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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/12/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ON AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1244 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LI AN ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione con decorrenza dal provvedimento amministrativo di revoca o da diversa data accertata.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 Il ricorso è infondato non sussistendo in capo a le condizioni sanitarie Parte_1
richieste per fruire dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 118/71 a decorrere provvedimento amministrativo di revoca o da diversa data accertata.
Il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la ricorrente è affetta, ha evidenziato che “è in grado di essere autonoma sia nella deambulazione che nei passaggi posturali intermedi, senza deficit articolari clinicamente importanti a carico delle articolazioni o stenici a carico dei 4 arti, con obiettività cardiopolmonare in attuale compenso e obiettività neurologica nei limiti di norma, ed è in possesso di facoltà cognitive ed intellettuali adeguate al lavoro da svolgere/già svolto.”. Il CTU ha poi aggiunto e concluso che “In definitiva, lo stato psico-fisico-cognitivo della ricorrente, a nostro avviso, risulta compatibile con il normale svolgimento di attività lavorative già svolte (addetta alla distribuzione pasti in mensa scolastica) o in altre occupazioni affini per impegno fisico e/o mentale e analoghe doti di esperienza. Trattasi, pertanto, di infermità non tali da ridurre permanentemente la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato a meno di un terzo e pertanto, a nostro avviso, il ricorrente è da considerarsi NON INVALIDO ai sensi della legge 222/84”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
In ordine alle spese di lite, in assenza della dichiarazione di cui all'art. 152 Disp. Att.
c.p.c. (concernente la percezione di un reddito, nell'anno precedente, non superiore al doppio di quello che dà diritto al beneficio del PSS), va applicata la regola della soccombenza, con compensazione per metà delle spese di lite , tenuto conto che trattasi di contenzioso insorto a seguito di visita di revisione su un quadro sanitario precedentemente riconosciuto sufficiente per il riconoscimento della prestazione per due
2 trienni.
Relativamente alla quantificazione delle stesse, tenuto conto del valore della causa
(compreso tra €26.000 ed €52.000, dal momento che la domanda concerne benefici previdenziali, Cass. SU 10454/15), dell'attività processuale espletata nel giudizio ATP ed in quello Post-ATP nonché del carattere seriale del ricorso, che non presenta questioni di fatto o di diritto, con conseguente applicazione della decurtazione del 30% ex art. 4 DM 55/14, le spese da rifondere a parte resistente vanno liquidate nella complessiva somma di €.4.320,00 (di cui: €3.249 per la presente fase - € 597 per studio,
€ 422 per fase introduttiva, € 943 per trattazione e € 1.287 per decisione – ed € 1.071 per la fase di ATP - € 348 per studio, € 276 per introduzione e € 447 per trattazione), oltre accessori. Il suddetto importo complessivo va dunque posto per metà a carico della parte ricorrente.
Infine, per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico delle parti per metà ciascuno.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna la ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida per frazione in complessivi € 2160,00 oltre iva cpa e spese generali;
- Pone le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto a carico delle parti nella misura di metà ciascuno.
Trapani, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
ON AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ON AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1244 /2025 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LI AN ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 13/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione con decorrenza dal provvedimento amministrativo di revoca o da diversa data accertata.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito CP_1
sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 Il ricorso è infondato non sussistendo in capo a le condizioni sanitarie Parte_1
richieste per fruire dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 118/71 a decorrere provvedimento amministrativo di revoca o da diversa data accertata.
Il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la ricorrente è affetta, ha evidenziato che “è in grado di essere autonoma sia nella deambulazione che nei passaggi posturali intermedi, senza deficit articolari clinicamente importanti a carico delle articolazioni o stenici a carico dei 4 arti, con obiettività cardiopolmonare in attuale compenso e obiettività neurologica nei limiti di norma, ed è in possesso di facoltà cognitive ed intellettuali adeguate al lavoro da svolgere/già svolto.”. Il CTU ha poi aggiunto e concluso che “In definitiva, lo stato psico-fisico-cognitivo della ricorrente, a nostro avviso, risulta compatibile con il normale svolgimento di attività lavorative già svolte (addetta alla distribuzione pasti in mensa scolastica) o in altre occupazioni affini per impegno fisico e/o mentale e analoghe doti di esperienza. Trattasi, pertanto, di infermità non tali da ridurre permanentemente la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato a meno di un terzo e pertanto, a nostro avviso, il ricorrente è da considerarsi NON INVALIDO ai sensi della legge 222/84”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
In ordine alle spese di lite, in assenza della dichiarazione di cui all'art. 152 Disp. Att.
c.p.c. (concernente la percezione di un reddito, nell'anno precedente, non superiore al doppio di quello che dà diritto al beneficio del PSS), va applicata la regola della soccombenza, con compensazione per metà delle spese di lite , tenuto conto che trattasi di contenzioso insorto a seguito di visita di revisione su un quadro sanitario precedentemente riconosciuto sufficiente per il riconoscimento della prestazione per due
2 trienni.
Relativamente alla quantificazione delle stesse, tenuto conto del valore della causa
(compreso tra €26.000 ed €52.000, dal momento che la domanda concerne benefici previdenziali, Cass. SU 10454/15), dell'attività processuale espletata nel giudizio ATP ed in quello Post-ATP nonché del carattere seriale del ricorso, che non presenta questioni di fatto o di diritto, con conseguente applicazione della decurtazione del 30% ex art. 4 DM 55/14, le spese da rifondere a parte resistente vanno liquidate nella complessiva somma di €.4.320,00 (di cui: €3.249 per la presente fase - € 597 per studio,
€ 422 per fase introduttiva, € 943 per trattazione e € 1.287 per decisione – ed € 1.071 per la fase di ATP - € 348 per studio, € 276 per introduzione e € 447 per trattazione), oltre accessori. Il suddetto importo complessivo va dunque posto per metà a carico della parte ricorrente.
Infine, per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico delle parti per metà ciascuno.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna la ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida per frazione in complessivi € 2160,00 oltre iva cpa e spese generali;
- Pone le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto a carico delle parti nella misura di metà ciascuno.
Trapani, 10/12/2025
Il Giudice del lavoro
ON AR
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