in primo grado di volersi disporre l'interrogatorio formale di . Controparte_3
L'appellante ha inoltre proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettata da questa Corte con ordinanza dd. 29.04.2023.
Si è costituita eccependo in via Controparte_1
preliminare inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 9 della sentenza impugnata.
All'udienza del 16.04.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ.
mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per ritenuta violazione dell'art. 342
c.p.c., poiché ha senz'altro formulato correttamente Parte_1
l'atto d'appello indicando quali parti della sentenza gravata intendeva impugnare, specificando le modifiche del provvedimento che intendeva conseguire con l'appello e argomentando i motivi addotti a sostegno della richiesta riforma.
2. Nel merito, in primo luogo va osservato che effettivamente il Primo Giudice ha erroneamente precisato che l'immobile oggetto della compravendita non sarebbe più nella disponibilità di circostanza che non risulta né Parte_1
dedotta, né provata in causa.
Inoltre, sulla base di tale circostanza che è anche espressamente negata dall'odierna appellante, il contratto preliminare è stato erroneamente ritenuto di ormai impossibile esecuzione.
3. Secondo il Tribunale, tale contratto era stato sciolto dalle parti per mutuo consenso ex art. 1372 c.c., però in seguito all'annullamento per l'accertata incapacità naturale della signora
10 , delle sue dichiarazioni di recesso, tale mutuo CP_1
consenso sarebbe venuto meno. Secondo questa ricostruzione, il contratto preliminare è tornato valido successivamente all'annullamento del mutuo consenso, quando però era venuto meno l'oggetto del contratto essendo stato già venduto l'immobile.
Sempre secondo il Primo Giudice, anche qualsiasi eventuale atto unilaterale della signora , al fine di CP_1
recedere e/o porre nel nulla il contratto preliminare oggetto di causa, sarebbe comunque nullo, sempre per la sua accertata incapacità naturale.
4. Ciò premesso, ai fini della decisione, considerato che la circostanza è anche oggetto di impugnazione, occorre verificare l'effettiva sussistenza di una condizione di incapacità naturale di alla data del 5 giugno 2018. Controparte_1
Il consulente d'ufficio Dr. , come già Persona_1
rilevato dal Tribunale ha concluso il proprio elaborato sostenendo che: “Alla luce dell'ampia documentazione clinica
approfondita e delle considerazioni psichiatrico-forensi sopra
esposte, questo CTU ritiene che - pur non Controparte_1
essendo costantemente incapace di intendere e di volere nel
periodo gennaio 2018/5 giugno 2018 - avesse notevolmente
pregiudicate queste ultime capacità per una severa e instabile
patologia psichiatrica qualificabile come psicosi schizoaffettiva;
disturbo per il quale già dal novembre 2016 si richiedeva la
11 nomina di un Amministratore di Sostegno.
Il CTU ritiene inoltre che, pur comprendendo il significato
dell'atto di recesso, questa sua capacità, come quella di procedere
all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, fossero
notevolmente interferite e pregiudicate dalle fluttuazioni maniacali
e persecutorie che sistematicamente hanno caratterizzato
l'andamento della richiamata patologia.”
Il CTU è giunto alla sopra riportata conclusione, valutando una copiosa documentazione e “tenendo conto della lunga storia
di malattia, dei numerosissimi ricoveri, della sintomatologia
produttiva, della gravità degli scompensi, della cronicizzazione del
disturbo, della necessità di TSO, della discontinuità nelle cure, del
pregiudizio nella autonomia, del tipo di cure praticate (depot), …
tutti elementi che appaiono nettamente prevalenti rispetto alla
diagnosi di disturbo bipolare o altro disturbo di personalità.
Proprio la ricaduta sul funzionamento e sull'adattamento della
, a causa dell'interferenza ricorrente dei meccanismi CP_1
psicotici, ha orientato per una sua incapacità di intendere e di
volere; incapacità che si traduceva negativamente anche nella
percezione della propria malattia (negazione); nella adesione delle
cure necessarie (rifiuto e incostanza); nella disposizione
intrafamigliare (ostilità e aggressività); nella consultazione degli
specialisti abilitati (dispendio e ricorso a maghi); e poi più in
generale alla previsione e gestione dei propri bisogni (abitativi)”
(pag.16 della CTU in replica alle osservazioni cel CTP Dr.
12 . Per_2
Il Dr. ha diffusamente motivato le proprie Per_1
conclusioni e ha provveduto alla puntuale replica delle numerose osservazioni formulate dal consulente di parte Parte_1
In proposito, con riferimento al profilo psicotico della signora ha anche precisato che: “ Ciò che il CTP in CP_1
questo passaggio non stima adeguatamente è l'esito sul
funzionamento di personalità di una storia quasi trentennale di
patologia psichiatrica;
esito che non può limitarsi alla conferma di
una etichetta diagnostica ma deve considerare il progressivo
“deterioramento” di personalità che interviene per la gravità delle
ripetute fratture soggettive e di adattamento degli scompensi e
delle (scostanti) terapie” (pagg.13 e 14 della CTU in replica alle osservazioni cel CTP Dr. . Aggiunge inoltre che: Per_2
“riprendendo quanto commentato poco sopra, l'impressione è che
il CTP colleghi le certificazioni allegate alle diverse visite
psichiatriche in maniera parziale, non cogliendo degli elementi
clinici costantemente presenti - in termini di disorganizzazione,
delirio, agitazione,.. ed anche espansione dell'umore; e che sono
direttamente incidenti il funzionamento di personalità e quelle
funzioni dalle quali derivano le capacità di intendere e di volere.
Più in particolare su queste comorbilità (pag. 19) e sempre
per come argomentato più sopra, il CTU non ha ritenuto di dover
insistere dal momento che è apparsa netta e incidente nel
funzionamento di personalità della la patologia CP_1
13 schizoaffettiva; patologia che ha fortemente compromesso nel
tempo l'ambito soggettivo, familiare, relazionale, lavorativo,..
dell'attrice” (pag.5 della CTU in replica alle osservazioni del CTP
Dr. . Per_2
Pertanto, non risulta necessaria né una rinnovazione, né
un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, che va condivisa e fatta propria.
5. Quanto alle istanze istruttorie di parte appellante, va inoltre precisato che l'interrogatorio formale della signora
[...]
visto il tenore delle circostanze capitolate, nulla Pt_3
aggiungerebbe ai fatti accertati nel corso del giudizio.
Oltretutto un'eventuale confessione giudiziale da parte della signora acquisterebbe valore di prova soltanto nei CP_3
suoi confronti (per averla rilasciata) e non certo delle altre parti processuali.
6. In definitiva l'atto di recesso posto in essere dalla signora va dichiarato nullo a causa della sua accertata CP_1
incapacità naturale al momento della redazione della breve nota manoscritta, come anche delle successive comunicazioni inviate per posta elettronica sia al signor che alla Parte_4
banca.
6. ha dichiarato di prendere atto della volontà Parte_1
della signora di recedere dal contratto e di confermare CP_5
il recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. con la raccomandata dd.
07.06.2018 (doc.5 dell'appellante).
14 Con ciò il contratto preliminare si sarebbe sciolto, però,
come sopra rilevato, l'atto di recesso della signora va CP_1
oggi annullato, con effetto ex nunc, come precisato anche dal
Tribunale.
Considerato, inoltre che la signora aveva CP_1
provveduto al pagamento di tutte le rate previste fino al rogito notarile (mai fissato) e che il contratto prevedeva una consegna a fine settembre solo in termini indicativi, a compimento della costruzione, ma non è stato indicato quando avrebbe dovuto essere pagato il saldo, non è ravvisabile alcun inadempimento da parte sua con la conseguenza che non sussistono i presupposti per il recesso ex art. 1385 c.c. da parte di Parte_1
Pertanto, risulta che le parti hanno agito sulla base di atti presupposti non più validi.
Tenuto conto di un tanto, rilevato che l'appellata, sin dal primo grado di giudizio, nelle proprie conclusioni, ha mostrato interesse al contratto preliminare di compravendita chiedendo che sia dichiarato ancora in essere, tale domanda va accolta.
In definitiva, le parti potranno concordemente fissare un termine per l'adempimento del contratto preliminare di compravendita oggetto della presente causa.
7. Quanto alla posizione della signora che aveva CP_3
proposto appello unicamente avverso i capi della sentenza relativi al rapporto creditizio con la , considerata Controparte_4
l'intervenuta estinzione del rapporto processuale tra lei e
15 l'istituto bancario in seguito al raggiungimento di un accordo, va dichiarata la sopravvenuta carenza della materia del contendere.
Le spese del presente grado di giudizio tra la signora CP_3
e le altre parti costituite andranno compensate poiché la stessa non aveva formulato alcuna domanda nei loro confronti.
8. Considerato l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza tra l'appellante e l'appellata Parte_1
, le spese di giudizio di entrambi i gradi, da Controparte_1
calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore riconosciuto, dovranno essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di , CP_4
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da nei Parte_2 Parte_3
confronti di e Controparte_1 Controparte_6
avverso la sentenza n. 848/2023 del 19.10.2023 del
[...]
Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, a parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
1. dispone l'annullamento ex art. 428 c.c. della dichiarazione unilaterale dd. 05.06.2018 di;
Controparte_1
2. accerta e dichiara che il contratto preliminare di compravendita è ancora in essere tra e Controparte_1
Parte_2 Parte_2
16
3. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e Controparte_1 Parte_2
pone definitivamente le spese della CTU a carico, per metà
ciascuna, di entrambe le parti e Controparte_1 [...]
Parte_2
4. dichiara venuta meno la materia del contendere relativa al rapporto processuale tra e Parte_3 [...]
Controparte_6
5. compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra e le altre parti costituite. Parte_3
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 11 giugno 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 c.p.c.. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott.ssa Isabella Martin Presidente
Dott. Federico Paciolla Consigliere
Dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Contratti e ha pronunciato seguente obbligazioni varie
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 193/2023 R.G.
promossa
da
(già Parte_1
), c.f. , Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. OSLER ALESSANDRO giusta delega in atti
- appellante -
contro
RAPPRESENTATA Controparte_1
DALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AVV. , CP_2
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. DI C.F._1
AR TE, giusta delega in atti
1 - appellata -
, c.f. , rappresentata Controparte_3 C.F._2
e difesa dall'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA, giusta delega in atti
- appellata -
, c.f. Controparte_4 P.IVA_2
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 848/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 19.10.2023.
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 16.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
1. in via principale: rigettare tutte le domande tempestivamente, effettivamente e ritualmente formulate nei confronti di da parte Parte_1
di , come sopra assistita, nel giudizio di primo Controparte_1
grado;
2. in via principale e riconvenzionale: accertare ai sensi dell'articolo 1453 c.c. l'intervenuta risoluzione ed estinzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare di data 23-
24 agosto 2017 stipulato fra Parte_1
quale parte promittente venditrice, e
[...] CP_1
, quale parte promittente acquirente, per inadempimento
[...]
della parte promittente acquirente, con accertamento del
2 legittimo esercizio da parte della nominata società del recesso previsto dall'articolo 1385, comma 2, c.c. a causa dell'inadempimento di in relazione alle Controparte_1
obbligazioni discendenti dal richiamato contratto preliminare e con contestuale riconoscimento del diritto della
[...]
di trattenere la somma di Euro Parte_1
154.960,00 (pari ad Euro 149.000,00 oltre I.V.A. al 4%) già
versata da in favore della predetta società a Controparte_1
titolo di caparra confirmatoria;
3. in via istruttoria principale: disporre la rinnovazione delle indagini peritali svolte dal CTU Dott. nel Persona_1
procedimento di primo grado, con sostituzione del nominato consulente tecnico d'ufficio con altro diverso, al quale porre il quesito così come già formulato con l'ordinanza di data 8
settembre 2022 rilasciata dal Giudice Istruttore nel procedimento sub R.G. 2160/2019 del Tribunale di Bolzano,
integrato tuttavia al suo inizio dal seguente inciso “sulla base
della documentazione prodotta in atti dalle parti nonché delle
testimonianze raccolte in sede istruttoria” e con stralcio dal medesimo dell'inciso “e di procedere all'adempimento degli
obblighi contrattuali assunti”;
4. in via istruttoria subordinata: disporre indagini tecniche supplettive o integrative, da delegarsi ad altro diverso consulente tecnico d'ufficio, al fine di dare risposta alle osservazioni
(controdeduzioni) già formulate dal Prof. rispetto Persona_2
3 alla bozza di consulenza tecnica predisposta dal CTU del giudizio di primo grado Dott. (in atti del giudizio di Persona_1
primo grado) nonchè alle considerazioni contenute nei punti da n. 1 a n. 6 della nota scritta autorizzata di data 15 marzo 2023,
predisposta nell'interesse di Parte_1
e in atti del giudizio di primo grado;
[...]
5. in via istruttoria ulteriormente subordinata: chiamare il
CTU del giudizio di primo grado Dott. a Persona_1
chiarimenti, alla presenza dei consulenti tecnici delle parti, in relazione a quanto dal medesimo rispettivamente dedotto in risposta alle osservazioni (controdeduzioni) già formulate dal
Prof. rispetto alla bozza di consulenza tecnica Persona_2
predisposta dal nominato CTU (in atti del giudizio di primo grado)
e ancora da dedurre in risposta alle considerazioni contenute nei punti da n. 1 a n. 6 della nota scritta autorizzata di data 15 marzo
2023, predisposta nell'interesse di Parte_1
e in atti del giudizio di primo grado;
[...]
6. in via istruttoria concorrente: ammettere l'interrogatorio formale di già richiesto nell'interesse di Controparte_3
nella memoria Parte_1
istruttoria (ex articolo 183, comma 6, n. 2 c.p.c.) di data 7 giugno
2022 in atti del procedimento di primo grado;
7. con vittoria integrale della società appellante
relativamente alle spese e competenze dei giudizi di primo
(sub R.G. 2160/2019) e di secondo grado (sub R.G. 193/2023
4 con riunito il procedimento sub R.G. 195/2023).
Del procuratore di parte appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata
di rigettata ogni avversaria richiesta, istanza ed CP_4
eccezione, sia di merito che istruttoria:
- in via pregiudiziale, nel rito: dichiarare la inammissibilità
dell'appello proposto dalla Parte_2
per carenza dei requisiti stabiliti dall'art. 342 cod. proc. civ. per le
ragioni esposte sub paragrafo I.;
- in via preliminare, sempre nel rito: respingere la domanda
cautelare ex adverso formulata per le ragioni addotte sub
paragrafo IX;
- in via principale, nel merito: respingere integralmente, in quanto
totalmente infondata in fatto ed in diritto, strumentale e
pretestuosa, la impugnazione de qua per tutti i motivi in narrativa
analiticamente dedotti con conseguente conferma integrale ed in
ogni sua parte della decisione emanata dal Tribunale di Bolzano,
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Werner
Mussner il 19 ottobre 2023, pubblicata il dì successivo, n. 848
(R.G. 2160/2019), notificata il 9 novembre 2023;
- in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta
ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accogliere comunque
le domande, eccezioni, difese e richieste formulate nel corso del
procedimento di primo grado nell'interesse della signora CP_1
ancorché non accolte dal Giudice di prima istanza in
[...]
5 quanto reputate assorbite e da ritenersi reiterate, rinnovate e
riproposte nel presente giudizio di gravame;
- in via istruttoria: ci si riporta, in via meramente subordinata e
gradata, alle istanze formulate nel processo di primo grado per
conto e nell'interesse della convenuta a mezzo delle memorie
autorizzate depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod.
proc. civ. laddove non accolte dal Giudice di prime cure
opponendosi alla richiesta di ammissione di quelle avversarie;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite
di entrambi i gradi di giudizio oltre gli accessori di legge”.
Del procuratore di parte appellata Parte_3
1) dichiarare che è venuta meno la materia del contendere in relazione alla posizione processuale della sig.ra Controparte_3
2) compensare le spese di lite in relazione alla posizione della sig.ra CP_3
3) nel caso di opposizione da parte di Parte_1
ovvero della sig.ra , alla
[...] Controparte_1
declaratoria di sopravvenuta carenza della materia del contendere a spese compensate, condannare le parti opponenti al rimborso delle spese di lite rese necessarie per l'ulteriore attività difensiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
6 Il Tribunale ha definito la vertenza promossa da CP_1
e nei confronti della
[...] Parte_3 [...]
e di Controparte_4 Parte_2
(di seguito anche solo , con sentenza n. 848/2023 Parte_1
del 19.10.2023 con la quale ha:
- rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalle signore e e dichiarandone Controparte_1 Parte_3
quindi la esecutività, tenuto conto dell'importo già pagato pari a
€11.737,56;
- annullato l'atto di mutuo consenso del 7 giugno 2018 con cui era stato posto nel nulla il preliminare del 23 – 24 agosto
2017;
- condannato la a restituire alla signora Parte_1
l'importo di € 154.960,00 oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e con altro separato atto di citazione la signora Parte_1
Parte_3
I due procedimenti sono stati riuniti e con ordinanza dd.
29.04.2023 questa Corte, preso atto della rinuncia agli atti da parte di nei confronti di Controparte_3 CP_4 Controparte_4
non costituita in giudizio, ha dichiarato l'estinzione del rapporto processuale (di cui al procedimento RG 195/2023) tra le parti e , per rinuncia agli atti. Parte_3 CP_4 Controparte_4
ha impugnato la suddetta sentenza deducendo Parte_1
7 i seguenti motivi:
1. Erronea assunzione - pur in assenza di declaratoria giudiziale - dell'esistenza nella fattispecie di un'ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare di compravendita immobiliare di data 23-24 agosto
2017 ai sensi dell'articolo 1463 c.c..
2. Omessa declaratoria giudiziale dell'intervenuta risoluzione del contratto preliminare. Irrituale nonché erronea assunzione (quale causa petendi) del sussistere nella fattispecie di un'ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso fra e con Parte_2 Controparte_1
connessa violazione degli articoli 99, 112, 115 c.p.c..
3. Erronea considerazione dell'efficacia del contratto preliminare di compravendita di data 23-24 agosto 2017 sulla base dell'erroneo annullamento di un atto di mutuo consenso assunto impropriamente come occorso fra le parti in data 7
giugno 2019. Omessa pronuncia e mancata declaratoria giudiziale in punto di risoluzione del contratto preliminare in questione per inadempimento di ai sensi Controparte_1
dell'articolo 1453 c.c..
4. Erronea considerazione del sussistere alla data del 5
giugno 2018 di una condizione di incapacità naturale di
. Omesso riconoscimento nella fattispecie Controparte_1
controversa di un'ipotesi di inadempimento contrattuale della
8 nominata attrice in primo grado in relazione alle obbligazioni su di lei gravanti in forza della validità e dell'efficacia del contratto preliminare di compravendita immobiliare di data 23-24 agosto
2017.
5. Errata applicazione del principio della soccombenza processuale di cui all'articolo 91 c.p.c. ed errata regolamentazione delle spese e competenze del giudizio di primo grado.
6. Necessità di dare luogo alla rinnovazione delle indagini peritali svolte nel giudizio di primo grado dal Dott.
[...]
(con parziale modifica del quesito peritale già Per_1
sottoposto al nominato consulente tecnico) e/o ad indagini tecniche supplettive o integrative e, comunque, ad integrazioni e/o approfondimenti istruttori in relazione alla condizione di
(in)capacità di intendere e di volere di nel Controparte_1
periodo temporale gennaio 2018-5 giugno 2018.
7. Irrituale ed immotivata omissione di pronuncia in ordine alla istanza della parte terza chiamata in primo grado di volersi disporre l'interrogatorio formale di . Controparte_3
L'appellante ha inoltre proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rigettata da questa Corte con ordinanza dd. 29.04.2023.
Si è costituita eccependo in via Controparte_1
preliminare inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 9 della sentenza impugnata.
All'udienza del 16.04.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ.
mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per ritenuta violazione dell'art. 342
c.p.c., poiché ha senz'altro formulato correttamente Parte_1
l'atto d'appello indicando quali parti della sentenza gravata intendeva impugnare, specificando le modifiche del provvedimento che intendeva conseguire con l'appello e argomentando i motivi addotti a sostegno della richiesta riforma.
2. Nel merito, in primo luogo va osservato che effettivamente il Primo Giudice ha erroneamente precisato che l'immobile oggetto della compravendita non sarebbe più nella disponibilità di circostanza che non risulta né Parte_1
dedotta, né provata in causa.
Inoltre, sulla base di tale circostanza che è anche espressamente negata dall'odierna appellante, il contratto preliminare è stato erroneamente ritenuto di ormai impossibile esecuzione.
3. Secondo il Tribunale, tale contratto era stato sciolto dalle parti per mutuo consenso ex art. 1372 c.c., però in seguito all'annullamento per l'accertata incapacità naturale della signora
10 , delle sue dichiarazioni di recesso, tale mutuo CP_1
consenso sarebbe venuto meno. Secondo questa ricostruzione, il contratto preliminare è tornato valido successivamente all'annullamento del mutuo consenso, quando però era venuto meno l'oggetto del contratto essendo stato già venduto l'immobile.
Sempre secondo il Primo Giudice, anche qualsiasi eventuale atto unilaterale della signora , al fine di CP_1
recedere e/o porre nel nulla il contratto preliminare oggetto di causa, sarebbe comunque nullo, sempre per la sua accertata incapacità naturale.
4. Ciò premesso, ai fini della decisione, considerato che la circostanza è anche oggetto di impugnazione, occorre verificare l'effettiva sussistenza di una condizione di incapacità naturale di alla data del 5 giugno 2018. Controparte_1
Il consulente d'ufficio Dr. , come già Persona_1
rilevato dal Tribunale ha concluso il proprio elaborato sostenendo che: “Alla luce dell'ampia documentazione clinica
approfondita e delle considerazioni psichiatrico-forensi sopra
esposte, questo CTU ritiene che - pur non Controparte_1
essendo costantemente incapace di intendere e di volere nel
periodo gennaio 2018/5 giugno 2018 - avesse notevolmente
pregiudicate queste ultime capacità per una severa e instabile
patologia psichiatrica qualificabile come psicosi schizoaffettiva;
disturbo per il quale già dal novembre 2016 si richiedeva la
11 nomina di un Amministratore di Sostegno.
Il CTU ritiene inoltre che, pur comprendendo il significato
dell'atto di recesso, questa sua capacità, come quella di procedere
all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, fossero
notevolmente interferite e pregiudicate dalle fluttuazioni maniacali
e persecutorie che sistematicamente hanno caratterizzato
l'andamento della richiamata patologia.”
Il CTU è giunto alla sopra riportata conclusione, valutando una copiosa documentazione e “tenendo conto della lunga storia
di malattia, dei numerosissimi ricoveri, della sintomatologia
produttiva, della gravità degli scompensi, della cronicizzazione del
disturbo, della necessità di TSO, della discontinuità nelle cure, del
pregiudizio nella autonomia, del tipo di cure praticate (depot), …
tutti elementi che appaiono nettamente prevalenti rispetto alla
diagnosi di disturbo bipolare o altro disturbo di personalità.
Proprio la ricaduta sul funzionamento e sull'adattamento della
, a causa dell'interferenza ricorrente dei meccanismi CP_1
psicotici, ha orientato per una sua incapacità di intendere e di
volere; incapacità che si traduceva negativamente anche nella
percezione della propria malattia (negazione); nella adesione delle
cure necessarie (rifiuto e incostanza); nella disposizione
intrafamigliare (ostilità e aggressività); nella consultazione degli
specialisti abilitati (dispendio e ricorso a maghi); e poi più in
generale alla previsione e gestione dei propri bisogni (abitativi)”
(pag.16 della CTU in replica alle osservazioni cel CTP Dr.
12 . Per_2
Il Dr. ha diffusamente motivato le proprie Per_1
conclusioni e ha provveduto alla puntuale replica delle numerose osservazioni formulate dal consulente di parte Parte_1
In proposito, con riferimento al profilo psicotico della signora ha anche precisato che: “ Ciò che il CTP in CP_1
questo passaggio non stima adeguatamente è l'esito sul
funzionamento di personalità di una storia quasi trentennale di
patologia psichiatrica;
esito che non può limitarsi alla conferma di
una etichetta diagnostica ma deve considerare il progressivo
“deterioramento” di personalità che interviene per la gravità delle
ripetute fratture soggettive e di adattamento degli scompensi e
delle (scostanti) terapie” (pagg.13 e 14 della CTU in replica alle osservazioni cel CTP Dr. . Aggiunge inoltre che: Per_2
“riprendendo quanto commentato poco sopra, l'impressione è che
il CTP colleghi le certificazioni allegate alle diverse visite
psichiatriche in maniera parziale, non cogliendo degli elementi
clinici costantemente presenti - in termini di disorganizzazione,
delirio, agitazione,.. ed anche espansione dell'umore; e che sono
direttamente incidenti il funzionamento di personalità e quelle
funzioni dalle quali derivano le capacità di intendere e di volere.
Più in particolare su queste comorbilità (pag. 19) e sempre
per come argomentato più sopra, il CTU non ha ritenuto di dover
insistere dal momento che è apparsa netta e incidente nel
funzionamento di personalità della la patologia CP_1
13 schizoaffettiva; patologia che ha fortemente compromesso nel
tempo l'ambito soggettivo, familiare, relazionale, lavorativo,..
dell'attrice” (pag.5 della CTU in replica alle osservazioni del CTP
Dr. . Per_2
Pertanto, non risulta necessaria né una rinnovazione, né
un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, che va condivisa e fatta propria.
5. Quanto alle istanze istruttorie di parte appellante, va inoltre precisato che l'interrogatorio formale della signora
[...]
visto il tenore delle circostanze capitolate, nulla Pt_3
aggiungerebbe ai fatti accertati nel corso del giudizio.
Oltretutto un'eventuale confessione giudiziale da parte della signora acquisterebbe valore di prova soltanto nei CP_3
suoi confronti (per averla rilasciata) e non certo delle altre parti processuali.
6. In definitiva l'atto di recesso posto in essere dalla signora va dichiarato nullo a causa della sua accertata CP_1
incapacità naturale al momento della redazione della breve nota manoscritta, come anche delle successive comunicazioni inviate per posta elettronica sia al signor che alla Parte_4
banca.
6. ha dichiarato di prendere atto della volontà Parte_1
della signora di recedere dal contratto e di confermare CP_5
il recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. con la raccomandata dd.
07.06.2018 (doc.5 dell'appellante).
14 Con ciò il contratto preliminare si sarebbe sciolto, però,
come sopra rilevato, l'atto di recesso della signora va CP_1
oggi annullato, con effetto ex nunc, come precisato anche dal
Tribunale.
Considerato, inoltre che la signora aveva CP_1
provveduto al pagamento di tutte le rate previste fino al rogito notarile (mai fissato) e che il contratto prevedeva una consegna a fine settembre solo in termini indicativi, a compimento della costruzione, ma non è stato indicato quando avrebbe dovuto essere pagato il saldo, non è ravvisabile alcun inadempimento da parte sua con la conseguenza che non sussistono i presupposti per il recesso ex art. 1385 c.c. da parte di Parte_1
Pertanto, risulta che le parti hanno agito sulla base di atti presupposti non più validi.
Tenuto conto di un tanto, rilevato che l'appellata, sin dal primo grado di giudizio, nelle proprie conclusioni, ha mostrato interesse al contratto preliminare di compravendita chiedendo che sia dichiarato ancora in essere, tale domanda va accolta.
In definitiva, le parti potranno concordemente fissare un termine per l'adempimento del contratto preliminare di compravendita oggetto della presente causa.
7. Quanto alla posizione della signora che aveva CP_3
proposto appello unicamente avverso i capi della sentenza relativi al rapporto creditizio con la , considerata Controparte_4
l'intervenuta estinzione del rapporto processuale tra lei e
15 l'istituto bancario in seguito al raggiungimento di un accordo, va dichiarata la sopravvenuta carenza della materia del contendere.
Le spese del presente grado di giudizio tra la signora CP_3
e le altre parti costituite andranno compensate poiché la stessa non aveva formulato alcuna domanda nei loro confronti.
8. Considerato l'esito complessivo del giudizio e la reciproca soccombenza tra l'appellante e l'appellata Parte_1
, le spese di giudizio di entrambi i gradi, da Controparte_1
calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore riconosciuto, dovranno essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di , CP_4
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da nei Parte_2 Parte_3
confronti di e Controparte_1 Controparte_6
avverso la sentenza n. 848/2023 del 19.10.2023 del
[...]
Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, a parziale riforma della sentenza impugnata così provvede:
1. dispone l'annullamento ex art. 428 c.c. della dichiarazione unilaterale dd. 05.06.2018 di;
Controparte_1
2. accerta e dichiara che il contratto preliminare di compravendita è ancora in essere tra e Controparte_1
Parte_2 Parte_2
16
3. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e Controparte_1 Parte_2
pone definitivamente le spese della CTU a carico, per metà
ciascuna, di entrambe le parti e Controparte_1 [...]
Parte_2
4. dichiara venuta meno la materia del contendere relativa al rapporto processuale tra e Parte_3 [...]
Controparte_6
5. compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra e le altre parti costituite. Parte_3
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 11 giugno 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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342 c.p.c.. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma