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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 88/2023 e 221/23 R.G.L, vertenti
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MESITI DOMENICO, giusta procura Parte_1 in atti
-Appellante nel proc 88/23 e appellato nel proc 221/23 -
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AN IU EL, giusta procura in atti
-Appellato nel proc 88/23 ed appellante nel proc. 221/23 -
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha agito per ottenere la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura Parte_1 pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della al pagamento delle differenze stipendiali dovute da agosto 2014 al Controparte_2 mese di gennaio 2022 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno, premesso di essere dipendente di con la qualifica di Controparte_1 macchinista prima e di operatore di esercizio dopo e di prestare la sua opera presso il Centro di Gioia Tauro, ha dedotto di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo non comprendeva l'elemento retributivo aziendale ERAS, corrisposto invece per le giornate di effettiva presenza. Ha chiesto a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite, dallo stesso godute da agosto 2014 a gennaio 2022 la somma di € 11.015,07.
Si costituiva, contestando la fondatezza della domanda, Controparte_1 rappresentando di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le OOSS., deducendo:
- di aver sempre corrisposto a tutti i dipendenti la retribuzione nel periodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere durante la fruizione delle ferie;
- che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso, ha precisato che la parte variabile della retribuzione spettante al lavoratore deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Il Tribunale, richiamate le più significative decisioni della Corte di Giustizia (Corte di
Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 e 15 settembre Persona_1
2011 causa c-155/10, e altri) nelle quali era stato affermato che la retribuzione delle Per_2 ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, accoglieva la domanda e condannava a Controparte_1 corrispondere al ricorrente somma di € 8.978,74 di cui € 4.762,59 per ERAS A) ed € 4.216,15 per ERAS B), oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 07/07/2022 fino al soddisfo ed oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.100,00, oltre accessori di legge, distratte a favore dell'Avv. Domenico Mesiti.
Esaminata la disciplina contrattuale del compenso in discussione, costituita dall'ipotesi di accordo del 13 febbraio 2007, e le caratteristiche delle due componenti dello stesso, cd “quota
A” e “quota B”, affermava che la prima costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate”, ma che anche la seconda, in ciò contraddicendo l'assunto della società, costituisce una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo.
Escludeva, pertanto, che nel complesso la prestazione rivendicata potesse configurarsi come un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, osservando che la corresponsione delle due componenti, verificabile da buste paga, era stata assolutamente costante, divenendo una parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della Controparte_1
.
[...]
Concludeva, pertanto, che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente avesse diritto anche all'indennità ERAS come per le giornate di lavoro prestate, per entrambe le componenti A e B.
Avverso tale decisione, entrambe le parti hanno proposto impugnazione, con separati ricorsi, per le ragioni che saranno appresso specificate.
Disposta la riunione dei singoli procedimenti, è stata fissata udienza di discussione nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Sono state depositate note nel termine del 04/12/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 05/12/2025 .
°°°°°°°
Appello proposto da : Controparte_1
Sostiene la società che il Tribunale non si sia attenuto ai criteri elaborati dalla giurisprudenza
Comunitaria e dal Giudice Nazionale di legittimità, ribadendo sostanzialmente, al di là di alcuni profili, le medesime difese già illustrate in primo grado.
In specie, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto, come chiarito nella sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26, valutare il rapporto di Per_2 funzionalità ed il nesso intrinseco, che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, una volta interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, fosse corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto accertare, in base alla ratio che sovrintendeva al riconoscimento delle voci retributive ERAS A) e B), se esse rientravano tra la parte variabile della retribuzione intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal , Parte_1 ovvero compensassero uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni o fossero correlate al peculiare status professionale o personale dello stesso. Il primo giudice avrebbe, invece, senza compiere tale preliminare operazione, affermato di dovere computare nella base di calcolo della retribuzione da percepire durante il periodo feriale entrambe le suddette quote dell' ERAS ritenendoli emolumenti aventi carattere continuativo e sostituitivi dei trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti.
Viceversa, l'appellante ha riaffermato che, in base ai parametri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, applicati alle componenti A) e B) dell' “ERAS” si sarebbe dovuto evidenziare che la quota B) non rappresentava un emolumento sostitutivo dei trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ma, era stata elaborata mediante il calcolo della media ponderata delle diarie e trasferte, dedotte del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31.12.2005, al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali a fronte dell'attuazione di un nuovo assetto organizzativo e l'eliminazione delle diarie e trasferte.
Ancora, nelle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del 13.02.2007 (allegato al fascicolo di primo grado) sarebbe stata indicata, riportata sotto la lettera A, sommariamente la quota B) con la dicitura "indennità sostitutiva trasferta giornaliera" intendendosi con ciò sintetizzare il fatto della avvenuta eliminazione delle diarie e trasferte superflue mediante la corresponsione di una somma determinata secondo il suddetto calcolo e da corrispondersi per ogni giorno di effettiva presenza.
Pertanto, la quota B) non avrebbe potuto essere correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto non sarebbe stata connessa ad alcuna attività di lavoro prestato dall'odierno appellato.
Anche la quota A) nelle suddette tabelle, allegate all'ipotesi di accordo del 13 febbraio 2007, per la figura di operatore di esercizio, profilo professionale rivestito dal dipendente, i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti erano l'indennità agente unico tipo B per € 9,73 che sommati danno euro 19,16 importo che diventa l'emolumento sostitutivo quota
A) da corrispondere per ogni giorno di effettiva presenza.
Pertanto anche questa quota dell'ERAS non è in alcun modo intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte dall'operatore di esercizio, non rappresentando una particolare qualità/caratteristica della mansione, né tantomeno compensando uno specifico disagio legato alla mansione medesima, né è correlata allo status professionale in sé dell'interessato.
Le sopra esposte censure sono infondate, richiamandosi per la motivazione, ai sensi dell' art. 118 disp. att. cpc, la pronuncia resa da questa Corte nel procedimento n. 455/ 2022 RG.
Come sostanzialmente incontestato fra le parti, la composizione della retribuzione dei dipendenti della società è stata definita prima dal CCNL del 12/03/1980 Controparte_1
– prodotto sin dal primo grado dall'appellante- (che all'art. 1, comma 2, prevede: - Gli elementi retributivi, di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), costituiscono la “retribuzione normale” e sono corrisposti per 14 mensilità -”) e successivamente dal CCNL del 27 novembre
2000 che all'art. 3 ha rideterminato la struttura della retribuzione mensile, distinta per parametri retributivi.
L'art.10 del primo fra i contratti citati, ha stabilito, con previsione che dagli atti di causa non risulta modificata, che <Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di attribuzione dell'orario d lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due) >>.
Per tale via, la contrattazione ha definito le modalità di calcolo della retribuzione nel caso di fruizione di ferie.
L'elemento retributivo di cui si discute è stato introdotto con un Protocollo d'Intesa del 19 ottobre 2006 anche al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali e di ricercare una organica soluzione per semplificare e razionalizzare la retribuzione di secondo livello, riconoscendo con modalità condivise una quota perequativa a fronte dei recuperi rivenienti dalla riorganizzazione produttiva, riorganizzazione che prevedeva il transito di personale da alle società partecipate con la costituzione di una Controparte_1 Parte_2 società consortile (la CO.ME.TRA.), l'accorpamento della residenza per il servizio automobilistico, nuovi turni del personale ferroviario.
In detto protocollo nello specifico al punto 3 era prevista, al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti settori aziendali di ricercare una soluzione che semplificasse e razionalizzasse la retribuzione di secondo livello con modalità condivise fra le società del gruppo riconoscendo
<< una quota perequativa>> a fronte dei recuperi rinvenienti nella organizzazione produttiva.
In attuazione di tale Protocollo, il successivo Accordo Sindacale Aziendale del 13 febbraio
2007, riteneva superati tutti gli accordi aziendali esistenti afferenti trattamenti retributivi di secondo livello del personale del gruppo in qualunque modo denominati e sotto qualunque forma erogati (indennità, compensi ecc.) e prevedeva che gli stessi fossero sostituiti, per il solo Co personale dipendente da alla data del 31 dicembre 2005, dall'Elemento Retributivo
Aziendale Sostitutivo (c.d. “ERAS”).
Tale voce era definita in aggiunta al trattamento economico previsto dal CCNL vigente e corrisposta in rapporto all'effettiva presenza di servizio e rapportato al divisore 22 pensionabile e riconosciuto ad personam al personale FC in servizio al 31 dicembre 2005 ad esaurimento e corrisposto anche se transitati nelle partecipate, a partire dal primo febbraio 2007 . Nelle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del febbraio 2007 si specificavano le due componenti A e B della voce “ERAS” e ciò avveniva, nella buona sostanza, ai fini di determinarne unicamente l'ammontare.
La quota A era infatti definita in sostituzione delle precedenti retribuzioni di secondo livello (di cui costituiva la somma) oramai soppresse e superate dal nuovo accordo, mentre la quota B era corrispondente alla misura delle trasferte dedotto il 20% percepite dal personale in servizio al
31 dicembre 2005 (in sede di prima applicazione determinata in base alla media ponderata delle trasferte corrisposte al personale).
Entrambe erano dunque fissate nell'ammontare presente in tabella dalle parti sociali che si avvalevano dei criteri di calcolo dichiarati per definirne il quantum.
La quota A era diversificata per ciascun profilo professionale e parametro (<è comunque collegata a ciascun profilo professionale o parametro>>) la quota B era anche essa pensionabile e a compensazione della perdita di esenzione fiscale (che contraddistingueva le precedenti indennità) il carico fiscale era convenuto a totale carico dell'azienda.
Ora, come si vede, per comprendere la natura di tale compenso, e delle sue due componenti, non deve farsi riferimento alle precedenti voci contrattuali che esso assorbe e sostituisce, atteso che non ne mantiene né la natura né la funzione;
né va trascurato che la quota B diviene componente retributiva del tutto omogenea rispetto alle altre percepite dal lavoratore anche quanto a trattamento fiscale, cessando anche l'esenzione che prima caratterizzava le voci che va a sostituire.
Dunque, nel complesso, la prestazione assolve, per ammissione delle parti sociali, ad una funzione nuova e diversa costituta unicamente da quella di mantenimento dei livelli retributivi ed al tempo stesso perequativa (fra il personale che sia chiamato a distribuirsi nelle società consorziate e che al 31 dicembre 2005 era dipendente FC) e sono corrisposte alla sola condizione che i destinatari siano dipendenti di in servizio al 31 Controparte_1 dicembre 2005 .
Per previsione contrattuale contenuta nell'accordo del 2007 le due componenti sono corrisposte entrambe in connessione alla presenza.
Nel 2011 con un nuovo accordo era incluso nelle competenze assorbite dalla nuova voce anche il compenso per ticket restaurant.
Nel 2017 la quota B era oggetto di accordo fra le parti sociali anche per le vertenze sorte sulla quota imponibile ed in via transattiva era ridefinito l'importo della quota B e stabilita l'erogazione in sede di conguaglio con riferimento alle competenze maturate negli ultimi 5 anni. Ora, la Corte Europea in innumerevoli pronunce ha affermato che durante il periodo di ferie annuali <la retribuzione deve essere mantenuta>> intendendo che <il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria >> ossia la medesima retribuzione che percepisce durante il periodo stricto sensu lavorato.
Infatti, l'obbligo di pagare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro.
La Corte Europea sottolinea che se il lavoratore non ricevesse la retribuzione ordinaria, potrebbe essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione.
Resta fermo che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la sua normativa interna in modo conforme al diritto dell'Unione ossia in modo che il trattamento economico dovuto durante le ferie non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo. Per contro, il diritto dell'Unione non obbliga a interpretare la normativa nazionale nel senso che essa conferisca una gratifica in via convenzionale che si aggiunga a tale media della retribuzione ordinaria, né a prendere in considerazione la retribuzione percepita per ore di straordinario, a meno che gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro non richiedano al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisca un elemento significativo della sua retribuzione complessiva.>> ( così CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sentenza nella causa C-385/17 ). Parte_3
La stessa Corte di Cassazione in svariate decisioni emesse nel 2024 e nel 2023 che coinvolgono i dipendenti della società ferroviaria TR ( si citano, a titolo esemplificativo, fra le più recenti: n.4374/2024, 2963/2024, 2682, 2680, 2677, 2674, 2430,2427, 1513 del 2024) ha richiamato la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie elaborata dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 2006; LT e altri, Persona_1
20.1.2009, cause C-350/06 e C520/06; AM e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He.,
13.12.2018, C-385/17) affermando che essa <> la nozione da prendere a riferimento nel diritto interno.
Nelle decisioni del giudice sovranazionale si è costantemente affermato che il trattamento economico di cui gode il lavoratore deve essere sostanzialmente equiparabile a quella erogato nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20).
E' evidente che disconoscere una componente del trattamento economico che risulta accordata costantemente nelle mensilità e come tale rientrante nel trattamento ordinario costituisce violazione del diritto dell'unione sicché le previsioni contrattuali vanno intese, laddove accordano un trattamento economico pari a quello dovuto in occasione dei periodi lavorati, esattamente includendo tale voce, come pure gli accordi laddove riconnettono l'erogazione della prestazione alla presenza effettiva vanno ritenuti nulli se interpretati come capaci di escludere tale voce dal trattamento dovuto in costanza di ferie.
E' noto che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
In applicazione di detti principi la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che << la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il
d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del
2019). Del pari, con riguardo all'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, questa Corte ha affermato che detta indennità deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021). >>.
E tuttavia il richiamo a detti parametri utilizzati dalla Suprema Corte in relazione a compensi accessori come <> non è del tutto appropriato, in quanto, nel caso in esame, non si fa questione di una componente accessoria eventuale e collegata allo svolgimento di certe mansioni, ma di una componente accessoria destinata a divenire ordinaria per il personale FC in servizio al 31 dicembre 2005. L' “ERAS”, infatti, non si atteggia a compenso eventuale ma diviene un'indennità aggiuntiva o integrativa che è componente ordinaria della retribuzione mensile valendo ad integrare come indennità ad personam (di natura compensatoria della perdita altri benefici che in base alla precedente contrattazione incidevano sulla misura del trattamento economico complessivo Co mensile) il trattamento economico del personale in servizio a una certa data e dunque assurgendo a componente indefettibile accordata in rapporto (proporzione) ad ogni giornata lavorata (al pari dell'indennità di presenza).
Di ciò è conferma la costante inclusione di entrambe le componenti di tale voce retributiva nelle retribuzioni mensili del lavoratore come da buste paga prodotte.
La funzione che l'emolumento si propone è di mantenimento dei precedenti livelli retributivi, ma al tempo stesso correlando alla presenza fisica il presupposto per l'erogazione denuncia il suo contrasto con le decisioni EDU.
Va, per altro, rilevata che la componente B non è più come l'indennità di trasferta una componente eventuale correlata allo svolgimento della prestazione con spostamento dal luogo di lavoro e non ha più natura restitutoria, come si ricava anche dalla modifica del regime fiscale
(da originariamente esente) espressamente previsto dalle parti.
E, allora, proprio perché si discute di componenti che concorrono a determinare l'ordinario trattamento economico, per altro in misure fisse giornaliere predeterminate dal contratto collettivo, secondo apposite tabelle in relazione ai profili ed ai parametri che contraddistinguono le categorie contrattuali, esse non possono essere escluse dal trattamento dovuto in occasione dei periodi di assenza per ferie.
Circa l'incidenza di detti emolumenti va rilevato che, operando un calcolo percentuale dell'incidenza di entrambe le componenti rispetto all'intera retribuzione si tratta di importi che si aggirano intorno al 18 %, sicché si tratta di importi apprezzabili che possono avere una reale incidenza disincentivante sulla scelta del lavoratore di optare o meno per il godimento delle ferie.
Per altro, non va sottaciuto che il dettato contrattuale nella parte in cui disciplina le ferie avvalora l'opzione qui seguita atteso che prevede che in occasione delle ferie ai fini retributivi debba essere operata l'equiparazione ai giorni lavorativi (ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a sei giorni lavorativi).
Per questi motivi
l'appello va disatteso.
Appello proposto da : Parte_1
Con unico motivo di appello, impugna il capo della sentenza relativa alle Parte_1 spese di lite, lamentando che nel liquidare la somma di € 1100,00 per onorari (in relazione ad una statuizione di condanna pari ad € 8.978,74), il giudice abbia immotivatamente: omesso di liquidare la fase istruttoria;
omesso di prevedere il rimborso del contributo unificato, pari ad €
118,50; omesso di applicare i valori medi corrispondenti allo scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, per le cause di lavoro ex D.M. 13 agosto 2022, n. 147. In relazione a tale ultimo punto, specifica l'appellante che l'eliminazione, ad opera del D.M. 13 agosto 2022 n. 147, della locuzione “di regola” presente, invece, nella precedente formulazione del sistema di liquidazione delle spese, debba interpretarsi nel senso che la liquidazione giudiziale debba fondarsi sempre sui valori medi previsti dal nuovo D.M., senza facoltà di riduzione automatica.
Rileva, inoltre, l'insussistenza di ragioni per liquidare le spese in misura inferiore agli indicati parametri medi.
L'appello è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
Va invero rilevato che il giudice di primo grado, nel liquidare la somma di € 1100,00 a titolo di onorari, sia andato al di sotto dei minimi tariffari in contrasto con il più recente orientamento della
Suprema Corte (cfr. Cass 17613 del 24 giugno 2024) che ha stabilito che ove la liquidazione dei compensi avvenga in base ai parametri di cui al DM 55/14 e smi, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto ed aggiornati a cadenza periodica. Il suddetto orientamento supera il precedente ai sensi del quale i valori indicati nel
DM sono derogabili dal giudice con apposita motivazione “sicche' se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimita', attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata” (cfr. Cass. N. 21848/2022). Ed ancora “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, in base al R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, è consentito al giudice, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo, richiedendo però che tale decisione sia espressamente motivata con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non già con pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la scarsa difficoltà della controversia.” (Cassazione civile, sez. VI - Lavoro, Ordinanza 06/02/2018 n° 2787)
Ha errato, inoltre, il giudice nel non riconoscere la fase istruttoria. E 'sufficiente il richiamo al principio unanimemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass 8870/2022) che chiarisce che la fase istruttoria e di trattazione, contemplata all'art 4 co. 5 del DM 55/14, è una fase ineludibile nel giudizio di cognizione anche se non vi è una udienza specificamente dedicata, comprendendo la stessa anche la disamina dei documenti e degli scritti difensivi di controparte, dei provvedimenti del Giudice (anche quelli da cui desumere la non necessità di procedere alla istruzione della causa) e tutta l'attività necessaria ai fini della decisione.
Tuttavia, la serialità della controversia che emerge dalla pendenza di numerose controversie presso questa Sezione aventi lo stesso oggetto e promosse con il patrocinio dello stesso difensore giustifica, nella determinazione dell'entità delle spese di lite, l'applicazione dei valori minimi sia in primo grado sia in secondo grado.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata quanto al capo relativo alle spese, che dovranno essere liquidate secondo i valori minimi del 3° scaglione DM 147/22, includendo anche la fase istruttoria, e dovranno essere poste a carico di . Controparte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari, per fase di studio, introduttiva e decisionale della tabella 12, terzo scaglione, del DM n.147/2022 e sono distratte in favore del difensore del che ne ha fatto Parte_1 richiesta.
PQM
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti avverso la sentenza n. 1626/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data
22/11/2022, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Controparte_1
- accoglie l'appello proposto da ed, in parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, pone a carico di le spese di primo grado che liquida in € 2695,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, iva e cp come per legge, con distrazione nei confronti dell'avvocato che ne ha fatto richiesta;
- pone a carico di le spese di questo grado di giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 2906,00, oltre spese generali iva e cp come per legge ed oltre
[...] rimborso del contributo unificato. Con distrazione in favore dell'avv. Mesiti che ne ha fatto richiesta
Si dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ove dovuto
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 88/2023 e 221/23 R.G.L, vertenti
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MESITI DOMENICO, giusta procura Parte_1 in atti
-Appellante nel proc 88/23 e appellato nel proc 221/23 -
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AN IU EL, giusta procura in atti
-Appellato nel proc 88/23 ed appellante nel proc. 221/23 -
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto ha agito per ottenere la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura Parte_1 pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della al pagamento delle differenze stipendiali dovute da agosto 2014 al Controparte_2 mese di gennaio 2022 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno, premesso di essere dipendente di con la qualifica di Controparte_1 macchinista prima e di operatore di esercizio dopo e di prestare la sua opera presso il Centro di Gioia Tauro, ha dedotto di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo non comprendeva l'elemento retributivo aziendale ERAS, corrisposto invece per le giornate di effettiva presenza. Ha chiesto a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite, dallo stesso godute da agosto 2014 a gennaio 2022 la somma di € 11.015,07.
Si costituiva, contestando la fondatezza della domanda, Controparte_1 rappresentando di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le OOSS., deducendo:
- di aver sempre corrisposto a tutti i dipendenti la retribuzione nel periodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere durante la fruizione delle ferie;
- che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso, ha precisato che la parte variabile della retribuzione spettante al lavoratore deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Il Tribunale, richiamate le più significative decisioni della Corte di Giustizia (Corte di
Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 e 15 settembre Persona_1
2011 causa c-155/10, e altri) nelle quali era stato affermato che la retribuzione delle Per_2 ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, accoglieva la domanda e condannava a Controparte_1 corrispondere al ricorrente somma di € 8.978,74 di cui € 4.762,59 per ERAS A) ed € 4.216,15 per ERAS B), oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 07/07/2022 fino al soddisfo ed oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.100,00, oltre accessori di legge, distratte a favore dell'Avv. Domenico Mesiti.
Esaminata la disciplina contrattuale del compenso in discussione, costituita dall'ipotesi di accordo del 13 febbraio 2007, e le caratteristiche delle due componenti dello stesso, cd “quota
A” e “quota B”, affermava che la prima costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate”, ma che anche la seconda, in ciò contraddicendo l'assunto della società, costituisce una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo.
Escludeva, pertanto, che nel complesso la prestazione rivendicata potesse configurarsi come un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, osservando che la corresponsione delle due componenti, verificabile da buste paga, era stata assolutamente costante, divenendo una parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti della Controparte_1
.
[...]
Concludeva, pertanto, che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente avesse diritto anche all'indennità ERAS come per le giornate di lavoro prestate, per entrambe le componenti A e B.
Avverso tale decisione, entrambe le parti hanno proposto impugnazione, con separati ricorsi, per le ragioni che saranno appresso specificate.
Disposta la riunione dei singoli procedimenti, è stata fissata udienza di discussione nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Sono state depositate note nel termine del 04/12/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 05/12/2025 .
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Appello proposto da : Controparte_1
Sostiene la società che il Tribunale non si sia attenuto ai criteri elaborati dalla giurisprudenza
Comunitaria e dal Giudice Nazionale di legittimità, ribadendo sostanzialmente, al di là di alcuni profili, le medesime difese già illustrate in primo grado.
In specie, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto, come chiarito nella sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26, valutare il rapporto di Per_2 funzionalità ed il nesso intrinseco, che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, una volta interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, fosse corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto accertare, in base alla ratio che sovrintendeva al riconoscimento delle voci retributive ERAS A) e B), se esse rientravano tra la parte variabile della retribuzione intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal , Parte_1 ovvero compensassero uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni o fossero correlate al peculiare status professionale o personale dello stesso. Il primo giudice avrebbe, invece, senza compiere tale preliminare operazione, affermato di dovere computare nella base di calcolo della retribuzione da percepire durante il periodo feriale entrambe le suddette quote dell' ERAS ritenendoli emolumenti aventi carattere continuativo e sostituitivi dei trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti.
Viceversa, l'appellante ha riaffermato che, in base ai parametri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, applicati alle componenti A) e B) dell' “ERAS” si sarebbe dovuto evidenziare che la quota B) non rappresentava un emolumento sostitutivo dei trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ma, era stata elaborata mediante il calcolo della media ponderata delle diarie e trasferte, dedotte del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31.12.2005, al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali a fronte dell'attuazione di un nuovo assetto organizzativo e l'eliminazione delle diarie e trasferte.
Ancora, nelle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del 13.02.2007 (allegato al fascicolo di primo grado) sarebbe stata indicata, riportata sotto la lettera A, sommariamente la quota B) con la dicitura "indennità sostitutiva trasferta giornaliera" intendendosi con ciò sintetizzare il fatto della avvenuta eliminazione delle diarie e trasferte superflue mediante la corresponsione di una somma determinata secondo il suddetto calcolo e da corrispondersi per ogni giorno di effettiva presenza.
Pertanto, la quota B) non avrebbe potuto essere correlata ad una normale ed ordinaria prestazione lavorativa di carattere continuativo in quanto non sarebbe stata connessa ad alcuna attività di lavoro prestato dall'odierno appellato.
Anche la quota A) nelle suddette tabelle, allegate all'ipotesi di accordo del 13 febbraio 2007, per la figura di operatore di esercizio, profilo professionale rivestito dal dipendente, i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti erano l'indennità agente unico tipo B per € 9,73 che sommati danno euro 19,16 importo che diventa l'emolumento sostitutivo quota
A) da corrispondere per ogni giorno di effettiva presenza.
Pertanto anche questa quota dell'ERAS non è in alcun modo intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte dall'operatore di esercizio, non rappresentando una particolare qualità/caratteristica della mansione, né tantomeno compensando uno specifico disagio legato alla mansione medesima, né è correlata allo status professionale in sé dell'interessato.
Le sopra esposte censure sono infondate, richiamandosi per la motivazione, ai sensi dell' art. 118 disp. att. cpc, la pronuncia resa da questa Corte nel procedimento n. 455/ 2022 RG.
Come sostanzialmente incontestato fra le parti, la composizione della retribuzione dei dipendenti della società è stata definita prima dal CCNL del 12/03/1980 Controparte_1
– prodotto sin dal primo grado dall'appellante- (che all'art. 1, comma 2, prevede: - Gli elementi retributivi, di cui ai precedenti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), costituiscono la “retribuzione normale” e sono corrisposti per 14 mensilità -”) e successivamente dal CCNL del 27 novembre
2000 che all'art. 3 ha rideterminato la struttura della retribuzione mensile, distinta per parametri retributivi.
L'art.10 del primo fra i contratti citati, ha stabilito, con previsione che dagli atti di causa non risulta modificata, che <Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di attribuzione dell'orario d lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due) >>.
Per tale via, la contrattazione ha definito le modalità di calcolo della retribuzione nel caso di fruizione di ferie.
L'elemento retributivo di cui si discute è stato introdotto con un Protocollo d'Intesa del 19 ottobre 2006 anche al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti i settori aziendali e di ricercare una organica soluzione per semplificare e razionalizzare la retribuzione di secondo livello, riconoscendo con modalità condivise una quota perequativa a fronte dei recuperi rivenienti dalla riorganizzazione produttiva, riorganizzazione che prevedeva il transito di personale da alle società partecipate con la costituzione di una Controparte_1 Parte_2 società consortile (la CO.ME.TRA.), l'accorpamento della residenza per il servizio automobilistico, nuovi turni del personale ferroviario.
In detto protocollo nello specifico al punto 3 era prevista, al fine di tutelare i livelli retributivi di tutti settori aziendali di ricercare una soluzione che semplificasse e razionalizzasse la retribuzione di secondo livello con modalità condivise fra le società del gruppo riconoscendo
<< una quota perequativa>> a fronte dei recuperi rinvenienti nella organizzazione produttiva.
In attuazione di tale Protocollo, il successivo Accordo Sindacale Aziendale del 13 febbraio
2007, riteneva superati tutti gli accordi aziendali esistenti afferenti trattamenti retributivi di secondo livello del personale del gruppo in qualunque modo denominati e sotto qualunque forma erogati (indennità, compensi ecc.) e prevedeva che gli stessi fossero sostituiti, per il solo Co personale dipendente da alla data del 31 dicembre 2005, dall'Elemento Retributivo
Aziendale Sostitutivo (c.d. “ERAS”).
Tale voce era definita in aggiunta al trattamento economico previsto dal CCNL vigente e corrisposta in rapporto all'effettiva presenza di servizio e rapportato al divisore 22 pensionabile e riconosciuto ad personam al personale FC in servizio al 31 dicembre 2005 ad esaurimento e corrisposto anche se transitati nelle partecipate, a partire dal primo febbraio 2007 . Nelle tabelle allegate all'ipotesi di accordo del febbraio 2007 si specificavano le due componenti A e B della voce “ERAS” e ciò avveniva, nella buona sostanza, ai fini di determinarne unicamente l'ammontare.
La quota A era infatti definita in sostituzione delle precedenti retribuzioni di secondo livello (di cui costituiva la somma) oramai soppresse e superate dal nuovo accordo, mentre la quota B era corrispondente alla misura delle trasferte dedotto il 20% percepite dal personale in servizio al
31 dicembre 2005 (in sede di prima applicazione determinata in base alla media ponderata delle trasferte corrisposte al personale).
Entrambe erano dunque fissate nell'ammontare presente in tabella dalle parti sociali che si avvalevano dei criteri di calcolo dichiarati per definirne il quantum.
La quota A era diversificata per ciascun profilo professionale e parametro (<è comunque collegata a ciascun profilo professionale o parametro>>) la quota B era anche essa pensionabile e a compensazione della perdita di esenzione fiscale (che contraddistingueva le precedenti indennità) il carico fiscale era convenuto a totale carico dell'azienda.
Ora, come si vede, per comprendere la natura di tale compenso, e delle sue due componenti, non deve farsi riferimento alle precedenti voci contrattuali che esso assorbe e sostituisce, atteso che non ne mantiene né la natura né la funzione;
né va trascurato che la quota B diviene componente retributiva del tutto omogenea rispetto alle altre percepite dal lavoratore anche quanto a trattamento fiscale, cessando anche l'esenzione che prima caratterizzava le voci che va a sostituire.
Dunque, nel complesso, la prestazione assolve, per ammissione delle parti sociali, ad una funzione nuova e diversa costituta unicamente da quella di mantenimento dei livelli retributivi ed al tempo stesso perequativa (fra il personale che sia chiamato a distribuirsi nelle società consorziate e che al 31 dicembre 2005 era dipendente FC) e sono corrisposte alla sola condizione che i destinatari siano dipendenti di in servizio al 31 Controparte_1 dicembre 2005 .
Per previsione contrattuale contenuta nell'accordo del 2007 le due componenti sono corrisposte entrambe in connessione alla presenza.
Nel 2011 con un nuovo accordo era incluso nelle competenze assorbite dalla nuova voce anche il compenso per ticket restaurant.
Nel 2017 la quota B era oggetto di accordo fra le parti sociali anche per le vertenze sorte sulla quota imponibile ed in via transattiva era ridefinito l'importo della quota B e stabilita l'erogazione in sede di conguaglio con riferimento alle competenze maturate negli ultimi 5 anni. Ora, la Corte Europea in innumerevoli pronunce ha affermato che durante il periodo di ferie annuali <la retribuzione deve essere mantenuta>> intendendo che <il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria >> ossia la medesima retribuzione che percepisce durante il periodo stricto sensu lavorato.
Infatti, l'obbligo di pagare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro.
La Corte Europea sottolinea che se il lavoratore non ricevesse la retribuzione ordinaria, potrebbe essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione.
Resta fermo che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la sua normativa interna in modo conforme al diritto dell'Unione ossia in modo che il trattamento economico dovuto durante le ferie non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo. Per contro, il diritto dell'Unione non obbliga a interpretare la normativa nazionale nel senso che essa conferisca una gratifica in via convenzionale che si aggiunga a tale media della retribuzione ordinaria, né a prendere in considerazione la retribuzione percepita per ore di straordinario, a meno che gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro non richiedano al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisca un elemento significativo della sua retribuzione complessiva.>> ( così CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sentenza nella causa C-385/17 ). Parte_3
La stessa Corte di Cassazione in svariate decisioni emesse nel 2024 e nel 2023 che coinvolgono i dipendenti della società ferroviaria TR ( si citano, a titolo esemplificativo, fra le più recenti: n.4374/2024, 2963/2024, 2682, 2680, 2677, 2674, 2430,2427, 1513 del 2024) ha richiamato la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie elaborata dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenze del 2006; LT e altri, Persona_1
20.1.2009, cause C-350/06 e C520/06; AM e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He.,
13.12.2018, C-385/17) affermando che essa <> la nozione da prendere a riferimento nel diritto interno.
Nelle decisioni del giudice sovranazionale si è costantemente affermato che il trattamento economico di cui gode il lavoratore deve essere sostanzialmente equiparabile a quella erogato nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20).
E' evidente che disconoscere una componente del trattamento economico che risulta accordata costantemente nelle mensilità e come tale rientrante nel trattamento ordinario costituisce violazione del diritto dell'unione sicché le previsioni contrattuali vanno intese, laddove accordano un trattamento economico pari a quello dovuto in occasione dei periodi lavorati, esattamente includendo tale voce, come pure gli accordi laddove riconnettono l'erogazione della prestazione alla presenza effettiva vanno ritenuti nulli se interpretati come capaci di escludere tale voce dal trattamento dovuto in costanza di ferie.
E' noto che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
In applicazione di detti principi la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che << la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il
d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del
2019). Del pari, con riguardo all'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, questa Corte ha affermato che detta indennità deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021). >>.
E tuttavia il richiamo a detti parametri utilizzati dalla Suprema Corte in relazione a compensi accessori come <> non è del tutto appropriato, in quanto, nel caso in esame, non si fa questione di una componente accessoria eventuale e collegata allo svolgimento di certe mansioni, ma di una componente accessoria destinata a divenire ordinaria per il personale FC in servizio al 31 dicembre 2005. L' “ERAS”, infatti, non si atteggia a compenso eventuale ma diviene un'indennità aggiuntiva o integrativa che è componente ordinaria della retribuzione mensile valendo ad integrare come indennità ad personam (di natura compensatoria della perdita altri benefici che in base alla precedente contrattazione incidevano sulla misura del trattamento economico complessivo Co mensile) il trattamento economico del personale in servizio a una certa data e dunque assurgendo a componente indefettibile accordata in rapporto (proporzione) ad ogni giornata lavorata (al pari dell'indennità di presenza).
Di ciò è conferma la costante inclusione di entrambe le componenti di tale voce retributiva nelle retribuzioni mensili del lavoratore come da buste paga prodotte.
La funzione che l'emolumento si propone è di mantenimento dei precedenti livelli retributivi, ma al tempo stesso correlando alla presenza fisica il presupposto per l'erogazione denuncia il suo contrasto con le decisioni EDU.
Va, per altro, rilevata che la componente B non è più come l'indennità di trasferta una componente eventuale correlata allo svolgimento della prestazione con spostamento dal luogo di lavoro e non ha più natura restitutoria, come si ricava anche dalla modifica del regime fiscale
(da originariamente esente) espressamente previsto dalle parti.
E, allora, proprio perché si discute di componenti che concorrono a determinare l'ordinario trattamento economico, per altro in misure fisse giornaliere predeterminate dal contratto collettivo, secondo apposite tabelle in relazione ai profili ed ai parametri che contraddistinguono le categorie contrattuali, esse non possono essere escluse dal trattamento dovuto in occasione dei periodi di assenza per ferie.
Circa l'incidenza di detti emolumenti va rilevato che, operando un calcolo percentuale dell'incidenza di entrambe le componenti rispetto all'intera retribuzione si tratta di importi che si aggirano intorno al 18 %, sicché si tratta di importi apprezzabili che possono avere una reale incidenza disincentivante sulla scelta del lavoratore di optare o meno per il godimento delle ferie.
Per altro, non va sottaciuto che il dettato contrattuale nella parte in cui disciplina le ferie avvalora l'opzione qui seguita atteso che prevede che in occasione delle ferie ai fini retributivi debba essere operata l'equiparazione ai giorni lavorativi (ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a sei giorni lavorativi).
Per questi motivi
l'appello va disatteso.
Appello proposto da : Parte_1
Con unico motivo di appello, impugna il capo della sentenza relativa alle Parte_1 spese di lite, lamentando che nel liquidare la somma di € 1100,00 per onorari (in relazione ad una statuizione di condanna pari ad € 8.978,74), il giudice abbia immotivatamente: omesso di liquidare la fase istruttoria;
omesso di prevedere il rimborso del contributo unificato, pari ad €
118,50; omesso di applicare i valori medi corrispondenti allo scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, per le cause di lavoro ex D.M. 13 agosto 2022, n. 147. In relazione a tale ultimo punto, specifica l'appellante che l'eliminazione, ad opera del D.M. 13 agosto 2022 n. 147, della locuzione “di regola” presente, invece, nella precedente formulazione del sistema di liquidazione delle spese, debba interpretarsi nel senso che la liquidazione giudiziale debba fondarsi sempre sui valori medi previsti dal nuovo D.M., senza facoltà di riduzione automatica.
Rileva, inoltre, l'insussistenza di ragioni per liquidare le spese in misura inferiore agli indicati parametri medi.
L'appello è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
Va invero rilevato che il giudice di primo grado, nel liquidare la somma di € 1100,00 a titolo di onorari, sia andato al di sotto dei minimi tariffari in contrasto con il più recente orientamento della
Suprema Corte (cfr. Cass 17613 del 24 giugno 2024) che ha stabilito che ove la liquidazione dei compensi avvenga in base ai parametri di cui al DM 55/14 e smi, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto ed aggiornati a cadenza periodica. Il suddetto orientamento supera il precedente ai sensi del quale i valori indicati nel
DM sono derogabili dal giudice con apposita motivazione “sicche' se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimita', attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata” (cfr. Cass. N. 21848/2022). Ed ancora “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, in base al R.D. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, è consentito al giudice, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo, richiedendo però che tale decisione sia espressamente motivata con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non già con pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la scarsa difficoltà della controversia.” (Cassazione civile, sez. VI - Lavoro, Ordinanza 06/02/2018 n° 2787)
Ha errato, inoltre, il giudice nel non riconoscere la fase istruttoria. E 'sufficiente il richiamo al principio unanimemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass 8870/2022) che chiarisce che la fase istruttoria e di trattazione, contemplata all'art 4 co. 5 del DM 55/14, è una fase ineludibile nel giudizio di cognizione anche se non vi è una udienza specificamente dedicata, comprendendo la stessa anche la disamina dei documenti e degli scritti difensivi di controparte, dei provvedimenti del Giudice (anche quelli da cui desumere la non necessità di procedere alla istruzione della causa) e tutta l'attività necessaria ai fini della decisione.
Tuttavia, la serialità della controversia che emerge dalla pendenza di numerose controversie presso questa Sezione aventi lo stesso oggetto e promosse con il patrocinio dello stesso difensore giustifica, nella determinazione dell'entità delle spese di lite, l'applicazione dei valori minimi sia in primo grado sia in secondo grado.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata quanto al capo relativo alle spese, che dovranno essere liquidate secondo i valori minimi del 3° scaglione DM 147/22, includendo anche la fase istruttoria, e dovranno essere poste a carico di . Controparte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari, per fase di studio, introduttiva e decisionale della tabella 12, terzo scaglione, del DM n.147/2022 e sono distratte in favore del difensore del che ne ha fatto Parte_1 richiesta.
PQM
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti avverso la sentenza n. 1626/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data
22/11/2022, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Controparte_1
- accoglie l'appello proposto da ed, in parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, pone a carico di le spese di primo grado che liquida in € 2695,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, iva e cp come per legge, con distrazione nei confronti dell'avvocato che ne ha fatto richiesta;
- pone a carico di le spese di questo grado di giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 2906,00, oltre spese generali iva e cp come per legge ed oltre
[...] rimborso del contributo unificato. Con distrazione in favore dell'avv. Mesiti che ne ha fatto richiesta
Si dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ove dovuto
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)