CASS
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Massime • 1
In tema ricorso giurisdizionale contro il decreto di espulsione amministrativa del cittadino straniero, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività è viziata da nullità se è stata oggetto di rilievo ufficioso, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio sul punto, malgrado la necessità di un previo accertamento in fatto, da compiersi mediante l'esame di atti dell'Amministrazione, posti in essere prima e fuori dal processo; tale nullità può essere fatta valere dalla parte che prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato ritualmente attivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 10844/2024
Numero sezionale 428/2025
Numero di raccolta generale 4757/2025
Data pubblicazione 24/02/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto
GIULIA IOFRIDA Presidente IMMIGRAZIONE – ESPULSIONE
ANDREA ZULIANI Consigliere
MAURA CAPRIOLI Consigliere Ud. 30/01/2025-PU
FILIPPO D'AQUINO Consigliere n. 10844/2024 R.G.
ELEONORA REGGIANI Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 18044/2024 R.G. proposto da
EL UR MA, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Paolo
Finocchiaro, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Prefettura di Palermo in persona del Prefetto pro tempore e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimati con atto di costituzione avverso la sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 572/2024, pubblicata il 22/02/2024; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/01/2025 dal
Consigliere ON GG;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Anna Maria DI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Nessuno presente per il ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Numero registro generale 10844/2024
Numero sezionale 428/2025
Numero di raccolta generale 4757/2025
Data pubblicazione 24/02/2025
Con ricorso proposto davanti al Giudice di Pace di Palermo in data
02/02/2024, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della
Provincia di Palermo in data 05/01/2024, notificato in pari data al ricorrente, EL UR MA chiedeva la declaratoria di nullità del decreto di espulsione impugnato, o in subordine l'annullamento dello stesso, previa sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del
1998, come interpretato dalla CEDU, nella parte in cui tutela i legami personali e familiari dei cittadini stranieri, anche irregolarmente soggiornanti, giudicandoli non espellibili nel caso in cui il loro allontanamento comporterebbe una lesione sproporzionata del loro diritto alla vita privata e familiare, in considerazione della risalenza nel tempo e della stabilità dei richiamati vincoli personali e familiari.
Con il secondo motivo eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 241 del 1990, dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nonché eccesso di potere per falsa applicazione dell'art. 13, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, per avere il Questore di Palermo ritenuto la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente ed avere omesso di valutare la personalità complessiva, la condotta dello stesso e il provvedimento del Giudice di pace di non convalida delle misure alternative al trattenimento in un CPR per assenza di pericolosità sociale.
Con il terzo motivo deduceva la nullità del provvedimento espulsivo per notifica di copia illeggibile, nonché per eccesso di potere per falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto il provvedimento notificato al ricorrente non indica le ragioni di diritto e di fatto che hanno determinato la P.A. ad emettere il provvedimento espulsivo, né la normativa di riferimento posta alla base di detta decisione. Numero registro generale 10844/2024
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La parte precisava che, per l'esecuzione del decreto di espulsione, erano state comminate delle misure alternative al trattenimento in un
CPR, consistenti nella consegna del passaporto, nell'obbligo di dimora nel
Comune di Palermo e nell'obbligo di presentazione nei giorni prefissati presso il locale Commissariato di P.S., ma il Giudice di pace di Palermo non aveva convalidato le predette misure e aveva disposto il non darsi luogo al provvedimento del Questore di Palermo di irrogazione delle stesse, rilevando la non pericolosità sociale del ricorrente, anche sulla scorta dell'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, datata 29/11/2023, con la quale era stata dichiarata estinta la pena inflitta al reo, in considerazione della assenza di rilievi negativi espressi dalla Autorità di P.S. risultanti dagli atti del procedimento.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno
22/02/2024, si costituiva con memoria difensiva la Prefettura di Palermo, nella quale chiedeva di accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento oggetto della causa e per l'effetto rigettare le richieste della parte ricorrente perché infondate.
All'udienza del 22/02/2024 era presente personalmente il ricorrente e il suo difensore, il quale insisteva nel ricorso, e il Giudice di pace poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 572/2024, pubblicata il 22/02/2024, comunicata in pari data, il Giudice di pace di Palermo, statuiva come segue: «rilevato che con decreto legge 05.10.2023 n.133 e con legge di conversione
01.12.2023 n. 176 recante “disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno all'art. 1 comma ter viene stabilito che al comma 3 dell'art. 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 le parole “entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento” sono sostituite dalle seguenti “entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro quaranta giorni”…rilevato pertanto che al caso in esame vada applicata la suddetta normativa considerato che il decreto di espulsione è stato notificato al Numero registro generale 10844/2024
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ricorrente il 05.01.2024, osservato che il ricorso è stato proposto in data
02.02.2024, oltre quindi il termine di giorni venti normativamente sancito, ritenuto, pertanto, che il ricorso tardivamente proposto vada dichiarato inammissibile,
PQM
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal EL KO nato in [...] il [...].»
Nei confronti di detta sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di impugnazione.
Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Palermo non si sono difesi con tempestivo controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione ai fini della discussione alla pubblica udienza.
Fissata l'udienza pubblica per il giorno 30/01/2025, l'Ufficio del
Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Anna
Maria DI, ha depositato, in data 08/01/2025, la propria memoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione del principio del contraddittorio prescritto a pena di nullità dall'art. 101, comma 2, c.p.c., e la violazione del diritto di difesa, per avere il giudice di pace posto a fondamento della sua decisione la questione preliminare della tardività e inammissibilità del ricorso, senza avere assegnato alle parti i termini prescritti per la formulazione di osservazioni, e la richiesta da parte del ricorrente di rimessione in termini, sebbene il ricorrente fosse incorso nella decadenza a causa di un errore scusabile imputabile alla Prefettura di Palermo.
Il ricorrente ha evidenziato che, nel corso del procedimento, la questione della tardività del ricorso non era stata mai affrontata, sicché il giudice aveva errato nel porre a fondamento della decisione una questione preliminare, relativa all'inammissibilità del ricorso, senza avere prima assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., determinando la nullità della sentenza adottata. Numero registro generale 10844/2024
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Tale nullità comportava una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte ricorrente, tenuto conto che il provvedimento di espulsione, notificato al ricorrente, riportava erroneamente il termine di trenta giorni per proporre ricorso, anziché quello di venti giorni, introdotto dalla l. n. 176 del 2023, inducendo in errore il ricorrente. Qualora il giudice avesse assegnato alle parti i termini per note sulla questione in oggetto, il ricorrente avrebbe potuto formulare istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., in considerazione dell'errore scusabile in cui egli era incorso, dovuto alla errata indicazione del termine da parte della P.A., e alla recente novella legislativa sopravvenuta, anche in relazione alle problematiche relative all'applicazione intertemporale della nuova disciplina alla fattispecie in esame.
In sintesi, l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd.
"della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 101, comma 1 c.p.c., all'art. 24 Cost., all'art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, all'art. 153, comma 2, c.p.c., per avere il
Giudice di pace posto a fondamento della decisione una questione preliminare, relativa alla tardività e inammissibilità del ricorso, senza previa assegnazione alle parti dei termini per memorie sulla questione preliminare, così non consentendo alla parte ricorrente di richiedere la rimessione in termini, per essere incorsa in errore scusabile.
Sul punto, il ricorrente ha richiamato un precedente delle Sezioni
Unite di questa Corte, in tema di rimessione in termini e di errore Numero registro generale 10844/2024
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Data pubblicazione 24/02/2025 scusabile, sebbene avente ad oggetto una diversa fattispecie, ove è stato affermato il principio secondo cui l'errata indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, è idonea ad ingenerare un errore scusabile che dà diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 37 del c.p.a., richiamato per il processo dinanzi al TSAP dall'art. 208 del r.d. n.
1775 del 1933, senza che rilevi l'introduzione dell'istituto della translatio iudici, in quanto, in un sistema di tutela complesso, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate, nonché dall'esistenza di brevi termini di decadenza per talune e non per altre, sussiste l'esigenza di dare massima effettività al diritto di difesa, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost. (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 11219 del 24/09/2019).
Secondo il ricorrente, tale principio è applicabile anche nella materia dell'immigrazione, che, com'è noto, è costantemente oggetto di numerose e complesse modifiche normative, sovente effettuate con decreti legge, e successive modifiche apportate in sede di conversione, dalla pluralità di giurisdizioni anche per la medesima materia, idonee ad ingenerare confusione o incertezza sulla normativa applicabile, anche con riferimento al problema di applicazione intertemporale, e in considerazione della assenza di una norma transitoria nel disposto normativo in questione.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguito evidenziati.
2.1. Com'è noto, il d.lgs. n. 149 del 2022 ha modificato l'art. 101, comma 2, c.c., dando espresso rilievo al principio della garanzia del contraddittorio, aggiungendo al testo previgente la seguente dicitura: «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni».
Il nuovo testo dell'art. 101, comma 2, c.p.c., reca, dunque, la seguente formulazione: «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio Numero registro generale 10844/2024
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e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».
Più volte la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'art. 101, comma 2, c.p.c., nella parte in cui disciplina gli adempimenti che deve porre in essere il giudice, quando rileva d'ufficio questioni fondamentali per il giudizio, si riferisce alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (v. in motivazione Cass., Sez. U,
Sentenza n. 30883 del 03/12/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11269 del 28/04/2023).
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., in sintesi, riguarda le questioni che non sono solo di diritto, ma attiene a quelle di fatto, ovvero a quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono, non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 822 del 09/01/2024, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11724 del 05/05/2021).
L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto rilevata d'ufficio, che ha fondato la decisione, priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova su tale questione, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21314 del
19/07/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023). Numero registro generale 10844/2024
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2.2. Nel caso di specie, la decisione ha riguardato la ritenuta tardività del ricorso avverso il decreto di espulsione, proposta in primo e unico grado di merito davanti al Giudice di Pace, in base alla nuova disciplina, introdotta dal d.l. n. 133 del 2023, conv. in l. n. 176 del 2023, le cui disposizioni erano senza dubbio applicabili, in quanto entrate in vigore prima dell'adozione e della notificazione del decreto di espulsione.
Si tratta, come è ovvio, di una questione di rilievo ufficioso, che presuppone, però, un accertamento in fatto, da compiersi mediante l'esame di atti dell'Amministrazione, posti in essere prima e fuori dal processo, che le parti, nel dibattito processuale, non avevano affrontato.
Il giudice ha, dunque, compiuto un accertamento in fatto ulteriore rispetto a quello che ha costituito la materia del contendere, dal quale ha tratto delle conseguenze in diritto, che, invece, avrebbe dovuto sottoporre al contraddittorio delle parti.
Il ricorrente ha, poi, rappresentato il pregiudizio alla difesa subito dalla decisione assunta d'ufficio senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, deducendo che, se il giudice avesse prospettato alle parti la questione, egli avrebbe potuto far valere l'affidamento ingenerato da quanto riportato nell'atto notificato, proponendo impugnazione nel termine in esso indicato (trenta giorni, secondo la disciplina previgente, invece che venti giorni, secondo la nuova disciplina), in modo tale da poter chiedere di essere rimesso in termini.
3. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto in applicazione del presente principio:
«In tema ricorso giurisdizionale contro il decreto di espulsione amministrativa del cittadino straniero, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività è viziata da nullità se è stata oggetto di rilievo ufficioso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio sul punto, malgrado la necessità di un previo accertamento in fatto, da compiersi mediante l'esame di atti dell'Amministrazione, posti in essere prima e fuori dal processo;
tale nullità può essere fatta valere dalla parte che Numero registro generale 10844/2024
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prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato ritualmente attivato».
Dichiarato assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio al Giudice di pace di Palermo, in persona di un diverso magistrato, chiamato a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Palermo, in persona di un diverso magistrato, chiamato a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
ON GG UL IO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto
GIULIA IOFRIDA Presidente IMMIGRAZIONE – ESPULSIONE
ANDREA ZULIANI Consigliere
MAURA CAPRIOLI Consigliere Ud. 30/01/2025-PU
FILIPPO D'AQUINO Consigliere n. 10844/2024 R.G.
ELEONORA REGGIANI Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 18044/2024 R.G. proposto da
EL UR MA, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Paolo
Finocchiaro, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Prefettura di Palermo in persona del Prefetto pro tempore e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimati con atto di costituzione avverso la sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 572/2024, pubblicata il 22/02/2024; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/01/2025 dal
Consigliere ON GG;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Anna Maria DI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Nessuno presente per il ricorrente.
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Data pubblicazione 24/02/2025
Con ricorso proposto davanti al Giudice di Pace di Palermo in data
02/02/2024, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della
Provincia di Palermo in data 05/01/2024, notificato in pari data al ricorrente, EL UR MA chiedeva la declaratoria di nullità del decreto di espulsione impugnato, o in subordine l'annullamento dello stesso, previa sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del
1998, come interpretato dalla CEDU, nella parte in cui tutela i legami personali e familiari dei cittadini stranieri, anche irregolarmente soggiornanti, giudicandoli non espellibili nel caso in cui il loro allontanamento comporterebbe una lesione sproporzionata del loro diritto alla vita privata e familiare, in considerazione della risalenza nel tempo e della stabilità dei richiamati vincoli personali e familiari.
Con il secondo motivo eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 241 del 1990, dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nonché eccesso di potere per falsa applicazione dell'art. 13, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, per avere il Questore di Palermo ritenuto la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente ed avere omesso di valutare la personalità complessiva, la condotta dello stesso e il provvedimento del Giudice di pace di non convalida delle misure alternative al trattenimento in un CPR per assenza di pericolosità sociale.
Con il terzo motivo deduceva la nullità del provvedimento espulsivo per notifica di copia illeggibile, nonché per eccesso di potere per falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto il provvedimento notificato al ricorrente non indica le ragioni di diritto e di fatto che hanno determinato la P.A. ad emettere il provvedimento espulsivo, né la normativa di riferimento posta alla base di detta decisione. Numero registro generale 10844/2024
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La parte precisava che, per l'esecuzione del decreto di espulsione, erano state comminate delle misure alternative al trattenimento in un
CPR, consistenti nella consegna del passaporto, nell'obbligo di dimora nel
Comune di Palermo e nell'obbligo di presentazione nei giorni prefissati presso il locale Commissariato di P.S., ma il Giudice di pace di Palermo non aveva convalidato le predette misure e aveva disposto il non darsi luogo al provvedimento del Questore di Palermo di irrogazione delle stesse, rilevando la non pericolosità sociale del ricorrente, anche sulla scorta dell'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, datata 29/11/2023, con la quale era stata dichiarata estinta la pena inflitta al reo, in considerazione della assenza di rilievi negativi espressi dalla Autorità di P.S. risultanti dagli atti del procedimento.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno
22/02/2024, si costituiva con memoria difensiva la Prefettura di Palermo, nella quale chiedeva di accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento oggetto della causa e per l'effetto rigettare le richieste della parte ricorrente perché infondate.
All'udienza del 22/02/2024 era presente personalmente il ricorrente e il suo difensore, il quale insisteva nel ricorso, e il Giudice di pace poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 572/2024, pubblicata il 22/02/2024, comunicata in pari data, il Giudice di pace di Palermo, statuiva come segue: «rilevato che con decreto legge 05.10.2023 n.133 e con legge di conversione
01.12.2023 n. 176 recante “disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno all'art. 1 comma ter viene stabilito che al comma 3 dell'art. 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 le parole “entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento” sono sostituite dalle seguenti “entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro quaranta giorni”…rilevato pertanto che al caso in esame vada applicata la suddetta normativa considerato che il decreto di espulsione è stato notificato al Numero registro generale 10844/2024
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ricorrente il 05.01.2024, osservato che il ricorso è stato proposto in data
02.02.2024, oltre quindi il termine di giorni venti normativamente sancito, ritenuto, pertanto, che il ricorso tardivamente proposto vada dichiarato inammissibile,
PQM
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal EL KO nato in [...] il [...].»
Nei confronti di detta sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di impugnazione.
Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Palermo non si sono difesi con tempestivo controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione ai fini della discussione alla pubblica udienza.
Fissata l'udienza pubblica per il giorno 30/01/2025, l'Ufficio del
Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Anna
Maria DI, ha depositato, in data 08/01/2025, la propria memoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione del principio del contraddittorio prescritto a pena di nullità dall'art. 101, comma 2, c.p.c., e la violazione del diritto di difesa, per avere il giudice di pace posto a fondamento della sua decisione la questione preliminare della tardività e inammissibilità del ricorso, senza avere assegnato alle parti i termini prescritti per la formulazione di osservazioni, e la richiesta da parte del ricorrente di rimessione in termini, sebbene il ricorrente fosse incorso nella decadenza a causa di un errore scusabile imputabile alla Prefettura di Palermo.
Il ricorrente ha evidenziato che, nel corso del procedimento, la questione della tardività del ricorso non era stata mai affrontata, sicché il giudice aveva errato nel porre a fondamento della decisione una questione preliminare, relativa all'inammissibilità del ricorso, senza avere prima assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., determinando la nullità della sentenza adottata. Numero registro generale 10844/2024
Numero sezionale 428/2025
Numero di raccolta generale 4757/2025
Data pubblicazione 24/02/2025
Tale nullità comportava una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte ricorrente, tenuto conto che il provvedimento di espulsione, notificato al ricorrente, riportava erroneamente il termine di trenta giorni per proporre ricorso, anziché quello di venti giorni, introdotto dalla l. n. 176 del 2023, inducendo in errore il ricorrente. Qualora il giudice avesse assegnato alle parti i termini per note sulla questione in oggetto, il ricorrente avrebbe potuto formulare istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., in considerazione dell'errore scusabile in cui egli era incorso, dovuto alla errata indicazione del termine da parte della P.A., e alla recente novella legislativa sopravvenuta, anche in relazione alle problematiche relative all'applicazione intertemporale della nuova disciplina alla fattispecie in esame.
In sintesi, l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd.
"della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 101, comma 1 c.p.c., all'art. 24 Cost., all'art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, all'art. 153, comma 2, c.p.c., per avere il
Giudice di pace posto a fondamento della decisione una questione preliminare, relativa alla tardività e inammissibilità del ricorso, senza previa assegnazione alle parti dei termini per memorie sulla questione preliminare, così non consentendo alla parte ricorrente di richiedere la rimessione in termini, per essere incorsa in errore scusabile.
Sul punto, il ricorrente ha richiamato un precedente delle Sezioni
Unite di questa Corte, in tema di rimessione in termini e di errore Numero registro generale 10844/2024
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Data pubblicazione 24/02/2025 scusabile, sebbene avente ad oggetto una diversa fattispecie, ove è stato affermato il principio secondo cui l'errata indicazione nel provvedimento impugnato del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990, è idonea ad ingenerare un errore scusabile che dà diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell'art. 37 del c.p.a., richiamato per il processo dinanzi al TSAP dall'art. 208 del r.d. n.
1775 del 1933, senza che rilevi l'introduzione dell'istituto della translatio iudici, in quanto, in un sistema di tutela complesso, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate, nonché dall'esistenza di brevi termini di decadenza per talune e non per altre, sussiste l'esigenza di dare massima effettività al diritto di difesa, in attuazione degli artt. 24 e 113 Cost. (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 11219 del 24/09/2019).
Secondo il ricorrente, tale principio è applicabile anche nella materia dell'immigrazione, che, com'è noto, è costantemente oggetto di numerose e complesse modifiche normative, sovente effettuate con decreti legge, e successive modifiche apportate in sede di conversione, dalla pluralità di giurisdizioni anche per la medesima materia, idonee ad ingenerare confusione o incertezza sulla normativa applicabile, anche con riferimento al problema di applicazione intertemporale, e in considerazione della assenza di una norma transitoria nel disposto normativo in questione.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguito evidenziati.
2.1. Com'è noto, il d.lgs. n. 149 del 2022 ha modificato l'art. 101, comma 2, c.c., dando espresso rilievo al principio della garanzia del contraddittorio, aggiungendo al testo previgente la seguente dicitura: «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni».
Il nuovo testo dell'art. 101, comma 2, c.p.c., reca, dunque, la seguente formulazione: «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio Numero registro generale 10844/2024
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e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».
Più volte la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'art. 101, comma 2, c.p.c., nella parte in cui disciplina gli adempimenti che deve porre in essere il giudice, quando rileva d'ufficio questioni fondamentali per il giudizio, si riferisce alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (v. in motivazione Cass., Sez. U,
Sentenza n. 30883 del 03/12/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11269 del 28/04/2023).
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., in sintesi, riguarda le questioni che non sono solo di diritto, ma attiene a quelle di fatto, ovvero a quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono, non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 822 del 09/01/2024, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11724 del 05/05/2021).
L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto rilevata d'ufficio, che ha fondato la decisione, priva i soggetti processuali del potere di allegazione e di prova su tale questione, con conseguente nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21314 del
19/07/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023). Numero registro generale 10844/2024
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2.2. Nel caso di specie, la decisione ha riguardato la ritenuta tardività del ricorso avverso il decreto di espulsione, proposta in primo e unico grado di merito davanti al Giudice di Pace, in base alla nuova disciplina, introdotta dal d.l. n. 133 del 2023, conv. in l. n. 176 del 2023, le cui disposizioni erano senza dubbio applicabili, in quanto entrate in vigore prima dell'adozione e della notificazione del decreto di espulsione.
Si tratta, come è ovvio, di una questione di rilievo ufficioso, che presuppone, però, un accertamento in fatto, da compiersi mediante l'esame di atti dell'Amministrazione, posti in essere prima e fuori dal processo, che le parti, nel dibattito processuale, non avevano affrontato.
Il giudice ha, dunque, compiuto un accertamento in fatto ulteriore rispetto a quello che ha costituito la materia del contendere, dal quale ha tratto delle conseguenze in diritto, che, invece, avrebbe dovuto sottoporre al contraddittorio delle parti.
Il ricorrente ha, poi, rappresentato il pregiudizio alla difesa subito dalla decisione assunta d'ufficio senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, deducendo che, se il giudice avesse prospettato alle parti la questione, egli avrebbe potuto far valere l'affidamento ingenerato da quanto riportato nell'atto notificato, proponendo impugnazione nel termine in esso indicato (trenta giorni, secondo la disciplina previgente, invece che venti giorni, secondo la nuova disciplina), in modo tale da poter chiedere di essere rimesso in termini.
3. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto in applicazione del presente principio:
«In tema ricorso giurisdizionale contro il decreto di espulsione amministrativa del cittadino straniero, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività è viziata da nullità se è stata oggetto di rilievo ufficioso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio sul punto, malgrado la necessità di un previo accertamento in fatto, da compiersi mediante l'esame di atti dell'Amministrazione, posti in essere prima e fuori dal processo;
tale nullità può essere fatta valere dalla parte che Numero registro generale 10844/2024
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prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato ritualmente attivato».
Dichiarato assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio al Giudice di pace di Palermo, in persona di un diverso magistrato, chiamato a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Palermo, in persona di un diverso magistrato, chiamato a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
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