Art. 2.
E' data facolta' al Governo del Re di emanare tutte le disposizioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, anche per quanto riguarda l'eventuale regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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N.B. - La pianta planimetrica sara' pubblicata nella Raccolta ufficiale.
E' data facolta' al Governo del Re di emanare tutte le disposizioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, anche per quanto riguarda l'eventuale regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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N.B. - La pianta planimetrica sara' pubblicata nella Raccolta ufficiale.