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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2192 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
EN TO ZZ (c.f. ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Crotone, ora via S. Paternostro n. 6, presso lo studio legale del predetto difensore.
- appellante contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), unici titolari dello
[...] C.F._3 [...]
(P.IVA. ) corrente in Crotone, alla CP_3 P.IVA_2
traversa via Venezia n. 14, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliati alla via Venezia n. 17, presso lo studio dell'avv. Salvatore Iannotta (C.F. ), che li C.F._4
rappresenta e difende.
- appellati
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita - in accoglimento dei motivi suesposti - e previa sospensione dell'esecutività della sentenza n. 815/19 depositata in data
02.07.2019 dal Tribunale di Crotone ed in sua parziale riforma,
Accertare e dichiarare la non tenutezza al pagamento delle prestazioni così come indicate e richieste da parte opposta nella Part parcella da loro predisposta e posta a base delle richiesta per ad eccezione della somma richiesta di euro 13.737,84 relativa alla redazione del Piano Attuativo - trattandosi in parte di prestazioni espressamente bocciate dalla committente ed in parte mai eseguite.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1. Rigettare l'interposto appello perché infondato in fatto e diritto.
2. In subordine, condannare parte appellante al pagamento in favore degli architetti e delle somme ritenute di CP_1 CP_2
giustizia.
pag. 2/23
3. Condannare la Parte_1
al pagamento degli interessi
[...]
moratori previsti dal D.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo.
4. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge”.
pag. 3/23 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato,
[...]
Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di euro 322.908,00, emesso in favore degli architetti e Controparte_1 CP_2
a titolo di compensi professionali per la progettazione di
[...]
un intervento edilizio di tipo residenziale.
A fondamento dell'opposizione, la società Parte_1
premetteva che, con regolare contratto, aveva conferito ai due architetti l'incarico di predisporre, secondo una precisa sequenza e scansione procedurale, gli studi, i disegni e le progettazioni necessarie ad un intervento edilizio di tipo residenziale;
l'opponente deduceva l'inadempimento dei due professionisti che, in violazione degli obblighi assunti, si sarebbero dilungati nel disegnare, sulle aree grigie edificabili, i singoli fabbricati con tutti i dettagli progettuali, non necessari ai fini dell'approvazione del piano attuativo, oltre che sconvenienti, poiché in tal modo la società costruttrice si sarebbe autovincolata nella realizzazione degli immobili. Da tale errore era derivato il ritardo nella redazione del
Piano attuativo di lottizzazione, propedeutico alle successive progettazioni;
in ogni caso, la cifra di € 322.908,00 richiesta con il decreto ingiuntivo era eccessiva, perché comprensiva di una attività progettuale in parte non espletata o comunque contestata dalla società committente (€ 220.281,86 per la progettazione degli edifici) e in parte espletata da altri professionisti (€ 20.616,76 per le pag. 4/23 opere di urbanizzazione), a cui la società opponente si era rivolta per superare la situazione di blocco creata dai due architetti, incapaci di risolvere i problemi idrogeologici.
La sola somma spettante ai due professionisti era, pertanto, di euro 13.737,84 per la redazione del Piano attuativo.
Con domanda riconvenzionale, la società Parte_1
chiedeva poi la condanna dei due architetti al risarcimento dei danni subìti; il ritardo nella redazione del Piano attuativo di lottizzazione per la negligenza dei due professionisti aveva costretto l'opponente a rivolgersi ad altri architetti, al fine di ottenere i frazionamenti necessari al trasferimento di particelle di sua proprietà al Comune di Crotone per le opere di urbanizzazione e dal Comune di Crotone alla società per il completamento dei lotti, entro il 30.12.2010.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
, contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
I due architetti deducevano che il ritardo nella presentazione del Piano attuativo era stato determinato dalla circostanza che la società Immobiliare non era proprietaria della superficie minima d'intervento, come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G. del Comune e che, pertanto, la società fin dal 2004 aveva deciso di prendere contatti con gli altri proprietari dell'area interessata, affinché si potesse proporre l'attuazione di tutta l'area di intervento. Del resto, il Piano attuativo e lo schema di convenzione erano stati approvati con delibera del Consiglio
pag. 5/23 comunale in data 19.10.2010, dopo l'acquisizione delle aree interessate.
Con riferimento ai disegni progettuali, i due professionisti deducevano che i fabbricati erano stati corredati dai dettagli progettuali su espressa richiesta dei lottizzanti, che avevano interesse a vendere “sulla carta” i singoli appartamenti prima dell'inizio dei lavori ed avevano dato precise direttive sui tipi edilizi da realizzare, indicando anche i particolari costruttivi;
del resto, soltanto con la missiva del 22.3.2011, successiva alla revoca dell'incarico (avvenuta l'8.1.2011) la società per la prima volta contestava l'operato dei due tecnici.
2.
Il primo giudice, istruita la causa mediante prova testimoniale, accoglieva parzialmente l'opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava
[...]
al pagamento Parte_1
in favore dei due professionisti della complessiva somma di €
234.019,10 (ossia 13.737,84 per la redazione del Piano attuativo ed euro 220.281,26 per la progettazione degli edifici), con esclusione dell'attività di urbanizzazione, effettivamente realizzata da altri professionisti.
Secondo la motivazione della sentenza impugnata, CP_1
e in corso di causa avevano provato che il ritardo nella CP_2
presentazione al del Piano attuativo era avvenuto per CP_4
difetto della superficie minima d'intervento, come definita dall'art.
pag. 6/23 75 comma 6 lett. b) delle norme tecniche d'attuazione del Piano
Regolatore Generale, e quindi non era a loro imputabile.
Al riguardo, infatti, occorreva valorizzare le seguenti risultanze processuali:
- la copia delle lettere del 23.8.2006, dell'8.2.2007 e del
30.8.2007, con cui la società Immobiliare manifestava al la CP_4
volontà di acquistare la proprietà dell'area comunale ricadente nell'area della lottizzazione;
- la copia dell'atto notarile del 30.7.2007, con cui la società aveva acquistato dalla famiglia una porzione dell'area Per_1
d'intervento del piano di lottizzazione;
- la stessa società, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. pagina 9, confermava di aver ottenuto la disponibilità dell'intera superficie del terreno oggetto di lottizzazione nell'anno
2007, dopo l'acquisto della proprietà degli eredi;
Per_1
- nella stessa memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la società confermava la partecipazione alla convenzione urbanistica del dott. che, unitamente alla stessa, acquistava dal Parte_2
fallimento la proprietà dell'area con decreto n. 1229/2009, Per_2
registrato in data 12.1.2010.
Non era imputabile ai due professionisti neppure la mancata predisposizione dei frazionamenti necessari al reciproco trasferimento delle particelle di proprietà della società Immobiliare
e del Comune, in quanto si trattava di attività non oggetto del conferimento dell'incarico, limitato al mero accertamento dei confini e alla ricognizione dei luoghi.
pag. 7/23 Quanto al dedotto errore in cui sarebbero incorsi i due professionisti nell'elaborazione delle Tavole progettuali preliminari, in cui avevano inserito i dettagli progettuali dei fabbricati anziché limitarsi all'indicazione dei soli volumi edilizi, risultava provato che gli architetti si erano attenuti alle specifiche direttive della società committente. In merito, il teste
[...]
aveva ha confermato che i soci e i loro delegati Tes_1
avevano chiesto che negli elaborati progettuali fossero rappresentati tutti i dettagli, ivi comprese le divisioni degli appartamenti da realizzare, al fine di ottenere la vendita “sulla carta”.
Provato documentalmente e mediante prova per testi l'adempimento dei due professionisti, era a loro dovuta la somma di euro 13.737,84, relativa alla redazione del Piano Attuativo e formalmente riconosciuta dalla stessa società Immobiliare, e la somma di € 220.281,26 relativa all'espletata attività di progettazione di massima degli edifici, avvenuta sulla base delle specifiche direttive impartite dalla committente;
dal provato adempimento dei due architetti deriva il rigetto della domanda riconvenzionale della società Immobiliare per gli asseriti danni patrimoniali subìti a causa del ritardo nella realizzazione del piano attuativo.
L'opposizione risultava invece fondata in relazione alle somme richieste dai due professionisti per la progettazione delle opere di urbanizzazione;
le relative tavole, prodotte dalla società
Immobiliare, recavano la firma di professionisti diversi e e CP_2
non avevano fornito la prova contraria, ossia di aver CP_1
prestato in merito la loro attività professionale.
pag. 8/23 3.
Avverso tale statuizione, propone appello
[...]
Parte_1
Secondo la società appellante, non vi sarebbe prova della esigibilità, liquidità e certezza del credito, attesa la scarna produzione documentale dei due architetti, erroneamente valorizzata dal primo giudice e posta a fondamento della decisione.
Quanto all'inadempimento dei due professionisti, risulterebbe provata, attraverso le prove testimoniali espletate, la prima bocciatura delle tavole progettuali, poi depositate correttamente in un momento successivo;
in ogni caso, unitamente all'attività di urbanizzazione, anche l'attività di progettazione andrebbe esclusa dal computo dei compensi, perché non realizzata;
infatti, il primo giudice l'avrebbe confusa con il “preventivo sommario e progetto esecutivo”. Del resto, l'elevato tasso tecnico dell'oggetto della controversia avrebbe necessitato di una consulenza tecnica d'ufficio, richiesta dalla società ed Parte_1
erroneamente respinta dal primo giudice che, peraltro, avrebbe riconosciuto le somme per “l'assistenza al collaudo” nonostante la mancata realizzazione dell'opera (non era ancora stato aperto il cantiere).
In sintesi, l'appellante censura la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice perché fondata su circostanze non provate, in parte smentite dalle risultanze processuali e in parte contraddittorie, come emerso dalle testimonianze, anche queste non correttamente valutate dal tribunale.
pag. 9/23 Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
contestando l'impugnazione, infondata in fatto e in diritto;
[...]
i due professionisti hanno quindi concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dell'appellante e ritenuto necessario disporre consulenza tecnica di ufficio, è stato nominato c.t.u. l'architetto e fissata udienza di giuramento;
dopo il deposito Persona_3
dell'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.5.2025.
A tale udienza, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
5.
L'appello è parzialmente fondato sul quantum dei compensi professionali dovuti dalla società Immobiliare ai due architetti;
nel resto, deve essere confermata la pronuncia del primo giudice sull'an della pretesa.
La controversia ha origine dal mancato pagamento dei compensi per l'attività professionale espletata dai due architetti che,
pag. 10/23 secondo la società committente, odierna appellante, sarebbero stati inadempienti, dilungandosi con dettagli progettuali non richiesti dal contratto di affidamento e ritardando la redazione del Piano attuativo;
di contro, secondo la prospettazione dei due professionisti, l'incarico sarebbe stato correttamente portato a compimento in adesione alle indicazioni della committente ed il ritardo sarebbe stato causato dalle trattative di acquisto tra i proprietari di altre porzioni dell'area interessata e la società
che non godeva della superficie minima di intervento. Parte_1
5.1. Sul ritardo nella redazione del Piano Attuativo di lottizzazione.
La prima ragione di opposizione al pagamento dei compensi, ribadita anche nell'atto di appello, riguarda l'eventuale ritardo nella redazione del Piano attuativo da parte dei due professionisti, che avrebbero superato i limiti dell'incarico conferito, aggiungendo dettagli progettuali non richiesti e sconvenienti per la committente.
Tale doglianza difensiva non può essere accolta.
L'adempimento tempestivo dei due professionisti, come accertato dal primo giudice mediante l'analisi della documentazione in atti (missive del 23.8.2006, dell'8.2.2007, del 30.8.2007 e copia dell'atto notarile del 30.7.2007), è stato confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio di appello, al fine di accertare se gli elaborati rappresentino o meno tutti quelli previsti dal contratto di affidamento dell'incarico e, in caso negativo, valutando gli allegati in atti, quali siano i compensi previsti dalle tariffe professionali stabilite ex lege.
pag. 11/23 L'architetto ha reperito due versioni della Persona_3
progettazione relativa al Piano attuativo;
la prima del 19.3.2009, si compone di 18 tavole progettuali, mentre la seconda del 25.6.2010, si tratta di una integrazione, per un totale di 19 tavole progettuali.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le due versioni della progettazione del piano attuativo e l'eventuale ritardo nell'approvazione non sono derivate dalla condotta negligente dei due professionisti, ma dalla necessità di ottenere la superficie minima di intervento, non posseduta dalla società Immobiliare al momento della sottoscrizione del contratto di affidamento, come peraltro sostenuto e provato da e nel primo grado CP_2 CP_1
di giudizio mediante le citate missive.
In merito è dirimente la cronologia sintetica delineata dal consulente (pagina 5 e 6 dell'elaborato peritale) che, attraverso una precisa analisi della documentazione in atti, ha individuato i passaggi salienti dell'espletato incarico dei due progettisti, di seguito riportata:
• la possedeva Parte_1
un lotto di terreno sito in Crotone, con una superficie di 51.614 mq totali;
• a settembre del 2002, la società affidava l'incarico di progettazione di un “intervento edilizio di tipo residenziale” agli architetti e Controparte_1 CP_2
• dal punto di vista amministrativo, l'iter di approvazione del
Piano Regolatore Generale del Comune di Crotone veniva concluso in via definitiva nel marzo 2003 e le relative correzioni ed osservazioni nel 2004;
pag. 12/23 • la pur Parte_1
essendo proprietaria di 51.614 mq di superficie, non risultava essere nelle condizioni di presentare alcuna richiesta di approvazione del
Piano di lottizzazione, poiché non era in possesso della superficie minima di intervento di 65.987 mq, così come definito dall'art. 75 dalle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Crotone;
• il 30.7.2007, la società diventava proprietaria di un'ulteriore porzione di terreno della superficie di 8.310 mq, raggiungendo quindi la quota di 59.924 mq, a cui si è poi aggiunta la superficie di proprietà di di 580 mq, per un totale Parte_2
complessivo di 60.504 mq;
• per il raggiungimento della quota minima, non rimaneva che acquisire le aree del Comune di Crotone per un totale di 3.788 mq;
pertanto, la Società Immobiliare presentava formale richiesta di acquisizione delle aree comunali tramite permuta;
• tale richiesta riceveva riscontro con delibera di Consiglio
Comunale n. 104 del 19/10/2010;
• nel frattempo, in data 19.3.2009, con protocollo n. 17378, veniva effettuata richiesta di approvazione del Piano attuativo di lottizzazione da parte della società Parte_1
con progetto a firma degli architetti e
[...] Controparte_1
la richiesta di approvazione compariva insieme ad CP_2
una proposta di permuta delle aree comunali necessarie per l'ottenimento del comparto minimo ai fini della lottizzazione ed alle tavole di piano;
pag. 13/23 • in data 25.6.2010 con protocollo 37441, veniva presentata un'integrazione del Piano di Lottizzazione da parte della
Committenza presso il Comune di Crotone;
• in data 30.12.2010 veniva stipulata apposita Convenzione
Urbanistica del piano di lottizzazione “ricadente nel comparto 3.9 denominato “Corso Matteotti – San EN” registrato a
Crotone il 10.1.2011;
• il rapporto tra la Società e gli architetti in questione cessava, da quanto presente in atti, l'8.1.2011, tramite comunicazione a mezzo di una raccomandata A/R.
Ricostruita la sequenza temporale delle varie fasi dell'incarico, appare evidente che il ritardo nella redazione e poi approvazione del piano attuativo di lottizzazione non può essere imputato ai due architetti, ma alle varie trattative di acquisto della società committente con gli altri proprietari della zona interessata e con il avvenute di anno in anno fino al 2009, con lo scopo CP_4
di raggiungere la superficie minima di intervento;
la seconda versione dell'elaborato progettuale si è resa necessaria per integrare i frazionamenti effettuati nelle aree interne del piano attuativo (vedi c.t.u. pagina 9) ma non è l'origine del ritardo (del resto la prima versione si palesa completa di tutti gli elaborati richiesti per l'approvazione).
5.2. Sull'adempimento dei due professionisti in adesione al contratto di affidamento: progettazione degli edifici e progettazione delle opere di urbanizzazione.
pag. 14/23 Quanto all'oggetto dell'attività professionale espletata, la società committente ammette i compensi per la sola redazione del
Piano attuativo (€ 13.737,84) con l'esclusione della progettazione degli edifici, non richiesta con il contratto di affidamento ed erroneamente riconosciuta dal primo giudice sulla scorta dell'errata valutazione delle prove testimoniali, e della progettazione delle opere di urbanizzazione, realizzata in seguito da altri professionisti.
Anche tale doglianza difensiva non può essere accolta.
L'analisi delle tavole in atti ha consentito al consulente tecnico di verificare l'avvenuta progettazione di massima degli edifici ad opera di e , con esclusione della fase CP_1 CP_2
esecutiva del progetto, che richiede l'edificazione completa globale ma anche di fatto, ossia relativamente alla singola unità immobiliare, non realizzata dai due professionisti a causa della preventiva cessazione dell'incarico.
E infatti, premesso che la dimensione progettuale del processo edilizio si compone della fase preliminare, definitiva ed esecutiva - secondo il c.t.u., considerando il contenuto del contratto di affidamento, “appare evidente che il fine ultimo dello stesso sia
l'edificazione dei blocchi previsti nel piano attuativo, non solo per ciò che concerne la sfera progettuale ma anche per ciò che riguarda l'esecutività. Infatti, le operazioni declinate all'interno dell'incarico prevedono tutta una serie di attività proprie di una fase esecutiva che culminano con l'accatastamento delle unità immobiliari e delle quote millesimali, fase che prevede inevitabilmente che l'edificazione sia completa non solo dal punto di vista globale ma di fatto, relativamente alla singola unità
pag. 15/23 immobiliare. La cessazione del rapporto tra le parti, pertanto, avviene in una fase in cui i documenti prodotti risultano essere necessari ai soli fini dell'approvazione del Piano Attuativo con la progettazione delle opere di urbanizzazione e la progettazione di massima degli edifici” (vedi pagina 11 e 12 della c.t.u.).
In altri termini, l'incarico in esame ha per oggetto l'edificazione del complesso “Via Matteotti-San EN”, ossia una progettazione comprensiva delle varie fasi, che vanno dalla progettazione preliminare fino all'edificazione della singola unità immobiliare;
l'ultima fase, a causa dell'interruzione del rapporto, non è stata portata a compimento dai due progettisti, autori di una sola progettazione di massima degli edifici, rientrante nel contratto di affidamento e ad esso adeguata.
Sul rispetto del contratto di affidamento, il nominato consulente, con motivazione condivisibile e congrua, a pagina 11 e
12, ha chiarito che, dal punto di vista tecnico, una volta definiti i parametri volumetrici e superficiali di progetto, è possibile iniziare a definire quante unità abitative posso essere realizzate e per ognuna quanta superficie dovrà essere destinata, rispettando naturalmente tutti i parametri dettati dalle norme tecniche di attuazione e dalle norme generali.
La definizione della tipologia edilizia è la sintesi di una serie di elementi quali: la funzione, la forma e la tecnica. In particolare, i contenuti del tipo edilizio presentano caratteri distributivi, che indicano come si articolano nello spazio gli ambienti caratteristici di una particolare destinazione d'uso (nella fattispecie la distribuzione interna della singola unità abitativa) e costruttivi, che pag. 16/23 rendono possibile la funzione e la forma (le attività e gli spazi) dell'edificio.
La progettazione del tipo edilizio è quindi una progettazione pensata su tutta una serie di parametri, senza i quali sarebbe impossibile la definizione del Piano così come ogni singola unità.
L'attività espletata da e presenta, quindi, i CP_2 CP_1
caratteri propri della progettazione di massima, confermata anche dalla scala grafica utilizzata per la rappresentazione;
l'esecutività per ciò che concerne gli edifici non può essere riconosciuta poiché mancanti una serie di elaborati propri di questa fase, a causa della cessazione del rapporto (su questi punti vedi c.t.u pagina 12).
La testimonianza resa da in primo grado Testimone_1
avvalora tali risultanze processuali ed è stata correttamente posta a fondamento della decisione da parte del primo giudice;
letto il verbale di udienza del 22.1.2014, emerge che effettivamente i soci della avevano chiesto che negli elaborati progettuali Parte_1
fossero rappresentati tutti i dettagli, ivi comprese le direttive precise sulle tipologie edilizie da realizzare, indicando i particolari costruttivi, e le divisioni degli appartamenti da realizzare, al fine della vendita “sulla carta”.
Appare condivisibile la motivazione del primo giudice sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, sufficiente per superare l'eccezione di incapacità a testimoniare ribadita anche nell'atto di appello;
la doglianza è infondata in difetto di un interesse al giudizio, attuale e concreto ex art. 246 c.p.c..; il teste ha chiarito di aver collaborato alla redazione dei progetti in esame con i due architetti ma nella veste di professionista autonoma, inoltre pag. 17/23 tale collaborazione non era più in corso al momento della assunzione della prova.
Quanto alle opere di urbanizzazione, il c.t.u., analizzando la convenzione Urbanistica del piano di lottizzazione registrato il
10.1.2011 nella declinazione degli articoli 6 e 8, ha evidenziato che la documentazione prodotta è compiuta e dettagliata;
oltre alle tavole di progetto, risulta allegato al Piano anche il computo metrico relativo alle opere di urbanizzazione primaria.
Ciò prova che, di fatto, le opere di urbanizzazione sono state progettate e rendicontate e devono essere compensate come da parcella dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Crotone ai sensi delle Legge 2 marzo 1949 n. 143, poiché riferita alla progettazione di massima, al preventivo sommario, al preventivo particolareggiato ed ai particolari costruttivi e decorativi, ad esclusione del progetto esecutivo (così come da tavolare presente in atti).
La progettazione delle opere di urbanizzazione, così come quella di massima degli edifici, rientra nell'area del contratto d'affidamento in esame, come chiarito dall'elaborato peritale a pagina 10; l'amministrazione comunale, per poter concedere l'attuazione del piano, deve avere contezza delle opere di urbanizzazione che si andranno ad insediare nel lotto e che comporteranno una trasformazione dello stesso. Pertanto, è inevitabile che la progettazione delle stesse debba essere effettuata e computata dal punto di vista economico;
infatti, risulta agli atti un computo metrico delle opere di urbanizzazione per un ammontare pag. 18/23 di € 1.181.573,37, computazione, che senza una predisposizione progettuale non sarebbe possibile determinare.
Contrariamente alla tesi dell'appellante, dunque, prima dell'inizio dei lavori, nei tempi stabiliti all'interno delle convenzione, devono essere presentati al i progetti CP_4
esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria;
l'approvazione della lottizzazione non autorizza l'esecuzione delle opere di carattere edilizio né di carattere infrastrutturale (opere di urbanizzazione), ma costituisce solo l'atto preliminare che consente di richiedere i singoli atti abilitativi per ogni tipo di opera.
5.3. Quantificazione dei compensi.
Accertato che i due progettisti hanno effettuato, oltre alla redazione del piano attuativo, anche la progettazione di massima degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria, attesa l'elevata complessità tecnica della materia, va condivisa la quantificazione dei compensi determinata dal consulente tecnico, che rende l'impugnazione parzialmente fondata sull'eccessivo importo richiesto con l'originario decreto ingiuntivo e poi liquidato dal primo giudice in € 234.019,10.
Di seguito si riportano le somme determinate dal consulente in sede di risposta alle osservazioni dei c.t.p., che confermano gli importi richiesti nella fase monitoria per quanto riguarda la redazione del Piano attuativo e le opere di urbanizzazione primaria, ma diminuiscono per la progettazione di massima degli edifici:
• Piano Particolareggiato, di Zona e Lottizzazioni → €
13.737,84
pag. 19/23 • Progettazione delle opere di Urbanizzazione → €
20.615,76
• Progettazione di massima degli edifici → € 60.393,67
Per un totale complessivo di € 94.747,27, che con cassa previdenziale ed IVA è pari a € 120.215,33.
Sulla progettazione di massima degli edifici, l'importo è stato diminuito perché, come spiegato a pagina 15 della consulenza, il c.t.u. ha proceduto a sottrarre dalla parcella Per_3
dell'Ordine degli Architetti di Crotone il coefficiente dello 0,02 relativo al preventivo sommario, non rinvenendo in atti computi relativi alle opere degli edifici, ed il coefficiente dello 0,125 inerente alla progettazione esecutiva, poiché - di fatto - rimanendo ancorata alla documentazione rinvenuta, non sono stati rilevati elaborati relativi all'esecutività dell'opera (come per esempio elaborati grafici dei particolari costruttivi;
elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
relazioni specialistiche;
relazioni sulle finiture ed i materiali).
Va disattesa la richiesta di convocare a chiarimenti il c.t.u. poiché, già in sede di risposta alle osservazioni, questi ha spiegato di aver eliminato l'aliquota del preventivo sommario a causa della sua mancanza sia nella documentazione vidimata dall'Ordine professionale che in quella non vidimata.
Quanto alle osservazioni del c.t.p. architetto Per_4
allegate da parte appellata anche alle note di udienza del 14.6.2022, il c.t.u. aveva già chiarito nel suo elaborato definitivo che il tecnico di parte esamina le varie tavole allegate specificando quelle a cui fare riferimento (Tav. 19, Tav. 20 e Tav. 21 - relative all'ultimo pag. 20/23 protocollo e quindi alla ''seconda versione'' o meglio integrazione del piano attuativo) ma poi riporta, nella sua determinazione, le superfici relative alla prima progettazione, attribuendo una superficie complessiva per gli edifici di tipo A 7.356 mq, mentre per quello di tipo B una superficie complessiva di 2.300 mq, in misura superiore a quella individuata dal CT .
6. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese processuali del primo grado di giudizio, appare condivisibile la regolamentazione adoperata dal tribunale, che le ha interamente compensate in presenza di reciproca soccombenza, data dal parziale accoglimento dell'opposizione e dal rigetto della domanda riconvenzionale (Società Immobiliare vittoriosa per il parziale accoglimento ma soccombente per il rigetto della riconvenzionale;
i due architetti vittoriosi sul diritto ai compensi ma soccombenti sul quantum per le prestazioni realmente eseguite).
Sulla nozione di reciproca soccombenza e sulla compensazione delle spese di lite, va osservato l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 32061/2022, secondo cui
“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento
pag. 21/23 delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”.
Con riferimento al presente grado di giudizio non vi è reciproca soccombenza;
questa è integrata esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Nel caso di specie, siamo di fronte ad un accoglimento in misura ridotta di una sola domanda articolata in un unico capo (la società Immobiliare chiede essenzialmente di escludere “il pagamento delle prestazioni così come indicate e richieste da parte opposta nella parcella da loro predisposta e posta a base delle richiesta per DI”, domanda a cui segue la sola diminuzione dell'importo dei compensi ma non la loro esclusione); ciò giustifica una parziale compensazione, in quanto se pure l'appello appare utilmente speso, il risultato ottenuto non corrisponde all'originaria pretesa.
Per tali complessive considerazioni, le spese del presente giudizio vengono liquidate a favore della
[...]
e a carico degli Parte_1
appellati nella misura di euro 14.316,00, oltre accessori di legge
(tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione da euro 52.000 a 260.000 per il valore della causa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri medi), compensate per metà.
pag. 22/23
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_1
avverso la sentenza n. 815/2019 emessa dal Tribunale di Crotone in data 2.7.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
Parte_1
al pagamento in favore di e
[...] Controparte_1 CP_2
della complessiva somma di € 120.215,33 oltre IVA, CPA
[...]
e accessori come per legge ed oltre interessi moratori ai sensi del
D.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo;
- condanna gli appellati al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1
nel presente grado di giudizio, liquidate in
[...]
complessivi € 14.316,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge, compensate per la metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2192 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019 vertente tra
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
EN TO ZZ (c.f. ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Crotone, ora via S. Paternostro n. 6, presso lo studio legale del predetto difensore.
- appellante contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), unici titolari dello
[...] C.F._3 [...]
(P.IVA. ) corrente in Crotone, alla CP_3 P.IVA_2
traversa via Venezia n. 14, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliati alla via Venezia n. 17, presso lo studio dell'avv. Salvatore Iannotta (C.F. ), che li C.F._4
rappresenta e difende.
- appellati
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita - in accoglimento dei motivi suesposti - e previa sospensione dell'esecutività della sentenza n. 815/19 depositata in data
02.07.2019 dal Tribunale di Crotone ed in sua parziale riforma,
Accertare e dichiarare la non tenutezza al pagamento delle prestazioni così come indicate e richieste da parte opposta nella Part parcella da loro predisposta e posta a base delle richiesta per ad eccezione della somma richiesta di euro 13.737,84 relativa alla redazione del Piano Attuativo - trattandosi in parte di prestazioni espressamente bocciate dalla committente ed in parte mai eseguite.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1. Rigettare l'interposto appello perché infondato in fatto e diritto.
2. In subordine, condannare parte appellante al pagamento in favore degli architetti e delle somme ritenute di CP_1 CP_2
giustizia.
pag. 2/23
3. Condannare la Parte_1
al pagamento degli interessi
[...]
moratori previsti dal D.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo.
4. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge”.
pag. 3/23 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione regolarmente notificato,
[...]
Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di euro 322.908,00, emesso in favore degli architetti e Controparte_1 CP_2
a titolo di compensi professionali per la progettazione di
[...]
un intervento edilizio di tipo residenziale.
A fondamento dell'opposizione, la società Parte_1
premetteva che, con regolare contratto, aveva conferito ai due architetti l'incarico di predisporre, secondo una precisa sequenza e scansione procedurale, gli studi, i disegni e le progettazioni necessarie ad un intervento edilizio di tipo residenziale;
l'opponente deduceva l'inadempimento dei due professionisti che, in violazione degli obblighi assunti, si sarebbero dilungati nel disegnare, sulle aree grigie edificabili, i singoli fabbricati con tutti i dettagli progettuali, non necessari ai fini dell'approvazione del piano attuativo, oltre che sconvenienti, poiché in tal modo la società costruttrice si sarebbe autovincolata nella realizzazione degli immobili. Da tale errore era derivato il ritardo nella redazione del
Piano attuativo di lottizzazione, propedeutico alle successive progettazioni;
in ogni caso, la cifra di € 322.908,00 richiesta con il decreto ingiuntivo era eccessiva, perché comprensiva di una attività progettuale in parte non espletata o comunque contestata dalla società committente (€ 220.281,86 per la progettazione degli edifici) e in parte espletata da altri professionisti (€ 20.616,76 per le pag. 4/23 opere di urbanizzazione), a cui la società opponente si era rivolta per superare la situazione di blocco creata dai due architetti, incapaci di risolvere i problemi idrogeologici.
La sola somma spettante ai due professionisti era, pertanto, di euro 13.737,84 per la redazione del Piano attuativo.
Con domanda riconvenzionale, la società Parte_1
chiedeva poi la condanna dei due architetti al risarcimento dei danni subìti; il ritardo nella redazione del Piano attuativo di lottizzazione per la negligenza dei due professionisti aveva costretto l'opponente a rivolgersi ad altri architetti, al fine di ottenere i frazionamenti necessari al trasferimento di particelle di sua proprietà al Comune di Crotone per le opere di urbanizzazione e dal Comune di Crotone alla società per il completamento dei lotti, entro il 30.12.2010.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2
, contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
I due architetti deducevano che il ritardo nella presentazione del Piano attuativo era stato determinato dalla circostanza che la società Immobiliare non era proprietaria della superficie minima d'intervento, come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G. del Comune e che, pertanto, la società fin dal 2004 aveva deciso di prendere contatti con gli altri proprietari dell'area interessata, affinché si potesse proporre l'attuazione di tutta l'area di intervento. Del resto, il Piano attuativo e lo schema di convenzione erano stati approvati con delibera del Consiglio
pag. 5/23 comunale in data 19.10.2010, dopo l'acquisizione delle aree interessate.
Con riferimento ai disegni progettuali, i due professionisti deducevano che i fabbricati erano stati corredati dai dettagli progettuali su espressa richiesta dei lottizzanti, che avevano interesse a vendere “sulla carta” i singoli appartamenti prima dell'inizio dei lavori ed avevano dato precise direttive sui tipi edilizi da realizzare, indicando anche i particolari costruttivi;
del resto, soltanto con la missiva del 22.3.2011, successiva alla revoca dell'incarico (avvenuta l'8.1.2011) la società per la prima volta contestava l'operato dei due tecnici.
2.
Il primo giudice, istruita la causa mediante prova testimoniale, accoglieva parzialmente l'opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava
[...]
al pagamento Parte_1
in favore dei due professionisti della complessiva somma di €
234.019,10 (ossia 13.737,84 per la redazione del Piano attuativo ed euro 220.281,26 per la progettazione degli edifici), con esclusione dell'attività di urbanizzazione, effettivamente realizzata da altri professionisti.
Secondo la motivazione della sentenza impugnata, CP_1
e in corso di causa avevano provato che il ritardo nella CP_2
presentazione al del Piano attuativo era avvenuto per CP_4
difetto della superficie minima d'intervento, come definita dall'art.
pag. 6/23 75 comma 6 lett. b) delle norme tecniche d'attuazione del Piano
Regolatore Generale, e quindi non era a loro imputabile.
Al riguardo, infatti, occorreva valorizzare le seguenti risultanze processuali:
- la copia delle lettere del 23.8.2006, dell'8.2.2007 e del
30.8.2007, con cui la società Immobiliare manifestava al la CP_4
volontà di acquistare la proprietà dell'area comunale ricadente nell'area della lottizzazione;
- la copia dell'atto notarile del 30.7.2007, con cui la società aveva acquistato dalla famiglia una porzione dell'area Per_1
d'intervento del piano di lottizzazione;
- la stessa società, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. pagina 9, confermava di aver ottenuto la disponibilità dell'intera superficie del terreno oggetto di lottizzazione nell'anno
2007, dopo l'acquisto della proprietà degli eredi;
Per_1
- nella stessa memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la società confermava la partecipazione alla convenzione urbanistica del dott. che, unitamente alla stessa, acquistava dal Parte_2
fallimento la proprietà dell'area con decreto n. 1229/2009, Per_2
registrato in data 12.1.2010.
Non era imputabile ai due professionisti neppure la mancata predisposizione dei frazionamenti necessari al reciproco trasferimento delle particelle di proprietà della società Immobiliare
e del Comune, in quanto si trattava di attività non oggetto del conferimento dell'incarico, limitato al mero accertamento dei confini e alla ricognizione dei luoghi.
pag. 7/23 Quanto al dedotto errore in cui sarebbero incorsi i due professionisti nell'elaborazione delle Tavole progettuali preliminari, in cui avevano inserito i dettagli progettuali dei fabbricati anziché limitarsi all'indicazione dei soli volumi edilizi, risultava provato che gli architetti si erano attenuti alle specifiche direttive della società committente. In merito, il teste
[...]
aveva ha confermato che i soci e i loro delegati Tes_1
avevano chiesto che negli elaborati progettuali fossero rappresentati tutti i dettagli, ivi comprese le divisioni degli appartamenti da realizzare, al fine di ottenere la vendita “sulla carta”.
Provato documentalmente e mediante prova per testi l'adempimento dei due professionisti, era a loro dovuta la somma di euro 13.737,84, relativa alla redazione del Piano Attuativo e formalmente riconosciuta dalla stessa società Immobiliare, e la somma di € 220.281,26 relativa all'espletata attività di progettazione di massima degli edifici, avvenuta sulla base delle specifiche direttive impartite dalla committente;
dal provato adempimento dei due architetti deriva il rigetto della domanda riconvenzionale della società Immobiliare per gli asseriti danni patrimoniali subìti a causa del ritardo nella realizzazione del piano attuativo.
L'opposizione risultava invece fondata in relazione alle somme richieste dai due professionisti per la progettazione delle opere di urbanizzazione;
le relative tavole, prodotte dalla società
Immobiliare, recavano la firma di professionisti diversi e e CP_2
non avevano fornito la prova contraria, ossia di aver CP_1
prestato in merito la loro attività professionale.
pag. 8/23 3.
Avverso tale statuizione, propone appello
[...]
Parte_1
Secondo la società appellante, non vi sarebbe prova della esigibilità, liquidità e certezza del credito, attesa la scarna produzione documentale dei due architetti, erroneamente valorizzata dal primo giudice e posta a fondamento della decisione.
Quanto all'inadempimento dei due professionisti, risulterebbe provata, attraverso le prove testimoniali espletate, la prima bocciatura delle tavole progettuali, poi depositate correttamente in un momento successivo;
in ogni caso, unitamente all'attività di urbanizzazione, anche l'attività di progettazione andrebbe esclusa dal computo dei compensi, perché non realizzata;
infatti, il primo giudice l'avrebbe confusa con il “preventivo sommario e progetto esecutivo”. Del resto, l'elevato tasso tecnico dell'oggetto della controversia avrebbe necessitato di una consulenza tecnica d'ufficio, richiesta dalla società ed Parte_1
erroneamente respinta dal primo giudice che, peraltro, avrebbe riconosciuto le somme per “l'assistenza al collaudo” nonostante la mancata realizzazione dell'opera (non era ancora stato aperto il cantiere).
In sintesi, l'appellante censura la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice perché fondata su circostanze non provate, in parte smentite dalle risultanze processuali e in parte contraddittorie, come emerso dalle testimonianze, anche queste non correttamente valutate dal tribunale.
pag. 9/23 Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 CP_2
contestando l'impugnazione, infondata in fatto e in diritto;
[...]
i due professionisti hanno quindi concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dell'appellante e ritenuto necessario disporre consulenza tecnica di ufficio, è stato nominato c.t.u. l'architetto e fissata udienza di giuramento;
dopo il deposito Persona_3
dell'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.5.2025.
A tale udienza, rilevato che le parti, nel termine assegnato, hanno depositato note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
5.
L'appello è parzialmente fondato sul quantum dei compensi professionali dovuti dalla società Immobiliare ai due architetti;
nel resto, deve essere confermata la pronuncia del primo giudice sull'an della pretesa.
La controversia ha origine dal mancato pagamento dei compensi per l'attività professionale espletata dai due architetti che,
pag. 10/23 secondo la società committente, odierna appellante, sarebbero stati inadempienti, dilungandosi con dettagli progettuali non richiesti dal contratto di affidamento e ritardando la redazione del Piano attuativo;
di contro, secondo la prospettazione dei due professionisti, l'incarico sarebbe stato correttamente portato a compimento in adesione alle indicazioni della committente ed il ritardo sarebbe stato causato dalle trattative di acquisto tra i proprietari di altre porzioni dell'area interessata e la società
che non godeva della superficie minima di intervento. Parte_1
5.1. Sul ritardo nella redazione del Piano Attuativo di lottizzazione.
La prima ragione di opposizione al pagamento dei compensi, ribadita anche nell'atto di appello, riguarda l'eventuale ritardo nella redazione del Piano attuativo da parte dei due professionisti, che avrebbero superato i limiti dell'incarico conferito, aggiungendo dettagli progettuali non richiesti e sconvenienti per la committente.
Tale doglianza difensiva non può essere accolta.
L'adempimento tempestivo dei due professionisti, come accertato dal primo giudice mediante l'analisi della documentazione in atti (missive del 23.8.2006, dell'8.2.2007, del 30.8.2007 e copia dell'atto notarile del 30.7.2007), è stato confermato anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio di appello, al fine di accertare se gli elaborati rappresentino o meno tutti quelli previsti dal contratto di affidamento dell'incarico e, in caso negativo, valutando gli allegati in atti, quali siano i compensi previsti dalle tariffe professionali stabilite ex lege.
pag. 11/23 L'architetto ha reperito due versioni della Persona_3
progettazione relativa al Piano attuativo;
la prima del 19.3.2009, si compone di 18 tavole progettuali, mentre la seconda del 25.6.2010, si tratta di una integrazione, per un totale di 19 tavole progettuali.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le due versioni della progettazione del piano attuativo e l'eventuale ritardo nell'approvazione non sono derivate dalla condotta negligente dei due professionisti, ma dalla necessità di ottenere la superficie minima di intervento, non posseduta dalla società Immobiliare al momento della sottoscrizione del contratto di affidamento, come peraltro sostenuto e provato da e nel primo grado CP_2 CP_1
di giudizio mediante le citate missive.
In merito è dirimente la cronologia sintetica delineata dal consulente (pagina 5 e 6 dell'elaborato peritale) che, attraverso una precisa analisi della documentazione in atti, ha individuato i passaggi salienti dell'espletato incarico dei due progettisti, di seguito riportata:
• la possedeva Parte_1
un lotto di terreno sito in Crotone, con una superficie di 51.614 mq totali;
• a settembre del 2002, la società affidava l'incarico di progettazione di un “intervento edilizio di tipo residenziale” agli architetti e Controparte_1 CP_2
• dal punto di vista amministrativo, l'iter di approvazione del
Piano Regolatore Generale del Comune di Crotone veniva concluso in via definitiva nel marzo 2003 e le relative correzioni ed osservazioni nel 2004;
pag. 12/23 • la pur Parte_1
essendo proprietaria di 51.614 mq di superficie, non risultava essere nelle condizioni di presentare alcuna richiesta di approvazione del
Piano di lottizzazione, poiché non era in possesso della superficie minima di intervento di 65.987 mq, così come definito dall'art. 75 dalle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Crotone;
• il 30.7.2007, la società diventava proprietaria di un'ulteriore porzione di terreno della superficie di 8.310 mq, raggiungendo quindi la quota di 59.924 mq, a cui si è poi aggiunta la superficie di proprietà di di 580 mq, per un totale Parte_2
complessivo di 60.504 mq;
• per il raggiungimento della quota minima, non rimaneva che acquisire le aree del Comune di Crotone per un totale di 3.788 mq;
pertanto, la Società Immobiliare presentava formale richiesta di acquisizione delle aree comunali tramite permuta;
• tale richiesta riceveva riscontro con delibera di Consiglio
Comunale n. 104 del 19/10/2010;
• nel frattempo, in data 19.3.2009, con protocollo n. 17378, veniva effettuata richiesta di approvazione del Piano attuativo di lottizzazione da parte della società Parte_1
con progetto a firma degli architetti e
[...] Controparte_1
la richiesta di approvazione compariva insieme ad CP_2
una proposta di permuta delle aree comunali necessarie per l'ottenimento del comparto minimo ai fini della lottizzazione ed alle tavole di piano;
pag. 13/23 • in data 25.6.2010 con protocollo 37441, veniva presentata un'integrazione del Piano di Lottizzazione da parte della
Committenza presso il Comune di Crotone;
• in data 30.12.2010 veniva stipulata apposita Convenzione
Urbanistica del piano di lottizzazione “ricadente nel comparto 3.9 denominato “Corso Matteotti – San EN” registrato a
Crotone il 10.1.2011;
• il rapporto tra la Società e gli architetti in questione cessava, da quanto presente in atti, l'8.1.2011, tramite comunicazione a mezzo di una raccomandata A/R.
Ricostruita la sequenza temporale delle varie fasi dell'incarico, appare evidente che il ritardo nella redazione e poi approvazione del piano attuativo di lottizzazione non può essere imputato ai due architetti, ma alle varie trattative di acquisto della società committente con gli altri proprietari della zona interessata e con il avvenute di anno in anno fino al 2009, con lo scopo CP_4
di raggiungere la superficie minima di intervento;
la seconda versione dell'elaborato progettuale si è resa necessaria per integrare i frazionamenti effettuati nelle aree interne del piano attuativo (vedi c.t.u. pagina 9) ma non è l'origine del ritardo (del resto la prima versione si palesa completa di tutti gli elaborati richiesti per l'approvazione).
5.2. Sull'adempimento dei due professionisti in adesione al contratto di affidamento: progettazione degli edifici e progettazione delle opere di urbanizzazione.
pag. 14/23 Quanto all'oggetto dell'attività professionale espletata, la società committente ammette i compensi per la sola redazione del
Piano attuativo (€ 13.737,84) con l'esclusione della progettazione degli edifici, non richiesta con il contratto di affidamento ed erroneamente riconosciuta dal primo giudice sulla scorta dell'errata valutazione delle prove testimoniali, e della progettazione delle opere di urbanizzazione, realizzata in seguito da altri professionisti.
Anche tale doglianza difensiva non può essere accolta.
L'analisi delle tavole in atti ha consentito al consulente tecnico di verificare l'avvenuta progettazione di massima degli edifici ad opera di e , con esclusione della fase CP_1 CP_2
esecutiva del progetto, che richiede l'edificazione completa globale ma anche di fatto, ossia relativamente alla singola unità immobiliare, non realizzata dai due professionisti a causa della preventiva cessazione dell'incarico.
E infatti, premesso che la dimensione progettuale del processo edilizio si compone della fase preliminare, definitiva ed esecutiva - secondo il c.t.u., considerando il contenuto del contratto di affidamento, “appare evidente che il fine ultimo dello stesso sia
l'edificazione dei blocchi previsti nel piano attuativo, non solo per ciò che concerne la sfera progettuale ma anche per ciò che riguarda l'esecutività. Infatti, le operazioni declinate all'interno dell'incarico prevedono tutta una serie di attività proprie di una fase esecutiva che culminano con l'accatastamento delle unità immobiliari e delle quote millesimali, fase che prevede inevitabilmente che l'edificazione sia completa non solo dal punto di vista globale ma di fatto, relativamente alla singola unità
pag. 15/23 immobiliare. La cessazione del rapporto tra le parti, pertanto, avviene in una fase in cui i documenti prodotti risultano essere necessari ai soli fini dell'approvazione del Piano Attuativo con la progettazione delle opere di urbanizzazione e la progettazione di massima degli edifici” (vedi pagina 11 e 12 della c.t.u.).
In altri termini, l'incarico in esame ha per oggetto l'edificazione del complesso “Via Matteotti-San EN”, ossia una progettazione comprensiva delle varie fasi, che vanno dalla progettazione preliminare fino all'edificazione della singola unità immobiliare;
l'ultima fase, a causa dell'interruzione del rapporto, non è stata portata a compimento dai due progettisti, autori di una sola progettazione di massima degli edifici, rientrante nel contratto di affidamento e ad esso adeguata.
Sul rispetto del contratto di affidamento, il nominato consulente, con motivazione condivisibile e congrua, a pagina 11 e
12, ha chiarito che, dal punto di vista tecnico, una volta definiti i parametri volumetrici e superficiali di progetto, è possibile iniziare a definire quante unità abitative posso essere realizzate e per ognuna quanta superficie dovrà essere destinata, rispettando naturalmente tutti i parametri dettati dalle norme tecniche di attuazione e dalle norme generali.
La definizione della tipologia edilizia è la sintesi di una serie di elementi quali: la funzione, la forma e la tecnica. In particolare, i contenuti del tipo edilizio presentano caratteri distributivi, che indicano come si articolano nello spazio gli ambienti caratteristici di una particolare destinazione d'uso (nella fattispecie la distribuzione interna della singola unità abitativa) e costruttivi, che pag. 16/23 rendono possibile la funzione e la forma (le attività e gli spazi) dell'edificio.
La progettazione del tipo edilizio è quindi una progettazione pensata su tutta una serie di parametri, senza i quali sarebbe impossibile la definizione del Piano così come ogni singola unità.
L'attività espletata da e presenta, quindi, i CP_2 CP_1
caratteri propri della progettazione di massima, confermata anche dalla scala grafica utilizzata per la rappresentazione;
l'esecutività per ciò che concerne gli edifici non può essere riconosciuta poiché mancanti una serie di elaborati propri di questa fase, a causa della cessazione del rapporto (su questi punti vedi c.t.u pagina 12).
La testimonianza resa da in primo grado Testimone_1
avvalora tali risultanze processuali ed è stata correttamente posta a fondamento della decisione da parte del primo giudice;
letto il verbale di udienza del 22.1.2014, emerge che effettivamente i soci della avevano chiesto che negli elaborati progettuali Parte_1
fossero rappresentati tutti i dettagli, ivi comprese le direttive precise sulle tipologie edilizie da realizzare, indicando i particolari costruttivi, e le divisioni degli appartamenti da realizzare, al fine della vendita “sulla carta”.
Appare condivisibile la motivazione del primo giudice sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, sufficiente per superare l'eccezione di incapacità a testimoniare ribadita anche nell'atto di appello;
la doglianza è infondata in difetto di un interesse al giudizio, attuale e concreto ex art. 246 c.p.c..; il teste ha chiarito di aver collaborato alla redazione dei progetti in esame con i due architetti ma nella veste di professionista autonoma, inoltre pag. 17/23 tale collaborazione non era più in corso al momento della assunzione della prova.
Quanto alle opere di urbanizzazione, il c.t.u., analizzando la convenzione Urbanistica del piano di lottizzazione registrato il
10.1.2011 nella declinazione degli articoli 6 e 8, ha evidenziato che la documentazione prodotta è compiuta e dettagliata;
oltre alle tavole di progetto, risulta allegato al Piano anche il computo metrico relativo alle opere di urbanizzazione primaria.
Ciò prova che, di fatto, le opere di urbanizzazione sono state progettate e rendicontate e devono essere compensate come da parcella dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Crotone ai sensi delle Legge 2 marzo 1949 n. 143, poiché riferita alla progettazione di massima, al preventivo sommario, al preventivo particolareggiato ed ai particolari costruttivi e decorativi, ad esclusione del progetto esecutivo (così come da tavolare presente in atti).
La progettazione delle opere di urbanizzazione, così come quella di massima degli edifici, rientra nell'area del contratto d'affidamento in esame, come chiarito dall'elaborato peritale a pagina 10; l'amministrazione comunale, per poter concedere l'attuazione del piano, deve avere contezza delle opere di urbanizzazione che si andranno ad insediare nel lotto e che comporteranno una trasformazione dello stesso. Pertanto, è inevitabile che la progettazione delle stesse debba essere effettuata e computata dal punto di vista economico;
infatti, risulta agli atti un computo metrico delle opere di urbanizzazione per un ammontare pag. 18/23 di € 1.181.573,37, computazione, che senza una predisposizione progettuale non sarebbe possibile determinare.
Contrariamente alla tesi dell'appellante, dunque, prima dell'inizio dei lavori, nei tempi stabiliti all'interno delle convenzione, devono essere presentati al i progetti CP_4
esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria;
l'approvazione della lottizzazione non autorizza l'esecuzione delle opere di carattere edilizio né di carattere infrastrutturale (opere di urbanizzazione), ma costituisce solo l'atto preliminare che consente di richiedere i singoli atti abilitativi per ogni tipo di opera.
5.3. Quantificazione dei compensi.
Accertato che i due progettisti hanno effettuato, oltre alla redazione del piano attuativo, anche la progettazione di massima degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria, attesa l'elevata complessità tecnica della materia, va condivisa la quantificazione dei compensi determinata dal consulente tecnico, che rende l'impugnazione parzialmente fondata sull'eccessivo importo richiesto con l'originario decreto ingiuntivo e poi liquidato dal primo giudice in € 234.019,10.
Di seguito si riportano le somme determinate dal consulente in sede di risposta alle osservazioni dei c.t.p., che confermano gli importi richiesti nella fase monitoria per quanto riguarda la redazione del Piano attuativo e le opere di urbanizzazione primaria, ma diminuiscono per la progettazione di massima degli edifici:
• Piano Particolareggiato, di Zona e Lottizzazioni → €
13.737,84
pag. 19/23 • Progettazione delle opere di Urbanizzazione → €
20.615,76
• Progettazione di massima degli edifici → € 60.393,67
Per un totale complessivo di € 94.747,27, che con cassa previdenziale ed IVA è pari a € 120.215,33.
Sulla progettazione di massima degli edifici, l'importo è stato diminuito perché, come spiegato a pagina 15 della consulenza, il c.t.u. ha proceduto a sottrarre dalla parcella Per_3
dell'Ordine degli Architetti di Crotone il coefficiente dello 0,02 relativo al preventivo sommario, non rinvenendo in atti computi relativi alle opere degli edifici, ed il coefficiente dello 0,125 inerente alla progettazione esecutiva, poiché - di fatto - rimanendo ancorata alla documentazione rinvenuta, non sono stati rilevati elaborati relativi all'esecutività dell'opera (come per esempio elaborati grafici dei particolari costruttivi;
elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
relazioni specialistiche;
relazioni sulle finiture ed i materiali).
Va disattesa la richiesta di convocare a chiarimenti il c.t.u. poiché, già in sede di risposta alle osservazioni, questi ha spiegato di aver eliminato l'aliquota del preventivo sommario a causa della sua mancanza sia nella documentazione vidimata dall'Ordine professionale che in quella non vidimata.
Quanto alle osservazioni del c.t.p. architetto Per_4
allegate da parte appellata anche alle note di udienza del 14.6.2022, il c.t.u. aveva già chiarito nel suo elaborato definitivo che il tecnico di parte esamina le varie tavole allegate specificando quelle a cui fare riferimento (Tav. 19, Tav. 20 e Tav. 21 - relative all'ultimo pag. 20/23 protocollo e quindi alla ''seconda versione'' o meglio integrazione del piano attuativo) ma poi riporta, nella sua determinazione, le superfici relative alla prima progettazione, attribuendo una superficie complessiva per gli edifici di tipo A 7.356 mq, mentre per quello di tipo B una superficie complessiva di 2.300 mq, in misura superiore a quella individuata dal CT .
6. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese processuali del primo grado di giudizio, appare condivisibile la regolamentazione adoperata dal tribunale, che le ha interamente compensate in presenza di reciproca soccombenza, data dal parziale accoglimento dell'opposizione e dal rigetto della domanda riconvenzionale (Società Immobiliare vittoriosa per il parziale accoglimento ma soccombente per il rigetto della riconvenzionale;
i due architetti vittoriosi sul diritto ai compensi ma soccombenti sul quantum per le prestazioni realmente eseguite).
Sulla nozione di reciproca soccombenza e sulla compensazione delle spese di lite, va osservato l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 32061/2022, secondo cui
“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento
pag. 21/23 delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.”.
Con riferimento al presente grado di giudizio non vi è reciproca soccombenza;
questa è integrata esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Nel caso di specie, siamo di fronte ad un accoglimento in misura ridotta di una sola domanda articolata in un unico capo (la società Immobiliare chiede essenzialmente di escludere “il pagamento delle prestazioni così come indicate e richieste da parte opposta nella parcella da loro predisposta e posta a base delle richiesta per DI”, domanda a cui segue la sola diminuzione dell'importo dei compensi ma non la loro esclusione); ciò giustifica una parziale compensazione, in quanto se pure l'appello appare utilmente speso, il risultato ottenuto non corrisponde all'originaria pretesa.
Per tali complessive considerazioni, le spese del presente giudizio vengono liquidate a favore della
[...]
e a carico degli Parte_1
appellati nella misura di euro 14.316,00, oltre accessori di legge
(tabelle vigenti, competenza della Corte di appello, scaglione da euro 52.000 a 260.000 per il valore della causa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri medi), compensate per metà.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_1
avverso la sentenza n. 815/2019 emessa dal Tribunale di Crotone in data 2.7.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
Parte_1
al pagamento in favore di e
[...] Controparte_1 CP_2
della complessiva somma di € 120.215,33 oltre IVA, CPA
[...]
e accessori come per legge ed oltre interessi moratori ai sensi del
D.lgs. n. 231/2002 sino al soddisfo;
- condanna gli appellati al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1
nel presente grado di giudizio, liquidate in
[...]
complessivi € 14.316,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, CPA e IVA come per legge, compensate per la metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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