Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3661/2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Postiglione e dall'Avvocato Clelia Flaminio, presso lo studio del primo in Pozzuoli (NA) alla via Solfatara 4/C elettivamente domiciliata giusta procura allegata alla citazione in appello, indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
c.f. e p.i. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Dario Ranieri presso il cui Controparte_2 studio in Salerno, alla via Raffaele Guariglia 1/C elettivamente domicilia, giusta delega in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6634/2023 datata 14 giugno
2023, pubblicata il 29 giugno 2023 e notificata in pari data, in materia di occupazione senza titolo e pagamento dell'indennità ai sensi dell'art. 2041 I comma c.c. e dei commi II e III dell'art. 1150 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 -
1. Con atto d'appello notificato a mezzo p.e.c. in data 27 luglio 2023 e iscritto a ruolo il 31 luglio 2023 ha impugnato la sentenza n. 6634/2023, pubblicata in data 29 Parte_1
giugno 2023 e notificata in pari data, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la sua domanda di risarcimento del danno per occupazione abusiva di un fondo, nonché la domanda riconvenzionale di parte convenuta di corresponsione di indennizzo per le migliorie apportate al fondo altrui, con compensazione delle spese di lite.
1.1. L'appello è stato affidato a otto motivi, oggetto di successivo esame, all'esito dei quali l' ha chiesto alla Corte di accertare e dichiarare, in riforma della sentenza di primo Pt_1 grado, che la società ha occupato illegittimamente, dal 28 agosto Controparte_1
2015 al 15 aprile 2018, il terreno sito in Quarto (NA) identificato al catasto al foglio 10, particelle 1 – 4 di sua proprietà, con la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione stimata in € 45.917,87 dal proprio consulente di parte nelle osservazioni critiche alla consulenza d'Ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via gradata, ha chiesto la condanna della al pagamento Controparte_1 dell'indennità di occupazione per il minore importo di € 38.400,00, ugualmente oltre interessi e rivalutazione monetaria e, in via ulteriormente gradata, alla misura di canone determinata dal C.T.U. in € 17.327,90 con gli accessori. Nella denegata ipotesi in cui il
Collegio escluda l'esistenza dell'occupazione senza titolo, ha chiesto accertarsi il suo depauperamento patrimoniale e l'arricchimento senza causa della controparte, il tutto con vittoria sulle spese di giudizio.
2. In data 22 dicembre 2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello, a suo parere inammissibile ed infondato, con conferma della sentenza di primo grado;
in subordine ne ha chiesto il rigetto per le eccezioni già formulate in primo grado ma non esaminate, da intendere riproposte ai sensi dell'art. 346
c.p.c.. In estremo subordine, in caso di accoglimento del gravame, ha chiesto alla Corte di valutare l'effettivo ristoro riconoscibile all'appellante sulla base del calcolo effettuato dal consulente tecnico.
Non è stato proposto appello incidentale.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Non è stato acquisito il fascicolo cartaceo di primo grado ma si è verificata la consultabilità di quello telematico.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nei termini assegnati dall'istruttore, la causa è stata riservata in decisione al Collegio con ordinanza del 15 gennaio 2025.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2018 ha citato in Parte_1
giudizio la rappresentando di essere comproprietaria (tale per Controparte_1 successione ereditaria dal defunto coniuge, insieme ai comuni figli che nel corso del giudizio hanno donato le proprie quote alla madre) e di un terreno sito in Quarto (NA), identificato al foglio 10, particelle 1 - 4, dell'estensione di 2684 mq;
che con contratto di appalto del 19 marzo 2015 il ha appaltato alla i lavori di Controparte_3 Controparte_1
realizzazione di fognature in via Pantaleo, via Campana e via Marmolito, ricadenti nel
Comune di Quarto;
che in data 28 agosto 2015 ha concesso alla convenuta la Parte_1 detenzione del terreno oggetto di causa al fine di utilizzarlo come area cantiere, con l'accordo di sottoscrivere un contratto di locazione cui la convenuta non ha mai provveduto;
che a seguito dei reiterati inviti alla sottoscrizione rimasti inevasi, con raccomandata n.
153168297672 del 29 marzo 2018, ha invitato la società al rilascio dei terreni con riserva di chiedere in separata sede l'indennità per occupazione senza titolo e risarcimento dei danni;
che in data 6 aprile 2018 la ha rilasciato l'area senza corrispondere l'importo di € CP_1
38.400,00 calcolato per il periodo di occupazione senza titolo dal 28 agosto 2015 al 15 aprile
2018; che la non ha neanche aderito all'accordo di stipulazione Controparte_1 di negoziazione assistita.
Ha così chiesto di accertare e dichiarare l'occupazione illegittima del terreno oggetto di causa dal 28 agosto 2015 al 15 aprile 2018, con condanna al pagamento di € 38.400,00 a titolo di indennità di occupazione o della somma ritenuta equa dal giudice, con vittoria sulle spese di lite.
4.2. In data 21 gennaio 2019 si è costituita in giudizio la Controparte_1
sostenendo l'infondatezza della domanda avversaria essedo l'occupazione del fondo avvenuta con il consenso della proprietaria a seguito di un'intesa per la realizzazione di opere migliorative di sistemazione dell'area, senza alcun corrispettivo pecuniario. La convenuta ha anche evidenziato che, in base a tale accordo, ha provveduto alla recinzione
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda del terreno ed alla stabilizzazione del manto di copertura del suolo attoreo mediante il getto di misto a ghiaia e che, non appena sollecitata, ha liberato l'area il giorno 6 aprile 2018.
Ha dunque proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'attrice alla corresponsione di € 15.420,00 o della somma ritenuta di giustizia a titolo di rimborso per le migliorie realizzate sul fondo oggetto di causa.
Ha così concluso chiedendo il rigetto della domanda, con condanna al pagamento dell'importo prefato per le migliorie effettuate;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attrice, ha chiesto la compensazione totale o parziale del credito a concorrenza di quello vantato dalla società convenuta, chiedendo di contenere la richiesta indennitaria in € 805,20 per il periodo di occupazione del suolo.
4.3. Il giudizio è stato istruito con prova testimoniale e consulenza tecnica per la quale è stato designato l'ing. . Persona_1
5. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 6634/2023 ha rigettato sia la domanda attorea sia la domanda riconvenzionale della convenuta, compensando le spese tra le parti e ponendo a carico di entrambe i costi dell'espletata consulenza.
5.1. A sostegno del proprio convincimento il giudice di prime cure ha rilevato che dalla disposta consulenza è emerso che l'attrice è comproprietaria di 3/9 del terreno occupato dalla come appoggio per la realizzazione di lavori pubblici e Controparte_1
che l'occupazione è avvenuta con il consenso della . Con questa spiegazione ha Pt_1 escluso che la società abbia occupato il terreno in maniera abusiva e che sussista un titolo per ottenere un indennizzo.
5.2. Il giudice di prime cure ha anche escluso l'esistenza di un contratto di locazione, non avendo le parti stabilito i termini dell'accordo e non avendo l'attrice, durante tutto il periodo dell'occupazione, richiesto un corrispettivo alla società, se non nel momento del suo termine, sussumendo la fattispecie in un contratto di comodato con previsione a carico della società dell'obbligo di effettuare migliorie sul terreno. CP_1
Nel rigettare la domanda riconvenzionale di rimborso, qualificata come richiesta di pagamento dell'indennità ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 1150 c.c., ha nondimeno osservato come i lavori eseguiti dalla convenuta - la recinzione, lo scotico e la copertura del suolo con un getto di misto in ghiaia – siano stati funzionali alla predisposizione di un terreno d'appoggio per eseguire i lavori appaltati, piuttosto che a rendere più efficiente il terreno agricolo.
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5.3. Il Tribunale ha riqualificato la domanda risarcitoria dell'attrice in azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., respingendo la richiesta di indennizzo avendo la allegato di avere subìto un mancato guadagno piuttosto che un depauperamento Pt_1 patrimoniale.
5.4. In ragione della soccombenza reciproca le spese del giudizio sono state compensate e i costi della consulenza posti definitivamente a carico di entrambi i contraddittori in misura uguale.
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto notificato in data
27 luglio 2023, a fronte della pubblicazione della sentenza avvenuta in data 29 giugno 2023
e notificata lo stesso giorno, dunque nl termie dell'art. 325 c.p.c..
Regolare è anche la costituzione dell'appellata, il cui fascicolo di parte è visibile dagli atti telematici del primo e del secondo grado del giudizio (sulla questione della produzione di parte del precedente grado del giudizio Cassazione civile, SS.UU. 16 febbraio 2023, n. 4835).
7. L'impugnazione, ad onta di quanto obiettato da parte appellata, è pienamente ammissibile.
Essa è stata – infatti - formulata rispettando l'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Tribunale stesso in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica e il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
8. Con primo motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso la sussistenza di un'illegittima occupazione del fondo dalla società convenuta.
A dire della difesa di , la condotta osservata dalla società convenuta configura Parte_1
gli estremi dell'occupazione illegittima, in quanto perpetrata in assenza di titolo contrattuale e avendo ella espresso verbalmente il consenso alla detenzione dell'immobile ma solo in vista della successiva sottoscrizione di contratto di locazione.
8.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito espressi.
I fatti di causa sono pacifici.
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In particolare, è accertato giudizialmente - e neanche controverso tra le parti - che la società costruttrice odierna appellata abbia ottenuto da la possibilità di occupare, Parte_1
dal 28 agosto 2015 fino al termine dei lavori, il terreno in comproprietà di costei in Comune di Quarto per destinarlo a cantiere edile.
È anche sufficientemente chiaro dagli atti e dalle rispettive allegazioni che, non avendo
' ottenuto di disciplinare il rapporto con un contratto di locazione stipulato in forma Pt_1
scritta, a condizioni anche sulla misura del corrispettivo condivise, nonostante mai sia stata ipotizzata una concessione graziosa del bene, nessun pagamento è intervenuto.
Tutto questo sebbene il terreno del quale l'attrice si è dichiarata comproprietaria sia stato realmente destinato dalla a proprio cantiere la qual cosa l'ha sottratto all'uso dei CP_1
suoi proprietari.
L'istallazione del cantiere sul terreno dell' è stata infatti oggetto, ancor prima della Pt_1
sua materiale apprensione, di una richiesta della società appaltatrice al Comune di Quarto, assunta al protocollo dell'ente il 5 maggio 2015, da cui si evince perfetta corrispondenza con il bene occupato in quanto ubicato sulle particelle 1 e 4 del foglio 10 nella porzione limitrofa alla via Campana e funzionale all'esecuzione dei lavori di realizzazione della fognatura nelle vie Campana, Marmolito e Pantaleo nell'ambito del P.O.R. Campania F.E.S.R.
2007/2013 e del progetto di “Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi
Flegrei”.
È anche documentale la restituzione dell'area, con la sua liberazione dalle insegne e dalle protezioni visibili nelle fotografie in atti (durante e dopo l'occupazione) in seguito alla raccomandata con cui l' ne ha chiesto formalmente il rilascio, di data 29 marzo 2018. Pt_1
La riconsegna, della quale l'attrice ha anche nelle missive in atti lamentato la mancata redazione di un verbale, è avvenuta esattamente il successivo 15 aprile 2018.
8.2. Non altrettanto pacifiche sono – invece - le conseguenze loro ascritte e la qualificazione giuridica che ne hanno dato le parti.
Correttamente la società convenuta, odierna appellata, ha rilevato che non di occupazione sine titulo possa ragionarsi, ma di concessione in godimento “concordata”.
Secondo la prospettazione attorea, tuttavia, non si sarebbe trattato di un comodato gratuito, ma dell'anticipata immissione nella disponibilità del bene in vista di una successiva regolazione on un contratto di locazione che mai vi è stata o, altrimenti detto, in una locazione convenuta solo verbalmente.
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Il Tribunale, tuttavia, non reperendo un valido contratto locativo con condizioni negoziali certe perché il documento prodotto dall'attrice non reca la sottoscrizione della società, ha sussunto la fattispecie in un contratto di comodato stipulato verbis.
Il Collegio nondimeno ritiene che la conclusione, corretta e condivisibile, non rechi come sua conseguenza altro se non l'impossibilità di sussumere la fattispecie di causa in un'ipotesi di occupazione illegittima fonte di responsabilità risarcitoria.
Il che non permette neanche – tuttavia – di escludere ogni corrispettività alla concessa disponibilità del bene potenzialmente fruttifero.
Il profilo d'interesse riguarda la gratuità o meno di questo impegno che la società solo formalmente ha affermato. La difesa appellata, invero, ha dichiarato d'avere assunto su di sé, in luogo di un corrispettivo pecuniario, un modus con la previsione, a propria cura e spese, di opere migliorative e di sistemazione dell'area altrui.
Per queste medesime opere ha anche chiesto, in limine litis, il riconoscimento dell'indennità per i miglioramenti che i commi II e III dell'art. 1150 c.c. prevedono a vantaggio del possessore domanda che ha creduto di poter riproporre in appello per la denegata ipotesi di riforma della statuizione di primo grado.
Sennonché il Tribunale, con un argomento che non persuade la Corte distrettuale, ha ragionato di un comodato “modale” escludendone la riconducibilità alla diversa forma contrattuale della locazione della quale difettano i requisiti essenziali.
Ha anche creduto che il modus non avrebbe necessariamente sottratto la gratuità al contratto.
Può convenirsi con il primo giudice che solamente nel contratto di locazione il corrispettivo posto obbligatoriamente a carico del conduttore si pone in termini strettamente commutativi, dovendo assicurare l'equilibrio sinallagmatico tra le due prestazioni e che laddove sia prevista una forma d'onere a carico di chi sia riconosciuto comodatario del bene potrebbe essere invitta la gratuità del contratto.
Tuttavia, la sussunzione come operata non è condivisa dal Collegio che crede dalle motivazioni a seguire che, pur potendosi escludere un'occupazione sine titulo fonte di responsabilità risarcitoria, la volontà di remunerare la perduta disponibilità della cosa propria meriti, al di là dell'invalidità della locazione non trasfusa in alcun contratto scritto, altra disciplina.
Si può dunque convenire con il primo giudice riguardo al fatto che la ha occupato CP_1
il terreno agricolo di cui la è risultata proprietaria per la quota di 3/9 con il Pt_1
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda consenso di costei e prendere atto che la prova del corrispettivo per la detenzione compete alla parte che la reclama.
Va però anche osservato, per speculari ragioni, che l'avere la riconosciuto una CP_1 forma di vantaggio all' con l'esecuzione di opere sull'area di cantiere che Pt_1
ridonderebbero in vantaggio di costei, collide con la professata gratuità, laddove anche la previsione di un corrispettivo del godimento in forma diversa da quella pecuniaria patirebbe gli stessi limiti probatori.
Altra e diversa è la conseguenza giuridica del fatto che alcun canone locatizio sia stato pattuito e che nessun contratto di locazione sia stato stipulato per iscritto.
Non può tuttavia sottacersi che è ampiamente documentata una trattativa per la stipula, evidenziata dall'invio a febbraio 2016 di un modulo in bianco dalla società alla e Pt_1 da costei compilato e inviato a novembre 2016 per l'approvazione, mai pervenuta.
Va anche osservato che le opere di miglioramento del terreno che, secondo la tesi della
, costituirebbero il corrispettivo del godimento concessole, sono state riconosciute CP_1 tramite la consulenza tecnica in atti, legate alle necessita del cantiere, piuttosto che alla utilità della , stante la destinazione agricola del suo fondo. Pt_1
Può infine convenirsi con il Tribunale che a colmare le lacune di un contratto di locazione vergato per iscritto non possano essere utilizzate le prove testimoniali, nonostante da esse sia emersa l'intenzione dei protagonisti del futuro accordo di convenirne le condizioni, delle quali dal loro propalato nulla è emerso.
Per quel che riguarda il motivo in esame, tuttavia, è da escludere che all'origine della detenzione possa porsi un fatto d'appropriazione nolente domino e che il consenso della vi sia realmente stato, sia pure con l'intesa – dunque non con la mera aspettativa Pt_1
relegata nel suo foro interno - che un corrispettivo sarebbe stato a lei riconosciuto e che la sua pattuizione sarebbe stata oggetto di un accordo a farsi. Solo così si può giustificare il fatto che sia stata la stessa ad inviarle un modello da utilizzare per disciplinare CP_1
contrattualmente la messa a disposizione del bene per le utilità azioendali.
9. Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante ha lamentato la contraddittorietà ed illogicità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale dapprima sostenuto la sussistenza di un titolo all'occupazione e poi affermato la mancanza di un contratto di locazione tra le parti in giudizio. ha ribadito l'inesistenza di un titolo Parte_1
legittimante all'occupazione del bene in assenza della stipula di un contratto tra le parti, da
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda lei più volte sollecitato. Ha stigmatizzato il fatto, una volta risultati vani i tentativi di concludere il contratto, d'avere ripetutamente chiesto il rilascio dell'area alla società, a conferma dell'inesistenza di comportamento concludente qualificabile come accettazione dell'altrui occupazione.
9.1. Il motivo è fondato nei limiti di quanto già sopra considerato.
Non sussiste contraddizione logica nell'avere il Tribunale negato che si sia trattato d'occupazione illegittima e avere nondimeno negato che sia mai avvenuta la stipula di una locazione se si intende la mancanza di una locazione “valida”.
Rimessa al seguito la preferibile qualificazione del rapporto tra le parti che il primo giudice ha creduto di ricondurre ad un comodato, giova osservare come sia scritta in sentenza l'affermazione, riconosciuta sostanzialmente corretta da ambo le parti in causa, “che
l'occupazione fu realizzata con il consenso della proprietà del fondo o almeno della ”. Pt_1
Meno rilevante è invece il periodo a seguire secondo cui “la convenuta non è stata neppure in grado di indicare il nominativo degli altri comproprietari che avrebbero dato il loro assenso” in quanto la volontà di concedere il bene pervenuta da un comproprietario (insieme ai figli dell' , coeredi con ella perché chiamati alla comune successione di Pt_1 [...]
) fa presumere il consenso degli altri. È noto come del bene comune è Persona_2
titolato a disporre per l'intero ciascun contitolare, salvo il dissenso dei comunisti di cui non sussiste né allegazione né prova.
Resta l'affermazione, non attinta da alcuna valida censura, di poco successiva nel testo della decisione, secondo la quale “se il consenso fu dato non può qualificarsi l'occupazione dell'area come detenzione abusiva. Un titolo c'era, anche se non formalizzato per iscritto, tanto è vero che la
chiese la restituzione del fondo solo pochi giorni prima che il cantiere chiudesse”. Pt_1
E proprio quest'ultima affermazione dell'esistenza di un titolo che nulla dimostra sia stato un comodato gratuito, come opinato dal Tribunale, impone una diversa soluzione al caso.
10. Nel riconoscere che il comportamento di parte convenuta debba essere qualificato come occupazione sine titulo del fondo oggetto di causa, l'attrice, nel terzo motivo d'appello, ha sostenuto che l'occupazione illegittima possa scaturire anche da un inadempimento contrattuale, com'è accaduto nella fattispecie non avendo la Controparte_1 dato seguito all'accordo di stipulare il contratto di locazione cui ella avrebbe subordinato il consenso alla temporanea immissione nella detenzione del fondo.
10.1. Il motivo è direttamente connesso ai precedenti.
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Alle già espresse ragioni va aggiunto che un preliminare di locazione nei termini che l' vorrebbe applicati non è documentato in atti e che la richiesta di avere in Pt_1
restituzione l'area che ha posto termine alla occupazione “legittima” è stata considerata dal
Tribunale allorquando ha richiamato il principio secondo cui va dato spazio alla possibilità che l'originario consenso alla detenzione venga meno per modifiche delle vicende contrattuali sempre consentite e, nel caso dei contratti di durata, addirittura fisiologico. Solo quando termini il consenso all'occupazione, infatti, questa può dirsi privata del suo titolo e l'assenza di un termine previsto per essa rende possibile che ciò avvenga ad nutum. Neanche
è stata elevata valida critica all'affermazione della sentenza per la quale, non essendo stato pattuito alcun contratto di locazione, alcun termine dell'accordo può dirsi convenuto, né sulla durata né sulla misura di alcun corrispettivo. Di questo, per altro, consta anche assenza di richiesta documentale, se non a detenzione ormai cessata.
Non va negletto che anche dalla testimonianza raccolta su indicazione della parte allora convenuta ( geometra dell'impresa) è risultato che l' ha Testimone_1 Pt_1 consegnato l'area alla società ancorché nulla abbia saputo riferire delle possibili intese tra le parti.
11. Con il quinto motivo d'impugnazione – di cui si anticipa la trattazione - Parte_1
ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per erronea valutazione del materiale probatorio prodotto in giudizio, da cui emergerebbe la fondatezza della sua domanda. In particolare, ha ritenuto che il giudice di prime cure avrebbe malamente individuato una mera intenzione delle parti di stipulare un contratto piuttosto che un impegno vero e proprio in tal senso, evincendo la cosa dall'assenza di una pattuizione sul contenuto negoziale, osservando a confutazione della cosa cha sia dalla deposizione testimoniale raccolta dal teste ascoltato all'udienza del 29 settembre 2021, sia dalle mail Testimone_2 dell'8 febbraio 2016 e del 16 novembre 2016 sarebbe dimostrata la conclusione di un accordo contrattuale poi non sottoscritto. Ha evidenziato come alla e-mail del 16 novembre 2016, inviata per conto della società convenuta, sia allegata una bozza di contratto con indicazione del canone mensile ed annuale.
11.1. Il motivo è fondato nei limiti già detti.
Nessun preliminare di locazione è contenuto in atti.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Le testimonianze raccolte, neanche quelle più circostanziate provenienti da Testimone_2
che meglio ha saputo riferirne, possono dimostrare una volontà concorde che tenga luogo di una locazione non scritta e per condizioni che non sono dimostrate comuni alle parti.
Si è già detto come il testo del possibile accordo non reca alcuna firma della società e, al di là del disconoscimento fattone, non è utilizzabile per la decisione.
Neppure le missive in atti dimostrano che si si raggiunto un in idem placitum consensus sull'oggetto dell'accordo tra le parti e sulle rispettive prestazioni sinallagmatiche. Si aggiunga che le e-mail dell'anno 2016 recano una “bozza” di accordo che non è mai stata sottoscritta da entrambe e che di essa manca a maggior ragione la registrazione.
Le successive missive contenenti la richiesta di somme a fronte dell'occupazione, sulla base delle indicazioni di valore di un consulente di parte attrice (Agenzia Garg Immobiliare), datano addirittura un'epoca successiva all'avvenuto rilascio dell'area (raccomandata a/r del 28 maggio 2018, n. 153134604090) per cui difficilmente esse potrebbero regolare i termini di un contratto ormai già eseguito e addirittura cessato con la richiesta d'avere restituito il bene.
12. Con il quarto motivo d'impugnazione ha censurato la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui il Tribunale ha riqualificato l'azione come di ingiustificato arricchimento e ritenuto la stessa improponibile per mancata allegazione di un depauperamento effettivo e concreto, non credendo possibile che esso consista in un mancato guadagno, piuttosto che nella perdita patrimoniale effettiva. Secondo l'appellante
– invece - il requisito del depauperamento patrimoniale ai fini dell'accoglimento dell'azione di ingiustificato arricchimento sarebbe rappresentato proprio dalla mancata percezione di frutti dal suo bene per il periodo in cui è stato occupato, a fronte dell'accertato vantaggio della che ha goduto del fondo “per avere utilizzato un bene altrui come cantiere senza CP_1 pagare nulla e senza alcuna causale giustificativa dell'arricchimento medesimo”.
12.1. Il ragionamento del Tribunale, al di là delle aporie già segnalate a proposito dell'ipotesi di un comodato quando è emerso con certezza che alcuna intenzione di gratuità vi sia mai stata, non è logico ed è validamente attinto dalla censura come mossa ad esso che sollecita una riflessione sulle conseguenze di un fatto d'occupazione “lecito” ma non gratuito, in cui senz'altro la parte immessa nel godimento del bene altrui ne ha tratto utilità a discapito della perduta sua disponibilità da colei che lo ha concesso.
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Lo stesso primo giudice ha osservato che nel silenzio sui termini economici della detenzione dell'area non sarebbe per questo credibile l'abnegazione della a una qualsiasi Pt_1
forma di gratificazione. Ella, invero, non avrebbe avuto alcun interesse a concedere gratuitamente il godimento dell'area in sua comproprietà, né è stato per via d'eccezione dimostrato altro accordo con la previsione di una forma di corrispettivo nell'esecuzione delle opere sulla medesima area occupata.
Sul punto, come già detto, la tesi della parte appellata è stata respinta ugualmente, avendo il consulente designato dall'Ufficio verificato che le opere che la ritiene di avere CP_1 eseguito nell'interesse dell'avversaria sono state piuttosto funzionali all'esecuzione dell'appalto pubblico e che esse non hanno recato alcun vantaggio alla , neanche in Pt_1
via soltanto indiretta.
Con tale affermazione il Tribunale ha anche negato che un “comodato” oneroso possa avere visto pattuito un corrispettivo alla detenzione in termini di obbligo di effettuare interventi di miglioramento fondiario, introducendo il tema del comodato modale che non perde la sua natura gratuita.
Il primo giudice, nel dirimere la lite sulla base dei seguenti elementi certi: l'assenza di un contratto di locazione valido non consente di accordare alcun canone;
l'assenza di una illiceità nella condotta della non permette di sanzionarla con una forma di CP_1
risarcimento per equivalente, ha coinvolto la disposizione dell'art. 2041 c.c..
A suo parere, nell'assenza di profili contrattuali e extra-contrattuali, nessuna altra possibilità di qualificare la domanda sussiste se non ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Sennonché di questa, della quale la sentenza ha profilato l'ammissibilità, avendo accertato esistente il vantaggio patrimoniale in capo alla non bilanciato da alcuna utilità CP_1
per l' , è stato negato l'utile esercizio con l'affermazione che non ne sarebbe possibile Pt_1 la proposizione quando si voglia conseguire un guadagno mancato, piuttosto che il rimedio ad un depauperamento patrimoniale vero e proprio.
Il principio evocato, in verità, dice altro, ossia che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale (ex multis Cassazione civile, sez. III, 23.05.2019, n. 13967).
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ebbene, proprio da questa affermazione è utile partire per una migliore comprensione della vicenda.
Avere ricostruito la fattispecie come ambizione ad un mancato guadagno per il quale non sarebbe esperibile l'azione, dopo avere tuttavia riconosciuto che un fatto d'arricchimento c'è certamente stato, è conclusione che non persuade e che contrasta con il principio affermato dalla Corte regolatrice secondo cui al conseguimento di un'utilità economica da una parte cui corrisponda una correlativa diminuzione da altro soggetto quando non soccorre alcun valido contratto a disciplinare il sinallagma si rimedia solamente con l'art. 2041 c.c.. In questi casi, come in ogni altro in cui l'arricchimento e lo speculare impoverimento derivi da una nullità contrattuale insuperabile che tuttavia abbia già visto eseguita una prestazione, l'azione che tutela chi non abbia ottenuto alcunché non potrebbe mai avvenire sulla base di una determinazione fattane dalle parti con un contratto mai stipulato o nullo, bensì in esito ad una valutazione oggettiva dell'utilità conseguita, entro i limiti della diminuzione patrimoniale subita. Invero, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione che per quanto non debba corrispondere ad un mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale non significa che il mancato guadagno non sia esso stesso un nocumento patrimoniale (in argomento Cassazione civile, sez. III, sent. n. 20383 dell'11 ottobre 2016; Cassazione civile sez. III, 16.12.2024, n. 32696).
Ebbene, non può negligersi che la concessione in godimento avrebbe dovuto trovare regolazione in una locazione;
che le intese per essa non sono addivenute a buon fine;
che il documento con la firma di una sola parte e neppure registrato non vale a regolare il rapporto;
che è tuttavia certa la volontà di concedere il bene dietro un corrispettivo;
che la misura della controprestazione non può dirsi surrogata dalle opere che la ha fatto CP_1
sul fondo in quanto né convenute né utili per la proprietà.
13. Con il sesto motivo d'impugnazione l'appellante ha reiterato la richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, affermando di non aver autorizzato opere ed interventi migliorativi sul fondo e di non averne concesso l'uso gratuito
13.1. Il motivo è inammissibile in quanto proposto dalla parte che, riguardo a detta domanda, non è soccombente. La decisione sulla riconvenzionale, solamente “riproposta”
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dalla non è stata devoluta alla Corte non avendo parte appellata Controparte_1
proposto appello incidentale.
Ad ogni modo, le ragioni del rigetto, oltre che basate sull'esito della consulenza tecnica eseguita dall'ing. che ha negato interesse della per le opere Persona_1 Pt_1
(realizzazione di una recinzione, scotico superficiale, fornitura e posa in opera di misto stabilizzato) che la società appaltatrice ha realizzato per meglio proteggere il cantiere per le condotte fognarie commissionatele dal entra nel giudizio per Controparte_3
condivisibili ragioni che possono compendiarsi sinteticamente con il fatto che al detentore non è applicabile per analogia la disposizione dell'art. 1150 c.c. che il codice detta per il possessore (su cui anche recentemente si è profusa la Corte di Cassazione ribadendo il principio secondo cui la previsione che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie e all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato o a qualsiasi diverso soggetto, Cassazione civile, sez. II, 28.12.2023, n. 36153; Cassazione civile, sez. III, 13.10.2022,
n. 29924, escludendo anche l'applicabilità dell'art. 936 c.c., Cassazione civile, sez. I,
24.07.2023, n. 22154).
14. Con il settimo motivo d'impugnazione ha impugnato il capo della Parte_1
sentenza di primo grado che ha compensato le spese di giudizio, chiedendo a seguito dell'accoglimento del gravame la vittoria di queste.
14.1. Il motivo è assorbito nella riforma della sentenza, nei termini che seguono.
15. Con l'ottavo ed ultimo motivo d'impugnazione ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha omesso di motivare il rigetto della domanda secondo la quantificazione dell'indennità cui è giunto il secondo consulente che l'ha stimata in complessivi € 17.327,9 commisurandola al canone annuo, né ha indicato le conclusioni del consulente di parte ing. che ha quantificato l'indennizzo complessivo Pt_2
in € 45.917,87 e della perizia di parte di Garg Immobiliare che lo ha stimato in € 38.400,00, senza nulla riferire in ordine al mancato accoglimento delle risultanze espresse da tali atti.
15.1. L'accoglimento dei motivi di cui si è finora importa che vada determinato l'indennizzo riconoscibile all'attrice.
A lei spetta l'intero importo riconoscibile in quanto il vantaggio da lei perduto a fronte della concessa disposizione del bene (anche suo) la riguarda direttamente e rispetto alla sua
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda iniziativa non consta alcuna obiezione dai comproprietari dell'epoca (i suoi figli che le hanno nel 2021 donato la quota residua).
La misura indennizzabile va pronunciata riconoscendo la perdita patita e non il mancato guadagno, il che sta a significare che la possibilità di conseguire condizioni contrattuali più vantaggiose dalla locazione a terzi del medesimo immobile non è ipotesi contemplabile.
Meno che mai lo è quanto indicato da un contratto di locazione invalido per le ragioni già dette.
Nel calcolo dell'indennizzo quindi la Corte ritiene di fare proprie le valutazioni del C.T.U. che alla pagina 15 del suo elaborato ha stimato la perdita nel generico valore locativo per gli anni della detenzione: € 4.348,08 per l'intero 2015; € 3.961,58 per l'intero 2016; € 4.509,12 per l'intero 2017 e € 4.509,12 per l'intero 2018.
Considerato che il tempo dell'occupazione si è protratto dal 28 agosto 2015 al 15 aprile 2018, la misura riconoscibile ammonta ad € 11.235,24 (considerati i mesi da settembre a dicembre
2015, gli interi anni 2016 e 2017 e tre mesi e mezzo del 2018).
In questi termini la domanda attrice va accolta e la sentenza riformata.
Sul credito nessuna rivalutazione è dovuta essendo la stima risalente ad epoca prossima all'attualità mentre sulla somma prefata sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
16. Alla riforma della sentenza consegue la statuizione sulle spese dell'intero giudizio. La
Corte conosce ed applica il principio per il quale alla riforma anche solo parziale della precedente decisione segue la necessità di rideterminare globalmente le spese del giudizio in ragione del complessivo suo esito (in argomento, Cassazione civile, sez. VI, 30.11.2022, n.
35195; Cassazione civile, sez. I, 13.01.2021, n. 383; Cassazione civile, sez. VI, 18.05.2021, n.
13356).
Ebbene, nella valutazione complessiva l' è vittoriosa, sebbene per un importo Pt_1
inferiore a quello ambito.
Le spese in suo favore – e per lei ai difensori distrattari – sono liquidate in dispositivo applicando il III scaglione e il D.M. 143 del 13 agosto 2022.
Anche i costi della consulenza tecnica vanno definitivamente posti a carico della
[...]
Controparte_1
P.Q.M.
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in accoglimento dell'appello proposto da in riforma del capo a) del Parte_1
dispositivo della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6634/2023 datata 14 giugno 2023, pubblicata il 29 giugno 2023 e notificata in pari data condanna la Controparte_1
come rappresentata al pagamento a costei della somma di € 11.235,24 oltre interessi
[...]
al tasso legale dalla domanda al saldo;
⎯ condanna la pagamento delle spese del doppio grado del Controparte_4 giudizio che liquida, per il primo grado, in € 545,00 per esborsi ed € 5.070,00 per compensi professionali e, per il grado di appello, in € 777,00 per esborsi ed € 3.900,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati Luigi Postiglione e Clelia
Flaminio che se ne sono dichiarati antistatari;
⎯ pone definitivamente a carico della le spese della consulenza Controparte_1 tecnica come liquidate dal Tribunale in favore dell'ing. con decreto del Persona_1
20 gennaio 2023.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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