CA
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 916/2020
Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 916/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2020 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 9 ottobre 2024
OGGETTO: d a
Altri contratti d'opera in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Tiraboschi del Foro di Bergamo
anche domiciliataria
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv.Marcello Controparte_1
Pozzoli e dall'avv. Maddalena Branchetti, presso lo studio dei quali in Seregno, via San Giovanni Bosco n. 7 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel grado
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 12.05.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1) IN VIA PRINCIPALE,
accogliere, per i motivi dedotti nell'atto introduttivo di causa e negli atti e/o note tutti depositati, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
Sentenza n. 796/2020 emessa in data 12.05.2020 dal Tribunale di
Bergamo, Sezione III Civile, Giudice Dott.ssa Laura Irene Giraldi,
nell'ambito del giudizio recante R.G. 923/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: rigettare ogni avversa domanda.
2) IN OGNI CASO,
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio,
e compenso professionale interamente rifuso del presente giudizio nonché
del giudizio di primo grado già corrisposte.
3) IN VIA ISTRUTTORIA,
AMMETTERSI prova per testi, non ammesse e/o rigettate nel giudizio di primo grado, anche ed eventualmente a prova contraria, come già
formulata nella memoria 2 ex art. 183 c.p.c.. il Sig. in CP_2
Parte_ relazione al seguente capitolo: “Vero che, relativamente a e CP_3 M.ar.c., al momento dell'acquisizione di ciascuno di essi come cliente,
l'Arch. e Area 35 hanno di volta in volta convenuto di CP_1
quantificare il compenso spettante alla prima nella misura del 3%
dell'andato a buon fine delle commesse realizzate”.
Dell'appellata
NEL MERITO: respingere, poiché infondato sia in fatto sia in diritto, per tutti i motivi esposti, l'appello proposto da e, Parte_1
conseguentemente,
confermare la sentenza appellata.
IN OGNI CASO: con vittoria totale di spese e compensi di lite, per entrambi i gradi del giudizio, liquidati ex D.M. n. 55/2014, oltre al 15% per spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. relativa nella misura di Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: la scrivente difesa ritiene la presente controversia non abbisognevole di alcuna ulteriore attività istruttoria
(segnatamente di natura testimoniale) essendo i documenti offerti in produzione in primo grado sufficienti affinché il Giudice abbia tutti gli elementi per assumere la propria decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2018, Controparte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo la società Pt_1
e, premesso di avere stipulato con quest'ultima un contratto di
[...] consulenza per l'attività di assistenza tecnica e commerciale nella gestione delle fasi progettuali, esecutiva e post vendita delle commesse della predetta società, lamentava che non le aveva corrisposto le Parte_1
provvigioni e le aveva impedito di svolgere l'attività dovuta. Chiedeva
quindi la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 11.029,96, non corrisposta o la diversa somma da accertare.
costituitasi in giudizio, negava lo svolgimento da parte Parte_1
dell'attrice dell'attività di cui era richiesto il pagamento e ne contestava,
in ogni caso, l'importo, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Senza alcuna istruttoria, il Tribunale di Bergamo, con sentenza del
12.05.2020, accoglieva la domanda e condannava al Parte_1
pagamento della somma di euro 11.029,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con aggravio delle spese di lite.
Il Tribunale dava atto della conclusione tra le parti in data 30.12.2014 di un contratto con cui aveva affidato alla Parte_1 CP_1
l'incarico professionale di “consulenza per l'attività di assistenza, tecnica
e commerciale, nella gestione delle fasi progettuale, esecutiva e post-
vendita delle proprie commesse” in base alla quale la predetta avrebbe dovuto seguire i rilievi del sito, la compilazione dei progetti e degli elaborati grafici, la compilazione dei preventivi, l'assistenza alle trattative per la stipula dei contratti e l'assistenza ed il coordinamento ai lavori di esecuzione”. Alla fine di ogni mese la professionista avrebbe dovuto emettere fattura per un imponibile di euro 500,00 a titolo di rimborso spese, oltre al compenso stabilito nella percentuale del 5% “sull'andato a buon fine di tutte le commesse realizzate”, salvo diverso accordo tra le parti.
Rilevava il Tribunale che la aveva prodotto in atti sia le CP_1
fatture relative al 2015 (per il complessivo importo di euro 10.000,00), al
2016 (per l'importo di euro 20.000,00) e al 2017 (per l'importo complessivo di euro 14.309), sia, sub doc. 13, un elenco delle commesse eseguite che assumeva esserle stato consegnato dalla società solo nel novembre 2017, nel quale ella era indicata quale “agente” ed era riportato l'importo dovuto per ciascuna commessa, le provvigioni spettanti in percentuale e quanto le era stato versato, e da cui emergeva che alcune commesse erano state retribuite con l'applicazione di una percentuale del
3% anziché del 5%, come pattuito.
Evidenziava che pur avendo fatto presente che l'elenco era Parte_1
stato redatto dalla non aveva contestato di avere corrisposto CP_1
all'attrice gli importi di cui alle fatture prodotte in atti, sottolineando come tali importi fossero superiori rispetto alle prestazioni indicate nell'elenco redatto da e depositato sub doc. 10 a seguito dell'ordine di Parte_1
esibizione ex art 210 c.p.c. (doc. 10 dell'appellante); aggiungeva che la società aveva riconosciuto di avere versato alla l'importo CP_1
corrispondente alle prestazioni indicate nell'elenco di cui al doc. 13
dell'attrice, di cui non aveva mai chiesto la restituzione, e che non era credibile che avesse errato per tre anni nel corrispondere alla Parte_1 professionista gli importi richiesti.
Riteneva che l'elenco prodotto dalla società convenuta sub doc. 10 fosse incompleto ed inattendibile e che le prestazioni di cui all'elenco prodotto dall'attrice sub doc. 13, peraltro redatto secondo gli stessi criteri grafici del doc. 10, dovessero ritenersi quelle effettivamente svolte dalla
CP_1
Quanto al pagamento, per alcune commesse, di una percentuale inferiore al 5% pattuito, precisava che era onere della convenuta fornire la prova di un diverso accordo tra le parti, che ex art 2723 c.c. non poteva essere fornito per testi in quanto non aveva allegato le motivazioni in Parte_1
relazione alla “natura delle parti” e ad “altra circostanza” che avrebbero giustificato una convenzione relativa all'applicazione di una percentuale pari al solo 3%, sicché andava riconosciuta all'attrice la commissione pari al 5%, e cioè l'importo di euro 11.029,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendone la Parte_1
totale riforma.
Si costituiva nel grado resistendo all'avversa Controparte_1
impugnazione.
Così radicatosi il contraddittorio, senza lo svolgimento di ulteriori attività
processuali, all'udienza del 9 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di doglianza la società si duole dell'erroneità Pt_1
della motivazione addotta dal primo Giudice a sostegno della sentenza che le è sfavorevole, in primo luogo contestando il ragionamento in tema di onere della prova, per avere il Tribunale affermato che le prestazioni che assumeva di avere svolto erano quelle di cui Controparte_1
all'elenco prodotto sub doc. 13.
Al riguardo rileva che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, spetta al professionista che agisce per il riconoscimento del compenso dovutogli, provare non solo il conferimento dell'incarico
(non contestato) ma anche il suo effettivo espletamento, mentre, nella specie, si era limitata a depositare le fatture dalla Controparte_1
stessa emesse e un elenco delle commesse operate da lei redatto (doc. 13),
e neppure un documento relativo al lavoro svolto.
Secondo l'appellante sarebbe, altresì, errato il ragionamento presuntivo,
utilizzato dal primo Giudice, di ricavare dall'elenco prodotto sub doc. 13,
contestato da e che indicava percentuali di compenso diverse Parte_1
da quanto richiesto in domanda dalla stessa il fatto ignoto CP_1
dello svolgimento integrale delle prestazioni.
Contesta, inoltre, la società appellante la valutazione del Tribunale, il quale ha considerato l'elenco di cui al doc. 13 come prova delle attività
operate dalla presupponendo che esse fossero state eseguite CP_1
integralmente pur in presenza dell'ammissione, da parte della attrice, che le attività espletate non furono sempre ed integralmente quelle previste in contratto, senza poi tenere conto del predetto documento anche con riferimento alla prova della percentuale inferiore effettivamente concordata tra le parti.
Con il secondo motivo la società appellante si duole dell'errata valutazione da parte del giudice di prime cure del documento 10 depositato da come incompleto ed inattendibile. Parte_1
Sostiene di avere adempiuto correttamente all'ordine giudiziale ex art 210
c.p.c. di produrre in giudizio “l'elenco delle commesse gestite e concluse”
dalla avendo indicato nel doc. 10 solo le commesse che erano CP_1
state effettivamente oggetto di adempimento integrale nei termini di cui al contratto, con conseguente irrilevanza della discordanza tra detto elenco e quello prodotto dalla attrice sub doc. 13, redatto dalla ed CP_1
oggetto di contestazione e/o disconoscimento da parte dell'appellante, e in ogni caso riguardante tutte le commesse su cui ella aveva lavorato anche in via parziale.
Con il terzo mezzo la società appellante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali, anche a prova contraria ed anche in ordine alla attività effettivamente espletata dalla nonché a prova diretta CP_1
con riferimento agli accordi volti alla determinazione, di volta in volta,
delle quote provvigionali in ragione delle attività operate dalla
CP_1
Rileva di avere tempestivamente formulato nella memoria ex art 183 n. 2 cpc la prova diretta testimoniale in ordine agli accordi intervenuti tra le parti successivamente alla conclusione del contratto in relazione alla regolare esecuzione della commessa, e nella successiva memoria n. 3 la prova contraria in ordine alla esecuzione da parte di altro soggetto delle
Parte_ commesse con i clienti e MARC, e lamenta che il CP_3
Tribunale abbia ritenuto non motivata l'istanza istruttoria, benchè nella memoria n. 2 fosse stato palesemente indicato che la rideterminazione del compenso era stata contrattualmente prevista.
Contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui “trattandosi di
convenzione scritta in merito alla predetta percentuale, seppur in
presenza di un generico rinvio previsto in contratto ad un eventuale
'diverso accordo', tale prova, in osservanza del disposto di cui all'art.
2723 c.c., poteva essere fornita solo mediante deposito di un documento
che indicasse espressamente tale accordo”. Rileva, al riguardo, che l'art. 2723 c.c. consente la prova per testimoni quando il patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento è stato stipulato dopo la formazione del documento “se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali” e nel caso di specie la possibilità di tali accordi, intervenuti successivamente alla stipula in ragione del mancato integrale adempimento della commessa, era stata espressamente prevista in contratto senza condizionarne la stipula alla forma scritta, nella consapevolezza che la solo ove si fosse CP_1
occupata delle commesse integralmente, avrebbe avuto diritto al compenso della provvigione nella misura del 5%, mentre nel caso si fosse occupata solo di talune delle attività oggetto di contratto, il compenso sarebbe stato rideterminato anche in diminuzione con un accordo anche verbale.
*****
Le doglianze, dianzi esposte, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono prive di pregio.
Nell'odierna controversia non è in contestazione l'avvenuto conferimento da parte di a con contratto in data Parte_1 Controparte_1
30.12.2014, dell'incarico di collaborazione professionale per lo svolgimento delle seguenti attività: “consulenza per attività di assistenza
tecnica e commerciale nella gestione delle fasi progettuale, esecutiva e
post-vendita delle proprie commesse.
3. Il professionista eseguirà le seguenti prestazioni: a. rilievi del sito
dell'opera da eseguire;
b. compilazione dei progetti e degli elaborati
grafici; c. compilazione dei preventivi;
d. assistenza alle trattative per la
stipula di contratti;
e. assistenza e coordinamento lavori di esecuzione”.
L'art. 6 del contratto prevedeva che “Per le prestazioni di cui sopra il
compenso spettante al Professionista è stabilito in considerazione
dell'avvenuta esecuzione delle singole commesse. Pertanto solo
sull'andato a buon fine di tutte le commesse realizzate sarà riconosciuto
al Professionista un compenso stabilito nella misura del 5%, salvo diverso
accordo tra le Parti in relazione alla regolare esecuzione della commessa”.
Si controverte, invece, sugli incarichi effettivamente svolti dalla professionista e sull'importo effettivamente dovutole.
A dimostrazione dello svolgimento degli incarichi ricevuti la CP_1
già con l'atto di citazione, ha prodotto in giudizio sub doc. 13 un elenco con l'indicazione di tutte le commesse ricevute dal 1° gennaio 2016 al 7
novembre 2017, per alcune delle quali assume esserle ancora dovuta la provvigione in quanto corrisposta in misura inferiore al 5% convenuto in contratto, nonché tutte le fatture da lei emesse nell'anno 2015, 2016 e
2017.
Come già sottolineato dal giudice di prime cure, costituendosi Parte_1
in giudizio, ha contestato il valore probatorio dei suddetti documenti solo sotto il profilo della loro provenienza dall'attrice, ma non ne ha, invece,
censurato il contenuto.
In particolare, quanto all'elenco prodotto sub doc. 13, la società appellante ha negato di averlo redatto senza, tuttavia, contestare lo svolgimento da parte dell'attrice delle attività ivi indicate, e anzi richiamando il predetto documento in suo favore (cfr. pag. 4, fine pag. 5 e inizio pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta nel precedente grado). A fronte della omessa contestazione non sussisteva, quindi, alcun onere a carico della di produrre in giudizio anche la documentazione relativa alle CP_1
commesse svolte nel corso degli anni.
In esecuzione dell'ordine giudiziale di esibizione ha prodotto Parte_1 in atti sub doc. 10 un “elenco delle commesse gestite e concluse” da cui risulta che la denominata “agente”, avrebbe avuto diritto ad CP_1
una provvigione pari ad euro 1685,68 per il 2015, euro 1018,13 per il 2016
ed euro 208,95 per il 2017, importi che risultano smentiti da quelli, assai superiori, risultanti dalle fatture prodotte in atti dalla tutte CP_1
regolarmente pagate dalla società senza mai sollevare alcuna contestazione né richiesta di restituzione, e ciò priva di qualsiasi attendibilità il documento prodotto. Solo, infatti, nel presente giudizio ha negato che fossero in parte dovute le somme in esse Parte_1
riportate, facendo leva sulle minori somme che la afferma in CP_1
citazione di avere ricevuto, dimenticando che la differenza corrisponde esattamente all'importo mensile fisso di 500,00 euro previsto in contratto quale rimborso spese forfettario e non oggetto di contestazione come dovuto e corrisposto.
Non può che condividersi, pertanto, la valutazione del primo Giudice –
peraltro non attinta da censura da parte dell'appellante - secondo cui non risulta credibile che per ben tre anni, abbia pagato alla Parte_1
compensi per le prestazioni indicate nelle predette fatture, CP_1
mai contestate e che solo ora assume non essere state in gran parte eseguite.
Va dunque confermata la conclusione del Tribunale secondo cui le prestazioni effettivamente svolte dalla sono quelle di cui CP_1
all'elenco prodotto sub doc. 13, confermato dai pagamenti delle prestazioni stesse effettuati spontaneamente dall'appellante.
Quanto alla tesi dell'appellante secondo cui per alcune commesse le parti si sarebbero accordate, in conformità alla previsione contrattuale contenuta nell'art 6, per il pagamento di una percentuale diversa ed inferiore rispetto a quella pari al 5% pattuita, condivisibilmente il
Tribunale ha ritenuto che, a fronte della specifica contestazione dell'esistenza di siffatto accordo da parte della spettasse ad CP_1
fornire la prova di esso. Parte_1
Tale onere non è stato tuttavia assolto. Quand'anche, infatti, voglia ritenersi, come sostiene l'appellante, che la prova dell'accordo su una percentuale inferiore dovuta per alcune commesse potesse essere fornita anche per testi ex art. 2723 c.c., stante la possibilità, espressamente prevista in contratto, che le parti potessero addivenire ad un “diverso accordo” in relazione alla regolare esecuzione della commessa, l'unico capitolo all'uopo formulato dalla società con la memoria ex art. 183, co.
Parte_ VI, n. 2 cpc (<Vero che, relativamente a e M.ar.c., al CP_3
momento dell'acquisizione di ciascuno di essi come cliente, l'Arch.
e 35 hanno di volta in volta convenuto di quantificare il CP_1 Pt_1
compenso spettante alla prima nella misura del 3% dell'andato a buon
fine delle commesse realizzate>>) risulta inammissibile in quanto del tutto generico giacché privo di qualsiasi indicazione temporale in ordine al momento in cui sarebbe avvenuto l'accordo, a quale delle numerose commesse eseguite nei confronti dei predetti clienti e risultanti dall'elenco sub doc. 13 esso si sarebbe riferito e alle ragioni di tale diversa pattuizione rispetto alle altre commesse andate a buon fine.
L'appello va, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della società appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai valori medi di cui al DM
147/2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.200,01 sino ad euro
26.000,00), ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, che si liquida in conformità ai parametri minimi in considerazione della attività
difensiva svolta in relazione a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello proposto dalla società avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Bergamo in data 12 maggio 2020 n. 796/2020;
condanna la società appellante a rimborsare a le Controparte_1
spese del grado, che si liquidano in euro 1.134,00 per la “fase di studio”,
euro 921,00 per la “fase introduttiva” euro 922,00 per la “fase di trattazione/istruttoria” ed euro 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Vittoria Gabriele
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 916/2020
Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 916/2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2020 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 9 ottobre 2024
OGGETTO: d a
Altri contratti d'opera in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Tiraboschi del Foro di Bergamo
anche domiciliataria
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv.Marcello Controparte_1
Pozzoli e dall'avv. Maddalena Branchetti, presso lo studio dei quali in Seregno, via San Giovanni Bosco n. 7 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel grado
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 12.05.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1) IN VIA PRINCIPALE,
accogliere, per i motivi dedotti nell'atto introduttivo di causa e negli atti e/o note tutti depositati, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
Sentenza n. 796/2020 emessa in data 12.05.2020 dal Tribunale di
Bergamo, Sezione III Civile, Giudice Dott.ssa Laura Irene Giraldi,
nell'ambito del giudizio recante R.G. 923/2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: rigettare ogni avversa domanda.
2) IN OGNI CASO,
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio,
e compenso professionale interamente rifuso del presente giudizio nonché
del giudizio di primo grado già corrisposte.
3) IN VIA ISTRUTTORIA,
AMMETTERSI prova per testi, non ammesse e/o rigettate nel giudizio di primo grado, anche ed eventualmente a prova contraria, come già
formulata nella memoria 2 ex art. 183 c.p.c.. il Sig. in CP_2
Parte_ relazione al seguente capitolo: “Vero che, relativamente a e CP_3 M.ar.c., al momento dell'acquisizione di ciascuno di essi come cliente,
l'Arch. e Area 35 hanno di volta in volta convenuto di CP_1
quantificare il compenso spettante alla prima nella misura del 3%
dell'andato a buon fine delle commesse realizzate”.
Dell'appellata
NEL MERITO: respingere, poiché infondato sia in fatto sia in diritto, per tutti i motivi esposti, l'appello proposto da e, Parte_1
conseguentemente,
confermare la sentenza appellata.
IN OGNI CASO: con vittoria totale di spese e compensi di lite, per entrambi i gradi del giudizio, liquidati ex D.M. n. 55/2014, oltre al 15% per spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. relativa nella misura di Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: la scrivente difesa ritiene la presente controversia non abbisognevole di alcuna ulteriore attività istruttoria
(segnatamente di natura testimoniale) essendo i documenti offerti in produzione in primo grado sufficienti affinché il Giudice abbia tutti gli elementi per assumere la propria decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2018, Controparte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo la società Pt_1
e, premesso di avere stipulato con quest'ultima un contratto di
[...] consulenza per l'attività di assistenza tecnica e commerciale nella gestione delle fasi progettuali, esecutiva e post vendita delle commesse della predetta società, lamentava che non le aveva corrisposto le Parte_1
provvigioni e le aveva impedito di svolgere l'attività dovuta. Chiedeva
quindi la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 11.029,96, non corrisposta o la diversa somma da accertare.
costituitasi in giudizio, negava lo svolgimento da parte Parte_1
dell'attrice dell'attività di cui era richiesto il pagamento e ne contestava,
in ogni caso, l'importo, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Senza alcuna istruttoria, il Tribunale di Bergamo, con sentenza del
12.05.2020, accoglieva la domanda e condannava al Parte_1
pagamento della somma di euro 11.029,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con aggravio delle spese di lite.
Il Tribunale dava atto della conclusione tra le parti in data 30.12.2014 di un contratto con cui aveva affidato alla Parte_1 CP_1
l'incarico professionale di “consulenza per l'attività di assistenza, tecnica
e commerciale, nella gestione delle fasi progettuale, esecutiva e post-
vendita delle proprie commesse” in base alla quale la predetta avrebbe dovuto seguire i rilievi del sito, la compilazione dei progetti e degli elaborati grafici, la compilazione dei preventivi, l'assistenza alle trattative per la stipula dei contratti e l'assistenza ed il coordinamento ai lavori di esecuzione”. Alla fine di ogni mese la professionista avrebbe dovuto emettere fattura per un imponibile di euro 500,00 a titolo di rimborso spese, oltre al compenso stabilito nella percentuale del 5% “sull'andato a buon fine di tutte le commesse realizzate”, salvo diverso accordo tra le parti.
Rilevava il Tribunale che la aveva prodotto in atti sia le CP_1
fatture relative al 2015 (per il complessivo importo di euro 10.000,00), al
2016 (per l'importo di euro 20.000,00) e al 2017 (per l'importo complessivo di euro 14.309), sia, sub doc. 13, un elenco delle commesse eseguite che assumeva esserle stato consegnato dalla società solo nel novembre 2017, nel quale ella era indicata quale “agente” ed era riportato l'importo dovuto per ciascuna commessa, le provvigioni spettanti in percentuale e quanto le era stato versato, e da cui emergeva che alcune commesse erano state retribuite con l'applicazione di una percentuale del
3% anziché del 5%, come pattuito.
Evidenziava che pur avendo fatto presente che l'elenco era Parte_1
stato redatto dalla non aveva contestato di avere corrisposto CP_1
all'attrice gli importi di cui alle fatture prodotte in atti, sottolineando come tali importi fossero superiori rispetto alle prestazioni indicate nell'elenco redatto da e depositato sub doc. 10 a seguito dell'ordine di Parte_1
esibizione ex art 210 c.p.c. (doc. 10 dell'appellante); aggiungeva che la società aveva riconosciuto di avere versato alla l'importo CP_1
corrispondente alle prestazioni indicate nell'elenco di cui al doc. 13
dell'attrice, di cui non aveva mai chiesto la restituzione, e che non era credibile che avesse errato per tre anni nel corrispondere alla Parte_1 professionista gli importi richiesti.
Riteneva che l'elenco prodotto dalla società convenuta sub doc. 10 fosse incompleto ed inattendibile e che le prestazioni di cui all'elenco prodotto dall'attrice sub doc. 13, peraltro redatto secondo gli stessi criteri grafici del doc. 10, dovessero ritenersi quelle effettivamente svolte dalla
CP_1
Quanto al pagamento, per alcune commesse, di una percentuale inferiore al 5% pattuito, precisava che era onere della convenuta fornire la prova di un diverso accordo tra le parti, che ex art 2723 c.c. non poteva essere fornito per testi in quanto non aveva allegato le motivazioni in Parte_1
relazione alla “natura delle parti” e ad “altra circostanza” che avrebbero giustificato una convenzione relativa all'applicazione di una percentuale pari al solo 3%, sicché andava riconosciuta all'attrice la commissione pari al 5%, e cioè l'importo di euro 11.029,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso detta sentenza proponeva appello chiedendone la Parte_1
totale riforma.
Si costituiva nel grado resistendo all'avversa Controparte_1
impugnazione.
Così radicatosi il contraddittorio, senza lo svolgimento di ulteriori attività
processuali, all'udienza del 9 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di doglianza la società si duole dell'erroneità Pt_1
della motivazione addotta dal primo Giudice a sostegno della sentenza che le è sfavorevole, in primo luogo contestando il ragionamento in tema di onere della prova, per avere il Tribunale affermato che le prestazioni che assumeva di avere svolto erano quelle di cui Controparte_1
all'elenco prodotto sub doc. 13.
Al riguardo rileva che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, spetta al professionista che agisce per il riconoscimento del compenso dovutogli, provare non solo il conferimento dell'incarico
(non contestato) ma anche il suo effettivo espletamento, mentre, nella specie, si era limitata a depositare le fatture dalla Controparte_1
stessa emesse e un elenco delle commesse operate da lei redatto (doc. 13),
e neppure un documento relativo al lavoro svolto.
Secondo l'appellante sarebbe, altresì, errato il ragionamento presuntivo,
utilizzato dal primo Giudice, di ricavare dall'elenco prodotto sub doc. 13,
contestato da e che indicava percentuali di compenso diverse Parte_1
da quanto richiesto in domanda dalla stessa il fatto ignoto CP_1
dello svolgimento integrale delle prestazioni.
Contesta, inoltre, la società appellante la valutazione del Tribunale, il quale ha considerato l'elenco di cui al doc. 13 come prova delle attività
operate dalla presupponendo che esse fossero state eseguite CP_1
integralmente pur in presenza dell'ammissione, da parte della attrice, che le attività espletate non furono sempre ed integralmente quelle previste in contratto, senza poi tenere conto del predetto documento anche con riferimento alla prova della percentuale inferiore effettivamente concordata tra le parti.
Con il secondo motivo la società appellante si duole dell'errata valutazione da parte del giudice di prime cure del documento 10 depositato da come incompleto ed inattendibile. Parte_1
Sostiene di avere adempiuto correttamente all'ordine giudiziale ex art 210
c.p.c. di produrre in giudizio “l'elenco delle commesse gestite e concluse”
dalla avendo indicato nel doc. 10 solo le commesse che erano CP_1
state effettivamente oggetto di adempimento integrale nei termini di cui al contratto, con conseguente irrilevanza della discordanza tra detto elenco e quello prodotto dalla attrice sub doc. 13, redatto dalla ed CP_1
oggetto di contestazione e/o disconoscimento da parte dell'appellante, e in ogni caso riguardante tutte le commesse su cui ella aveva lavorato anche in via parziale.
Con il terzo mezzo la società appellante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali, anche a prova contraria ed anche in ordine alla attività effettivamente espletata dalla nonché a prova diretta CP_1
con riferimento agli accordi volti alla determinazione, di volta in volta,
delle quote provvigionali in ragione delle attività operate dalla
CP_1
Rileva di avere tempestivamente formulato nella memoria ex art 183 n. 2 cpc la prova diretta testimoniale in ordine agli accordi intervenuti tra le parti successivamente alla conclusione del contratto in relazione alla regolare esecuzione della commessa, e nella successiva memoria n. 3 la prova contraria in ordine alla esecuzione da parte di altro soggetto delle
Parte_ commesse con i clienti e MARC, e lamenta che il CP_3
Tribunale abbia ritenuto non motivata l'istanza istruttoria, benchè nella memoria n. 2 fosse stato palesemente indicato che la rideterminazione del compenso era stata contrattualmente prevista.
Contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui “trattandosi di
convenzione scritta in merito alla predetta percentuale, seppur in
presenza di un generico rinvio previsto in contratto ad un eventuale
'diverso accordo', tale prova, in osservanza del disposto di cui all'art.
2723 c.c., poteva essere fornita solo mediante deposito di un documento
che indicasse espressamente tale accordo”. Rileva, al riguardo, che l'art. 2723 c.c. consente la prova per testimoni quando il patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento è stato stipulato dopo la formazione del documento “se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali” e nel caso di specie la possibilità di tali accordi, intervenuti successivamente alla stipula in ragione del mancato integrale adempimento della commessa, era stata espressamente prevista in contratto senza condizionarne la stipula alla forma scritta, nella consapevolezza che la solo ove si fosse CP_1
occupata delle commesse integralmente, avrebbe avuto diritto al compenso della provvigione nella misura del 5%, mentre nel caso si fosse occupata solo di talune delle attività oggetto di contratto, il compenso sarebbe stato rideterminato anche in diminuzione con un accordo anche verbale.
*****
Le doglianze, dianzi esposte, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono prive di pregio.
Nell'odierna controversia non è in contestazione l'avvenuto conferimento da parte di a con contratto in data Parte_1 Controparte_1
30.12.2014, dell'incarico di collaborazione professionale per lo svolgimento delle seguenti attività: “consulenza per attività di assistenza
tecnica e commerciale nella gestione delle fasi progettuale, esecutiva e
post-vendita delle proprie commesse.
3. Il professionista eseguirà le seguenti prestazioni: a. rilievi del sito
dell'opera da eseguire;
b. compilazione dei progetti e degli elaborati
grafici; c. compilazione dei preventivi;
d. assistenza alle trattative per la
stipula di contratti;
e. assistenza e coordinamento lavori di esecuzione”.
L'art. 6 del contratto prevedeva che “Per le prestazioni di cui sopra il
compenso spettante al Professionista è stabilito in considerazione
dell'avvenuta esecuzione delle singole commesse. Pertanto solo
sull'andato a buon fine di tutte le commesse realizzate sarà riconosciuto
al Professionista un compenso stabilito nella misura del 5%, salvo diverso
accordo tra le Parti in relazione alla regolare esecuzione della commessa”.
Si controverte, invece, sugli incarichi effettivamente svolti dalla professionista e sull'importo effettivamente dovutole.
A dimostrazione dello svolgimento degli incarichi ricevuti la CP_1
già con l'atto di citazione, ha prodotto in giudizio sub doc. 13 un elenco con l'indicazione di tutte le commesse ricevute dal 1° gennaio 2016 al 7
novembre 2017, per alcune delle quali assume esserle ancora dovuta la provvigione in quanto corrisposta in misura inferiore al 5% convenuto in contratto, nonché tutte le fatture da lei emesse nell'anno 2015, 2016 e
2017.
Come già sottolineato dal giudice di prime cure, costituendosi Parte_1
in giudizio, ha contestato il valore probatorio dei suddetti documenti solo sotto il profilo della loro provenienza dall'attrice, ma non ne ha, invece,
censurato il contenuto.
In particolare, quanto all'elenco prodotto sub doc. 13, la società appellante ha negato di averlo redatto senza, tuttavia, contestare lo svolgimento da parte dell'attrice delle attività ivi indicate, e anzi richiamando il predetto documento in suo favore (cfr. pag. 4, fine pag. 5 e inizio pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta nel precedente grado). A fronte della omessa contestazione non sussisteva, quindi, alcun onere a carico della di produrre in giudizio anche la documentazione relativa alle CP_1
commesse svolte nel corso degli anni.
In esecuzione dell'ordine giudiziale di esibizione ha prodotto Parte_1 in atti sub doc. 10 un “elenco delle commesse gestite e concluse” da cui risulta che la denominata “agente”, avrebbe avuto diritto ad CP_1
una provvigione pari ad euro 1685,68 per il 2015, euro 1018,13 per il 2016
ed euro 208,95 per il 2017, importi che risultano smentiti da quelli, assai superiori, risultanti dalle fatture prodotte in atti dalla tutte CP_1
regolarmente pagate dalla società senza mai sollevare alcuna contestazione né richiesta di restituzione, e ciò priva di qualsiasi attendibilità il documento prodotto. Solo, infatti, nel presente giudizio ha negato che fossero in parte dovute le somme in esse Parte_1
riportate, facendo leva sulle minori somme che la afferma in CP_1
citazione di avere ricevuto, dimenticando che la differenza corrisponde esattamente all'importo mensile fisso di 500,00 euro previsto in contratto quale rimborso spese forfettario e non oggetto di contestazione come dovuto e corrisposto.
Non può che condividersi, pertanto, la valutazione del primo Giudice –
peraltro non attinta da censura da parte dell'appellante - secondo cui non risulta credibile che per ben tre anni, abbia pagato alla Parte_1
compensi per le prestazioni indicate nelle predette fatture, CP_1
mai contestate e che solo ora assume non essere state in gran parte eseguite.
Va dunque confermata la conclusione del Tribunale secondo cui le prestazioni effettivamente svolte dalla sono quelle di cui CP_1
all'elenco prodotto sub doc. 13, confermato dai pagamenti delle prestazioni stesse effettuati spontaneamente dall'appellante.
Quanto alla tesi dell'appellante secondo cui per alcune commesse le parti si sarebbero accordate, in conformità alla previsione contrattuale contenuta nell'art 6, per il pagamento di una percentuale diversa ed inferiore rispetto a quella pari al 5% pattuita, condivisibilmente il
Tribunale ha ritenuto che, a fronte della specifica contestazione dell'esistenza di siffatto accordo da parte della spettasse ad CP_1
fornire la prova di esso. Parte_1
Tale onere non è stato tuttavia assolto. Quand'anche, infatti, voglia ritenersi, come sostiene l'appellante, che la prova dell'accordo su una percentuale inferiore dovuta per alcune commesse potesse essere fornita anche per testi ex art. 2723 c.c., stante la possibilità, espressamente prevista in contratto, che le parti potessero addivenire ad un “diverso accordo” in relazione alla regolare esecuzione della commessa, l'unico capitolo all'uopo formulato dalla società con la memoria ex art. 183, co.
Parte_ VI, n. 2 cpc (<Vero che, relativamente a e M.ar.c., al CP_3
momento dell'acquisizione di ciascuno di essi come cliente, l'Arch.
e 35 hanno di volta in volta convenuto di quantificare il CP_1 Pt_1
compenso spettante alla prima nella misura del 3% dell'andato a buon
fine delle commesse realizzate>>) risulta inammissibile in quanto del tutto generico giacché privo di qualsiasi indicazione temporale in ordine al momento in cui sarebbe avvenuto l'accordo, a quale delle numerose commesse eseguite nei confronti dei predetti clienti e risultanti dall'elenco sub doc. 13 esso si sarebbe riferito e alle ragioni di tale diversa pattuizione rispetto alle altre commesse andate a buon fine.
L'appello va, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della società appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai valori medi di cui al DM
147/2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.200,01 sino ad euro
26.000,00), ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, che si liquida in conformità ai parametri minimi in considerazione della attività
difensiva svolta in relazione a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello proposto dalla società avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Bergamo in data 12 maggio 2020 n. 796/2020;
condanna la società appellante a rimborsare a le Controparte_1
spese del grado, che si liquidano in euro 1.134,00 per la “fase di studio”,
euro 921,00 per la “fase introduttiva” euro 922,00 per la “fase di trattazione/istruttoria” ed euro 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Vittoria Gabriele