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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1185/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 17/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5475/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. EN Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10802/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 03/07/2024 Atti impositivi:
- ISCR.IPOTECARIA n. 4196-32885 IRPEF-ALTRO 2012
- ISCR.IPOTECARIA n. 4196-32885 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Il sig Resistente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'GEnzia delle EN CO e dell'GEnzia delle EN , chiedeva l'annullamento della ipoteca iscritta a suo carico il 16 novembre 2023. deducendo:
1) - il difetto di motivazione della iscrizione ipotecaria;
2) - l'illegittimità della stessa in quanto fondata su titoli esecutivi non più attuali (il ricorrente , nelle more del giudizio per cassazione, per avviso di accertamenton.TF3011105217/2019, aveva aderito alla definizione agevolata;
per l'accertamento n.
TF3011103253/2019, era intervenuta una sentenza favorevole). Come da documentazione allegata, non contestata dalle resistenti, il contribuente era stato ammesso alla rateizzazione del debito, con inizio dei versamenti;
ai sensi dell'art. 19, comma 1-quater 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “1-quater.
2. deduceva che il pagamento della prima rata aveva determinato l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, in assenza di incanto con esito positivo, di istanza di assegnazione, di dichiarazione positiva del terzo, di provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”. Chiedeva il rigetto del ricorso
L'GEnzia delle EN CO si costituiva in giudizio deducendo che: 1) il ricorso era inammissibile: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300000052000 era stata notificata in data
12.05.2023 e non era stata impugnata nel termine di legge (ricorso notificato in data 15.01.2024); la intimazione di pagamento n. 07120239035010268000 era stata notificata il 15.11.2023 i relativi atti presupposti erano gli avvisi di accertamento per cui è causa. 2) relativamente alle cartelle relative a CdS andava dichiarato il difetto di giurisdizione. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'GE PI deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, la correttezza del proprio operato, concludeva per il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 6, con la sentenza n. 10802/2024,, accoglieva il ricorso ritenendo che l'iscrizione ipotecaria facesse riferimento a titoli non più attuali e di diversa consistenza, compensava le spese.
Proponeva appello l'ADER , deducendo preliminarmente la cessata materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento n. TF301105217 oggetto di sgravio, la legittimità e l'attualità del ruolo relativo all'avviso di accertamento n. TF3011103253 il credito tributario era stato solo in parte oggetto di sgravio (cfr sentenza CTR n. 4224/2023); rilevava la mancata pronuncia dei primi giudici sulle eccezioni dell'Ufficio:
1) sull'omessa pronuncia dell'inammissibilità della domanda;
2) sulla parziale carenza di giurisdizione;
3) che la motivazione della sentenza appariva illogica, viziata ed erronea: a) il credito tributario era legittimito ed attuale , lo sgravio parziale dei ruoli consegnati ad ADER era avvenuta in epoca successiva all'iscrizione di ipoteca , l'importo rimanente risultava superiore al 1 milione di euro;
b) il primo pagamento della rateizzazione (avvenuto dopo circa un anno dall'iscrizione dell'ipoteca impugnata) non poteva comportare l'estinzione dell'iscrizione di ipoteca, in quanto l'iscrizione è una misura cautelare e non una procedura esecutiva, come erroneamente statuito con la sentenza impugnata;
concludeva chiedendo: a) di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal sig Resistente_1 per mancata impugnazione degli atti presupposti;
b) di dichiarare la parziale carenza di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario relativamente alle cartelle di pagamento n.07120180025986034000, n. 07120190006031550000,
n.07120190108342163000, n. 07120190118817506000, n.07120190138318083000, n. 07120200075935080000;
c) di dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento ai ruoli oggetto di sgravio (avviso di accertamento n. TF301105217 oggetto di sgravio, la legittimità e l'attualità del ruolo relativo all'avviso di accertamento n. TF3011103253 credito tributario solo in parte oggetto di sgravio, cfr sentenza CTR n.
4224/2023; di rigettare nel resto il ricorso originario con conferma dell'iscrizione di ipoteca per l'importo di
€ 1.157.909,99 o comunque per l'importo risultante dai ruoli non oggetto di sgravio da parte di GEnzia
EN. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Si costituiva l'GEnzia delle EN proponendo appello incidentale, chiedeva: 1). dichiararsi inammissibile per mancata impugnazione, nel termine di 60 giorni, gli atto tributari notificati (cfr in particolare comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300000052000 notificata in data 12.05.2023 e non impugnata, ricorso notificato in data 15.01.2024 , cfr in atti comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202300000052000 e relata di notifica). Se è pur vero, come ritiene parte della giurisprudenza, che l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca sia una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione dell'atto successivo, è altrettanto vero che il ricorrente non ha impugnato nei termini neppure l'atto successivo alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, regolarmente notificatogli e non ha dedotto l'omessa notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca, che deve essere data per non contestata;
2) dichiararsi cessata la materia per i ruoli relativi al CdS,; 3) dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento
TF301105217, oggetto di sgravio, il rigetto nel resto del ricorso originario, in quanto per le iscrizioni relative all'avviso di accertamento TF3011103253, era stato disposto lo sgravio parziale dei ruoli contestati, sulla base della sentenza della CTR N.4224/2023 . Chiedeva l'accoglimento dell'appello principale ed incidentale la conferma dell'iscrizione ipotecaria con riconoscimento della cessata materia con esclusivo riferimento alle partite oggetto di sgravio chiedeva rigettare nel resto la domanda originaria con conferma dell'iscrizione di ipoteca per l'importo di € 1.157.909,99 comunque per l'importo risultante dai ruoli non oggetto di sgravio da parte di GEnzia EN.
Si costituiva sig Resistente_1 chiedeva di respingere l'appello di controparte infondato in fatto ed in diritto e di confermare la decisione di primo grado che aveva disposto l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria;
in subordine, in caso di mancato annullamento integrale dell'iscrizione ipotecaria impugnata , si chiedeva di riportarne la misura nei limiti del “quantum” degli importi attualmente iscritti a ruolo. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
All'udienza di discussione il Collegio rinviava per la discussione al giorno 17 gennaio per verificare il pagamento rateale;
l'AGE in ottemperanza all'ordinanza inter. N. 2541/2024 depositava il 10.12.2024, depositava documentazione relativa al pagamento di cui alla rateizzazione concessa in atti;
dalla documentazione comunicata, risultava che in data 11.12.2024 non erano state pagate n. 4 rate venute a scadenza su n. 8 rate scadute. In particolare risulta il pagamento della prima rata del 18.04.2024, risultano n. 3 pagamenti effettuati in data 11.07.24; 12.08.24; 11.10.24. Pertanto, su 8 rate scadute di cui al piano di rateizzo, risultano pagate solo 4 rate. Tale la situazione alla data del 11.12.2024. (cfr documentazione relativa al piano dei pagamenti ed alle rate onorate). Parte contribuente depositava attestazioni di pagamento Banca_1 del 9/4/24 (€ 21.014,04); del 17/5/24 (€17.993,66) ed attestazioni della Banca_2 del 11/7/24 (€17.994,39); del 12/8/24 (€17.994,10); del 11/10/24 (€17.994,10); del 10/12/24 (€17.994,59); del 18/12/24 (€17.994,59).
All'udienza odierna sentito il relatore decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale carenza di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario relativamente alle cartelle di pagamento numero 07120180025986034000, n.07120190006031550000;
n.07120190108342163000;n.07120190118817506000;n.07120190138318083000; n. 07120200075935080000.
Sempre in via preliminare il Collegio dichiara il ricorso ammissibile .
L'GEnte della riscossione lamenta l'omessa pronuncia dei primi giudici sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo formulata per non avere il Contribuente impugnato, nel termine ordinario di impugnazione, né la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria su cui si fonderebbe l'iscrizione ipotecaria in giudizio, notificata in data 12 maggio 2023, né la successiva intimazione di pagamento, relativa a taluni dei ruoli oggetto di iscrizione ipotecaria, notificata il 15 novembre 2023, ma per aver inammissibilmente e tardivamente impugnato l'estratto di ruolo.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 18525/2022) pronunciando sulla distinzione tra il necessario preavviso di ipoteca e la successiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del DPR n. 602 del 1973, ha confermato l'impugnabilità del preavviso (anche se è un atto non espressamente indicato nell'art. 19 del d. lgs. 546/92) , precisando che tale impugnazione rappresenta una facoltà e non un onere. Da ciò deriva che la mancata impugnazione del preavviso non preclude la possibilità d'impugnazione dell'atto successivo. La
Suprema Corte afferma che "l'omesso preavviso incide sulla validità dell'iscrizione ipotecaria, ma tale vizio deve essere denunciato con la tempestiva impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del DLgs. n. 546 del 1992, entro 60 giorni dalla successiva comunicazione, laddove effettuata".
Con riferimento al termine per impugnare l'iscrizione, i giudici di legittimità affermano che il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del DLgs. n. 546 del 1992 per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione di ipoteca e “pertanto, solo nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso averso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza”. Ciò significa che se la notifica dell'iscrizione non è avvenuta il dies a quo per impugnarla decorrere da quando il contribuente ne ha effettivamente preso consapevolezza (anche da un controllo dei registri immobiliari). Nel caso in esame il contribuente impugna l'iscrizione di ipoteca entro 60gg dalla effettiva conoscenza.
In merito alla mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento si osserva che non rientrando nell'elenco di cui all'art. 19 è atto facoltativamente impugnabile (cfr C. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743 si vedano, altresì
Cass n2616/2015;, Cass. n. 14675/2016; Cass. n. 26129/2017 ; Cass. n. 1230/2020).
L'appellante principale ritiene erronea ed illogica la motivazione della sentenza nel punto in cui dispone che l'ammissione alla rateizzazione del debito e l'inizio dei versamenti comporterebbe l'estinzione dell'iscrizione di ipoteca, assimilabile ad una procedura esecutiva.
La rateizzazione è una modalità di adempimento dilazionato, un provvedimento amministrativo che permette al contribuente di pagare un debito tributario in più rate, mentre la procedura esecutiva è una azione legale posta in essere per indurre il debitore a pagare tramite espropriazione forzata (pignoramento), la differenza sostanziale è che chiedere la rateizzazione sospende le procedure esecutive già in corso (se si rispettano le scadenze) e ne impedisce l'avvio di nuove, ma non annulla quelle avviate prima del pagamento della prima rata. Dunque la procedura esecutiva è un procedimento che permette al creditore di ottenere coattivamente la soddisfazione del proprio credito non pagato dal debitore, tramite l'espropriazione forzata dei suoi beni (mobili, immobili, o somme presso terzi) attraverso una sequenza di fasi: precetto, pignoramento, liquidazione (vendita forzata) e distribuzione del ricavato;
si avvia con un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.) e si conclude con la vendita dei beni del debitore per soddisfare il creditore.
L'iscrizione ipotecaria dell'GEnzia delle EN-CO, è primariamente una misura cautelare non un atto esecutivo, il cui scopo è garantire il credito (es. erariale) impedendo al debitore di disperdere il patrimonio, ma senza coincidere con il pignoramento. Serve a "congelare" il bene, creando un vincolo che può precedere l'azione esecutiva vera e propria (il pignoramento), ma spesso resta senza conseguenze esecutive, specialmente se il debito viene saldato o se si chiede la rateizzazione/sospensione.
In conclusione l'iscrizione di ipoteca non è assimilabile ad una procedura esecutiva, bensì costituisce una misura cautelare e come tale non si estingue con l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione ed il pagamento della prima rata. Nel caso in esame si deve considerare che l'iscrizione di ipoteca è avvenuta in data precedente alla rateizzazione in virtù di ruoli pienamente legittimi e solo in seguito parzialmente sgravati. La decisione gravata che ha ritenuto l'iscrizione ipotecaria misura esecutiva e dichiarata la stessa estinta in seguito al primo pagamento della rateizzazione concessa , non può essere condivisa e va riformata.
I carichi contenuti nell'impugnata iscrizione ipotecaria, riferiti alla riscossione frazionata degli avvisi di accertamento TF301105217/2017 e TF3011103253/2019, sono stati oggetto di sgravio in particolare: 1) sgravio totale per adesione a definizione agevolata l'accertamento n.TF301105217/2017 emesso per anno imposta 2012; 2). sgravio parziale dei carichi da riscossione frazionata a seguito di sentenza parziale di secondo grado, l'avviso TF3011103253/2019 emesso per l'anno d'imposta 2014. I carichi confluiti nell'iscrizione impugnata risultano sgravati successivamente per vicende sopravvenute (definizione agevolata dell'atto presupposto in un caso e sentenza parziale di secondo grado per l'altro). Il primo giudice pur rilevando tali circostanze ha ritenuto che tutta l'iscrizione facesse riferimento a titoli non più attuali ed ha accolto il ricorso. Pertanto il Collegio dichiarata cessata del contendere relativamente all'avviso di accertamento n. TF301105217 oggetto di sgravio;
dichiara la legittimità e l'attualità del ruolo relativo all'avviso di accertamento n. TF3011103253 , il credito tributario era stato solo in parte oggetto di sgravio (cfr sentenza
CTR n. 4224/2023)
Per quanto esposto il Collegio accoglie parzialmente l'appello principale dell'ER , l'appello incidentale dell'GE PI , l'appello incidentale di parte contribuente, e per l'effetto preliminarmente dichiara ammissibile il ricorso originario, e, per l'effetto in parziale riforma della decisione impugnata dichiara il difetto di giurisdizione delle cartelle di pagamenton.07120180025986034000,n.07120190006031550000;n.07120190108342163000;
n.07120190118817506000; n.07120190138318083000; numero 07120200075935080000 ; dichiara la cessata materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento n. TF301105217 oggetto di sgravio, dichiara, per i carichi non oggetto di sgravio, la legittimità e l'attualità del ruolo relativo all'avviso di accertamento n. TF3011103253 e, per l'effetto dichiara legittima l'iscrizione ipotecaria relativamente ai carichi residui;
riportando la misura nei limiti del “quantum” degli importi iscritti a ruolo, ovvero come rideterminati a seguito dei provvedimenti di sgravio depositati in giudizio dall'GEnzia nonchè in considerazione dei ruoli per i quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione.
Le spese del doppio grado, in considerazione delle attività svolte, dell'esito complessivo del giudizio, dell'accoglimento parziale degli appelli vanno interamente compensate
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ogni diversa istanza disattesa o respinta, così definitivamente provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione delle cartelle di pagamento numero: 07120180025986034000,
n.07120190006031550000;n.07120190108342163000;n.07120190118817506000;
n.07120190138318083000; numero 07120200075935080000 ;
Dichiara la cessata materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento n. TF301105217 oggetto di sgravio,
Accoglie parzialmente l'appello principale dell'ER , l'appello incidentale dell'GE PI , l'appello incidentale di parte contribuente, come in motivazione;
Compensa le spese del doppio grado.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 17/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5475/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. EN Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10802/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 03/07/2024 Atti impositivi:
- ISCR.IPOTECARIA n. 4196-32885 IRPEF-ALTRO 2012
- ISCR.IPOTECARIA n. 4196-32885 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
Il sig Resistente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'GEnzia delle EN CO e dell'GEnzia delle EN , chiedeva l'annullamento della ipoteca iscritta a suo carico il 16 novembre 2023. deducendo:
1) - il difetto di motivazione della iscrizione ipotecaria;
2) - l'illegittimità della stessa in quanto fondata su titoli esecutivi non più attuali (il ricorrente , nelle more del giudizio per cassazione, per avviso di accertamenton.TF3011105217/2019, aveva aderito alla definizione agevolata;
per l'accertamento n.
TF3011103253/2019, era intervenuta una sentenza favorevole). Come da documentazione allegata, non contestata dalle resistenti, il contribuente era stato ammesso alla rateizzazione del debito, con inizio dei versamenti;
ai sensi dell'art. 19, comma 1-quater 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “1-quater.
2. deduceva che il pagamento della prima rata aveva determinato l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, in assenza di incanto con esito positivo, di istanza di assegnazione, di dichiarazione positiva del terzo, di provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”. Chiedeva il rigetto del ricorso
L'GEnzia delle EN CO si costituiva in giudizio deducendo che: 1) il ricorso era inammissibile: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300000052000 era stata notificata in data
12.05.2023 e non era stata impugnata nel termine di legge (ricorso notificato in data 15.01.2024); la intimazione di pagamento n. 07120239035010268000 era stata notificata il 15.11.2023 i relativi atti presupposti erano gli avvisi di accertamento per cui è causa. 2) relativamente alle cartelle relative a CdS andava dichiarato il difetto di giurisdizione. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva l'GE PI deducendo l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, la correttezza del proprio operato, concludeva per il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sezione 6, con la sentenza n. 10802/2024,, accoglieva il ricorso ritenendo che l'iscrizione ipotecaria facesse riferimento a titoli non più attuali e di diversa consistenza, compensava le spese.
Proponeva appello l'ADER , deducendo preliminarmente la cessata materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento n. TF301105217 oggetto di sgravio, la legittimità e l'attualità del ruolo relativo all'avviso di accertamento n. TF3011103253 il credito tributario era stato solo in parte oggetto di sgravio (cfr sentenza CTR n. 4224/2023); rilevava la mancata pronuncia dei primi giudici sulle eccezioni dell'Ufficio:
1) sull'omessa pronuncia dell'inammissibilità della domanda;
2) sulla parziale carenza di giurisdizione;
3) che la motivazione della sentenza appariva illogica, viziata ed erronea: a) il credito tributario era legittimito ed attuale , lo sgravio parziale dei ruoli consegnati ad ADER era avvenuta in epoca successiva all'iscrizione di ipoteca , l'importo rimanente risultava superiore al 1 milione di euro;
b) il primo pagamento della rateizzazione (avvenuto dopo circa un anno dall'iscrizione dell'ipoteca impugnata) non poteva comportare l'estinzione dell'iscrizione di ipoteca, in quanto l'iscrizione è una misura cautelare e non una procedura esecutiva, come erroneamente statuito con la sentenza impugnata;
concludeva chiedendo: a) di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal sig Resistente_1 per mancata impugnazione degli atti presupposti;
b) di dichiarare la parziale carenza di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario relativamente alle cartelle di pagamento n.07120180025986034000, n. 07120190006031550000,
n.07120190108342163000, n. 07120190118817506000, n.07120190138318083000, n. 07120200075935080000;
c) di dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento ai ruoli oggetto di sgravio (avviso di accertamento n. TF301105217 oggetto di sgravio, la legittimità e l'attualità del ruolo relativo all'avviso di accertamento n. TF3011103253 credito tributario solo in parte oggetto di sgravio, cfr sentenza CTR n.
4224/2023; di rigettare nel resto il ricorso originario con conferma dell'iscrizione di ipoteca per l'importo di
€ 1.157.909,99 o comunque per l'importo risultante dai ruoli non oggetto di sgravio da parte di GEnzia
EN. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Si costituiva l'GEnzia delle EN proponendo appello incidentale, chiedeva: 1). dichiararsi inammissibile per mancata impugnazione, nel termine di 60 giorni, gli atto tributari notificati (cfr in particolare comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300000052000 notificata in data 12.05.2023 e non impugnata, ricorso notificato in data 15.01.2024 , cfr in atti comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202300000052000 e relata di notifica). Se è pur vero, come ritiene parte della giurisprudenza, che l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca sia una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione dell'atto successivo, è altrettanto vero che il ricorrente non ha impugnato nei termini neppure l'atto successivo alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, regolarmente notificatogli e non ha dedotto l'omessa notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca, che deve essere data per non contestata;
2) dichiararsi cessata la materia per i ruoli relativi al CdS,; 3) dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento
TF301105217, oggetto di sgravio, il rigetto nel resto del ricorso originario, in quanto per le iscrizioni relative all'avviso di accertamento TF3011103253, era stato disposto lo sgravio parziale dei ruoli contestati, sulla base della sentenza della CTR N.4224/2023 . Chiedeva l'accoglimento dell'appello principale ed incidentale la conferma dell'iscrizione ipotecaria con riconoscimento della cessata materia con esclusivo riferimento alle partite oggetto di sgravio chiedeva rigettare nel resto la domanda originaria con conferma dell'iscrizione di ipoteca per l'importo di € 1.157.909,99 comunque per l'importo risultante dai ruoli non oggetto di sgravio da parte di GEnzia EN.
Si costituiva sig Resistente_1 chiedeva di respingere l'appello di controparte infondato in fatto ed in diritto e di confermare la decisione di primo grado che aveva disposto l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria;
in subordine, in caso di mancato annullamento integrale dell'iscrizione ipotecaria impugnata , si chiedeva di riportarne la misura nei limiti del “quantum” degli importi attualmente iscritti a ruolo. Con condanna di controparte alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
All'udienza di discussione il Collegio rinviava per la discussione al giorno 17 gennaio per verificare il pagamento rateale;
l'AGE in ottemperanza all'ordinanza inter. N. 2541/2024 depositava il 10.12.2024, depositava documentazione relativa al pagamento di cui alla rateizzazione concessa in atti;
dalla documentazione comunicata, risultava che in data 11.12.2024 non erano state pagate n. 4 rate venute a scadenza su n. 8 rate scadute. In particolare risulta il pagamento della prima rata del 18.04.2024, risultano n. 3 pagamenti effettuati in data 11.07.24; 12.08.24; 11.10.24. Pertanto, su 8 rate scadute di cui al piano di rateizzo, risultano pagate solo 4 rate. Tale la situazione alla data del 11.12.2024. (cfr documentazione relativa al piano dei pagamenti ed alle rate onorate). Parte contribuente depositava attestazioni di pagamento Banca_1 del 9/4/24 (€ 21.014,04); del 17/5/24 (€17.993,66) ed attestazioni della Banca_2 del 11/7/24 (€17.994,39); del 12/8/24 (€17.994,10); del 11/10/24 (€17.994,10); del 10/12/24 (€17.994,59); del 18/12/24 (€17.994,59).
All'udienza odierna sentito il relatore decideva come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la parziale carenza di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario relativamente alle cartelle di pagamento numero 07120180025986034000, n.07120190006031550000;
n.07120190108342163000;n.07120190118817506000;n.07120190138318083000; n. 07120200075935080000.
Sempre in via preliminare il Collegio dichiara il ricorso ammissibile .
L'GEnte della riscossione lamenta l'omessa pronuncia dei primi giudici sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo formulata per non avere il Contribuente impugnato, nel termine ordinario di impugnazione, né la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria su cui si fonderebbe l'iscrizione ipotecaria in giudizio, notificata in data 12 maggio 2023, né la successiva intimazione di pagamento, relativa a taluni dei ruoli oggetto di iscrizione ipotecaria, notificata il 15 novembre 2023, ma per aver inammissibilmente e tardivamente impugnato l'estratto di ruolo.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 18525/2022) pronunciando sulla distinzione tra il necessario preavviso di ipoteca e la successiva comunicazione dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del DPR n. 602 del 1973, ha confermato l'impugnabilità del preavviso (anche se è un atto non espressamente indicato nell'art. 19 del d. lgs. 546/92) , precisando che tale impugnazione rappresenta una facoltà e non un onere. Da ciò deriva che la mancata impugnazione del preavviso non preclude la possibilità d'impugnazione dell'atto successivo. La
Suprema Corte afferma che "l'omesso preavviso incide sulla validità dell'iscrizione ipotecaria, ma tale vizio deve essere denunciato con la tempestiva impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del DLgs. n. 546 del 1992, entro 60 giorni dalla successiva comunicazione, laddove effettuata".
Con riferimento al termine per impugnare l'iscrizione, i giudici di legittimità affermano che il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del DLgs. n. 546 del 1992 per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione di ipoteca e “pertanto, solo nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso averso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza”. Ciò significa che se la notifica dell'iscrizione non è avvenuta il dies a quo per impugnarla decorrere da quando il contribuente ne ha effettivamente preso consapevolezza (anche da un controllo dei registri immobiliari). Nel caso in esame il contribuente impugna l'iscrizione di ipoteca entro 60gg dalla effettiva conoscenza.
In merito alla mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento si osserva che non rientrando nell'elenco di cui all'art. 19 è atto facoltativamente impugnabile (cfr C. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743 si vedano, altresì
Cass n2616/2015;, Cass. n. 14675/2016; Cass. n. 26129/2017 ; Cass. n. 1230/2020).
L'appellante principale ritiene erronea ed illogica la motivazione della sentenza nel punto in cui dispone che l'ammissione alla rateizzazione del debito e l'inizio dei versamenti comporterebbe l'estinzione dell'iscrizione di ipoteca, assimilabile ad una procedura esecutiva.
La rateizzazione è una modalità di adempimento dilazionato, un provvedimento amministrativo che permette al contribuente di pagare un debito tributario in più rate, mentre la procedura esecutiva è una azione legale posta in essere per indurre il debitore a pagare tramite espropriazione forzata (pignoramento), la differenza sostanziale è che chiedere la rateizzazione sospende le procedure esecutive già in corso (se si rispettano le scadenze) e ne impedisce l'avvio di nuove, ma non annulla quelle avviate prima del pagamento della prima rata. Dunque la procedura esecutiva è un procedimento che permette al creditore di ottenere coattivamente la soddisfazione del proprio credito non pagato dal debitore, tramite l'espropriazione forzata dei suoi beni (mobili, immobili, o somme presso terzi) attraverso una sequenza di fasi: precetto, pignoramento, liquidazione (vendita forzata) e distribuzione del ricavato;
si avvia con un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, ecc.) e si conclude con la vendita dei beni del debitore per soddisfare il creditore.
L'iscrizione ipotecaria dell'GEnzia delle EN-CO, è primariamente una misura cautelare non un atto esecutivo, il cui scopo è garantire il credito (es. erariale) impedendo al debitore di disperdere il patrimonio, ma senza coincidere con il pignoramento. Serve a "congelare" il bene, creando un vincolo che può precedere l'azione esecutiva vera e propria (il pignoramento), ma spesso resta senza conseguenze esecutive, specialmente se il debito viene saldato o se si chiede la rateizzazione/sospensione.
In conclusione l'iscrizione di ipoteca non è assimilabile ad una procedura esecutiva, bensì costituisce una misura cautelare e come tale non si estingue con l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione ed il pagamento della prima rata. Nel caso in esame si deve considerare che l'iscrizione di ipoteca è avvenuta in data precedente alla rateizzazione in virtù di ruoli pienamente legittimi e solo in seguito parzialmente sgravati. La decisione gravata che ha ritenuto l'iscrizione ipotecaria misura esecutiva e dichiarata la stessa estinta in seguito al primo pagamento della rateizzazione concessa , non può essere condivisa e va riformata.
I carichi contenuti nell'impugnata iscrizione ipotecaria, riferiti alla riscossione frazionata degli avvisi di accertamento TF301105217/2017 e TF3011103253/2019, sono stati oggetto di sgravio in particolare: 1) sgravio totale per adesione a definizione agevolata l'accertamento n.TF301105217/2017 emesso per anno imposta 2012; 2). sgravio parziale dei carichi da riscossione frazionata a seguito di sentenza parziale di secondo grado, l'avviso TF3011103253/2019 emesso per l'anno d'imposta 2014. I carichi confluiti nell'iscrizione impugnata risultano sgravati successivamente per vicende sopravvenute (definizione agevolata dell'atto presupposto in un caso e sentenza parziale di secondo grado per l'altro). Il primo giudice pur rilevando tali circostanze ha ritenuto che tutta l'iscrizione facesse riferimento a titoli non più attuali ed ha accolto il ricorso. Pertanto il Collegio dichiarata cessata del contendere relativamente all'avviso di accertamento n. TF301105217 oggetto di sgravio;
dichiara la legittimità e l'attualità del ruolo relativo all'avviso di accertamento n. TF3011103253 , il credito tributario era stato solo in parte oggetto di sgravio (cfr sentenza
CTR n. 4224/2023)
Per quanto esposto il Collegio accoglie parzialmente l'appello principale dell'ER , l'appello incidentale dell'GE PI , l'appello incidentale di parte contribuente, e per l'effetto preliminarmente dichiara ammissibile il ricorso originario, e, per l'effetto in parziale riforma della decisione impugnata dichiara il difetto di giurisdizione delle cartelle di pagamenton.07120180025986034000,n.07120190006031550000;n.07120190108342163000;
n.07120190118817506000; n.07120190138318083000; numero 07120200075935080000 ; dichiara la cessata materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento n. TF301105217 oggetto di sgravio, dichiara, per i carichi non oggetto di sgravio, la legittimità e l'attualità del ruolo relativo all'avviso di accertamento n. TF3011103253 e, per l'effetto dichiara legittima l'iscrizione ipotecaria relativamente ai carichi residui;
riportando la misura nei limiti del “quantum” degli importi iscritti a ruolo, ovvero come rideterminati a seguito dei provvedimenti di sgravio depositati in giudizio dall'GEnzia nonchè in considerazione dei ruoli per i quali è stato dichiarato il difetto di giurisdizione.
Le spese del doppio grado, in considerazione delle attività svolte, dell'esito complessivo del giudizio, dell'accoglimento parziale degli appelli vanno interamente compensate
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ogni diversa istanza disattesa o respinta, così definitivamente provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione delle cartelle di pagamento numero: 07120180025986034000,
n.07120190006031550000;n.07120190108342163000;n.07120190118817506000;
n.07120190138318083000; numero 07120200075935080000 ;
Dichiara la cessata materia del contendere relativamente all'avviso di accertamento n. TF301105217 oggetto di sgravio,
Accoglie parzialmente l'appello principale dell'ER , l'appello incidentale dell'GE PI , l'appello incidentale di parte contribuente, come in motivazione;
Compensa le spese del doppio grado.