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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/11/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2943/2025 RGAC TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. FERNANDO ESPOSITO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CELESTINA CASTAGLIOLA resistente Oggetto: ricorso avverso avviso di addebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la società riassumendo il Parte_1 giudizio già instaurato innanzi al Tribunale di Vibo Valentia dichiaratosi incompetente per territorio, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 334201900005416 50000, con cui è stato intimato il pagamento della somma di euro 2.284,36 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per gli anni 2013 e 2017. Dedotta l'infondatezza della pretesa, ha insistito nella domanda di annullamento dell'avviso di addebito già proposta innanzi al Tribunale di Vibo Valentia. 1 L si è costituito, chiedendo una declaratoria di cessazione della CP_1 materia del contendere relativamente alle pretese azionate per l'anno 2013 e deducendo, quanto ai crediti riferiti all'anno 2017, che “la pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito opposto scaturisce da note di rettifica emesse per l'addebito delle agevolazioni contributive conguagliate ai sensi dell'art.1 comma 1175 legge 296 del 27.12.2006, a causa della mancata presentazione DM/10 01/2017. Trattasi di irregolarità segnalate con l'invito a regolarizzare che si allega”.
Con separata memoria si costituiva l , Controparte_2 resistendo al ricorso.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 17.11.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il 10.11.2025, l' il 14.11.2025, l' il CP_1 Controparte_2
15.10.2025.
Avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione (avviso di addebito) pare opportuno evidenziare che il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali. La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata «Potenziamento dei processi di riscossione dell' , ha introdotto un nuovo sistema di CP_1 riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell , prevedendo espressamente al comma 1 che a decorrere dal 1° CP_3 gennaio 2011 il recupero delle somme dovute all' «a qualunque titolo», CP_1 anche a seguito di accertamento, è effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di addebito, atto dell' con valore di titolo CP_1 esecutivo. In base al tenore letterale della norma l'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
2 Non è più necessaria dunque la formazione del ruolo da parte dell e la CP_1 trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati. Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito –sia per motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto- è l' cui esclusivamente l'opposizione va CP_1 notificata. Non essendo più previsto il sistema di riscossione dei crediti CP_1 mediante iscrizione a ruolo, l' è, pertanto, Controparte_2 priva di legittimazione passiva. L'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, acquisendo così natura di atto impositivo e atto esattivo allo stesso tempo. Con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di addebito emesso dall' contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di CP_1 pagamento. In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso. L'art. 29 del D.lgs. n. 46/1999 comma 1 prevede che alle entrate tributarie sottratte alla giurisdizione delle commissioni tributarie, tra cui quelle previdenziali, non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
3 sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e, pertanto, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Per quanto riguarda i crediti previdenziali, le forme ordinarie sono quelle disciplinate dall'art. 618 bis c.p.c., che rinvia agli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Anche in questo caso è competente il giudice del lavoro per effetto del richiamo da parte dell'art. 618 bis c.p.c. alle norme previste per le controversie individuali di lavoro. Ciò posto, si osserva, preliminarmente, sul piano strettamente processuale, che il procedimento di opposizione a cartella esattoriale, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr. Cass. nn. 18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992). La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009). Nel merito. Non può pronunciarsi la cessazione della materia del contendere che l CP_1 ha chiesto, relativamente alle pretese riferite all'anno 2013, sul rilievo che
4 “Dalla consultazione del programma di iscrizione e variazione risulta che la matricola è cessata definitiva al 30.06.2013. Pertanto, il periodo 07/2013 non è dovuto”. Pur avendo l' riconosciuto l'infondatezza della pretesa creditoria CP_1
(risulta documentalmente provato che la matricola n. 2507710295, relativa alla sede di Cosenza, è cessata, e con essa la relativa attività, in 30.06.2013) non vi è, infatti, prova che l'Istituto abbia disposto lo sgravio della partita creditoria. Quanto al credito relativo all'anno 2017 azionato con riferimento alla matricola n. 2206866862 (sede di Vibo Valentia) l' ha dedotto che “la CP_1 pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito opposto scaturisce da note di rettifica emesse per l'addebito delle agevolazioni contributive conguagliate ai sensi dell'art.1 comma 1175 legge 296 del 27.12.2006, a causa della mancata presentazione DM/10 01/2017. Trattasi di irregolarità segnalate con l'invito a regolarizzare che si allega”. Ebbene le note di rettifica riguardano il periodo aprile/dicembre 2017. L'invito a regolarizzare “che si allega” è riferito, oltre che alla matricola n. 2507710295, anno 2013, per denuncia non presentata relativamente al mese di luglio 2013, anche alla matricola n. 2206866862, e fa riferimento ad una omessa denuncia (di lavoratori dipendenti) relativa al mese di gennaio 2018. Con riferimento al mese di gennaio 2018, alcuna denuncia di lavoratori andava presentata atteso che l'attività della sede di Vibo Valentia risulta sospesa con decorrenza dal 2 dicembre 2017; non vi erano, pertanto, a gennaio 2018, dipendenti da denunciare. Si osserva, inoltre, che assai verosimilmente le note di rettifica emesse per il periodo aprile/dicembre 2017, “a causa della mancata presentazione DM/10 01/2017”, sono frutto di un errore dell' che, infatti, anche in giudizio CP_3 afferma che l'omessa presentazione dei DM10 riguarda il mese di gennaio 2017, ma, appunto, richiama un invito a regolarizzare riferito al mese di gennaio 2018. In definitiva, la confusione dei dati che si traggono dalla documentazione versata in atti e dalla stessa difesa dell in relazione all'anno e al mese CP_1 delle presunte violazioni (gennaio 2017, gennaio 2018) non può che
5 condurre ad una valutazione di infondatezza della pretesa azionata, in difetto di prova della causale dei crediti (lo stesso nella memoria di CP_1 costituzione, evidentemente consapevole di tale confusione, assume una posizione incerta rispetto alla pretesa, affermando: “L' ha verificato la CP_3 data di regolarizzazione, nonché di sospensione dell'attività, sicché sta procedendo a riesaminare la posizione della ditta ricorrente per accertare l'attualità della pretesa. Nelle more ha comunque provveduto alla sospensione, per come si evince dalla documentazione allegata”; “Per la valutazione e definizione della parte residua, occorre attendere i tempi tecnici necessari legati all'eventuale annullamento del durc e delle note di rettifica”. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento. Le spese di lite tra la ricorrente e l' seguono la soccombenza come di CP_1 norma. Le ulteriori spese vengono compensate in ragione della natura della statuizione relativa ad CP_4
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
.
[...]
Annulla l'avviso di addebito opposto. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.312,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge per competenze e in euro 125,00 per esborsi, con distrazione. Compensa le ulteriori spese. Cosenza, 18/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. FERNANDO ESPOSITO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CELESTINA CASTAGLIOLA resistente Oggetto: ricorso avverso avviso di addebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la società riassumendo il Parte_1 giudizio già instaurato innanzi al Tribunale di Vibo Valentia dichiaratosi incompetente per territorio, ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 334201900005416 50000, con cui è stato intimato il pagamento della somma di euro 2.284,36 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per gli anni 2013 e 2017. Dedotta l'infondatezza della pretesa, ha insistito nella domanda di annullamento dell'avviso di addebito già proposta innanzi al Tribunale di Vibo Valentia. 1 L si è costituito, chiedendo una declaratoria di cessazione della CP_1 materia del contendere relativamente alle pretese azionate per l'anno 2013 e deducendo, quanto ai crediti riferiti all'anno 2017, che “la pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito opposto scaturisce da note di rettifica emesse per l'addebito delle agevolazioni contributive conguagliate ai sensi dell'art.1 comma 1175 legge 296 del 27.12.2006, a causa della mancata presentazione DM/10 01/2017. Trattasi di irregolarità segnalate con l'invito a regolarizzare che si allega”.
Con separata memoria si costituiva l , Controparte_2 resistendo al ricorso.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 17.11.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il 10.11.2025, l' il 14.11.2025, l' il CP_1 Controparte_2
15.10.2025.
Avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione (avviso di addebito) pare opportuno evidenziare che il D.L. n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche per i contributi previdenziali. La disposizione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, rubricata «Potenziamento dei processi di riscossione dell' , ha introdotto un nuovo sistema di CP_1 riscossione che interessa le modalità di recupero dei crediti contributivi dell , prevedendo espressamente al comma 1 che a decorrere dal 1° CP_3 gennaio 2011 il recupero delle somme dovute all' «a qualunque titolo», CP_1 anche a seguito di accertamento, è effettuato attraverso la notifica al debitore di un avviso di addebito, atto dell' con valore di titolo CP_1 esecutivo. In base al tenore letterale della norma l'avviso di addebito viene utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti.
2 Non è più necessaria dunque la formazione del ruolo da parte dell e la CP_1 trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) sono unificati. Ne deriva che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito –sia per motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi formali dell'atto- è l' cui esclusivamente l'opposizione va CP_1 notificata. Non essendo più previsto il sistema di riscossione dei crediti CP_1 mediante iscrizione a ruolo, l' è, pertanto, Controparte_2 priva di legittimazione passiva. L'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, acquisendo così natura di atto impositivo e atto esattivo allo stesso tempo. Con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 in esame, il legislatore ha previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all'avviso di addebito emesso dall' contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di CP_1 pagamento. In questo contesto, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, l'avviso di addebito, avendo valore di titolo esecutivo e, quindi, di cartella di pagamento, potrà essere opposto dal contribuente nel termine di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, competente in ragione dell'ubicazione della sede dell'Istituto di previdenza che ha emesso l'avviso stesso. L'art. 29 del D.lgs. n. 46/1999 comma 1 prevede che alle entrate tributarie sottratte alla giurisdizione delle commissioni tributarie, tra cui quelle previdenziali, non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
3 sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e, pertanto, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Per quanto riguarda i crediti previdenziali, le forme ordinarie sono quelle disciplinate dall'art. 618 bis c.p.c., che rinvia agli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, quando la contestazione riguarda un vizio esclusivamente formale dell'avviso di addebito o del procedimento di esecuzione esattoriale (ad esempio un vizio relativo alla notifica dell'avviso), il rimedio è quello previsto dall'art. 29, D.lgs. n. 46/1999, cioè l'opposizione agli atti esecutivi che ai sensi dell'art. 617 c.p.c. va proposta, prima che sia iniziata l'esecuzione, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Anche in questo caso è competente il giudice del lavoro per effetto del richiamo da parte dell'art. 618 bis c.p.c. alle norme previste per le controversie individuali di lavoro. Ciò posto, si osserva, preliminarmente, sul piano strettamente processuale, che il procedimento di opposizione a cartella esattoriale, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr. Cass. nn. 18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992). La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009). Nel merito. Non può pronunciarsi la cessazione della materia del contendere che l CP_1 ha chiesto, relativamente alle pretese riferite all'anno 2013, sul rilievo che
4 “Dalla consultazione del programma di iscrizione e variazione risulta che la matricola è cessata definitiva al 30.06.2013. Pertanto, il periodo 07/2013 non è dovuto”. Pur avendo l' riconosciuto l'infondatezza della pretesa creditoria CP_1
(risulta documentalmente provato che la matricola n. 2507710295, relativa alla sede di Cosenza, è cessata, e con essa la relativa attività, in 30.06.2013) non vi è, infatti, prova che l'Istituto abbia disposto lo sgravio della partita creditoria. Quanto al credito relativo all'anno 2017 azionato con riferimento alla matricola n. 2206866862 (sede di Vibo Valentia) l' ha dedotto che “la CP_1 pretesa contributiva sottesa all'avviso di addebito opposto scaturisce da note di rettifica emesse per l'addebito delle agevolazioni contributive conguagliate ai sensi dell'art.1 comma 1175 legge 296 del 27.12.2006, a causa della mancata presentazione DM/10 01/2017. Trattasi di irregolarità segnalate con l'invito a regolarizzare che si allega”. Ebbene le note di rettifica riguardano il periodo aprile/dicembre 2017. L'invito a regolarizzare “che si allega” è riferito, oltre che alla matricola n. 2507710295, anno 2013, per denuncia non presentata relativamente al mese di luglio 2013, anche alla matricola n. 2206866862, e fa riferimento ad una omessa denuncia (di lavoratori dipendenti) relativa al mese di gennaio 2018. Con riferimento al mese di gennaio 2018, alcuna denuncia di lavoratori andava presentata atteso che l'attività della sede di Vibo Valentia risulta sospesa con decorrenza dal 2 dicembre 2017; non vi erano, pertanto, a gennaio 2018, dipendenti da denunciare. Si osserva, inoltre, che assai verosimilmente le note di rettifica emesse per il periodo aprile/dicembre 2017, “a causa della mancata presentazione DM/10 01/2017”, sono frutto di un errore dell' che, infatti, anche in giudizio CP_3 afferma che l'omessa presentazione dei DM10 riguarda il mese di gennaio 2017, ma, appunto, richiama un invito a regolarizzare riferito al mese di gennaio 2018. In definitiva, la confusione dei dati che si traggono dalla documentazione versata in atti e dalla stessa difesa dell in relazione all'anno e al mese CP_1 delle presunte violazioni (gennaio 2017, gennaio 2018) non può che
5 condurre ad una valutazione di infondatezza della pretesa azionata, in difetto di prova della causale dei crediti (lo stesso nella memoria di CP_1 costituzione, evidentemente consapevole di tale confusione, assume una posizione incerta rispetto alla pretesa, affermando: “L' ha verificato la CP_3 data di regolarizzazione, nonché di sospensione dell'attività, sicché sta procedendo a riesaminare la posizione della ditta ricorrente per accertare l'attualità della pretesa. Nelle more ha comunque provveduto alla sospensione, per come si evince dalla documentazione allegata”; “Per la valutazione e definizione della parte residua, occorre attendere i tempi tecnici necessari legati all'eventuale annullamento del durc e delle note di rettifica”. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento. Le spese di lite tra la ricorrente e l' seguono la soccombenza come di CP_1 norma. Le ulteriori spese vengono compensate in ragione della natura della statuizione relativa ad CP_4
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
.
[...]
Annulla l'avviso di addebito opposto. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.312,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge per competenze e in euro 125,00 per esborsi, con distrazione. Compensa le ulteriori spese. Cosenza, 18/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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