Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 02/05/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1930/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Elisabetta Massini Giudice Rel
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 1930/2024 rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 19/02/2025
tra
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Caponi 9, rappresentato e difeso dall'Avv. CARDINALI Susanna ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Gualdo NO (PG), Via Giacomo Matteotti snc, presso il Difensore;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Perugia, Via Settevalli n. 11/M, rappresentata e difesa dall'Avv. FUSARO Tiziana ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Gualdo NO (PG), Via Casimiri n. 27, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
con i seguenti figli: nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 Persona_2
il 7/09/2022
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
31/10/2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della Pers responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie ed entrambe minorenni, alle seguenti Per_4
condizioni:
“1) CASA FAMILIARE
La casa familiare, sita in Foligno, Via Caponi n. 9, di proprietà del Sig. , nel primario Parte_1
interesse dei minori, viene assegnata, unitamente a tutti gli arredi ivi presenti, alla Sig.ra CP_1
che la abiterà unitamente ai figli e ivi verrà trasferita la loro residenza.
[...]
Si da atto che il Sig. già si è trasferito a vivere in Nocera Umbra presso l'abitazione Parte_1
materna e li trasferirà la sua residenza.
La Sig.ra si obbliga, una volta intervenuto il provvedimento conclusivo del presente CP_1 procedimento, ad effettuare la voltura a suo nome di tutte le utenze relative all'abitazione a lei assegnata, attualmente intestate al Sig. Pt_1
2) AFFIDAMENTO MINORI
I figli minori, ed vengono affidati ad entrambi i genitori, con le modalità Per_1 Per_2 dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre.
Le parti hanno deciso di regolamentare il diritto di visita del padre come segue:
-Il AR terrà con sé i minori a week-end alternati, dalle ore 10.00 circa del sabato sino alle ore
20.30 della domenica. Ai fini di una corretta regolamentazione dei trasporti, nei week-end, il Sig.
i impegna a prendere i figli presso l'abitazione materna, mentre la Sig. si impegna Pt_1 CP_1
a riprenderli presso l'abitazione paterna.
Durante la settimana, invece, il andrà a prendere i bambini all'uscita dall'asilo, e quando Pt_1 saranno più grandi all'uscita di scuola, ove questi escano in orario corrispondente a quando il terminerà l'orario di lavoro (in caso contrario il prenderà i bambini presso Pt_1 Pt_1
l'abitazione materna al termine del turno di lavoro) e durante il periodo di chiusura dell'asilo / scuola presso l'abitazione materna al termine del turno di lavoro, per poi tenerli con sé, presso la di lui abitazione, sino alle ore 20.30 circa del martedì e del giovedì, facendosi carico di riaccompagnarli presso l'abitazione materna.
-I giorni e gli orari potranno variare, previo accordo dei genitori e nel rispetto di eventuali impegni lavorativi degli stessi, nonché scolastici e ludici/ricreativi delle minori.
-Nel periodo estivo, in considerazione della tenera età dei bambini, i genitori concordano nel prevedere che ed possano trascorrere con il per il primo anno, 3 giorni Per_1 Per_2 Pt_1 consecutivi, per 2 volte (riferito al 2024), il secondo anno 4 giorni consecutivi, per 2 volte, ed a decorrere dal terzo anno 7 giorni consecutivi.
Viene invece riconosciuto alla madre il diritto di trascorrere con i minori, sin dal primo anno, 7 giorni consecutivi.
I genitori si impegnano a comunicare entro il mese di giugno e comunque, appena ne avranno conoscenza, i giorni che trascorreranno consecutivamente con i minori nel periodo estivo ed i luoghi di vacanza, così da evitare possibili discussioni.
Per le festività natalizie: i minori trascorreranno ad anni alterni, il 24 dicembre con l'uno (sino alla mattina del 25, ore 11.00 circa) ed il 25 dicembre con l'altro (dalle ore 11.00 circa sino al 26 compreso), così come il 31 con un genitore (dalla mattina sino alle ore 11.00 circa del 1°) ed il 1° gennaio con l'altro (dalle 11.00 circa). Tale alternatività opererà anche per la festività dell'epifania.
-Anche per le festività il Sig. potrà tenere con sé i bambini, per il primo anno (riferito al Pt_1
2024), per un massimo di 3 giorni consecutivi e per il secondo anno di 4 giorni consecutivi.
Dal terzo anno successivo al deposito del ricorso le parti concordano nell'eliminazione di tali limiti temporali.
-I genitori concordano nel mantenere ampi spazi per accordi diversi durante le festività, previa comunicazione.
-Ove le festività e/o le vacanze fissate da un genitore con i figli ricadano nel week-end di pertinenza dell'altro genitore, il week-end successivo seguirà comunque la calendarizzazione in essere.
Per le festività pasquali: i minori sempre ad anni alterni, trascorreranno la Domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
-I genitori dovranno avere cura che i figli abbiano sempre, nei loro confronti, un sicuro e preciso riferimento, così da impegnarsi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali, quali l'istruzione e la salute.
Le decisioni di maggiore interesse saranno prese congiuntamente, tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli.
-I genitori si obbligano, in ipotesi di cambio residenza o di vacanze con i figli, a comunicare per iscritto i recapiti ove sarà possibile rintracciarli (indirizzo di residenza, luoghi vacanze, recapiti telefonici).
ed ai fini anagrafici, seguiranno la residenza materna. Per_1 Per_2
I genitori si impegnano a concertare fra loro, nell'esclusivo interesse dei minori, l'inserimento graduale nella vita degli stessi di eventuali nuovi partners.
3) MANTENIMENTO FIGLI -Il Sig. verserà alla Sig.ra quale contributo per il mantenimento dei minori, la Pt_1 CP_1 somma mensile di € 400,00= (200,00= per ciascun figlio), da versarsi sul conto corrente intestato alla madre entro il 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente ricorso.
Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo all'emissione della sentenza di tale Spett.le Tribunale.
-Le spese straordinarie saranno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, rimandando al protocollo del Tribunale di Perugia, che ivi si allega, al fine della loro individuazione
( ALL. 8).
- Ciascun genitore si farà carico delle spese per la baby-sitter durante il periodo di permanenza dei figli presso la propria abitazione;
la spesa attinente all'asilo privato frequentato da sarà Per_2
a carico della Sig.ra CP_1
-L'assegno familiare è riconosciuto nella misura del 100% alla Sig.ra CP_1
-Le detrazioni scolastiche, sanitarie e sportive saranno poste a carico nella misura del 50% ciascuno.
4) QUESTIONI RESIDUALI
Le parti si danno reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
I ricorrenti stabiliscono che tutte le precedenti statuizioni contenute nel presente atto sono immediatamente vincolanti tra esse e regoleranno i loro rapporti anche in attesa della pronuncia dell'On. Tribunale di Spoleto.
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti ed il presente ricorso viene sottoscritto dai rispetti Procuratori anche per rinuncia al vincolo della solidarietà.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21/02/2025 hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni concordate.
Ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c, degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data 04/12/2024.
Considerato in diritto
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori, e Per_1
stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Per_2
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese compensate in ragione dell'accordo tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Elisabetta Massini dott.ssa Claudia Matteini