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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 31/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2196/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
R.G. 2196/2022
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2196/2022 promossa da: con socio unico in liquidazione (PI ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata ed assistita dall'Avv. Alessandro Crescioli in forza di procura agli atti;
- Appellante -
Contro
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP C.F._1
Flavio Buzzi in forza di procura agli atti;
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 288/2022 del Giudice di Pace di Alessandria pubblicata in data 31.05.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito In riforma della impugnata sentenza:
1)respingersi ogni domanda promossa nei confronti delle Controparte_3
in quanto infondata e in ogni caso inammissibile in quanto in violazione
[...] delle disposizioni dell'art. 130 del Codice del Consumo e per l'intervenuta decadenza da ogni diritto ai sensi del successivo art. 132.
pagina 1 di 12 In via riconvenzionale 2) accertarsi il credito della Controparte_3 per il saldo della fornitura ordinata il 5.10.2017 e per l'effetto condannare
[...]
a corrispondere il saldo dovuto di euro 1.800,00 portato dalla fattura n. CP
486/V17 emessa il 18.10.2017, somma maggiorata di interessi di legge e rivalutazione fino all' effettivo pagamento.
3) Con ristoro di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellato:
“Voglia il Tribunale adito, previa la acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado, per i motivi tutti in atti respingere l'avverso appello e confermare la sentenza resa in primo grado anche in punto spese.
Vinte le spese di causa e le competenze legali del presente grado.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Concisa esposizione del processo di I grado e dei fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio CP innanzi al Giudice di Pace di Alessandria la Controparte_3 per far dichiarare risolto ex art. 130 co. VII Cod. Cons. – nella versione pro tempore vigente - il contratto stipulato il 2.05.2017 per la fornitura di un robot tagliaerba modello
“Mission” con conseguente condanna alla restituzione del prezzo versato di € 2.700,00 e risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
In particolare l'attore ha dedotto: di aver acquistato il robot tagliaerba il 2.05.2017 e di averlo ricevuto nel luglio;
che sin dai primi giorni il robot non funzionava: non tagliava l'erba e vagava senza criterio né ordine per la zona di lavoro per poi spegnersi senza tornare alla base di ricarica;
- di aver segnalato tali problematiche alla convenuta la quale inviava una propria incaricata, la Ferramenta CO di TT LB & C. AS (da qui in poi solo “CO”), per provvedere alla riparazione;
- che malgrado i ripetuti interventi riparativi posti in essere dal tecnico TT il robot, il giorno successivo all'intervento, riprendeva a mal funzionare;
- che nell'autunno 2017 per mezzo della CO la faceva avere all'attore un robot sostitutivo identico al precedente che tuttavia P_ manifestava presto gli stessi difetti del primo;
- che pur nuovamente interpellata, la convenuta non dava più alcun riscontro alle doglianze dell'attore; - che parimenti la
CO asseriva di non poter più intervenire sul robot, attesa la gravosità da un punto di vista economico dei numerosi interventi riparativi svolti.
Con comparsa dell'11.04.2019, si è costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo: i) in via preliminare, la decadenza dell'attore dalla garanzia per i difetti di conformità del prodotto ex art. 132 co. II D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Cod. Cons.”
pagina 2 di 12 (nella versione pro tempore vigente) per non aver tempestivamente denunciato né alla venditrice né alla CO il difetto di conformità del robot – essendo la prima denunzia del 31.08.2018 ; ii) la non veridicità di quanto sostenuto dall'attore con riguardo al malfunzionamento dei robot consegnatigli;
iii) l'omesso pagamento da parte dell'attore del prezzo del secondo robot consegnatogli il 18.10.2017, non in sostituzione del primo
– come da lui sostenuto - ma in forza di un vero e proprio ordine di acquisto sottoscritto dal medesimo il 5.10.2017.
In forza di tali deduzioni la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale, la condanna dall'attore al pagamento del saldo del prezzo del secondo robot di € 1.800,00;
Nella memoria autorizzata ex art. 320, comma 4, c.p.c., l'attore, preso atto della domanda riconvenzionale avversaria (di cui ha chiesto il rigetto) fondata sul contratto del 5.10.2017 (prodotto sub 1), ne ha disconosciuto la conformità della copia all'originale ex art. 2719 c.c. e la propria scrittura e firma ex art. 214 c.p.c.
Con la memoria autorizzata del 3.07.2019, la convenuta ha prodotto quindi l'originale del suddetto contratto, chiedendo che in caso di confermato disconoscimento, ne fosse disposta la verificazione ex art. 216 c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo dell'interrogatorio formale del solo (non CP essendo comparso il legale rappresentante della convenuta), dell'escussione di numerosi testimoni e attraverso l'espletamento di due TU, una grafologica, tesa a verificare ex art. 216 c.p.c. la scrittura privata disconosciuta dall'attore e l'altra tecnica, tesa a verificare l'esistenza dei vizi e difformità lamentati dall'attore con riguardo ai due robot.
All'esito, precisate le conclusioni e depositate le memorie finali, con la sentenza formante oggetto del presente giudizio di appello, il Giudice di Pace ha accolto la domanda di risoluzione attorea, disponendo la restituzione in suo favore del prezzo versato;
ha rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta condannando la stessa a rifondere all'attore le spese di lite. Quanto alle spese delle due CCTTUU espletate in corso di causa, quelle della grafologica sono state poste a carico dell'attore e quelle della tecnica a carico della convenuta.
Motivi di appello
L'appellante ha declinato, quali motivi di censura alla decisione impugnata:
1. l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice ha erroneamente considerato il quadro probatorio a sua disposizione, con particolare riguardo alle risultanze di cui alle escussioni testimoniali ed alle CCTTUU espletate, così erroneamente ritenendo provata: sia la tempestiva denuncia dei vizi ex art. 132 Cod. Cons, sia l'effettiva esistenza di quelli lamentati dall'attore; pagina 3 di 12 2. l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice ha disposto un accertamento tecnico d'ufficio sui robot per cui è causa esplorativo, non attenendosi poi alle conclusioni rassegnate dal perito, che non ha ravvisato in nessuna delle due macchine alcun difetto originario di conformità, quanto piuttosto problemi ascrivibili al cattivo utilizzo da parte dell'attore o ad errori commessi durante le operazioni peritali;
e laddove – con riguardo alla compravendita del secondo robot – pur ritenendola provata, ha sollevato l'attore dall'obbligo di corresponsione del saldo prezzo richiesto in via riconvenzionale.
Con comparsa del 19.12.2022 si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo il CP rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di prime cure e sostanzialmente riproponendo tutte le difese già rassegnate in primo grado.
****
Con il primo motivo di appello, sostanzialmente la ha lamentato un'errata P_ considerazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, che avrebbe portato il medesimo a ritenere, erroneamente: sia che il CP avesse tempestivamente denunciato alla i difetti di conformità dei robot P_
(denuncia, secondo l'appellante, mai pervenuta con riguardo al secondo robot e pervenuta solo nel febbraio e nell'agosto 2018 con riguardo al primo); sia che i vizi lamentati dall'attore effettivamente esistessero.
Ebbene, procedendo partitamente con l'analisi delle vicende che hanno interessato i due robot, con riguardo al primo le doglianze dell'appellante sono infondate.
Per ciò che riguarda infatti la denuncia dei vizi, è opportuno ricordare che l'art. 132 Cod.
Cons. (nella versione vigente prima della novella del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 che tuttavia si applica ai contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022), al co. II prevede che “
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.”
Quanto alla forma in cui deve essere fatta dal compratore la denunzia dei vizi, va evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nell'affermare che “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cassazione civile sez. II, 03/04/2003, n. 5142; Cass. SS.UU. 15.1.1991 n. 328).” e che “la circostanza che
l'autovettura fosse stata portata in concessionaria "per riparazioni in garanzia" costituiva una valida forma di denuncia dei vizi, essendo palese che il ricovero non
pagina 4 di 12 fosse stato determinato da controlli di routine previsti dopo l'acquisto del mezzo” (v.
Cassazione civile sez. II - 07/02/2022, n. 3695).
Tanto premesso in diritto, a parere di questo Tribunale, le escussioni testimoniali svolte in primo grado hanno offerto prova sufficiente sia del fatto che il abbia CP sollecitato (pressoché nell'immediatezza) plurimi interventi riparativi del proprio robot, sia che tali interventi siano stati effettivamente realizzati.
Infatti, quandanche non si ritenesse di valorizzare le affermazioni rese dalla moglie dell'attore (tacciata dall'appellante di scarsa attendibilità considerate le dichiarazioni rese dalla medesima sull'apocrifia delle firme apparentemente apposte dal marito sul contratto del 5.10.2017) e quelle de relato actoris rese dal testimone (vicino Tes_1 di casa del , ve ne sono altre agli atti, di significativo valore probatorio. CP
Il testimone , infatti, oltre a riferire quanto appreso dallo stesso attore - ha Tes_1 dichiarato di aver visto diverse volte un furgone con delle scritte e una persona che insieme al signor esaminava il robottino - persona che è presumibile che fosse CP il tecnico LB TT, dal momento che il testimone ha reso tali dichiarazioni per rispondere alla domanda se avesse conoscenza del fatto che il aveva informato CP la del malfunzionamento del robot tagliaerba. Il , quindi, ha P_ Tes_1 sostanzialmente confermato il fatto che un tecnico abbia visitato più volte la casa del e che insieme a quest'ultimo abbia esaminato il robot. CP
La testimone moglie di LB TT, ha confermato che il marito gli ha Tes_2 riferito di essersi recato presso l'abitazione del per interventi tecnici e che in CP uno di questi era presente anche lei.
Il testimone LB TT, titolare della CO, ha confermato di essersi recato dal più volte, “tre o quattro volte” a suo dire, per interventi tecnici, specificando CP anche su mandato della “le volte che ci ha chiamati sia la che lui ci P_ P_ siamo andati, abbiamo provveduto a riparare”. Il medesimo ha poi ricordato di esser andato a svolgere manutenzione ordinaria alle lame per due volte e di esser intervenuto a seguito di un evento atmosferico, ammettendo la possibilità di esser anche intervenuto
“sul menù del robot e sul sistema elettronico”.
Infine, ed ancor più decisiva, si ritiene essere la dichiarazione resa dalla testimone dipendente della che sentita in prova contraria sul capitolo sei Tes_3 P_ attoreo: “vero che il informava la del malfunzionamento, la quale CP P_ inviava la CO per verificare il problema e porvi rimedio”, ha risposto di essere venuta a conoscenza dai propri colleghi (i quali avevano parlato direttamente con e CO) del fatto che c'erano dei problemi pur non sapendo specificare quali e CP in risposta al capo sette ha affermato “di non sapere quanti malfunzionamenti si sono verificati” e “se il chiamava noi o solo la CO” con ciò dando atto senza CP
pagina 5 di 12 possibilità di equivoco che vi fossero state comunicazioni di malfunzionamento del robot e che la ne fosse a conoscenza. P_
Per concludere quindi, dovendosi ritenere provati i plurimi tentativi svolti per tentare di riparare il robot su richiesta del e anche su mandato (o comunque conoscenza CP della convenuta); come insegna la Cassazione, deve necessariamente ritenersi (per non incorrere in un evidente errore di diritto) che essi equivalgano ad una denuncia dei vizi, idonea a superare la decadenza di cui all'art. 132 Cod. Cons.
Ciò posto e venendo invece al motivo di gravame che si appunta sulla prova dell'esistenza dei vizi di malfunzionamento e sul modo in cui il Giudice di prime cure ha disposto dello strumento dell'accertamento tecnico d'ufficio – a dire dell'appellante deferendo un quesito esplorativo e non supportato dalle allegazioni attoree - l'impostazione della è nuovamente no condivisibile perché erroneamente P_ attribuisce al compratore un onere probatorio eccessivamente gravoso.
Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del Cod. Cons. (nella versione vigente pro tempore) si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Ciò posto, fermo l'obbligo di denuncia dei vizi di cui si è detto, come ci ricorda la
Cassazione civile sez. II - 07/02/2022, n. 3695 “Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. ….Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di
pagina 6 di 12 dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3 -, Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013)”.
Ebbene, il quadro normativo, come illustrato, ha portato la giurisprudenza della Corte a ritenere con riguardo agli oneri di allegazione e prova che incombono sul compratore che “a carico del consumatore grava l'onere di denunciare il difetto di conformità attraverso la tempestiva comunicazione dell'esistenza del difetto di conformità, senza che occorra la prova di tale difetto o che ne venga indicata la causa.”… “è evidente che il venditore, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l'esistenza del vizio. Infatti, risulterebbe troppo oneroso per il consumatore assolvere l'onere probatorio mediante l'allegazione del vizio specifico da cui è affetto il prodotto in quanto ciò richiederebbe l'accesso a dati tecnici del prodotto nonché un'assistenza tecnica specializzata, che invece si trovano nella più agevole disponibilità del venditore (e che a questi non sarebbe eccessivamente oneroso chiedere di apprestare in occasione della diagnosi della natura del difetto di conformità denunciato).”
Tale indirizzo è mutuato peraltro direttamente dalla normativa europea di riferimento
(direttiva Europea n. 1999/44/CE) e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (v. sentenza 4 giugno 2015, causa c497/13, nota come “il caso AB, in cui i giudici di
MB (cfr. punti 62 e 63) hanno ricordato che "come emerge dalla formulazione dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, letto in combinato disposto con il suo considerando 19, e dalla finalità perseguita da tale disposizione, l'onere fatto gravare sul consumatore non può spingersi oltre quello consistente nel denunciare al venditore
l'esistenza di un difetto di conformità. Quanto al contenuto di tale informazione, in questa fase non si può esigere che il consumatore produca la prova che effettivamente un difetto di conformità colpisce il bene che ha acquistato. Tenuto conto dell'inferiorità in cui egli versa rispetto al venditore per quanto riguarda le informazioni sulle qualità di tale bene e sullo stato in cui esso è stato venduto, il consumatore non può neppure essere obbligato ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità. Per contro, affinché l'informazione possa essere utile per il venditore, essa dovrebbe contenere una serie di indicazioni, il cui grado di precisione varierà inevitabilmente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie, vertenti sulla natura del bene in oggetto, sul tenore del corrispondente contratto di vendita e sulle concrete manifestazioni del difetto di conformità lamentato".
Ebbene, considerato quindi il tenore delle norme e della Giurisprudenza locale ed europea che le ha interpretate, le allegazioni di cui all'atto di citazione in ordine al difetto di conformità denunciato dal compratore erano sufficientemente chiare CP
pagina 7 di 12 nell'identificare il problema di fondo, ovvero che il tagliaerba non assolveva alla propria funzione in quanto “non tagliava l'erba, vagava per la zona di lavoro per poi spegnersi senza tornare alla base” e non ha errato il Giudice di prime cure laddove ha demandato ad un tecnico specializzato l'indagine sull'esistenza di tali problematiche e sulla causa delle stesse.
Tutto ciò detto con riguardo alla correttezza dell'accertamento tecnico d'ufficio svolto, a parere del Tribunale, come correttamente concluso dal Giudice di prime cure, la TU ha dato atto che le doglianze di malfunzionamento denunciate dall'attore sussistono e che esse siano riconducibili a malfunzionamenti del robot di natura meccanica ed informatica, non sopravvenuti né riconducibili alla condotta del compratore.
Infatti, come si legge nella perizia, ben argomentata ed analitica: il robot durante le operazioni di rasatura si è inceppato numerose volte e numerose volte ha perso la via per poi fermare definitivamente la propria marcia senza ritornare alla base. Infatti, come appurato direttamente dal TU, esso in alcuni casi, senza una motivazione, ha saltato il cavo perimetrale e si è bloccato fuori dall'area di lavoro fermandosi e in altri casi di fronte a ostacoli di modesta entità, dopo aver cercato inutilmente di aggirarli, si è arreso riportando sul display il segnale di inceppamento e fermandosi.
Insomma, quanto sostanzialmente lamentato dall'attore.
In ordine alla causa e origine di tali problematiche, il TU ha ritenuto che la macchina sia incapace di processare il blocco e rimettersi in ordine di marcia perché il software installato nella stessa non è in grado di gestire tutte le casistiche che si presentano al robot durante le normali attività di rasatura, provocando così in circa tre ore di lavoro due o tre blocchi che portano il robot a fermarsi senza rientrare spontaneamente alla base e richiedendo un intervento manuale.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il TU ha dato esaustiva risposta ai rilevi critici sollevati all'elaborato peritale dal difensore (non potendo invece esser dato rilievo ad osservazioni nuove e non tempestivamente eccepite in quella sede):
- il fatto che in sede peritale la prova sia stata svolta facendo uso di un cavo perimetrale di altra azienda non ha compromesso le operazioni;
– le condizioni malandate osservate sulla cover- up del robot e la rottura dei sensori di ribaltamento non sono ascrivibili ad atti di vandalismo del ma sono anzi da imputarsi all'errata installazione del CP cavo perimetrale da parte della CO che ha portato il robot a sbattere continuamente contro ostacoli del tutto prevedibili che dovevano essere invece trattati “ad isola”; - il robot si presentava in uno stato di abbandono ma in condizioni di manutenzione adeguate con lame seminuove e arrugginite a causa del solo inutilizzo.
Ciò detto con riguardo alla prova dell'esistenza dei difetti di conformità lamentati dal l'appellante ha altresì sostenuto che il rimedio della risoluzione concesso dal CP
pagina 8 di 12 Giudice di prime cure (e ci si riferisce in questa sede solo a quello del primo robot) non fosse adeguato, atteso che l'art. 130 Cod. Cons. consente al consumatore di esperire i vari rimedi ivi contemplati i quali tuttavia sono graduati, secondo un ben preciso ordine: egli può in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, può richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Già si è detto in ordine al fatto che sia da ritenersi provato sia il malfunzionamento sia la sua tempestiva denuncia e richiesta di riparazione, a ciò conseguendo che essendo provato che il abbia preventivamente adito tale rimedio ed essendo pacifico CP che né la venditrice, né la sua addetta CO vi abbiano provveduto (pur tentando); era diritto del compratore agire per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 130 co. 7
Cod. Cons.
In conclusione, per tutti i motivi esposti la pronuncia del Giudice di prime cure con riguardo alla risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti il
13.04.2017 e al diritto alla restituzione del prezzo che ne è conseguita va confermata ed i motivi di gravame sul punto respinti.
Venendo invece ai motivi di appello che hanno attinto la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale promossa dalla sin dal primo grado, di pagamento P_ del saldo del prezzo della compravendita conclusa tra le parti il 5.10.2017, essi devono invece ritenersi fondati.
In primo luogo è bene premettere che la sentenza di prime cure, che non è stata oggetto di appello incidentale sul punto, ha accertato, con effetto di giudicato interno, che il in data 5.10.2017 ha acquistato dalla un altro esemplare di robot CP P_ tagliaerba modello Mission;
è stato accertato quindi in via definitiva e non più discutibile in questa sede di gravame, che si sia trattato di un vero e proprio secondo contratto di compravendita, siglato personalmente dal (come emerso dalla CP
TU calligrafica espletata in sede di verificazione ex art. 216 c.p.c.), non legato alle vicende di malfunzionamento che hanno interessato il robot oggetto di prima compravendita.
Ebbene, sul presupposto di tale qualificazione giuridica del rapporto contrattuale sorto tra le parti a seguito dell'acquisto del 5.10.2017, le conclusioni cui è addivenuto il
Giudice di prime cure nel senso di ritenere risolto anche tale contratto per i medesimi motivi di malfunzionamento che hanno giustificato la risoluzione del primo, non sono condivisibili.
pagina 9 di 12 Infatti, la pronuncia sul punto addiviene alla conclusione di risoluzione del contratto – e quindi di rigetto della domanda di pagamento del saldo – sulla scorta di una valutazione eccessivamente approssimativa del quadro probatorio emerso dalle dichiarazioni testimoniali e dalla TU espletata, sia con riguardo alla tempestività della denuncia dei vizi anche di questo secondo robot da parte del compratore sia sulla effettiva CP esistenza e manifestazione degli stessi.
Con riguardo al primo aspetto, infatti, quello della denuncia dei difetti, le dichiarazioni del testimone e della testimone , valorizzate nella sentenza, non sono Tes_1 Tes_4 assolutamente sufficienti.
Con riguardo alle prime (il testimone ha riferito di aver visto anche in autunno Tes_1 un robottino fermo nel campo del e che quest'ultimo gli aveva riferito trattarsi CP di quello nuovo che non funzionava ed il cui malfunzionamento era stato segnalato) si tratta di dichiarazioni de relato actoris (eccetto quella di aver visto il robottino che però avrebbe potuto essere anche il primo, identico) di valenza probatoria pressoché nulla (v.
Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025); mentre con riguardo a quelle rese dalla testimone – moglie dell'attore (che ha riferito di aver visto il secondo Tes_4 robottino, appena consegnato, non funzionare e non tagliare l'erba) si tratta di dichiarazioni di scarsa attendibilità, considerato che la medesima testimone ha dichiarato in altro frangente una circostanza (che non fosse del marito la firma apposta sul modulo d'acquisto del 5.10.2017) rivelatasi poi inveritiera a seguito dell'espletamento di TU grafologica.
Parimenti, con riguardo invece alla prova dell'esistenza dei difetti di conformità denunciati sul secondo robot, le conclusioni del Giudice di prime cure non sono condivisibili.
La TU svolta a firma del Dott. non ha accertato la sussistenza di tali difetti in Per_1 quanto il perito non è riuscito a rimettere in marcia il robot – onde testarne il funzionamento – perché nonostante svariati tentativi, anche tramite l'assistenza della non è riuscito a ripristinare il PIN 0000 che avrebbe consentito alla Parte_1 macchina di partire.
Inoltre, a fronte delle osservazioni critiche della difesa della odierna appellante (che sosteneva che l'attore avesse volontariamente impedito la verifica peritale non fornendo il nuovo PIN da sé mutato – il TU ha affermato “di non avere elementi sufficienti per ritenere se il PIN non fosse volontariamente fornito dal o se il software ne CP avesse determinato il blocco”.
Ebbene, a fronte di tali rilievi, è evidente che non sia condivisibile la decisione del
Giudice di Pace, laddove essa ha ritenuto che le conclusioni del TU (che si è limitato ad osservare che il robot appariva praticamente nuovo) fossero idonee a confortare le pagina 10 di 12 dichiarazioni testimoniali di e riguardanti il suo malfunzionamento Tes_1 Tes_4
(comunque non decisive per i motivi di cui si è detto).
Alla luce di ciò, considerato che non può ritenersi raggiunta la prova che il compratore abbia prontamente denunciato il malfunzionamento anche del secondo robot CP nei termini di cui all'art 132 co. II Cod. Cons. e ritenuto che non sia stata nemmeno raggiunta la prova del fatto che anche quest'ultimo presentasse effettivamente i medesimi difetti del primo, l'eccezione di inadempimento promossa dal nella CP memoria ex art. 320 c.p.c. onde resistere alla domanda avversaria di pagamento del saldo prezzo, non poteva essere accolta.
La sentenza sul punto va pertanto riformata, con accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito nel contratto di compravendita del 5.10.2017, pari ad € 1.800,00: i) è infatti documentalmente provato –
e accertato in via definitiva dalla sentenza di primo grado - che il con detto CP contratto abbia acquistato un secondo Robot mod. Mission obbligandosi alla corresponsione del prezzo di € 1.900,00 e che abbia invece versato solo l'anticipo di €
100,00; ii) è del tutto errata la valorizzazione operata dal Giudice di prime cure del malfunzionamento anche di tale robot non essendo stata provata dal compratore né l'effettiva esistenza dei difetti che ha lamentato, né la loro la tempestiva denuncia – elementi necessari perché si potesse ritenere risolto anche questo secondo contratto - .
Conclusioni e spese di lite
Da tutto quanto detto ne consegue che la sentenza di prime cure va - quantomeno in parte - riformata, con accoglimento della domanda riconvenzionale promossa dall'appellante di condanna di al pagamento della CP_1 CP somma di € 1.800,00, oltre agli interessi moratori, al tasso di legge, maturati dalla data di scadenza della fattura (18.10.2017) sino al saldo.
Quanto alle spese, atteso l'esito complessivo della lite e la sussistenza di un evidente profilo di soccombenza reciproca tra le parti, se ne dispone l'integrale compensazione, con riferimento a quelle di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle spese delle due TU espletate in primo grado, atteso il mutato esito della vertenza: i) quelle della TU svolta a firma del perito Dott. vengono poste Persona_2 definitivamente a carico di entrambe le parti – per metà ciascuna -; ii) quelle della TU calligrafica svolta dalla Dott.ssa vengono invece poste Persona_3 integralmente a carico del come già correttamente statuito dal Giudice di CP prime cure.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello, pagina 11 di 12 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
In parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 288/2022:
ACCOGLIE la domanda promossa da e per l'effetto DICHIARA CP risolto il contratto di compravendita stipulato con la in data Controparte_1
13.04.2017 e condanna quest'ultima alla restituzione in favore del primo della somma di
€ 2.700,00;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale promossa da e per P_ CP_1
l'effetto, condanna a corrispondere alla prima la somma di € 1.800,00 a CP titolo di saldo del prezzo pattuito nella compravendita del 5.10.2017, oltre interessi maturati e maturandi, al tasso di legge, dal 18.10.2017 sino al saldo.
VISTO l'art. 92 co. II c.p.c. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
PONE definitivamente a carico di le spese della TU calligrafica svolta CP in primo grado a firma della Dott.ssa come liquidate nel decreto Persona_3 depositato in data 23.02.2021;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti – per metà ciascuna – le spese della
TU svolta in primo grado a firma del Dott. come liquidate nel decreto Persona_2 depositato in data 31.05.2022;
Così deciso in Alessandria, il 29.03.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
R.G. 2196/2022
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2196/2022 promossa da: con socio unico in liquidazione (PI ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata ed assistita dall'Avv. Alessandro Crescioli in forza di procura agli atti;
- Appellante -
Contro
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP C.F._1
Flavio Buzzi in forza di procura agli atti;
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 288/2022 del Giudice di Pace di Alessandria pubblicata in data 31.05.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito In riforma della impugnata sentenza:
1)respingersi ogni domanda promossa nei confronti delle Controparte_3
in quanto infondata e in ogni caso inammissibile in quanto in violazione
[...] delle disposizioni dell'art. 130 del Codice del Consumo e per l'intervenuta decadenza da ogni diritto ai sensi del successivo art. 132.
pagina 1 di 12 In via riconvenzionale 2) accertarsi il credito della Controparte_3 per il saldo della fornitura ordinata il 5.10.2017 e per l'effetto condannare
[...]
a corrispondere il saldo dovuto di euro 1.800,00 portato dalla fattura n. CP
486/V17 emessa il 18.10.2017, somma maggiorata di interessi di legge e rivalutazione fino all' effettivo pagamento.
3) Con ristoro di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
Per l'appellato:
“Voglia il Tribunale adito, previa la acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado, per i motivi tutti in atti respingere l'avverso appello e confermare la sentenza resa in primo grado anche in punto spese.
Vinte le spese di causa e le competenze legali del presente grado.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Concisa esposizione del processo di I grado e dei fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio CP innanzi al Giudice di Pace di Alessandria la Controparte_3 per far dichiarare risolto ex art. 130 co. VII Cod. Cons. – nella versione pro tempore vigente - il contratto stipulato il 2.05.2017 per la fornitura di un robot tagliaerba modello
“Mission” con conseguente condanna alla restituzione del prezzo versato di € 2.700,00 e risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
In particolare l'attore ha dedotto: di aver acquistato il robot tagliaerba il 2.05.2017 e di averlo ricevuto nel luglio;
che sin dai primi giorni il robot non funzionava: non tagliava l'erba e vagava senza criterio né ordine per la zona di lavoro per poi spegnersi senza tornare alla base di ricarica;
- di aver segnalato tali problematiche alla convenuta la quale inviava una propria incaricata, la Ferramenta CO di TT LB & C. AS (da qui in poi solo “CO”), per provvedere alla riparazione;
- che malgrado i ripetuti interventi riparativi posti in essere dal tecnico TT il robot, il giorno successivo all'intervento, riprendeva a mal funzionare;
- che nell'autunno 2017 per mezzo della CO la faceva avere all'attore un robot sostitutivo identico al precedente che tuttavia P_ manifestava presto gli stessi difetti del primo;
- che pur nuovamente interpellata, la convenuta non dava più alcun riscontro alle doglianze dell'attore; - che parimenti la
CO asseriva di non poter più intervenire sul robot, attesa la gravosità da un punto di vista economico dei numerosi interventi riparativi svolti.
Con comparsa dell'11.04.2019, si è costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo: i) in via preliminare, la decadenza dell'attore dalla garanzia per i difetti di conformità del prodotto ex art. 132 co. II D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Cod. Cons.”
pagina 2 di 12 (nella versione pro tempore vigente) per non aver tempestivamente denunciato né alla venditrice né alla CO il difetto di conformità del robot – essendo la prima denunzia del 31.08.2018 ; ii) la non veridicità di quanto sostenuto dall'attore con riguardo al malfunzionamento dei robot consegnatigli;
iii) l'omesso pagamento da parte dell'attore del prezzo del secondo robot consegnatogli il 18.10.2017, non in sostituzione del primo
– come da lui sostenuto - ma in forza di un vero e proprio ordine di acquisto sottoscritto dal medesimo il 5.10.2017.
In forza di tali deduzioni la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale, la condanna dall'attore al pagamento del saldo del prezzo del secondo robot di € 1.800,00;
Nella memoria autorizzata ex art. 320, comma 4, c.p.c., l'attore, preso atto della domanda riconvenzionale avversaria (di cui ha chiesto il rigetto) fondata sul contratto del 5.10.2017 (prodotto sub 1), ne ha disconosciuto la conformità della copia all'originale ex art. 2719 c.c. e la propria scrittura e firma ex art. 214 c.p.c.
Con la memoria autorizzata del 3.07.2019, la convenuta ha prodotto quindi l'originale del suddetto contratto, chiedendo che in caso di confermato disconoscimento, ne fosse disposta la verificazione ex art. 216 c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo dell'interrogatorio formale del solo (non CP essendo comparso il legale rappresentante della convenuta), dell'escussione di numerosi testimoni e attraverso l'espletamento di due TU, una grafologica, tesa a verificare ex art. 216 c.p.c. la scrittura privata disconosciuta dall'attore e l'altra tecnica, tesa a verificare l'esistenza dei vizi e difformità lamentati dall'attore con riguardo ai due robot.
All'esito, precisate le conclusioni e depositate le memorie finali, con la sentenza formante oggetto del presente giudizio di appello, il Giudice di Pace ha accolto la domanda di risoluzione attorea, disponendo la restituzione in suo favore del prezzo versato;
ha rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta condannando la stessa a rifondere all'attore le spese di lite. Quanto alle spese delle due CCTTUU espletate in corso di causa, quelle della grafologica sono state poste a carico dell'attore e quelle della tecnica a carico della convenuta.
Motivi di appello
L'appellante ha declinato, quali motivi di censura alla decisione impugnata:
1. l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice ha erroneamente considerato il quadro probatorio a sua disposizione, con particolare riguardo alle risultanze di cui alle escussioni testimoniali ed alle CCTTUU espletate, così erroneamente ritenendo provata: sia la tempestiva denuncia dei vizi ex art. 132 Cod. Cons, sia l'effettiva esistenza di quelli lamentati dall'attore; pagina 3 di 12 2. l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice ha disposto un accertamento tecnico d'ufficio sui robot per cui è causa esplorativo, non attenendosi poi alle conclusioni rassegnate dal perito, che non ha ravvisato in nessuna delle due macchine alcun difetto originario di conformità, quanto piuttosto problemi ascrivibili al cattivo utilizzo da parte dell'attore o ad errori commessi durante le operazioni peritali;
e laddove – con riguardo alla compravendita del secondo robot – pur ritenendola provata, ha sollevato l'attore dall'obbligo di corresponsione del saldo prezzo richiesto in via riconvenzionale.
Con comparsa del 19.12.2022 si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo il CP rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di prime cure e sostanzialmente riproponendo tutte le difese già rassegnate in primo grado.
****
Con il primo motivo di appello, sostanzialmente la ha lamentato un'errata P_ considerazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze dell'istruttoria orale svolta, che avrebbe portato il medesimo a ritenere, erroneamente: sia che il CP avesse tempestivamente denunciato alla i difetti di conformità dei robot P_
(denuncia, secondo l'appellante, mai pervenuta con riguardo al secondo robot e pervenuta solo nel febbraio e nell'agosto 2018 con riguardo al primo); sia che i vizi lamentati dall'attore effettivamente esistessero.
Ebbene, procedendo partitamente con l'analisi delle vicende che hanno interessato i due robot, con riguardo al primo le doglianze dell'appellante sono infondate.
Per ciò che riguarda infatti la denuncia dei vizi, è opportuno ricordare che l'art. 132 Cod.
Cons. (nella versione vigente prima della novella del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 che tuttavia si applica ai contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022), al co. II prevede che “
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.”
Quanto alla forma in cui deve essere fatta dal compratore la denunzia dei vizi, va evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nell'affermare che “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (Cassazione civile sez. II, 03/04/2003, n. 5142; Cass. SS.UU. 15.1.1991 n. 328).” e che “la circostanza che
l'autovettura fosse stata portata in concessionaria "per riparazioni in garanzia" costituiva una valida forma di denuncia dei vizi, essendo palese che il ricovero non
pagina 4 di 12 fosse stato determinato da controlli di routine previsti dopo l'acquisto del mezzo” (v.
Cassazione civile sez. II - 07/02/2022, n. 3695).
Tanto premesso in diritto, a parere di questo Tribunale, le escussioni testimoniali svolte in primo grado hanno offerto prova sufficiente sia del fatto che il abbia CP sollecitato (pressoché nell'immediatezza) plurimi interventi riparativi del proprio robot, sia che tali interventi siano stati effettivamente realizzati.
Infatti, quandanche non si ritenesse di valorizzare le affermazioni rese dalla moglie dell'attore (tacciata dall'appellante di scarsa attendibilità considerate le dichiarazioni rese dalla medesima sull'apocrifia delle firme apparentemente apposte dal marito sul contratto del 5.10.2017) e quelle de relato actoris rese dal testimone (vicino Tes_1 di casa del , ve ne sono altre agli atti, di significativo valore probatorio. CP
Il testimone , infatti, oltre a riferire quanto appreso dallo stesso attore - ha Tes_1 dichiarato di aver visto diverse volte un furgone con delle scritte e una persona che insieme al signor esaminava il robottino - persona che è presumibile che fosse CP il tecnico LB TT, dal momento che il testimone ha reso tali dichiarazioni per rispondere alla domanda se avesse conoscenza del fatto che il aveva informato CP la del malfunzionamento del robot tagliaerba. Il , quindi, ha P_ Tes_1 sostanzialmente confermato il fatto che un tecnico abbia visitato più volte la casa del e che insieme a quest'ultimo abbia esaminato il robot. CP
La testimone moglie di LB TT, ha confermato che il marito gli ha Tes_2 riferito di essersi recato presso l'abitazione del per interventi tecnici e che in CP uno di questi era presente anche lei.
Il testimone LB TT, titolare della CO, ha confermato di essersi recato dal più volte, “tre o quattro volte” a suo dire, per interventi tecnici, specificando CP anche su mandato della “le volte che ci ha chiamati sia la che lui ci P_ P_ siamo andati, abbiamo provveduto a riparare”. Il medesimo ha poi ricordato di esser andato a svolgere manutenzione ordinaria alle lame per due volte e di esser intervenuto a seguito di un evento atmosferico, ammettendo la possibilità di esser anche intervenuto
“sul menù del robot e sul sistema elettronico”.
Infine, ed ancor più decisiva, si ritiene essere la dichiarazione resa dalla testimone dipendente della che sentita in prova contraria sul capitolo sei Tes_3 P_ attoreo: “vero che il informava la del malfunzionamento, la quale CP P_ inviava la CO per verificare il problema e porvi rimedio”, ha risposto di essere venuta a conoscenza dai propri colleghi (i quali avevano parlato direttamente con e CO) del fatto che c'erano dei problemi pur non sapendo specificare quali e CP in risposta al capo sette ha affermato “di non sapere quanti malfunzionamenti si sono verificati” e “se il chiamava noi o solo la CO” con ciò dando atto senza CP
pagina 5 di 12 possibilità di equivoco che vi fossero state comunicazioni di malfunzionamento del robot e che la ne fosse a conoscenza. P_
Per concludere quindi, dovendosi ritenere provati i plurimi tentativi svolti per tentare di riparare il robot su richiesta del e anche su mandato (o comunque conoscenza CP della convenuta); come insegna la Cassazione, deve necessariamente ritenersi (per non incorrere in un evidente errore di diritto) che essi equivalgano ad una denuncia dei vizi, idonea a superare la decadenza di cui all'art. 132 Cod. Cons.
Ciò posto e venendo invece al motivo di gravame che si appunta sulla prova dell'esistenza dei vizi di malfunzionamento e sul modo in cui il Giudice di prime cure ha disposto dello strumento dell'accertamento tecnico d'ufficio – a dire dell'appellante deferendo un quesito esplorativo e non supportato dalle allegazioni attoree - l'impostazione della è nuovamente no condivisibile perché erroneamente P_ attribuisce al compratore un onere probatorio eccessivamente gravoso.
Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del Cod. Cons. (nella versione vigente pro tempore) si desume che il venditore è responsabile nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: egli potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Ciò posto, fermo l'obbligo di denuncia dei vizi di cui si è detto, come ci ricorda la
Cassazione civile sez. II - 07/02/2022, n. 3695 “Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. ….Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di
pagina 6 di 12 dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3 -, Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013)”.
Ebbene, il quadro normativo, come illustrato, ha portato la giurisprudenza della Corte a ritenere con riguardo agli oneri di allegazione e prova che incombono sul compratore che “a carico del consumatore grava l'onere di denunciare il difetto di conformità attraverso la tempestiva comunicazione dell'esistenza del difetto di conformità, senza che occorra la prova di tale difetto o che ne venga indicata la causa.”… “è evidente che il venditore, a differenza del consumatore, può avvalersi più facilmente di mezzi organizzativi e delle competenze tecniche che consentono di effettuare la necessaria diagnosi del problema al fine di appurare l'esistenza del vizio. Infatti, risulterebbe troppo oneroso per il consumatore assolvere l'onere probatorio mediante l'allegazione del vizio specifico da cui è affetto il prodotto in quanto ciò richiederebbe l'accesso a dati tecnici del prodotto nonché un'assistenza tecnica specializzata, che invece si trovano nella più agevole disponibilità del venditore (e che a questi non sarebbe eccessivamente oneroso chiedere di apprestare in occasione della diagnosi della natura del difetto di conformità denunciato).”
Tale indirizzo è mutuato peraltro direttamente dalla normativa europea di riferimento
(direttiva Europea n. 1999/44/CE) e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (v. sentenza 4 giugno 2015, causa c497/13, nota come “il caso AB, in cui i giudici di
MB (cfr. punti 62 e 63) hanno ricordato che "come emerge dalla formulazione dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/44, letto in combinato disposto con il suo considerando 19, e dalla finalità perseguita da tale disposizione, l'onere fatto gravare sul consumatore non può spingersi oltre quello consistente nel denunciare al venditore
l'esistenza di un difetto di conformità. Quanto al contenuto di tale informazione, in questa fase non si può esigere che il consumatore produca la prova che effettivamente un difetto di conformità colpisce il bene che ha acquistato. Tenuto conto dell'inferiorità in cui egli versa rispetto al venditore per quanto riguarda le informazioni sulle qualità di tale bene e sullo stato in cui esso è stato venduto, il consumatore non può neppure essere obbligato ad indicare la causa precisa di detto difetto di conformità. Per contro, affinché l'informazione possa essere utile per il venditore, essa dovrebbe contenere una serie di indicazioni, il cui grado di precisione varierà inevitabilmente in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso di specie, vertenti sulla natura del bene in oggetto, sul tenore del corrispondente contratto di vendita e sulle concrete manifestazioni del difetto di conformità lamentato".
Ebbene, considerato quindi il tenore delle norme e della Giurisprudenza locale ed europea che le ha interpretate, le allegazioni di cui all'atto di citazione in ordine al difetto di conformità denunciato dal compratore erano sufficientemente chiare CP
pagina 7 di 12 nell'identificare il problema di fondo, ovvero che il tagliaerba non assolveva alla propria funzione in quanto “non tagliava l'erba, vagava per la zona di lavoro per poi spegnersi senza tornare alla base” e non ha errato il Giudice di prime cure laddove ha demandato ad un tecnico specializzato l'indagine sull'esistenza di tali problematiche e sulla causa delle stesse.
Tutto ciò detto con riguardo alla correttezza dell'accertamento tecnico d'ufficio svolto, a parere del Tribunale, come correttamente concluso dal Giudice di prime cure, la TU ha dato atto che le doglianze di malfunzionamento denunciate dall'attore sussistono e che esse siano riconducibili a malfunzionamenti del robot di natura meccanica ed informatica, non sopravvenuti né riconducibili alla condotta del compratore.
Infatti, come si legge nella perizia, ben argomentata ed analitica: il robot durante le operazioni di rasatura si è inceppato numerose volte e numerose volte ha perso la via per poi fermare definitivamente la propria marcia senza ritornare alla base. Infatti, come appurato direttamente dal TU, esso in alcuni casi, senza una motivazione, ha saltato il cavo perimetrale e si è bloccato fuori dall'area di lavoro fermandosi e in altri casi di fronte a ostacoli di modesta entità, dopo aver cercato inutilmente di aggirarli, si è arreso riportando sul display il segnale di inceppamento e fermandosi.
Insomma, quanto sostanzialmente lamentato dall'attore.
In ordine alla causa e origine di tali problematiche, il TU ha ritenuto che la macchina sia incapace di processare il blocco e rimettersi in ordine di marcia perché il software installato nella stessa non è in grado di gestire tutte le casistiche che si presentano al robot durante le normali attività di rasatura, provocando così in circa tre ore di lavoro due o tre blocchi che portano il robot a fermarsi senza rientrare spontaneamente alla base e richiedendo un intervento manuale.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il TU ha dato esaustiva risposta ai rilevi critici sollevati all'elaborato peritale dal difensore (non potendo invece esser dato rilievo ad osservazioni nuove e non tempestivamente eccepite in quella sede):
- il fatto che in sede peritale la prova sia stata svolta facendo uso di un cavo perimetrale di altra azienda non ha compromesso le operazioni;
– le condizioni malandate osservate sulla cover- up del robot e la rottura dei sensori di ribaltamento non sono ascrivibili ad atti di vandalismo del ma sono anzi da imputarsi all'errata installazione del CP cavo perimetrale da parte della CO che ha portato il robot a sbattere continuamente contro ostacoli del tutto prevedibili che dovevano essere invece trattati “ad isola”; - il robot si presentava in uno stato di abbandono ma in condizioni di manutenzione adeguate con lame seminuove e arrugginite a causa del solo inutilizzo.
Ciò detto con riguardo alla prova dell'esistenza dei difetti di conformità lamentati dal l'appellante ha altresì sostenuto che il rimedio della risoluzione concesso dal CP
pagina 8 di 12 Giudice di prime cure (e ci si riferisce in questa sede solo a quello del primo robot) non fosse adeguato, atteso che l'art. 130 Cod. Cons. consente al consumatore di esperire i vari rimedi ivi contemplati i quali tuttavia sono graduati, secondo un ben preciso ordine: egli può in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, può richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Anche tale doglianza non coglie nel segno.
Già si è detto in ordine al fatto che sia da ritenersi provato sia il malfunzionamento sia la sua tempestiva denuncia e richiesta di riparazione, a ciò conseguendo che essendo provato che il abbia preventivamente adito tale rimedio ed essendo pacifico CP che né la venditrice, né la sua addetta CO vi abbiano provveduto (pur tentando); era diritto del compratore agire per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 130 co. 7
Cod. Cons.
In conclusione, per tutti i motivi esposti la pronuncia del Giudice di prime cure con riguardo alla risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti il
13.04.2017 e al diritto alla restituzione del prezzo che ne è conseguita va confermata ed i motivi di gravame sul punto respinti.
Venendo invece ai motivi di appello che hanno attinto la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale promossa dalla sin dal primo grado, di pagamento P_ del saldo del prezzo della compravendita conclusa tra le parti il 5.10.2017, essi devono invece ritenersi fondati.
In primo luogo è bene premettere che la sentenza di prime cure, che non è stata oggetto di appello incidentale sul punto, ha accertato, con effetto di giudicato interno, che il in data 5.10.2017 ha acquistato dalla un altro esemplare di robot CP P_ tagliaerba modello Mission;
è stato accertato quindi in via definitiva e non più discutibile in questa sede di gravame, che si sia trattato di un vero e proprio secondo contratto di compravendita, siglato personalmente dal (come emerso dalla CP
TU calligrafica espletata in sede di verificazione ex art. 216 c.p.c.), non legato alle vicende di malfunzionamento che hanno interessato il robot oggetto di prima compravendita.
Ebbene, sul presupposto di tale qualificazione giuridica del rapporto contrattuale sorto tra le parti a seguito dell'acquisto del 5.10.2017, le conclusioni cui è addivenuto il
Giudice di prime cure nel senso di ritenere risolto anche tale contratto per i medesimi motivi di malfunzionamento che hanno giustificato la risoluzione del primo, non sono condivisibili.
pagina 9 di 12 Infatti, la pronuncia sul punto addiviene alla conclusione di risoluzione del contratto – e quindi di rigetto della domanda di pagamento del saldo – sulla scorta di una valutazione eccessivamente approssimativa del quadro probatorio emerso dalle dichiarazioni testimoniali e dalla TU espletata, sia con riguardo alla tempestività della denuncia dei vizi anche di questo secondo robot da parte del compratore sia sulla effettiva CP esistenza e manifestazione degli stessi.
Con riguardo al primo aspetto, infatti, quello della denuncia dei difetti, le dichiarazioni del testimone e della testimone , valorizzate nella sentenza, non sono Tes_1 Tes_4 assolutamente sufficienti.
Con riguardo alle prime (il testimone ha riferito di aver visto anche in autunno Tes_1 un robottino fermo nel campo del e che quest'ultimo gli aveva riferito trattarsi CP di quello nuovo che non funzionava ed il cui malfunzionamento era stato segnalato) si tratta di dichiarazioni de relato actoris (eccetto quella di aver visto il robottino che però avrebbe potuto essere anche il primo, identico) di valenza probatoria pressoché nulla (v.
Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025); mentre con riguardo a quelle rese dalla testimone – moglie dell'attore (che ha riferito di aver visto il secondo Tes_4 robottino, appena consegnato, non funzionare e non tagliare l'erba) si tratta di dichiarazioni di scarsa attendibilità, considerato che la medesima testimone ha dichiarato in altro frangente una circostanza (che non fosse del marito la firma apposta sul modulo d'acquisto del 5.10.2017) rivelatasi poi inveritiera a seguito dell'espletamento di TU grafologica.
Parimenti, con riguardo invece alla prova dell'esistenza dei difetti di conformità denunciati sul secondo robot, le conclusioni del Giudice di prime cure non sono condivisibili.
La TU svolta a firma del Dott. non ha accertato la sussistenza di tali difetti in Per_1 quanto il perito non è riuscito a rimettere in marcia il robot – onde testarne il funzionamento – perché nonostante svariati tentativi, anche tramite l'assistenza della non è riuscito a ripristinare il PIN 0000 che avrebbe consentito alla Parte_1 macchina di partire.
Inoltre, a fronte delle osservazioni critiche della difesa della odierna appellante (che sosteneva che l'attore avesse volontariamente impedito la verifica peritale non fornendo il nuovo PIN da sé mutato – il TU ha affermato “di non avere elementi sufficienti per ritenere se il PIN non fosse volontariamente fornito dal o se il software ne CP avesse determinato il blocco”.
Ebbene, a fronte di tali rilievi, è evidente che non sia condivisibile la decisione del
Giudice di Pace, laddove essa ha ritenuto che le conclusioni del TU (che si è limitato ad osservare che il robot appariva praticamente nuovo) fossero idonee a confortare le pagina 10 di 12 dichiarazioni testimoniali di e riguardanti il suo malfunzionamento Tes_1 Tes_4
(comunque non decisive per i motivi di cui si è detto).
Alla luce di ciò, considerato che non può ritenersi raggiunta la prova che il compratore abbia prontamente denunciato il malfunzionamento anche del secondo robot CP nei termini di cui all'art 132 co. II Cod. Cons. e ritenuto che non sia stata nemmeno raggiunta la prova del fatto che anche quest'ultimo presentasse effettivamente i medesimi difetti del primo, l'eccezione di inadempimento promossa dal nella CP memoria ex art. 320 c.p.c. onde resistere alla domanda avversaria di pagamento del saldo prezzo, non poteva essere accolta.
La sentenza sul punto va pertanto riformata, con accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito nel contratto di compravendita del 5.10.2017, pari ad € 1.800,00: i) è infatti documentalmente provato –
e accertato in via definitiva dalla sentenza di primo grado - che il con detto CP contratto abbia acquistato un secondo Robot mod. Mission obbligandosi alla corresponsione del prezzo di € 1.900,00 e che abbia invece versato solo l'anticipo di €
100,00; ii) è del tutto errata la valorizzazione operata dal Giudice di prime cure del malfunzionamento anche di tale robot non essendo stata provata dal compratore né l'effettiva esistenza dei difetti che ha lamentato, né la loro la tempestiva denuncia – elementi necessari perché si potesse ritenere risolto anche questo secondo contratto - .
Conclusioni e spese di lite
Da tutto quanto detto ne consegue che la sentenza di prime cure va - quantomeno in parte - riformata, con accoglimento della domanda riconvenzionale promossa dall'appellante di condanna di al pagamento della CP_1 CP somma di € 1.800,00, oltre agli interessi moratori, al tasso di legge, maturati dalla data di scadenza della fattura (18.10.2017) sino al saldo.
Quanto alle spese, atteso l'esito complessivo della lite e la sussistenza di un evidente profilo di soccombenza reciproca tra le parti, se ne dispone l'integrale compensazione, con riferimento a quelle di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto alle spese delle due TU espletate in primo grado, atteso il mutato esito della vertenza: i) quelle della TU svolta a firma del perito Dott. vengono poste Persona_2 definitivamente a carico di entrambe le parti – per metà ciascuna -; ii) quelle della TU calligrafica svolta dalla Dott.ssa vengono invece poste Persona_3 integralmente a carico del come già correttamente statuito dal Giudice di CP prime cure.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello, pagina 11 di 12 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
In parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 288/2022:
ACCOGLIE la domanda promossa da e per l'effetto DICHIARA CP risolto il contratto di compravendita stipulato con la in data Controparte_1
13.04.2017 e condanna quest'ultima alla restituzione in favore del primo della somma di
€ 2.700,00;
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale promossa da e per P_ CP_1
l'effetto, condanna a corrispondere alla prima la somma di € 1.800,00 a CP titolo di saldo del prezzo pattuito nella compravendita del 5.10.2017, oltre interessi maturati e maturandi, al tasso di legge, dal 18.10.2017 sino al saldo.
VISTO l'art. 92 co. II c.p.c. DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
PONE definitivamente a carico di le spese della TU calligrafica svolta CP in primo grado a firma della Dott.ssa come liquidate nel decreto Persona_3 depositato in data 23.02.2021;
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti – per metà ciascuna – le spese della
TU svolta in primo grado a firma del Dott. come liquidate nel decreto Persona_2 depositato in data 31.05.2022;
Così deciso in Alessandria, il 29.03.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
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