Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1611/2021
R.G.
TRA
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.Claudio Strozzieri, che lo/a rappresenta e difende come da procura in atti
E
corrente Tortoreto (TE), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.Abramo Di Salvatore e Maria Elena Di Salvatore ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 9.689,40, a titolo di Parte_1 differenze di retribuzione mensile, di differenze di 13^ e di 14^ mensilità e di differenza di TFR con riferimento all'inquadramento nel 3° livello di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché della somma di € 3.057,86 a titolo di indennità sostitutiva permessi ex festività dal luglio 2015 alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per entrambi i crediti dalla maturazione di essi al saldo;
• rigetta nel resto il ricorso;
• compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la a Controparte_1 rifondere al ricorrente la residua quota delle spese, quota che liquida in € 2.200,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge;
• fissa in giorni sessanta da oggi il termine di deposito della motivazione.
Così deciso in data di deposito telematico,
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
1 di 26
Per il ricorrente:
“a) Accertare e dichiarare che il sig. è stato alle dipendenze della Parte_1 [...]
dal febbraio 2007 al 16 novembre 2018, data in cui rassegnava le proprie CP_2 dimissioni, inquadrato al 4° livello CCNL Terziario/Confcommercio quale “Commesso alla vendita al pubblico”;
b) Accertare e dichiarare che il sig. ha di fatto svolto per tutto il Parte_1 rapporto di lavoro, le mansioni di “addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima per l'usato” di cui al 3° livello retributivo CCNL Terziario/Confcommercio;
c) Conseguentemente, condannare la ditta al corretto inquadramento al CP_1
3° livello del CCNL di riferimento del ai fini contributivi e previdenziali Parte_1
INPS per tutto il rapporto intercorso;
d) Condannarla altresì al pagamento della somma lorda di € 9.689,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, o a quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive relative al corretto inquadramento al 3° livello CCNL, con ogni ulteriore accessorio di legge collegato, come da conteggi allegati parte integrante del Ricorso;
e) Accertare e dichiarare che durante il rapporto ha svolto il seguente Parte_1
orario di lavoro: dalle 7,40 alle 12,30 e dalle 14,40 alle 19,30 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30; Inoltre due giorni al mese effettuava orario continuato dalle 7,40 alle 19,30;
f) Conseguentemente condannare la ditta alla ricostruzione della CP_1 posizione contributiva e previdenziale relativa presso l'INPS;
g) Condannarla altresì al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
37.120,96 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, o a quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di straordinario, con ogni ulteriore accessorio di legge collegato, come da conteggi allegati;
h) Accertare e dichiarare che era addetto durante il rapporto, alla Parte_1 custodia e vigilanza dell'azienda, con reperibilità nelle 24 ore, provvedendo anche all'apertura ed alla chiusura;
i) Conseguentemente condannare la ditta al pagamento in favore del CP_1
della somma di € 8.139,55 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, Parte_1
o a quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a tal titolo dovuta, con ogni ulteriore accessorio di legge;
2 di 26 j) Accertare e dichiarare che al ricorrente non sono state conteggiate in busta e non retribuite le ex festività ed i permessi dovuti da CCNL dal 1 gennaio 2015 al 15 novembre 2018 (data di dimissioni) per n. 256,04 ore;
k) Conseguentemente condannare la ditta al pagamento, in favore del CP_1
, della somma di € 3.169,74 oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1
legali, o a quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a tal titolo dovuta, con ogni ulteriore accessorio di legge […]”.
Per la resistente:
NEL MERITO
2. rigettare il ricorso, poiché infondato in fatto ed in diritto;
In subordine
3. nella denegata ipotesi in cui il ricorrente riuscisse a provare le ore di lavoro straordinario e/o di avere diritto ad una qualifica superiore, previa dichiarazione della prescrizione estintiva del credito maturato sino a cinque anni antecedenti alle date di richiesta, ridurne la misura;
4. sempre nella denegata ipotesi in cui il ricorrente risultasse creditore di alcuna somma, dichiararla estinta per compensazione impropria con il credito del datore di lavoro come sopra descritto e quantificato […]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso depositato il 20.10.2021 riassumendo un giudizio già Parte_1
introdotto davanti al Tribunale di Ascoli Piceno dichiaratosi incompetente per territorio, ha premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_1
(società concessionaria di autovetture Volkswagen e altre marche, con sede operativa in
Tortoreto) dal febbraio 2007 al 16 novembre 2018, data in cui aveva rassegnato le dimissioni, inquadrato al 4° livello del CCNL Terziario Confcommercio, quale
“commesso alla vendita al pubblico”.
Il ricorrente ha lamentato di essere stato remunerato per sette ore di lavoro al giorno dal lunedì al venerdì e per quattro ore il sabato, sebbene nel corso del rapporto di lavoro avesse osservato un orario settimanale dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 12,30 e dalle
14,40 alle 19,30 e nelle giornate del sabato avesse effettuato l'orario di lavoro dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, nonché, ogni quindici giorni, avesse osservato anche, in aggiunta a tali orari, un orario continuato, comprendente la fascia oraria dalle 12,30 alle 14,40, essendo stato adibito alla vigilanza dell'azienda durante le pulizie generali che venivano eseguite da una ditta esterna di pulizie.
3 di 26 Ha inoltre dedotto di essere stato incaricato delle mansioni di custodia dell'azienda e di aver avuto così il possesso delle chiavi, per provvedere all'apertura dei locali la mattina alle 7,35 ed alla relativa chiusura la sera verso le 19,35 ed oltre, dovendo altresì in tale mansione essere reperibile nelle 24 ore per ogni situazione emergenziale relativa all'azienda, ossia anche per la gestione del sistema di allarme, che nei periodi di inattività, una volta inserito, si metteva in funzione di norma per sei-sette volte al mese, anche di notte e nei festivi;
l'attore veniva, così, a rappresentare l'interfaccia esclusiva della ditta esterna che gestiva il sistema e da cui veniva chiamato, in qualunque momento della giornata ed in qualsiasi condizione meteorologica, per recarsi in azienda insieme al personale dell'agenzia di sicurezza esterna per aprire ed ispezionare i locali vendite e gli uffici, per poi chiudere e reinserire l'allarme, tanto da dover restare a disposizione senza possibilità di allontanarsi dalla località sede dell'azienda per tutta la durata del rapporto di lavoro e da dover prestare, anzi, continuamente attenzione alle chiamate telefoniche in entrata ed all'effettiva ricezione del proprio cellulare.
Il ricorrente ha poi dedotto di aver svolto mansioni superiori di “addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato”, poiché, senza limitarsi a far visionare le autovetture in esposizione, ad illustrarle nelle caratteristiche tecniche e di confort e a dare le medesime indicazioni anche per le auto non in esposizione (mansioni, queste, di commesso alla vendita), era addetto alle trattative, gestendo la scontistica, valutando l'usato e rimettendo ad altri comunque la decisione definitiva sull'affare, sia per il nuovo sia per l'usato in vendita ed in permuta, oltre a valutare e far effettuare tutte le riparazioni necessarie all'usato permutato, necessarie per poter proporlo in vendita.
Altra ragione di doglianza del ricorrente circa la correttezza del trattamento retributivo osservato nei suoi confronti dalla resistente ha riguardato il mancato godimento e la mancata contabilizzazione nei cedolini paga, a partire dal luglio 2015, dei ROL e delle ex festività, spettanti da contratto per 72 ore annuali, percepiti invece esclusivamente sino al giugno 2015, come da buste paga.
Il ricorrente, illustrati, in punto di diritto, i fondamenti delle proprie lamentele circa l'inferiorità della retribuzione percepita rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha indicato l'importo dei crediti maturati per ciascuno dei titoli fatti valere e concluso come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la società resistente e, premesso che l'intercorso rapporto di lavoro era stato instaurato con un dipendente già dedito alla medesima attività lavorativa presso l'azienda e dimessosi per raggiungimento dell'età pensionabile il 30.04.2011
4 di 26 2011 (dopo aver svolto, prima del 2007, attività di “agente di vendita” sempre per conto della , ha fatto presente che questi aveva abitato con la moglie ed il di lei Controparte_1
figlio, da tempo precedente al 2007, in un appartamento messogli a disposizione dalla società e situato al piano superiore dell'immobile adibito dalla stessa, al piano terra, ad esposizione di auto della concessionaria, quasi dirimpetto alla sede operativa di questa.
Ha aggiunto che il sig. per tutto il periodo lavorativo, aveva avuto nella propria Pt_1
esclusiva disponibilità l'utilizzo del terreno sito nella zona ovest retrostante alla concessionaria, sempre di proprietà della terreno che egli, Controparte_1
personalmente, coltivava per sé, per l'estensione di circa mq. 2.000,00 con le seguenti colture: pomodori, NE, melanzane, peperoni e peperoncini, di cui raccoglieva i frutti.
La società resistente ha ulteriormente riferito che il ricorrente fruiva anche di veicoli con targa prova nella disponibilità della concessionaria anche dopo il gennaio 2015
(vale a dire dopo che aveva lasciato l'abitazione situata sopra l'esposizione delle auto), per recarsi al lavoro, tornare a casa ed anche nei fine settimana, tanto da aver causato un incidente stradale, a seguito del quale società era stata costretta a risarcire i danni, alla guida di un'auto della stessa società in giorno festivo, ossia il 26.12.2011.
Sempre nel contesto della ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, la società ha segnalato che durante le giornate lavorative capitava molto spesso che il si Pt_1
assentasse per svolgere servizi personali del titolare sig. , il quale Parte_2
nutriva per il lavoratore fiducia ed affetto da lunga data e pertanto si rivolgeva spesso allo stesso anche per semplici servizi presso la casa di residenza;
inquadrata, così, la decisione datoriale di accettare la richiesta di instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società, dopo le dimissioni del ricorrente dal precedente rapporto di lavoro, nell'ambito del rapporto di amicizia intercorrente con il legale rappresentante della società stessa, la resistente ha indicato l'attività di addetto alle vendite come svolta solo in modo sporadico e saltuario dall'attore, dal luglio 2011 sino alle dimissioni;
dimostrazione di tale assunto ha rinvenuto nel numero di proposte di acquisto da lui realizzate dal gennaio 2012 sino alle dimissioni, pari a 48, a fronte di n.349 proposte realizzate dal venditore nel periodo più breve dal 2014 al 2018 e dalla Persona_1
venditrice dal marzo 2014 al novembre 2018. Ha aggiunto che le Controparte_3
sporadiche proposte di acquisto erano acquisite dal senza alcuna autonomia, Pt_1
come d'altronde avveniva per ciascun venditore dedito a tale attività in modo principale.
Circa l'ex adverso dedotto affidamento al lavoratore di mansioni di stima dell'usato, ha
5 di 26 specificato che, per l'espletamento di tali mansioni, venivano prese come riferimento esclusivamente le riviste specializzate del settore e che la stima era una mera operazione complementare rispetto a quella di vendita.
Ad ulteriore dimostrazione della mancanza del carattere di autonomia nell'attività svolta dai venditori, e dal ricorrente in particolare, ha aggiunto che ogni proposta di vendita veniva definita sulla precisa scorta di schede tecniche fornite direttamente dalle case costruttrici e che anche l'eventuale scontistica applicata ai clienti sull'acquisto del nuovo, o nei casi di permuta, veniva fornita direttamente da ogni casa produttrice o dalla stessa società senza alcun potere decisionale per ciascun venditore, che Controparte_1
fosse diverso da quanto già stabilito e indicato dal datore di lavoro, così come, per la valutazione dell'usato, ciascun venditore a mezzo PC accedeva ad un sito in cui inseriva i dati della vettura usata per avere, automaticamente, la valutazione della stessa, solo dopo tale valutazione eseguendosi il controllo materiale del mezzo da parte del capo officina.
Circa l'attività ex adverso dedotta quale tipica di un custode, ossia la gestione del sistema di sicurezza a mezzo dell'apposita agenzia di vigilanza, la società ha indicato quali responsabili di essa anche altri dipendenti, contestando la rilevanza in tal senso della circostanza dedotta dall'attore secondo cui il nominativo del ricorrente figurava in prima posizione, nell'elenco dei referenti aziendali consegnato all'agenzia di vigilanza.
La società ha assunto, infine, posizione in ordine alla domanda di corresponsione di compensi per lavoro straordinario, con il riferire di come fosse organizzata la giornata di lavoro del ricorrente;
ha concluso nel senso che il lavoratore aveva espletato la propria attività in condizioni di autonomia nella gestione degli orari ed aveva espletato vere e proprie prestazioni di lavoro straordinario solamente in occasione degli eventi “porte aperte”, prestazioni, queste, per le quali aveva sempre ricevuto la retribuzione dovuta.
Fissati così i termini della controversia, sono state ammesse le prove per testi chieste dalle parti ed all'esito della loro assunzione la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che nessuna contestazione concerne l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Questo, per come risulta anche dal contratto individuale di lavoro, dapprima stipulato a termine, poi trasformato a tempo indeterminato, è stato costituito il 22 luglio 2011.
I riferimenti operati dal ricorrente al precedente rapporto di lavoro svoltosi dal 2007, di conseguenza, valgono solo ad inquadrare meglio la figura del lavoratore in azienda.
6 di 26 Ciò premesso, si procede all'esame delle singole domande.
1. Domanda di riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore.
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nelle formulazioni ratione temporis applicabili, ossia quella risultante dall'art. 13 L. n. 300/70 e quella successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.
Versione risultante dall'art.13 L. n.300 del 1970:
«Mansioni del lavoratore. [I] Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. [II] Ogni patto contrario è nullo».
Versione successiva al d.lgs. n.81 del 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..)
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (... )".
Ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n.81 del 2015, tale decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data
24 giugno 2025).
La disposizione va coordinata con quella generale che regola i conflitti tra norme nel tempo, ossia con il principio per cui, in presenza di una fattispecie compiutasi sotto il vigore della disciplina previgente, questa trova applicazione e produce i suoi effetti, salvo che sia disposto diversamente.
7 di 26 Nella specie, in mancanza di disposizioni contrarie, deve pertanto ritenersi che, se la fattispecie costitutiva del diritto all'inquadramento superiore si è compiuta sotto il vigore dell'art.13 L. n.300/70, è tale disposizione a dover trovare applicazione e quindi il periodo di svolgimento di mansioni superiori, richiesto ai fini dell'acquisto del diritto al corrispondente inquadramento contrattuale del lavoratore, è quello trimestrale, anziché il maggiore periodo semestrale introdotto dal d.lgs. n.81 del 2015.
Riservata al prosieguo la verifica circa l'effettivo espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle di commesso alla vendita (IV livello) da parte del ricorrente, va premesso che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire ai fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis,
Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte (tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni e l'effettiva
8 di 26 riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
Il ricorrente ha dedotto di aver svolto mansioni riconducibili al profilo professionale di addetto alle vendite con funzioni di stima dell'usato, appartenente al terzo livello della classificazione del personale di cui al CCNL Terziario – Confcommercio, in forza dell'attribuzione di compiti ulteriori rispetto a quelli di semplice commesso alle vendite;
in particolare, era addetto: 1) a far visionare le autovetture in esposizione, ad illustrarle nelle caratteristiche tecniche e di confort e a dare le medesime indicazioni anche per le auto non in esposizione;
2) alle trattative, gestendo la scontistica, valutando l'usato e rimettendo ad altri comunque la decisione definitiva sull'affare. Ciò sia per il nuovo che per l'usato in vendita ed in permuta. Inoltre provvedeva a valutare e far effettuare le riparazioni necessarie all'usato permutato, necessarie per poterlo proporre in vendita.
La resistente ha eccepito che ad ogni proposta di acquisto c'è sempre il controllo e l'approvazione o disapprovazione del titolare, mentre per la stima dell'usato vengono prese come riferimento esclusivamente le riviste specializzate del settore. La stima dell'usato, dunque, è una semplice operazione complementare, svolta tramite il PC in dotazione ai singoli addetti, per l'accesso al sito da cui attingere le valutazioni in base a parametri fissi, operazione preliminare al controllo dell'auto da parte del capo-officina.
La resistente ha, inoltre, dedotto che nessun dipendente, e tantomeno l'attore, svolgeva le mansioni di venditore in condizioni di autonomia operativa e che ogni proposta di vendita veniva definita sulla precisa scorta di schede tecniche fornite direttamente dalle case costruttrici;
ha aggiunto che anche l'eventuale scontistica, applicata ai clienti sull'acquisto del nuovo e/o nei casi di permuta, veniva fornita direttamente da ogni casa produttrice o dalla stessa società senza alcun potere decisionale per Controparte_1
ciascun venditore, che fosse diverso da quanto già stabilito e indicato dal datore di lavoro.
I risultati della compiuta istruttoria, da prendere in esame nel compiere la prima delle tre fasi del procedimento logico-giuridico citato, possono sintetizzarsi nei termini seguenti.
Il teste già dipendente della società resistente fino al 31.05.2019, ha Testimone_1
riferito che il ricorrente svolgeva le mansioni di venditore ed ha confermato il cap.7 del ricorso, mirante a dimostrare “che nello svolgimento del proprio lavoro faceva visionare alla clientela le autovetture in esposizione, ne illustrava le caratteristiche tecniche e di confort e dava le medesime indicazioni anche per le auto non in esposizione” ed il cap.
9 di 26 8 (“era addetto alle trattative di vendita gestendo la scontistica, valutando l'usato e ciò sia per il nuovo che per l'usato sia in vendita che in permuta"); in controprova sul cap.
24 della memoria difensiva ha riferito che "ad ogni proposta di acquisto c'è sempre il controllo e l'approvazione o disapprovazione del titolare, mentre per la stima dell'usato vengono prese come riferimento esclusivamente le riviste specializzate del settore".
La teste dipendente della resistente sino a luglio 2022, ha riferito, Testimone_2 nell'esame a prova contraria in merito ai capitoli articolati in ricorso, sub cap. 8, che
“lui come tutti i venditori si poteva occupare di quello di cui al capitolo;
preciso comunque che tutta l'attività dei venditori veniva supervisionata dal titolare per il placet”.
La teste ex lavoratrice della resistente dal maggio 2010 al luglio Testimone_3
2022 come consulente alle vendite, all'udienza del 3 maggio 2023 ha riferito, in qualità di teste indicata dalla parte resistente, a prova contraria sul cap.8 di parte ricorrente, che
“quando c'è l'usato da valutare vi è una stima complementare effettuata con un gestionale dell'azienda che procede in tal senso” e, in risposta al cap.27 della resistente,
“l'azienda da le sue direttive sulla scontistica all'interno di un range definito dal titolare all'interno del quale opera il rivenditore”; ha poi confermato il cap.28 (diretto a dimostrare che per la valutazione dell'usato ciascun venditore a mezzo PC accede ad un sito in cui vanno inseriti i dati della vettura usata per avere, automaticamente, la valutazione della stessa e che solo dopo tale valutazione si esegue il controllo materiale del mezzo da parte del capo officina).
Il teste collaboratore della società resistente dal giugno 2000 Testimone_4
al giugno 2019, ha confermato il contenuto dei già riportati capp.7 e 8 del ricorso, precisando in ordine al secondo che “questo fa parte dell'attività del venditore che lui pure faceva”, e ciò con riferimento alla stima dell'usato, sia in vendita sia in permuta;
ha altresì confermato il contenuto del cap.9 (volto a provare che il ricorrente provvedeva a valutare, a trattare i prezzi, a far eseguire le riparazioni necessarie all'usato permutato, necessarie per poter proporlo in vendita), aggiungendo: “in quanto ciò era il nostro lavoro previa autorizzazione per tutti da parte del titolare”.
Il teste lavoratore dipendente della resistente dal novembre 2001 e Persona_1
fino al subentro della nuova azienda, ha confermato sia il cap.24 della memoria difensiva, dicendo che “la verifica che noi venditori effettuavamo veniva poi portata al responsabile commerciale e al titolare ”, sia il successivo cap.25 Parte_2
(mirante a dimostrare che nessun venditore svolgeva le sue mansioni in condizioni di
10 di 26 autonomia operativa), specificando che “le trattative con i clienti venivano fatte da noi venditori. Nell'ultimo periodo, negli anni 2009-2010, a seguito della informatizzazione dell'azienda il non faceva più alcuna trattativa e solo se veniva un qualche suo Pt_1
amico o conoscente che chiedeva di lui, veniva per salutare e poi chiamava il responsabile commerciale o anche a me”. Il teste ha altresì confermato i capp.26 (“il contratto veniva fatto in base al listino”) e 27 (“in base al tipo di macchina vi era già una scontistica per tutta la gamma e ci relazionavamo sempre con il capo vendita
o il responsabile commerciale per l'eventuale Parte_3 Parte_4
sconto extra in quanto non avevamo potere decisionale. ADR Ciò valeva per tutti i venditori”), nonché il cap.28 (già riportato).
Gli ultimi testi sentiti a richiesta del ricorrente, in qualità di acquirenti di auto presso la concessionaria resistente, ossia e , hanno confermato Testimone_5 Testimone_6 di essersi rivolti al ricorrente quale loro conoscente in occasione dell'acquisto di auto, il primo riferendosi ad un caso verificatosi nel gennaio di undici anni prima rispetto all'udienza di assunzione della sua deposizione (cioè risalente al gennaio del 2013) - in occasione del quale aveva parlato con il del prezzo dopo aver scelto un'auto Pt_1 disponibile e ne era stato indirizzato presso un'altra persona per il finanziamento per l'acquisto – e l'altra teste riferendosi ad acquisti di autovetture eseguiti da lei, dal
Part marito, dalla sorella e dal cognato, in occasione dei quali ha ricordato che “il sig. ci faceva vedere le macchine, ci illustrava il finanziamento e anche sull'usato delle nostre macchine che portavamo indietro già acquistate sempre lì qualche anno addietro, lui ci faceva la stima del valore” e ADR “Il prezzo delle macchine che acquistavamo lo faceva il Il periodo di acquisto delle auto era compreso tra l'anno 2003 e Pt_1
l'anno 2013 quando le trattative erano tutte cartacee e non c'era il computer”.
Si ritiene che le deposizioni rese dai testi abbiano confermato l'affidamento da parte della società resistente al ricorrente anche delle funzioni relative alla stima dell'usato e che il riferimento, operato dai testi sentiti a richiesta della società, ai valori correnti di mercato dei veicoli usati, risultanti da pubblicazioni specializzate del settore, lasci intatta la funzione meramente integrativa della consultazione di tali pubblicazioni rispetto allo svolgimento della mansione di visione diretta del veicolo, come dimostra la circostanza dell'autonomia, indicata dalla teste , che il ricorrente aveva nella Tes_6 stima dell'usato, salvo l'esito della verifica circa lo stato delle parti meccaniche del mezzo consegnato in permuta dal cliente, operazione, questa, affidata al capo-officina.
In tale ordine di idee vanno intese le espressioni usate dai testi, per cui ci si avvaleva
11 di 26 delle riviste specializzate del settore (ossia, deve intendersi, si seguivano le quotazioni di mercato), e, con l'introduzione del gestionale aziendale, si usavano i valori impostati in tal sistema, ottenuti tramite inserimento di dati specifici, quali, deve intendersi, quelli, sempre desunti da riviste specializzate, riferiti ad anno d'immatricolazione, km. percorsi, marca, modello, cilindrata, tipo d'alimentazione ed altre caratteristiche degli automezzi usati consegnati in permuta dai clienti.
La circostanza riferita dal teste poi, dell'essersi l'attore limitato a ricevere i Per_1 clienti di sua conoscenza, senza procedere direttamente all'inserimento dei dati nel gestionale per la stima dell'usato, si limita ad una parte dell'attività svolta dal ricorrente.
Infatti, dalla deposizione resa dagli ultimi due testi ( e ), sentiti a Tes_5 Tes_6
richiesta di questo, risulta che egli ha condotto le trattative, naturalmente rimettendone l'approvazione al titolare, circostanza implicante necessariamente l'effettuazione della stima dell'usato, operazione in cui l'attività del venditore si svolge con una certa autonomia operativa, come conferma la dichiarazione resa, in particolare, dalla teste
, secondo la quale il prezzo delle macchine veniva stabilito dal salva Tes_6 Pt_1 sempre l'approvazione del titolare.
Nel procedere alla seconda delle tre fasi, di cui consiste il procedimento di verifica della riconducibilità delle mansioni espletate dal lavoratore ad un livello superiore nella classificazione del personale rispetto all'inquadramento riconosciutogli dal datore, si rileva che, giusta il CCNL Terziario – Confcommercio (in cui pacificamente s'identifica il "CCNL di categoria" di cui al contratto di lavoro a termine inizialmente stipulato dalle parti), appartengono al livello IV, cioè a quello riconosciuto dalla società all'attore, i lavoratori "che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite".
Tra i profili esemplificativi di tale categoria è annoverato quello di “commesso alla vendita al pubblico”.
Al III livello sono collocati i lavoratori "che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”; tra i profili esemplificativi il CCNL annovera
“l'addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato”.
12 di 26 La differenza principale intercorrente tra le figure professionali del commesso alla vendita e dell'addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato si rinviene nell'attribuzione, solo a favore della seconda, di quest'ultima funzione;
per l'individuazione di tale funzione va tenuta presente la declaratoria del III livello, che indica quale criterio generale di diversificazione tra il livello III e quello inferiore l'attribuzione, o meno, al lavoratore di “mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza”.
La funzione di stima dell'usato deve pertanto potersi ricondurre a tali conoscenze.
Ebbene, la società resistente, astenutasi dal dedurre in memoria difensiva che l'attore si fosse limitato sin dalla data di assunzione (luglio 2011) ad espletare mansioni relative al ricevimento dei clienti di sua conoscenza, ha inteso dimostrare come la funzione di stima dell'usato - che quindi l'attore era incaricato di svolgere - era stata trasformata in una mera fase complementare rispetto alle operazioni di presentazione delle auto nuove ai clienti, da epoca precedente all'assunzione dell'attore, e ciò mediante l'introduzione di un gestionale in cui era sufficiente inserire i dati per poter avere il valore dell'usato.
La resistente ha inteso, così, escludere che tutti i propri dipendenti con qualifica di venditore potessero essere ritenuti addetti anche a funzioni di stima dell'usato a partire dal periodo di introduzione del sistema gestionale che imponeva loro di uniformarsi alle quotazioni in esso inserite.
I riferimenti temporali circa l'introduzione del sistema gestionale fatti dal teste che ha collocato tale introduzione nel 2009, sono tuttavia superati, Per_1 relativamente all'attività svolta dal ricorrente, dal riferimento della teste , che Tes_6
ha ricordato che fino al 2013 le trattative erano svolte tramite modulistica cartacea.
La società, con la stipula del contatto di lavoro subordinato, deve ritenersi aver inteso attribuire all'attore mansioni di stima dell'usato in ragione del fatto che egli era in grado di svolgerle anche senza ricorrere al sistema gestionale, stante la conoscenza maturata dal lavoratore in forza del pregresso rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della società dal 2007.
Il datore di lavoro, dunque, si avvaleva delle conoscenze tecniche e dell'esperienza del lavoratore, maturate nel settore, nonostante il ricorso al sistema gestionale per l'individuazione uniforme del valore di mercato dell'usato da parte dei vari venditori.
Della valorizzazione dell'esperienza del ricorrente si trova riscontro nelle deposizioni rese dai testi e , espressisi in maniera chiara nel senso dell'attribuzione Tes_5 Tes_6
da parte loro alla lunga conoscenza del ricorrente, come esperto nel settore in qualità di
13 di 26 dipendente della convenuta da molto tempo, di speciale rilevanza nell'affidamento da essi riposto circa la stima del valore dell'usato effettuata dal lavoratore.
Deve, viceversa, negarsi rilievo determinante al profilo quantitativo delle prestazioni rese dal ricorrente negli anni successivi alla costituzione del rapporto di lavoro per cui è causa, documentata dalla resistente con l'esibizione dei tabulati relativi alla produttività del ricorrente e degli altri addetti alle vendite di autoveicoli a partire dal 2012.
A rendere l'attribuzione della mansione di stima dell'usato qualificante rispetto alla restante attività svolta dal ricorrente concorre la stessa perplessità espressa dalla società nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di discussione;
in esse, infatti, si prospetta la mancanza di riferimenti, da parte dei testi sentiti a richiesta dell'attore, circa la dotazione di PC e di postazione apposita a sua disposizione, come ragione di dubbio circa la stessa possibilità per il lavoratore di svolgere la mansione di stima dell'usato mediante collegamento al gestionale tramite un computer in dotazione.
Attesa la collocazione temporale, operata dal teste dell'introduzione in Persona_1 azienda del sistema in parola, anni 2009/2010, la ragione dell'affidamento al ricorrente di funzioni di stima dell'usato insieme alle mansioni di addetto alle vendite conferma, invece, che la figura del lavoratore era riconosciuta dal datore come rispondente ai requisiti necessari per il regolare svolgimento di tale attività a prescindere dall'uso che questi avrebbe potuto fare o meno delle dotazioni informatiche aziendali.
Si ritiene, così, raggiunta la prova, a carico del ricorrente, dell'espletamento delle mansioni superiori con i requisiti di adeguata esperienza e conoscenza, la cui presenza rende la prestazione sussumibile nell'ambito della declaratoria del III livello della classificazione del personale di cui al CCNL.
In ordine al requisito temporale di svolgimento delle mansioni superiori, pari a tre mesi ex art.13 L. n.300/1970, applicabile nel periodo del rapporto di lavoro precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n.81 del 2015, si ritiene, in mancanza di prova contraria, che, nonostante la mancanza di dati relativi alla produttività del ricorrente nel 2011, egli abbia svolto, tra la data della sua assunzione (luglio 2011) e la fine del primo anno di durata del rapporto di lavoro per cui è causa (2011), mansioni di addetto alla vendita con funzioni di stima dell'usato in maniera ininterrotta.
Circa l'eccezione di estinzione per prescrizione del diritto a differenze retributive, si rileva che la domanda di corresponsione delle differenze stesse è limitata dal ricorrente ad un periodo inferiore al quinquennio precedente all'ultimo atto di interruzione della prescrizione.
14 di 26 I conteggi depositati dal ricorrente, che ha esplicitato in ricorso di tener conto della prescrizione, decorrono dal 2015 per quanto concerne le rivendicazioni di differenze retributive per inquadramento superiore e di differenze delle conseguenti voci di retribuzione indiretta e differita, e, quanto alla rivendicazione delle differenze retributive per lavoro straordinario, dal 2014.
Anticipando la trattazione della relativa domanda, per economia di motivazione, si rileva, quanto al lavoro straordinario, l'esistenza di un atto interruttivo della prescrizione del diritto a differenze retributive identificabile nella missiva a mezzo di legale in data 22.10.2018 (doc.10 ric.), mentre il primo atto interruttivo della prescrizione del diritto a differenze retributive per inquadramento superiore è identificabile in quella a mezzo di legale del 31.05.2019 (doc.11 ric.), entrambe regolarmente ricevute dalla resistente;
l'eccezione di prescrizione va quindi rigettata.
Prima di procedere alla determinazione dei crediti maturati dal ricorrente a titolo di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, si osserva che il diritto alla retribuzione relativa al III livello consegue all'acquisito del diritto alla promozione automatica, verificatosi, come rilevato, a partire dalla conclusione del primo trimestre di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti a seguito della stipula del contratto del luglio 2011, indipendentemente dalla prova della continuazione da parte del lavoratore dell'espletamento delle mansioni superiori successivamente.
Infatti, una volta acquistato il diritto all'inquadramento superiore, quello alla retribuzione corrispondente resta acquisito a prescindere dallo svolgimento di mansioni di fatto corrispondenti a tale inquadramento, salvo prescrizione quinquennale dei crediti.
Ora, dalle buste paga prodotte risulta che il ricorrente percepiva nella retribuzione mensile un superminimo di importo tale da coprire ampiamente ed eccedere la differenza tra l'importo della retribuzione del 3° livello e quella del 4° livello, differenza rilevata dalle tabelle retributive allegate ai CCNL pro tempore vigenti prodotte dal lavoratore a seguito di apposita ordinanza.
Sennonché, la parte resistente si è astenuta dal dedurre l'imputabilità del superminimo alla remunerazione della particolare qualità del lavoro prestato dal ricorrente come venditore avente una conoscenza del settore derivante da lunga esperienza, qualità che la stessa resistente ha inteso anzi contestare, con il rappresentare l'inquadramento contrattuale da essa attribuito al lavoratore (IV livello) come generoso, rispetto alle effettive mansioni. Va quindi escluso l' assorbimento nel superminimo delle differenze retributive derivanti dal diritto dell'attore all'inquadramento superiore.
15 di 26 In ordine al quantum, i conteggi depositati con il ricorso appaiono conformi ai dati salariali risultanti dalle tabelle retributive allegate al CCNL prodotto dal ricorrente, sicché si ritiene di dover liquidare le differenze per retribuzione mensile ordinaria, per mensilità aggiuntive e per TFR sulla base di essi.
In particolare, la differenza a credito del lavoratore a titolo di retribuzioni ordinarie ammonta ad € 1.958,82 per il 2015, ad € 2.005,62 per il 2016, ad € 2.036,07 per il 2017
e ad € 1.825,78 per il 2018; per ciascuna mensilità aggiuntiva, la differenza ammonta ad
€ 163,24 per il 2015, € 167,13 per il 2016, € 169,67 per il 2017 ed € 144,88 per il 2018.
La differenza di TFR, determinata in base ai maggiori accantonamenti annuali derivanti dalle differenze degli imponibili sopra indicate, è pari ad € 573,27.
In totale, pertanto, compete al ricorrente il diritto alla corresponsione della somma di
€ 9.689,40, oltre interessi legali e ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti.
Nulla si dispone circa il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento ai fini previdenziali, poiché alla data della presente sentenza il termine quinquennale di prescrizione del diritto dell'INPS al versamento delle differenze contributive era ormai decorso e quindi neppure sarebbe stata possibile l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dell' . Controparte_4
2. Domanda di riconoscimento del diritto a compensi per lavoro straordinario.
Si è già detto che l'attore ha dedotto di aver diritto a differenze retributive per lavoro straordinario nei limiti della prescrizione quinquennale, cioè dall'01.01.2014, e che, in effetti, l'atto interruttivo della prescrizione, nota a mezzo di legale del 22.10.2018, è idoneo a preservare i diritti maturati sin da tale data, sicché l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente va rigettata anche con riferimento alla domanda in esame.
Nel merito, la domanda si basa sull'assunto dell'aver la società corrisposto all'attore a titolo di retribuzione un importo commisurato a 6 ore di lavoro dal lunedì al giovedì e a n.7 ore per il venerdì, benché egli eseguisse dal lunedì al venerdì l'orario di lavoro pari a 9 ore e 40 minuti dalle 7,40 alle 12,30 e dalle 14,40 alle 19,30 e prestasse lavoro anche per n. 8 ore alla settimana nella giornata del sabato (dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30), e, infine, per due giornate al mese, dalle 12,30 alle 14,40, essendo addetto a vigilanza l'azienda durante le pulizie generali effettuate da una ditta esterna di pulizie.
La resistente ha eccepito che mai l'attore aveva svolto lavoro straordinario e che anzi, il più delle volte, neppure completava le ore giornaliere di lavoro ordinario, ragioni per cui talora capitava che recuperasse le ore ordinarie in altri giorni in cui si tratteneva
16 di 26 mezz'ora in più, essendo sempre stato libero di muoversi in autonomia e così di lasciare la postazione di lavoro per tempi variabili da mezz'ora a due ore;
ha aggiunto essere in azienda stato chiesto e svolto lavoro straordinario solo in occasione dei “week end porte aperte”, che facevano le case produttrici e ha infine dedotto che CP_5 CP_6
l'azienda al mattino apre i cancelli alle 8,15 (sia dell'officina sia della concessionaria) e che i lavoratori hanno sempre iniziato a lavorare alle ore 8,30 ed i venditori alle 9,00
Fatte tali precisazioni, occorre innanzi tutto stabilire se l'attore abbia provato di avere
– e, in caso affermativo, in qual misura - prestato lavoro oltre l'orario ordinario a favore della società dall'01.01.2014 alla data di cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa.
È noto che costituisce lavoro straordinario quello eccedente l'orario di lavoro normale, sia esso previsto dalla legge, oppure dal contratto collettivo o dal contratto individuale.
In tema di distribuzione degli oneri probatori, è opportuno sottolineare che la prova dei fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore
(ex art. 2697 c.c.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, se differente da quello legale, sia la prestazione di lavoro eccedente l'orario ordinario e la misura relativa. La prova del numero delle ore di lavoro straordinario volto deve essere, di conseguenza, fornita dal lavoratore, senza che nel relativo accertamento sia possibile fare ricorso al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., atteso che tale norma riguarda la sola determinazione del valore economico della prestazione lavorativa, anziché la sua esistenza.
Il teste in qualità di collega di lavoro del ricorrente sino alla data del Testimone_1
31.05.2019, ha riferito che, recatosi presso la sede aziendale due o tre volte prima delle
8,00 per le immatricolazioni, l'attore aveva aperto la concessionaria ed al ritorno da
Teramo, dopo le ore 12,30, lo vedeva di nuovo intento a chiudere, spesso dopo le 13,00; ha aggiunto che, quando c'erano le immatricolazioni, la sera, se vi erano molte autovetture da immatricolare, si tratteneva anche sino alle ore 22,30 ed il ricorrente restava con lui, avendo le chiavi;
circa l'orario di ripresa pomeridiana del lavoro, il teste, che arrivava alle ore 15,00, ha ricordato di avere visto l'attore a quell'ora e di ignorare se fosse giunto prima;
circa le prestazioni rese nella giornata di sabato, ha riferito di avere lavorato solo il sabato mattina e di avere visto il ricorrente in tali circostanze.
La teste dimorante in una casa vicina alla concessionaria della resistente, Tes_7
ha confermato l'orario di apertura, da parte del ricorrente, indicato in ricorso, cioè le ore
7,30, nonché quello di cessazione dell'attività lavorativa, riferendo di averlo visto uscire
17 di 26 nell'ora indicata in ricorso (alle 19,35), ma senza sapere se durante il turno di lavoro egli si fosse allontanato in auto dalla sede della concessionaria (circostanza che la resistente ha dedotto essere avvenuta spesso, avendo il dipendente avuto a disposizione auto della datrice di lavoro con targa di prova per i suoi spostamenti anche per esigenze personali).
Il teste titolare dell'impresa incaricata delle pulizie presso la sede Testimone_8
della concessionaria della resistente, ha confermato di aver svolto il lavoro ogni 15 giorni per due giornate al mese per la pulizia dei vetri (le pulizie ordinarie avvenivano a cadenza giornaliera) e che in tali circostanze era presente l'attore, che deteneva le chiavi.
Maggiori precisazioni provengono dalla deposizione resa da Testimone_4
egli, in qualità di dipendente della concessionaria resistente, si recava al lavoro alle ore
8,00 e vedeva il ricorrente già presente, dal lunedì al venerdì, mentre dal 2009 in poi vi si recava il pomeriggio quattro volte a settimana a prelevare le auto da portare presso la filiale di Ascoli Piceno ed in quelle occasioni entrava alle ore 14,15 grazie all'apertura della concessionaria effettuata dal ricorrente o di (capofficina), Testimone_9
detentori delle chiavi rispettivamente degli uffici e dell'officina, ed aveva bisogno, per prelevare le auto, della presenza, in ogni caso, del ricorrente, che poi trovava sempre, al più tardi alle ore 14,30; il teste ha aggiunto che stesso discorso valeva per le mattine del sabato, quando vedeva il ricorrente alle ore 8,00; ha concluso dicendo che, allorquando alle ore 14,15 trovava gli addetti alle pulizie che avevano quasi finito il lavoro, era presente solo il ricorrente, gli altri dipendenti arrivando in sede alle ore 15,00/15,30.
La deposizione resa da dimorante nei pressi della concessionaria Testimone_10
di auto della resistente, è infine limitata agli orari di lavoro osservati dall'attore che il teste poteva constatare affacciandosi dalla propria abitazione, allorché lo vedeva nel piazzale dell'azienda, talora anche negli orari di pranzo e verso le ore 19,00, molte volte aprire e chiudere i cancelli la mattina e la sera negli orari indicati in ricorso, ossia alle
7,35 ed alle 19,35.
Ci si è limitati a riferire le deposizioni rese dai testi indicati dall'attore, poiché il teste citato dalla resistente in merito al capitolo teso a chiarire se questi godesse di un regime di flessibilità dell'orario di lavoro, che gli permetteva di lasciare la postazione in tempi variabili da mezz'ora a due ore (cap.42 articolato nella memoria difensiva, sottoposto a preparatore delle auto in vendita), nulla ha saputo rispondere. Testimone_11
Le deposizioni rese dai testi citati si presentano, però, lacunose ed imprecise, nessuna specificazione essendo stata resa circa la frequenza dell'apertura al pubblico dei locali aziendali nella giornata di sabato, in cui l'orario di lavoro indicato nella lettera di
18 di 26 assunzione limitava la prestazione alla fascia antimeridiana, dalle ore 8,30 alle 12,30.
La società ha, dal canto suo, prodotto in copia le circolari pervenute dalle case madri in azienda con l'annuncio dei giorni in cui si sarebbero effettuate aperture straordinarie al pubblico per la visione e la prova delle autovetture, iniziative denominate "porte aperte", a dimostrazione della coincidenza con le sole giornate in cui si erano svolte tali iniziative pubblicitarie di quelle in cui l'attore era stato presente in azienda e regolarmente remunerato secondo la tariffa le prestazioni di lavoro straordinario, come da buste paga.
Circa le prestazioni di lavoro straordinario rese negli altri giorni della settimana, la frammentarietà del materiale probatorio rende impossibile stabilire in quali giorni esse siano state eseguite, risultando dalle deposizioni riferite solo la presenza del lavoratore in azienda in occasione degli accessi ad essa del teste nella fascia oraria Tes_1
antimeridiana, in coincidenza con i giorni in cui il teste eseguiva le pratiche di immatricolazione, arrivando in sede prima delle 8,30, per poi, una volta tornato dalla città di Teramo (dove è la sede dell'Ufficio della Motorizzazione civile competente per le pratiche) trattenersi in azienda, fino alle 19,30 ed oltre, in un numero imprecisato di casi.
Ancora meno specifici, quanto ai casi di superamento dell'orario di lavoro normale di cui al contratto in atti, sono i detti riferimenti resi dal teste seppur precisi Tes_4
nella descrizione delle mansioni che lo stesso svolgeva e che lo portavano ad incontrare l'attore presso la sede aziendale in determinati orari diversi da quello di lavoro normale.
Alla lacunosità dei dati istruttori raccolti relativamente alla frequenza e durata delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal ricorrente fa da contraltare la circostanza
(che la resistente ha inteso eccepire per l'ipotesi implicita, ma evidente, che l'istruttoria avesse avvalorato l'assunto attoreo circa l'osservanza ordinaria dell'orario di lavoro pari a 9 ore e 40 minuti al giorno dal lunedì al venerdì e ad 8 ore nella giornata di sabato) dell'avere la datrice di lavoro corrisposto, per l'intera durata del rapporto, in busta paga molto più di quanto da essa dovuto, ossia, deve intendersi, il superminimo individuale pari ad € 380,00 mensili.
La corresponsione di tale superminimo individuale, mai assorbito negli aumenti della retribuzione base dovuti alla dinamica salariale, risponde necessariamente (esclusane la riconducibilità alla mancata attribuzione del livello 3, spettante in effetti all'attore, ma sempre contestato dalla resistente, astenutasi quindi dall'eccepire, anche solo in via subordinata, l'imputabilità del superminimo alle mansioni di stima dell'usato) alla
19 di 26 finalità di remunerare in via forfettizzata le prestazioni di lavoro straordinario, che l'attore era chiamato a rendere in maniera ciclica. Tali erano sia le prestazioni rese dal ricorrente in occasione della permanenza in azienda con il collega (o di chi deve Tes_1
averlo sostituito nelle mansioni dalla cessazione del rapporto di lavoro dello stesso), oltre la durata dell'orario normale di lavoro degli impiegati, ai fini dell'effettuazione delle operazioni conseguenti alle immatricolazioni dei veicoli venduti (operazioni da ritenersi frequenti in considerazione della rilevante produttività degli addetti alle vendite della società documentata dalla stessa), sia le prestazioni rese nei casi, di cui si dirà infra a proposito della (erroneamente richiesta, per altri motivi, come pure si rileverà) in cui il ricorrente assicurava la reperibilità, casi, tutti, nei quali l'attore prolungava la sua permanenza in azienda ben oltre l'orario finale giornaliero (ore 18,00) risultante dalla lettera d'assunzione, vuoi per la chiusura serale della concessionaria, vuoi per interventi di disattivazione e successivo reinserimento del sistema di allarme entrato in funzione.
La circostanza emersa in giudizio per cui anche il capo-officina disponeva di chiavi di accesso lascia intatta la rilevanza della dichiarazione resa dal teste circa la Tes_4
presenza con lui del solo attore nelle ore serali dei giorni dedicati alle immatricolazioni, per detenere il capo-officina le sole chiavi di accesso del personale da lui dipendente.
Da tanto discende la presunzione semplice di pattuita forfettizzazione degli straordinari.
Valutati l'ammontare annuo del superminimo individuale erogato in ragione di €
380,00 mensili e la sua incidenza sugli istituti di retribuzione indiretta e differita, si ritiene che la sua erogazione quale voce fissa e continuativa sia adeguatamente compensativa di tutte le prestazioni di lavoro straordinario rese dal ricorrente, astenutosi dal produrre le tabelle esplicative del conteggio allegato in atti e così dal consentire di effettuare una verifica puntuale circa l'esistenza di eventuali eccedenze, riferibili alle retribuzioni delle prestazioni di lavoro straordinario comunque eseguite, rispetto agli importi eccedenti la retribuzione base, la contingenza e gli altri componenti retributivi.
La domanda di corresponsione di compensi per lavoro straordinario va quindi rigettata.
3. Domanda di corresponsione dell'indennità di reperibilità.
L'attore ha dedotto di aver dovuto, per l'intera durata del rapporto di lavoro per cui è causa, essere reperibile e rispondere al proprio cellulare all'agenzia di vigilanza privata incaricata della gestione dell'allarme aziendale, in occasione di ogni chiamata conseguente all'entrata in funzione del sistema, e, a tal fine, di aver dovuto tenere sotto controllo il proprio cellulare per verificare che esso ricevesse correttamente le chiamate in ogni circostanza.
20 di 26 In ordine a tale prestazione, va rilevato anzitutto il carattere d'estraneità di essa, dal punto di vista della natura dell'oggetto della prestazione, rispetto alle mansioni svolte dal lavoratore secondo il contratto – addetto alle vendite – ed alle mansioni ulteriori – funzioni di stima dell'usato – di cui si è detto in precedenza.
Da quanto precede discende che necessita inquadrare il titolo della domanda in esame in punto di diritto, cioè riguardo alla disposizione di legge o contrattuale su cui si basa la causa petendi, prima ancora di stabilire se il lavoratore abbia provato di avere in effetti adempiuto un obbligo di reperibilità. La disponibilità alla risposta alle chiamate della centrale operativa dell'agenzia di vigilanza si presta ad essere ritenuta meritevole di remunerazione apposita, in quanto costituisca adempimento di obbligo che preesista alla risposta a tali chiamate, distinguendosi dall'accesso effettivo in azienda, che, nei casi in cui è avvenuto per il disinserimento del sistema di allarme, è assoggettato, come si è rilevato nella motivazione dedicata al lavoro straordinario, alla disciplina in materia di lavoro straordinario, giusta la quale si è ritenuto essere state le prestazioni compensate in maniera forfettaria con l'attribuzione del superminimo in favore del lavoratore.
Fatta tale precisazione, si rileva che la domanda di erogazione dell'indennità è infondata, siccome proposta in base all'art.3 del protocollo aggiuntivo per le attività ausiliarie della sosta e del parcheggio del 15/01/2001, protocollo che, ancorché facente parte del CCNL terziario-commercio, CCNL applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, appare, per quanto si esporrà ora, riferito a fattispecie diversa da quella in esame.
Tale protocollo (terzo documento delle produzioni attoree) stabilisce, all'art.3, che
“Per garantire l'assistenza ai clienti nell'emergenza, l'utilizzo continuativo delle apparecchiature e degli impianti di parcheggio è previsto dal presente accordo l'istituto della reperibilità. Le modalità organizzative dell'istituto saranno definite dalle singole aziende sulla base delle proprie esigenze e specificità gestionali. Nessun lavoratore potrà esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, prestazioni ed interventi al di fuori del normale orario di lavoro nell'ambito dell'organizzazione programmata della reperibilità, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. La reperibilità deve essere assicurata giornalmente e/o settimanalmente. Al personale interessato è riconosciuto il seguente trattamento economico: (…). Il tempo di effettivo intervento sarà retribuito come lavoro straordinario secondo la disciplina del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi”.
21 di 26 La disposizione collettiva, da interpretarsi giusta i criteri di ermeneutica contrattuale, in conformità, dunque, con l'intenzione dei contraenti, denota l'intento degli stessi di riconoscere una specifica indennità a favore del personale dipendente da imprese esercenti parcheggi per automezzi aperti al pubblico, in tal senso dovendo intendersi i
“clienti” in essa menzionati come gli utenti dei relativi servizi di custodia ed assistenza.
Tale personale, per motivi agevolmente intuibili, collegati al funzionamento delle apparecchiature e degli impianti di parcheggio, quali casse automatiche e distributrici di ticket da esporre sulle auto in sosta, barre regolatrici di accesso alle aree di sosta, ecc., è, infatti, chiamato notoriamente ad intervenire da parte dei clienti, come sopra individuati.
Ecco che, allora, si coglie la differenza esistente tra la fattispecie prevista nella disposizione contrattuale in esame e quella per cui è causa: nella prima, si riconosce, a favore del personale addetto alle citate attività, un'indennità destinata a compensarne la messa a disposizione delle proprie energie di lavoro per ovviare ad esigenze contingenti, che possono presentarsi durante l'orario di lavoro e/o causarne il prolungamento, ipotesi nella quale la disposizione stessa, fermo il riconoscimento dell'indennità di reperibilità, fa salvo il diritto a retribuzione per lavoro straordinario in favore del singolo lavoratore;
nella seconda fattispecie, ossia quella per cui è causa, si assiste, invece, alla prestazione da parte del lavoratore, in forza, sì, di un obbligo assunto in via generale (come denota la sua indicazione in prima posizione nell'elenco dei nominativi dei dipendenti della resistente che l'agenzia di vigilanza privata poteva chiamare quando scattava l'allarme), ma che prescinde dall'esigenza di far fronte a richieste contingenti di clienti, dovendosi, anzi, escludere che il lavoratore fosse chiamato ad intervenire in ragione di tali richieste.
Si aggiunge, ad abundantiam, essendo la considerazione che si espone estranea al sistema difensivo del ricorrente, che neppure potrebbe sostenersi essere la disposizione citata (ossia l'art.3 del protocollo aggiuntivo per le attività di parcheggio al CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese del terziario, della distribuzione e dei servizi) limitata all'espressione di un caso, operata per spiegare il patto di corresponsione dell'indennità di reperibilità, senza, così, escludere la possibilità e la doverosità di assoggettare alla stessa disciplina anche ipotesi di obbligo di reperibilità diverse, come quella in esame.
Infatti, perché possa ritenersi ricorrere l'ipotesi dell'espressione di un caso a fini esplicativi di un patto (espressione la cui presenza rende rinvenibile nel patto la comune intenzione dei contraenti di assoggettare alla disciplina di esso i casi inespressi, ai quali tale patto può estendersi secondo ragione, ai sensi dell'art.1365 c.c.), occorre, per giurisprudenza costante, che sia rinvenibile un difetto di adeguatezza dell'espressione
22 di 26 adoperata dai contraenti rispetto alla loro volontà contrattuale (Cass. 20.01.1983, n.539).
La sussistenza di un'inadeguatezza dell'espressione adoperata dai contraenti è esclusa in presenza di una formulazione della disposizione contrattuale in termini univoci, benché generali, conforme alla tecnica di redazione delle clausole dei contratti collettivi.
Nella specie, avendo i contraenti indicato il settore di applicazione della disposizione mediante l'inserimento della stessa nel protocollo aggiuntivo, di cui al CCNL, regolante le attività di parcheggio, è di per sé evidente che ci si trova in presenza (anziché della esplicazione di un caso a fini chiarificatori) dell'indicazione delle specifiche condizioni di applicabilità della disciplina in tema di reperibilità, costituite dall'adibizione dei lavoratori, ammessi a fruire dell'indennità, alle mansioni di addetti a parcheggi pubblici e dall'esistenza di apparecchiature ed impianti dedicati ad essi, per le cui contingenti esigenze di funzionamento i clienti possano dover ricorrere al personale addettovi.
Assolutamente diversa è la situazione che si verifica nel caso, in esame, di lavoratore che era addetto ad un parcheggio, privato, di auto in esposizione ed in vendita (inoltre, verisimilmente, destinate ad essere ritirate alla sera all'interno dei locali aziendali).
Né, infine, deve fuorviare la denominazione "indennità di reperibilità" nel far ritenere applicabile nella situazione citata la disposizione collettiva regolante fattispecie diversa.
4) Domanda di condanna alla corresponsione delle indennità sostitutive dei permessi compensativi delle festività soppresse e per riduzione dell'orario di lavoro.
La domanda di cui si sta esaminando la fondatezza è, per l'esattezza, quella rivolta alla corresponsione di differenze retributive che si assume omesse nella liquidazione delle competenze di fine rapporto a favore del lavoratore, per mancata contabilizzazione di n.256 ore maturate e rimaste inutilizzate al termine del rapporto di lavoro a titolo di permessi sostitutivi delle ex festività e permessi per riduzione di orario di lavoro (ROL).
La domanda è parzialmente fondata.
Infatti, quanto ai permessi sostitutivi delle ex festività (cioè quelle soppresse dalla legge n.54 del 1977), nella busta paga di chiusura del rapporto di lavoro sono state liquidate a favore dell'attore solo n.94,42 ore di ex festività residue, sebbene a partire dalla mensilità di luglio 2015 l'azienda avesse interrotto il computo delle ore di ex festività in maturazione, senza che dalle buste paga risultino ore di assenza per fruizione di permessi a titolo di ex festività, come segnalato dal ricorrente nell'atto introduttivo e risultante dalle buste paga prodotte. Dalla busta di luglio 2015, cioè, nello spazio delle buste paga dedicato all'indicazione delle ore di festività soppresse, si trovano annotate
23 di 26 sempre n.98,42 ore, ossia le stesse che erano accreditate all'attore nella mensilità di giugno precedente, mentre nelle buste precedenti e fino a quella di giugno 2015 il numero di ore di ex festività residue subiva variazioni in aumento da una mensilità all'altra, in proporzione alla maturazione di esse.
Quanto ai permessi ROL, con riferimento all'an, si rileva che sarebbe stato onere del datore di lavoro dedurre e provare di aver fatto fruire al lavoratore tali permessi, onere che è rimasto disatteso, essendosi la resistente limitata alla generica deduzione di avere sempre corrisposto al lavoratore anche più del dovuto, deduzione che sarà esaminata nella parte finale della motivazione, una volta determinati i crediti spettanti al ricorrente.
Circa il conteggio delle ore maturate alla cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa, si ritiene di dover apportare una diminuzione all'indicazione fornita dal ricorrente e riferita a 256,04 ore di permessi compensativi delle festività soppresse rimasti inutilizzati e di permessi per riduzione di orario di lavoro del pari inutilizzati.
Infatti, nel conteggio attoreo si precisa che, ai sensi del CCNL applicato, le ore di festività soppresse e di permessi ROL maturavano in ragione di n.72 all'anno e si indica in n.256,04 ore il numero complessivo di quelle maturate per tali titoli dall'01.01.2015 al 15.11.2018, data delle dimissioni rassegnate dal lavoratore.
Le ore vanno tuttavia calcolate a partire dal 1° luglio 2015, come segnato dall'attore nella denuncia di mancato aggiornamento dei permessi inutilizzati, essendo pacifico che le ore che erano state contabilizzate sino alla mensilità di giugno 2015 sono poi state liquidate nella busta paga di chiusura tra le competenze di fine rapporto e dunque pagate a favore del dipendente.
Di conseguenza, il numero delle ore maturate nel 2015 da contabilizzare è pari a 36
(72:2), che, sommato a quello delle ore maturate nel 2016 (pari a 72), nel 2017 (pari a
72) e nel 2018 (pari a 67, sino alla seconda metà di novembre 2018, maturando essi trimestralmente), restituisce il totale pari a 247 ore.
La tariffa oraria ammonta ad € 12,38, per come risulta dal conteggio attoreo che in parte de qua risulta incontestato in ordine alla sua conformità a quanto prevede il CCNL
e che trova riscontro comunque nella tabella retributiva fatta produrre in corso di causa.
Effettuata la moltiplicazione della tariffa oraria per 247 ore, si determina l'ammontare dell'indennità nella somma di € 3.057,86.
Esaminate tutte le domande proposte dal lavoratore, occorre a questo punto stabilire se i crediti attorei accertati come maturati, a titolo di svolgimento di mansioni superiori e di mancata fruizione di permessi per ex festività e ROL, siano compensabili con quelli
24 di 26 che la resistente ha inteso far valere a titolo di canoni maturati ed insoluti da parte dell'attore per la concessione a suo favore di un appartamento e di un terreno coltivabile.
A parere del giudicante, l'eccezione di estinzione, seppur qualificata dalla parte resistente come conseguente a compensazione impropria, in realtà postula la deduzione dell'esistenza di crediti pecuniari maturati a favore del datore di lavoro nei confronti del lavoratore in forza di titoli estranei al rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, la concessione in uso di appartamento e di terreno coltivabile, rispettivamente condotto in locazione e di proprietà della società datrice, cui corrisponda l'obbligo di pagare un corrispettivo in danaro da parte del lavoratore, ancorché da determinarsi in base ai valori correnti di mercato dell'uso di tali beni, configura, in difetto di deduzione dell'esistenza di un patto di prestazione in luogo di adempimento, una fattispecie contrattuale riconducibile allo schema della locazione.
A norma dell'art.1243, 2° comma, c.c., in presenza di eccezione di compensazione, va verificata l'esistenza del requisito della liquidità o della facilità e prontezza di liquidazione del credito opposto dal debitore, perché possa provvedersi, in accoglimento di tale eccezione, alla determinazione dell'importo di esso da scomputarsi dal credito che si è riconosciuto sussistere in favore dell'altra parte.
La società resistente si è astenuta dall'indicare la consistenza dell'appartamento di cui il ricorrente aveva pacificamente avuto l'uso per sé e per la propria famiglia durante una parte del rapporto di lavoro per cui è causa, precisamente sino al 2015, così come si è limitata a descrivere la tipologia dei prodotti agricoli fatti propri dal lavoratore grazie alla concessione fattagli di coltivare, sempre per uso personale e familiare, il terreno che si trova nelle adiacenze della concessionaria della società stessa, senza indicare il valore di mercato che i prodotti potessero avere.
In tale situazione difettano le condizioni necessarie per poter procedere ad una stima, ancorché approssimativa, del valore di uso dei beni concessi al ricorrente dalla società.
L'eccezione di estinzione per compensazione, anche solo parziale, dei crediti attorei, di conseguenza, va disattesa.
In definitiva sintesi, dunque, la società resistente va dichiarata tenuta e condannata alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 9.689,40, a titolo di differenze di retribuzione mensile, di differenze di 13^ e di 14^ mensilità e di differenza di TFR con riferimento all'inquadramento nel 3° livello di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché della somma di € 3.057,86 a titolo di indennità sostitutiva permessi ex
25 di 26 festività dal luglio 2015 alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per entrambi i crediti dalla maturazione di essi al saldo di essi.
Le spese processuali, stante l'accoglimento parziale della domanda, sono compensate in ragione della metà e per la residua quota, liquidata come da dispositivo, vanno poste a carico della resistente in applicazione del criterio della soccombenza.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
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