Articolo 2017 del Codice civile
Articolo 2016Articolo 2018
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19 aprile 1942
Art. 2017.

(Opposizione del detentore).

L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.

L'opposizione non e' ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.

Se l'opposizione e' respinta, il titolo e' consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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