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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 471/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Ioppolo. Parte_1
APPELLANTE
Contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariantonietta Piras e Delia Cernigliaro CP_1
APPELLATO
All'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO Con sentenza del 20/2/2023 il Tribunale di Palermo G.L. ha dichiarato decaduto dall'azione volta al conseguimento dello speciale assegno della c.d. doppia Parte_1 annualità di cui all'art. 3 del D. Lgs Luogotenenziale n. 39/1945 , spettante in dipendenza del nuovo matrimonio contratto in data 21/6/2015 in sostituzione della pensione di reversibilità al tempo in godimento. Ha ritenuto il G.L. che, ancorché la legislazione in parola configurasse la prestazione sostitutiva come diritto ex lege spettante al coniuge già titolare di pensione di reversibilità, siffatta prestazione risultava pur sempre subordinata alla condizione della previa presentazione della domanda amministrativa trattandosi di clausola generale di chiusura del sistema integrante un requisito necessario rispetto ad ogni diritto previdenziale e, in quanto tale, assoggettata al rispetto dei termini decadenziali dettati dall'art. 47 D.P.R. n. 639/1970. E poiché nel caso di specie la domanda amministrativa era stata presentata in data 15/2/2018 e, a fronte del silenzio -rifiuto opposto dall' il pensionato aveva proposto CP_1 ricorso amministrativo solo nel marzo 2019, a quella data era già vanamente decorso il termine di 300 giorni sancito dalla disposizione in parola, con il corollario che il ricorso giudiziario avrebbe dovuto essere proposto entro il 12/01/2019 e non come avvenuto il 21/4/2021. Avverso la sentenza di primo grado il ha proposto appello ritualmente Pt_1 notificato all' in data 20/5/2025 ribadendo: CP_1
Di essere stato titolare di pensione di reversibilità n. SO 20067182;
Di avere contratto nuove nozze in data 21/6/2015 e di averne dato comunicazione all' CP_1 in data 25/11/2015; Che nelle more l' aveva seguitato a liquidare i ratei della pensione di reversibilità fino CP_1 al mese di marzo 2016; Di avere quindi chiesto la liquidazione della doppia annualità in data 15/2/2018 significando che la somma a credito del ricorrente ammontava all'importo residuo di € 4.800,00 avendo provveduto a compensare la doppia annualità astrattamente spettante (€
300 x 26= 7.800) con gli importi medio tempore corrisposti a titolo di pensione di reversibilità. Si duole pertanto della errata interpretazione e della falsa applicazione operata dal G.L. dell'art. 47 comma 2° del D.P.R. n. 639/1970 avendo quegli indentificato la decadenza di legge nel decorso del termine di trecento giorni, quando, di contro, esso andava inteso come dies a quo, a partire dal quale doveva essere computato il termine triennale di decadenza. Di tal che, calcolato correttamente il termine di trecento giorni a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa (15/2/2018) e dalla scadenza di esso (12/12/2018) l'ulteriore termine triennale, la decadenza si sarebbe consumata in data 12/12/2021 con la conclusone che l'azione proposta in data 21/4/2021 doveva considerarsi tempestiva e in ogni caso non prescritta. Resiste in questo grado l' che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione insistendo nella CP_1 validità della rilevata eccezione decadenziale e riproponendo ad ogni buon conto l'eccezione di prescrizione del credito. Ciò posto l'appello è fondato. Nel sistema regolato dall'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 la decorrenza del termine decadenziale di tre anni per le controversie pensionistiche procede dal dettato normativo per cui - Esauriti i ricorsi in via amministrativa, puo' essere proposta l'azione dinanzi l'autorita' giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine CP_2 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (…)– il quale delinea una successione temporale che ha riguardo alternativamente alla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o a quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione, ovvero, in ultimo, alla "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" . Nell'esaminare tale sequenza procedimentale – 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa per il provvedimento, 90 giorni alla parte per la presentazione del ricorso all'autorità amministrativa e 90 giorni a quest'ultima per decidere – la giurisprudenza della S.C. vi ha riconosciuto carattere di tassatività.
Ha affermato infatti la Corte di legittimità, nella sua più alta composizione, che in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12718 del 29/05/2009).
Ed ha precisato che tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (Cass. sez. L, Sentenza n. 7527 del 29/03/2010; Cass.
n. 15969 del 27/06/2017). Il G.L. non ha fatto buon governo della su notata regola ermeneutica avendo accertato la decadenza del termine in coincidenza - verosimilmente – del 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, quest'ultima risalente pacificamente al 15/2/2018 (v. doc. 7), senza attribuire rilevanza alcuna all'ulteriore termine triennale assegnato ex lege per la proposizione del ricorso giudiziario. Nè può riceversi l'alternativa ricostruzione che fa decorrere il supposto termine triennale dalla data di liquidazione parziale della prestazione come previsto dal comma 6° dell'art. 47 cit.- Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte – non potendosi imputare al parziale pagamento dell'assegno invocato i ratei della pensione di reversibilità liquidati dall' a far data CP_1 dalla comunicazione del 21/6/2015 fino alla data della revoca ex officio della prestazione.
Rebus sic stantibus, alla data di proposizione della domanda giudiziale del 21/4/2021 il termine triennale decorrente dal 12/12/2018 non era ancora scaduto né può avere corso l'eccezione di prescrizione quinquennale dl credito se solo si ha riguardo all'efficacia della domanda amministrativa del 15/2/2108 interruttiva del termine prescrizionale iniziato a decorrere dal momento dell'insorgere del diritto (21/6/2015). Per le considerazioni che precedono deve essere pronunciata la riforma della sentenza impugnata e disposta la condanna dell' all'erogazione della prestazione pretesa nella CP_1 misura ancora oggi dovuta di € 4.800,00 risultante dalla differenza tra l'importo spettante e i ratei di reversibilità medio tempore erogati. Il tutto oltre accessori come per legge. Stante l'accertata soccombenza dell' , quest'ultimo deve essere pure condannato al CP_2 pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 561/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 20 febbraio 2023, dichiara che ha diritto al Parte_1 beneficio di cui all'art. 3 del D. Lgs Luogotenenziale n. 39/1945 e per l'effetto condanna l' alla corresponsione dell'assegno predetto nell'importo residuo dovuto pari ad € CP_1
4.800,00 oltre accessori come per legge. Condanna l' al pagamento in favore del delle spese del doppio grado del CP_1 Pt_1 giudizio che liquida, rispettivamente, in complessivi € 1.312,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.458,00 per il giudizio di appello oltre per entrambi spese generali , iva e cpa in quanto dovute.
Palermo 25 settembre 2025 Il Consigliere est Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco