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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/09/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 115 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli avv.ti VIGNA FABIANA e DALMAZIO TARANTINO Parte_1
SANTO,
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 59/2023 , pubblicata in data 18/01/2023; opposizione a precetto.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 17.2.2023, ha chiesto la riforma della sentenza con Parte_1 il Giudice del Lavoro di Cosenza ha dichiarato l'inesistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sulla base della Controparte_1 sentenza n. 128/2019 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 05.02.2019.
2. Il non si è costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_1
1 3.La Corte ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte dell'appellante, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
4. Con le note di trattazione l'appellante ha rinunciato all'impugnazione a seguito di intervenuta transazione della controversia.
5.Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata (v.Cass. n° 20191/11) che “… la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado….>).
6. E' appena il caso di aggiungere che alla suddetta declaratoria non osta la mancata accettazione della rinuncia all'appello da parte del alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte ( CP_1 sent. n° 5250/18) secondo cui nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato.
7. Nulla sulle spese del grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 17/02/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 59/2023 , pubblicata in data 18/01/2023 , così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8/07/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
2
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 115 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli avv.ti VIGNA FABIANA e DALMAZIO TARANTINO Parte_1
SANTO,
appellante
E
, Controparte_1
appellato non costituito oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 59/2023 , pubblicata in data 18/01/2023; opposizione a precetto.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 17.2.2023, ha chiesto la riforma della sentenza con Parte_1 il Giudice del Lavoro di Cosenza ha dichiarato l'inesistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sulla base della Controparte_1 sentenza n. 128/2019 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 05.02.2019.
2. Il non si è costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio. CP_1
1 3.La Corte ha trattato la causa con le forme di cui all'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note scritte dell'appellante, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
4. Con le note di trattazione l'appellante ha rinunciato all'impugnazione a seguito di intervenuta transazione della controversia.
5.Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata (v.Cass. n° 20191/11) che “… la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado….>).
6. E' appena il caso di aggiungere che alla suddetta declaratoria non osta la mancata accettazione della rinuncia all'appello da parte del alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte ( CP_1 sent. n° 5250/18) secondo cui nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato.
7. Nulla sulle spese del grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 17/02/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 59/2023 , pubblicata in data 18/01/2023 , così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8/07/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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