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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/09/2024, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2087/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Antonio Saladino Parte_1
-ricorrente-
contro
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari
Tomaioli
-resistente-
avente a oggetto: opposizione ad a.t.p.; provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 13.9.2023, ha proposto opposizione all'accertamento Parte_2 tecnico preventivo (2009/2022 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per poter fruire dell'indennità di accompagnamento.
1 2. Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
CP_
3. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata. L'opposizione è, infatti, tempestiva ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 14.8.2023 è intervenuta entro il termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 13.7.2023 (tenuto conto del fatto che il
12.8.2023 cadeva nella giornata di sabato e che, in tal caso, ai sensi dell'art. 156, commi 4 e 5,
c.p.c., la scadenza del termine per proporre la dichiarazione di dissenso è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo) e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il
13.9.2023.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
5. Parte ricorrente si duole che il consulente tecnico d'ufficio della fase di accertamento tecnico preventivo non avrebbe correttamente considerato le patologie sofferte, omettendo, in particolare, una valutazione obiettiva delle proprie condizioni di salute.
6. Rispetto ai puntuali apprezzamenti riportati in perizia, che ha considerato e risposto adeguatamente alle osservazioni presentate e che, dopo aver considerato tutte le patologie sofferte da parte ricorrente, ha concluso affermando che le patologie riscontrate, non erano idonee ad integrare i requisiti per il riconoscimento del beneficio rivendicato, l'odierna parte ricorrente esprime una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali, in maniera non generica, le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente, sicché le sue affermazioni non trovano specifico e sufficiente supporto.
7. Come tali, quindi, si appalesano quali mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia non bastano a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
2 8. La semplice affermazione, infatti, che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge il soggetto interessato, o che abbia omesso una valutazione delle capacità del periziando, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
9. In altri termini, le censure mosse da parte ricorrente costituiscono un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
10. Occorre, dunque, concludere che le risultanze dell'accertamento censurato devono essere confermate.
11. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, alla luce della presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 13 settembre 2024
Il giudice del lavoro
Stefano Costarella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2087/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Antonio Saladino Parte_1
-ricorrente-
contro
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari
Tomaioli
-resistente-
avente a oggetto: opposizione ad a.t.p.; provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 13.9.2023, ha proposto opposizione all'accertamento Parte_2 tecnico preventivo (2009/2022 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti per poter fruire dell'indennità di accompagnamento.
1 2. Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
CP_
3. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata. L'opposizione è, infatti, tempestiva ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 14.8.2023 è intervenuta entro il termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 13.7.2023 (tenuto conto del fatto che il
12.8.2023 cadeva nella giornata di sabato e che, in tal caso, ai sensi dell'art. 156, commi 4 e 5,
c.p.c., la scadenza del termine per proporre la dichiarazione di dissenso è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo) e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il
13.9.2023.
4. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
5. Parte ricorrente si duole che il consulente tecnico d'ufficio della fase di accertamento tecnico preventivo non avrebbe correttamente considerato le patologie sofferte, omettendo, in particolare, una valutazione obiettiva delle proprie condizioni di salute.
6. Rispetto ai puntuali apprezzamenti riportati in perizia, che ha considerato e risposto adeguatamente alle osservazioni presentate e che, dopo aver considerato tutte le patologie sofferte da parte ricorrente, ha concluso affermando che le patologie riscontrate, non erano idonee ad integrare i requisiti per il riconoscimento del beneficio rivendicato, l'odierna parte ricorrente esprime una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali, in maniera non generica, le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente, sicché le sue affermazioni non trovano specifico e sufficiente supporto.
7. Come tali, quindi, si appalesano quali mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia non bastano a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
2 8. La semplice affermazione, infatti, che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge il soggetto interessato, o che abbia omesso una valutazione delle capacità del periziando, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
9. In altri termini, le censure mosse da parte ricorrente costituiscono un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
10. Occorre, dunque, concludere che le risultanze dell'accertamento censurato devono essere confermate.
11. In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, alla luce della presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 13 settembre 2024
Il giudice del lavoro
Stefano Costarella
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