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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/07/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1669 del 2020 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1669/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali” e vertente
TRA
, C.F.: , parte nata a Rossano (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 21.07.1967, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Francesco Zagarese, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte appellante - E
Controparte_1
- Parte Appellata non costituita -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Rossano in data 19.09.2017, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
. La sua difesa ha dedotto che: Controparte_2
- il coniuge , in data 10.01.2011, ha acquistato un Motocarro Ape Piaggio Persona_1 targato CS070600, n. telaio ATM2T44010;
- è deceduto in data 15.01.2016; Persona_1
- La non ha mai avuto il possesso del suddetto mezzo, stante la separazione T_ personale dei coniugi, dichiarata “con sentenza irrevocabile del 15.6.2010”;
- di non avere azionato il successivo giudizio di divorzio a causa della malattia che ha colpito il coniuge, causandone la morte;
- la non ha mai preso il possesso del suddetto mezzo, in quanto l'acquisto Parte_1 del motocarro Ape Piaggio è avvenuto in seguito al suddetto provvedimento di separazione dei coniugi;
- di non essere in grado di riferire informazioni e/o spiegazioni adeguate in merito all'attuale stato del bene de quo in quanto la stessa non ne ha mai avuto il possesso, poiché la SI.ra già dal 2010 non ha intrattenuto più rapporti di alcun tipo con il T_ defunto marito;
- la , quindi, potrebbe essere “ingiustamente essere esposta a continue richieste di T_ pagamento delle tasse di possesso, in relazione ad un bene di cui l'istante non ha mai avuto l'effettivo possesso, potendo quindi il suddetto mezzo essere stato alienato a terzi senza la successiva trascrizione presso il PRA di;
essere stato consegnato ad CP_1 un demolitore che non ha provveduto a richiedere la radiazione dal PRA;
ovvero, essere stato oggetto di furto, sequestro o altri eventi che hanno portato comunque all'effettiva R.G. n. 1669 del 2020 - Pag. 2 di 7
perdita di possesso;
per cui ad oggi parte attrice risulta ancora proprietaria di suddetto mezzo pur non avendone mai avuto il possesso sin dalla data di acquisto del mezzo in PE questione da parte del defunto SI. il 10.01.2011”. Tanto allegato e dedotto, ha chiesto al Giudice di Pace di Rossano di: Parte_1 a. accertare e dichiarare l'avvenuta perdita di possesso a far data dal 11.01.2011 da parte della SI.ra del motocarro Piaggio APE 703 targato CS070600 ed avente n. Parte_1 telaio ATM2T44010, poiché la stessa non è mai stata in possesso del suddetto mezzo stante l'ordinanza di separazione del 2010; b. Ordinare al conservatore P.R.A. di Cosenza l'annotazione con esonero da ogni responsabilità, della perdita di possesso da parte della SI.ra del suddetto Parte_1 motocarro a far data dal 11.01.2011; c. Annullare tutte le eventuali richieste di pagamento delle tasse automobilistiche che sono state pervenute al precedente proprietario e che potrebbero essere inviate alla SI.ra ; T_ d. Vinte le spese e le competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario. Nella contumacia di parte convenuta, il giudizio di primo grado, istruito con la sola acquisizione della documentazione offerta da parte attrice, è stato definito con la sentenza n. 106 del 2020, depositata in data 5.3.2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1212/2017 R.G. Il Giudice di Pace di Rossano così stabilito: “definitivamente pronunciando, sulla domanda Cont proposta da
contro
: – in p.l.r.p.t., così decide: 1) Dichiara la contumacia di Parte_1 Cont
in p.l.r.p.t. 2) Dichiara inammissibile la domanda 3) Nulla sulle spese”.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 30.07.2020 ha proposto appello avverso la prefata sentenza, per i motivi di seguito Parte_1 compendiati:
- la sentenza è nulla per vizio di motivazione (cfr. art. 111 Cost.), essendosi limitato il giudice di prime cure a ricostruire l'accaduto in modo incompleto, senza indicare i motivi posti a fondamento della decisione e senza indicare le ragioni che lo hanno portato ad escludere gli elementi probatori a sua disposizione e le norme di diritto utilizzate per la definizione del giudizio. Infatti, nel caso in esame, il Giudice avrebbe dovuto indicare con sufficiente chiarezza e logicità il percorso logico o meglio l'iter seguito e posto a base della sentenza oggi oggetto di impugnazione, corredando, tra l 'altro, le sue scelte con le norme di diritto adoperate e poste a base delle stesse. Tanto invece, non si legge nella sentenza emessa rendendo la stessa carente sotto il profilo della motivazione, considerato inoltre, che non vi è alcun riferimento al valore probatorio dato alle prove documentali acquisite. Il vizio motivazionale è ancora più evidente con riferimento al fatto che il Giudicante, alla prima udienza celebratasi in data 26.9.2017, rilevava un difetto di legittimazione attiva e rinviava, per tale ragione, ad altra udienza, assegnando all'uopo termine per depositare memorie in cancelleria. Non si comprende quale sia stato il ragionamento seguito dal Giudicante, atteso che non vi è alcun riferimento nella parte motiva della quivi impugnata sentenza, nel dichiarare il difetto di legittimazione attiva, visto che tale pronuncia andava semmai effettuata a seguito della valutazione degli scritti difensivi, per come discusso all'udienza del 25.10.2017, ove la causa veniva rinviata per la formulazione dei mezzi istruttori, e quindi si riteneva superato il difetto di legittimazione ad agire. Peraltro, non vi è alcun riferimento in tal senso, nella parte motiva della sentenza di primo grado. Non solo, la stessa descrizione della res controversa appare scarna a riduttiva, tanto da non rendere agevole il riconoscimento della stessa, essendosi la sentenza ridotta ad un mero riassunto delle norme regolatrici della materia (Cassazione 25081/2013). R.G. n. 1669 del 2020 - Pag. 3 di 7
- E' evidente che il Giudicante avrebbe dovuto ritenere provata la perdita di possesso e quindi accolta la domanda di parte attrice. La sentenza impugnata è erronea e ingiusta in relazione al ritenuto difetto di legittimazione ad agire dell'originaria parte attrice. Nella memoria depositata nei termini (25.10.2017), veniva specificato che il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non sussiste nel caso de quo, in quanto l'accettazione di eredità non richiede necessariamente una dichiarazione espressa e formale, ma può essere implicita in un comportamento diretto a gestire il patrimonio del parente defunto, comportamento quindi incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità. Del resto, la perdita di possesso può essere richiesta dall'intestatario o legale rappresentante, nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un soggetto giuridico. Inoltre, può essere richiesta dagli eredi dell'intestatario (compresi coloro che abbiano formalmente rinunciato all'eredità), dal procuratore legale e dal curatore fallimentare. Si può, quindi, validamente fare riferimento all'accettazione tacita dell'eredità, accettazione questa, che ha le medesime conseguenze di un'accettazione espressa, e quindi il diritto dell'erede di succedere nel patrimonio del de cuius secondo la propria quota e di rispondere anche (nella medesima percentuale) dei relativi debiti. Pertanto, l'accettazione tacita si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto, il c.d. comportamento concludente, che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, l'accettazione tacita può essere desunta dal comportamento complessivo che realizza non solo atti di natura fiscale, come la dichiarazione di successione, ma anche atti che siano nel contempo fiscali e civilistici.
- Per quel che concerne la nozione di interesse ad agire, l'art. 24 Cost., con il riconoscere a tutti il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sembra consentire di estendere l'accertamento, che è una forma di tutela, anche se meno incisiva di altre, a qualunque tipo di situazione giuridica soggettiva. Di ciò avrebbe dovuto tenere conto il giudice di pace di Rossano, posto che l'originaria parte attrice rinveniva il libretto e la carta di circolazione di un mezzo, unitamente al mancato pagamento del bollo, per come dimostrato dalla richiesta allegata agli atti del processo di primo grado. Per tale ragione, non avendo il possesso del succitato mezzo, ed avendo la certezza del mancato pagamento di almeno una tassa automobilistica c.d. bollo, ed in considerazione altresì delle disagiate condizioni economiche, adiva l'A.G. per ottenere una pronuncia di perdita di possesso e quindi per evitare di essere esposta ulteriormente a continue richieste di pagamento delle tasse di possesso. Inoltre, alla prima udienza il Giudicante di prime cure rilevava un difetto di legittimazione ad agire;
per tale ragione, assegnava termine per deposito di memorie e fissava un'altra udienza per il prosieguo;
sicché, il giudice doveva pronunciarsi in merito al difetto di legittimazione ad agire proprio all'udienza immediatamente successiva e, valutate le osservazioni difensive, superava de facto, il difetto de quo, rinviando per la formulazione dei mezzi istruttori. Per tale motivo, non si comprende la ragione secondo la quale il giudice di prima istanza, abbia inteso dichiarare soltanto in sentenza il difetto di legittimazione ad agire, nonostante lo stesso fosse stato superato alla summenzionata udienza del 25.10.2017.
- In ultimo, si censura la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c, ossia l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. In particolare, ha dedotto l'errore in cui sarebbe incorso il giudice del primo grado per non avere ritenuto sufficienti, ai fini dell'accoglimento della domanda, la documentazione allegata al fascicolo (copia del libretto di circolazione, certificato di proprietà e richiesta di pagamento della tassa automobilistica rimasta inevasa relativamente agli anni 2012 – 2013), considerato che la “detenzione di tali documenti è sufficiente per comprovare la titolarità in capo al de cuius e quindi la legittimazione ad agire da parte della moglie parte attrice, essendo all'uopo superflua ed antieconomica R.G. n. 1669 del 2020 - Pag. 4 di 7
l'acquisizione di ulteriore documentazione per comprovare la predetta titolarità…, parimenti, risulta evidente il rischio concreto ed attuale a cui è esposta ancora ad oggi parte attrice, atteso che tra i vari documenti rinvenuti, si evidenziava la presenza di una richiesta di pagamento del bollo del summenzionato mezzo, rimasta ad oggi inevasa … quindi l'ulteriore rischio merito alle possibili contravvenzioni per eventuali infrazioni del codice della strada commesse da chi materialmente utilizza il mezzo, ma anche a dover pagare l'imposta di bollo per gli altri anni oltre a quella di già rinvenuta e depositata nel giudizio di prime cure.”. Tutto quanto dedotto e articolato, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. accertare e dichiarare l'avvenuta perdita di possesso a far data dal 11.01.2011 da parte della SI.ra del motocarro Piaggio APE 703 targato CS070600 ed avente Parte_1 n. telaio ATM2T44010, poiché la stessa non è mai stata in possesso del suddetto mezzo stante l'ordinanza di separazione del 2010; b. Ordinare al conservatore del P.R.A. di Cosenza l'annotazione con esonero da ogni responsabilità, della perdita di possesso da parte della SI.ra del suddetto Parte_1 motocarro a far data dal 11.01.2011; c. Annullare tutte le richieste di pagamento delle tasse automobilistiche che sono state pervenute al precedente proprietario;
d. Condannare, per l'effetto, il convenuto alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da porsi provvisoriamente a carico dell' Erario. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, parte convenuta non si è costituita. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. 1212/2017 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Rossano ed in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 12.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte depositate dall'appellante, ove la stessa ha precisato le proprie conclusioni come da atti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello e il giudicato interno. 3.1. Si premette, poi, che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. 3.2. Sotto altro profilo, il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016).
4. Integrazione motivazione. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, R.G. n. 1669 del 2020 - Pag. 5 di 7
purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 4889 del 2016).
5. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ai fini che interessano il presente giudizio, può essere ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ).
6. Nel merito. L'appello è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito esposte, con conferma della sentenza gravata, seppur con le integrazioni della motivazione di seguito esposte. Invero, in applicazione del principio della ragione più liquida suindicato, si glisserà in ordine al profilo concernente l'inammissibilità dell'appello, dal momento che non sono state censurate tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione gravata: infatti, nessun motivo di appello è stato proposto con riferimento al capo della decisione concernente il difetto di legittimazione passiva dell' sul quale ampiamente si sofferma il giudice di prime cure e che CP_1 giustificherebbe la inammissibilità della domanda (v. Cass. Civ. n. 3386 del 2011, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza). E' assorbente, infatti, il rilievo per cui l'appellante si duole della inammissibilità della domanda (avente come petitum l'accertamento della perdita del possesso del veicolo intestato al marito della originaria attrice) e del mancato accoglimento della stessa per ragioni del tutto infondate. Invero – ponendosi nella prospettiva dell'appellante – la è coniuge non divorziata di T_ PE
, deceduto in data 15.1.15. Per l'effetto, all'apertura della successione dell' non Persona_1 si sfugge ad una duplice alternativa. Secondo la prima, la ha accettato l'eredità del de cuius, sebbene tacitamente: allora la T_
è erede del de cuius, succede nei debiti e nei crediti (e risponderà, quindi, dei debiti per la sua T_ qualità di erede) ed è, quindi, nel possesso dei beni ereditari. Per l'effetto, la domanda di
“accertamento della perdita del possesso” è del tutto infondata. E' questa, peraltro, la tesi R.G. n. 1669 del 2020 - Pag. 6 di 7
(accettazione tacita della eredità) sostenuta dalla stessa parte attrice, in sede di memorie depositate dopo che il g.d.p. ha sollevato ex art. 101 c.p.c. la questione relativa all'interesse ad agire (anche su tale profilo si glisserà, essendo i pregiudizi del tutto ipotetici e non attuali e collegati, peraltro, alla qualità di erede della ). T_ Nella seconda alternativa, la non ha accettato l'eredità del de cuius: pertanto, la stessa T_ PE non sarebbe erede dell' e, allora, nulla avrebbe da temere in ordine a crediti/debiti connessi alla titolarità del bene in capo al de cuius. Per l'effetto, la domanda, in questa seconda ipotesi, sarebbe inammissibile, non sussistendo un concreto, specifico ed attuale interesse ex art. 100 c.p.c. Si comprende, allora, la totale infondatezza dell'appello: le considerazioni esposte importano anche l'assorbimento di tutti gli altri motivi proposti.
7. Il regime delle spese 7.1. Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). 7.2. Nel caso di specie, deve essere confermato anche il capo sulle spese della pronuncia del giudice di prime cure. 7.3. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la mancata costituzione della parte appellata.
8. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
9. Revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
L'art. 136 del D.P.R. 115/2002 che dispone al comma 2 “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati … se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Tale revoca ha efficacia retroattiva ai sensi del comma 3 di questo articolo.
Nel caso di specie, va revocata l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1 Stato, provvisoriamente ammesso giusta delibera del Consiglio dell'Ordine di Castrovillari del 7.7.20. In effetti, la parte ha agito in giudizio con colpa grave, con un appello che oscilla tra la inammissibilità e la manifesta infondatezza. R.G. n. 1669 del 2020 - Pag. 7 di 7
Infatti, sotto il primo profilo, si rimanda alle considerazioni espresse in ordine alla necessaria censura delle più rationes decidendi della sentenza gravata. Sotto il secondo profilo, non può non sottolinearsi che la pretesa azionata è manifestamente infondata sulla base delle stesse difesa della parte attrice, la quale ha dedotto l'accettazione tacita della eredità e, quindi, il possesso dei beni facenti parte del compendio ereditario, per poi concludere per un accertamento della perdita del possesso, manifestamente infondato. Peraltro, la parte ha insistito in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice: le argomentazioni spese sono, infatti, sovrapponibili a quelle già dedotte nel giudizio di prime cure e ampiamente superate dal giudice in sentenza. Per l'effetto, le dedotte censure avrebbero potuto essere apprezzate dalla parte attrice in modo da evitare il gravame. Sussiste, quindi, il requisito della colpa grave nell'avere l'interessato continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrendo, quindi, i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione (cfr. Cass. Civ. n. 34693 del 2022; Cass. Civ. n. 26060 del 2018);
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. IG l'appello proposto da e, per l'effetto e con le integrazioni della Parte_1 motivazione disposte, CONFERMA la SENTENZA appellata n. 106 del 2020 del Giudice di Pace di Rossano;
sulle spese;
CP_3
C. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. REVOCA l'ammissione di dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, Parte_1 sin dal momento della sua ammissione;
E. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, ivi compresi quelli connessi con la revoca della ammissione disposta e quelli conseguenti al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 22 luglio 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1669/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali” e vertente
TRA
, C.F.: , parte nata a Rossano (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 21.07.1967, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Francesco Zagarese, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Parte appellante - E
Controparte_1
- Parte Appellata non costituita -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Rossano in data 19.09.2017, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
. La sua difesa ha dedotto che: Controparte_2
- il coniuge , in data 10.01.2011, ha acquistato un Motocarro Ape Piaggio Persona_1 targato CS070600, n. telaio ATM2T44010;
- è deceduto in data 15.01.2016; Persona_1
- La non ha mai avuto il possesso del suddetto mezzo, stante la separazione T_ personale dei coniugi, dichiarata “con sentenza irrevocabile del 15.6.2010”;
- di non avere azionato il successivo giudizio di divorzio a causa della malattia che ha colpito il coniuge, causandone la morte;
- la non ha mai preso il possesso del suddetto mezzo, in quanto l'acquisto Parte_1 del motocarro Ape Piaggio è avvenuto in seguito al suddetto provvedimento di separazione dei coniugi;
- di non essere in grado di riferire informazioni e/o spiegazioni adeguate in merito all'attuale stato del bene de quo in quanto la stessa non ne ha mai avuto il possesso, poiché la SI.ra già dal 2010 non ha intrattenuto più rapporti di alcun tipo con il T_ defunto marito;
- la , quindi, potrebbe essere “ingiustamente essere esposta a continue richieste di T_ pagamento delle tasse di possesso, in relazione ad un bene di cui l'istante non ha mai avuto l'effettivo possesso, potendo quindi il suddetto mezzo essere stato alienato a terzi senza la successiva trascrizione presso il PRA di;
essere stato consegnato ad CP_1 un demolitore che non ha provveduto a richiedere la radiazione dal PRA;
ovvero, essere stato oggetto di furto, sequestro o altri eventi che hanno portato comunque all'effettiva R.G. n. 1669 del 2020 - Pag. 2 di 7
perdita di possesso;
per cui ad oggi parte attrice risulta ancora proprietaria di suddetto mezzo pur non avendone mai avuto il possesso sin dalla data di acquisto del mezzo in PE questione da parte del defunto SI. il 10.01.2011”. Tanto allegato e dedotto, ha chiesto al Giudice di Pace di Rossano di: Parte_1 a. accertare e dichiarare l'avvenuta perdita di possesso a far data dal 11.01.2011 da parte della SI.ra del motocarro Piaggio APE 703 targato CS070600 ed avente n. Parte_1 telaio ATM2T44010, poiché la stessa non è mai stata in possesso del suddetto mezzo stante l'ordinanza di separazione del 2010; b. Ordinare al conservatore P.R.A. di Cosenza l'annotazione con esonero da ogni responsabilità, della perdita di possesso da parte della SI.ra del suddetto Parte_1 motocarro a far data dal 11.01.2011; c. Annullare tutte le eventuali richieste di pagamento delle tasse automobilistiche che sono state pervenute al precedente proprietario e che potrebbero essere inviate alla SI.ra ; T_ d. Vinte le spese e le competenze del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario. Nella contumacia di parte convenuta, il giudizio di primo grado, istruito con la sola acquisizione della documentazione offerta da parte attrice, è stato definito con la sentenza n. 106 del 2020, depositata in data 5.3.2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1212/2017 R.G. Il Giudice di Pace di Rossano così stabilito: “definitivamente pronunciando, sulla domanda Cont proposta da
contro
: – in p.l.r.p.t., così decide: 1) Dichiara la contumacia di Parte_1 Cont
in p.l.r.p.t. 2) Dichiara inammissibile la domanda 3) Nulla sulle spese”.
2. I motivi d'appello, i fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 30.07.2020 ha proposto appello avverso la prefata sentenza, per i motivi di seguito Parte_1 compendiati:
- la sentenza è nulla per vizio di motivazione (cfr. art. 111 Cost.), essendosi limitato il giudice di prime cure a ricostruire l'accaduto in modo incompleto, senza indicare i motivi posti a fondamento della decisione e senza indicare le ragioni che lo hanno portato ad escludere gli elementi probatori a sua disposizione e le norme di diritto utilizzate per la definizione del giudizio. Infatti, nel caso in esame, il Giudice avrebbe dovuto indicare con sufficiente chiarezza e logicità il percorso logico o meglio l'iter seguito e posto a base della sentenza oggi oggetto di impugnazione, corredando, tra l 'altro, le sue scelte con le norme di diritto adoperate e poste a base delle stesse. Tanto invece, non si legge nella sentenza emessa rendendo la stessa carente sotto il profilo della motivazione, considerato inoltre, che non vi è alcun riferimento al valore probatorio dato alle prove documentali acquisite. Il vizio motivazionale è ancora più evidente con riferimento al fatto che il Giudicante, alla prima udienza celebratasi in data 26.9.2017, rilevava un difetto di legittimazione attiva e rinviava, per tale ragione, ad altra udienza, assegnando all'uopo termine per depositare memorie in cancelleria. Non si comprende quale sia stato il ragionamento seguito dal Giudicante, atteso che non vi è alcun riferimento nella parte motiva della quivi impugnata sentenza, nel dichiarare il difetto di legittimazione attiva, visto che tale pronuncia andava semmai effettuata a seguito della valutazione degli scritti difensivi, per come discusso all'udienza del 25.10.2017, ove la causa veniva rinviata per la formulazione dei mezzi istruttori, e quindi si riteneva superato il difetto di legittimazione ad agire. Peraltro, non vi è alcun riferimento in tal senso, nella parte motiva della sentenza di primo grado. Non solo, la stessa descrizione della res controversa appare scarna a riduttiva, tanto da non rendere agevole il riconoscimento della stessa, essendosi la sentenza ridotta ad un mero riassunto delle norme regolatrici della materia (Cassazione 25081/2013). R.G. n. 1669 del 2020 - Pag. 3 di 7
- E' evidente che il Giudicante avrebbe dovuto ritenere provata la perdita di possesso e quindi accolta la domanda di parte attrice. La sentenza impugnata è erronea e ingiusta in relazione al ritenuto difetto di legittimazione ad agire dell'originaria parte attrice. Nella memoria depositata nei termini (25.10.2017), veniva specificato che il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non sussiste nel caso de quo, in quanto l'accettazione di eredità non richiede necessariamente una dichiarazione espressa e formale, ma può essere implicita in un comportamento diretto a gestire il patrimonio del parente defunto, comportamento quindi incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità. Del resto, la perdita di possesso può essere richiesta dall'intestatario o legale rappresentante, nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un soggetto giuridico. Inoltre, può essere richiesta dagli eredi dell'intestatario (compresi coloro che abbiano formalmente rinunciato all'eredità), dal procuratore legale e dal curatore fallimentare. Si può, quindi, validamente fare riferimento all'accettazione tacita dell'eredità, accettazione questa, che ha le medesime conseguenze di un'accettazione espressa, e quindi il diritto dell'erede di succedere nel patrimonio del de cuius secondo la propria quota e di rispondere anche (nella medesima percentuale) dei relativi debiti. Pertanto, l'accettazione tacita si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto, il c.d. comportamento concludente, che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, l'accettazione tacita può essere desunta dal comportamento complessivo che realizza non solo atti di natura fiscale, come la dichiarazione di successione, ma anche atti che siano nel contempo fiscali e civilistici.
- Per quel che concerne la nozione di interesse ad agire, l'art. 24 Cost., con il riconoscere a tutti il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sembra consentire di estendere l'accertamento, che è una forma di tutela, anche se meno incisiva di altre, a qualunque tipo di situazione giuridica soggettiva. Di ciò avrebbe dovuto tenere conto il giudice di pace di Rossano, posto che l'originaria parte attrice rinveniva il libretto e la carta di circolazione di un mezzo, unitamente al mancato pagamento del bollo, per come dimostrato dalla richiesta allegata agli atti del processo di primo grado. Per tale ragione, non avendo il possesso del succitato mezzo, ed avendo la certezza del mancato pagamento di almeno una tassa automobilistica c.d. bollo, ed in considerazione altresì delle disagiate condizioni economiche, adiva l'A.G. per ottenere una pronuncia di perdita di possesso e quindi per evitare di essere esposta ulteriormente a continue richieste di pagamento delle tasse di possesso. Inoltre, alla prima udienza il Giudicante di prime cure rilevava un difetto di legittimazione ad agire;
per tale ragione, assegnava termine per deposito di memorie e fissava un'altra udienza per il prosieguo;
sicché, il giudice doveva pronunciarsi in merito al difetto di legittimazione ad agire proprio all'udienza immediatamente successiva e, valutate le osservazioni difensive, superava de facto, il difetto de quo, rinviando per la formulazione dei mezzi istruttori. Per tale motivo, non si comprende la ragione secondo la quale il giudice di prima istanza, abbia inteso dichiarare soltanto in sentenza il difetto di legittimazione ad agire, nonostante lo stesso fosse stato superato alla summenzionata udienza del 25.10.2017.
- In ultimo, si censura la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c, ossia l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie. In particolare, ha dedotto l'errore in cui sarebbe incorso il giudice del primo grado per non avere ritenuto sufficienti, ai fini dell'accoglimento della domanda, la documentazione allegata al fascicolo (copia del libretto di circolazione, certificato di proprietà e richiesta di pagamento della tassa automobilistica rimasta inevasa relativamente agli anni 2012 – 2013), considerato che la “detenzione di tali documenti è sufficiente per comprovare la titolarità in capo al de cuius e quindi la legittimazione ad agire da parte della moglie parte attrice, essendo all'uopo superflua ed antieconomica R.G. n. 1669 del 2020 - Pag. 4 di 7
l'acquisizione di ulteriore documentazione per comprovare la predetta titolarità…, parimenti, risulta evidente il rischio concreto ed attuale a cui è esposta ancora ad oggi parte attrice, atteso che tra i vari documenti rinvenuti, si evidenziava la presenza di una richiesta di pagamento del bollo del summenzionato mezzo, rimasta ad oggi inevasa … quindi l'ulteriore rischio merito alle possibili contravvenzioni per eventuali infrazioni del codice della strada commesse da chi materialmente utilizza il mezzo, ma anche a dover pagare l'imposta di bollo per gli altri anni oltre a quella di già rinvenuta e depositata nel giudizio di prime cure.”. Tutto quanto dedotto e articolato, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. accertare e dichiarare l'avvenuta perdita di possesso a far data dal 11.01.2011 da parte della SI.ra del motocarro Piaggio APE 703 targato CS070600 ed avente Parte_1 n. telaio ATM2T44010, poiché la stessa non è mai stata in possesso del suddetto mezzo stante l'ordinanza di separazione del 2010; b. Ordinare al conservatore del P.R.A. di Cosenza l'annotazione con esonero da ogni responsabilità, della perdita di possesso da parte della SI.ra del suddetto Parte_1 motocarro a far data dal 11.01.2011; c. Annullare tutte le richieste di pagamento delle tasse automobilistiche che sono state pervenute al precedente proprietario;
d. Condannare, per l'effetto, il convenuto alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da porsi provvisoriamente a carico dell' Erario. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, parte convenuta non si è costituita. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento iscritto al n. 1212/2017 R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Rossano ed in seguito ai disposti rinvii, all'ultima udienza del 12.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte depositate dall'appellante, ove la stessa ha precisato le proprie conclusioni come da atti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello e il giudicato interno. 3.1. Si premette, poi, che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. – 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sent. S.U. n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. 3.2. Sotto altro profilo, il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (v. Cass. Civ. n. 8604 del 2017; Cass. Civ. n. 1377 del 2016).
4. Integrazione motivazione. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, R.G. n. 1669 del 2020 - Pag. 5 di 7
purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 4889 del 2016).
5. Ragione più liquida. In via preliminare, giova rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). In applicazione del suddetto principio, ai fini che interessano il presente giudizio, può essere ritenuta assorbita ogni questione relativa alla correttezza delle notifiche o all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (cfr. rispettivamente, Cass. civ. n. 27483 del 2018 e Cass. civ. n. 21549 del 2016). Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c. ).
6. Nel merito. L'appello è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito esposte, con conferma della sentenza gravata, seppur con le integrazioni della motivazione di seguito esposte. Invero, in applicazione del principio della ragione più liquida suindicato, si glisserà in ordine al profilo concernente l'inammissibilità dell'appello, dal momento che non sono state censurate tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione gravata: infatti, nessun motivo di appello è stato proposto con riferimento al capo della decisione concernente il difetto di legittimazione passiva dell' sul quale ampiamente si sofferma il giudice di prime cure e che CP_1 giustificherebbe la inammissibilità della domanda (v. Cass. Civ. n. 3386 del 2011, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza). E' assorbente, infatti, il rilievo per cui l'appellante si duole della inammissibilità della domanda (avente come petitum l'accertamento della perdita del possesso del veicolo intestato al marito della originaria attrice) e del mancato accoglimento della stessa per ragioni del tutto infondate. Invero – ponendosi nella prospettiva dell'appellante – la è coniuge non divorziata di T_ PE
, deceduto in data 15.1.15. Per l'effetto, all'apertura della successione dell' non Persona_1 si sfugge ad una duplice alternativa. Secondo la prima, la ha accettato l'eredità del de cuius, sebbene tacitamente: allora la T_
è erede del de cuius, succede nei debiti e nei crediti (e risponderà, quindi, dei debiti per la sua T_ qualità di erede) ed è, quindi, nel possesso dei beni ereditari. Per l'effetto, la domanda di
“accertamento della perdita del possesso” è del tutto infondata. E' questa, peraltro, la tesi R.G. n. 1669 del 2020 - Pag. 6 di 7
(accettazione tacita della eredità) sostenuta dalla stessa parte attrice, in sede di memorie depositate dopo che il g.d.p. ha sollevato ex art. 101 c.p.c. la questione relativa all'interesse ad agire (anche su tale profilo si glisserà, essendo i pregiudizi del tutto ipotetici e non attuali e collegati, peraltro, alla qualità di erede della ). T_ Nella seconda alternativa, la non ha accettato l'eredità del de cuius: pertanto, la stessa T_ PE non sarebbe erede dell' e, allora, nulla avrebbe da temere in ordine a crediti/debiti connessi alla titolarità del bene in capo al de cuius. Per l'effetto, la domanda, in questa seconda ipotesi, sarebbe inammissibile, non sussistendo un concreto, specifico ed attuale interesse ex art. 100 c.p.c. Si comprende, allora, la totale infondatezza dell'appello: le considerazioni esposte importano anche l'assorbimento di tutti gli altri motivi proposti.
7. Il regime delle spese 7.1. Va prima di tutto ricordato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ. n. 18837 del 2010). 7.2. Nel caso di specie, deve essere confermato anche il capo sulle spese della pronuncia del giudice di prime cure. 7.3. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio, attesa la mancata costituzione della parte appellata.
8. La condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale o incidentale proposta In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al 30.1.2013). Ora, nel caso di specie questo Giudice dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta. Si provvede quindi come da dispositivo.
9. Revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
L'art. 136 del D.P.R. 115/2002 che dispone al comma 2 “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati … se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Tale revoca ha efficacia retroattiva ai sensi del comma 3 di questo articolo.
Nel caso di specie, va revocata l'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1 Stato, provvisoriamente ammesso giusta delibera del Consiglio dell'Ordine di Castrovillari del 7.7.20. In effetti, la parte ha agito in giudizio con colpa grave, con un appello che oscilla tra la inammissibilità e la manifesta infondatezza. R.G. n. 1669 del 2020 - Pag. 7 di 7
Infatti, sotto il primo profilo, si rimanda alle considerazioni espresse in ordine alla necessaria censura delle più rationes decidendi della sentenza gravata. Sotto il secondo profilo, non può non sottolinearsi che la pretesa azionata è manifestamente infondata sulla base delle stesse difesa della parte attrice, la quale ha dedotto l'accettazione tacita della eredità e, quindi, il possesso dei beni facenti parte del compendio ereditario, per poi concludere per un accertamento della perdita del possesso, manifestamente infondato. Peraltro, la parte ha insistito in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice: le argomentazioni spese sono, infatti, sovrapponibili a quelle già dedotte nel giudizio di prime cure e ampiamente superate dal giudice in sentenza. Per l'effetto, le dedotte censure avrebbero potuto essere apprezzate dalla parte attrice in modo da evitare il gravame. Sussiste, quindi, il requisito della colpa grave nell'avere l'interessato continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio, ricorrendo, quindi, i presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione (cfr. Cass. Civ. n. 34693 del 2022; Cass. Civ. n. 26060 del 2018);
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. IG l'appello proposto da e, per l'effetto e con le integrazioni della Parte_1 motivazione disposte, CONFERMA la SENTENZA appellata n. 106 del 2020 del Giudice di Pace di Rossano;
sulle spese;
CP_3
C. DÀ ATTO che l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002; D. REVOCA l'ammissione di dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, Parte_1 sin dal momento della sua ammissione;
E. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito, ivi compresi quelli connessi con la revoca della ammissione disposta e quelli conseguenti al suddetto ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato. Così deciso in data 22 luglio 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia