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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
NN. R.G. 3030/2023 e 3064/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai numeri di ruolo sopra riportati promosse in grado d'appello
DA
(in forma abbreviata (C.F. Parte_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Mangialardi e Sabrina P.IVA_1
Minotto con domicilio digitale eletto agli indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1 Email_2
giusta procura speciale alle liti in atti appellante nella prima causa e
pagina 1 di 18 (C.F. ) e Parte_3 C.F._1 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Pino ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, viale Monte Nero, n. 84, giusta procura speciale alle liti in atti appellanti nella seconda causa
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._3
e ed elettivamente domiciliata presso il loro con studio in CP_2 CP_3
Milano, Via Cadore, 36 giusta procura speciale alle liti in atti appellata in entrambe le cause
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Monza n. 2343/2023 - rep. 4131/2023 emessa in data 24 ottobre 2023 e notificata in data 2 novembre 2023 nella causa RG 773/2022, accogliere, per i motivi di cui in narrativa, il presente appello e per l'effetto:
- Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Nel merito, in via subordinata: escludere o limitare il risarcimento del danno;
- In via istruttoria: dichiarare inammissibili o rigettare le prove (in particolare testimoniali) indicate dalla Dott.ssa nel giudizio di primo grado con la seconda CP_1
memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
pagina 2 di 18 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre agli oneri di legge sulle somme soggette.
Per Parte_3 Parte_4
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Monza n. 2343/2023 - rep. 4131/2023 emessa in data 24 ottobre 2023 e notificata in data 2 novembre 2023 nella causa RG 773/2022,
In via preliminare: dichiarare la nullità della domanda azionata nei confronti del dott. per genericità della causa petendi e comunque il difetto di Parte_3
legittimazione passiva del predetto convenuto;
In via principale: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità dei convenuti, escludere o limitare il risarcimento, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non avere il danneggiato avanzato nessuna richiesta di rettifica, e comunque ridurre il quantum liquidato in primo grado, ordinando le restituzioni del caso;
In via istruttoria: previa conferma dell'ordinanza reiettiva delle istanze attoree, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli, già articolati in primo grado:
a) Vero che il programma televisivo “Fuori dal Coro” è prodotto dalla testata telegior- nalistica “Videonews”, al cui direttore fa riferimento anche ai sensi della normativa radiotelevisiva;
b) Vero che, a partire dal 2019, il direttore della predetta testata giornalistica
“Videonews” è il dott. ; Parte_5
c) Vero che la riferibilità di “Fuori dal Coro” alla testata telegiornalistica
“Videonews” è resa nota al pubblico mediante un'indicazione inserita nei titoli di testa che precedono ogni puntata del programma in questione. pagina 3 di 18 Si indicano quali testi l'avv. funzionario della Direzione Affari Legali di Tes_1
società editrice della testata Videonews e dei relativi programmi, nonché il Parte_2
dott. capo redattore di “Fuori dal Coro”. Tes_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre agli oneri di legge sulle somme soggette
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita confermare la Sentenza di primo grado e, per l'effetto:
In via preliminare:
- rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza;
- rigettare la domanda di nullità dell'atto di citazione proposta dai sigg.ri
[...]
e Pt_4 Parte_3
- rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del dott. Pt_3
In via principale:
- rigettare l'atto di citazione in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza impugnati rispettivamente da e dai Pt_2
sigg.ri e Parte_4 Parte_3
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi per questo grado di giudizio.
In via istruttoria:
(i) ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che in data 4.5.2021 la figlia dell'appellata, , all'epoca poco più che Per_1
tredicenne, ha visto la trasmissione “Fuori dal Coro” in onda su Rete 4 e sentendo parlare il sig. di sua madre, è corsa in lacrime da sua madre chiedendole Parte_4
che cosa avesse fatto, perché urlavano il suo nome e perché il conduttore ce l'avesse con pagina 4 di 18 lei, e nei giorni successivi alla trasmissione ha accusato ansia, patimento, preoccupazione”;
2. “Vero che in seguito alla visione della trasmissione “Fuori dal Coro” andata in onda il
4,11,18 e 25 maggio 2021 l'appellata ha avuto un lungo periodo di forte ansia, preoccupazione per sé e per la propria famiglia, insonnia, malessere psico-fisico, sofferenza e disagio personale e professionale e anche di vergogna rispetto al piccolo paese ove vive”;
3. “Vero che in seguito alla visione della trasmissione “Fuori dal Coro” andata in onda il
4 maggio 2021 in cui il sig. avvicinandosi alla telecamera e alzando la voce Pt_4
dicendo “Caro Procuratore e caro Sindaco sappiate che io non vi do pace…io non vi do pace, io non vi do pace!” l'appellata ha avuto paura per sé e la propria famiglia;
4. “Vero che sono essere collega e amica dell'appellata e, in seguito alla messa in onda della trasmissione ho sentito e visto l'appellata molto turbata, sofferente, preoccupata e in un generale stato di malessere”;
5. ”Vero che ha visto la trasmissioni “Fuori dal Coro” su rete 4 nelle puntate del 4,11,18
e 25 maggio 2021, ne ha parlato con colleghi, con i quali è stata occasione di discussione”.
Si indicano quali testimoni: dott. in Forte dei Marmi (LU), Via Duca Testimone_3
degli Abruzzi, 12 (sui capp. 1,2,3), dott. presso la Procura della Repubblica Tes_4
di Imperia (su cap. 5), dott. presso la Procura della Repubblica di Testimone_5
Milano (sui capp. 2 e 4), dott.ssa in Altamura (BA), Via Garigliano, Testimone_6
33 (sul cap. 1,2,3,4), dott.ssa in Firenze, Viale Malta, 33 (sul cap. Testimone_7
2,3,4), avv. Mariaclorinda Martinengo in Forte dei Marmi (LU), Via XX Settembre, 151
(sui capp. 2, 3), ing. in Seravezza (LU), Via della Fornace, 423 (sui capp. 2, 3); Tes_8
(ii) respingere i capitoli di prova formulati dagli appellanti, sigg.ri e Pt_4 Pt_3
dell'atto di citazione in appello (cfr. pag. 19). pagina 5 di 18 (iii) In caso di ammissione dei capitoli di prova formulati dalle controparti, si insiste per essere ammessi a prova contraria, indicando come testimoni i soggetti sopra elencati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la dott.ssa , magistrato in Controparte_1
servizio, che dal 1997 svolge le funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica, agiva in giudizio davanti al Tribunale di Monza nei confronti di Parte_1
e , chiedendo di accertare e dichiarare l'illiceità e Parte_4 Controparte_4
il carattere diffamatorio delle puntate della trasmissione “Fuori dal coro”, andate in onda su Rete4 in data 4.5.2021, 11.5.2021, 18.5.2021 e 25.5.2021 e delle espressioni e frasi pronunciate nei suoi confronti nel corso della trasmissione televisiva, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando l'avversa domanda.
eccepiva altresì la nullità della domanda e il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva, deducendo che la suddetta trasmissione fosse riferibile non a
Rete 4, bensì alla diversa testata giornalistica Videonews.
Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Monza, in accoglimento della domanda proposta, condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento dei danni la somma di euro 80.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva osservando che, indipendentemente dalla riconducibilità della trasmissione oggetto di giudizio alla testata giornalistica Videonews, permane la pagina 6 di 18 responsabilità del concessionario, ai sensi dell'art. 30 L. 223/1990, per il reato di diffamazione commesso attraverso la sua emittente.
Nel merito riconosceva il carattere diffamatorio delle notizie divulgate, in quanto in tale trasmissione si affermava – contrariamente al vero – che l'attrice fosse addivenuta a compromessi con gli occupanti abusivi di un immobile, pregiudicando le ragioni del proprietario.
Parimenti risultavano superati i limiti del diritto di critica, atteso che le affermazioni del conduttore, , erano pesantemente denigratorie ed offensive nei confronti Parte_4
dell'attrice, ripetutamente nominata per nome e cognome e descritta, sempre con tono di scherno, come un magistrato timoroso e pusillanime che sarebbe scesa a patti con gli occupanti abusivi dell'immobile, giungendo persino ad “inginocchiarsi” di fronte a questi ultimi: affermazioni gravemente lesive della dignità personale e professionale del magistrato, oltre che del tutto inutili per una corretta rappresentazione della vicenda.
Ciò posto, il Giudice di prime cure, in considerazione della gravità della condotta diffamatoria imputabile, sia pur a diverso titolo, alle parti convenute e del fatto che la trasmissione era andata in onda su un canale nazionale fruibile da una grande moltitudine di telespettatori, riteneva congrua la quantificazione del danno nella misura di euro 20.000,00 per ciascuna delle quattro puntate della trasmissione diffamatoria, oltre alla rivalutazione monetaria dal 25 maggio 2021 (data dell'ultima puntata della trasmissione) alla data della sentenza e agli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di cui sopra al saldo.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che Parte_1
saranno di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, in principalità il rigetto delle avverse domande e, in subordine, di escludere o limitare il risarcimento del danno. pagina 7 di 18 e hanno interposto separato atto d'appello Controparte_4 Parte_4
(rubricato al n. RG. 3064/2023) chiedendo, preliminarmente di dichiarare la nullità della domanda azionata nei confronti del dott. per genericità della causa Parte_3
petendi e comunque il difetto di legittimazione passiva del predetto convenuto;
nel merito, in principalità, hanno concluso per il rigetto delle avverse domande e, in subordine, hanno chiesto di escludere o limitare il risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non avere il danneggiato avanzato nessuna richiesta di rettifica.
si è costituita in entrambi i procedimenti insistendo per la conferma della Controparte_1
sentenza gravata.
Il consigliere istruttore, dopo aver disposto la riunione delle impugnazioni, ex art. 335
c.p.c., ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 22 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 22 ottobre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di nullità della domanda svolta nei confronti del dott. Pt_3
La difesa del dott. ha lamentato, preliminarmente, che il Giudice di prime cure Pt_3
abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della domanda per genericità della causa petendi, non avendo specificato parte attrice le ragioni per la quali il convenuto era stato chiamato in causa, né quali sarebbero i profili di responsabilità svolti nei suoi confronti. pagina 8 di 18 Ritiene la Corte che l'eccezione di omessa pronuncia debba essere disattesa, in quanto il
Giudice di prime cure, respingendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha implicitamente ritenuto che la domanda fosse stata adeguatamente formulata.
L'eccezione di nullità della domanda è, in ogni caso, infondata, in quanto nell'atto di citazione di primo grado (v. pagg. 17-18) 1, l'appellata aveva specificamente affrontato, con riferimento alla responsabilità, la posizione del dott. convenuto in Pt_3
giudizio nella sua qualità di direttore di rete, consentendo pertanto al medesimo di approntare compiutamente le proprie difese.
Sulla responsabilità del dott. Pt_3
In via preliminare la difesa del dott. ha ribadito che la qualifica di “direttore di Pt_3
rete” è inidonea a fondare la responsabilità del convenuto, atteso che da tale qualifica non discende nessun obbligo impeditivo o di controllo, in quanto in ambito televisivo non vige la norma di cui all'art. 57 c.p. (prevista solo per le pubblicazioni a mezzo stampa).
Sostiene inoltre che assume piena efficacia liberatoria per il direttore di rete l'esistenza di un'apposita testata telegiornalistica (Videonews), debitamente registrata ed affidata alla direzione di un giornalista professionista (il dott. . Pt_5
Rileva, infine, che – per comprovare la riferibilità di “Fuori dal Coro” alla predetta testata giornalistica – l'odierno appellante aveva prodotto documenti e articolato specifiche prove testimoniali, immotivatamente respinte dal primo giudice.
Le doglianze sono infondate. 1 Si legge infatti in atto di citazione che “la responsabilità del direttore della rete – sig. trova Parte_6 fondamento nella sua posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione”. pagina 9 di 18 Invero, nel caso di specie non si controverte della responsabilità penale del direttore di rete, ma della contestata negligenza nel controllo del programma televisivo trasmesso da
Rete 4; non risultando dagli atti di causa che tale controllo sia stato efficacemente delegato ad altri, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva dell'appellante in relazione alle domande proposte nel presente giudizio.
Quanto alla posizione della testata giornalistica Videonews, deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta da parte appellante (pagina Wikipedia del programma “Fuori dal Coro” e della testata “Videonews”, nonché attestato di registrazione di Videonews) risulta unicamente che Videonews è la casa di produzione del programma, ma tale documentazione non è idonea ad escludere la responsabilità del direttore di rete, che ha il dovere di controllo e di vigilanza sul contenuto dei programmi trasmessi dalla rete televisiva.
Sulla contestata diffamazione
Gli appellanti hanno censurato la pronuncia nella parte in cui ha riconosciuto il contenuto diffamatorio della trasmissione televisiva.
A tale riguardo sostengono, per un verso, che la trasmissione Fuori del Coro si era limitata a dare voce “alla frustrazione del sig. , proprietario di una casa Persona_2
indebitamente occupata da soggetti, che lamentava l'inefficienza dell'azione delle istituzioni (oltre a quella della Procura si era stigmatizzata anche quella del sindaco) di fronte alle sue legittime aspettative di tutela, inefficienza tradottasi … in plurimi tentativi di conciliazione, e non a “compromessi” o “patti” con gli abusivi” (così pag. 7 Parte appello e, per altro verso, che “andava riconosciuta la legittimità delle critiche rivolte al modo in cui le indagini erano state condotte e dirette, attesa la manifesta inutilità dei ripetuti inviti alla 'conciliazione' svolti dalla PG delegata in modo utile
pagina 10 di 18 solo ad esacerbare la frustrazione ed il senso di ingiustizia provato dalla persona offesa” (così pag. 15 appello e . Pt_4 Pt_3
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Al fine di esaminare tali doglianze appare opportuno ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira” (così Cass. sentenza n.
1434/15 e in senso analogo, Cass. n. 38215/2021; n. 9799/2019; n. 22042/16).
In tale contesto si è così affermato che “l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni”. (così Cass. sentenza n. 27592/19).
Applicando al caso di specie i suesposti principi, si rileva quanto segue.
Dalle trascrizioni delle puntate della trasmissione “Fuori dal Coro”, riportate da parte appellata nei suoi atti difensivi, si evince che le espressioni utilizzate nei confronti della pagina 11 di 18 dott.ssa sono obiettivamente lesive della dignità personale e professionale del CP_1
magistrato.
In particolare, nell'ambito di una rubrica della trasmissione “Fuori dal Coro”, dedicata a case illegalmente occupate da abusivi, nella puntata del 4 maggio 2021, il conduttore della trasmissione, , ha dapprima affermato che l'attrice aveva chiamato Parte_4
il proprietario dell'appartamento, sig. e gli aveva detto “se lei ritira tutte le Persona_2
denunce, noi andiamo a trattare con gli occupanti abusivi, con precedenti, che non avrebbero diritto di star qua…. La Procura dice andiamo a mediare e a chiedere se per favore loro vanno”.
Subito dopo il conduttore ha affermato: “questa volta mi rovino, dico anche il nome del
Procuratore, ”. Controparte_1
Nel corso della stessa puntata il conduttore ha poi sottolineato: “loro vanno e i senegalesi dicono tiè, no, non ci stiamo, sputazzano e io mi chiedo se è normale che una
Procura della Repubblica faccia una mediazione con gli occupanti abusivi (mimando il
“gesto dell'ombrello”) e si faccia pure prendere per i fondelli”.
Analoghe affermazioni sono ripetute nei momenti successivi della trasmissione, laddove ha affermato: “C'è il Procuratore che si inginocchia, scusi signor Parte_4
abusivo, scusi, se ne può andare via?” e ha poi ripetuto: “Caro Procuratore CP_1
, come è possibile tollerare che lo Stato vada a mediare con degli occupatori
[...]
abusivi”.
Da ultimo il conduttore ha affermato: “la cosa assurda è che il Procuratore … qui si fanno nomi e cognomi ” … “sai cosa ha fatto? Un tentativo di Controparte_1
conciliazione, cioè ha chiesto a se tu ritiri le denunce, noi andiamo a trattare Pt_5
con i senegalesi … abusivi … gli chiediamo se gentilmente possono lasciare la tua casa
e loro hanno detto NO e la Procura della Repubblica, la Procura, la carta intestata
pagina 12 di 18 della Procura della Repubblica che fa un tentativo di conciliazione con gli abusivi e con gli abusivi che dicono di no … le istituzioni si fanno prendere per i fondelli”.
Nella successiva puntata dell'11 maggio la vicenda viene nuovamente trattata nei seguenti termini: “noi ci chiediamo perché la procuratrice, ora facciamo nome e cognome, , eccola qua, avesse proposto una conciliazione” e Controparte_1
nuovamente: “il procuratore , perché avesse tentato la Controparte_1 Controparte_1
conciliazione…. Perché io dicevo mi sembra folle tentare la conciliazione tra uno che occupa abusivo, con dei precedenti……
Le critiche all'operato del magistrato sono poi ripetute nella puntata del 18 maggio nei seguenti termini: “rappresentate lo Stato? Vi date da fare?” e l'ospite, sig.
[...]
così commenta: “nel momento in cui decidete di intraprendere questo tipo Tes_9
di vita, Procuratore, Sindaco, dovete tirare fuori le palle, sennò fate un altro lavoro”.
Infine, nel corso della puntata del 25 maggio 2021, a conclusione della vicenda relativa all'occupazione abusiva, il conduttore afferma quanto segue: “dopo un anno di occupazione abusiva l'abitazione è stata liberata” e mostra il cartello “LADRI DI
CASE: GLI ABUSIVI SI POSSONO MANDARE VIA, PERCHÉ NESSUNO LO FA?”.
Orbene, dall'esame delle trascrizioni delle varie puntate della trasmissione televisiva
“Fuori dal Coro” si evince chiaramente che, nel narrare la vicenda dell'occupazione abusiva dell'appartamento del sign. , il conduttore non si è limitato ad Persona_2
utilizzare espressioni colorite e toni aspri e polemici, ma ha svolto attacchi gratuiti e offensivi nei confronti della persona del magistrato, che conduceva l'inchiesta: infatti, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la dott.ssa è stata CP_1
“ripetutamente nominata per nome e cognome e descritta, sempre con tono di scherno, come un magistrato timoroso e pusillanime che sarebbe scesa a patti con gli occupanti
pagina 13 di 18 abusivi dell'immobile giungendo persino ad “inginocchiarsi” di fronte a questi ultimi;
affermazioni gravemente lesive della dignità personale e professionale del magistrato oltre che del tutto inutili per una corretta rappresentazione della vicenda” (così pag. 3 sentenza di primo grado).
Non può neppure ritenersi – come pure sostenuto dalla difesa degli appellanti – che nel corso della trasmissione televisiva siano state svolte legittime critiche all'operato del magistrato per aver esperito, attraverso la polizia giudiziaria, ripetuti inviti alla conciliazione della lite, rivelatisi inutili.
Occorre considerare, infatti, a tale riguardo che, come evidenziato nella richiesta di archiviazione della Procura di Massa, la vicenda in esame aveva soltanto caratteri di natura civilistica, trattandosi di materia di possibile sfratto per morosità, essendo state escluse fattispecie di reato;
di conseguenza, le critiche mosse all'operato del magistrato, oltre ad essere lesive del suo onore e della sua reputazione, si sono rivelate del tutto gratuite e irrispettose della sua professionalità, in quanto non tenevano conto del fatto che il tentativo di conciliazione della lite era diretto a trovare una composizione del conflitto tra le parti coinvolte.
Per tali motivi la pronuncia di primo grado deve essere confermata laddove ha riconosciuto il carattere diffamatorio delle espressioni pronunciate nei confronti della dott.ssa per aver superato i limiti della continenza. CP_1
Sulla erronea liquidazione dei danni
Gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno in euro
80.000,00 lamentando, per un verso, che è mancata la prova del danno non patrimoniale subito e, per altro verso, che le tabelle di liquidazione del danno da diffamazione di elevata gravità sono contenute in forbici ben più contenute, tra i 31.000 e i 50.000 euro.
pagina 14 di 18 Lamentano infine che il Giudice di prime cure ha liquidato il danno in euro 20.000,00 per puntata, senza spiegare il motivo di una siffatta quantificazione e senza considerare che nelle tre puntate successive alla prima i riferimenti alla Dott. erano CP_1
meramente fugaci e privi di contenuto negativo nei confronti della sua persona.
Le doglianze sono fondate nei limiti che seguono.
È noto che “in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (così Cass. pronuncia n.
13153/17).
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento” (Cass., ord. 30 maggio 2019, n. 14762).
Nel caso in esame la condotta diffamatoria appare di elevata gravità, in considerazione dell'elevato discredito che ha subito la vittima (il cui nome è stato più volte ripetuto nel corso della trasmissione televisiva); del pregiudizio che ne è derivato sotto il profilo umano e professionale, in considerazione della funzione svolta;
dell'ampia diffusione mediatica della trasmissione televisiva “Fuori dal Coro (trasmessa su un canale a pagina 15 di 18 diffusione nazionale) e dell'intensità dell'elemento soggettivo (come si evince dal fatto che le espressioni denigratorie ed offensive sono state più volte ripetute nel corso della trasmissione).
Pertanto, sulla base dei criteri di quantificazione elaborati dall'Osservatorio della
Giustizia Civile di Milano, con specifico riferimento al danno non patrimoniale da diffamazione per l'anno 2024, si ritiene equo liquidare il danno nella misura di euro
50.000,00.2
Invece non si ritiene condivisibile la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha liquidato il danno separatamente, per ciascuna delle quattro puntate della trasmissione diffamatoria.
Occorre infatti considerare, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi a quello di specie, che “in tema di responsabilità da diffamazione a mezzo trasmissione televisiva, nel caso in cui la stessa sia articolata in una pluralità di puntate, è ammissibile una valutazione unitaria dell'insieme delle singole trasmissioni che conduca all'individuazione di un sotteso e globale "disegno diffamatorio", così da escludere la riconducibilità delle specifiche condotte al diritto di critica” (così Cass.
23144/13).
Nel caso in esame non sono stati posti in essere singoli episodi lesivi dell'onore e della reputazione della dott.ssa , in quanto l'inchiesta giornalistica svolta dalla CP_1
trasmissione televisiva “Fuori del Coro” si è articolata in una pluralità di puntate, che sottendono un globale attacco diffamatorio nei confronti della persona del magistrato, che stava conducendo le indagini in merito all'occupazione abusiva dell'appartamento del sign. . Persona_2
pagina 16 di 18 Per tali motivi si reputa corretta una liquidazione globale e complessiva del danno subito, nei termini innanzi specificati.
Si osserva, infine, che il carattere particolarmente deplorevole delle offese rende oltre modo irrilevante un'eventuale rettifica, perché inidonea a riparare il danno cagionato.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, il danno subito da parte appellata deve essere rideterminato nella minor somma di euro 50.000,00, secondo i valori attuali, oltre agli interessi compensativi da calcolarsi sulla somma capitale previamente devalutata alla data del fatto (maggio 2021) e poi periodicamente rivalutata fino alla pronuncia della presente sentenza.
Sulle somme così complessivamente determinate spettano gli interessi di mora in misura legale a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali occorre ricordare che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n. 9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Pertanto, nel caso di specie le parti appellanti, soccombenti, debbono essere condannate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.
pagina 17 di 18 Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dall'importo attribuito alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento degli appelli proposti da e da Parte_1
e e, in parziale riforma della sentenza del Parte_4 Controparte_4
Tribunale di Monza n. 2343/2023, resa in data 24 ottobre 2023 e pubblicata in pari data, condanna e , in Parte_1 Parte_4 Controparte_4
solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da , liquidati in euro Controparte_1
50.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in motivazione;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite Controparte_1
del doppio grado di giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in euro 9.900,00 per compensi e, per il presente grado, in euro 9.029,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 30 ottobre 2024
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Per le diffamazioni di elevata gravità è prevista infatti una forbice di liquidazione da euro 35.247,00 ad euro 58.745,00.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai numeri di ruolo sopra riportati promosse in grado d'appello
DA
(in forma abbreviata (C.F. Parte_1 Parte_2
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Mangialardi e Sabrina P.IVA_1
Minotto con domicilio digitale eletto agli indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1 Email_2
giusta procura speciale alle liti in atti appellante nella prima causa e
pagina 1 di 18 (C.F. ) e Parte_3 C.F._1 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Pino ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, viale Monte Nero, n. 84, giusta procura speciale alle liti in atti appellanti nella seconda causa
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._3
e ed elettivamente domiciliata presso il loro con studio in CP_2 CP_3
Milano, Via Cadore, 36 giusta procura speciale alle liti in atti appellata in entrambe le cause
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Monza n. 2343/2023 - rep. 4131/2023 emessa in data 24 ottobre 2023 e notificata in data 2 novembre 2023 nella causa RG 773/2022, accogliere, per i motivi di cui in narrativa, il presente appello e per l'effetto:
- Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Nel merito, in via subordinata: escludere o limitare il risarcimento del danno;
- In via istruttoria: dichiarare inammissibili o rigettare le prove (in particolare testimoniali) indicate dalla Dott.ssa nel giudizio di primo grado con la seconda CP_1
memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.
pagina 2 di 18 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre agli oneri di legge sulle somme soggette.
Per Parte_3 Parte_4
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'impugnata sentenza del
Tribunale di Monza n. 2343/2023 - rep. 4131/2023 emessa in data 24 ottobre 2023 e notificata in data 2 novembre 2023 nella causa RG 773/2022,
In via preliminare: dichiarare la nullità della domanda azionata nei confronti del dott. per genericità della causa petendi e comunque il difetto di Parte_3
legittimazione passiva del predetto convenuto;
In via principale: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità dei convenuti, escludere o limitare il risarcimento, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non avere il danneggiato avanzato nessuna richiesta di rettifica, e comunque ridurre il quantum liquidato in primo grado, ordinando le restituzioni del caso;
In via istruttoria: previa conferma dell'ordinanza reiettiva delle istanze attoree, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli, già articolati in primo grado:
a) Vero che il programma televisivo “Fuori dal Coro” è prodotto dalla testata telegior- nalistica “Videonews”, al cui direttore fa riferimento anche ai sensi della normativa radiotelevisiva;
b) Vero che, a partire dal 2019, il direttore della predetta testata giornalistica
“Videonews” è il dott. ; Parte_5
c) Vero che la riferibilità di “Fuori dal Coro” alla testata telegiornalistica
“Videonews” è resa nota al pubblico mediante un'indicazione inserita nei titoli di testa che precedono ogni puntata del programma in questione. pagina 3 di 18 Si indicano quali testi l'avv. funzionario della Direzione Affari Legali di Tes_1
società editrice della testata Videonews e dei relativi programmi, nonché il Parte_2
dott. capo redattore di “Fuori dal Coro”. Tes_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre agli oneri di legge sulle somme soggette
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita confermare la Sentenza di primo grado e, per l'effetto:
In via preliminare:
- rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza;
- rigettare la domanda di nullità dell'atto di citazione proposta dai sigg.ri
[...]
e Pt_4 Parte_3
- rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del dott. Pt_3
In via principale:
- rigettare l'atto di citazione in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza impugnati rispettivamente da e dai Pt_2
sigg.ri e Parte_4 Parte_3
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi per questo grado di giudizio.
In via istruttoria:
(i) ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che in data 4.5.2021 la figlia dell'appellata, , all'epoca poco più che Per_1
tredicenne, ha visto la trasmissione “Fuori dal Coro” in onda su Rete 4 e sentendo parlare il sig. di sua madre, è corsa in lacrime da sua madre chiedendole Parte_4
che cosa avesse fatto, perché urlavano il suo nome e perché il conduttore ce l'avesse con pagina 4 di 18 lei, e nei giorni successivi alla trasmissione ha accusato ansia, patimento, preoccupazione”;
2. “Vero che in seguito alla visione della trasmissione “Fuori dal Coro” andata in onda il
4,11,18 e 25 maggio 2021 l'appellata ha avuto un lungo periodo di forte ansia, preoccupazione per sé e per la propria famiglia, insonnia, malessere psico-fisico, sofferenza e disagio personale e professionale e anche di vergogna rispetto al piccolo paese ove vive”;
3. “Vero che in seguito alla visione della trasmissione “Fuori dal Coro” andata in onda il
4 maggio 2021 in cui il sig. avvicinandosi alla telecamera e alzando la voce Pt_4
dicendo “Caro Procuratore e caro Sindaco sappiate che io non vi do pace…io non vi do pace, io non vi do pace!” l'appellata ha avuto paura per sé e la propria famiglia;
4. “Vero che sono essere collega e amica dell'appellata e, in seguito alla messa in onda della trasmissione ho sentito e visto l'appellata molto turbata, sofferente, preoccupata e in un generale stato di malessere”;
5. ”Vero che ha visto la trasmissioni “Fuori dal Coro” su rete 4 nelle puntate del 4,11,18
e 25 maggio 2021, ne ha parlato con colleghi, con i quali è stata occasione di discussione”.
Si indicano quali testimoni: dott. in Forte dei Marmi (LU), Via Duca Testimone_3
degli Abruzzi, 12 (sui capp. 1,2,3), dott. presso la Procura della Repubblica Tes_4
di Imperia (su cap. 5), dott. presso la Procura della Repubblica di Testimone_5
Milano (sui capp. 2 e 4), dott.ssa in Altamura (BA), Via Garigliano, Testimone_6
33 (sul cap. 1,2,3,4), dott.ssa in Firenze, Viale Malta, 33 (sul cap. Testimone_7
2,3,4), avv. Mariaclorinda Martinengo in Forte dei Marmi (LU), Via XX Settembre, 151
(sui capp. 2, 3), ing. in Seravezza (LU), Via della Fornace, 423 (sui capp. 2, 3); Tes_8
(ii) respingere i capitoli di prova formulati dagli appellanti, sigg.ri e Pt_4 Pt_3
dell'atto di citazione in appello (cfr. pag. 19). pagina 5 di 18 (iii) In caso di ammissione dei capitoli di prova formulati dalle controparti, si insiste per essere ammessi a prova contraria, indicando come testimoni i soggetti sopra elencati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la dott.ssa , magistrato in Controparte_1
servizio, che dal 1997 svolge le funzioni di sostituto Procuratore della Repubblica, agiva in giudizio davanti al Tribunale di Monza nei confronti di Parte_1
e , chiedendo di accertare e dichiarare l'illiceità e Parte_4 Controparte_4
il carattere diffamatorio delle puntate della trasmissione “Fuori dal coro”, andate in onda su Rete4 in data 4.5.2021, 11.5.2021, 18.5.2021 e 25.5.2021 e delle espressioni e frasi pronunciate nei suoi confronti nel corso della trasmissione televisiva, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando l'avversa domanda.
eccepiva altresì la nullità della domanda e il proprio difetto di Controparte_4
legittimazione passiva, deducendo che la suddetta trasmissione fosse riferibile non a
Rete 4, bensì alla diversa testata giornalistica Videonews.
Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Monza, in accoglimento della domanda proposta, condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento dei danni la somma di euro 80.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva osservando che, indipendentemente dalla riconducibilità della trasmissione oggetto di giudizio alla testata giornalistica Videonews, permane la pagina 6 di 18 responsabilità del concessionario, ai sensi dell'art. 30 L. 223/1990, per il reato di diffamazione commesso attraverso la sua emittente.
Nel merito riconosceva il carattere diffamatorio delle notizie divulgate, in quanto in tale trasmissione si affermava – contrariamente al vero – che l'attrice fosse addivenuta a compromessi con gli occupanti abusivi di un immobile, pregiudicando le ragioni del proprietario.
Parimenti risultavano superati i limiti del diritto di critica, atteso che le affermazioni del conduttore, , erano pesantemente denigratorie ed offensive nei confronti Parte_4
dell'attrice, ripetutamente nominata per nome e cognome e descritta, sempre con tono di scherno, come un magistrato timoroso e pusillanime che sarebbe scesa a patti con gli occupanti abusivi dell'immobile, giungendo persino ad “inginocchiarsi” di fronte a questi ultimi: affermazioni gravemente lesive della dignità personale e professionale del magistrato, oltre che del tutto inutili per una corretta rappresentazione della vicenda.
Ciò posto, il Giudice di prime cure, in considerazione della gravità della condotta diffamatoria imputabile, sia pur a diverso titolo, alle parti convenute e del fatto che la trasmissione era andata in onda su un canale nazionale fruibile da una grande moltitudine di telespettatori, riteneva congrua la quantificazione del danno nella misura di euro 20.000,00 per ciascuna delle quattro puntate della trasmissione diffamatoria, oltre alla rivalutazione monetaria dal 25 maggio 2021 (data dell'ultima puntata della trasmissione) alla data della sentenza e agli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di cui sopra al saldo.
ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che Parte_1
saranno di seguito esaminati e ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, in principalità il rigetto delle avverse domande e, in subordine, di escludere o limitare il risarcimento del danno. pagina 7 di 18 e hanno interposto separato atto d'appello Controparte_4 Parte_4
(rubricato al n. RG. 3064/2023) chiedendo, preliminarmente di dichiarare la nullità della domanda azionata nei confronti del dott. per genericità della causa Parte_3
petendi e comunque il difetto di legittimazione passiva del predetto convenuto;
nel merito, in principalità, hanno concluso per il rigetto delle avverse domande e, in subordine, hanno chiesto di escludere o limitare il risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non avere il danneggiato avanzato nessuna richiesta di rettifica.
si è costituita in entrambi i procedimenti insistendo per la conferma della Controparte_1
sentenza gravata.
Il consigliere istruttore, dopo aver disposto la riunione delle impugnazioni, ex art. 335
c.p.c., ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 22 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 22 ottobre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di nullità della domanda svolta nei confronti del dott. Pt_3
La difesa del dott. ha lamentato, preliminarmente, che il Giudice di prime cure Pt_3
abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della domanda per genericità della causa petendi, non avendo specificato parte attrice le ragioni per la quali il convenuto era stato chiamato in causa, né quali sarebbero i profili di responsabilità svolti nei suoi confronti. pagina 8 di 18 Ritiene la Corte che l'eccezione di omessa pronuncia debba essere disattesa, in quanto il
Giudice di prime cure, respingendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ha implicitamente ritenuto che la domanda fosse stata adeguatamente formulata.
L'eccezione di nullità della domanda è, in ogni caso, infondata, in quanto nell'atto di citazione di primo grado (v. pagg. 17-18) 1, l'appellata aveva specificamente affrontato, con riferimento alla responsabilità, la posizione del dott. convenuto in Pt_3
giudizio nella sua qualità di direttore di rete, consentendo pertanto al medesimo di approntare compiutamente le proprie difese.
Sulla responsabilità del dott. Pt_3
In via preliminare la difesa del dott. ha ribadito che la qualifica di “direttore di Pt_3
rete” è inidonea a fondare la responsabilità del convenuto, atteso che da tale qualifica non discende nessun obbligo impeditivo o di controllo, in quanto in ambito televisivo non vige la norma di cui all'art. 57 c.p. (prevista solo per le pubblicazioni a mezzo stampa).
Sostiene inoltre che assume piena efficacia liberatoria per il direttore di rete l'esistenza di un'apposita testata telegiornalistica (Videonews), debitamente registrata ed affidata alla direzione di un giornalista professionista (il dott. . Pt_5
Rileva, infine, che – per comprovare la riferibilità di “Fuori dal Coro” alla predetta testata giornalistica – l'odierno appellante aveva prodotto documenti e articolato specifiche prove testimoniali, immotivatamente respinte dal primo giudice.
Le doglianze sono infondate. 1 Si legge infatti in atto di citazione che “la responsabilità del direttore della rete – sig. trova Parte_6 fondamento nella sua posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione”. pagina 9 di 18 Invero, nel caso di specie non si controverte della responsabilità penale del direttore di rete, ma della contestata negligenza nel controllo del programma televisivo trasmesso da
Rete 4; non risultando dagli atti di causa che tale controllo sia stato efficacemente delegato ad altri, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva dell'appellante in relazione alle domande proposte nel presente giudizio.
Quanto alla posizione della testata giornalistica Videonews, deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta da parte appellante (pagina Wikipedia del programma “Fuori dal Coro” e della testata “Videonews”, nonché attestato di registrazione di Videonews) risulta unicamente che Videonews è la casa di produzione del programma, ma tale documentazione non è idonea ad escludere la responsabilità del direttore di rete, che ha il dovere di controllo e di vigilanza sul contenuto dei programmi trasmessi dalla rete televisiva.
Sulla contestata diffamazione
Gli appellanti hanno censurato la pronuncia nella parte in cui ha riconosciuto il contenuto diffamatorio della trasmissione televisiva.
A tale riguardo sostengono, per un verso, che la trasmissione Fuori del Coro si era limitata a dare voce “alla frustrazione del sig. , proprietario di una casa Persona_2
indebitamente occupata da soggetti, che lamentava l'inefficienza dell'azione delle istituzioni (oltre a quella della Procura si era stigmatizzata anche quella del sindaco) di fronte alle sue legittime aspettative di tutela, inefficienza tradottasi … in plurimi tentativi di conciliazione, e non a “compromessi” o “patti” con gli abusivi” (così pag. 7 Parte appello e, per altro verso, che “andava riconosciuta la legittimità delle critiche rivolte al modo in cui le indagini erano state condotte e dirette, attesa la manifesta inutilità dei ripetuti inviti alla 'conciliazione' svolti dalla PG delegata in modo utile
pagina 10 di 18 solo ad esacerbare la frustrazione ed il senso di ingiustizia provato dalla persona offesa” (così pag. 15 appello e . Pt_4 Pt_3
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Al fine di esaminare tali doglianze appare opportuno ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira” (così Cass. sentenza n.
1434/15 e in senso analogo, Cass. n. 38215/2021; n. 9799/2019; n. 22042/16).
In tale contesto si è così affermato che “l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni”. (così Cass. sentenza n. 27592/19).
Applicando al caso di specie i suesposti principi, si rileva quanto segue.
Dalle trascrizioni delle puntate della trasmissione “Fuori dal Coro”, riportate da parte appellata nei suoi atti difensivi, si evince che le espressioni utilizzate nei confronti della pagina 11 di 18 dott.ssa sono obiettivamente lesive della dignità personale e professionale del CP_1
magistrato.
In particolare, nell'ambito di una rubrica della trasmissione “Fuori dal Coro”, dedicata a case illegalmente occupate da abusivi, nella puntata del 4 maggio 2021, il conduttore della trasmissione, , ha dapprima affermato che l'attrice aveva chiamato Parte_4
il proprietario dell'appartamento, sig. e gli aveva detto “se lei ritira tutte le Persona_2
denunce, noi andiamo a trattare con gli occupanti abusivi, con precedenti, che non avrebbero diritto di star qua…. La Procura dice andiamo a mediare e a chiedere se per favore loro vanno”.
Subito dopo il conduttore ha affermato: “questa volta mi rovino, dico anche il nome del
Procuratore, ”. Controparte_1
Nel corso della stessa puntata il conduttore ha poi sottolineato: “loro vanno e i senegalesi dicono tiè, no, non ci stiamo, sputazzano e io mi chiedo se è normale che una
Procura della Repubblica faccia una mediazione con gli occupanti abusivi (mimando il
“gesto dell'ombrello”) e si faccia pure prendere per i fondelli”.
Analoghe affermazioni sono ripetute nei momenti successivi della trasmissione, laddove ha affermato: “C'è il Procuratore che si inginocchia, scusi signor Parte_4
abusivo, scusi, se ne può andare via?” e ha poi ripetuto: “Caro Procuratore CP_1
, come è possibile tollerare che lo Stato vada a mediare con degli occupatori
[...]
abusivi”.
Da ultimo il conduttore ha affermato: “la cosa assurda è che il Procuratore … qui si fanno nomi e cognomi ” … “sai cosa ha fatto? Un tentativo di Controparte_1
conciliazione, cioè ha chiesto a se tu ritiri le denunce, noi andiamo a trattare Pt_5
con i senegalesi … abusivi … gli chiediamo se gentilmente possono lasciare la tua casa
e loro hanno detto NO e la Procura della Repubblica, la Procura, la carta intestata
pagina 12 di 18 della Procura della Repubblica che fa un tentativo di conciliazione con gli abusivi e con gli abusivi che dicono di no … le istituzioni si fanno prendere per i fondelli”.
Nella successiva puntata dell'11 maggio la vicenda viene nuovamente trattata nei seguenti termini: “noi ci chiediamo perché la procuratrice, ora facciamo nome e cognome, , eccola qua, avesse proposto una conciliazione” e Controparte_1
nuovamente: “il procuratore , perché avesse tentato la Controparte_1 Controparte_1
conciliazione…. Perché io dicevo mi sembra folle tentare la conciliazione tra uno che occupa abusivo, con dei precedenti……
Le critiche all'operato del magistrato sono poi ripetute nella puntata del 18 maggio nei seguenti termini: “rappresentate lo Stato? Vi date da fare?” e l'ospite, sig.
[...]
così commenta: “nel momento in cui decidete di intraprendere questo tipo Tes_9
di vita, Procuratore, Sindaco, dovete tirare fuori le palle, sennò fate un altro lavoro”.
Infine, nel corso della puntata del 25 maggio 2021, a conclusione della vicenda relativa all'occupazione abusiva, il conduttore afferma quanto segue: “dopo un anno di occupazione abusiva l'abitazione è stata liberata” e mostra il cartello “LADRI DI
CASE: GLI ABUSIVI SI POSSONO MANDARE VIA, PERCHÉ NESSUNO LO FA?”.
Orbene, dall'esame delle trascrizioni delle varie puntate della trasmissione televisiva
“Fuori dal Coro” si evince chiaramente che, nel narrare la vicenda dell'occupazione abusiva dell'appartamento del sign. , il conduttore non si è limitato ad Persona_2
utilizzare espressioni colorite e toni aspri e polemici, ma ha svolto attacchi gratuiti e offensivi nei confronti della persona del magistrato, che conduceva l'inchiesta: infatti, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, la dott.ssa è stata CP_1
“ripetutamente nominata per nome e cognome e descritta, sempre con tono di scherno, come un magistrato timoroso e pusillanime che sarebbe scesa a patti con gli occupanti
pagina 13 di 18 abusivi dell'immobile giungendo persino ad “inginocchiarsi” di fronte a questi ultimi;
affermazioni gravemente lesive della dignità personale e professionale del magistrato oltre che del tutto inutili per una corretta rappresentazione della vicenda” (così pag. 3 sentenza di primo grado).
Non può neppure ritenersi – come pure sostenuto dalla difesa degli appellanti – che nel corso della trasmissione televisiva siano state svolte legittime critiche all'operato del magistrato per aver esperito, attraverso la polizia giudiziaria, ripetuti inviti alla conciliazione della lite, rivelatisi inutili.
Occorre considerare, infatti, a tale riguardo che, come evidenziato nella richiesta di archiviazione della Procura di Massa, la vicenda in esame aveva soltanto caratteri di natura civilistica, trattandosi di materia di possibile sfratto per morosità, essendo state escluse fattispecie di reato;
di conseguenza, le critiche mosse all'operato del magistrato, oltre ad essere lesive del suo onore e della sua reputazione, si sono rivelate del tutto gratuite e irrispettose della sua professionalità, in quanto non tenevano conto del fatto che il tentativo di conciliazione della lite era diretto a trovare una composizione del conflitto tra le parti coinvolte.
Per tali motivi la pronuncia di primo grado deve essere confermata laddove ha riconosciuto il carattere diffamatorio delle espressioni pronunciate nei confronti della dott.ssa per aver superato i limiti della continenza. CP_1
Sulla erronea liquidazione dei danni
Gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha liquidato il danno in euro
80.000,00 lamentando, per un verso, che è mancata la prova del danno non patrimoniale subito e, per altro verso, che le tabelle di liquidazione del danno da diffamazione di elevata gravità sono contenute in forbici ben più contenute, tra i 31.000 e i 50.000 euro.
pagina 14 di 18 Lamentano infine che il Giudice di prime cure ha liquidato il danno in euro 20.000,00 per puntata, senza spiegare il motivo di una siffatta quantificazione e senza considerare che nelle tre puntate successive alla prima i riferimenti alla Dott. erano CP_1
meramente fugaci e privi di contenuto negativo nei confronti della sua persona.
Le doglianze sono fondate nei limiti che seguono.
È noto che “in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (così Cass. pronuncia n.
13153/17).
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “Nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza. Il giudice che ricorra alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, deve rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio convincimento” (Cass., ord. 30 maggio 2019, n. 14762).
Nel caso in esame la condotta diffamatoria appare di elevata gravità, in considerazione dell'elevato discredito che ha subito la vittima (il cui nome è stato più volte ripetuto nel corso della trasmissione televisiva); del pregiudizio che ne è derivato sotto il profilo umano e professionale, in considerazione della funzione svolta;
dell'ampia diffusione mediatica della trasmissione televisiva “Fuori dal Coro (trasmessa su un canale a pagina 15 di 18 diffusione nazionale) e dell'intensità dell'elemento soggettivo (come si evince dal fatto che le espressioni denigratorie ed offensive sono state più volte ripetute nel corso della trasmissione).
Pertanto, sulla base dei criteri di quantificazione elaborati dall'Osservatorio della
Giustizia Civile di Milano, con specifico riferimento al danno non patrimoniale da diffamazione per l'anno 2024, si ritiene equo liquidare il danno nella misura di euro
50.000,00.2
Invece non si ritiene condivisibile la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha liquidato il danno separatamente, per ciascuna delle quattro puntate della trasmissione diffamatoria.
Occorre infatti considerare, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi a quello di specie, che “in tema di responsabilità da diffamazione a mezzo trasmissione televisiva, nel caso in cui la stessa sia articolata in una pluralità di puntate, è ammissibile una valutazione unitaria dell'insieme delle singole trasmissioni che conduca all'individuazione di un sotteso e globale "disegno diffamatorio", così da escludere la riconducibilità delle specifiche condotte al diritto di critica” (così Cass.
23144/13).
Nel caso in esame non sono stati posti in essere singoli episodi lesivi dell'onore e della reputazione della dott.ssa , in quanto l'inchiesta giornalistica svolta dalla CP_1
trasmissione televisiva “Fuori del Coro” si è articolata in una pluralità di puntate, che sottendono un globale attacco diffamatorio nei confronti della persona del magistrato, che stava conducendo le indagini in merito all'occupazione abusiva dell'appartamento del sign. . Persona_2
pagina 16 di 18 Per tali motivi si reputa corretta una liquidazione globale e complessiva del danno subito, nei termini innanzi specificati.
Si osserva, infine, che il carattere particolarmente deplorevole delle offese rende oltre modo irrilevante un'eventuale rettifica, perché inidonea a riparare il danno cagionato.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, il danno subito da parte appellata deve essere rideterminato nella minor somma di euro 50.000,00, secondo i valori attuali, oltre agli interessi compensativi da calcolarsi sulla somma capitale previamente devalutata alla data del fatto (maggio 2021) e poi periodicamente rivalutata fino alla pronuncia della presente sentenza.
Sulle somme così complessivamente determinate spettano gli interessi di mora in misura legale a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali occorre ricordare che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n. 9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Pertanto, nel caso di specie le parti appellanti, soccombenti, debbono essere condannate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte.
pagina 17 di 18 Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dall'importo attribuito alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento degli appelli proposti da e da Parte_1
e e, in parziale riforma della sentenza del Parte_4 Controparte_4
Tribunale di Monza n. 2343/2023, resa in data 24 ottobre 2023 e pubblicata in pari data, condanna e , in Parte_1 Parte_4 Controparte_4
solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da , liquidati in euro Controparte_1
50.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in motivazione;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite Controparte_1
del doppio grado di giudizio, liquidate per il giudizio di primo grado in euro 9.900,00 per compensi e, per il presente grado, in euro 9.029,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 30 ottobre 2024
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Per le diffamazioni di elevata gravità è prevista infatti una forbice di liquidazione da euro 35.247,00 ad euro 58.745,00.