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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 24/07/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 160 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23/7/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GALVANO ANGELA MARIA C.F._1
SERENA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “riportandosi alle note Parte_1 di udienza del 21.05.2025 contesta la consulenza tecnica d'ufficio ed insiste per il rinnovo della stessa. Si confermano le conclusioni. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
01/02/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, l' , non si costituiva sebbene regolarmente citata. CP_2
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, rigettata la richiesta di rinnovo, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata. Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da ““Disturbo ansioso depressivo endoreattivo grave. Sclerosi multipla. Cervicouncoartrosi in discopatia multipla cervicale.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
La scrivente C.T.U., tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della certificazione medica allegata, ha accertato che la signora nata a [...] il Parte_1
15/01/1960 è affetta da:
“Disturbo ansioso-depressivo endoreattivo grave. Sclerosi multipla stabilizzata. Cervicouncoartrosi in discopatia multipla cervicale.”
Con riferimento alle valutazioni indicative tabellari ai sensi del D.M. 05.02.1992 e calcolo riduzionistico con applicazione della formula di BA si riconosce nel periziato una condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 60 % (sessanta per cento).
Nello specifico al Disturbo ansioso depressivo endoreattivo grave la scrivente ha attribuito percentuale del 40% assimilando la stessa alla patologia con codice 2206 – Sd ansioso-depressiva grave – 31%-40%. La paziente infatti presenta un quadro depressivo reattivo datato, come si evince dalla documentazione agli atti e da quanto obiettivato in sede di visita medico-legale. Presenta evidenti sintomi da somatizzazione del disturbo ansioso. La astenia, le mialgie diffuse lamentate appaiono in stretta correlazione con la somatizzazione dell'ansia libera.
In merito alla sclerosi multipla stabilizzata si precisa che la patologia si presenta stabilizzata, come da certificati specialistici neurologici in atti e non presenta segni clinici degni di nota conseguenti
Co alla malattia demielinizzante. Unica presente in atti del dicembre 2015. I numerosi referti specialistici neurologici confermano la stabilizzazione della patologia demielinizzante e non danno indicazione, in assenza di segni di progressione della malattia, a successivo esame diagnostico strumentale.
Alla Cervicouncoartrosi in discopatia multipla cervicale si attribuisce percentuale del 35% con assimilazione alla patologia codice 7010 – Anchilosi rachide lombare – 31% - 40%. Si precisa che i sintomi vertiginosi e la brachialgia bilaterali sono conseguenti della cervicouncoartrosi con le discopatie nel segmento cervicale RM documentate.
Applicando il calcolo riduzionistico con formula di BA (40 + 35) si riconosce nella periziata una condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 60 %
(sessanta per cento).
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI A parere della scrivente CTU la signora nata a [...] il Parte_1
15/01/1960 in riferimento a quanto obiettivato in sede di svolgimento di operazioni peritali e sulla scorta della documentazione sanitaria allegata agli atti, si presenta:
Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60% (sessanta per cento).
Tale giudizio viene riconosciuto a far data dalla visita di revisione (27/04/2023) essendo il quadro clinico immodificato all'epoca. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 24/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 23/7/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GALVANO ANGELA MARIA C.F._1
SERENA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “riportandosi alle note Parte_1 di udienza del 21.05.2025 contesta la consulenza tecnica d'ufficio ed insiste per il rinnovo della stessa. Si confermano le conclusioni. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
01/02/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, l' , non si costituiva sebbene regolarmente citata. CP_2
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, rigettata la richiesta di rinnovo, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata e deve essere rigettata. Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da ““Disturbo ansioso depressivo endoreattivo grave. Sclerosi multipla. Cervicouncoartrosi in discopatia multipla cervicale.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
La scrivente C.T.U., tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della certificazione medica allegata, ha accertato che la signora nata a [...] il Parte_1
15/01/1960 è affetta da:
“Disturbo ansioso-depressivo endoreattivo grave. Sclerosi multipla stabilizzata. Cervicouncoartrosi in discopatia multipla cervicale.”
Con riferimento alle valutazioni indicative tabellari ai sensi del D.M. 05.02.1992 e calcolo riduzionistico con applicazione della formula di BA si riconosce nel periziato una condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 60 % (sessanta per cento).
Nello specifico al Disturbo ansioso depressivo endoreattivo grave la scrivente ha attribuito percentuale del 40% assimilando la stessa alla patologia con codice 2206 – Sd ansioso-depressiva grave – 31%-40%. La paziente infatti presenta un quadro depressivo reattivo datato, come si evince dalla documentazione agli atti e da quanto obiettivato in sede di visita medico-legale. Presenta evidenti sintomi da somatizzazione del disturbo ansioso. La astenia, le mialgie diffuse lamentate appaiono in stretta correlazione con la somatizzazione dell'ansia libera.
In merito alla sclerosi multipla stabilizzata si precisa che la patologia si presenta stabilizzata, come da certificati specialistici neurologici in atti e non presenta segni clinici degni di nota conseguenti
Co alla malattia demielinizzante. Unica presente in atti del dicembre 2015. I numerosi referti specialistici neurologici confermano la stabilizzazione della patologia demielinizzante e non danno indicazione, in assenza di segni di progressione della malattia, a successivo esame diagnostico strumentale.
Alla Cervicouncoartrosi in discopatia multipla cervicale si attribuisce percentuale del 35% con assimilazione alla patologia codice 7010 – Anchilosi rachide lombare – 31% - 40%. Si precisa che i sintomi vertiginosi e la brachialgia bilaterali sono conseguenti della cervicouncoartrosi con le discopatie nel segmento cervicale RM documentate.
Applicando il calcolo riduzionistico con formula di BA (40 + 35) si riconosce nella periziata una condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 60 %
(sessanta per cento).
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI A parere della scrivente CTU la signora nata a [...] il Parte_1
15/01/1960 in riferimento a quanto obiettivato in sede di svolgimento di operazioni peritali e sulla scorta della documentazione sanitaria allegata agli atti, si presenta:
Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60% (sessanta per cento).
Tale giudizio viene riconosciuto a far data dalla visita di revisione (27/04/2023) essendo il quadro clinico immodificato all'epoca. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 24/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini