CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere dott. Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 399/2020 R.G., iscritta a ruolo il 18/06/2020 introitata all'udienza del e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FRONTINO LUCA (c.f. ), del Foro di Messina per procura C.F._2
in atti,
appellante
contro
nato a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Irrera (C.F.: C.F._3
, per procura in atti, C.F._4
appellato , nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_2 C.F._5
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._6
nato a [...] l'[...] (C.F.: ) Parte_3 C.F._7
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_4
) C.F._8
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_5 C.F._9
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_6
) C.F._10
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_7 C.F._11
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_8 C.F._12
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_9 C.F._13
, nata a [...] il [...] (C.F.: CP_3 C.F._14
Appellati contumaci
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione - appello avverso la sentenza del Tribunale di 24 gennaio 2020, n. 177.
Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Messina, con sentenza 24 gennaio 2020, n. 177, decidendo sulla domanda di divisione ereditaria proposta da contro il Controparte_2
fratello ed altri congiunti, per la divisione dei buoni postali fruttiferi Parte_2
sottoscritti dal de cuius fratello della deducente, con la sorella Persona_1
e con il nipote (figlio del fratello ) e pronunciando Parte_10 Pt_1 Pt_2
sulle contrapposte domande riconvenzionali azionate dai convenuti anche in ordine alla successione di ha così statuito: Parte_10
1) annulla per incapacità della testatrice il testamento pubblico di PT
, deceduta a Messina il 20.12.2003, rogato dal notaio
[...] Persona_2 in data 04.11.2003;
2) rigetta le domande avanzate da dirette alla declaratoria Parte_5
della nullità o della annullabilità del testamento pubblico rogato dal notaio
[...]
in data 07.01.2003 al n. 25310 di rep e, per l'effetto, dichiara che la Per_3
successione di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Parte_10
20.12.2003, è regolata in parte dal testamento pubblico rogato dal notaio
[...]
in data 07.01.2003 al n. 25310 di rep. ed in parte, per quanto non Per_3
disposto con il predetto testamento, dalla legge in base alle regole della
successione legittima;
3) rigetta le domande avanzate da dirette ad accertare che Parte_3
le somme da dividere tra gli eredi legittimi di erano la totalità di Parte_10
quelle investite nei buoni postali fruttiferi oggetto di causa ed a condannare
a rendere il conto;
Parte_2
4) dispone lo scioglimento della comunione avente ad oggetto la quota pari ai
2/3 dei buoni postali fruttiferi cointestati a , nata a [...] il Parte_10
05.02.1931 ed ivi deceduta il 20.12.2003 ed a nato a [...] il Parte_1
30.01.1963 ed attribuisce a ciascuno dei due fratelli della de cuius, Parte_2
e , la quota pari ai 2/9 dei predetti buoni postali fruttiferi ed a Controparte_2
, e Parte_3 Parte_7 Parte_8 Parte_4
indivisamente la restante quota di 2/9 dei predetti buoni postali Parte_5
fruttiferi, fatta salva la ulteriore quota di 1/3 di cui è titolare;
Parte_1
(…)”;
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con Parte_1
citazione del 12 giugno 2020, chiedendone la parziale riforma, nella parte in cui, aderendo ad una consulenza medico–legale nulla e, comunque, inattendibile, ha annullato il testamento di del 4 novembre 2003 in notaio Parte_10
, repertorio n° 142, con il quale la de cuius gli aveva lasciato in Persona_2
legato un appartamento sito a Messina vill. Contemplazione con quanto in esso si trovava. Ha chiesto, pertanto, che, rigettata la domanda di nullità di quel testamento, eventualmente previo rinnovo della c.t.u., sia dichiarata la validità del testamento pubblico in questione, con attribuzione in suo favore della proprietà
dell'appartamento prima indicato.
3. Si è costituito in giudizio il signor , che ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità del gravame e, nel merito, la sua infondatezza,
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e, quindi, della dichiarata nullità del testamento di del 4 novembre 2003 (domanda da lui Parte_10
svolta intervenendo volontariamente nel giudizio innanzi al Tribunale).
4. In via preliminare va dichiarata la contumacia di , Controparte_2
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ritualmente citati in questo grado e non costituitisi. CP_3
5. Con il primo motivo di appello, il signor deduce la nullità Parte_1
della sentenza appellata, per essersi basata su una consulenza tecnica d'ufficio a sua volta nulla (con vizio rilevabile d'ufficio), “per violazione del divieto di
indagine operato dal C.T.U. nominato su fatti mai ritualmente allegati dalle parti”.
Assume, in particolare, l'appellante che il c.t.u. prof. ha basato le proprie Per_4 conclusioni (anche)
a) su un documento (esame neuropsicologico effettuato dalla de cuius sig.ra in data 24 giugno 2002, indicato a pag. 6 della relazione) che Parte_10
non risulta prodotto in giudizio dalle parti;
b) su una valutazione della compromissione delle aree cognitive della sig.ra
, che poteva derivare dall'anemia ipocromica: condizione clinica Parte_10
che non risulta essere mai stata segnalata, né diagnosticata, né registrata nella documentazione esaminata e prodotta agli atti di causa.
In sostanza, assume l'appellante che “il C.T.U., da un lato indagando su fatti
mai prospettati dalle parti, dall'altro acquisendo da queste ultime o da terzi
documenti che non furono tempestivamente prodotti, ha determinato un tipo di
nullità assoluta della consulenza, consistita nella violazione di norme (gli artt.
112,115 e 183 c.p.c.) dettate a tutela di interessi generali”.
5.1 – Le censure sono infondate.
L'esame neuropsicologico in questione faceva parte della cartella clinica n.
2002.00784 rilasciata dall' – Centro Studi Neurolesi, allegata al Parte_11
fascicolo di parte del sig. , come si evince da pagg. 4 Controparte_1
e ss. della relazione di C.T.U. A tacere comunque del fatto che (Cass. 15 maggio
2018, n. 11752) la parte che deduca la nullità della consulenza tecnica d'ufficio causata dall'utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l'onere di
“specificare, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, (…) le ragioni per le
quali il documento sia stato decisivo nella valutazione del consulente tecnico
d'ufficio”. Cosa che l'appellante non ha fatto. Peraltro, il tenore di quell'accertamento medico (che documenta la lucidità della de cuius alla data del negativa dello stato mentale della stessa circa un anno e mezzo dopo.
Quanto, poi, alla diagnosi di anemia ipocromica, essa risulta più volte citata dal c.t.u. come risultante dalle cartelle cliniche.
5.2 – Per il vero l'appellante deduce anche asserite violazioni procedurali da parte del c.t.u. che, tuttavia, in difetto di eccezione tempestiva in primo grado ex art. 157 c.p.c., a tutto voler concedere restano sanate (cfr., ex multis, Cass. 5
febbraio 2024, n. 3184). Peraltro, nel merito, l'appellato ha fondatamente eccepito la loro infondatezza.
5.3 – Il motivo di censura va, quindi, interamente rigettato.
6. Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole che la sentenza del Tribunale abbia fatto proprie le conclusioni della c.t.u., errate nel merito,
laddove è stato affermato che le condizioni psichiche della sig.ra PT
al momento della redazione del testamento del 4 novembre 2003 erano
[...]
talmente compromesse da inficiare la sua capacità di testare, con conseguente declaratoria di nullità del predetto testamento pubblico.
Assume l'appellante che “il decorso clinico anamnesticamente documentato,
con oggettivo e probante esame degli atti a disposizione, dall'anno 2002 e fino al
decesso di , non ha mai evidenziato alcuna patologia e Parte_10
condizione clinica relative a disturbi neuro-cognitivi. Anzi, dalla lettura della
suddetta documentazione, vi è sempre riferimento ad un sensorio integro in
assenza di deficit cognitivi, intellettivi, della critica e del raziocinio in persona di
. In altri termini la stessa fino all'epoca del Parte_10 Parte_10
decesso non manifestava alcun disturbo cognitivo”.
Assume inoltre che nessuna diagnosi di demenza è stata effettuata e nessun esame diagnostico atti ad indagare tali eventuali deficit risulta in atti, mentre che
“le uniche patologie che hanno inciso sull'efficienza neuropsichica di PT
, così come risulta in atti, risultano essere estranee a condizionamenti
[...]
sulla capacità di intendere e volere della stessa”, come ad esempio la sindrome depressiva, compensata da adeguato piano terapeutico e mai descritta dai sanitari specialisti quale disturbo neurocognitivo;
la malattia di Parkinson diagnosticata alla nel 2002 come disturbo da PT
paralisi sovranucleare progressiva, non influisce neppure sulle facoltà cognitive
dei soggetti affetti e occasionalmente, solo nelle fasi progressive e tardive della
malattie, possono associarsi deficit neurocognitivi la cui realtà diagnostica deve
comunque essere valutata attraverso scale di valutazione idonee ad indagare
(per eventualmente soddisfare) i criteri diagnostici previsti dal DSM V (manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali).
6.1 - Rileva la Corte che in primo grado l'odierno appellante non ha sollevato alcuna osservazione alle conclusioni della c.t.u. nei termini previsti dall'art. 195
c.p.c. né risulta aver depositato la comparsa conclusionale. E' pur vero che
(Cass. 1 settembre 2022, n. 25823) le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio che si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della predetta consulenza possono essere formulate in grado di appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. nella versione "ratione temporis" applicabile, purché si mantengano nell'alveo delle argomentazioni difensive di cui all'art. 195, comma 3, c.p.c., e non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori (Cass. 11 ottobre 2024, n. 26525), salva l'eventuale valutazione della condotta della parte in violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e, quindi, la relativa incidenza sulla regolamentazione delle spese di lite (Cass. SSUU 21
febbraio 2022, n. 5624).
6.2 - Nel merito, a giudizio della Corte, il c.t.u. prof. ha intanto Per_4
correttamente elencato tutta la documentazione ritualmente prodotta in giudizio e che ha esaminato in ordine cronologico;
ha quindi evidenziato come “la
capacità di intendere e di volere, in riferimento al quesito peritale, deve, a parere
dello scrivente, leggersi secondo due direttive la prima delle quali interpretarsi
alla luce della fenomenologia, quale pratica trasversale a più teorie, e la seconda
al rapporto tra Parkinson e coscienza”. Ha aggiunto che “il problema cognitivo
che deriva non consiste nello stabilire se lo stesso è presente o meno in quanto
non si tratta di malattia categoriale (presente o assente) ma di processo
dimensionale che nell'ambito del deterioramento mentale va da un minus
fisiologico dovuto all'età ad una patologia franca che è il tempo demenziale
nell'ordine lieve, medio, grave;
la predetta dimensione è ingravescente in
relazione a molteplici fattori intrinseci quali, ad esempio, la vascolopatia o
estrinseci quali l'uso di farmaci la cui necessità di corretta assunzione è valutata
clinicamente nel rapporto”
Ciò premesso, il c.t.u., sulla base della valutazione dei documenti in atti e della sua esperienza clinica, ha affermato che
1. mentre con riferimento alla data del primo testamento (peraltro, osserva la
Corte, non sottoscritto per riferito tremore alla mano destra) non v'è prova che l'analizzata abbia avuto anomalie della coscienza dell'oggetto,
2. “diversa è la situazione del secondo testamento” (non sottoscritto dalla testatrice per riferita rigidità alla mano destra), “meno preciso rispetto al
primo, che non consente analoghe conclusioni, anche perché la coscienza corporea è dominata da una grave patologica tumorale che la porterà
brevemente a morte”. Cioè appena un mese e mezzo dopo (20 dicembre
2003).
6.3 – Come ben affermato dal Tribunale in punto di diritto, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità
transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà,
della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, ai sensi dell'art. 591 c.c. (Cass. 19 febbraio 2018, n. 3934); peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. 23 dicembre 2014, n. 27351; Cass. 15 aprile 2010, n.
9081).
6.4 – A ciò deve, comunque, aggiungersi che, in caso di testamento pubblico,
come quello in esame, la presenza del notaio che recepisce e raccoglie le volontà
del testatore rappresenta un fatto da cui è lecito dedurre almeno la mancanza di segni apparenti d'incapacità del testatore stesso, che, tuttavia, non impedisce ai soggetti interessati di provare il contrario con qualsiasi mezzo di prova (Cass. 30
gennaio 2019, n. 2702; Cass. 4 maggio 1982, n. 2741).
6.5 – Partendo da quest'ultimo principio (e, quindi, della possibilità di dedurre,
dalla presenza e dal controllo formale da parte del notaio, una certa – quanto meno apparente - lucidità della testatrice nel momento in cui ha esternato le sue ultime volontà il 4 novembre 2003), a giudizio della Corte, l'appello è fondato e va accolto.
Infatti, le pur articolate e motivate affermazioni del c.t.u. in ordine al ritenuto aggravamento delle condizioni di salute mentale della signora nel corso PT
del 2003, si basano in larga misura su un giudizio di verosimiglianza e probabilità
tecnico-scientifica secondo il normale evolversi di analoghe malattie: ad esempio,
affermando che “L'aspetto ingravescente neuropsichiatrico è desumibile anche
dalla terapia antiparkinsoniana che nel tempo ha potuto aggravare
significativamente il quadro. Anche la più recente letteratura ha sottolineato come
la terapia dopaminergica può essere associata ad effetti avversi sia motori
(sottolineati già nel primo testamento) che neuropsichiatrici (LE IT e Al) in un
numero significativo di casi”. Peraltro, i dati obiettivi emergenti dalle cartelle cliniche di ricovero successivo alla data del contestato testamento sono i seguenti:
a) Azienda Ospedaliera Papardo ricovero dal 10.11.2003 al 25.11,2003, con diagnosi di “massa pelvica in soggetto con morbo di Parkinson in atto non
operabile”. La terapia psicofarmacologica è presente unitamente a quella con levodopa.
b) Centro Neurolesi, ricovero dal 25.11.2003 al 9.12.2003 con diagnosi di
“metastasi polmonari diffuse con insufficienza respiratoria secondaria a
neoformazione pelvica, anemia ipocromica da metrorragia, ipertensione
arteriosa e diabete mellito, morbo di Parkinson”.
Al riguardo, il c.t.u. evidenzia che “l'atto in cui si osserva una parvenza di studio
psicopatologico (quello del centro Neurolesi), presenta solo parziali contraddizioni, infatti se da un lato “la paziente è lucida, la mimica espressiva
ecc, la capacità critica e la comprensione sono buone, da un altro versante la
memoria a breve termine è deficitaria”; Poco spazio è rilevabile sul vissuto
intrapsichico del soggetto, a parte la generica e la frettolosa descrizione della
psicopatologia del tono dell'umore, che potrebbe farci capire qualcosa di più non
tanto sul perché delle disposizioni testamentarie, si uscirebbe infatti dai limiti posti
dal quesito, quanto sulle difese psichiche poste dalla paziente a fronte delle
malattie quale indice di funzionamento mentale e quindi della capacità di
scegliere e di autodeterminarsi”. In tale contesto, nel quale, comunque deve considerarsi l'incidenza della terapia farmacologica per il Parkinson,
l'affermazione del c.t.u. secondo cui la nel primo testamento articola bene PT
gli oggetti di sua proprietà collocabili nel tempo e nello spazio mentre nel secondo
atto l'operazione è inficiata da carenze neurocognitive” appare frutto di una valutazione soggettiva, difficilmente controllabile e verificabile, anche perché non appare condivisibile il giudizio dello stesso c.t.u. secondo cui il deficit mentale si desumerebbe anche dal fatto che il secondo testamento “è meno preciso rispetto
al primo”. Osserva al riguardo la Corte che, a tacere del fatto che la volontà della
è stata comunque raccolta e verbalizzata dal notaio, nella misura in cui la PT
testatrice al novembre 2003 si è limitata a legare al nipote un immobile, la Pt_1
relativa dichiarazione è necessariamente sintetica e non appare imprecisa,
individuando precisamente il bene oggetto di legato.
Ogni altra valutazione appare connotata da plausibilità, verosimiglianza,
possibilità (es.: “Della compromissione di queste aree cognitive se ne ha ancora
negli atti una parziale certezza nell'ordine dell'esistenza mentre dell'aspetto
dimensionale deve desumersi dalla complessità del quadro clinico che include anche patologie che devono tenersi in conto come l' anemia ipocromica da
metrorragia e la patologia neoplastica la cui cronicità e gravità diminuisce
l'espressività emotiva(alessitimia) e quindi la cognitività sociale. Di quest'ultima
osservazione occorre tenere conto nei processi volitivi”.
6.6 – La Corte, in definitiva, ritiene che, premesso il principio del favor testamenti
l'esigenza che, in caso di testamento in forma pubblica, la valutazione della incapacità sia più rigorosa,
l'accertata lucidità della testatrice nel corso dei ricoveri immediatamente successivi alla data del 4 novembre 2003,
nel caso in esame manchi la prova, ex art. 591 c.c., che il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà,
della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, eventualmente desumibile da una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente precedente e susseguente alla redazione del testamento (v.
Cass. 22 ottobre 2019, n. 26873).
7. Da quanto detto, ne consegue che, in accoglimento del motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata (punti 1 del dispositivo), rigetta la domanda di nullità/annullabilità per incapacità della testatrice del testamento pubblico di , deceduta a Messina il 20 dicembre 2003, rogato Parte_10
dal notaio in data 4 novembre 2003, n. 20642 rep., n. 6794 Persona_2
Racc., n. 142 rep. atti ultima volontà, con il quale è stato legato a Parte_1
l'appartamento ivi indicato.
9. Le spese del primo grado (nelle quali non si ravvisa in sentenza una statuizione in ordine al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato
[...]
) vanno confermate. Controparte_1
10. Le spese di lite di questa fase di gravame seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite, previa compensazione per metà per la mancata deduzione in primo da parte dell'appellante di qualsivoglia contestazione alla relazione di c.t.u. (Cass. SSUU 21 febbraio 2022, n. 5624), e si liquidano, in mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile,
complessità media) e dell'oggetto della stessa, nella misura prossima alla media,
in € 388,50 per esborsi ed € 2.800,00 per compensi (fase di studio € 500,00,
fase introduttiva € 400,00, fase di trattazione € 900,00, fase decisoria € 1.000,00),
oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali,
disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 399/2020 RG, sull'appello proposto da cobtro , Parte_1 Parte_12 Controparte_2
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 177/2020: CP_3
1. Dichiara la contumacia di , , Controparte_2 Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 CP_3
2. Accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (punto 1 del dispositivo), rigetta la domanda di nullità/annullabilità per incapacità della testatrice del testamento pubblico di , deceduta a Messina il 20 dicembre 2003, rogato dal Parte_10
notaio in data 4 novembre 2003, n. 20642 rep., n. 6794 Persona_2
Racc., n. 142 rep. atti ultima volontà, dichiarandone, conseguentemente, la validità;
3. Conferma nel resto;
4. Compensa per metà le spese di lite del grado di appello, condannando a pagare il residuo, liquidato in € 388,50 per Controparte_1
esborsi ed € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 14 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 giugno 2002) non si comprende come possa incidere sulla valutazione