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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 1094 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro
composta dai magistrati:
dott.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere relatore dott.ssa VALERIA SPAGNOLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato
TRA
Parte_1
[...]
assistita e difesa dall'avv. ANTONIO CAPODIECI
ricorrente in riassunzione
CONTRO
Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. ANDREA DIBITONTO
resistente in riassunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 12 giugno 2014 adiva il Tribunale Controparte_1 del lavoro di Foggia al fine di ottenere:
1
b) la condanna dell' Pt_1 convenuta al proprio inquadramento nella menzionata fascia funzionale ed al pagamento in proprio favore delle differenze retributive tra quelle percepite a titolo di retribuzione per il 4° livello e quelle invece spettanti per il 5° livello dal mese di ottobre 2010, nonché per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2010, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo;
c) la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Il ricorrente esponeva di essere stato assunto dall con contratto a tempo CP_2 indeterminato decorrente dal 17 maggio 2010 come operaio specializzato inquadrato nel IV° livello del CCNL di categoria e di aver svolto n. 73 giorni discontinui nell'anno 2010 (14 nel mese di giugno, 27 a luglio, 22 giorni nel mese di agosto e 10 a settembre) con le mansioni di autista di mezzi antincendio sussumibili nel V° livello del CCNL cit, e chiedeva applicarsi l'art. 8 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 , secondo cui il lavoratore acquisisce il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo le mansioni proprie di detta qualifica per un periodo di due mesi se impiegato e di 25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare se operaio.
2. L si costituiva in giudizio ed in via preliminare eccepiva la nullità del CP_2 ricorso, stante la sua genericità per la mancata allegazione dei conteggi;
nel merito, contestava la fondatezza dell'assunto difensivo attoreo, invocando il rigetto dell'avversa domanda.
2. Con sentenza n. 6179 in data 25 giugno 2015 il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in E 1.500,00, oltre accessori di legge.
2 Il giudice riteneva la natura pubblicistica dell' ai sensi di quanto previsto e CP_2 disciplinato dalla legge regionale n. 3 del 2010 e, pertanto, escludeva la promozione automatica ex art. 2103 c.c., rigettando la domanda relativa al riconoscimento dell'inquadramento superiore;
al riguardo, precisava che < pubblico impiego, l'art. 52, comma 1, ultima parte del d.lvo n 165/2001, si discosta parzialmente dalla disciplina prevista dall'art. 2103 c.c. stabilendo che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del dipendente delle pubbliche amministrazioni>>.
Disattendeva anche la domanda relativa al riconoscimento delle differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni superiori, rilevando che al ricorso non solo non era stato allegato alcun conteggio ma neppure erano stati dedotti elementi da cui poter inferire la sussistenza del diritto al riconoscimento delle somme richieste.
Soggiungeva che neanche vi era < relativo all'inquadramento rivestito dal ricorrente e quello cui far riferimento per il riconoscimento delle maggiori somme richieste ovvero ai criteri giuridico economici rinvenienti dalla contrattazione collettiva cui ancorare la verifica, in sede giudiziale, della fondatezza delle doglianze di cui al ricorso>>.
3. Con ricorso del 6 agosto 2015 impugnava la sentenza di Controparte_1 primo grado.
Due i motivi su cui incentrava la richiesta di riforma della sentenza.
Con il primo, il lavoratore ribadiva l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. e, in particolare, dell'art. 8 Ccnl di categoria e 11 (addetti ai lavori di sistemazione CP_3 idraulico-forestale e idraulico-agraria).
Con il secondo, segnalava il puntuale deposito, già nel giudizio di prime cure, delle copie dei contratti collettivi contenenti le tabelle retributive.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata, ribadendo le medesime conclusioni rassegnate in primo grado.
4. Con sentenza n. 875 del 18 aprile 2017 la Corte di Appello di Bari accoglieva l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, condannava l' a inquadrare il CP_2 nel 5° livello retributivo a decorrere dal 1.10.2010 nonché a pagargli le relative Pt_2 differenze retributive, oltre agli interessi legali; condannava l a pagare le spese CP_2
3 di lite in favore dei difensori distrattari, liquidandole in E 1.700,00 per il primo grado e in E 2.200,00 per il secondo grado.
4.1.La Corte, in accoglimento del primo motivo di appello, riteneva applicabile al caso di specie la disciplina privatistica e, conseguentemente, assumeva che il primo giudice non avesse correttamente tenuto conto dell'art. 12 25 febbraio CP_4
2010 n 3 istitutiva dell'Arif.
Richiamava puntualmente la disciplina di cui al citato art. 12 ed osservava che < posizione del si colloca nel comma 2, lett. b) dell'art. 12 cit, trattandosi di un CP_1 operaio già assunto a tempo determinato dalla Regione Puglia e poi transitato all' dove è stato stabilizzato a far data dal 17.5.2010>>. CP_2
Stante il tenore del comma 3 del citato art. 12 [secondo cui “Al personale operaio dell si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di Pt_1 sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale (…) Al restante personale dell , ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli Pt_1 regionali di cui alla lettera a) del comma 2 (…) si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali(…)”], reputava chiaro l'intento del legislatore regionale di prevedere due discipline differenziate circa lo status giuridico e contrattuale del personale dell da un lato, quella CP_2 privatistica applicabile al personale operaio assunto con contratto a termine transitato dalla Regione e stabilizzato solo presso l (art. 12 comma 2 lettera b) – CP_2 nell'ambito del quale rientra, appunto, la posizione del ricorrente – e, dall'altro, quella rivolta al “restante personale” (tra cui gli operai 'già' inquadrati dei ruoli regionali di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), che mantiene intatto il pregresso rapporto di pubblico impiego, fermo restando che, sino alla definizione della dotazione organica, anche gli operai di ruolo della Regione Puglia transitati alle dipendenze dell (cfr comma 2, lettera a) art. 12) potevano optare, a Pt_1 domanda, per il regime privatistico in sintonia con quanto già previsto ex lege per gli operai transitati, ma non ancora stabilizzati.
La Corte traeva ulteriore conferma della applicabilità della contrattazione collettiva di matrice privatistica dall'analisi dei commi 4 e 5 dell'art. 12.
Tanto detto, rilevava che il lavoratore aveva svolto nell'estate del 2010 (giugno – settembre 2010) le mansioni di autista di mezzi antincendio per un totale di n. 73 giorni
4 non continuativi, riconducibili – ai sensi dell'art.11 del Contratto Integrativo
Regionale – al V° livello di inquadramento e, conseguentemente, riteneva che doveva essere inquadrato in tale categoria per effetto della disciplina di cui all'art. 8 del
CCNL privatistico, che prevedeva l'acquisizione della qualifica superiore a seguito dello svolgimento delle mansioni proprie di tale qualifica per n. 40 giorni, anche discontinui, nell'anno solare.
In fatto, la Corte dava conto che dall'attestato di servizio – non contestato dall in CP_2 prime cure – risultava lo svolgimento da parte del , nel periodo giugno- CP_1 settembre 2010, delle mansioni di autista di mezzi antincendio aziendali per complessivi 73 giorni non continuativi, e sottolineava altresì il contegno processuale dell rimasto contumace nel giudizio di appello. CP_2
4.2. La Corte accoglieva anche il secondo motivo di appello, e, per contrastare il rigetto della domanda del lavoratore intesa ad ottenere il pagamento delle differenze retributive basata sul difetto di allegazione dei conteggi relativi, osservava che la domanda proposta dal si configura come domanda di 'condanna generica'. CP_1
Ricordava che, per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica, ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum (Cass
4587/2014), e che è irrilevante la mancata formulazione di analitici conteggi quando, come nella specie in esame, l'attore abbia indicato i titoli delle spettanze richieste, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese (Cass. n.16855/2003).
5. Avverso detta pronuncia l spiegava ricorso per cassazione, CP_2 censurando la decisione impugnata:
1. per aver escluso l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art.52, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, ritenendo invece che al rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'art.12, comma 2, lett. b) della L.R. n. 3 del 2010 risultasse applicabile il CCNL di natura privatistica;
2. per aver fondato la propria decisione sui commi 3,4 e 5 dell'art 12 L.R.P. n.
3/2010, non avvedendosi che erano stati successivamente abrogati, rimanendone
5 smentito l'assunto secondo cui il legislatore regionale avrebbe inteso qualificare di diritto privato i rapporti instaurati con l'ente pubblico non economico;
3. per aver ritenuto che lo svolgimento in via di mero fatto di mansioni superiori - appunto quelle di conducente di veicoli antincendio espletate, in maniera occasionale e discontinua, dal lavoratore e riconducibili al V° livello dell'art.11 del – potesse comportare, oltre all'acquisizione del CP_3 diverso inquadramento, anche il diritto a percepire le differenze retributive nonostante il difetto di un incarico formale e di una espressa previsione del posto vacante in pianta organica;
4. per aver ritenuto provato lo svolgimento di mansioni superiori attraverso la produzione di un attestato di servizio, formato a posteriori e a distanza di oltre tre anni dai fatti, da organo incompetente ad assumere formali determinazioni in merito alle mansioni di inquadramento del dipendente.
6. Con ordinanza n. 21006 del 18 luglio 2023 la Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso proposto dall , ed ha ritenuto infondati il CP_2 terzo e il quarto.
6.1.Nello specifico, quanto ai primi due motivi, la Corte ha riaffermato il principio di diritto già affermato in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa (Cass n.
10811/2023): “La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico, la disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato e, dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al D.Lgs 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell il Parte_3 cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, comma 3, legge n. 3 del 2010, Controparte_5 nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-
., trova applicazione l'art. 52 D.Lgs 165/2001 e dunque l'esercizio di fatto di Pt_4 mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione
In altri termini, la Suprema Corte ha evidenziato che il lavoro pubblico privatizzato è in ogni caso regolato dai principi di cui al D. Lgs. n.
6 165/2001 e che al personale operaio dell – il cui rapporto, ai sensi dell'art.12, CP_2 comma 3, della L.R. n. 3 del 2010, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria – si applica l'art.52 del cit. D. Lgs.; dunque, ha escluso che l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento sia utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore rivendicata, dando diritto solo alle corrispondenti retribuzioni (cfr punto 5 della motivazione).
6.2. Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte ne ha registrato l'infondatezza perché prospettano un'interpretazione dell'art. 52 d.lgs 165/2001 disattesa dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha rammentato infatti che, ormai da tempo, le Sezioni Unite hanno rilevato che l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente prescinde dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione formale a mansioni superiori, ed hanno sottolineato che il mantenere, da parte della pubblica amministrazione,
l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che non priva il lavoro prestato dalla tutela collegata al rapporto ai sensi dell'art. 2126 c.c., e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost.
Con la precisazione che le uniche ipotesi in cui può essere disconosciuto il diritto alla retribuzione superiore devono essere circoscritte ai casi in cui l'espletamento di mansioni superiori sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente oppure allorquando sia il frutto della fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o, infine, qualora la prestazione sia stata resa in violazione di principi basilari pubblicistici dell'ordinamento.
La Corte ha affermato che “il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr Cass. n. 18901/2019),
e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione”, ed ha chiarito che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni sia protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce
Quindi, ha rilevato che la Corte di Appello di Bari, una volta ritenuto, erroneamente, inapplicabile al rapporto di lavoro l'art. 52 del d.lgs n. 165/2001, ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive per l'intero periodo successivo al 1 ottobre 2010,
7 senza compiere alcun accertamento sull'effettivo svolgimento di mansioni superiori in tutto l'arco temporale di interesse (cfr punti da 6 ad 8 della motivazione).
La Suprema Corte, dunque, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa stessa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché proceda “ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti da 6 ad 8, e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione”.
7. Con ricorso del 28 settembre 2023 l ha pertanto riassunto il giudizio CP_2 dinanzi a questa Corte territoriale, chiedendo di “riformare la sentenza n. 875/2017 della Corte di Appello di Bari di sez. lavoro, in applicazione del principio di diritto formulato nella pronuncia della Suprema Corte sopra indicata, pronunciandosi, altresì, sulla effettiva sussistenza del diritto dell'odierno appellato CP_1
a percepire le eventuali differenze retributive maturate per il periodo in cui
[...] risulti avere effettivamente svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, nonché sulle spese del giudizio di cassazione, come statuito nella pronuncia de qua.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
ha resistito con memoria, instando per il diritto a percepire le Controparte_1 differenze retributive per aver svolto le mansioni superiori di autista di mezzi antincendio proprie del V livello del Ccnl di categoria.
8. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e i fascicoli d'ufficio relativi ai precedenti gradi del giudizio, all'udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
9. A seguito della riassunzione da parte dell l'appello proposto dal CP_2 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia va accolto solo in parte nei termini che di seguito si specificano.
9.1. Va innanzitutto rimarcato che, con riferimento alla domanda relativa al preteso diritto all'inquadramento superiore per effetto delle mansioni superiori espletate, la pronuncia della Suprema Corte ha definitivamente statuito che esso non può essere riconosciuto in capo al , stante la ritenuta applicazione dell'art.52 del D. Lgs.n. CP_1
165 del 2001, da cui deriva l'inapplicabilità ai rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici non economici della disciplina dettata dal richiamato CCNL privatistico quanto agli effetti dell'avvenuto svolgimento di fatto di mansioni superiori.
Solo per completezza si deve aggiungere che, in relazione a tale domanda, il ha CP_1
8 dichiarato di prestare acquiescenza al principio di diritto fissato dalla pronuncia di legittimità (v. la memoria di costituzione in sede di giudizio di rinvio), insistendo sul capo della domanda diretto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive avendo svolto le mansioni di autista di mezzi antincendio proprie del V livello del ccnl di categoria.
Si precisa - quanto alle differenze derivanti dall'asserito svolgimento di mansioni superiori - che la Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio sul presupposto che questa Corte territoriale – una volta ritenuto erroneamente inapplicabile al rapporto di lavoro l'art.52 del D. Lgs. n. 165 cit. – avesse riconosciuto il diritto alle differenze retributive per l'intero periodo successivo al 1° ottobre 2010 senza tuttavia compiere alcun accertamento in merito all'effettivo svolgimento di mansioni superiori nell'intero arco temporale di interesse.
9.2. Ciò premesso in fatto, osserva la Corte che sulla scorta delle indicazioni contenute nel provvedimento rescissorio deve ritenersi che sia infondata la domanda del ricorrente diretta ad ottenere la condanna dell al pagamento delle differenze CP_2 retributive con decorrenza dal 1° ottobre 2010, mentre spettino le differenze retributive in relazione alle 73 giornate del 2010 in cui si è acclarato lo svolgimento di mansioni superiori (autista di mezzi antincendio).
9.3. Al riguardo è utile in via del tutto preliminare osservare che, com'è noto, il giudizio di rinvio ha come “riferimento immediato” la sentenza di cassazione che, chiudendo la fase rescindente, circoscrive l'ambito della fase rescissoria, nella quale il giudice è vincolato alla regula iuris enunciata nella sentenza di cassazione con il solo limite dello ius superveniens e dell'eventuale incostituzionalità della norma applicata (cfr.
Cass.,Sez. un., n. 11844/2016 in motivazione;
cfr. altresì, più di recente, Cass. n.
30167/2022).
Giova altresì rammentare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art.384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza la possibilità di modificare
9 l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 17790/2014 e n. 448/2020).
9.4. Quanto al caso di specie, mette conto osservare che con il ricorso ex art.414
c.p.c. depositato il 12 giugno 2014 il ha chiesto il riconoscimento del diritto CP_1 alle differenze retributive fra il livello di appartenenza (cioè il IV°) ed il superiore livello di riferimento delle mansioni di fatto espletate (ossia il V°), articolando la relativa domanda in due capi distinti: a) da un lato, con riferimento al periodo dal 1° ottobre 2010 b) dall'altro, in relazione al periodo giugno-settembre 2010, e formulando una richiesta di condanna generica al pagamento delle differenze retributive.
Pure va sottolineato che con l'appello del 6.8.2015 il ha insistito per la riforma CP_1 della sentenza insistendo per la domanda come articolata in prime cure.
9.5. Ciò posto, è evidente che le domande relative all'arco temporale da ottobre del
2010 in avanti non possono trovare accoglimento sulla scorta dei principi interpretativi enunciati dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 35643/2023, nella quale – come detto
– si è affermato a chiare lettere che «il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n.
18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione», soggiungendosi che «… è onere del dipendente allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce».
La domanda proposta dal in relazione al citato periodo di tempo, infatti, si CP_1 basa non già sull'esercizio di fatto di mansioni superiori bensì sul presupposto che, stante l'espletamento in concreto di mansioni superiori per n. 73 giornate discontinue
10 nei mesi precedenti (da luglio ad ottobre 2010), egli aveva acquisito il diritto all'inquadramento nel 5° livello retributivo in virtù di quanto disposto dall'art.8 del CCNL privatistico (v. pagg 3 del ricorso di prime cure, in cui il lavoratore deduce di aver maturato il diritto ad essere inquadrato nel V° livello , con il diritto alle
“relative differenze retributive maturate e maturande ”.
Né vale obiettare che nella menzionata ordinanza la Cassazione, pur negando il diritto all'inquadramento superiore, ha lasciato intendere che comunque il CCNL privatistico può essere utilizzato per l'attribuzione del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori espletate, in quanto la Suprema Corte ha chiaramente affermato che il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per il livello superiore sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni, e quindi limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione.
Non a caso nella motivazione si cita Cass. n. 18901/2019 – relativa ad un caso in cui i giudici di merito avevano ritenuto che la pacifica formazione del giudicato, in un altro processo, per un periodo di tempo antecedente comportasse l'estensione degli effetti anche al periodo successivo oggetto di causa – massimata nei seguenti termini:
«Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, sicché esso ha efficacia vincolante anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale».
D'altra parte, il contenuto del vincolo scaturente dalla decisione della Suprema Corte è inequivocabile laddove si precisa che incombe sul dipendente l'onere di allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si è protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce
(v. punto 8 ultimo periodo, della motivazione).
Si deve rilevare, peraltro, che nel ricorso di primo grado il si è limitato a CP_1 chiedere di provare con testi che in relazione al periodo giugno/settembre 2010 aveva
11 svolto mansioni di autista di specifici mezzi antincendio per n. 73 giorni (v. pag. 4 e 5 del ricorso di primo grado).
Si tratta di una prova ininfluente ai fini della decisione sul periodo successivo ad ottobre 2010, innanzitutto perché attiene in larghissima parte ad un periodo precedente rispetto al mese di ottobre
2010 [mentre, come appena visto, la prova dell'espletamento di mansioni superiori dev'essere fornita “di tempo in tempo” (per usare la stessa locuzione adoperata dalla Suprema Corte)] ed in secondo luogo perché è stata formulata dal ricorrente al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti per ottenere il superiore inquadramento contrattuale e le differenze retributive spettanti in via meramente conseguenziale rispetto ad esso.
Laddove le nuove e diverse allegazioni in fatto e le capitolazioni di prova testimoniale articolate per la prima volta nella memoria di costituzione del lavoratore in questo giudizio di rinvio, in punto di continuità dell'adibizione in concreto a mansioni superiori anche dopo il settembre 2010, sono del tutto inammissibili in quanto tardive.
9.6. A diverse conclusioni deve pervenirsi per le differenze retributive relative al periodo giugno-settembre 2010, avendo il espressamente allegato di aver CP_1 svolto le predette mansioni in quei 73 giorni specifici e offerto prova documentale con esibizione di attestato dell'Agenzia
Del resto, l pur invocando il rigetto integrale della domanda proposta CP_2 in prime cure, non si oppone al riconoscimento di differenze retributive per il periodo in cui risulti effettivamente aver svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza sicchè sulla base di una rigorosa ed esaustiva analisi della documentazione in atti (attestazione di servizio rilasciate dalla stessa
Agenzia) e del contenuto delle declaratorie contrattuali privatistiche (prevedenti la collocazione dell' autista di mezzi antincendio nel V livello), che, anche nella nuova prospettiva delineata dalla S.C., continuano a trovare applicazione in relazione, appunto, «alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori … alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto»), possono riconoscersi le dette differenze retributive.
10. In conclusione, alla stregua delle esposte considerazioni, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da , la statuizione del Tribunale va in CP_1
12 parte riformata, e, così, fermo il rigetto della domanda proposta da diretta ad CP_1 ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore V livello retributivo a decorrere dall'ottobre 2010, e alle differenze retributive relative, condanna l al pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive per CP_2
i 73 giorni lavorati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2010 tra la retribuzione percepita in relazione al livello di appartenenza (IV) e quella prevista per il superiore livello di riferimento per le mansioni di fatto espletate (V), oltre accessori come per legge.
11. Le spese del doppio grado di giudizio, atteso l'esito solo parzialmente vittorioso della lite per il lavoratore, vanno poste per la metà a carico dell' e liquidate nella CP_2 misura e con le modalità di cui in dispositivo a favore del mentre la restante CP_1 deve ritenersi compensata.
Le spese, invece, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla dubbiezza della lite, in particolare sulla questione concernente il diritto all'inquadramento per l'esercizio di mansioni superiori, su cui si è registrata durante la pendenza della lite una pluralità di interpretazioni adottate dai giudici di merito, risolta soltanto da ultimo con l'intervento chiarificatore della Corte di legittimità, di cui si è poc'anzi dato conto.
PQM
definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21006/2023 sul ricorso in riassunzione proposto dall in CP_2 data 28.9.2023 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto il 6.8.2015 da CP_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia
[...]
n. 6179/2015, condanna l al pagamento in favore del lavoratore delle differenze CP_2 retributive per i 73 giorni lavorati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2010 tra la retribuzione percepita in relazione al livello di appartenenza (IV) e quella prevista per il superiore livello di riferimento per le mansioni di fatto espletate (V), oltre accessori come per legge;
rigetta nel resto la domanda attorea;
condanna l al pagamento delle spese della metà delle spese del doppio grado di CP_2 giudizio, che liquida per l'intero per ciascun grado in E 1.500,00, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge, in distrazione del difensore dichiaratosi anticipatario;
compensa tra le parti la restante metà;
13 compensa integralmente le spese processuali del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio Così deciso in Bari, il 10 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore dott.ssa Ernesta Tarantino
14