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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14150/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. SAVOLDELLI SILVANA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. SAVOLDELLI SILVANA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso la madre;
3) Assegnare la casa coniugale di proprietà di terzi sita Palazzolo S/o (BS) in Via Genova 37 lettera C con i mobili ivi contenuti alla madre, che vi vivrà con i figli;
il sig. si impegna a lasciare la casa Parte_2 coniugale, portando via i propri effetti personali quando avrà trovato un'abitazione in cui andrà a vivere e
[... comunque non oltre il 31.12.2024. 3) Le parti convengono che la sede attuale della società P.L Spurghi
e C sita in Palazzolo S/o via Genova 37/C verrà spostata nell'eventualità in cui la sig. Parte_3 Parte_1
cesserà la qualifica di socia ed il sig. presta sin d'ora il consenso;
[...] Parte_2
1 4) La piscina di pertinenza della casa coniugale potrà essere utilizzata solo dal sig. , dalla sig. Parte_2
, dai figli e e dagli amici dei figli. Persona_3 Per_1 Per_2
5) Il sig. si impegna al pagamento di tutte le spese per la manutenzione ordinaria e Parte_2
straordinarie della piscina.
6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_2
quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi oltre a week end alteranti e 2 giorni alla settimana con pernottamento. Durante le vacanze estive i genitori potranno stare con i figli per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31.05 di ogni anno;
durante il periodo natalizio il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni, comprendendo ad anni alternati Natale
e Capodanno, così come per le vacanze pasquali potrà tenere i figli per tre giorni, alternando il giorno di
Pasqua e di Pasquetta;
festività alternate
7) Il sig. si impegna a versare alla RA , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli la somma di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascuno di essi), entro il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal giorno in cui lascerà la casa coniugale e, in ogni caso, con decorrenza a partire dal 01.01.2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
8) Il sig. e la sig.ra concordano che l'assegno unico per i figli, venga erogato Parte_2 Parte_1 interamente nei confronti di quest'ultima, con espressa rinuncia pertanto del sig. alla quota Parte_2
che gli spetterebbe in base alla legge, ed in favore della RA , sempre ai fini del Parte_1
mantenimento dei figli;
9) I genitori contribuiranno nella misura del 50% delle spese extra assegno relative ai figli, come da protocollo del Tribunale di Brescia e precisamente:
• Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
• Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero
2 connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
• Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) Il barboncino Tay, di proprietà del sig. rimarrà nella casa coniugale e le parti si Parte_2
impegnano a sostenere ciascuna il 50% delle spese ordinarie e straordinarie relative al cane.
11) Contestualmente alla manifestazione di volontà di separarsi ed a regolamento dei rapporti patrimoniali il sig. si impegna a versare in favore della sig. alla data di sottoscrizione del Parte_2 Parte_1 ricorso per separazione la somma di €. 13.500,00. 11. I sig. e concordano che Parte_2 Parte_1
i titoli (GMO BCCRP attiva bilanciata 60 etica e Iccrea BCA 31/30 12 2026 step up eur) presenti nel dossier
Titoli presso la BCC del con sede in Capriolo, collegato al conto corrente bancario n. 11573, CP_1
contestato congiuntamente alle parti, verranno ripartiti al 50% alle scadenze degli stessi;
i titoli presenti nel conto deposito titoli, presso la BCC del Basso Sebino con sede in Capriolo, intestato a e Parte_2
destinato parte a garanzia del credito e parte a copertura degli affidamenti concessi in favore della società verranno ripartiti al 50 % tra le parti alle scadenze delle rispettive Parte_4 garanzie”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/10/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Coccaglio (atto n. 20, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
3 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14150/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. SAVOLDELLI SILVANA Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. SAVOLDELLI SILVANA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso la madre;
3) Assegnare la casa coniugale di proprietà di terzi sita Palazzolo S/o (BS) in Via Genova 37 lettera C con i mobili ivi contenuti alla madre, che vi vivrà con i figli;
il sig. si impegna a lasciare la casa Parte_2 coniugale, portando via i propri effetti personali quando avrà trovato un'abitazione in cui andrà a vivere e
[... comunque non oltre il 31.12.2024. 3) Le parti convengono che la sede attuale della società P.L Spurghi
e C sita in Palazzolo S/o via Genova 37/C verrà spostata nell'eventualità in cui la sig. Parte_3 Parte_1
cesserà la qualifica di socia ed il sig. presta sin d'ora il consenso;
[...] Parte_2
1 4) La piscina di pertinenza della casa coniugale potrà essere utilizzata solo dal sig. , dalla sig. Parte_2
, dai figli e e dagli amici dei figli. Persona_3 Per_1 Per_2
5) Il sig. si impegna al pagamento di tutte le spese per la manutenzione ordinaria e Parte_2
straordinarie della piscina.
6) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Parte_2
quando lo desidera, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi oltre a week end alteranti e 2 giorni alla settimana con pernottamento. Durante le vacanze estive i genitori potranno stare con i figli per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31.05 di ogni anno;
durante il periodo natalizio il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni, comprendendo ad anni alternati Natale
e Capodanno, così come per le vacanze pasquali potrà tenere i figli per tre giorni, alternando il giorno di
Pasqua e di Pasquetta;
festività alternate
7) Il sig. si impegna a versare alla RA , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli la somma di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascuno di essi), entro il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal giorno in cui lascerà la casa coniugale e, in ogni caso, con decorrenza a partire dal 01.01.2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
8) Il sig. e la sig.ra concordano che l'assegno unico per i figli, venga erogato Parte_2 Parte_1 interamente nei confronti di quest'ultima, con espressa rinuncia pertanto del sig. alla quota Parte_2
che gli spetterebbe in base alla legge, ed in favore della RA , sempre ai fini del Parte_1
mantenimento dei figli;
9) I genitori contribuiranno nella misura del 50% delle spese extra assegno relative ai figli, come da protocollo del Tribunale di Brescia e precisamente:
• Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
• Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure termali e fisioterapiche;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero
2 connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
• Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) Il barboncino Tay, di proprietà del sig. rimarrà nella casa coniugale e le parti si Parte_2
impegnano a sostenere ciascuna il 50% delle spese ordinarie e straordinarie relative al cane.
11) Contestualmente alla manifestazione di volontà di separarsi ed a regolamento dei rapporti patrimoniali il sig. si impegna a versare in favore della sig. alla data di sottoscrizione del Parte_2 Parte_1 ricorso per separazione la somma di €. 13.500,00. 11. I sig. e concordano che Parte_2 Parte_1
i titoli (GMO BCCRP attiva bilanciata 60 etica e Iccrea BCA 31/30 12 2026 step up eur) presenti nel dossier
Titoli presso la BCC del con sede in Capriolo, collegato al conto corrente bancario n. 11573, CP_1
contestato congiuntamente alle parti, verranno ripartiti al 50% alle scadenze degli stessi;
i titoli presenti nel conto deposito titoli, presso la BCC del Basso Sebino con sede in Capriolo, intestato a e Parte_2
destinato parte a garanzia del credito e parte a copertura degli affidamenti concessi in favore della società verranno ripartiti al 50 % tra le parti alle scadenze delle rispettive Parte_4 garanzie”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/10/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Coccaglio (atto n. 20, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
3 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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