Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
rappresenta e difesa dall'Avv. Andrea Mesiano.
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Novellino e Giordano Giacomo.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto che
i vincoli che le parti hanno inteso disporre con la sentenza sono di natura obbligatoria e non traslativa immediata;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
◼ I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
◼ Le parti danno atto di essere proprietarie al 50% dell'unico bene in comune, un immobile sito in Bracciano, RM, alla Via Claudia n. 72, già casa coniugale, distinto al relativo N.C.E.U. al foglio 27, particella n. 223, subalterno 9 z.c.1 categoria A/2 classe 3, composto da vani 6 e box auto al piano sotto strada identificato al foglio 27, particella 223, subalterno 18 z.c. 1 categoria C/6, classe 3; il cespite immobiliare che precede è stato acquistato dalle parti in forza di atto di compravendita rogato per Notar in data 13.07.2021, repertorio 1540, registrato a Roma il 30.07.2021 n. 19795 Persona_1 obile complessivo era di euro 175.000,00;
◼ Il sig. entro 60 giorni dalla intervenuta omologazione del provvedimento di separazione da CP_1 parte del Tribunale ed a fini di definizione della crisi coniugale in atto tra le parti e che ha determinato l'avvio del presente procedimento trasferirà mediante atto pubblico il 50% della propria quota di proprietà
◼ In conseguenza di quanto sopra, la signora già ora per allora, si accolla in via esclusiva il Parte_1 residuo mutuo fondiario gravante sull' immobile sopra descritto, pari ad euro 54.991.91, manlevando ora per allora da ogni corrispondente obbligazione nei confronti dell'istituto mutuante il coobbligato co mutuatario signor e rispondendo nei confronti di questi per i danni eventualmente Controparte_1 arrecatigli in caso con l'intesa che la relativa obbligazione decorrerà a carico della signora dall'avvenuto trasferimento della quota, Pt_1
◼ Contestualmente al trasferimento della quota di sua pertinenza sull'immobile comune che sarà effettuato dal signor nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3 che precede, la CP_1 signora al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di Euro 30.000,00# Parte_1
(trentamilavirgolazerozero) mediante bonifico bancario da imputarsi quale controvalore, determinato in via forfetaria e conciliativa e per tale titolo accettato, del prezzo dell'effettuato trasferimento di quota di proprietà
◼ Il sig. alla sottoscrizione del presente atto provvederà a rimuovere gli impianti di CP_1 condiziona allarme, senza arrecare danno all'immobile, porterà con se le sue cose personali, i regali ricevuti per le nozze da terzi e dalla propria famiglia, come da specifico elenco sottoscritto dalle parti;
◼ Il conto corrente intrattenuto in comune e cointestato tra le parti presso la Intesa San Paolo verrà estinto ed il residuo, al netto di eventuali spese di chiusura, suddiviso tra i contitolari, oppure, qualora fosse necessario, resterà intestato esclusivamente alla sig.ra in quanto il sig. ha già Pt_1 CP_1 provveduto ad aprire un altro conto presso un altro Istituto di .
◼ I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano CP_1 Pt_1 reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento.
◼ Entrambi i coniugi consentono reciprocamente il rilascio all'altro dei documenti di espatrio
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso