TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di ADnza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 11 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3789 / 2023 promosso da:
1. nata a [...], Prov. di Controparte_1
Entre Rios (Argentina) il 21 marzo 1963;
2. nata a [...], Prov. di Entre Controparte_2
Rios (Argentina) il 16 settembre 1989;
3. nata a [...], Prov. di Entre Rios Persona_1
(Argentina) il 23 settembre 2020, rappresentata dai genito- ri esercenti la potestà genitoriale na- Controparte_2 ta a Paranà, Prov. di Entre Rios (Argentina) il 16 settem- bre 1989, e , nato a [...], Persona_2
Prov. di Entre Rios (Argentina) il 1 aprile 1986;
4. nata a [...], Prov. di Entre Persona_3
Rios (Argentina) il 15 ottobre 2018, rappresentata dai geni- tori esercenti la potestà genitoriale Controparte_2 nata a [...], Prov. di Entre Rios (Argentina) il 16 set- tembre 1989, e , nato a [...]- Persona_2 ranà, Prov. di Entre Rios (Argentina) il 1 aprile 1986;
5. nato a [...], Prov. di Entre Rios Persona_4
(Argentina) il 5 maggio 2023, rappresentata dai genitori esercenti la potestà genitoriale nata Controparte_2
a Paranà, Prov. di Entre Rios (Argentina) il 16 settembre
1989, e , nato a [...], Persona_2
Prov. di Entre Rios (Argentina) il 1 aprile 1986;
6. nato a [...], Prov. di Entre Rios Parte_1
(Argentina) il 27 aprile 1988;
Pag. 2 di 11 tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in
Roma in Viale Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv.
Michela Vignola, che li rappresenta e difende, giuste procure spe- ciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_3
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della ADnza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della ADnza CP_3 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea retta ed ininterrotta di (conosciu- _5 to anche come nato a [...] il A_
16 novembre 1878, emigrato in Argentina, senza mai rinunciare alla ADnza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino ar- gentino, come dal certificato della camera elettorale n. 03195059 del 01.06.2023, attestante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori, dove risultano iscritti tutti i cit- tadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cit- tadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età.
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“1. Dal matrimonio tra e _5 Persona_7
avvenuto in data 18.09.1909, nasceva il 11/07/1910
[...] [...] che a sua volta si sposava nel 1936 con Persona_8 CP_4
.
[...]
2. Dal loro matrimonio nasceva il 31.05.1940
[...] che nel 1962 sposava , dando Persona_9 Parte_2 alla luce il 21.03.1963 del richiedente. CP_1 CP_1
Pag. 3 di 11 3. Dal matrimonio tra e Controparte_1 CP_5 avvento nel 1987, nasceva il 16/09/1989
[...] Per_10 dad richiedente. CP_2
4. Dal matrimonio tra e Controparte_2 Parte_3
nascevano il 23.09.2000 richieden-
[...] Persona_1 te, il 15.10.2018 richiedente, e il 05.05.2023 Persona_3
richiedente. Persona_4
5. Dal matrimonio tra e Controparte_1 CP_5 nasceva anche il 27.04.1988 richie-
[...] Parte_1 dente.”
A sostegno della domanda, l'odierna ricorrente ha prodotto docu- menti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_3 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di ADnza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della AD o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della AD o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale
Pag. 4 di 11 hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 apri- le 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di ADnza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. _5
(conosciuto anche come è nato a A_
RI (Pz), città che rientra nella competenza del Distretto del- la Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabil- mente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circo- lazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta- to di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dun- que, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della ADnza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cit-
Pag. 5 di 11 tadinanza italiana iure sanguinis. E di fatti, dalla documentazio- ne versata in atti emerge che dal matrimonio, contratto in data
10.12.1936, da (AD italiana quale Persona_8 figlia dell'avo cittadino italiano) con (citta- Controparte_6 dino argentino) nasceva, il 31.05.1940, Persona_9
, da cui discendono gli odierni ricorrenti.
[...]
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito- larità della ADnza italiana va riconosciuta, in sede giudizia- ria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno ac- quisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di ADnza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considera- zione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della ADnza (cfr. Cass. Sezioni Unite
4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire della ricorrente.
4.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della ADnza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 E' cittadino per na- scita: a) il figlio di padre o di AD cittadini;
b) chi è nato nel ter- ritorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apoli- di, ovvero se il figlio non segue la ADnza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della ADnza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi-
Pag. 6 di 11 glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla ADnza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la ADnza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano _5
(conosciuto anche come
[...] A_ nato a [...] il [...], abbia mai rinunciato alla cit- tadinanza italiana in favore di quella argentina, come si evince dal certificato della camera elettorale n. 03195059 del 01.06.2023, attestante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori, dove risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la ADnza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai
18 anni d'età, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cit- tadinanza italiana ai suoi discendenti.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione della ADnza italiana con il matrimonio, contratto in data
10.12.1936, da (AD italiana quale Persona_8 figlia dell'avo cittadino italiano) con (citta- Controparte_6
Pag. 7 di 11 dino argentino), dalla cui unione nasceva, il 31.05.1940,
[...]
da cui discendono gli odierni ricorrenti. Persona_9
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n.
555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che salvo casi mar- ginali non ricorrenti nel caso di specie la trasmissione della cit- tadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna AD che si marita a uno straniero perde la ADnza italiana, sempre ché il marito pos- sieda una ADnza che pel fatto del matrimonio a lei si comu- nichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la ADnza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della ADnza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di AD AD .
È appena il caso di rilevare che le norme dichiarate incostituzio- nali con le predette sentenze sono sostanzialmente riproduttive di quelle contenute nel codice civile del 1865, sicché può ritenersi che i principi ed il precipitato normativo conseguenti alle stesse pro- nunce di incostituzionalità vengano in rilievo anche nel caso di specie, in cui una o più delle ipotesi di trasmissione della cittadi- nanza italiana per via materna si sono verificate sotto la vigenza delle norme del citato Codice civile del 1865.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate
Pag. 8 di 11 dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da AD AD italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da AD AD italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della ADnza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio riacquista la ADnza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini ita- liani non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di ADnza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in
Pag. 9 di 11 conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della ADnza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il ma- trimonio della donna AD italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della ADnza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertan- to, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla na- scita la ADnza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
5.- Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_3
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata a [...], Prov. di Controparte_1
Entre Rios (Argentina) il 21 marzo 1963;
2. nata a [...], Prov. di Entre Controparte_2
Rios (Argentina) il 16 settembre 1989;
3. nata a [...], Prov. di Entre Rios Persona_1
(Argentina) il 23 settembre 2020;
4. nata a [...], Prov. di Entre Persona_3
Rios (Argentina) il 15 ottobre 2018;
5. nato a [...], Prov. di Entre Rios Persona_4
(Argentina) il 5 maggio 2023;
6. nato a [...], Prov. di Entre Rios Parte_1
(Argentina) il 27 aprile 1988; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
Pag. 10 di 11 - ORDINA , e per esso, Controparte_3 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RI (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della ADn- za della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunica- zioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 27.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 11 di 11
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di ADnza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 11 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3789 / 2023 promosso da:
1. nata a [...], Prov. di Controparte_1
Entre Rios (Argentina) il 21 marzo 1963;
2. nata a [...], Prov. di Entre Controparte_2
Rios (Argentina) il 16 settembre 1989;
3. nata a [...], Prov. di Entre Rios Persona_1
(Argentina) il 23 settembre 2020, rappresentata dai genito- ri esercenti la potestà genitoriale na- Controparte_2 ta a Paranà, Prov. di Entre Rios (Argentina) il 16 settem- bre 1989, e , nato a [...], Persona_2
Prov. di Entre Rios (Argentina) il 1 aprile 1986;
4. nata a [...], Prov. di Entre Persona_3
Rios (Argentina) il 15 ottobre 2018, rappresentata dai geni- tori esercenti la potestà genitoriale Controparte_2 nata a [...], Prov. di Entre Rios (Argentina) il 16 set- tembre 1989, e , nato a [...]- Persona_2 ranà, Prov. di Entre Rios (Argentina) il 1 aprile 1986;
5. nato a [...], Prov. di Entre Rios Persona_4
(Argentina) il 5 maggio 2023, rappresentata dai genitori esercenti la potestà genitoriale nata Controparte_2
a Paranà, Prov. di Entre Rios (Argentina) il 16 settembre
1989, e , nato a [...], Persona_2
Prov. di Entre Rios (Argentina) il 1 aprile 1986;
6. nato a [...], Prov. di Entre Rios Parte_1
(Argentina) il 27 aprile 1988;
Pag. 2 di 11 tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in
Roma in Viale Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avv.
Michela Vignola, che li rappresenta e difende, giuste procure spe- ciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_3
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della ADnza italiana
FATTO E DI DIRITTO
1.- I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della ADnza CP_3 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea retta ed ininterrotta di (conosciu- _5 to anche come nato a [...] il A_
16 novembre 1878, emigrato in Argentina, senza mai rinunciare alla ADnza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino ar- gentino, come dal certificato della camera elettorale n. 03195059 del 01.06.2023, attestante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori, dove risultano iscritti tutti i cit- tadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cit- tadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età.
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue:
“1. Dal matrimonio tra e _5 Persona_7
avvenuto in data 18.09.1909, nasceva il 11/07/1910
[...] [...] che a sua volta si sposava nel 1936 con Persona_8 CP_4
.
[...]
2. Dal loro matrimonio nasceva il 31.05.1940
[...] che nel 1962 sposava , dando Persona_9 Parte_2 alla luce il 21.03.1963 del richiedente. CP_1 CP_1
Pag. 3 di 11 3. Dal matrimonio tra e Controparte_1 CP_5 avvento nel 1987, nasceva il 16/09/1989
[...] Per_10 dad richiedente. CP_2
4. Dal matrimonio tra e Controparte_2 Parte_3
nascevano il 23.09.2000 richieden-
[...] Persona_1 te, il 15.10.2018 richiedente, e il 05.05.2023 Persona_3
richiedente. Persona_4
5. Dal matrimonio tra e Controparte_1 CP_5 nasceva anche il 27.04.1988 richie-
[...] Parte_1 dente.”
A sostegno della domanda, l'odierna ricorrente ha prodotto docu- menti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_3 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2.- Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di ADnza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della AD o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della AD o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale
Pag. 4 di 11 hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 apri- le 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di ADnza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il sig. _5
(conosciuto anche come è nato a A_
RI (Pz), città che rientra nella competenza del Distretto del- la Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabil- mente il Tribunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circo- lazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3.- In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta- to di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dun- que, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della ADnza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cit-
Pag. 5 di 11 tadinanza italiana iure sanguinis. E di fatti, dalla documentazio- ne versata in atti emerge che dal matrimonio, contratto in data
10.12.1936, da (AD italiana quale Persona_8 figlia dell'avo cittadino italiano) con (citta- Controparte_6 dino argentino) nasceva, il 31.05.1940, Persona_9
, da cui discendono gli odierni ricorrenti.
[...]
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito- larità della ADnza italiana va riconosciuta, in sede giudizia- ria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno ac- quisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di ADnza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considera- zione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ri- conoscimento della ADnza (cfr. Cass. Sezioni Unite
4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire della ricorrente.
4.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della ADnza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 E' cittadino per na- scita: a) il figlio di padre o di AD cittadini;
b) chi è nato nel ter- ritorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apoli- di, ovvero se il figlio non segue la ADnza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della ADnza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi-
Pag. 6 di 11 glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana,nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla ADnza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la ADnza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che non risulta che l'avo degli odierni ricorrenti, il cittadino italiano _5
(conosciuto anche come
[...] A_ nato a [...] il [...], abbia mai rinunciato alla cit- tadinanza italiana in favore di quella argentina, come si evince dal certificato della camera elettorale n. 03195059 del 01.06.2023, attestante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori, dove risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la ADnza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai
18 anni d'età, sicché ha potuto trasmettere iure sanguinis la cit- tadinanza italiana ai suoi discendenti.
Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione della ADnza italiana con il matrimonio, contratto in data
10.12.1936, da (AD italiana quale Persona_8 figlia dell'avo cittadino italiano) con (citta- Controparte_6
Pag. 7 di 11 dino argentino), dalla cui unione nasceva, il 31.05.1940,
[...]
da cui discendono gli odierni ricorrenti. Persona_9
Orbene, per tutti tali casi vengono in rilievo, ratione temporis, le allora vigenti norme contenute negli artt. 1 e 10 della Legge n.
555/1912, che prevedevano, rispettivamente, che salvo casi mar- ginali non ricorrenti nel caso di specie la trasmissione della cit- tadinanza italiana non poteva avvenire per via materna, essendo peraltro previsto che <la donna AD che si marita a uno straniero perde la ADnza italiana, sempre ché il marito pos- sieda una ADnza che pel fatto del matrimonio a lei si comu- nichi>> (art. 10 Legge n. 555/1912).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la ADnza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della ADnza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Co- stituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per na- scita anche il figlio di AD AD .
È appena il caso di rilevare che le norme dichiarate incostituzio- nali con le predette sentenze sono sostanzialmente riproduttive di quelle contenute nel codice civile del 1865, sicché può ritenersi che i principi ed il precipitato normativo conseguenti alle stesse pro- nunce di incostituzionalità vengano in rilievo anche nel caso di specie, in cui una o più delle ipotesi di trasmissione della cittadi- nanza italiana per via materna si sono verificate sotto la vigenza delle norme del citato Codice civile del 1865.
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate
Pag. 8 di 11 dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da AD AD italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da AD AD italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della ADnza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio riacquista la ADnza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini ita- liani non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di ADnza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in
Pag. 9 di 11 conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della ADnza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014). Ne consegue che il ma- trimonio della donna AD italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della ADnza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertan- to, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla na- scita la ADnza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
5.- Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della materia e delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_3
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nata a [...], Prov. di Controparte_1
Entre Rios (Argentina) il 21 marzo 1963;
2. nata a [...], Prov. di Entre Controparte_2
Rios (Argentina) il 16 settembre 1989;
3. nata a [...], Prov. di Entre Rios Persona_1
(Argentina) il 23 settembre 2020;
4. nata a [...], Prov. di Entre Persona_3
Rios (Argentina) il 15 ottobre 2018;
5. nato a [...], Prov. di Entre Rios Persona_4
(Argentina) il 5 maggio 2023;
6. nato a [...], Prov. di Entre Rios Parte_1
(Argentina) il 27 aprile 1988; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
Pag. 10 di 11 - ORDINA , e per esso, Controparte_3 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di RI (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della ADn- za della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunica- zioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 27.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 11 di 11