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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 08/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 737/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Gorgoglione e dall'Avv. Lidia G. Masini, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse, giusta procura in atti,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, in proprio e nella loro qualità di eredi di (C.F. C.F._3 Persona_1
), rappresentate e difese dall'Avv. Angela Di Vasto, elettivamente C.F._4
domiciliate presso lo studio della stessa, giusta procura in atti,
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Motivi della Decisione
Con ricorso ex art. 415 c.p.c. ha rilevato di aver prestato dal 07.11.2015 al Parte_1
31.10.2020 la propria attività lavorativa, con mansioni di badante convivente con orario di lavoro a tempo pieno della Sig.ra madre delle resistenti, presso l'abitazione Persona_1
della stessa in Saronno (VA), Via Grossi, n.
1. Il rapporto lavorativo sarebbe stato regolarizzato solo successivamente alla assunzione, con contratto dal 01.06.2016 al
31.10.2020 (docc. 2 e 3 fascicolo di parte ricorrente), con conseguente evasione
1
contributiva dal 07.11.2015 al 31.05.2016 e parziale successiva evasione contributiva in ragione della regolarizzazione a sole 25 ore settimanali a fronte di una maggiore prestazione dal 01.06.2016 al 31.10.2020. La ricorrente, sulla scorta di quanto sopra esposto, ha chiesto il pagamento della somma di € 97.357,34 a titolo di differenze retributive per mensilità, lavoro straordinario e supplementare, ferie non godute e per tutti gli istituti contrattuali non corrisposti nonché per differenze sul TFR, come dettagliati nei conteggi prodotti in giudizio (doc n. 7 parte ricorrente), oltre interessi e rivalutazione CP_ monetaria, nonché il ricalcolo dei contributi e il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali a decorrere dal 07.11.2015 e sino al 31.10.2020.
Sulla base di queste premesse la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito: “IN VIA
PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE che tra la ricorrente Sig.ra e Parte_1
la sig.ra è intercorso rapporto di lavoro subordinato sin dal 07/11/2015 e Persona_1
fino al 31.10.2020 da inquadrarsi al livello CS del Contratto Collettivo di lavoro per Colf e badanti e, per l'effetto CONDANNARE le sigg.re ed nella loro CP_1 Controparte_2 qualità di eredi della datrice di lavoro , al pagamento della somma di € Persona_1
97.357,34 a titolo di differenze retributive per mensilità, lavoro straordinario e supplementare, ferie non godute e per tutti gli istituti contrattuali non corrisposti nonché per differenze sul TFR, come dettagliati nei conteggi prodotti in giudizio sub doc n. 7, oltre interessi e rivalutazione monetaria successivi, o al pagamento della diversa maggiore o minor somma che sarà ritenuta all'esito; CONDANNARE altresì le resistenti al ricalcolo dei CP_ contributi ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali a decorrere dal
07/11/2015 e sino al 31/10/2020. Con vittoria di spese, compensi ed onorari oltre al rimborso forfettario del 15%”.
Si sono costituite in giudizio tardivamente le Sig.re e CP_1 Controparte_2
contestando quanto ex adverso dedotto e insistendo per il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Le resistenti hanno eccepito preliminarmente la nullità e inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c. in ragione della mancata specifica esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda. Nel merito, le resistenti hanno rilevato che tra le parti sarebbe intercorso un rapporto identificabile quale mero vincolo di solidarietà dal
07.11.2015 al 31.05.2016 in quanto la ricorrente - conosciuta dalle resistenti tramite la locale e trovandosi priva di abitazione - sarebbe stata ospitata dalla sig.ra CP_4 Per_1
senza alcun contratto di assistenza familiare essendo la di fatto autosufficiente. Per_1
Negando per il periodo regolarizzato lo svolgimento di straordinario.
2
Preliminarmente parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di versamento dei contributi previdenziali omessi sulle differenze retributive dovute, escludendosi così la necessità di
CP_ integrazione del contraddittorio nei confronti di .
Fallito il tentativo di conciliazione, istruita la causa a mezzo di esame testimoniale, è stata fissata udienza di discussione a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con richiesta di precisazione dei conteggi. Successivamente veniva fissata udienza per la formulazione da parte del Giudice di una proposta conciliativa che non veniva accettata dalle parti. Tenuto conto della divaricazione dei conteggi proposti dalle parti, è stata disposta una consulenza contabile. All'udienza odierna, all'esito della discussione, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
La domanda proposta dalla ricorrente è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
In primo luogo appare opportuno richiamare le testimonianze assunte in giudizio al fine di vagliare il dato probatorio sotteso alle domande proposte dalla ricorrente: riconoscimento della sussistenza di un rapporto di collaborazione domestica residenziale dal 07.11.2015 al 31.05.2016 nonché per il periodo successivo regolarizzato a 25 ore settimanali (dal
01.06.2016 al 31.10.2020), riconoscimento di un maggiore orario di lavoro.
, medico di famiglia della signora a riferito “sul cap. 1: “confermo Testimone_1 Per_1
che la ricorrente è stata la badante della sig.ra ma non posso confermare la data di inizio
Per_1 del rapporto”. Sul cap. 5: “non sono a conoscenza della circostanza”. Sul cap. 8: “non sono a conoscenza delle circostanze. Quando venivo chiamato a visitare la sig.ra vedevo la
Per_1 presenza della ricorrente ma non conosco gli orari;
non sono a conoscenza se la badata si svegliasse di notte e con quale frequenza“. Sul cap. 11: “confermo il peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra i ricoveri subiti dalla stessa;
non sono a conoscenza degli
Per_1 orari in cui la ricorrente veniva accompagnata in Ospedale e da quale soggetto;
confermo che la eniva trasferita all'Ospedale di Limbiate per la riabilitazione;
non sono a conoscenza se la
Per_1 ricorrente si recasse a Limbiate per somministrare pranzo e cena alla sig.ra non so chi
Per_1 pagasse i viaggi della ricorrente verso e da Limbiate“. Sul cap. 12: “credo che facesse la maggior parte delle attività descritte ma non posso dirlo per diretta conoscenza essendomi recato presso la sig.ra olo per le visite;
per quanto attiene alle passeggiate, credo che la ricorrente avesse
Per_1 una ridotta mobilità e fossero difficilmente praticabili“. Sul cap. 14: “confermo il capitolo;
ritengo che la badante svolgesse le attività descritte“. A.d.r.: “confermo di avere richiesto il servizio di assistenza domiciliare integrata per la sig.ra per l'espletamento delle attività
Per_1
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infermieristiche e che lo stesso era stato attivato”. Al teste viene rammostrato il doc. 7 di parte resistente1 di sua produzione e di cui conferma il contenuto.” (cfr. teste citato udienza 18.10.'22)
amico da gennaio 2016 della ricorrente con frequentazione anche meno Testimone_2
di una volta alla settimana, ha riferito di incontrarla durante la pausa pomeridiana tra le
15,30 e le 17.00 da lunedì a sabato e la domenica verso le 16,30. Era la ricorrente a riferirgli di essere in pausa (cfr. teste citato udienza 25.5.'22).
Le offrì un passaggio nel 2017 mentre era intenta intenta a trasportare Persona_2 casse d'acqua; si offrì di accompagnarla in auto quando avesse bisogno. Così 1
4
all'occorrenza aiutava sporadicamente la ricorrente una o due volte al mese a fare la spesa nei pomeriggi di sabato e domenica (cfr. teste citato udienza 25.5.'22).
amica della ricorrente, ha saputo confermare l'inizio dell'attività Persona_3
lavorativa, riferendola al 2015, per il resto riportando esclusivamente racconti della stessa
(cfr. teste citata verbale 7.2.23).
vicino di casa della signora ha confermato che la Persona_4 Per_1
ricorrente aveva lavorato per la per diversi anni senza saper specificare il periodo Per_1
(cfr. citato udienza 7.11.23).
, vicina di casa della signora ha spiegato:“ è vero la Persona_5 Per_1
ricorrente iniziò a lavorare il 7 novembre 2015 data di nascita del mio secondo figlio Per_6
Abitiamo nello stesso palazzo io al primo e la signora al quarto. Sono stata qualche Persona_1 volta anche a casa della signora e ho visto la ricorrente mettere in ordine la casa e Per_1 preparare da mangiare sino a quando la signora morì.”: Cap 8: “so che la ricorrente lavorava Per_1 lì come badante convivente e aveva due ore di pausa al giorno. Mi ricordo che lavorava da lunedì
a domenica. Confermo che lavorava anche di domenica perché non poteva andare a messa a
alla chiesa evangelica ma mi diceva che andava alla chiesa cattolica a Saronno perché Per_7 era più vicina e doveva lavorare. In chiesa andava tutte le mattine. Adr: mi è capitato che la ricorrente mi raccontasse di non aver dormito la notte perché la signora non stava bene. È Per_1 capitato di frequente. “Cap. 11” confermo che la ricorrente assistette la signora Per_1 all'ospedale durante il ricovero. Ricordo che in una occasione incontrai la ricorrente alla stazione mentre stava acquistando i biglietti per recarsi all'ospedale dato che ne acquistava CP_1 due ma ne servivano 4 al giorno perché la ricorrente tornava a casa per cucinare e mangiare. Cap
12: “Posso dire che in una occasione la ricorrente chiamò mio marito di notte per aiutarla nello spostare la signora , preferii salire io.” (cfr. teste citata udienza 23 gennaio 2024). Per_1
amico della teste precedente che frequentava giornalmente, ha Persona_8
riferito di essere spesso coinvolto dalla ricorrente in piccole commissioni per conto della stessa, ad esempio di acquisto di pane o acqua;
tutte le ulteriori informazioni sul rapporto lavorativo sono state rese de relato. (cfr testi citati udienza 23.1.'24).
Infine in sede di interrogatorio formale ha spiegato “Sul capitolo 1 del Controparte_2
ricorso: confermo quanto al capitolo. la ricorrente svolgeva mansioni di badante convivente di persona autosufficiente. Sul capitolo 5: mia madre all'epoca era ancora autosufficiente e voleva gestirsi da sola. Per questo motivo io è mia sorella a fatica siamo riuscite a convincerla ad avere in casa una persona che potesse aiutarla. Tenuto conto del carattere di mia mamma, la stessa ha mantenuto autonomia nella gestione della propria persona e anche nel cucinare. La ricorrente pertanto provvedeva a tenere in ordine e a pulire la casa ed era per noi una garanzia per la sua presenza. Mia madre non usciva con la ricorrente ed eravamo io e mia sorella che la accompagnavamo a fare la spesa.
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Sul cap. 8: nel primo periodo, poiché mia mamma non accettava di mettere in regola la signora, ci siamo accordate con la ricorrente perché restasse in casa a far compagnia alla mamma pagandola secondo le sue richieste. Dopo circa 6 mesi abbiamo convinto la mamma a procedere all'assunzione e ci siamo recate alle ACLI di Solaro per fare la procedura. Preciso che dopo pochi mesi dall'inizio del rapporto di lavoro la ricorrente venne sfrattata e ci chiese se poteva rimanere stabilmente in casa della mamma. Noi abbiamo accettato la cosa e da quel momento la casa della mamma è divenuta la sua. Per qs motivo contesto che svolgesse tutte le ore di lavoro indicate in ricorso;
lei poteva stare a casa ma l'impegno lavorativo era inferiore a quanto indicato e contenuto nelle 25 ore della regolarizzazione. Il sabato e la domenica era sempre libera di uscire anche perché io e mia sorella stavamo con la mamma alternandoci e dedicandole il nostro tempo. Mia madre prendeva la Quietapina per dormire tranquilla;
pertanto può essere capitato che si sia svegliata di notte ma questa situazione non era certo la norma.
Sul cap. 11: confermo che mia madre venne ricoverata;
durante il ricovero a Monza la ricorrente le fece visita una sola volta, accompagnata da me. Pertanto quanto indicato in capitolo è del tutto falso. Quando mia madre è stata portata a Limbiate per la riabilitazione, la ricorrente andava per somministrale i pasti e cioè sia nella fascia del pranzo che per cena dal lunedì al venerdì.
Cap. 12: tornata da Limbiate, mia madre si è ripresa e riusciva ancora a vestirsi, salvo sollecitarla.
La situazione è peggiorata verso l'estate 2020, tanto è vero che è stata ricoverata più di una volta.
Da questo momento è rimasta allettata e abbiamo richiesto anche l'assistenza infermieristica. Da questo momento non è più stata autosufficiente;
in precedenza aveva solo bisogno di essere sollecitata, sorvegliata e non restare sola. AdR: Andai a prendere la ricorrente a casa sua in
Solaro; la signora mi disse successivamente di essere stata sfrattata e le abbiamo dato la possibilità di portare la residenza presso la casa della mamma, cosa che ha fatto. (cfr. interpello udienza 25.5.'22)
Sulla base delle testimonianze assunte e dell'interpello può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa subordinata inquadrabile nell'attività nel contratto di collaborazione domestica livello BS per il periodo dal 7 novembre 2015 al 31 maggio
2016. La presenza della ricorrente in casa della signora in quel periodo come Per_1
collaboratrice è stata confermata dal medico di famiglia , dai testi Testimone_1
e nonché da che ha Persona_3 Persona_5 Controparte_2 confermato l'attività della ricorrente in aiuto alla madre quale badante, seppure di soggetto autosufficiente, circa sei mesi prima della regolarizzazione. In merito alla qualifica e all'impegno orario si ritiene di confermare quanto poi certificato dal contratto di lavoro, ovvero 25 ore settimanali con inquadramento BS, non essendo emersi dall'istruttoria elementi dissonanti.
Relativamente alla parte regolarizzata alla luce principalmente della testimonianza del medico di base e della relazione medica confermata e sopra richiamata, si può stimare
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che l'impegno lavorativo della ricorrente nell'arco della settimana fosse superiore alle 25 ore di cui al contratto stipulato tra le parti ovvero maggiorato di altre cinque ore straordinarie sino alla fine del 2018. Successivamente, essendo peggiorate le complessive condizioni di salute della badata, appare ragionevole ritenere che l'impegno sia stato quello ordinario di una badante residenziale livello CS.
Le testimonianze assunte non sono invece utili a fornire elementi univoci in merito alla prova di attività lavorativa costante il sabato o la domenica;
la gran parte dei testi ha riferito di quanto loro raccontato dalla stessa ricorrente (le uscite il sabato o la domenica in periodo di pausa); né si può escludere che gli incombenti per la spesa del fine settimana fossero per le necessità della stessa ricorrente che risiedeva presso l'abitazione della
Per_1
Sulla base di questi esiti e su richiesta delle parti che non sono riuscite a trovare un accordo, è stata disposta consulenza tecnica al fini di accertare le differenze retributive maturate sulla base delle tabelle retributive del CCNL colf e badanti all'epoca vigente nel:
1) Periodo non regolarizzato 7.11.2015-31.05.2016 conteggi su 25 ore settimanali livello
BS; 2) periodo regolarizzato dal 1.06.2016 al 31.12.2018 cinque ore di straordinario ordinario settimanale nelle settimane lavorate;
3) dal 1.1.2019 alla fine del rapporto conteggi su contratto badante residenziale livello CS. Detratto quanto percepito nel corso del rapporto come riconosciuto o documentato in atti”
Il ctu nominato, dott. svolgendo un lavoro meticoloso e ben motivato ha Persona_9
concluso quantificando le complessive differenze retributive in euro 14.421,64 di cui euro
3.975,46 per TFR.
Sulla base delle considerazioni svolte, va accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato come collaboratrice domestica tra e la ricorrente dal 7.11.2015 Persona_1
al 31.05.2016 per 25 ore settimanali livello BS nonché per il periodo regolarizzato dal
1.06.2016 al 31.12.2018 lo svolgimento di straordinari ordinari per cinque ore settimanale nelle settimane lavorate e per il successivo periodo dal 1.1.2019 alla fine del rapporto lo svolgimento di contratto per badante residenziale livello CS.
Conseguentemente le resistenti vanno condannate in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive per euro 14.421,64 di cui euro 3.975,46 per TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Da tale somma andrà poi decurtato l'acconto di euro 8.364,58 versato dalle resistenti il 07/05/2021
e trattenuto dalla ricorrente in acconto sulle maggiori somme dovute (come dichiarato in ricorso) non scomputato dal ctu.
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Si stima equa la compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto che le resistenti nell'udienza del 22 marzo 2022 avevano offerto alla ricorrente in via conciliativa (oltre all'acconto di cui sopra) il versamento di una somma superiore a quella oggi riconosciuta.
I costi per la eseguita ctu vengono invece posti a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertato lo svolgimento: 1) di un rapporto di lavoro subordinato tra e la Persona_1
ricorrente dal 7.11.2015 al 31.05.2016 per 25 ore settimanali con mansioni di collaboratrice domestica livello BS;
2) di cinque ore di straordinario ordinario settimanale nelle settimane lavorate per il periodo regolarizzato dal 1.06.2016 al 31.12.2018; 3) di un rapporto lavorativo di badante residenziale livello CS dal 1.1.2019 alla fine del rapporto, condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive per euro 14.421,64 di cui euro 3.975,46 per TFR oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo al lordo dell'acconto di euro 8.364,58 versato il 07/05/2021; compensa integralmente tra le parti le spese di lite ad eccezione delle spese di ctu. Che pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Busto Arsizio, 8 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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