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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/05/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati: dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice rel. dr. Federica Bonsangue Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1298 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Garofalo per mandato in atti;
Parte_1 contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Oliva per mandato in atti;
Controparte_1
e con l'intervento del PM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con il ricorso introduttivo dell'odierno procedimento, ha chiesto la modifica della Parte_1 sentenza n. 740 del 23.5.2023, resa nel giudizio n. 563/2023, con cui è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra l'odierno ricorrente e sulla scorta delle condizioni Controparte_1 pattuite dalle parti, che avevano disposto l'obbligo per il padre di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari a € 150,00 mensili per la figlia nata a [...] il [...], già ER maggiorenne al tempo dell'emanazione della sentenza di divorzio congiunto.
Esponeva il ricorrente che l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia era da ER ritenersi superato dalla circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della pronuncia, avendo intrapreso la figlia una relazione di convivenza ed essendosi trasferita altrove ed essendo la medesima in stato di gravidanza. Tanto premesso e precisato chiedeva, pertanto, la revoca del predetto assegno previsto in favore della stessa, con vittoria di spese e compensi.
ritualmente costituitasi, contestava la domanda di modifica delle condizioni di Controparte_1 divorzio proposta dall'ex coniuge, rappresentando che la figlia aveva sì intrapreso una ER relazione di convivenza e aveva avuto un figlio, ma che, tuttavia, continuava a vivere, insieme al compagno e al figlio nato dalla relazione con lo stesso, pure privo di occupazione, insieme alla medesima convenuta.
Rappresentando, altresì, che l'attore non versava il mantenimento per la figlia a far data ER dal dicembre 2023, chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'ex coniuge e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento degli arretrati del mantenimento in favore di ER
Rigettate le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per discussione e decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. all'udienza del 7 aprile 2025, ove veniva posta in decisione.
Ciò posto ritiene questo Collegio che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio in ordine all'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia domanda proposta dal padre ER
, debba essere accolta. Parte_1
Osserva il Tribunale, invero, che risultano incontestate tra le parti le circostanze sopravvenute della nascita di un figlio dalla relazione, anche di convivenza, intrapresa da ER
Osserva questo Collegio che, per costante giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 17183/2020).
Ancora, sussiste il diritto del figlio al mantenimento all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Dunque, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. n. 18076/2014; nonchè
Cass. n. 12952/2016, in motiv.).
A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. n.
1830/2011; Cass. n. 24498/2006).
Ora, alla luce delle circostanze di fatto prospettate dall'attore e confermate dalla convenuta, nonché sulla scorta della giurisprudenza or ora richiamata, si ritengono sussistenti le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento versato dallo stesso attore in favore della figlia la quale è ER divenuta madre di prole in tenerà età, prole nata da una relazione di convivenza (come risulta dal certificato di residenza depositato dall'attore), assumendosi gli obblighi di cura, materiale e morale, che gravano in capo ai genitori.
La creazione di autonomo nucleo familiare di figlia maggiorenne delle parti, impone al ER tribunale di modificare le statuizioni del divorzio congiunto, mediante l'eliminazione dell'assegno di mantenimento ivi previsto in favore della stessa e a carico del padre.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e relativa alla condanna dell'attore al pagamento dell'assegno di mantenimento non versato, va rilevato che ai sensi dell'art. 40
c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, o in quella di divorzio, e nell'ambito dei successivi procedimenti di modifica, tutte soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. in tal senso Cassazione n. 6660/2001). Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nell'ambito del presente giudizio, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario.
In accordo al canone della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la convenuta va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri previsti con D.M. Giustizia n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicando i valori minimi a tutte le fasi, esclusa la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale, sono pari a € 2.000,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio congiunto n. 740/2023, emessa in data 23.5.2023, resa nel procedimento n. 563/2023 R.G., disponendo l'eliminazione dell'assegno di mantenimento versato dal ricorrente in favore della figlia, maggiorenne e con autonomo ER nucleo familiare;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate nella Controparte_1 misura di € 2.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Onera la Cancelleria delle comunicazioni di rito.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Composto dai signori magistrati: dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice rel. dr. Federica Bonsangue Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1298 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Garofalo per mandato in atti;
Parte_1 contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Oliva per mandato in atti;
Controparte_1
e con l'intervento del PM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con il ricorso introduttivo dell'odierno procedimento, ha chiesto la modifica della Parte_1 sentenza n. 740 del 23.5.2023, resa nel giudizio n. 563/2023, con cui è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra l'odierno ricorrente e sulla scorta delle condizioni Controparte_1 pattuite dalle parti, che avevano disposto l'obbligo per il padre di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari a € 150,00 mensili per la figlia nata a [...] il [...], già ER maggiorenne al tempo dell'emanazione della sentenza di divorzio congiunto.
Esponeva il ricorrente che l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia era da ER ritenersi superato dalla circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della pronuncia, avendo intrapreso la figlia una relazione di convivenza ed essendosi trasferita altrove ed essendo la medesima in stato di gravidanza. Tanto premesso e precisato chiedeva, pertanto, la revoca del predetto assegno previsto in favore della stessa, con vittoria di spese e compensi.
ritualmente costituitasi, contestava la domanda di modifica delle condizioni di Controparte_1 divorzio proposta dall'ex coniuge, rappresentando che la figlia aveva sì intrapreso una ER relazione di convivenza e aveva avuto un figlio, ma che, tuttavia, continuava a vivere, insieme al compagno e al figlio nato dalla relazione con lo stesso, pure privo di occupazione, insieme alla medesima convenuta.
Rappresentando, altresì, che l'attore non versava il mantenimento per la figlia a far data ER dal dicembre 2023, chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'ex coniuge e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento degli arretrati del mantenimento in favore di ER
Rigettate le prove orali articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per discussione e decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. all'udienza del 7 aprile 2025, ove veniva posta in decisione.
Ciò posto ritiene questo Collegio che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio in ordine all'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia domanda proposta dal padre ER
, debba essere accolta. Parte_1
Osserva il Tribunale, invero, che risultano incontestate tra le parti le circostanze sopravvenute della nascita di un figlio dalla relazione, anche di convivenza, intrapresa da ER
Osserva questo Collegio che, per costante giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 17183/2020).
Ancora, sussiste il diritto del figlio al mantenimento all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Dunque, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. n. 18076/2014; nonchè
Cass. n. 12952/2016, in motiv.).
A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. n.
1830/2011; Cass. n. 24498/2006).
Ora, alla luce delle circostanze di fatto prospettate dall'attore e confermate dalla convenuta, nonché sulla scorta della giurisprudenza or ora richiamata, si ritengono sussistenti le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento versato dallo stesso attore in favore della figlia la quale è ER divenuta madre di prole in tenerà età, prole nata da una relazione di convivenza (come risulta dal certificato di residenza depositato dall'attore), assumendosi gli obblighi di cura, materiale e morale, che gravano in capo ai genitori.
La creazione di autonomo nucleo familiare di figlia maggiorenne delle parti, impone al ER tribunale di modificare le statuizioni del divorzio congiunto, mediante l'eliminazione dell'assegno di mantenimento ivi previsto in favore della stessa e a carico del padre.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e relativa alla condanna dell'attore al pagamento dell'assegno di mantenimento non versato, va rilevato che ai sensi dell'art. 40
c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, o in quella di divorzio, e nell'ambito dei successivi procedimenti di modifica, tutte soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. in tal senso Cassazione n. 6660/2001). Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nell'ambito del presente giudizio, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario.
In accordo al canone della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la convenuta va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attore, che, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri previsti con D.M. Giustizia n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. Giustizia n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, applicando i valori minimi a tutte le fasi, esclusa la fase istruttoria e ridotta la fase decisionale, sono pari a € 2.000,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio congiunto n. 740/2023, emessa in data 23.5.2023, resa nel procedimento n. 563/2023 R.G., disponendo l'eliminazione dell'assegno di mantenimento versato dal ricorrente in favore della figlia, maggiorenne e con autonomo ER nucleo familiare;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate nella Controparte_1 misura di € 2.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Onera la Cancelleria delle comunicazioni di rito.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Giuseppe Rini
Rossana Musumeci